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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6213 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1753/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
dott. LV MO Presidente
dott. NT UN Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1753/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 3.12.2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Castellamare di TA in via Pozzillo, trav. , c.f. , e CodiceFiscale_1
nato a [...] il Parte_2
09.05.1956, residente a [...], c.f.
; entrambi in qualità di eredi esclusivi del sig. CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...], ed ivi Persona_1 2
deceduto il 24/02/2019, rappresentati e difesi - con mandato in calce al ricorso introduttivo , congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Fabio D'Auria,
c.f. , Pec: e Valeria CodiceFiscale_3 Email_1
D'Auria, c.f. , PEC: CodiceFiscale_4 Email_2
fax: 081 19725973, entrambi con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi
[...]
Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'avv. Giuseppina Agrippino via Nuova Poggioreale, 164.
RICORRENTI
E
REGIONE CAMPANIA (C.F.: ), in persona del Presidente P.IVA_1
p.t., rapp.to e difeso, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar Per_2
del 2/5/16 rep 31575, racc. 14430, dall' Avv. Guido Maria Talarico
[...]
(CF ; pec: egione.campania.it; CodiceFiscale_5 Email_3
fax n. 081 7963685) dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n. 81.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti e come Parte_2 Parte_1
da conclusioni rassegnate con note depositate in data 18.3.2025 e, quindi:
A)“Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della
responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento Controparte_1
per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T.
– a pagare ai ricorrenti i danni subiti dal loro dante causa, sig. Persona_1
per le colture danneggiate: (Perdita di circa 83.970 steli-fioriti di
[...] 3
; Perdita di circa 160.000 fronde recise di R. sia Controparte_2 CP_2
verdi che essiccate;
Perdita di circa 22.050 steli-fioriti da bulbose
(AR); Danneggiamento di circa 17.500 fronde recise ornamentali di
Perdita di circa 26.000 fronde di Persona_3 Parte_3
insistenti su 650 mq. (nella misura di 40 al mq.); Perdita di circa 26.000
fronde di;
insistenti su 650 mq. (nella misura di 40 al mq.); Perdita e/o Per_4
danneggiamento di Alocasia o orecchio di elefante circa 2000 foglie;
Perdita
di circa 200 Monstera invasate;
Perdita di circa 200 Strelizia invasate;
nonché per i danni al terreno, il tutto come indicato nel ricorso introduttivo,
nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove necessario con
criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la
documentazione offerta dal CTP Dott. Agr. nei suoi Persona_5
elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme
annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (6 febbraio 2017) fino
all'effettivo soddisfo;
b) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Fabio e D'Auria
Valeria, antistatari;
c) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
- tempore come da comparsa di costituzione e risposta del 7.6.2023, e quindi:
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni
avversa istanza, voglia così provvedere:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della 4
, ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale ente, Controparte_1
ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il
carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta
gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
2) In via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come
proposta nei confronti della perché improcedibile, Controparte_1
prescritta, inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine
graduare la responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze
consortili e degli altri enti previste per legge;
3) In via istruttoria rigettare le avverse prove testi e peritali in quanto
inammissibili ed infondate e, nel denegato caso di accoglimento, ammettere
la a prova contraria con gli stessi capi e gli stessi testi;
CP_1
4) Ancora in via istruttoria accogliere le richieste formulate al capo V
della memoria di costituzione;
5) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente
giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data1.2.2022 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.7.2022, Parte_2
e in qualità di eredi di
[...] Parte_1 Persona_1
deceduto il 24.2.2019 (come da certificato di morte allegato in atti)
[...]
convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque
la in persona del legale rapp.te pro – tempore, onde Controparte_1
sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle colture 5
floricole e ai fondi coltivati - all'epoca dei fatti dal dante causa dei ricorrenti
- ubicati in agro di RE AT (NA) e RE di TA (NA) ,
nelle immediate vicinanze del Fiume Sarno, conduceva per mq. 11.500 parte del fondo (della totale estensione catastale di ettari 1,5302) riportati in catasto al foglio 16 del Comune di RE AT, part. 183 di are 79,00, part. 304
di are 19,66, (entrambe di sua proprietà); foglio 1 del Comune di
RE di TA, p. 560 di are 6; part. 288 di are 4,60; part. 420 di are
4,53 (tutte di sua proprietà); part. 287 di are 25,17 e p. 289 di are 20,00 (in comodato dalla moglie ). CP_3
Detti fondi, in data 6.2.2017 erano stati infatti sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti provenienti dall'esondazione del Fiume Sarno,
il quale, all'epoca dei fatti, si trovava in pessimo stato di manutenzione, il suo letto era inalzato a causa di un accumulo di melma e detriti depositati negli anni per omissione del necessario drenaggio tanto da creare fenomeni esondativi verso i terreni e di rigurgito verso gli altri canali in esso affluenti;
inoltre le sponde, evidenziavano carenza di manutenzione, con vegetazione spontanea al loro interno che favoriva i suddetti fenomeni di esondazione e rigurgito.
Rappresentava, altresì, che, successivamente all'allagamento si era deteriorata la fertilità del suolo, divenuto inospitale in quanto asfittico,
compattato, nonché malsano per alterazione del pH, per le infezioni da malerbe e da miceli fungini e, quindi, per ripristinare lo status quo ante, si era resa necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione superficiale dei terreni de quibus, che era durata parecchie settimane.
A sostegno della pretesa, il ricorrente allegava una relazione tecnica di 6
parte redatta a firma del dott. agr. , da cui risultava un Persona_5
danno stimato pari ad € 120.042,00.
Su tali premesse, deduceva che la responsabilità dell'accaduto, sia oggettiva che aquiliana, era da attribuirsi alla essendo il Controparte_1
predetto ente tenuto ad effettuare l'adeguamento strutturale, la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del fiume Sarno , nonché di tutta la rete scolante minore;
chiedeva,
quindi, condannarsi la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione
ISTAT, oltre vittoria di spese e competenze, con attribuzione agli avv.ti antistatari.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5.7.2022, il Giudice
Designato, rilevando la mancata comparizione della Controparte_1
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33
nei suoi confronti, rinviando all'udienza del 7.2.2023.
In data 7.6.2023 si costituiva la eccependo Controparte_1
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva, mancando la dimostrazione del titolo ereditario, eccependo la prescrizione del diritto azionato, nonché la carenza di legittimazione passiva in favore del Controparte_4
, territorialmente competente.
[...]
La comparente deduceva in particolare la necessaria gestione unitaria della rete irrigua, di captazione e di bonifica da parte del , il quale, CP_4
nel tempo aveva provveduto a svolgere un'attività manutentiva su tutti gli affluenti ed alvei derivati dal Sarno;
tale attività risultava estesa anche ai territori di RE di TA e RE AT, come emergeva dagli 7
atti consortili, dai quali poteva altresì evincersi un intreccio di competenze con l' , nel cui comprensorio rientravano i territori dei due Controparte_5
Comuni interessati.
Nel merito, la resistente contestava l'inidoneità delle proposte prove a dimostrazione dell'evento, in quanto fondate esclusivamente sul capitolato testimoniale e su di una perizia di parte, che rappresentavano strumenti probatori privi di ogni scientificità e conferenza in materia di ingegneria idraulica, quindi, si contestava sia la carenza di prova dell'evento, sia la pretesa di dimostrare la asserita esondazione a mezzo di testi.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente,
previa delega al Tribunale di RE AT ai sensi degli artt. 203 c.p.c.
e 170 R.D. 1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 4.11.2026, per poi essere anticipata all'udienza del 3.12.2025.
Disposta per tale data la trattazione scritta con decreto del 20.11.2025,
secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale si riservava la causa in decisione.
*************
La domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati, per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla resistente in 8
ordine alla legittimazione attiva dei ricorrenti - eredi legittimi di
deceduto il 24.2.2019 - la quale risulta provata sia Persona_1
dalla documentazione versata in atti (cfr. certificato di morte Persona_1
certificato di morte certificato stato di famiglia e
[...] CP_3
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 18.6.2024 e del 24.9.2024 innanzi al Tribunale di RE
AT, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi
e (quest'ultimo a Tes_1 Testimone_2 Persona_5
conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che il signor Persona_1
all'epoca dei fatti, conduceva i terreni indicati nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dalla la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta CP_1
configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla a fronte CP_1
del pregiudizio lamentato dalle parti ricorrenti. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. CP_1
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. 9
Non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla tenuto conto che l'evento dannoso si era verificato il 6.2.2017 e che CP_1
il ricorso introduttivo del giudizio risultava notificato in data 1.2.2022.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dalle parti ricorrenti che il
6.2.2017 il fiume Sarno esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dal dante causa.
Il fatto storico risulta, altresì, dalla relazione tecnica di parte redatta dal predetto dr. , in atti allegata, confermata Per_6 Persona_5
nel corso dell'istruttoria, dalla quale si evincono chiaramente gli effetti dell'esondazione nel fondo nella disponibilità del dante causa e da lui coltivato
(v. anche allegati fotografici).
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere 10
considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.,
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie da parte della
CP_1
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Fiume Sarno si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di un evidente accumulo di melma, detriti e vegetazione incontrollata all'interno.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata 11
dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr.
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto - Persona_5
oltre che dalla deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, il dante causa dei ricorrentiil Sig. Persona_1
coltivava i fondi ubicati in agro di RE AT (NA) e RE di
TA (NA) nelle immediate vicinanze del fiume Sarno, conduceva per mq.
11.500 parte del fondo (della totale estensione catastale di ettari 1,5302)
riportati in catasto al foglio 16 del Comune di RE AT, part. 183 di are 79,00, part. 304 di are 19, 66; foglio 1 del Comune di RE di
TA, p. 560 di are 6; part. 288 di are 4,60; part. 420 di are 4,53; part. 287 di are 25,17 e p. 289 di are 20,00 (in comodato dalla moglie ) CP_3
Il perito di parte, dott. agronomo , ha calcolato un Persona_5 12
danno complessivo pari ad € 120.042,00 tenendo conto di varie voci di danno
che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico,
coltivava , AR, Parte_2 Controparte_2 Persona_3
, , , vasi di Monstera e piante di
[...] Parte_3 Per_4 Per_7
in vasi per mq. 11.500 (della totale estensione catastale di ettari Per_8
1,5302) i quali subirono i seguenti danni:
- Perdita di circa 83.970 steli-fioriti di;
Controparte_2
- Perdita di circa 160.000 fronde recise di Strelitzia R. (sia verdi che essiccate);
- Perdita di circa 22.050 steli-fioriti da bulbose (AR);
- Perdita di circa 17.500 fronde recise ornamentali di Persona_3
per mancata resa;
[...]
- Perdita di circa 26.000 fronde di Aspidistra Pt_3
- Perdita di circa 26.000 fronde di;
Per_4
- Perdita di (o orecchia di elefante) in numero di circa 400 Per_7
piante piantumate a terra e resa di circa 2.000 fronde (5 fronde anno/pianta)
- Perdita di circa 200 vasi di Monstera in accrescimento;
- Perdita di circa 200 piante di sterlizia in vasi, pronte al trapianto;
Il perito ha stimato il danno precisando che il singolo stelo-fiore reciso di strelitza ha un prezzo medio di € 0,90 per metro quadro, le fronde di strelitza hanno un prezzo medio di € 0,10 per metro quadro, i steli fioriti di amarillis
hanno un prezzo medio di € 0,38 per metro quadro , l'aspidistra elatior hanno il prezzo medio di € 4,00 per metro quadro, aralia hanno il prezzo medio di €
4,00 per metro quadro , chamaerops humilis hanno il prezzo medio di € 0,30 13
per metro quadro , alocasia hanno il prezzo medio di € 0,40 per metro quadro e monstera deliciosa in vaso ha il prezzo riscontrato presso vivaisti locali,
quotando queste piate in vaso ad € 8,00 e streltzia reginae in vaso il prezzo riscontrato presso vivaisti locali, quotando queste piante in vaso ad € 10,00
(determinandone l'ammontare complessivo rispettivamente in € 75.573,00 , €
8.379,00, in € 16.000,00, in € 5.250,00, in € 2.600,00, in € 2.600,00, in €
800,00, in € 1.600,00, ed in € 2.000,00, per un totale di € 114.802,00).
