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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/02/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9032 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9032 / 2023
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale promossa da
Parte_1
con l'avv. ERIKA MAMELI ed avv. ERIKA MAMELI in proprio
ATTORI
ONro
ONroparte_1 non costituita
ONroparte_2
Con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
CONVENUTI
Conclusioni patre attrice: “- Rigettate tutte le eccezioni di diritto e nel merito articolate dalla convenuta, in quanto pretestuose, infondate, e non provate, per i motivi tutti allegati in atti;
-
Accertata la legittimazione degli attori come provata documentalmente, in qualità di eredi legittimi di , moglie di , e, quanto a RI AM anche di Per_1 Parte_2 Per_2
, accertata la condotta illecita posta in essere dalla ora
[...] CP_1 ONroparte_1
nei confronti del signor , accertato che il fatto illecito
[...] Parte_2
1 extracontrattuale, come allegato e provato in giudizio, costituisce crimine contro l'umanità ed ha prodotto grave pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale per le sofferenze psico-fisiche subite, sia ad che alla moglie e ai tre figli, accertato, altresì come Parte_2 Per_1 documentalmente provata la sottoposizione di al lavoro coatto in condizioni Parte_2 disumane e in assenza di qualsivoglia retribuzione, condannarsi in solido la
[...]
in persona dell'ambasciatore pro tempore e il ONroparte_1 ONroparte_2
in Italia, in persona del ministro pro tempore, al risarcimento in favore degli attori
[...] di tutti i danni patrimoniali pari ad €. 50.016,00 e i danni non patrimoniali pari ad €. 109.950,00,
o la diversa somma ritenuta di giustizia, secondo l'applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano, o, in subordine le Tabelle Romane, o, in via equitativa, oltre agli interessi legali e la rivalutazione dal 12.09.1945 al saldo. - Accertato altresì il danno non patrimoniale subito dalla figlia , per la totale privazione del padre e per l'effetto della violazione del Persona_2 diritto al rapporto genitoriale nei primi due anni di vita, il danno subito dagli altri due figli
e accertato il danno non patrimoniale subito dalla moglie, Parte_1 Persona_3 Parte_3
conseguito alla lunga prigionia del marito, condannarsi in solido la
[...] ONroparte_1
e il , in persona del ministro
[...] ONroparte_3 competente pro tempore, al risarcimento in favore degli attori iure proprio e iure hereditatis della somma pari ad €. 40.000,00 o alla diversa ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso (12.09.1945) al saldo. - Con integrale rifusione delle spese di lite”
Conclusioni del convenuto per il ristoro dei danni subìti dalle vittime del Terzo CP_4 reich: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;
2. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
3. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1 CP_1
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n.
[...] ON 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il
[...]
quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 ONroparte_2 cit.; 4. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo
3 L. n. 218/1995);
5. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
6. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dep. il 26/06/2023, gli attori in epigrafe chiedevano, previo accertamento della responsabilità della per l'illegittima ONroparte_1
2 cattura, deportazione e sottoposizione a lavoro forzato subìti dal loro dante causa Pt_2
, dal 09/09/1943 al 1945, e previo accertamento del danno non patrimoniale subito
[...]
dalla figlia (deceduta il 25/04/1998) e del danno non patrimoniale subito Persona_2
dalla moglie , deceduta il 04/06/2010 , la condanna di Parte_3 ONroparte_1
ON (inde anche ) e del al risarcimento
[...] ONroparte_2
dei danni – nella misura e per i titoli specificati dell'atto introduttivo – loro dovuti iure hereditario nelle rispettive qualità.
Deduceva parte attrice che il sig. , chiamato alle armi nell'esercito Parte_2
italiano, in qualità di sotto capo furiere (Regia Marina), con matricola n. 8936, fu catturato dalle truppe tedesche in data 09/09/1943, mentre si trovava a Merano in missione militare e trasferito in Terlano – Siebeneich;
internato in fu costretto ai lavori forzati nel CP_1
campo di ED LE (Renania settentrionale – Vestfalia) e – liberato dalle truppe americane – fu rimpatriato a Venezia in data 12/09/1945.
Si costituiva in giudizio il dei ONroparte_6
danni subiti dalle vittime del Terzo Reich contestando la fondatezza della domanda attorea ed eccependo, in rito, in via pregiudiziale, “la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc”, per l'assoluta indeterminatezza dei fatti esposti nell'atto introduttivo e l'assenza di indizi di prova a supporto di quanto ex adverso asserito;
nel merito, in via preliminare, il convenuto eccepiva “la prescrizione della pretesa risarcitoria” per decorrenza degli ordinari termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c. ed in particolare, dell'art. 2947 c.c.; in subordine, “il difetto di legittimazione passiva della CP_1 CP_1
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n.
[...]
ON 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il
[...]
quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 ONroparte_2 cit.”; in subordine, “il difetto di giurisdizione del Giudice italiano”, anche per le ragioni di diritto privato internazionale espresse nel proprio atto di costituzione e sottese all'articolo 3
L. n. 218/1995; in ulteriore subordine, il convenuto chiedeva il rigetto della “domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza” o, in estremo subordine, “perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova”, per i motivi di cui al proprio atto di costituzione.
3 La , ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e il ONroparte_1
Giudice - ritenendo superflua l'istruttoria - fissava udienza al 10/10/2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni nonché comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata innanzitutto la carenza di giurisdizione di questo Giudice nei confronti della
ON
.
IO ripercorrere in apicibus la vicenda dei ristori in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.).
Si tratta di coloro che – in forze nel Regio Esercito Italiano alla data dell'8 settembre 1943 – in seguito alla firma dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, non accettando collaborare con le truppe di occupazione tedesche furono dapprima qualificati come “irregolari” soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa)
e di lì a poco inquadrati tutti come “internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre
1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra e sottoposti invece al lavoro forzato (vietato da detta Convenzione).
Migliaia di militari, letteralmente abbandonati dallo Stato Maggiore italiano, furono così avviati dall'ex alleato, divenuto improvvisamente nemico, al lavoro forzato nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia.
L'imbarazzante vicenda invocava qualche forma di riparazione, che sembrò arrivare, seppure con ritardo e molte ambiguità, solo con l'Accordo firmato a Bonn il 2 giugno 1961. Da parte tedesca, 40 milioni di marchi furono messi a disposizione delle persone che “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”. La distribuzione venne affidata al governo italiano.
ONemporaneamente, l'Italia si dichiarò pronta a rinunciare a ogni altra pretesa.
La legge italiana di applicazione dell'accordo, votata il 6 ottobre 1963, prevedeva che il diritto al risarcimento fosse riconosciuto principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento. Tuttavia, per motivi finanziari ed equilibri politi, il governo italiano preferì
4 escludere gli ex internati militari dai pagamenti. Solo gli internati militari deportati nei
“campi di concentramento” ebbero riconosciute forme di riparazione.
Inoltre, sempre nell'Accordo italo – tedesco del 1961 (arti. 4) si presero in considerazione i conti in – congelati dagli Alleati vittoriosi – sui quali i lavoratori civili italiani CP_7
e, dall'autunno del 1944, anche gli internati militari italiani avevano dovuto versare i propri salari.
La Germania riuscì peraltro ad imporsi nell'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo di talché nel 1964 ottenne dall'Italia disposizioni liberatorie, volte a escludere ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini italiani nei confronti della Repubblica federale tedesca.
Dopo l'apertura di un conto intestato al presso la Banca nazionale ONroparte_2
del lavoro, nei mesi di giugno e luglio del 1964 fu trasferita la somma rimasta in sospeso.
Dopodiché la Banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) dichiarò: “Con questo, il trasferimento dei conti di lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di compensazione italo tedesco, è per noi concluso”. Nondimeno, solo una minima parte degli ex lavoratori civili italiani e degli ex internati militari italiani ottenne il pagamento dei salari trattenuti. Già durante la fase delle trattative, come si legge in una nota del ministero federale dell'Economia all'Ufficio per gli affari esteri, c'era la “tacita consapevolezza che un'identificazione [degli ex titolari dei conti] era impraticabile nella maggior parte dei casi
e che gli stati interessati avrebbero impiegato i fondi trasferiti per scopi caritativi e simili”.
Altri 3,4 milioni di Reichsmark versati dagli IMI fino alla fine della guerra e giacenti su un conto della non furono mai messi a disposizione, neppure nel dopoguerra e Parte_4
neppure parzialmente, al Governo Italiano.
Successivamente, gli I.M.I. furono presi in considerazione all'entrata in vigore della legge federale tedesca che istituiva la Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro (Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft, EVZ) del 12 agosto 2000.
Sebbene, secondo il paragrafo 11, terzo comma, della legge fossero esclusi gli ex prigionieri di guerra, il 30 giugno 2000 la commissione Interni del Bundestag formulò la seguente eccezione: “nella misura in cui i criteri della deportazione e dell'impiego in forma di lavoro coatto in condizioni di prigionia sono soddisfatti, anche i prigionieri di guerra, trasposti
d'autorità allo stato civile sotto il regime nazionalsocialista, sono legittimati a presentare
5 domanda”. Così, come gli internati di altri Paesi (per esempio la Polonia), anche gli IMI ricevettero per posta i moduli per presentare domanda.
Alla luce dell'alto numero di domande, provenienti soprattutto dagli ex internati militari italiani, nel timore di difficoltà finanziarie, il governo federale fece sua l'interpretazione secondo la quale gli italiani, diversamente per esempio dai polacchi andavano considerati prigionieri di guerra e, pertanto, non avrebbero acquisito il diritto al risarcimento.
Mantenevano il diritto al risarcimento solo gli internati che erano stati deportati nei campi di concentramento. Si riprendevano in tal modo le strutture argomentative che, nell'Accordo italo – tedesco del 1961, reggevano le disposizioni sui pagamenti.
Delusi nuovamente, gli IMI – rimasti perlopiù esclusi da questa interpretazione autentica della legge sulla EZV del 2000 – iniziarono una serie di azioni giudiziarie, sia in CP_1
che in Italia.
