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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/02/2024, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3074/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BASSINO THOMAS, elettivamente domiciliata in Parte_1
CORSO DANTE N. 37 CUNEO presso il difensore avv. BASSINO THOMAS
e
, con il patrocinio dell'avv. VEGLIO ELISA, elettivamente domiciliato in VIA CP_1
RATTAZZI, 5 ALBA presso il difensore avv. VEGLIO ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e esponevano: Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio civile in FARIGLIANO il 18/03/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 2013; che dal matrimonio erano nati i figli (a Cuneo il 10.8.2013) e (a Cuneo il 18.2.2017); Per_1 Per_2
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 17.10.2019 davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo, dott.ssa Elisa Einaudi, e che la separazione era stata omologata con decreto del 31.10.2019;
che sin dalla data di comparizione davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 14.2.2024 per l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies
c.c. in quanto manifestamente superfluo.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni concordate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 18/03/2013 in FARIGLIANO da , Parte_1
nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il [...], CP_1
matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di FARIGLIANO al N.
1 parte II Serie A, anno 2013, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato dal giudice relatore, che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FARIGLIANO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 15/02/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3074/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BASSINO THOMAS, elettivamente domiciliata in Parte_1
CORSO DANTE N. 37 CUNEO presso il difensore avv. BASSINO THOMAS
e
, con il patrocinio dell'avv. VEGLIO ELISA, elettivamente domiciliato in VIA CP_1
RATTAZZI, 5 ALBA presso il difensore avv. VEGLIO ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e esponevano: Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio civile in FARIGLIANO il 18/03/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 2013; che dal matrimonio erano nati i figli (a Cuneo il 10.8.2013) e (a Cuneo il 18.2.2017); Per_1 Per_2
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 17.10.2019 davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo, dott.ssa Elisa Einaudi, e che la separazione era stata omologata con decreto del 31.10.2019;
che sin dalla data di comparizione davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 14.2.2024 per l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies
c.c. in quanto manifestamente superfluo.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni concordate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 18/03/2013 in FARIGLIANO da , Parte_1
nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il [...], CP_1
matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di FARIGLIANO al N.
1 parte II Serie A, anno 2013, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato dal giudice relatore, che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FARIGLIANO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 15/02/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
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