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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Rgac n. 199/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 199/2022
TRA
(C.F. - P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Piazza Giovanni Falcone n. 1, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ggi e dall'avv. Benedetto Croce, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ,
[...] P.IVA_3 ierluig n Roma viale Giuseppe Mazzini n. 131, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiunti dal Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento in favore di N. 305/2018 DI MANUTENZIONI CP_1 [...]
dell'importo di euro Controparte_1
Deduceva, in particolare: -che l'importo ingiunto era connesso alla fattura n. 80/10 del 23/12/2010 per complessivi euro 170.202,71 avente ad oggetto
“Convenzione Rep. 1233 del 30.04.1991 del Comune di che ha per Parte_1 oggetto l'impianto di depurazione del Comune di ogo e della Parte_1 frazione di Marina di San Nicola. Progettazione 1° mento depuratore Comune”, nonché della fattura n. 81/10 del 23/12/2010 per complessivi euro 30.432,72 avente ad oggetto “Convenzione Rep. 1233 del 30.04.1991 del che ha per oggetto l'impianto di depurazione del Parte_1 [...] capoluogo e della frazione di Marina di San Nicola. Sicurezza in Parte_1 progettazione 1° completamento depuratore Comune”; -che, tuttavia, la pretesa creditoria non era sorta in ragione del mancato avveramento della condizione contrattuale (art. 6 della convenzione Rep n. 1233/1991) per mancata erogazione del finanziamento regionale;
-che, inoltre, la pretesa era infondata per carenza del contratto scritto. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“1) in via preliminare, respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
2) nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione per le ragioni di cui al suesteso motivo n. 1) e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito, in via subordinata, dichiare nulla, annullabile e/o inefficace la Convenzione Rep. 1233/1991 per le ragioni di cui al suesteso motivo n. 2 e, per l'effetto, stante la mancanza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto”.
2.Si costituiva in giudizio il
[...]
Controparte_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1278/2021 reso il 2.12.2021 in esito al procedimento monitorio RG 2907/2021, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in via principale: respingere l'opposizione proposta dal per la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo 1278/2021 reso i procedimento monitorio RG 2907/2021 perche infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e per ogni altro si palesasse in corso di causa;
in via subordinata: nel caso in cui il Tribunale ritenga la convenzione 1233/1991 nulla e/o inefficace dichiarare tenuto e pertanto condannare ex art. 2041 c.c. il in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennizzo nella somma che sarà provata in corso di causa e/o ritenuta equa di giustizia, e/o comunque liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge ed alla restituzione – senza conservare copia - degli elaborati e dei progetti tutti redatti dalla società in bonis e consegnati al in forza della convenzione dichiarata nulla e/o inefficace;
Parte_1 soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 1 e 3, al risarcimento del danno ed alle spese aggravate in favore del
[...]
Parte_2 in persona del Curatore pro tempore, da liquidarsi anche in via
[...] tiva in misura pari ad un multiplo delle spese di lite liquidate;
in ogni caso con condanna del in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore se, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii. da liquidarsi in favore del Parte_2
[...]
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.In punto di prova del credito ingiunto deve rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
5.Risulta documentalmente che il ha stipulato con Parte_1
poi divenuta Controparte_2 Controparte_3
in
[...]
3 in data 30.04.1991, registrata all'Ufficio del Registro di Civitavecchia il 20.05.1991 al n. 912 riguardante “l'allestimento della documentazione progettuale e normativa relativa alla richiesta di finanziamenti per il progetto dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane del . Parte_1
L'art. 3 prevede espressamente che “nel ei finanziamenti richiesti, la società provvederà a completare la progettazione esecutiva, a fornire tutta la documentazione occorrente per la gara, effettuare la direzione dei lavori”, l'art. 4 che la società opposta “si impegna a curare l'allestimento degli elaborati necessari per le richieste di finanziamento”; nonché infine l'art. 6 che “Per le prestazioni di cui all'art. 4 non è dovuto nessun compenso o rimborso spese. Il compenso prescritto per la Società, sia per gli studi che per la redazione di piani (…) sarà contemplato tra le spese da ammettersi a finanziamento (…) In ogni caso nessun compenso sarà dovuto, neanche per rimborso spese per gli studi e i progetti che non venissero finanziati. I pagamenti saranno effettuati dall'Amministrazione comunale contestualmente agli incassi dei finanziamenti”.