Fu così che si addivenne, il 12 marzo 2004, alla sentenza con cui la Corte di Cassazione italiana decise che, avendo subìto “crimini internazionali”, compreso il reclutamento come lavoratori forzati, gli ex internati militari italiani avrebbero legittimamente potuto citare in giudizio la Repubblica federale tedesca anche dinanzi ai tribunali italiani. Fino ad allora, i
Tribunali italiani avevano sempre respinto le cause di risarcimento rinviando alla sovranità della giustizia tedesca, invocando il principio dell'immunità statuale. Nel 2004, invece, la
Corte di cassazione statuiva che “non sussistevano motivi ragionevoli per restare ancorati al principio dell'immunità dello Stato e per recedere dall'affermazione della sua responsabilità dinanzi al tribunale di uno Stato straniero”.
Alcuni Giudici di merito recepirono l'indicazione proveniente dalla predetta sentenza, argomentando l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale in presenza di particolari condotte delittuose (qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di jus cogens o comunque in presenza di specifici atti comportanti la morte, lesioni personali o danni ai beni) commesse nel territorio italiano nello svolgimento di attività jure imperii, ammettendo il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti dalla – prima con CP_1
gli accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca nel 2000.
Quanto precede, in forza dell'art. 11 della Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati
(peraltro non ratificata dall'Italia) e dell'art. 12 della Carta ONU del 1948.
6 Questo orientamento, mai abbandonato dalla giurisprudenza di merito interna, è stato nondimeno totalmente sconfessato dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia del
3.02.2012, adìta dalla per denunciare l'introduzione di numerose cause di CP_1
risarcimento da parte di cittadini italiani che asserivano di aver subito violazioni del diritto internazionale umanitario tra il 1943 e il 1945 per mano dei militari del Terzo Reich e per contestare la legittimità dei procedimenti di exequatur emessi da corti italiane in esecuzione di alcune sentenze di condanna di tribunali greci nei confronti della CP_1
In tale pronuncia, la Corte Internazionale, ritenendo l'Italia responsabile della violazione dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale della Germania (in forza di una regola di diritto internazionale consuetudinario – costituita da una prassi costante unita ad un'opinio juris – enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati – e dell'art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite), le ordinava l'adozione di appropriate misure volte a garantire l'inapplicabilità delle decisioni già emanate dalle corti di merito in contrasto con tale principio.
Questo in ragione:
i) del fatto che, per la Corte, i riferimenti agli artt. 11 e 12 delle fonti prima citate, per come interpretati dalla totalità degli altri Stati europei (ivi compresa la Grecia) e dalla Corte
Europei dei diritti umani, non potevano ritenersi idonei a regolare, in virtù del principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale, le attività delle forze armate di uno Stato straniero commesse sul territorio dello Stato del foro durante un conflitto armato se, come nella fattispecie, esse costituiscono acta jure imperii. La Corte, in altri termini, è pervenuta alla conclusione che “il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno
Stato sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno
Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato” con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale dell'illecito extracontrattuale”;
ii) del vizio logico del ragionamento per cui l'immunità della Germania doveva escludersi alla luce della gravità dei crimini internazionali commessi (in contrasto con norme di jus cogens di diritto internazionale), dal momento che la questione dell'immunità ha carattere preliminare rispetto alla valutazione, nel merito, del causa e, quindi, della gravità dell'illecito;
“se la mera asserzione che uno Stato ha commesso tali atti illeciti fosse sufficiente per
7 deprivarlo del suo diritto all'immunità, questa potrebbe essere negata semplicemente da un'abile costruzione del ricorso”;
iii) del conseguente solo apparente conflitto tra le norme di jus cogens dei conflitti armati – che vietano l'uccisione di civili nel territorio occupato, la deportazione e l'adibizione di civili e prigionieri di guerra ai lavori forzati – e la norma consuetudinaria sull'immunità della atteso che i due sistemi di regole concernono questioni differenti: “le regole CP_1 sull'immunità dello Stato sono di carattere procedurale e si limitano a stabilire in quali casi le Corti di un altro Stato possano esercitare la giurisdizione rispetto ad un altro Stato” disinteressandosi “della questione se il comportamento rispetto al quale il procedimento è stato aperto sia lecito o meno” (questa è peraltro la ragione “del perché l'applicazione del diritto contemporaneo sull'immunità dello Stato a procedimenti riguardanti fatti avvenuti nel 1943-1945 non viola il principio in base al quale il diritto non può essere applicato retroattivamente per stabilire questioni relative alla legalità e alla responsabilità”). La Corte
Internazionale ha altresì precisato che “a fronte di un secolo di prassi in cui quasi ogni trattato di pace o di accordi post bellici comportava la decisione di non richiedere il pagamento delle riparazioni o l'utilizzo di accordi forfettari e di compensazione, è difficile immaginare che il diritto internazionale preveda un obbligo nel senso di richiedere il pagamento del risarcimento pieno per ciascuna vittima come regola accettata dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme e dalla quale non è permesso derogare”; iv) del fatto che “le carenze da parte della nel predisporre una riparazione nei CP_1
confronti delle vittime italiane non darebbero diritto ai giudici italiani di privare la della sua immunità giurisdizionale, non essendovi, nel diritto internazionale CP_1
consuetudinario, alcun fondamento per sostenere che il diritto internazionale faccia dipendere il diritto dello Stato all'immunità dall'esistenza di mezzi effettivi alternativi per assicurare il risarcimento”.
In questo quadro, è intervenuta la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 238/2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi nel territorio italiano dalle forze del Terzo Reich,
8 nel corso della seconda guerra mondiale – e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno
Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Ed infatti, osserva la Corte Costituzionale, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace
Pers e della sicurezza internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la , le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali
e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione” (C. Cost. sent. 238/14, cit.).
Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, a giudizio della Consulta, si delinea dunque un contrasto della legge di adattamento dell'ordinamento italiano alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost.
Ciò in considerazione del fatto che, costituendo la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1 della Carta dell'ONU, limitatamente alla parte in cui vincola lo Stato italiano, e per esso il Giudice, a conformarsi al pronunciamento della
CIG.
Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello Stato italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG.
L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente
9 a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia.
Con la legge n. 5 del 2013 l'Italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla
Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli
Stati e le persone fisiche e giuridiche. Il censurato art. 3 della legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la
CIG abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG.
Ebbene secondo la Consulta, il legislatore non avrebbe tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello Stato sul territorio dello Stato del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa
Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati.
L'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili (art. 24 e art. 2 Cost), riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è
l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, manifestatosi in crimini
10 gravissimi. L'affermazione della giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali.
In conclusione, proprio l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la parte della norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega alcun effetto.
Ne è derivato un nuovo orientamento tanto di merito che di legittimità, favorevole
ON all'accoglimento delle domande risarcitorie degli IMI e loro aventi causa contro la .
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque CP_1
provvisoriamente esecutive. Talora la condanna è stata estesa in solido allo Stato italiano.
A sua volta, la ha introdotto – il 29.04.2022 – un nuovo CP_1 ONroparte_1 procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia con istanze cautelari alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato lesive del principio di immunità.
Ne è scaturito il decreto – legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3 (conv. in l. 79/2022) adottato dal Governo italiano nel tentativo di scongiurare una nuova condanna dell'Italia da parte Per della .
Il Legislatore ha adottato una disposizione speciale diretta a dare continuità all'Accordo di
Bonn del 1961, tentando un definitivo bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii e la tutela dei diritti umani.
In particolare, l'art. 43 del d.lgs. 36 del 2022 (in vigore dal 28/02/2023 e convertito in l.
79/2022) ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, stabilendo che “
1. Presso il Ministero dell'economia
11 e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania reso esecutivo con decreto del CP_1
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro …
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_4
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del CP_4
il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi
12 della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento
e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data.
La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente…”.
Le norme che precedono istituiscono il Fondo presso il ONroparte_2
odierno convenuto, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana
[...]
e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263», c.d. Accordo di Bonn del 1961, cit.
Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963, recante – come già ricordato – norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di in base all'Accordo di CP_1
Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994.
Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato intende chiudere dunque la vicenda dei soprusi subiti dai militari italiani per mano degli uomini del Terzo Reich, avvenuti già sul territorio italiano dopo l'8 settembre 1943 quando i primi furono lasciati senza ordini chiari,
13 sbandati e in balìa degli occupanti che li ammazzavano o li deportavano nei territori del
Reich, sottoponendoli a lavoro servile.
Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito però da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie già “avviate” alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo. Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
Con la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra e Italia e CP_1
la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24
Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio dell'ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l'Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma,
14 Cost.). Può allora dirsi che l'estinzione e lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall'autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall'autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione della disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d'ufficio.
Ciò posto, in punto di giurisdizione si ricorda che la sentenza n. 238/2014 della Consulta, applicando la teoria dei controlimiti, aveva escluso l'operatività del rinvio automatico ex art. 10 I co. Cost. alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell'ordinamento internazionale
(CIG), in quanto contrastante con il principio fondamentale del “diritto al giudice, tanto più
a tutela dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 e 24 Cost.).
Ora, indipendentemente dalla condivisibilità o meno di tale impostazione, in relazione alla ON giurisdizione rispetto alle domande proposte nei confronti della , si debba tenere in considerazione:
- che ora l'ordinamento italiano ha predisposto, per le vittime dei crimini di guerra commessi sul territorio italiano da soldati tedeschi nell'ambito di attività iure imperii, uno strumento specifico di accesso al Giudice ovvero quello descritto del decreto-legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3, indicandone espressamente i requisiti;
- che, di conseguenza, la situazione normativa è assai diversa rispetto a quella considerata dalla Consulta nel 2014 allorquando il “diritto al giudice” per le vittime non era garantito dal
Legislatore italiano;
- che elemento principale della novella è la formalizzazione dello Stato italiano quale unico ON soggetto pagatore – per espromissione e lege – del debito della ex art. 1272 c.c.; e
15 questo, peraltro, a favore delle vittime in ragione, altrimenti, dell'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva;
- che, nei procedimenti pendenti e successivi all'entrata in vigore del decreto, addirittura la transazione raggiunta dalle vittime con lo stato italiano (“sentita l'avvocatura dello Stato”) consente l'accesso al Fondo, indipendentemente, dunque, dalla condanna della Repubblica
Federale di Germania;
- che la legge prevede la notifica della citazione alla Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art
144 cpc con ogni conseguenza in termini di titolarità dal lato passivo della domanda in capo allo Stato italiano;
- che ai fini dell'accesso al Fondo sono necessari il mero “accertamento” e la “liquidazione
ON dei danni”, non anche la “condanna” della al relativo risarcimento.
