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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1585/2025
Il Giudice ND ES NA, all'udienza del 22/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BL UC
ricorrente contro
(c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il a riconoscere in favore di parte ricorrente tramite il riferito Controparte_1
Bonus Carta Docente la somma di €. 2.000,00 (euro duemila//00) per gli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scolastico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata percezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 al risarcimento per equivalente, da liquidarsi fino alla concorrenza dell'importo di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte resistente: “1) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2021/2022 2)
ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il
20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d.
[...]
“Carta del Docente” con riferimento ad anni scolastici nel quale ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo copia dei contratti di lavoro (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
In particolare, da questi ultimi risulta che la ricorrente era titolare di contratti a tempo determinato recante scadenza al termine delle lezioni ovvero al 30 giugno
(termine attività didattiche) ovvero al 31 agosto (supplenza annuale) per gli anni scolastici 2020-2021; 2022-2023; 2023-2024 e 2024-2025.
Attualmente presta servizio come supplente presso l'Istituto Manzoni di Rosate con contratto a tempo determinato sino al 30/06/2026 (cfr. sub. doc. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1
Pag. 2 di 6 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al
31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai CP_1 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
Pag. 3 di 6 e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-
450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Pag. 4 di 6 A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023 e che il Decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico
2025/2026”, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti con contatto a tempo determinato annuale, ossia al 31/08/2025. Successivamente è intervenuto il Decreto
Legge n. 127 del 2025, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025,
n. 164 ha ulteriormente modificato l'art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 2015 che allo stato attuale stabilisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo”.
2.1. L'eccezione svolta dalla parte resistente relativa al fatto che la carta avrebbe dovuto essere richiesta entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico è inconferente e perciò infondata;
invero si tratta di una eccezione opponibile solo a quei docenti che ordinariamente possono richiedere la carta docente. Viceversa, con riferimento alla posizione del ricorrente, docente con contratto a tempo determinato fino alla scadenza dell'anno scolastico, è la stessa parte resistente ad allegare che tale categoria di docenti non rientra ex lege tra i beneficiari della carta. Ne consegue che non avendo il CP_1 previsto che i docenti nella stessa posizione della parte ricorrente avrebbero potuto chiedere la carta docente, la parte oggi non può dolersi del fatto che l'odierno ricorrente non abbiano richiesto l'emolumento nei termini previsti.
2.2. Parte resistente ha altresì eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere il bonus indicato in relazione all'a.s. 2020/2021; l'eccezione non merita di essere accolta in quanto la parte ricorrente ha documentato di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione (decorrenza 7 ottobre 2020) mediante invio di una diffida ad adempiere in data 09/07/2025 (cfr. doc. 2 e 2bis fascicolo parte ricorrente).
Pag. 5 di 6 Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per gli anni scolastici per i quali è stato richiesto.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 2.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici 2020/2021; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 49,00 per anticipazione e in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Pavia, 23/12/2025
Il Giudice
ND ES NA
Pag. 6 di 6
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1585/2025
Il Giudice ND ES NA, all'udienza del 22/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BL UC
ricorrente contro
(c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il a riconoscere in favore di parte ricorrente tramite il riferito Controparte_1
Bonus Carta Docente la somma di €. 2.000,00 (euro duemila//00) per gli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scolastico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata percezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 al risarcimento per equivalente, da liquidarsi fino alla concorrenza dell'importo di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte resistente: “1) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2021/2022 2)
ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il
20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d.
[...]
“Carta del Docente” con riferimento ad anni scolastici nel quale ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo copia dei contratti di lavoro (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
In particolare, da questi ultimi risulta che la ricorrente era titolare di contratti a tempo determinato recante scadenza al termine delle lezioni ovvero al 30 giugno
(termine attività didattiche) ovvero al 31 agosto (supplenza annuale) per gli anni scolastici 2020-2021; 2022-2023; 2023-2024 e 2024-2025.
Attualmente presta servizio come supplente presso l'Istituto Manzoni di Rosate con contratto a tempo determinato sino al 30/06/2026 (cfr. sub. doc. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1
Pag. 2 di 6 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al
31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai CP_1 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
Pag. 3 di 6 e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-
450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Pag. 4 di 6 A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023 e che il Decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico
2025/2026”, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti con contatto a tempo determinato annuale, ossia al 31/08/2025. Successivamente è intervenuto il Decreto
Legge n. 127 del 2025, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025,
n. 164 ha ulteriormente modificato l'art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 2015 che allo stato attuale stabilisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo”.
2.1. L'eccezione svolta dalla parte resistente relativa al fatto che la carta avrebbe dovuto essere richiesta entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico è inconferente e perciò infondata;
invero si tratta di una eccezione opponibile solo a quei docenti che ordinariamente possono richiedere la carta docente. Viceversa, con riferimento alla posizione del ricorrente, docente con contratto a tempo determinato fino alla scadenza dell'anno scolastico, è la stessa parte resistente ad allegare che tale categoria di docenti non rientra ex lege tra i beneficiari della carta. Ne consegue che non avendo il CP_1 previsto che i docenti nella stessa posizione della parte ricorrente avrebbero potuto chiedere la carta docente, la parte oggi non può dolersi del fatto che l'odierno ricorrente non abbiano richiesto l'emolumento nei termini previsti.
2.2. Parte resistente ha altresì eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere il bonus indicato in relazione all'a.s. 2020/2021; l'eccezione non merita di essere accolta in quanto la parte ricorrente ha documentato di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione (decorrenza 7 ottobre 2020) mediante invio di una diffida ad adempiere in data 09/07/2025 (cfr. doc. 2 e 2bis fascicolo parte ricorrente).
Pag. 5 di 6 Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per gli anni scolastici per i quali è stato richiesto.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 2.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici 2020/2021; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 49,00 per anticipazione e in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Pavia, 23/12/2025
Il Giudice
ND ES NA
Pag. 6 di 6