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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 19577/2022 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
Via San Quintino n. 42, presso lo studio dell'avv. Stefania Carnovali
( , che la rappresenta e difende per delega in Email_1
atti; attore;
contro
(P.Iva Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Torino, Largo Cibrario n. 10, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Mario Mangino , che la rappresenta e Email_2
difende per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
prescrizione presuntiva.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “… Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto è prescritto ai sensi dell'art. 2956 C.C. e conseguentemente revocare detto decreto ingiuntivo, dichiarandolo nullo e/o inefficace e/o comunque privo di causa;
in via subordinata:
e nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della eccezione di prescrizione,
1 -revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la relativa azione monitoria è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c. per i motivi di cui all'atto di citazione in opposizione.
- In ogni caso con rifusione di spese e competenze di giudizio, CPA e rimborso forfettario inclusi”;
Convenuta: “… In Via Principale
- Confermare il decreto ingiuntivo n.5984/2022
In via subordinata:
Qualora il Giudice ritenesse dedotta ma non espressa la dichiarazione della controparte di avvenuto pagamento delle notule richieste, il Dott. , nella sua qualità di Persona_1
liquidatore della società in liquidazione, deferisce il giuramento decisorio ai sensi CP_1 dell'art. 233 c.p.c. al Sig. , dei capitoli così come dedotti su foglio a parte Parte_1
sottoscritto dal Dott. nella sua qualità e che costituisce parte integrante Persona_1
della presente nota conclusiva.
In ogni caso
- Condannare parte convenuta al pagamento dell'importo di € 11.378,56 in favore della
Società in persona del liquidatore dott. o altro Controparte_1 Persona_1
maggiore o minore risultante a seguito della espletata istruttoria.
- Con vittoria delle spese e competenze oltre accessori di legge
- Con gli interessi moratori ex lege
Salvo ogni altro diritto”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5984/2022, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto a di pagare alla la Parte_1 Controparte_1 somma di € 11.378,56 (oltre interessi e spese della procedura), a saldo delle seguenti sei notule emesse dalla (già Controparte_1 Controparte_2 per “la propria attività di consulenza ed elaborazione dati” prestata “in favore del Sig.
” (cfr. ric. monitorio p. 1): notula n. 364 del 26/06/2013 (cfr. doc. 2 fasc. Parte_1
monitorio); notula n. 230 del 13/02/2012 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio); notula n. 181 del
14/01/2011 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio); notula n. 179 del 10/02/2012 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio); notula n. 124 del 9/02/2012 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio); notula n. 73 dell'8/02/2012
2 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).
A fondamento dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
- in via principale, prescrizione presuntiva del credito azionato in via monitoria ex art. 2956 n. 2 Cc, tenuto conto che le notule azionate “risalgono al 2011, 2012 e 2013” e “fanno riferimento ad attività svolta tra gli anni 2010 e 2011”; conseguentemente, al 3/08/2017 (data di ricezione, da parte di , della prima pec di sollecito;
cfr. doc. 8a fasc. Parte_1 monitorio), “era già spiato il termine triennale di prescrizione del diritto” del professionista
[...]
, già al pagamento dei Controparte_1 Controparte_2 compensi per l'opera svolta (cfr. cit. p. 2);
- in via subordinata, emissione del decreto ingiuntivo al di fuori delle condizioni stabilite dalla legge, essendo stato concesso sulla base della produzione di “notule che non costituiscono parcella ex art. 636 c.p.c. e … non costituiscono fattura” (cfr. cit. p. 3).