Alla luce di questi elementi è possibile concludere che, per effetto della novella normativa che sancisce il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali da parte delle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della FG (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti di fatto per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati (avente peraltro rango costituzionale proprio in ragione dell'art. 10 cost).
In altri termini, essendo ora, dopo la novella, unico legittimato passivo lo Stato italiano (quale espromittente, dunque successore e lege, indipendentemente da una pronuncia di condanna
ON della , essendo sufficiente a tal fine anche la mera transazione “sentita l'avvocatura dello
Stato”), verso la Repubblica Federale di Germania vi è carenza di giurisdizione italiana, ON poiché, in ogni caso, non sarebbe (mai) la a pagare i risarcimenti de quibus (come confermato dalla pronuncia n. 159/2023 della Consulta, cit.).
Proprio l'adozione da parte dell'Italia della novella con DL costituisca espressione, implicita, della necessità di conformarsi il prima possibile alla pronuncia del 2012 della CIG e di evitare il nuovo giudizio sanzionatorio di quest'ultima a fronte del nuovo ricorso cautelare avviato ON dalla nei confronti dello Stato Italiano.
Concludendo, si ritiene che il D.L. 36/2022 vada inteso – con C. Cost. 159/2023 – come volto a contemperare il principio internazionale dell'immunità degli Stati esteri per gli atti iure imperii – come la cattura e l'internamento dei militari italiani dopo l'8 settembre 1943 – con
16 la tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2
Cost.) e pertanto affermi entrambi.
In tal modo, la teoria dei controlimiti della C. Cost. 2014 non si può (più) applicare in materia
ON dopo il D.L. 36/2022 e il Fondo esclude la giurisdizione contro la in fase esecutiva, sostituendola con una forma alternativa di tutela “domestica” per chi ha già un titolo da mettere in esecuzione.
Tale opzione interpretativa appare infine più consona alla genesi (interpretazione storico – teleologica) del D.L. 36/2022.
Ne deriva la carenza di giurisdizione italiana verso la FG.
§§§
Quanto alla domanda di pagamento da parte del per il ristoro dei danni subìti CP_4
dalle vittime del Terzo reich, odierno convenuto, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo da quest'ultimo sollevata.
In punto di fatto, vi è la prova documentale della deportazione e dell'internamento data la sua condizione di militare italiano.
Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115
II co. c.p.c. (Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 – Trib. Brescia, Sez, I, 03/08/2019, n. 2375).
Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del Reich dopo l'8 settembre del
1943 non fu riconosciuta la condizione di prigionieri di guerra, ma solo quella di Internati
Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla
Convenzione dell'Aja del 1907.
I fatti esposti nell'atto introduttivo sono dunque sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea.
§§§
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulata tempestivamente dal . ONroparte_8
La questione si pone in sintesi nei seguenti termini:
1. se il diritto “risarcitorio” azionato sia o imprescrittibile, come affermato da vasta giurisprudenza di merito e – recentemente – dal Tribunale Trento nell'ordinanza del
3.8.2023;
17 2. nell'ipotesi negativa, se si applichi la prescrizione del risarcimento danni da reato ex art. 2947 III co. c.c. – come afferma C. Cass. III civ. sent. 3642/2024 o quella ordinaria di cui al I comma della stessa disposizione, come sembra evocare il riferimento agli “ordinari termini di prescrizione” di cui all'art. 43, VI co. d.l. 36/22;
3. quale sia il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione c.s. individuato.
Per rispondere al primo interrogativo, gli attori invocano il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie degli ex IMI trovano titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti individuali imprescrittibili e richiamano C. Cass. SS.UU. 11 marzo
2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345; Trib. Bologna n. 1516/2022. L'imprescrittibilità del diritto al
ON risarcimento del danno vantato nei confronti della si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Secondo il – tuttavia, l'art. 43 D.L. n. 36/2022 ONroparte_9
e succ. mod. richiama espressamente la decorrenza dei termini prescrizionali, stabilendo che
“fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”.
Ritiene questo Giudice di dover prestare adesione a questa seconda impostazione.
Ed invero, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernente l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, dato che il D.L. 36/2022 conferma che restano fermi gli ordinari termini di prescrizione e dato che tale norma – anche ad ammetterne l'attuale vigenza – non potrebbe trovare applicazione al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del de cuius sono stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima e vige il
18 principio di irretroattività delle norme penali di sfavore, ex art. 25, comma 2, della
Costituzione (cfr. Corte di appello di Firenze, 8 aprile 2021, n. 772).
La questione della prescrizione dei crimini internazionali non è mai stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella sentenza n. 5044/2004 della Corte di Cassazione, la questione è stato oggetto di un mero obiter dictum al par. 9, dove si legge quanto segue: “E' ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali 'minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale' (così, ad es., Corte Cost. di Ungheria 13 ottobre 1993, n. 53). Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità (arg. Ex art. 40, secondo comma, del Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati, adottato nell'agosto del 2001 dalla Commissione di diritto internazionale dell'ONU), dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario
(Tribunale penale per la ex-Jugoslavia, 10 dicembre 1998, Furunduzija, 153-155; 14 gennaio 2000, Kupreskic, 520; Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 2001,
[...]
c Regno Unito, 61) e, quindi, anche su quelle in tema di immunità. Per questo ne è CP_10
stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU, del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale”. Dalla lettura del suddetto obiter dictum, si evince agevolmente che la Corte di Cassazione non ha affrontato il tema relativo al momento in cui si sarebbe formata siffatta regola di diritto internazionale consuetudinario, né quello della sua eventuale applicabilità a crimini commessi prima della sua formazione. La sentenza, in effetti, riguardava esclusivamente i profili attinenti alla giurisdizione del Giudice italiano. I profili di diritto intertemporale acquistano rilevanza nel momento della decisione sul merito, dato che “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” (art. 15 delle disp. sulla legge in generale): regola che – in ambito penale – costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, giacché – a norma dell'art. 25, secondo comma, Cost. – “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
19 Anche il diritto internazionale esclude la possibilità di sanzionare uno Stato per la violazione di obblighi sorti in epoca successiva alla commissione del fatto (cfr. Commissione del diritto internazionale, Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, art. 13) ed esclude deroghe a siffatta regola generale, quando venga in rilievo la responsabilità penale degli individui (art. 11, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;
art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), anche quando siano accusati della commissione di gravi crimini internazionali (artt. 22, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, dello Statuto della Corte penale internazionale;
nonché, in giurisprudenza, Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 ottobre 2015, caso US v. Lithuania, par. 153).
Pertanto, occorre valutare, nel caso di specie, non soltanto se si sia formata sul piano del diritto internazionale una norma consuetudinaria che escluda l'applicabilità della prescrizione ai crimini internazionali, ma anche se essa fosse in vigore alla data del fatto. Ed invero, solo con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998, recante lo “Statuto della Corte penale internazionale” (entrato in vigore il 1° luglio 2002), si è giunti ad elaborare una regola largamente condivisa in relazione all'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium. La caratteristica dello Statuto – in effetti – è quella di escludere ogni possibile applicazione retroattiva della regola in questione, in quanto – pur prevedendo che i crimini internazionali non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione (art. 29) – chiarisce espressamente che nessuno può essere dichiarato penalmente responsabile in forza delle disposizioni dello
Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore (art. 24, paragrafo 1).
Concludendo, e sintetizzando, i cc.dd. crimini contro l'umanità costituiscono un istituto di diritto internazionale di conio successivo ai fatti de quibus: come tali sono irrilevanti retroattivamente – se non in aperto contrasto con l'art. 25 Cost. e in generale il principio anch'esso invalso pure nel diritto internazionale, dell'irretroattività delle norme penali.
In altre parole, i fatti oggi in contesa non rientrano tra i cc.dd. crimini iuris gentium perché la categoria dei diritti fondamentali della persona cui recherebbero offesa fu riconosciuta e
“giurisdizionalizzata” solo dopo che questi erano stati commessi.
Ed invero, se già dopo la Prima guerra mondiale, si era parlato di offese supreme contro la moralità internazionale e l'autorità sacra dei Trattati, in relazione alle gravi azioni commesse
20 dalle truppe del Kaiser Guglielmo II di fu solo al termine della Seconda guerra CP_1
mondiale, che furono individuati beni giuridici condivisi dalla comunità internazionale, la cui tutela avrebbe dovuto superare i confini del singolo ordinamento statale. La comunità internazionale sentì, infatti, l'esigenza di punire i responsabili di gravi crimini commessi durante il secondo conflitto mondiale e, per la prima volta, si parlò concretamente di crimini internazionali e di responsabilità degli individui che li avevano commessi.
L'occasione fu offerta dai processi di Norimberga e Tokyo, istituiti proprio con la finalità di condannare i criminali nazisti. Tre erano le figure di crimini internazionali previste dagli
Statuti dei due Tribunali: i crimini di guerra, i crimini contro la pace ed i crimini contro l'umanità.
Il loro regime di imprescrittibilità fu peraltro suggellato solo molto tempo dopo, con la
Convenzione ONU del 26 novembre 1968 sull'imprescrittibilità dei crimini internazionali.
Conseguentemente la concreta applicazione di questa categoria a condotte anteriori la fine del secondo conflitto mondiale resta impedita dal principio fondamentale (anche) del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione e riconosciuto altresì anche a livello internazionale, cfr.
Commissione del diritto internazionale, Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, art. 13; art. 11, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 15 del
Patto internazionale sui diritti civili e politici;
art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
artt. 22, paragrafo
1, e 24, paragrafo 1, dello Statuto della Corte penale internazionale;
nonché, in giurisprudenza, Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 ottobre 2015, caso US v.
