Articolo 4 della Legge 12 marzo 1968, n. 334
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 aprile 1968
Art. 4.
E' istituita in ciascuna provincia una commissione presieduta dal prefetto e composta da:
a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con funzioni di vice presidente;
b) un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
c) tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti;
d) otto rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
e) i direttori delle sedi provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, dell'INPS e dell'INAM o delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano.
La commissione e' nominata con decreto del prefetto e dura in carica tre anni.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati appartenente alla carriera direttiva.
In sede di prima applicazione il prefetto provvede alla istituzione della commissione provinciale entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai componenti della commissione di cui al primo comma ed ai componenti della commissione provinciale di cui all' articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 , nonche' al segretario di esse e' dovuta per ogni seduta una indennita' di presenza di lire 2.000 a partire dallo inizio dei lavori della commissione stessa.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, sara' a carico del bilancio del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.
Entrata in vigore il 11 aprile 1968
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