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, atteso che:
- la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 n. 2 Cc non può essere opposta alle persone giuridiche (come la ); Controparte_1
- (in ogni caso) ha ammesso “espressamente di essersi avvalso Parte_1 delle prestazioni” della liquidazione “non contestandone né l'esecuzione delle CP_1 prestazioni indicate nelle notule né l'ammontare delle stesse”, “né, soprattutto, che
l'obbligazione fosse stata estinta” (cfr. comp. risp. p. 2), con conseguente applicazione dell'art. 2959 Cc (norma espressamente invocata dalla convenuta alla prima udienza);
- “il decreto ingiuntivo è stato concesso su documento contabile non contestato e, quindi, in conformità di quanto previsto dalla legge” (cfr. comp. risp. p. 2).
All'esito della prima udienza dell'8/03/2023, il Giudice ha respinto l'istanza ex art. 648
Cpc della convenuta e ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis Cpc (cfr. ordinanza del 9/03/2023), che non è stata accolta dalle parti.
Con ordinanza in data 13/11/2024, il Giudice ha ammesso il giuramento decisorio deferito dalla parte convenuta all'attore mediante dichiarazione del 24/10/2024, sottoscritta personalmente da , legale rappresentante della Persona_1 Controparte_1
(cfr. produzione conv. 28/10/2024).
All'udienza del 4/12/2024, ha prestato il giuramento decisorio, Parte_1
dichiarando di aver pagato le notule azionate in via monitoria.
3 Con ordinanza in data 14/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti di un termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 Cpc.
2. Quanto all'eccezione di prescrizione presuntiva, in punto di diritto, va premesso che l'istituto della prescrizione presuntiva non costituisce prescrizione in senso proprio, atteso che non comporta l'estinzione del diritto, ma si limita ad integrare -a fronte del decorso del tempo stabilito ex lege- una presunzione legale del suo soddisfacimento.
La ratio delle presunzioni presuntive (art. 2954-2956 Cc) va individuata nella particolare natura dei rapporti a cui si applica (privi di formalità); si tratta, infatti, di rapporti rispetto ai quali l'adempimento suole avvenire senza dilazione o comunque in tempi brevi e senza il rilascio di quietanza scritta. In quest'ottica, la Suprema Corte ha precisato che le presunzioni presuntive non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto (cfr. ex multis Cass.
789/2022; Cass. 13707/2019; Cass. 8200/2005; Cass. 1304/1995).
Nell'ambito di tali rapporti, che si svolgano senza formalità, il legislatore sopperisce alla difficoltà del solvens di fornire la prova del proprio adempimento con la previsione di presunzioni che comportano un'inversione dell'onere probatorio nel senso che il debitore eccipiente dovrà solo provare il decorso del termine previsto dalla legge (tre anni nel caso di specie ex art. 2956 n. 2 Cc), mentre il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito che può essere data solo con il deferimento del giuramento decisorio (art. 2960 Cc) oppure attraverso l'ammissione in sede giudiziale del debitore medesimo che l'obbligazione non è stata estinta (art. 2959 Cc). L'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (motivo di rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile con la medesima) può risultare anche dal comportamento processuale che il giudice apprezza, con lo strumento di cui all'art. 116 Cpc (traendo elementi di prova dal comportamento processuale delle parti come veicolato dalle scelte difensive del procuratore), fermo restando che tale ammissione non può risiedere nella nuda "non contestazione", non essendo ipotizzabile una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115
Cpc sulla presunzione legale di pagamento sottesa all'istituto della prescrizione presuntiva
(cfr. Cass. 683/2024; Cass. 29875/2019).
La prescrizione presuntiva -pur presentando le suddette specificità- è soggetta alle stesse regole che disciplinano la prescrizione ordinaria, salve le disposizioni espressamente
4 dettate, come quella sulla decorrenza del termine della prescrizione presuntiva “dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione” ex art. 2657 Cc.
In tema di interruzione della prescrizione presuntiva valgono le regole ordinarie;
in particolare, le cause di interruzione della prescrizione sono tipiche (cfr. artt. 2943, 2944 Cc) e si sostanziano o in un atto posto in essere dal titolare del diritto (giudiziale o stragiudiziale) oppure in un riconoscimento del diritto da parte di colui nei cui confronti il diritto stesso può essere fatto valere.
Con riguardo agli atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione, l'art. 2943 c. 4 Cc stabilisce che “la prescrizione è … interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, cioè mediante una richiesta o una intimazione scritta di adempimento (art. 1219
Cc), idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.
3. Nel caso di specie, parte attrice ha invocato la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2 Cc, ai sensi del quale “si prescrive in tre anni il diritto … dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.
3.1. Parte convenuta si è opposta all'invocata prescrizione sostenendo, in primo luogo, che l'art. 2956 n. 2 Cc non potrebbe applicarsi alle persone giuridiche, riferendosi unicamente ai crediti dei singoli “professionisti” (persone fisiche), con esclusione delle società, indipendentemente dallo svolgimento da parte di queste ultime di una attività intellettuale analoga a quella svolta dai primi.
Tale impostazione non è condivisibile, tenuto conto che, come chiarito dalla Suprema
Corte, la presunzione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2 Cc (che prevede che "si prescrive in tre anni il diritto ... dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative") è collegata dalla legge al "contratto che ha per oggetto una prestazione
d'opera intellettuale" (art. 2230 Cc), “come è reso evidente non solo dalla individuazione di una delle parti nel professionista, ma anche dalla individuazione dell'oggetto del contratto nella prestazione d'opera e dal riferimento al compenso (anziché al corrispettivo) ed al rimborso spese, che di tale contratto rappresentano elementi caratteristici”; ne consegue che ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della presunzione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2 Cc non è la tipologia in sé del creditore (professionista singolo o in forma societaria), ma piuttosto la natura del rapporto da cui sorge il credito (cfr. Cass. Su 13144/2015), nel senso
5 che deve trattatasi di un credito derivante da un contratto di prestazione d'opera intellettuale
(non stipulato per iscritto).
Nel caso di specie, è pacifico in causa che il credito azionato sia derivato da un contratto di prestazione d'opera intellettuale, tenuto conto che la stessa convenuta ha dato atto che le notule azionate si riferiscono ad attività di consulenza professionale svolta in favore di . Se ne deriva che non può escludersi l'applicabilità dell'art. 2956 Parte_1
n. 2 Cc.
3.2. Parte convenuta si è poi opposta alla prescrizione ex art. 2956 n. 2 Cc invocando il disposto di cui all'art. 2959 Cc, sostenendo che l'attore avrebbe ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, non avendo contestato l'inadempimento del debito.
Anche tale argomento non è condivisibile, tenuto conto che l'attore si è limitato a una mera “non contestazione”, la quale, come chiarito dalla Suprema Corte nelle sentenze succitate, non può essere considerata quale ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (motivo di rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile con la medesima ai sensi dell'art. 2959 Cc), non essendo ipotizzabile una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 Cpc sulla presunzione legale di pagamento sottesa all'istituto della prescrizione presuntiva (cfr. Cass. 683/2024; Cass.
29875/2019).
3.3. Non avendo l'attore ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta ed avendo lo stesso giurato di aver pagato (cfr. verbale udienza 4/12/2024), non può ritenersi la raggiunta la prova (che gravava sulla convenuta-opposta) della mancata soddisfazione del credito.
Quanto alla prova gravante sull'attore-opposto circa il decorso del tempo, è sufficiente osservare che le notule azionate (risalenti al 2011, 2012 e 2013) si riferiscono a prestazioni eseguite tra il 2010 e il 2011 e sono trascorsi oltre tre anni senza che vi siano stati atti interruttivi, tenuto conto che la prima richiesta scritta di adempimento prodotta in atti risale al
3/08/2017 (cfr. doc. 8a fasc. monitorio).
Le ragioni suesposte qualificano come fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate in dispositivo, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 5.200,01
6 a € 26.000,00), con riduzione del 50% della fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 5984/2022;
CONDANNA la a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 29/04/2025
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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