Lithuania, par. 153).
Né, all'epoca del fatto illecito, vi era alcuna norma consuetudinaria di diritto internazionale idonea a regolare il regime di prescrizione nei crimini internazionali (nel processo di
Norimberga del 1961 venne significativamente applicata la sola normativa interna).
Proprio in ragione di tale precedente venne stipulata la Convenzione sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottata il 26 novembre
1968 dall'Assemblea generale dell'O.N.U. ed entrata in vigore l'11 novembre 1970. In particolare, l'art. IV della suddetta Convenzione prevede che gli Stati contraenti s'impegnano
21 ad adottare “in conformità con le loro procedure costituzionali” ogni misura legislativa o di altro genere, che sia necessaria per garantire l'imprescrittibilità dei crimini internazionali.
La Convenzione non è stata sottoscritta dagli Stati del Consiglio d'Europa, atteso che la sua attuazione implicava un'applicazione retroattiva della disciplina della imprescrittibilità dei crimini internazionali. Tali Stati hanno invero elaborato la Convenzione europea sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra del 25 gennaio 1974, entrata in vigore il 27 giugno 2003.
Tale convenzione – a differenza di quella elaborata in seno alle Nazioni Unite – esclude espressamente – all'art. 2 – l'efficacia retroattiva della disciplina dell'imprescrittibilità prevista dall'art. 1, il quale – a sua volta – condiziona l'applicazione concreta della disciplina in questione all'adozione delle necessarie misure di diritto interno.
Tuttavia, il citato art. 2 – pur prevedendo la non applicabilità della Convenzione ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (paragrafo 1) – consente di applicare il regime della imprescrittibilità anche ai fatti antecedenti per i quali non fosse ancora interamente spirato il termine di prescrizione previsto dal diritto interno (paragrafo 2).
Per questa ragione, tale convenzione è stata ratificata soltanto da nove Stati, tra cui non l'Italia, alla quale, quindi, essa non risulta applicabile.
Solo con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998, recante lo “Statuto della Corte penale internazionale”, si è giunti ad elaborare una regola largamente condivisa in relazione all'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium.
La caratteristica dello Statuto – in effetti – è quella di escludere ogni possibile applicazione retroattiva della regola in questione, in quanto – pur prevedendo che i crimini internazionali non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione (art. 29) – chiarisce espressamente che nessuno può essere dichiarato penalmente responsabile in forza delle disposizioni dello
Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore (art. 24, par.
1).
Proprio l'esclusione di ogni possibile effetto retroattivo delle norme dello Statuto ha consentito alla maggior parte degli Stati della comunità internazionale di ratificare il Trattato di Roma, tra i quali figura anche l'Italia, che vi ha provveduto con la legge 12 luglio 1999,
n. 232: lo Statuto è così entrato in vigore il 1° luglio 2002.
22 Ne consegue che – nel caso di specie – l'applicazione della regola dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali non può trovare applicazione ratione temporis, atteso che la condotta offensiva di cui è rimasto vittima il de cuius si è esaurita nel 1945, quando la regola dell'imprescrittibilità dei crimini in esame non si era ancora formata.
Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del de cuius, viene altresì meno la possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati: nell'ordinamento internazionale, non si rinviene alcuna norma – pattizia o consuetudinaria – idonea a paralizzare l'applicabilità dell'art. 2947, III co., c.c.
Anzi costituisce un principio pacifico quello per il quale, in assenza di una specifica disposizione di diritto internazionale, alla responsabilità civile derivante da reato debba applicarsi la disciplina prevista dal diritto interno.
A questo proposito va ricordato che l'art. 2497 III co. c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza -– rispettivamente – dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Tra le “cause di estinzione diverse dalla prescrizione” viene in considerazione, ai fini del presente decidere, quella di cui all'art. 150 cp: la morte del reo.
Ne consegue che, non potendo venire in considerazione l'astratta responsabilità dello Stato estero, la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2947 c.c. e, quindi, nel termine di 5 anni, ha avuto decorrenza dalla data del decesso di coloro che tennero le condotte contra ius ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata
(considerato che nel settembre 1945 per essere arruolato nella Wehrmacht occorreva avere almeno 17 anni e dunque essere nati non oltre il 1928).
Nonostante ciò, ha fatto riferimento al III comma dell'art. 2947 c.c. anche la Corte di
Cassazione nella recente sentenza 3642/2024 che espressamente evoca il termine di prescrizione dei danni da reato (in questo caso, la riduzione in schiavitù).
Il reato perpetrato nei confronti delle vittime – che fanno spesso riferimento all'adibizione ai lavori forzati, talora senza alcuna retribuzione, già vietati dalla Convenzione dell'Aja
18.10.1907 e poi dalla Convenzione di Ginevra del 1929 – è stato quello di riduzione in
23 schiavitù, il cui art. 600 cod. pen. – nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena
“la reclusione da cinque a quindici anni”.
Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. – nel testo all'epoca vigente
– il reato si estinguerebbe per prescrizione con il decorso di quindici anni (o al massimo vent'anni) dal giorno in cui è cessata la condotta illecita.
Il termine sarebbe dunque decorso alla data di presentazione della domanda.
Nonostante l'autorevolezza della fonte del riferimento, si ritiene come detto preclusa anche la possibilità di applicare l'art. 2947, comma 3, cod. civ.
In ogni caso, a prescindere dalla prescrittibilità dei reati posti a fondamento della domanda, deve rilevarsi che l'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (da intendersi quelle di cui agli artt. 150, 151 e 152 c.p., ovvero la morte del reo, l'amnistia e la remissione di querela) o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”. Nel caso in esame, si può verosimilmente ritenere che i soggetti che materialmente hanno compiuto il reato negli anni
1943-1945 siano nel frattempo deceduti. Ne consegue che la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2947 c.c. (termine di 5 anni) ha avuto decorrenza dalla data del decesso del reo ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata, con conseguente applicazione dell'art. 2947, comma 3, II parte. Il tutto attraverso il meccanismo delle presunzioni: 1) al momento temporale in cui i fatti di reato sono avvenuti, nella specie, negli anni 1943-1945; 2) alla circostanza secondo cui l'autore materiale del reato, per quanto ignoto, in quanto incardinato nell'esercito tedesco, doveva necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni;
3) gli autori dei fatti, al più tardi, avrebbero ad oggi, oltre novant'anni; 4) l'aspettativa di vita media per un uomo in ad oggi è di 79 CP_1
anni.
Appare dunque inevitabile l'individuazione del termine di prescrizione dei diritti “risarcitori” de quibus in quello quinquennale ex art. 2947, I co. c.c. sia considerando il tenore letterale
24 del co. 6 art. 43 D.L. 36/2022 che evoca gli “ordinari” termini di prescrizione, sia considerato il probabile, sopravvenuto decesso – a ottant'anni di distanza dai fatti – di coloro che potrebbero qualificarsene come i responsabili civili.
Il dies a quo per la decorrenza del c.s. ritenuto termine di prescrizione quinquennale va collocato nel 1962 quando il Governo italiano dette esecuzione agli accordi di Bonn prevedendo il diritto ad un ristoro che poteva essere azionato giudizialmente.
La circostanza che i presupposti per vedersi accolta in giudizio la relativa domanda sia stata intesa restrittivamente nella prassi applicativa che la circoscrisse ai soli “deportati” non escludeva la possibilità di ricorrere al Giudice per quanti si ritenessero legittimati alla prestazione de qua oppure invocassero una tutela risarcitoria di diritto comune, non rilevando in senso opposto che potessero ottenere una declaratoria di “infondatezza” – ma non, si badi, di “inammissibilità” – della loro domanda.
In ogni caso, nel 2004 la Corte di Cassazione con la sentenza si espresse Per_5
chiaramente a favore della risarcibilità dei danni subiti dagli da tale Parte_5
momento – se non prima, come detto – il relativo diritto poteva essere fatto valere (art. 2935
c.c.).
Questa indicazione trova conforto nella sentenza della Suprema Corte n. 3624/2024, che ha espressamente affermato che il termine prescrizionale decorreva quantomeno dall'11.3.2004, data di deposito di Cass. n. 5044/2004, cit.
Tutto ciò premesso, ogni domanda risarcitoria – a contenuto patrimoniale o non patrimoniale
– per la cattura e la successiva condizione di prigionia che siano state proposte per la prima volta in questa sede, dopo la costituzione del Fondo e in assenza di iniziative stragiudiziali atte ad interrompere la decorrenza (iniziative che devono necessariamente avere preceduto le “azioni … non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto…” cui si riferisce l'art. 43, 6° co. D.L. 36/2022 per non incappare nell'operatività della prescrizione, fatta espressamente salva dalla stessa norma), risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, ampiamente prescritta.
Concludendo, anche alla luce di C. Cost. 159/2023, si deve constatare – senza giudizi storici o assiologici, preclusi al Giudice – che con l'istituzione del ONroparte_8
lo Stato italiano non abbia inteso riconoscere nuove possibilità di ristoro agli IMI dopo il
1961 – 62; piuttosto – richiamando pour cause la continuità con gli Accordi di Bonn che li
25 avevano (in massima parte) esclusi dalla tutela riservata ai deportati – si è voluto per un verso, scongiurare una nuova condanna da parte della Corte dell'Aja, per altro verso, definire una travagliata vicenda storica, pagando chi avesse un diritto già accertato o ancora suscettibile di accertamento perché non prescritto.
Considerato che nella specie non si verte in alcuna di dette ipotesi – in difetto, in particolare, di atti interruttivi della prescrizione ordinaria quinquennale da illecito aquiliano dal 2004 in poi, le domande attoree vanno respinte.
Restano pertanto assorbite le ulteriori questioni istruttorie e sulla liquidazione di un risarcimento pieno ovvero di un mero “indennizzo”.
La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA;
2) respinge le domande attoree verso il ONroparte_2
;
[...]
3) compensa le spese legali tra le parti.