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della 14
decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. Per_5
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il dante causa coltivava il fondo per cui è causa a , Orecchie di Elefante, Per_8 Per_3
, , , AR e che le colture ivi presenti furono Parte_3 Per_4 Per_7
sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al 15
momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo a
e – rispetto al valore totale Parte_2 Parte_1
indicato nella consulenza di parte nella misura di € 114.802,00, il minor importodi € 45.920,80.
Il perito ha poi individuato una serie di attività necessarie al ripristino
della coltivazione del terreno a seguito dell'esondazione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono,
tuttavia, essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della CP_1
vengono prese in considerazione diverse attività quali: scavo di
[...]
pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi
natura.
Ebbene, in considerazione il fatto che il ricorrente non ha depositato 16
documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 2.300,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 920,00.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno avente ad oggetto le attività per il ripristino delle quote superficiali per la coltivabilità
del terreno e il ripristino della fertilità, quantificate rispettivamente nella misura di € 1.680,00 ed € 1.260,00, per un totale di € 2.940,00.
Invero, una volta raggiunta la prova dell'allagamento può ritenersi che le stesse si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro,
le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (movimenti di terra, con compenso fra
scavi e riporti, livellamento del terreno eseguito con trattrice, amminutamento
superficiale mediante frangizollatura o fresatura ecc.).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo di indicato dal perito per una somma pari ad € 1.176,00
In conclusione, a e può Parte_2 Parte_1
essere riconosciuto il risarcimento dei danni nella misura complessiva di €
48.016,8 (€ 45.920,8 + € 920,00 +€ 1.176,00), peri per ciascuno ad €
24.008,40. 17
Delle citate somme deve risponderne la : non può, Controparte_1
al riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Si ribadiscono i principi costantemente espressi dal Tribunale adìto
(cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente: correttamente la alla CP_1
quale è stata imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Il fiume Sarno è un corso d'acqua naturale inserito negli elenchi delle acque pubbliche.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della Controparte_1
quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R.
8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, attributiva alle Regioni
funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). 18
Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della L.
15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
Non può, infine, escludersi a priori la responsabilità del , ma CP_4
tale ente è rimasto estraneo al presente giudizio, non avendo provveduto la alla chiamata in causa dello stesso, così che appare superflua la CP_1
valutazione delle sue eventuali responsabilità, considerato anche che le stesse sarebbero solo concorrenti con quelle della ma non potrebbero CP_1
escludere la responsabilità di tale soggetto (salva la dimostrazione della perdita della disponibilità materiale dei beni che, nel caso in esame, non ricorre;
cfr. Cass. SS.UU. n. 25928/2011).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso 19
(6 febbraio 2017) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 32.129,36 a
favore di ciascuno dei ricorrenti - e Parte_2 Parte_1
- oltre agli interessi sullo stesso decorrenti al tasso legale dalla data
[...]
della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00
fino ad € 260.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'Auria e Valeria 20
D'Auria, dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e - con ricorso notificato in Parte_2 Parte_1
data 1.2.2022 - nei confronti della , disattesa ogni ulteriore Controparte_1
eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore di
ciascuno dei ricorrenti - e Parte_2 Parte_1
- dell'importo complessivo, per la causale di cui alla parte
[...] 21
motiva, di € 32.129,36, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di e nella misura di Parte_2 Parte_1
complessivi € 5.772,50, di cui € 772,50 per spese vive ed € 5.000,00
per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore degli avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, dichiaratisi antistatari, in
uguale misura;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
NT UN
IL PRESIDENTE
LV MO
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1753/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
dott. LV MO Presidente
dott. NT UN Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1753/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 3.12.2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Castellamare di TA in via Pozzillo, trav. , c.f. , e CodiceFiscale_1
nato a [...] il Parte_2
09.05.1956, residente a [...], c.f.
; entrambi in qualità di eredi esclusivi del sig. CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...], ed ivi Persona_1 2
deceduto il 24/02/2019, rappresentati e difesi - con mandato in calce al ricorso introduttivo , congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Fabio D'Auria,
c.f. , Pec: e Valeria CodiceFiscale_3 Email_1
D'Auria, c.f. , PEC: CodiceFiscale_4 Email_2
fax: 081 19725973, entrambi con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi
[...]
Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'avv. Giuseppina Agrippino via Nuova Poggioreale, 164.
RICORRENTI
E
REGIONE CAMPANIA (C.F.: ), in persona del Presidente P.IVA_1
p.t., rapp.to e difeso, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar Per_2
del 2/5/16 rep 31575, racc. 14430, dall' Avv. Guido Maria Talarico
[...]
(CF ; pec: egione.campania.it; CodiceFiscale_5 Email_3
fax n. 081 7963685) dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n. 81.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti e come Parte_2 Parte_1
da conclusioni rassegnate con note depositate in data 18.3.2025 e, quindi:
A)“Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della
responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento Controparte_1
per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T.
– a pagare ai ricorrenti i danni subiti dal loro dante causa, sig. Persona_1
per le colture danneggiate: (Perdita di circa 83.970 steli-fioriti di
[...] 3
; Perdita di circa 160.000 fronde recise di R. sia Controparte_2 CP_2
verdi che essiccate;
Perdita di circa 22.050 steli-fioriti da bulbose
(AR); Danneggiamento di circa 17.500 fronde recise ornamentali di
Perdita di circa 26.000 fronde di Persona_3 Parte_3
insistenti su 650 mq. (nella misura di 40 al mq.); Perdita di circa 26.000
fronde di;
insistenti su 650 mq. (nella misura di 40 al mq.); Perdita e/o Per_4
danneggiamento di Alocasia o orecchio di elefante circa 2000 foglie;
Perdita
di circa 200 Monstera invasate;
Perdita di circa 200 Strelizia invasate;
nonché per i danni al terreno, il tutto come indicato nel ricorso introduttivo,
nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove necessario con
criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la
documentazione offerta dal CTP Dott. Agr. nei suoi Persona_5
elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme
annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (6 febbraio 2017) fino
all'effettivo soddisfo;
b) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Fabio e D'Auria
Valeria, antistatari;
c) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
- tempore come da comparsa di costituzione e risposta del 7.6.2023, e quindi:
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni
avversa istanza, voglia così provvedere:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della 4
, ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale ente, Controparte_1
ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il
carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta
gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
2) In via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come
proposta nei confronti della perché improcedibile, Controparte_1
prescritta, inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine
graduare la responsabilità regionale rispetto alle prevalenti competenze
consortili e degli altri enti previste per legge;
3) In via istruttoria rigettare le avverse prove testi e peritali in quanto
inammissibili ed infondate e, nel denegato caso di accoglimento, ammettere
la a prova contraria con gli stessi capi e gli stessi testi;
CP_1
4) Ancora in via istruttoria accogliere le richieste formulate al capo V
della memoria di costituzione;
5) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente
giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data1.2.2022 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.7.2022, Parte_2
e in qualità di eredi di
[...] Parte_1 Persona_1
deceduto il 24.2.2019 (come da certificato di morte allegato in atti)
[...]
convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque
la in persona del legale rapp.te pro – tempore, onde Controparte_1
sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle colture 5
floricole e ai fondi coltivati - all'epoca dei fatti dal dante causa dei ricorrenti
- ubicati in agro di RE AT (NA) e RE di TA (NA) ,
nelle immediate vicinanze del Fiume Sarno, conduceva per mq. 11.500 parte del fondo (della totale estensione catastale di ettari 1,5302) riportati in catasto al foglio 16 del Comune di RE AT, part. 183 di are 79,00, part. 304
di are 19,66, (entrambe di sua proprietà); foglio 1 del Comune di
RE di TA, p. 560 di are 6; part. 288 di are 4,60; part. 420 di are
4,53 (tutte di sua proprietà); part. 287 di are 25,17 e p. 289 di are 20,00 (in comodato dalla moglie ). CP_3
Detti fondi, in data 6.2.2017 erano stati infatti sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti provenienti dall'esondazione del Fiume Sarno,
il quale, all'epoca dei fatti, si trovava in pessimo stato di manutenzione, il suo letto era inalzato a causa di un accumulo di melma e detriti depositati negli anni per omissione del necessario drenaggio tanto da creare fenomeni esondativi verso i terreni e di rigurgito verso gli altri canali in esso affluenti;
inoltre le sponde, evidenziavano carenza di manutenzione, con vegetazione spontanea al loro interno che favoriva i suddetti fenomeni di esondazione e rigurgito.
Rappresentava, altresì, che, successivamente all'allagamento si era deteriorata la fertilità del suolo, divenuto inospitale in quanto asfittico,
compattato, nonché malsano per alterazione del pH, per le infezioni da malerbe e da miceli fungini e, quindi, per ripristinare lo status quo ante, si era resa necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione superficiale dei terreni de quibus, che era durata parecchie settimane.
A sostegno della pretesa, il ricorrente allegava una relazione tecnica di 6
parte redatta a firma del dott. agr. , da cui risultava un Persona_5
danno stimato pari ad € 120.042,00.
Su tali premesse, deduceva che la responsabilità dell'accaduto, sia oggettiva che aquiliana, era da attribuirsi alla essendo il Controparte_1
predetto ente tenuto ad effettuare l'adeguamento strutturale, la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del fiume Sarno , nonché di tutta la rete scolante minore;
chiedeva,
quindi, condannarsi la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione
ISTAT, oltre vittoria di spese e competenze, con attribuzione agli avv.ti antistatari.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5.7.2022, il Giudice
Designato, rilevando la mancata comparizione della Controparte_1
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33
nei suoi confronti, rinviando all'udienza del 7.2.2023.
In data 7.6.2023 si costituiva la eccependo Controparte_1
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva, mancando la dimostrazione del titolo ereditario, eccependo la prescrizione del diritto azionato, nonché la carenza di legittimazione passiva in favore del Controparte_4
, territorialmente competente.
[...]
La comparente deduceva in particolare la necessaria gestione unitaria della rete irrigua, di captazione e di bonifica da parte del , il quale, CP_4
nel tempo aveva provveduto a svolgere un'attività manutentiva su tutti gli affluenti ed alvei derivati dal Sarno;
tale attività risultava estesa anche ai territori di RE di TA e RE AT, come emergeva dagli 7
atti consortili, dai quali poteva altresì evincersi un intreccio di competenze con l' , nel cui comprensorio rientravano i territori dei due Controparte_5
Comuni interessati.
Nel merito, la resistente contestava l'inidoneità delle proposte prove a dimostrazione dell'evento, in quanto fondate esclusivamente sul capitolato testimoniale e su di una perizia di parte, che rappresentavano strumenti probatori privi di ogni scientificità e conferenza in materia di ingegneria idraulica, quindi, si contestava sia la carenza di prova dell'evento, sia la pretesa di dimostrare la asserita esondazione a mezzo di testi.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente,
previa delega al Tribunale di RE AT ai sensi degli artt. 203 c.p.c.
e 170 R.D. 1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 4.11.2026, per poi essere anticipata all'udienza del 3.12.2025.
Disposta per tale data la trattazione scritta con decreto del 20.11.2025,
secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale si riservava la causa in decisione.
*************
La domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati, per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla resistente in 8
ordine alla legittimazione attiva dei ricorrenti - eredi legittimi di
deceduto il 24.2.2019 - la quale risulta provata sia Persona_1
dalla documentazione versata in atti (cfr. certificato di morte Persona_1
certificato di morte certificato stato di famiglia e
[...] CP_3
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 18.6.2024 e del 24.9.2024 innanzi al Tribunale di RE
AT, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi
e (quest'ultimo a Tes_1 Testimone_2 Persona_5
conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che il signor Persona_1
all'epoca dei fatti, conduceva i terreni indicati nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dalla la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta CP_1
configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla a fronte CP_1
del pregiudizio lamentato dalle parti ricorrenti. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. CP_1
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. 9
Non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla tenuto conto che l'evento dannoso si era verificato il 6.2.2017 e che CP_1
il ricorso introduttivo del giudizio risultava notificato in data 1.2.2022.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dalle parti ricorrenti che il
6.2.2017 il fiume Sarno esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dal dante causa.
Il fatto storico risulta, altresì, dalla relazione tecnica di parte redatta dal predetto dr. , in atti allegata, confermata Per_6 Persona_5
nel corso dell'istruttoria, dalla quale si evincono chiaramente gli effetti dell'esondazione nel fondo nella disponibilità del dante causa e da lui coltivato
(v. anche allegati fotografici).
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere 10
considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.,
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie da parte della
CP_1
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Fiume Sarno si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di un evidente accumulo di melma, detriti e vegetazione incontrollata all'interno.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata 11
dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr.
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto - Persona_5
oltre che dalla deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, il dante causa dei ricorrentiil Sig. Persona_1
coltivava i fondi ubicati in agro di RE AT (NA) e RE di
TA (NA) nelle immediate vicinanze del fiume Sarno, conduceva per mq.
11.500 parte del fondo (della totale estensione catastale di ettari 1,5302)
riportati in catasto al foglio 16 del Comune di RE AT, part. 183 di are 79,00, part. 304 di are 19, 66; foglio 1 del Comune di RE di
TA, p. 560 di are 6; part. 288 di are 4,60; part. 420 di are 4,53; part. 287 di are 25,17 e p. 289 di are 20,00 (in comodato dalla moglie ) CP_3
Il perito di parte, dott. agronomo , ha calcolato un Persona_5 12
danno complessivo pari ad € 120.042,00 tenendo conto di varie voci di danno
che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico,
coltivava , AR, Parte_2 Controparte_2 Persona_3
, , , vasi di Monstera e piante di
[...] Parte_3 Per_4 Per_7
in vasi per mq. 11.500 (della totale estensione catastale di ettari Per_8
1,5302) i quali subirono i seguenti danni:
- Perdita di circa 83.970 steli-fioriti di;
Controparte_2
- Perdita di circa 160.000 fronde recise di Strelitzia R. (sia verdi che essiccate);
- Perdita di circa 22.050 steli-fioriti da bulbose (AR);
- Perdita di circa 17.500 fronde recise ornamentali di Persona_3
per mancata resa;
[...]
- Perdita di circa 26.000 fronde di Aspidistra Pt_3
- Perdita di circa 26.000 fronde di;
Per_4
- Perdita di (o orecchia di elefante) in numero di circa 400 Per_7
piante piantumate a terra e resa di circa 2.000 fronde (5 fronde anno/pianta)
- Perdita di circa 200 vasi di Monstera in accrescimento;
- Perdita di circa 200 piante di sterlizia in vasi, pronte al trapianto;
Il perito ha stimato il danno precisando che il singolo stelo-fiore reciso di strelitza ha un prezzo medio di € 0,90 per metro quadro, le fronde di strelitza hanno un prezzo medio di € 0,10 per metro quadro, i steli fioriti di amarillis
hanno un prezzo medio di € 0,38 per metro quadro , l'aspidistra elatior hanno il prezzo medio di € 4,00 per metro quadro, aralia hanno il prezzo medio di €
4,00 per metro quadro , chamaerops humilis hanno il prezzo medio di € 0,30 13
per metro quadro , alocasia hanno il prezzo medio di € 0,40 per metro quadro e monstera deliciosa in vaso ha il prezzo riscontrato presso vivaisti locali,
quotando queste piate in vaso ad € 8,00 e streltzia reginae in vaso il prezzo riscontrato presso vivaisti locali, quotando queste piante in vaso ad € 10,00
(determinandone l'ammontare complessivo rispettivamente in € 75.573,00 , €
8.379,00, in € 16.000,00, in € 5.250,00, in € 2.600,00, in € 2.600,00, in €
800,00, in € 1.600,00, ed in € 2.000,00, per un totale di € 114.802,00).
