Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4340 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. SALERNO CARMELO CAMPANA NADIA Parte_1
(
) VIA C. MORTATI N. 23 87100 COSENZA;
C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1 (anche quale mandatario di Per 1 , con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Controparte_2 con l'Avv. MAZZOTTA GIUSEPPE;
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.2019 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420199013688621000, notificatagli da parte di
[...]
in data 13.11.2019, limitatamente ai seguenti Controparte 3
avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali CP_1 di competenza dell'intestato Tribunale:
1. Avviso di addebito n. 33420180001397570000, asseritamente notificato il 16.6.2018, di € 170.662,09;
2. Avviso di addebito n. e 33420180001397671000, asseritamente notificato il 16.6.2018, di €. 3.626,03;
Parte ricorrente rappresentava di non aver conoscenza dei prefati avvisi di addebito, poiché la notifica sarebbe stata effettuata a mezzo
PEC da indirizzo non presente nei pubblici registri verso email aziendale non più ritenuta esistente (a seguito della cessazione dell'attività avvenuta il 31.12.2016 e della successiva cancellazione dal registro delle imprese il 24.01.2017) né tantomeno della stessa notifica sarebbe stata fornita prova attraverso produzione del file in formato .eml.
Contestava, inoltre, l'invalidità della procedura notificatoria dell'intimazione a cui essi sottostanti, per consegna dell'atto a familiare non convivente, tra l'altro attraverso il ricorso a servizio postale privato.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio l'CP_1 e l' CP_4 contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito (effettuata con PEC in data 16.6.2018)
e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
CP_5 rimaneva contumace.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
*** ***
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione della CP 5
[...] .
Premettendo infatti che tale soggetto è cessionario dei crediti CP_1 maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, co. 8 della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla predetta data, poiché i crediti vantati riguardano i contributi dovuti per il periodo 2012-2016, non ne sussiste la legittimazione passiva.
Per il resto, l'opposizione è fondata e pertanto il ricorso va accolto per i motivi qui di seguito esposti, trovando applicazione, in questo caso, il principio della ragione più liquida ai fini della decisione (da ultimo, si segnala Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022 n. 10970).
Intanto va chiarito come i giudici della Suprema Corte in più occasioni abbiano precisato (in ultimo, Cass. sez. I, ord. 12 febbraio 2020, n.
3443) che le notifiche possono essere eseguite tramite invio alla posta elettronica certificata ancora attiva dell'impresa, anche dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese: la notifica, pertanto, è regolare e la stessa si ritiene abbia raggiunto il suo scopo perché se l'indirizzo di posta elettronica non è stato disattivato, l'imprenditore avrebbe potuto prenderne conoscenza se solo avesse prestato più attenzione al proprio account PEC. Pertanto l'eccezione proposta al riguardo appare immotivata.
Ulteriormente, poi, erronea risulta essere anche l'eccezione di nullità delle notifiche degli avvisi di addebito opposti, per essere state effettuate da indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012. A tal fine, giova effettuare una ricostruzione del quadro normativo essa inerente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600".
A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6,
D.L. 1983/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che
"In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)".
Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del
1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente. Parimenti, dalla lettura della norma sopra riportata si evince che nulla
è previsto dall'60, D.P.R. 600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
- condividendo questo giudicante anche l'orientamento Orbene -
giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato
-
dall'illustrato quadro normativo emerge il principio per cui le menzionate disposizioni consentono al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1,
L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
Ciò premesso, dunque, pur ritenendo astrattamente valide le notifiche asseritamente effettuate da indirizzo non presente nei pubblici registri
INI PEC e verso indirizzo certificato ancora attivo di azienda però cessato, va rilevato come nel caso di specie l'CP_1 sulla quale gravava l'onere di provare l'avvenuta notifica degli atti presupposti mediante la produzione degli avvisi di ricevimento (cfr. Cass. civ., Sez. V, CP_4
31/10/2014, n. 23213), abbia depositato solo copia in formato .pdf degli avvisi di addebito asseritamente inoltrati a mezzo PEC, senza le relative ricevute di accettazione e consegna in formato .eml
Orbene, con riferimento a detta tematica, deve rilevarsi che la mancata produzione delle notifiche in formato .eml non consente un controllo circa la data ed il contenuto della notifica che deve, pertanto, ritenersi come non avvenuta. Dalla documentazione prodotta, infatti, si ricava esclusivamente un messaggio rilasciato dal sistema informatico che non può formare prova dell'avvenuta notifica in quanto non rappresentativo del contenuto della missiva. Come è noto la trasmissione e ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata
è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna (D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 6). La ricevuta di accettazione fornisce al mittente la prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio PEC (D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma
1), mentre la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che ad una determinata data ed ora il suo messaggio PEC è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario
(D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 3 e D.P.C.M. 30 marzo 2009, art. 37, comma 4, lett. c, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici). Affinché possa attribuirsi alla ricevuta di avvenuta consegna valore probatorio in merito al contenuto della comunicazione, tuttavia, occorre che da tale atto emerga quanto meno un estratto del messaggio. Parte ricorrente ha da subito contestato la ricezione dei predetti avvisi (peraltro ad indirizzo PEC ritenuto non più esistente a seguito della cessazione dell'attività aziendale cui lo stesso connesso). L'CP_1 nulla ha prodotto a riguardo, se non l'avviso in formato .pdf unitamente alla sola ricevuta di consegna sempre in formato .pdf.
Considerato quindi, per quanto detto, che per poter dimostrare l'avvenuta notifica di un atto a mezzo PEC è necessario che venga prodotto il file in formato .eml che consente al giudice il controllo della data e del contenuto della notifica e che in caso contrario, la stampa delle ricevute non consente alcun controllo sull'effettivo contenuto della busta di notifica telematica, alla luce del descritto comportamento di parte resistente la notifica deve ritenersi come non eseguita.
Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'illegittimità della procedura e l'accoglimento del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_5 i accertaper l'effetto, e dichiara
- Accoglie l'opposizione e,
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
03420199013688621000, notificata il 13.11.2019, limitatamente al credito avente natura previdenziale riportato negli avvisi di addebito n. 33420180001397570000 e 33420180001397671000,
che si dichiara non dovuto;
Condanna l'CP 1 e l' Controparte_3 in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 04/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO