TRIB
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/11/2024, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. 15129/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 15129/2023 R.G. promossa da
.f. (avv. CARTAINO MIRELLA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (avv. COEN RAFFAELE) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«affidamento condiviso della figlia, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
fissazione della residenza abituale della figlia presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
salvo diverso accordo delle parti, diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia, alternando una settimana in cui la terrà due pomeriggi, con un'altra settimana in cui la terrà tre
1 pomeriggi. I giorni dovranno essere concordati di settimana in settimana tenendo conto dei turni lavorativi dei genitori. A partire dal compimento del terzo anno di età della bambina, il padre terrà altresì con sé la figlia a fine settimana alternati, durante il week end, una notte da concordare tra i genitori tenendo conto dei rispettivi turni lavorativi;
obbligazione del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Vi si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016; l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre. Il padre – che attualmente sta percependo l'assegno e lo sta corrispondendo alla madre – rinuncerà all'assegno stesso e la richiesta sarà formulata esclusivamente dalla madre, che, quindi, conseguirà l'assegno direttamente;
l'eventuale bonus nido verrà suddiviso in pari quota tra le parti;
compensazione delle spese di lite;
rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in MANERBIO, in data 01/09/2022,
e sono genitori di (21 settembre 2022). Per_1
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti consequenziali relativi all'affidamento della figlia e ai profili di carattere economico.
La parte convenuta si è costituita in giudizio in data 19 marzo 2024.
All'udienza dell'11 giugno 2024 è stato raggiunto un accordo provvisorio, a cui
è seguita la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione (sent. n. 2527/2024).
In occasione della successiva udienza, i coniugi hanno raggiunto l'accordo definitivo sopra trascritto e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – L'accordo raggiunto dalle parti appare adeguato agli interessi della prole, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
2
1. dispone che la separazione personale fra i coniugi, già pronunciata con sentenza non definitiva n. 2527/2024, sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 15129/2023 R.G. promossa da
.f. (avv. CARTAINO MIRELLA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (avv. COEN RAFFAELE) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«affidamento condiviso della figlia, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
fissazione della residenza abituale della figlia presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
salvo diverso accordo delle parti, diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia, alternando una settimana in cui la terrà due pomeriggi, con un'altra settimana in cui la terrà tre
1 pomeriggi. I giorni dovranno essere concordati di settimana in settimana tenendo conto dei turni lavorativi dei genitori. A partire dal compimento del terzo anno di età della bambina, il padre terrà altresì con sé la figlia a fine settimana alternati, durante il week end, una notte da concordare tra i genitori tenendo conto dei rispettivi turni lavorativi;
obbligazione del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Vi si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016; l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre. Il padre – che attualmente sta percependo l'assegno e lo sta corrispondendo alla madre – rinuncerà all'assegno stesso e la richiesta sarà formulata esclusivamente dalla madre, che, quindi, conseguirà l'assegno direttamente;
l'eventuale bonus nido verrà suddiviso in pari quota tra le parti;
compensazione delle spese di lite;
rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in MANERBIO, in data 01/09/2022,
e sono genitori di (21 settembre 2022). Per_1
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti consequenziali relativi all'affidamento della figlia e ai profili di carattere economico.
La parte convenuta si è costituita in giudizio in data 19 marzo 2024.
All'udienza dell'11 giugno 2024 è stato raggiunto un accordo provvisorio, a cui
è seguita la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione (sent. n. 2527/2024).
In occasione della successiva udienza, i coniugi hanno raggiunto l'accordo definitivo sopra trascritto e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – L'accordo raggiunto dalle parti appare adeguato agli interessi della prole, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
2
1. dispone che la separazione personale fra i coniugi, già pronunciata con sentenza non definitiva n. 2527/2024, sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3