Così deciso in data 17.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Barison
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9032 / 2023
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale promossa da
Parte_1
con l'avv. ERIKA MAMELI ed avv. ERIKA MAMELI in proprio
ATTORI
ONro
ONroparte_1 non costituita
ONroparte_2
Con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
CONVENUTI
Conclusioni patre attrice: “- Rigettate tutte le eccezioni di diritto e nel merito articolate dalla convenuta, in quanto pretestuose, infondate, e non provate, per i motivi tutti allegati in atti;
-
Accertata la legittimazione degli attori come provata documentalmente, in qualità di eredi legittimi di , moglie di , e, quanto a RI AM anche di Per_1 Parte_2 Per_2
, accertata la condotta illecita posta in essere dalla ora
[...] CP_1 ONroparte_1
nei confronti del signor , accertato che il fatto illecito
[...] Parte_2
1 extracontrattuale, come allegato e provato in giudizio, costituisce crimine contro l'umanità ed ha prodotto grave pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale per le sofferenze psico-fisiche subite, sia ad che alla moglie e ai tre figli, accertato, altresì come Parte_2 Per_1 documentalmente provata la sottoposizione di al lavoro coatto in condizioni Parte_2 disumane e in assenza di qualsivoglia retribuzione, condannarsi in solido la
[...]
in persona dell'ambasciatore pro tempore e il ONroparte_1 ONroparte_2
in Italia, in persona del ministro pro tempore, al risarcimento in favore degli attori
[...] di tutti i danni patrimoniali pari ad €. 50.016,00 e i danni non patrimoniali pari ad €. 109.950,00,
o la diversa somma ritenuta di giustizia, secondo l'applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano, o, in subordine le Tabelle Romane, o, in via equitativa, oltre agli interessi legali e la rivalutazione dal 12.09.1945 al saldo. - Accertato altresì il danno non patrimoniale subito dalla figlia , per la totale privazione del padre e per l'effetto della violazione del Persona_2 diritto al rapporto genitoriale nei primi due anni di vita, il danno subito dagli altri due figli
e accertato il danno non patrimoniale subito dalla moglie, Parte_1 Persona_3 Parte_3
conseguito alla lunga prigionia del marito, condannarsi in solido la
[...] ONroparte_1
e il , in persona del ministro
[...] ONroparte_3 competente pro tempore, al risarcimento in favore degli attori iure proprio e iure hereditatis della somma pari ad €. 40.000,00 o alla diversa ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso (12.09.1945) al saldo. - Con integrale rifusione delle spese di lite”
Conclusioni del convenuto per il ristoro dei danni subìti dalle vittime del Terzo CP_4 reich: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;
2. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
3. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1 CP_1
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n.
[...] ON 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il
[...]
quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 ONroparte_2 cit.; 4. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo
3 L. n. 218/1995);
5. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
6. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dep. il 26/06/2023, gli attori in epigrafe chiedevano, previo accertamento della responsabilità della per l'illegittima ONroparte_1
2 cattura, deportazione e sottoposizione a lavoro forzato subìti dal loro dante causa Pt_2
, dal 09/09/1943 al 1945, e previo accertamento del danno non patrimoniale subito
[...]
dalla figlia (deceduta il 25/04/1998) e del danno non patrimoniale subito Persona_2
dalla moglie , deceduta il 04/06/2010 , la condanna di Parte_3 ONroparte_1
ON (inde anche ) e del al risarcimento
[...] ONroparte_2
dei danni – nella misura e per i titoli specificati dell'atto introduttivo – loro dovuti iure hereditario nelle rispettive qualità.
Deduceva parte attrice che il sig. , chiamato alle armi nell'esercito Parte_2
italiano, in qualità di sotto capo furiere (Regia Marina), con matricola n. 8936, fu catturato dalle truppe tedesche in data 09/09/1943, mentre si trovava a Merano in missione militare e trasferito in Terlano – Siebeneich;
internato in fu costretto ai lavori forzati nel CP_1
campo di ED LE (Renania settentrionale – Vestfalia) e – liberato dalle truppe americane – fu rimpatriato a Venezia in data 12/09/1945.
Si costituiva in giudizio il dei ONroparte_6
danni subiti dalle vittime del Terzo Reich contestando la fondatezza della domanda attorea ed eccependo, in rito, in via pregiudiziale, “la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc”, per l'assoluta indeterminatezza dei fatti esposti nell'atto introduttivo e l'assenza di indizi di prova a supporto di quanto ex adverso asserito;
nel merito, in via preliminare, il convenuto eccepiva “la prescrizione della pretesa risarcitoria” per decorrenza degli ordinari termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c. ed in particolare, dell'art. 2947 c.c.; in subordine, “il difetto di legittimazione passiva della CP_1 CP_1
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n.
[...]
ON 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il
[...]
quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 ONroparte_2 cit.”; in subordine, “il difetto di giurisdizione del Giudice italiano”, anche per le ragioni di diritto privato internazionale espresse nel proprio atto di costituzione e sottese all'articolo 3
L. n. 218/1995; in ulteriore subordine, il convenuto chiedeva il rigetto della “domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza” o, in estremo subordine, “perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova”, per i motivi di cui al proprio atto di costituzione.
3 La , ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e il ONroparte_1
Giudice - ritenendo superflua l'istruttoria - fissava udienza al 10/10/2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni nonché comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata innanzitutto la carenza di giurisdizione di questo Giudice nei confronti della
ON
.
IO ripercorrere in apicibus la vicenda dei ristori in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.).
Si tratta di coloro che – in forze nel Regio Esercito Italiano alla data dell'8 settembre 1943 – in seguito alla firma dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, non accettando collaborare con le truppe di occupazione tedesche furono dapprima qualificati come “irregolari” soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa)
e di lì a poco inquadrati tutti come “internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre
1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra e sottoposti invece al lavoro forzato (vietato da detta Convenzione).
Migliaia di militari, letteralmente abbandonati dallo Stato Maggiore italiano, furono così avviati dall'ex alleato, divenuto improvvisamente nemico, al lavoro forzato nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia.
L'imbarazzante vicenda invocava qualche forma di riparazione, che sembrò arrivare, seppure con ritardo e molte ambiguità, solo con l'Accordo firmato a Bonn il 2 giugno 1961. Da parte tedesca, 40 milioni di marchi furono messi a disposizione delle persone che “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”. La distribuzione venne affidata al governo italiano.
ONemporaneamente, l'Italia si dichiarò pronta a rinunciare a ogni altra pretesa.
La legge italiana di applicazione dell'accordo, votata il 6 ottobre 1963, prevedeva che il diritto al risarcimento fosse riconosciuto principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento. Tuttavia, per motivi finanziari ed equilibri politi, il governo italiano preferì
4 escludere gli ex internati militari dai pagamenti. Solo gli internati militari deportati nei
“campi di concentramento” ebbero riconosciute forme di riparazione.
Inoltre, sempre nell'Accordo italo – tedesco del 1961 (arti. 4) si presero in considerazione i conti in – congelati dagli Alleati vittoriosi – sui quali i lavoratori civili italiani CP_7
e, dall'autunno del 1944, anche gli internati militari italiani avevano dovuto versare i propri salari.
La Germania riuscì peraltro ad imporsi nell'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo di talché nel 1964 ottenne dall'Italia disposizioni liberatorie, volte a escludere ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini italiani nei confronti della Repubblica federale tedesca.
Dopo l'apertura di un conto intestato al presso la Banca nazionale ONroparte_2
del lavoro, nei mesi di giugno e luglio del 1964 fu trasferita la somma rimasta in sospeso.
Dopodiché la Banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) dichiarò: “Con questo, il trasferimento dei conti di lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di compensazione italo tedesco, è per noi concluso”. Nondimeno, solo una minima parte degli ex lavoratori civili italiani e degli ex internati militari italiani ottenne il pagamento dei salari trattenuti. Già durante la fase delle trattative, come si legge in una nota del ministero federale dell'Economia all'Ufficio per gli affari esteri, c'era la “tacita consapevolezza che un'identificazione [degli ex titolari dei conti] era impraticabile nella maggior parte dei casi
e che gli stati interessati avrebbero impiegato i fondi trasferiti per scopi caritativi e simili”.
Altri 3,4 milioni di Reichsmark versati dagli IMI fino alla fine della guerra e giacenti su un conto della non furono mai messi a disposizione, neppure nel dopoguerra e Parte_4
neppure parzialmente, al Governo Italiano.
Successivamente, gli I.M.I. furono presi in considerazione all'entrata in vigore della legge federale tedesca che istituiva la Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro (Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft, EVZ) del 12 agosto 2000.
Sebbene, secondo il paragrafo 11, terzo comma, della legge fossero esclusi gli ex prigionieri di guerra, il 30 giugno 2000 la commissione Interni del Bundestag formulò la seguente eccezione: “nella misura in cui i criteri della deportazione e dell'impiego in forma di lavoro coatto in condizioni di prigionia sono soddisfatti, anche i prigionieri di guerra, trasposti
d'autorità allo stato civile sotto il regime nazionalsocialista, sono legittimati a presentare
5 domanda”. Così, come gli internati di altri Paesi (per esempio la Polonia), anche gli IMI ricevettero per posta i moduli per presentare domanda.
Alla luce dell'alto numero di domande, provenienti soprattutto dagli ex internati militari italiani, nel timore di difficoltà finanziarie, il governo federale fece sua l'interpretazione secondo la quale gli italiani, diversamente per esempio dai polacchi andavano considerati prigionieri di guerra e, pertanto, non avrebbero acquisito il diritto al risarcimento.
Mantenevano il diritto al risarcimento solo gli internati che erano stati deportati nei campi di concentramento. Si riprendevano in tal modo le strutture argomentative che, nell'Accordo italo – tedesco del 1961, reggevano le disposizioni sui pagamenti.
Delusi nuovamente, gli IMI – rimasti perlopiù esclusi da questa interpretazione autentica della legge sulla EZV del 2000 – iniziarono una serie di azioni giudiziarie, sia in CP_1
che in Italia.
Fu così che si addivenne, il 12 marzo 2004, alla sentenza con cui la Corte di Cassazione italiana decise che, avendo subìto “crimini internazionali”, compreso il reclutamento come lavoratori forzati, gli ex internati militari italiani avrebbero legittimamente potuto citare in giudizio la Repubblica federale tedesca anche dinanzi ai tribunali italiani. Fino ad allora, i
Tribunali italiani avevano sempre respinto le cause di risarcimento rinviando alla sovranità della giustizia tedesca, invocando il principio dell'immunità statuale. Nel 2004, invece, la
Corte di cassazione statuiva che “non sussistevano motivi ragionevoli per restare ancorati al principio dell'immunità dello Stato e per recedere dall'affermazione della sua responsabilità dinanzi al tribunale di uno Stato straniero”.
Alcuni Giudici di merito recepirono l'indicazione proveniente dalla predetta sentenza, argomentando l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale in presenza di particolari condotte delittuose (qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di jus cogens o comunque in presenza di specifici atti comportanti la morte, lesioni personali o danni ai beni) commesse nel territorio italiano nello svolgimento di attività jure imperii, ammettendo il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti dalla – prima con CP_1
gli accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca nel 2000.
Quanto precede, in forza dell'art. 11 della Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati
(peraltro non ratificata dall'Italia) e dell'art. 12 della Carta ONU del 1948.
6 Questo orientamento, mai abbandonato dalla giurisprudenza di merito interna, è stato nondimeno totalmente sconfessato dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia del
3.02.2012, adìta dalla per denunciare l'introduzione di numerose cause di CP_1
risarcimento da parte di cittadini italiani che asserivano di aver subito violazioni del diritto internazionale umanitario tra il 1943 e il 1945 per mano dei militari del Terzo Reich e per contestare la legittimità dei procedimenti di exequatur emessi da corti italiane in esecuzione di alcune sentenze di condanna di tribunali greci nei confronti della CP_1
In tale pronuncia, la Corte Internazionale, ritenendo l'Italia responsabile della violazione dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale della Germania (in forza di una regola di diritto internazionale consuetudinario – costituita da una prassi costante unita ad un'opinio juris – enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati – e dell'art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite), le ordinava l'adozione di appropriate misure volte a garantire l'inapplicabilità delle decisioni già emanate dalle corti di merito in contrasto con tale principio.
Questo in ragione:
i) del fatto che, per la Corte, i riferimenti agli artt. 11 e 12 delle fonti prima citate, per come interpretati dalla totalità degli altri Stati europei (ivi compresa la Grecia) e dalla Corte
Europei dei diritti umani, non potevano ritenersi idonei a regolare, in virtù del principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale, le attività delle forze armate di uno Stato straniero commesse sul territorio dello Stato del foro durante un conflitto armato se, come nella fattispecie, esse costituiscono acta jure imperii. La Corte, in altri termini, è pervenuta alla conclusione che “il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno
Stato sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno
Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato” con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale dell'illecito extracontrattuale”;
ii) del vizio logico del ragionamento per cui l'immunità della Germania doveva escludersi alla luce della gravità dei crimini internazionali commessi (in contrasto con norme di jus cogens di diritto internazionale), dal momento che la questione dell'immunità ha carattere preliminare rispetto alla valutazione, nel merito, del causa e, quindi, della gravità dell'illecito;
“se la mera asserzione che uno Stato ha commesso tali atti illeciti fosse sufficiente per
7 deprivarlo del suo diritto all'immunità, questa potrebbe essere negata semplicemente da un'abile costruzione del ricorso”;
iii) del conseguente solo apparente conflitto tra le norme di jus cogens dei conflitti armati – che vietano l'uccisione di civili nel territorio occupato, la deportazione e l'adibizione di civili e prigionieri di guerra ai lavori forzati – e la norma consuetudinaria sull'immunità della atteso che i due sistemi di regole concernono questioni differenti: “le regole CP_1 sull'immunità dello Stato sono di carattere procedurale e si limitano a stabilire in quali casi le Corti di un altro Stato possano esercitare la giurisdizione rispetto ad un altro Stato” disinteressandosi “della questione se il comportamento rispetto al quale il procedimento è stato aperto sia lecito o meno” (questa è peraltro la ragione “del perché l'applicazione del diritto contemporaneo sull'immunità dello Stato a procedimenti riguardanti fatti avvenuti nel 1943-1945 non viola il principio in base al quale il diritto non può essere applicato retroattivamente per stabilire questioni relative alla legalità e alla responsabilità”). La Corte
Internazionale ha altresì precisato che “a fronte di un secolo di prassi in cui quasi ogni trattato di pace o di accordi post bellici comportava la decisione di non richiedere il pagamento delle riparazioni o l'utilizzo di accordi forfettari e di compensazione, è difficile immaginare che il diritto internazionale preveda un obbligo nel senso di richiedere il pagamento del risarcimento pieno per ciascuna vittima come regola accettata dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme e dalla quale non è permesso derogare”; iv) del fatto che “le carenze da parte della nel predisporre una riparazione nei CP_1
confronti delle vittime italiane non darebbero diritto ai giudici italiani di privare la della sua immunità giurisdizionale, non essendovi, nel diritto internazionale CP_1
consuetudinario, alcun fondamento per sostenere che il diritto internazionale faccia dipendere il diritto dello Stato all'immunità dall'esistenza di mezzi effettivi alternativi per assicurare il risarcimento”.
In questo quadro, è intervenuta la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 238/2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi nel territorio italiano dalle forze del Terzo Reich,
8 nel corso della seconda guerra mondiale – e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno
Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Ed infatti, osserva la Corte Costituzionale, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace
Pers e della sicurezza internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la , le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali
e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione” (C. Cost. sent. 238/14, cit.).
Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, a giudizio della Consulta, si delinea dunque un contrasto della legge di adattamento dell'ordinamento italiano alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost.
Ciò in considerazione del fatto che, costituendo la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1 della Carta dell'ONU, limitatamente alla parte in cui vincola lo Stato italiano, e per esso il Giudice, a conformarsi al pronunciamento della
CIG.
Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello Stato italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG.
L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente
9 a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia.
Con la legge n. 5 del 2013 l'Italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla
Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli
Stati e le persone fisiche e giuridiche. Il censurato art. 3 della legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la
CIG abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG.
Ebbene secondo la Consulta, il legislatore non avrebbe tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello Stato sul territorio dello Stato del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa
Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati.
L'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili (art. 24 e art. 2 Cost), riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è
l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, manifestatosi in crimini
10 gravissimi. L'affermazione della giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali.
In conclusione, proprio l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la parte della norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega alcun effetto.
Ne è derivato un nuovo orientamento tanto di merito che di legittimità, favorevole
ON all'accoglimento delle domande risarcitorie degli IMI e loro aventi causa contro la .
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque CP_1
provvisoriamente esecutive. Talora la condanna è stata estesa in solido allo Stato italiano.
A sua volta, la ha introdotto – il 29.04.2022 – un nuovo CP_1 ONroparte_1 procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia con istanze cautelari alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato lesive del principio di immunità.
Ne è scaturito il decreto – legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3 (conv. in l. 79/2022) adottato dal Governo italiano nel tentativo di scongiurare una nuova condanna dell'Italia da parte Per della .
Il Legislatore ha adottato una disposizione speciale diretta a dare continuità all'Accordo di
Bonn del 1961, tentando un definitivo bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii e la tutela dei diritti umani.
In particolare, l'art. 43 del d.lgs. 36 del 2022 (in vigore dal 28/02/2023 e convertito in l.
79/2022) ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, stabilendo che “
1. Presso il Ministero dell'economia
11 e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania reso esecutivo con decreto del CP_1
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro …
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_4
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del CP_4
il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi
12 della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento
e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data.
La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente…”.
Le norme che precedono istituiscono il Fondo presso il ONroparte_2
odierno convenuto, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana
[...]
e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263», c.d. Accordo di Bonn del 1961, cit.
Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963, recante – come già ricordato – norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di in base all'Accordo di CP_1
Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994.
Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato intende chiudere dunque la vicenda dei soprusi subiti dai militari italiani per mano degli uomini del Terzo Reich, avvenuti già sul territorio italiano dopo l'8 settembre 1943 quando i primi furono lasciati senza ordini chiari,
13 sbandati e in balìa degli occupanti che li ammazzavano o li deportavano nei territori del
Reich, sottoponendoli a lavoro servile.
Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito però da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie già “avviate” alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo. Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
Con la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra e Italia e CP_1
la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24
Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio dell'ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l'Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma,
14 Cost.). Può allora dirsi che l'estinzione e lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall'autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall'autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione della disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d'ufficio.
Ciò posto, in punto di giurisdizione si ricorda che la sentenza n. 238/2014 della Consulta, applicando la teoria dei controlimiti, aveva escluso l'operatività del rinvio automatico ex art. 10 I co. Cost. alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell'ordinamento internazionale
(CIG), in quanto contrastante con il principio fondamentale del “diritto al giudice, tanto più
a tutela dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 e 24 Cost.).
Ora, indipendentemente dalla condivisibilità o meno di tale impostazione, in relazione alla ON giurisdizione rispetto alle domande proposte nei confronti della , si debba tenere in considerazione:
- che ora l'ordinamento italiano ha predisposto, per le vittime dei crimini di guerra commessi sul territorio italiano da soldati tedeschi nell'ambito di attività iure imperii, uno strumento specifico di accesso al Giudice ovvero quello descritto del decreto-legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3, indicandone espressamente i requisiti;
- che, di conseguenza, la situazione normativa è assai diversa rispetto a quella considerata dalla Consulta nel 2014 allorquando il “diritto al giudice” per le vittime non era garantito dal
Legislatore italiano;
- che elemento principale della novella è la formalizzazione dello Stato italiano quale unico ON soggetto pagatore – per espromissione e lege – del debito della ex art. 1272 c.c.; e
15 questo, peraltro, a favore delle vittime in ragione, altrimenti, dell'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva;
- che, nei procedimenti pendenti e successivi all'entrata in vigore del decreto, addirittura la transazione raggiunta dalle vittime con lo stato italiano (“sentita l'avvocatura dello Stato”) consente l'accesso al Fondo, indipendentemente, dunque, dalla condanna della Repubblica
Federale di Germania;
- che la legge prevede la notifica della citazione alla Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art
144 cpc con ogni conseguenza in termini di titolarità dal lato passivo della domanda in capo allo Stato italiano;
- che ai fini dell'accesso al Fondo sono necessari il mero “accertamento” e la “liquidazione
ON dei danni”, non anche la “condanna” della al relativo risarcimento.
