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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/07/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 750/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. 750/2025 tra le parti:
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Donatella Bolognini e Michelangelo Pacini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto ex art. 473-bis. 51 c.p.c. per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parti private congiuntamente: come in note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 09/07/2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 10/06/2024.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 05/06/2025, i IGnori e genitori dei Parte_1 Controparte_1 minori , nato in data [...], , nato in data [...] e , nato in Per_1 Per_2 Per_3
06/01/2022, hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori Per_1
e , al loro collocamento e mantenimento, può essere omologato, non essendo Per_2 Per_3 riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi.
Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) omologa l'accordo di seguito trascritto e per l'effetto dispone che:
1) Il IG. abiterà presso la casa dal medesimo condotta in locazione in Controparte_1
Scarperia e San Piero Via Dino Campana 3;
2) La IG.ra , al contrario, abiterà con i figli , e presso Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3
l'abitazione dalla medesima condotta in locazione in Montemurlo, Via G. Giunti 22; i figli pertanto avranno residenza anagrafica presso la madre;
3) I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 coabitazione prevalente presso la residenza della IG.ra ; Pt_1
4) La potestà genitoriale, dunque, sarà esercitata dai medesimi congiuntamente e le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2 5) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni di residenza che dovessero in futuro intervenire;
6) In considerazione dei turni lavorativi svolti nel corso della settimana dal IG. i CP_1 genitori concordemente stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli indicativamente secondo le seguenti modalità: durante la settimana il mercoledì dall'uscita dall'asilo/scuola fino alla mattina successiva curando il padre di accompagnare i figli a scuola/asilo. Inoltre il padre potrà tenere i figli durante i weekend dal sabato mattina fino alla domenica sera a cena, curando il padre di riaccompagnare i figli dalla madre. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le eIGenze lavorative e/o personali di entrambi, i genitori, previo accordo, potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro, anche per quanto concerne i pernottamenti, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse dei minori nonché agli impegni scolastici, extrascolastici e/o ludico-ricreativi dei medesimi.
7) Per quanto riguarda le festività natalizie, i figli potranno trascorrere le feste comandate con entrambi i genitori ad anni alterni, così come trascorreranno la Pasqua con un genitore e
QU con l'altro ad anni alterni. Per gli altri giorni durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori seguiranno la regolamentazione stabilita e di cui al punto precedente, salvo diversi migliori accordi;
8) Per le vacanze estive, i genitori potranno stare con i figli due settimane anche non consecutive da individuarsi nei mesi di giugno, luglio o agosto da concordare entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
9) A titolo di contribuzione per il mantenimento dei tre figli e , il Persona_4 Per_3
IG. corrisponderà direttamente alla IG.ra , a mezzo di bonifico bancario CP_1 Parte_1 entro il 15 di ogni mese, una somma mensile complessiva di € 400,00 (quattrocento//00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le parti stabiliscono che il versamento del suddetto assegno decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente atto;
10) Il IG. acconsente affinché sia la IG.ra a percepire in via esclusiva CP_1 Pt_1
l'assegno unico e universale per i figli a carico ammontanti attualmente ad euro 700,70; a tal fine, autorizza sin d'ora e si impegna a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinché la IG.ra provveda a richiedere e trattenere interamente le somme a titolo di Pt_1 assegno unico che verranno riconosciute in favore dei tre figli;
11) Il padre si obbliga altresì al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie in genere da sostenersi nell'interesse dei figli che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, a mezzo tempestiva comunicazione scritta, fatta eccezione per quelle di natura
3 medica, straordinarie ed urgenti. Per la regolamentazione delle spese straordinarie, le parti dichiarano in ogni caso di riportarsi integralmente a quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Prato in materia di cause di famiglia, che dichiarano di aver letto e compreso;
12) Quanto alle spese di cui al punto precedente, i ricorrenti provvederanno al pagamento immediato delle stesse pro quota, subito dopo l'avvenuta prestazione e /o esborso ovvero il genitore che avrà anticipato per motivi di urgenza l'intero importo, lo richiederà all'altro che provvederà immediatamente al rimborso, previa presentazione e consegna di documentazione giustificativa (fatture, scontrini fiscali, ricevute di pagamento attestazione di pagamento su c/c postale ricevute di bonifici e quant'altro), al fine di consentire al genitore di detrarre la quota parte della spesa sostenuta;
B) prende atto della seguente condizione:
13) I IGg.ri e si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del loro Pt_1 CP_1 passaporto o di altro documento valido anche per l'espatrio, anche in favore dei figli;
C) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di conIGlio del 16/07/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott.
Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. 750/2025 tra le parti:
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Donatella Bolognini e Michelangelo Pacini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto ex art. 473-bis. 51 c.p.c. per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parti private congiuntamente: come in note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 09/07/2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 10/06/2024.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 05/06/2025, i IGnori e genitori dei Parte_1 Controparte_1 minori , nato in data [...], , nato in data [...] e , nato in Per_1 Per_2 Per_3
06/01/2022, hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori Per_1
e , al loro collocamento e mantenimento, può essere omologato, non essendo Per_2 Per_3 riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi.
Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) omologa l'accordo di seguito trascritto e per l'effetto dispone che:
1) Il IG. abiterà presso la casa dal medesimo condotta in locazione in Controparte_1
Scarperia e San Piero Via Dino Campana 3;
2) La IG.ra , al contrario, abiterà con i figli , e presso Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3
l'abitazione dalla medesima condotta in locazione in Montemurlo, Via G. Giunti 22; i figli pertanto avranno residenza anagrafica presso la madre;
3) I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 coabitazione prevalente presso la residenza della IG.ra ; Pt_1
4) La potestà genitoriale, dunque, sarà esercitata dai medesimi congiuntamente e le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2 5) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni di residenza che dovessero in futuro intervenire;
6) In considerazione dei turni lavorativi svolti nel corso della settimana dal IG. i CP_1 genitori concordemente stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli indicativamente secondo le seguenti modalità: durante la settimana il mercoledì dall'uscita dall'asilo/scuola fino alla mattina successiva curando il padre di accompagnare i figli a scuola/asilo. Inoltre il padre potrà tenere i figli durante i weekend dal sabato mattina fino alla domenica sera a cena, curando il padre di riaccompagnare i figli dalla madre. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le eIGenze lavorative e/o personali di entrambi, i genitori, previo accordo, potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro, anche per quanto concerne i pernottamenti, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse dei minori nonché agli impegni scolastici, extrascolastici e/o ludico-ricreativi dei medesimi.
7) Per quanto riguarda le festività natalizie, i figli potranno trascorrere le feste comandate con entrambi i genitori ad anni alterni, così come trascorreranno la Pasqua con un genitore e
QU con l'altro ad anni alterni. Per gli altri giorni durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori seguiranno la regolamentazione stabilita e di cui al punto precedente, salvo diversi migliori accordi;
8) Per le vacanze estive, i genitori potranno stare con i figli due settimane anche non consecutive da individuarsi nei mesi di giugno, luglio o agosto da concordare entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
9) A titolo di contribuzione per il mantenimento dei tre figli e , il Persona_4 Per_3
IG. corrisponderà direttamente alla IG.ra , a mezzo di bonifico bancario CP_1 Parte_1 entro il 15 di ogni mese, una somma mensile complessiva di € 400,00 (quattrocento//00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le parti stabiliscono che il versamento del suddetto assegno decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente atto;
10) Il IG. acconsente affinché sia la IG.ra a percepire in via esclusiva CP_1 Pt_1
l'assegno unico e universale per i figli a carico ammontanti attualmente ad euro 700,70; a tal fine, autorizza sin d'ora e si impegna a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinché la IG.ra provveda a richiedere e trattenere interamente le somme a titolo di Pt_1 assegno unico che verranno riconosciute in favore dei tre figli;
11) Il padre si obbliga altresì al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie in genere da sostenersi nell'interesse dei figli che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, a mezzo tempestiva comunicazione scritta, fatta eccezione per quelle di natura
3 medica, straordinarie ed urgenti. Per la regolamentazione delle spese straordinarie, le parti dichiarano in ogni caso di riportarsi integralmente a quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Prato in materia di cause di famiglia, che dichiarano di aver letto e compreso;
12) Quanto alle spese di cui al punto precedente, i ricorrenti provvederanno al pagamento immediato delle stesse pro quota, subito dopo l'avvenuta prestazione e /o esborso ovvero il genitore che avrà anticipato per motivi di urgenza l'intero importo, lo richiederà all'altro che provvederà immediatamente al rimborso, previa presentazione e consegna di documentazione giustificativa (fatture, scontrini fiscali, ricevute di pagamento attestazione di pagamento su c/c postale ricevute di bonifici e quant'altro), al fine di consentire al genitore di detrarre la quota parte della spesa sostenuta;
B) prende atto della seguente condizione:
13) I IGg.ri e si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del loro Pt_1 CP_1 passaporto o di altro documento valido anche per l'espatrio, anche in favore dei figli;
C) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di conIGlio del 16/07/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott.
Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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