6.Dai passaggi della convenzione appena riportati, deve ritenersi che il pagamento del compenso per le opere di progettazione di cui al decreto ingiuntivo era subordinato alla concreta erogazione del finanziamento regionale, erogazione che nel caso di specie non si è mai verificata. All'interno della convenzione, in particolare, si rinviene una condizione sospensiva con la quale le parti avevano sottoposto l'efficacia della clausola relativa al compenso all'avverarsi della condizione sospensiva costituita dalla erogazione del finanziamento. Secondo l'orientamento della Suprema Corte si è in presenza di una condizione potestativa mista in quanto l'avveramento dipendeva in parte dal caso o dalla volontà del terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 13/04/2022) 22/08/2022, n. 25085). L'art. 1359 c.c., prevede che la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, introducendo una fictio di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato;
detta norma è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti (Cass. Civ. n. 5492/2010). In tema di contratti con una pubblica amministrazione in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato all'ottenimento di un finanziamento dell'opera progettata da parte di un soggetto terzo, il creditore che lamenti il mancato avveramento di tale circostanza ha l'onere di provarne l'imputabilità, ai sensi dell'art. 1359 c.c., a titolo di dolo o colpa, al debitore, mentre quest'ultimo è tenuto a dimostrare di avere adempiuto ai doveri nascenti dall'art. 1358 c.c. (cfr Cass. Civ. n. 10844 del 2019). Il criterio distintivo, tra termine (art. 1183 c.c.) e condizione (art. 1353 c.c.) va ravvisato nella certezza e nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che, in tema di obbligazioni contrattuali, le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione. Ricorre l'ipotesi del "termine" quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purchè risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente e, come tale, può riguardare sia l'efficacia iniziale che quella finale di un negozio giuridico o in particolare di un'obbligazione o di un credito di una parte. Nell'ipotesi della condizione, invece, si versa nell'incertezza dell'evento futuro dal cui verificarsi dipende il sorgere (condizione sospensiva) o il permanere (condizione risolutiva) dell'efficacia di un contratto o di un'obbligazione ad esso inerente.
7.Dalla documentazione versata nel fascicolo non si evincono comportamenti contrari a correttezza o a buona fede in capo al tali da pregiudicare Pt_1 la concreta erogazione del finanziamento region Infatti, la documentazione progettuale di cui alle due fatture azionate è stata consegnata al e registrata al protocollo al n. 29209 del Parte_1
12.10.2009 e 0. La , con deliberazione G.R.L. n. 836 del 3.11.2009, ha approvato CP_4 la concessione di un finanziamento di euro 3.000.000,00 in favore del per i lavori previsti sul depuratore comunale, per il Parte_1 ssunto l'impegno di spesa n. 1690 sul cap. 2747/6 Pt_1 dell'eser nziario anno 2010. Con determinazione direttoriale n. B4461 del 7.10.2010, il Direttore regionale del , ha CP_5 Parte_3 disimpegnato i f ci 2012 in favore di una serie di Comuni, tra i quali il ma con Parte_1 determina del 29.03.2011 la somma veniva impegnata nuovamente per l'ammontare di euro 3.000.000,00. A tale data il aveva approvato sia il progetto definitivo con Pt_1 deliberazione d Comunale n. 74 del 25.03.2010, sia il progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n. 97 del 9.03.2011. Nella nota inviata dal Comune di alla in data Parte_1 CP_4
20.12.2013 si evidenzia che “avendo s ente provato, per quanto di sua competenza il progetto esecutivo di cui all'oggetto, con nota prot. 161412 l'area risorse idriche, direzione regionale ambiente, comunicava al comune di le modalità di erogazione dei pagamenti, ovvero in base Parte_1 all'art. 2 de 9/10 una prima trance del 10% alla trasmissione dell'incarico di progettazione e all'atto di approvazione della progettazione. La presente per sollecitare il pagamento di questa prima fase, che consentirà al comune di espletare le procedure di gara oltre a saldare, come richiamato nel disposto regionale le spese di progettazione sino ad ora sostenute”. A tale sollecito seguiva nota della del 29.01.2014 con la quale CP_4 veniva chiesto al ione dell'atto deliberativo di Parte_1 approvazione del progetto esecutivo, ciò al fine di consentire l'impegno delle somme previste e l'ulteriore iter degli atti amministrativi. A tale richiesta il rispondeva con nota del 19.02.2014 Parte_1 con la quale veni razione della Giunta Comunale n. 74 del 25.03.2010 di approvazione del progetto definitivo, sia la determinazione dirigenziale n. 97 del 9.03.2011 di approvazione del progetto esecutivo. Dalla documentazione versata nel fascicolo, si evince che, in seguito a tale comunicazione del la nulla disponeva e rispondeva, né si Pt_1 CP_4 evincono successive contestazioni rivolte dalla su qualche inerzia o CP_4 incompletezza documentale imputabile al motivare la mancata Pt_1 erogazione. In conclusione, deve ritenersi che la condizione sospensiva dell'erogazione del finanziamento non si è verificata e che non è sorto il diritto al pagamento in favore dell'opposta.
8.La domanda di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando manchi un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non vi siano altre azioni giuridiche esperibili per carenza ab origine del titolo giustificativo della prestazione. Nel caso di specie, stante la sussistenza di uno specifico titolo contrattuale a fondamento della pretesa nei confronti del difetta il Parte_1 requisito della sussidiarietà e l'azione ex art. ichiarata inammissibile.
9.In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1278/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA il
[...]
al Controparte_1 da Parte_1 liquidarsi nella somma di e 06,50 per spese vive ed euro 9.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 11.06.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 199/2022
TRA
(C.F. - P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Piazza Giovanni Falcone n. 1, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ggi e dall'avv. Benedetto Croce, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ,
[...] P.IVA_3 ierluig n Roma viale Giuseppe Mazzini n. 131, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiunti dal Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento in favore di N. 305/2018 DI MANUTENZIONI CP_1 [...]
dell'importo di euro Controparte_1
Deduceva, in particolare: -che l'importo ingiunto era connesso alla fattura n. 80/10 del 23/12/2010 per complessivi euro 170.202,71 avente ad oggetto
“Convenzione Rep. 1233 del 30.04.1991 del Comune di che ha per Parte_1 oggetto l'impianto di depurazione del Comune di ogo e della Parte_1 frazione di Marina di San Nicola. Progettazione 1° mento depuratore Comune”, nonché della fattura n. 81/10 del 23/12/2010 per complessivi euro 30.432,72 avente ad oggetto “Convenzione Rep. 1233 del 30.04.1991 del che ha per oggetto l'impianto di depurazione del Parte_1 [...] capoluogo e della frazione di Marina di San Nicola. Sicurezza in Parte_1 progettazione 1° completamento depuratore Comune”; -che, tuttavia, la pretesa creditoria non era sorta in ragione del mancato avveramento della condizione contrattuale (art. 6 della convenzione Rep n. 1233/1991) per mancata erogazione del finanziamento regionale;
-che, inoltre, la pretesa era infondata per carenza del contratto scritto. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“1) in via preliminare, respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
2) nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione per le ragioni di cui al suesteso motivo n. 1) e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito, in via subordinata, dichiare nulla, annullabile e/o inefficace la Convenzione Rep. 1233/1991 per le ragioni di cui al suesteso motivo n. 2 e, per l'effetto, stante la mancanza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto”.
2.Si costituiva in giudizio il
[...]
Controparte_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1278/2021 reso il 2.12.2021 in esito al procedimento monitorio RG 2907/2021, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in via principale: respingere l'opposizione proposta dal per la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo 1278/2021 reso i procedimento monitorio RG 2907/2021 perche infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e per ogni altro si palesasse in corso di causa;
in via subordinata: nel caso in cui il Tribunale ritenga la convenzione 1233/1991 nulla e/o inefficace dichiarare tenuto e pertanto condannare ex art. 2041 c.c. il in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennizzo nella somma che sarà provata in corso di causa e/o ritenuta equa di giustizia, e/o comunque liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge ed alla restituzione – senza conservare copia - degli elaborati e dei progetti tutti redatti dalla società in bonis e consegnati al in forza della convenzione dichiarata nulla e/o inefficace;
Parte_1 soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 1 e 3, al risarcimento del danno ed alle spese aggravate in favore del
[...]
Parte_2 in persona del Curatore pro tempore, da liquidarsi anche in via
[...] tiva in misura pari ad un multiplo delle spese di lite liquidate;
in ogni caso con condanna del in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore se, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii. da liquidarsi in favore del Parte_2
[...]
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.In punto di prova del credito ingiunto deve rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
5.Risulta documentalmente che il ha stipulato con Parte_1
poi divenuta Controparte_2 Controparte_3
in
[...]
3 in data 30.04.1991, registrata all'Ufficio del Registro di Civitavecchia il 20.05.1991 al n. 912 riguardante “l'allestimento della documentazione progettuale e normativa relativa alla richiesta di finanziamenti per il progetto dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane del . Parte_1
L'art. 3 prevede espressamente che “nel ei finanziamenti richiesti, la società provvederà a completare la progettazione esecutiva, a fornire tutta la documentazione occorrente per la gara, effettuare la direzione dei lavori”, l'art. 4 che la società opposta “si impegna a curare l'allestimento degli elaborati necessari per le richieste di finanziamento”; nonché infine l'art. 6 che “Per le prestazioni di cui all'art. 4 non è dovuto nessun compenso o rimborso spese. Il compenso prescritto per la Società, sia per gli studi che per la redazione di piani (…) sarà contemplato tra le spese da ammettersi a finanziamento (…) In ogni caso nessun compenso sarà dovuto, neanche per rimborso spese per gli studi e i progetti che non venissero finanziati. I pagamenti saranno effettuati dall'Amministrazione comunale contestualmente agli incassi dei finanziamenti”.
6.Dai passaggi della convenzione appena riportati, deve ritenersi che il pagamento del compenso per le opere di progettazione di cui al decreto ingiuntivo era subordinato alla concreta erogazione del finanziamento regionale, erogazione che nel caso di specie non si è mai verificata. All'interno della convenzione, in particolare, si rinviene una condizione sospensiva con la quale le parti avevano sottoposto l'efficacia della clausola relativa al compenso all'avverarsi della condizione sospensiva costituita dalla erogazione del finanziamento. Secondo l'orientamento della Suprema Corte si è in presenza di una condizione potestativa mista in quanto l'avveramento dipendeva in parte dal caso o dalla volontà del terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 13/04/2022) 22/08/2022, n. 25085). L'art. 1359 c.c., prevede che la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, introducendo una fictio di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato;
detta norma è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti (Cass. Civ. n. 5492/2010). In tema di contratti con una pubblica amministrazione in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato all'ottenimento di un finanziamento dell'opera progettata da parte di un soggetto terzo, il creditore che lamenti il mancato avveramento di tale circostanza ha l'onere di provarne l'imputabilità, ai sensi dell'art. 1359 c.c., a titolo di dolo o colpa, al debitore, mentre quest'ultimo è tenuto a dimostrare di avere adempiuto ai doveri nascenti dall'art. 1358 c.c. (cfr Cass. Civ. n. 10844 del 2019). Il criterio distintivo, tra termine (art. 1183 c.c.) e condizione (art. 1353 c.c.) va ravvisato nella certezza e nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che, in tema di obbligazioni contrattuali, le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione. Ricorre l'ipotesi del "termine" quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purchè risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente e, come tale, può riguardare sia l'efficacia iniziale che quella finale di un negozio giuridico o in particolare di un'obbligazione o di un credito di una parte. Nell'ipotesi della condizione, invece, si versa nell'incertezza dell'evento futuro dal cui verificarsi dipende il sorgere (condizione sospensiva) o il permanere (condizione risolutiva) dell'efficacia di un contratto o di un'obbligazione ad esso inerente.
7.Dalla documentazione versata nel fascicolo non si evincono comportamenti contrari a correttezza o a buona fede in capo al tali da pregiudicare Pt_1 la concreta erogazione del finanziamento region Infatti, la documentazione progettuale di cui alle due fatture azionate è stata consegnata al e registrata al protocollo al n. 29209 del Parte_1
12.10.2009 e 0. La , con deliberazione G.R.L. n. 836 del 3.11.2009, ha approvato CP_4 la concessione di un finanziamento di euro 3.000.000,00 in favore del per i lavori previsti sul depuratore comunale, per il Parte_1 ssunto l'impegno di spesa n. 1690 sul cap. 2747/6 Pt_1 dell'eser nziario anno 2010. Con determinazione direttoriale n. B4461 del 7.10.2010, il Direttore regionale del , ha CP_5 Parte_3 disimpegnato i f ci 2012 in favore di una serie di Comuni, tra i quali il ma con Parte_1 determina del 29.03.2011 la somma veniva impegnata nuovamente per l'ammontare di euro 3.000.000,00. A tale data il aveva approvato sia il progetto definitivo con Pt_1 deliberazione d Comunale n. 74 del 25.03.2010, sia il progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n. 97 del 9.03.2011. Nella nota inviata dal Comune di alla in data Parte_1 CP_4
20.12.2013 si evidenzia che “avendo s ente provato, per quanto di sua competenza il progetto esecutivo di cui all'oggetto, con nota prot. 161412 l'area risorse idriche, direzione regionale ambiente, comunicava al comune di le modalità di erogazione dei pagamenti, ovvero in base Parte_1 all'art. 2 de 9/10 una prima trance del 10% alla trasmissione dell'incarico di progettazione e all'atto di approvazione della progettazione. La presente per sollecitare il pagamento di questa prima fase, che consentirà al comune di espletare le procedure di gara oltre a saldare, come richiamato nel disposto regionale le spese di progettazione sino ad ora sostenute”. A tale sollecito seguiva nota della del 29.01.2014 con la quale CP_4 veniva chiesto al ione dell'atto deliberativo di Parte_1 approvazione del progetto esecutivo, ciò al fine di consentire l'impegno delle somme previste e l'ulteriore iter degli atti amministrativi. A tale richiesta il rispondeva con nota del 19.02.2014 Parte_1 con la quale veni razione della Giunta Comunale n. 74 del 25.03.2010 di approvazione del progetto definitivo, sia la determinazione dirigenziale n. 97 del 9.03.2011 di approvazione del progetto esecutivo. Dalla documentazione versata nel fascicolo, si evince che, in seguito a tale comunicazione del la nulla disponeva e rispondeva, né si Pt_1 CP_4 evincono successive contestazioni rivolte dalla su qualche inerzia o CP_4 incompletezza documentale imputabile al motivare la mancata Pt_1 erogazione. In conclusione, deve ritenersi che la condizione sospensiva dell'erogazione del finanziamento non si è verificata e che non è sorto il diritto al pagamento in favore dell'opposta.
8.La domanda di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando manchi un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non vi siano altre azioni giuridiche esperibili per carenza ab origine del titolo giustificativo della prestazione. Nel caso di specie, stante la sussistenza di uno specifico titolo contrattuale a fondamento della pretesa nei confronti del difetta il Parte_1 requisito della sussidiarietà e l'azione ex art. ichiarata inammissibile.
9.In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1278/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA il
[...]
al Controparte_1 da Parte_1 liquidarsi nella somma di e 06,50 per spese vive ed euro 9.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 11.06.2025
Il giudice
Daniele Sodani