Alla luce di questi elementi è possibile concludere che, per effetto della novella normativa che sancisce il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali da parte delle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della FG (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti di fatto per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati (avente peraltro rango costituzionale proprio in ragione dell'art. 10 cost).
In altri termini, essendo ora, dopo la novella, unico legittimato passivo lo Stato italiano (quale espromittente, dunque successore e lege, indipendentemente da una pronuncia di condanna
ON della , essendo sufficiente a tal fine anche la mera transazione “sentita l'avvocatura dello
Stato”), verso la Repubblica Federale di Germania vi è carenza di giurisdizione italiana, ON poiché, in ogni caso, non sarebbe (mai) la a pagare i risarcimenti de quibus (come confermato dalla pronuncia n. 159/2023 della Consulta, cit.).
Proprio l'adozione da parte dell'Italia della novella con DL costituisca espressione, implicita, della necessità di conformarsi il prima possibile alla pronuncia del 2012 della CIG e di evitare il nuovo giudizio sanzionatorio di quest'ultima a fronte del nuovo ricorso cautelare avviato ON dalla nei confronti dello Stato Italiano.
Concludendo, si ritiene che il D.L. 36/2022 vada inteso – con C. Cost. 159/2023 – come volto a contemperare il principio internazionale dell'immunità degli Stati esteri per gli atti iure imperii – come la cattura e l'internamento dei militari italiani dopo l'8 settembre 1943 – con
16 la tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2
Cost.) e pertanto affermi entrambi.
In tal modo, la teoria dei controlimiti della C. Cost. 2014 non si può (più) applicare in materia
ON dopo il D.L. 36/2022 e il Fondo esclude la giurisdizione contro la in fase esecutiva, sostituendola con una forma alternativa di tutela “domestica” per chi ha già un titolo da mettere in esecuzione.
Tale opzione interpretativa appare infine più consona alla genesi (interpretazione storico – teleologica) del D.L. 36/2022.
Ne deriva la carenza di giurisdizione italiana verso la FG.
§§§
Quanto alla domanda di pagamento da parte del per il ristoro dei danni subìti CP_4
dalle vittime del Terzo reich, odierno convenuto, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo da quest'ultimo sollevata.
In punto di fatto, vi è la prova documentale della deportazione e dell'internamento data la sua condizione di militare italiano.
Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115
II co. c.p.c. (Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 – Trib. Brescia, Sez, I, 03/08/2019, n. 2375).
Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del Reich dopo l'8 settembre del
1943 non fu riconosciuta la condizione di prigionieri di guerra, ma solo quella di Internati
Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla
Convenzione dell'Aja del 1907.
I fatti esposti nell'atto introduttivo sono dunque sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea.
§§§
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulata tempestivamente dal . ONroparte_8
La questione si pone in sintesi nei seguenti termini:
1. se il diritto “risarcitorio” azionato sia o imprescrittibile, come affermato da vasta giurisprudenza di merito e – recentemente – dal Tribunale Trento nell'ordinanza del
3.8.2023;
17 2. nell'ipotesi negativa, se si applichi la prescrizione del risarcimento danni da reato ex art. 2947 III co. c.c. – come afferma C. Cass. III civ. sent. 3642/2024 o quella ordinaria di cui al I comma della stessa disposizione, come sembra evocare il riferimento agli “ordinari termini di prescrizione” di cui all'art. 43, VI co. d.l. 36/22;
3. quale sia il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione c.s. individuato.
Per rispondere al primo interrogativo, gli attori invocano il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie degli ex IMI trovano titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti individuali imprescrittibili e richiamano C. Cass. SS.UU. 11 marzo
2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345; Trib. Bologna n. 1516/2022. L'imprescrittibilità del diritto al
ON risarcimento del danno vantato nei confronti della si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Secondo il – tuttavia, l'art. 43 D.L. n. 36/2022 ONroparte_9
e succ. mod. richiama espressamente la decorrenza dei termini prescrizionali, stabilendo che
“fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”.
Ritiene questo Giudice di dover prestare adesione a questa seconda impostazione.
Ed invero, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernente l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, dato che il D.L. 36/2022 conferma che restano fermi gli ordinari termini di prescrizione e dato che tale norma – anche ad ammetterne l'attuale vigenza – non potrebbe trovare applicazione al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del de cuius sono stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima e vige il
18 principio di irretroattività delle norme penali di sfavore, ex art. 25, comma 2, della
Costituzione (cfr. Corte di appello di Firenze, 8 aprile 2021, n. 772).
La questione della prescrizione dei crimini internazionali non è mai stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella sentenza n. 5044/2004 della Corte di Cassazione, la questione è stato oggetto di un mero obiter dictum al par. 9, dove si legge quanto segue: “E' ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali 'minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale' (così, ad es., Corte Cost. di Ungheria 13 ottobre 1993, n. 53). Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità (arg. Ex art. 40, secondo comma, del Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati, adottato nell'agosto del 2001 dalla Commissione di diritto internazionale dell'ONU), dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario
(Tribunale penale per la ex-Jugoslavia, 10 dicembre 1998, Furunduzija, 153-155; 14 gennaio 2000, Kupreskic, 520; Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 2001,
[...]
c Regno Unito, 61) e, quindi, anche su quelle in tema di immunità. Per questo ne è CP_10
stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU, del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale”. Dalla lettura del suddetto obiter dictum, si evince agevolmente che la Corte di Cassazione non ha affrontato il tema relativo al momento in cui si sarebbe formata siffatta regola di diritto internazionale consuetudinario, né quello della sua eventuale applicabilità a crimini commessi prima della sua formazione. La sentenza, in effetti, riguardava esclusivamente i profili attinenti alla giurisdizione del Giudice italiano. I profili di diritto intertemporale acquistano rilevanza nel momento della decisione sul merito, dato che “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” (art. 15 delle disp. sulla legge in generale): regola che – in ambito penale – costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, giacché – a norma dell'art. 25, secondo comma, Cost. – “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
19 Anche il diritto internazionale esclude la possibilità di sanzionare uno Stato per la violazione di obblighi sorti in epoca successiva alla commissione del fatto (cfr. Commissione del diritto internazionale, Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, art. 13) ed esclude deroghe a siffatta regola generale, quando venga in rilievo la responsabilità penale degli individui (art. 11, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;
art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), anche quando siano accusati della commissione di gravi crimini internazionali (artt. 22, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, dello Statuto della Corte penale internazionale;
nonché, in giurisprudenza, Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 ottobre 2015, caso US v. Lithuania, par. 153).
Pertanto, occorre valutare, nel caso di specie, non soltanto se si sia formata sul piano del diritto internazionale una norma consuetudinaria che escluda l'applicabilità della prescrizione ai crimini internazionali, ma anche se essa fosse in vigore alla data del fatto. Ed invero, solo con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998, recante lo “Statuto della Corte penale internazionale” (entrato in vigore il 1° luglio 2002), si è giunti ad elaborare una regola largamente condivisa in relazione all'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium. La caratteristica dello Statuto – in effetti – è quella di escludere ogni possibile applicazione retroattiva della regola in questione, in quanto – pur prevedendo che i crimini internazionali non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione (art. 29) – chiarisce espressamente che nessuno può essere dichiarato penalmente responsabile in forza delle disposizioni dello
Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore (art. 24, paragrafo 1).
Concludendo, e sintetizzando, i cc.dd. crimini contro l'umanità costituiscono un istituto di diritto internazionale di conio successivo ai fatti de quibus: come tali sono irrilevanti retroattivamente – se non in aperto contrasto con l'art. 25 Cost. e in generale il principio anch'esso invalso pure nel diritto internazionale, dell'irretroattività delle norme penali.
In altre parole, i fatti oggi in contesa non rientrano tra i cc.dd. crimini iuris gentium perché la categoria dei diritti fondamentali della persona cui recherebbero offesa fu riconosciuta e
“giurisdizionalizzata” solo dopo che questi erano stati commessi.
Ed invero, se già dopo la Prima guerra mondiale, si era parlato di offese supreme contro la moralità internazionale e l'autorità sacra dei Trattati, in relazione alle gravi azioni commesse
20 dalle truppe del Kaiser Guglielmo II di fu solo al termine della Seconda guerra CP_1
mondiale, che furono individuati beni giuridici condivisi dalla comunità internazionale, la cui tutela avrebbe dovuto superare i confini del singolo ordinamento statale. La comunità internazionale sentì, infatti, l'esigenza di punire i responsabili di gravi crimini commessi durante il secondo conflitto mondiale e, per la prima volta, si parlò concretamente di crimini internazionali e di responsabilità degli individui che li avevano commessi.
L'occasione fu offerta dai processi di Norimberga e Tokyo, istituiti proprio con la finalità di condannare i criminali nazisti. Tre erano le figure di crimini internazionali previste dagli
Statuti dei due Tribunali: i crimini di guerra, i crimini contro la pace ed i crimini contro l'umanità.
Il loro regime di imprescrittibilità fu peraltro suggellato solo molto tempo dopo, con la
Convenzione ONU del 26 novembre 1968 sull'imprescrittibilità dei crimini internazionali.
Conseguentemente la concreta applicazione di questa categoria a condotte anteriori la fine del secondo conflitto mondiale resta impedita dal principio fondamentale (anche) del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione e riconosciuto altresì anche a livello internazionale, cfr.
Commissione del diritto internazionale, Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, art. 13; art. 11, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 15 del
Patto internazionale sui diritti civili e politici;
art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
artt. 22, paragrafo
1, e 24, paragrafo 1, dello Statuto della Corte penale internazionale;
nonché, in giurisprudenza, Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 ottobre 2015, caso US v.