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della 14
decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. Per_5
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il dante causa coltivava il fondo per cui è causa a , Orecchie di Elefante, Per_8 Per_3
, , , AR e che le colture ivi presenti furono Parte_3 Per_4 Per_7
sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al 15
momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo a
e – rispetto al valore totale Parte_2 Parte_1
indicato nella consulenza di parte nella misura di € 114.802,00, il minor importodi € 45.920,80.
Il perito ha poi individuato una serie di attività necessarie al ripristino
della coltivazione del terreno a seguito dell'esondazione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono,
tuttavia, essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della CP_1
vengono prese in considerazione diverse attività quali: scavo di
[...]
pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi
natura.
Ebbene, in considerazione il fatto che il ricorrente non ha depositato 16
documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 2.300,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 920,00.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno avente ad oggetto le attività per il ripristino delle quote superficiali per la coltivabilità
del terreno e il ripristino della fertilità, quantificate rispettivamente nella misura di € 1.680,00 ed € 1.260,00, per un totale di € 2.940,00.
Invero, una volta raggiunta la prova dell'allagamento può ritenersi che le stesse si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro,
le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (movimenti di terra, con compenso fra
scavi e riporti, livellamento del terreno eseguito con trattrice, amminutamento
superficiale mediante frangizollatura o fresatura ecc.).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo di indicato dal perito per una somma pari ad € 1.176,00
In conclusione, a e può Parte_2 Parte_1
essere riconosciuto il risarcimento dei danni nella misura complessiva di €
48.016,8 (€ 45.920,8 + € 920,00 +€ 1.176,00), peri per ciascuno ad €
24.008,40. 17
Delle citate somme deve risponderne la : non può, Controparte_1
al riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Si ribadiscono i principi costantemente espressi dal Tribunale adìto
(cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente: correttamente la alla CP_1
quale è stata imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Il fiume Sarno è un corso d'acqua naturale inserito negli elenchi delle acque pubbliche.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della Controparte_1
quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R.
8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, attributiva alle Regioni
funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche). 18
Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della L.
15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
Non può, infine, escludersi a priori la responsabilità del , ma CP_4
tale ente è rimasto estraneo al presente giudizio, non avendo provveduto la alla chiamata in causa dello stesso, così che appare superflua la CP_1
valutazione delle sue eventuali responsabilità, considerato anche che le stesse sarebbero solo concorrenti con quelle della ma non potrebbero CP_1
escludere la responsabilità di tale soggetto (salva la dimostrazione della perdita della disponibilità materiale dei beni che, nel caso in esame, non ricorre;
cfr. Cass. SS.UU. n. 25928/2011).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso 19
(6 febbraio 2017) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 32.129,36 a
favore di ciascuno dei ricorrenti - e Parte_2 Parte_1
- oltre agli interessi sullo stesso decorrenti al tasso legale dalla data
[...]
della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00
fino ad € 260.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'Auria e Valeria 20
D'Auria, dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e - con ricorso notificato in Parte_2 Parte_1
data 1.2.2022 - nei confronti della , disattesa ogni ulteriore Controparte_1
eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore di
ciascuno dei ricorrenti - e Parte_2 Parte_1
- dell'importo complessivo, per la causale di cui alla parte
[...] 21
motiva, di € 32.129,36, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di e nella misura di Parte_2 Parte_1
complessivi € 5.772,50, di cui € 772,50 per spese vive ed € 5.000,00
per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore degli avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, dichiaratisi antistatari, in
uguale misura;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
LV MO