Lithuania, par. 153).
Né, all'epoca del fatto illecito, vi era alcuna norma consuetudinaria di diritto internazionale idonea a regolare il regime di prescrizione nei crimini internazionali (nel processo di
Norimberga del 1961 venne significativamente applicata la sola normativa interna).
Proprio in ragione di tale precedente venne stipulata la Convenzione sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottata il 26 novembre
1968 dall'Assemblea generale dell'O.N.U. ed entrata in vigore l'11 novembre 1970. In particolare, l'art. IV della suddetta Convenzione prevede che gli Stati contraenti s'impegnano
21 ad adottare “in conformità con le loro procedure costituzionali” ogni misura legislativa o di altro genere, che sia necessaria per garantire l'imprescrittibilità dei crimini internazionali.
La Convenzione non è stata sottoscritta dagli Stati del Consiglio d'Europa, atteso che la sua attuazione implicava un'applicazione retroattiva della disciplina della imprescrittibilità dei crimini internazionali. Tali Stati hanno invero elaborato la Convenzione europea sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra del 25 gennaio 1974, entrata in vigore il 27 giugno 2003.
Tale convenzione – a differenza di quella elaborata in seno alle Nazioni Unite – esclude espressamente – all'art. 2 – l'efficacia retroattiva della disciplina dell'imprescrittibilità prevista dall'art. 1, il quale – a sua volta – condiziona l'applicazione concreta della disciplina in questione all'adozione delle necessarie misure di diritto interno.
Tuttavia, il citato art. 2 – pur prevedendo la non applicabilità della Convenzione ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (paragrafo 1) – consente di applicare il regime della imprescrittibilità anche ai fatti antecedenti per i quali non fosse ancora interamente spirato il termine di prescrizione previsto dal diritto interno (paragrafo 2).
Per questa ragione, tale convenzione è stata ratificata soltanto da nove Stati, tra cui non l'Italia, alla quale, quindi, essa non risulta applicabile.
Solo con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998, recante lo “Statuto della Corte penale internazionale”, si è giunti ad elaborare una regola largamente condivisa in relazione all'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium.
La caratteristica dello Statuto – in effetti – è quella di escludere ogni possibile applicazione retroattiva della regola in questione, in quanto – pur prevedendo che i crimini internazionali non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione (art. 29) – chiarisce espressamente che nessuno può essere dichiarato penalmente responsabile in forza delle disposizioni dello
Statuto per un comportamento precedente alla data della sua entrata in vigore (art. 24, par.
1).
Proprio l'esclusione di ogni possibile effetto retroattivo delle norme dello Statuto ha consentito alla maggior parte degli Stati della comunità internazionale di ratificare il Trattato di Roma, tra i quali figura anche l'Italia, che vi ha provveduto con la legge 12 luglio 1999,
n. 232: lo Statuto è così entrato in vigore il 1° luglio 2002.
22 Ne consegue che – nel caso di specie – l'applicazione della regola dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali non può trovare applicazione ratione temporis, atteso che la condotta offensiva di cui è rimasto vittima il de cuius si è esaurita nel 1945, quando la regola dell'imprescrittibilità dei crimini in esame non si era ancora formata.
Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del de cuius, viene altresì meno la possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati: nell'ordinamento internazionale, non si rinviene alcuna norma – pattizia o consuetudinaria – idonea a paralizzare l'applicabilità dell'art. 2947, III co., c.c.
Anzi costituisce un principio pacifico quello per il quale, in assenza di una specifica disposizione di diritto internazionale, alla responsabilità civile derivante da reato debba applicarsi la disciplina prevista dal diritto interno.
A questo proposito va ricordato che l'art. 2497 III co. c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza -– rispettivamente – dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Tra le “cause di estinzione diverse dalla prescrizione” viene in considerazione, ai fini del presente decidere, quella di cui all'art. 150 cp: la morte del reo.
Ne consegue che, non potendo venire in considerazione l'astratta responsabilità dello Stato estero, la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2947 c.c. e, quindi, nel termine di 5 anni, ha avuto decorrenza dalla data del decesso di coloro che tennero le condotte contra ius ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata
(considerato che nel settembre 1945 per essere arruolato nella Wehrmacht occorreva avere almeno 17 anni e dunque essere nati non oltre il 1928).
Nonostante ciò, ha fatto riferimento al III comma dell'art. 2947 c.c. anche la Corte di
Cassazione nella recente sentenza 3642/2024 che espressamente evoca il termine di prescrizione dei danni da reato (in questo caso, la riduzione in schiavitù).
Il reato perpetrato nei confronti delle vittime – che fanno spesso riferimento all'adibizione ai lavori forzati, talora senza alcuna retribuzione, già vietati dalla Convenzione dell'Aja
18.10.1907 e poi dalla Convenzione di Ginevra del 1929 – è stato quello di riduzione in
23 schiavitù, il cui art. 600 cod. pen. – nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena
“la reclusione da cinque a quindici anni”.
Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. – nel testo all'epoca vigente
– il reato si estinguerebbe per prescrizione con il decorso di quindici anni (o al massimo vent'anni) dal giorno in cui è cessata la condotta illecita.
Il termine sarebbe dunque decorso alla data di presentazione della domanda.
Nonostante l'autorevolezza della fonte del riferimento, si ritiene come detto preclusa anche la possibilità di applicare l'art. 2947, comma 3, cod. civ.
In ogni caso, a prescindere dalla prescrittibilità dei reati posti a fondamento della domanda, deve rilevarsi che l'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (da intendersi quelle di cui agli artt. 150, 151 e 152 c.p., ovvero la morte del reo, l'amnistia e la remissione di querela) o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”. Nel caso in esame, si può verosimilmente ritenere che i soggetti che materialmente hanno compiuto il reato negli anni
1943-1945 siano nel frattempo deceduti. Ne consegue che la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2947 c.c. (termine di 5 anni) ha avuto decorrenza dalla data del decesso del reo ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata, con conseguente applicazione dell'art. 2947, comma 3, II parte. Il tutto attraverso il meccanismo delle presunzioni: 1) al momento temporale in cui i fatti di reato sono avvenuti, nella specie, negli anni 1943-1945; 2) alla circostanza secondo cui l'autore materiale del reato, per quanto ignoto, in quanto incardinato nell'esercito tedesco, doveva necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni;
3) gli autori dei fatti, al più tardi, avrebbero ad oggi, oltre novant'anni; 4) l'aspettativa di vita media per un uomo in ad oggi è di 79 CP_1
anni.
Appare dunque inevitabile l'individuazione del termine di prescrizione dei diritti “risarcitori” de quibus in quello quinquennale ex art. 2947, I co. c.c. sia considerando il tenore letterale
24 del co. 6 art. 43 D.L. 36/2022 che evoca gli “ordinari” termini di prescrizione, sia considerato il probabile, sopravvenuto decesso – a ottant'anni di distanza dai fatti – di coloro che potrebbero qualificarsene come i responsabili civili.
Il dies a quo per la decorrenza del c.s. ritenuto termine di prescrizione quinquennale va collocato nel 1962 quando il Governo italiano dette esecuzione agli accordi di Bonn prevedendo il diritto ad un ristoro che poteva essere azionato giudizialmente.
La circostanza che i presupposti per vedersi accolta in giudizio la relativa domanda sia stata intesa restrittivamente nella prassi applicativa che la circoscrisse ai soli “deportati” non escludeva la possibilità di ricorrere al Giudice per quanti si ritenessero legittimati alla prestazione de qua oppure invocassero una tutela risarcitoria di diritto comune, non rilevando in senso opposto che potessero ottenere una declaratoria di “infondatezza” – ma non, si badi, di “inammissibilità” – della loro domanda.
In ogni caso, nel 2004 la Corte di Cassazione con la sentenza si espresse Per_5
chiaramente a favore della risarcibilità dei danni subiti dagli da tale Parte_5
momento – se non prima, come detto – il relativo diritto poteva essere fatto valere (art. 2935
c.c.).
Questa indicazione trova conforto nella sentenza della Suprema Corte n. 3624/2024, che ha espressamente affermato che il termine prescrizionale decorreva quantomeno dall'11.3.2004, data di deposito di Cass. n. 5044/2004, cit.
Tutto ciò premesso, ogni domanda risarcitoria – a contenuto patrimoniale o non patrimoniale
– per la cattura e la successiva condizione di prigionia che siano state proposte per la prima volta in questa sede, dopo la costituzione del Fondo e in assenza di iniziative stragiudiziali atte ad interrompere la decorrenza (iniziative che devono necessariamente avere preceduto le “azioni … non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto…” cui si riferisce l'art. 43, 6° co. D.L. 36/2022 per non incappare nell'operatività della prescrizione, fatta espressamente salva dalla stessa norma), risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, ampiamente prescritta.
Concludendo, anche alla luce di C. Cost. 159/2023, si deve constatare – senza giudizi storici o assiologici, preclusi al Giudice – che con l'istituzione del ONroparte_8
lo Stato italiano non abbia inteso riconoscere nuove possibilità di ristoro agli IMI dopo il
1961 – 62; piuttosto – richiamando pour cause la continuità con gli Accordi di Bonn che li
25 avevano (in massima parte) esclusi dalla tutela riservata ai deportati – si è voluto per un verso, scongiurare una nuova condanna da parte della Corte dell'Aja, per altro verso, definire una travagliata vicenda storica, pagando chi avesse un diritto già accertato o ancora suscettibile di accertamento perché non prescritto.
Considerato che nella specie non si verte in alcuna di dette ipotesi – in difetto, in particolare, di atti interruttivi della prescrizione ordinaria quinquennale da illecito aquiliano dal 2004 in poi, le domande attoree vanno respinte.
Restano pertanto assorbite le ulteriori questioni istruttorie e sulla liquidazione di un risarcimento pieno ovvero di un mero “indennizzo”.
La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA;
2) respinge le domande attoree verso il ONroparte_2
;
[...]
3) compensa le spese legali tra le parti.
Così deciso in data 17.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Barison
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