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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 292/2022 promossa da:
1) (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(PI) 2. (C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._2
(LU), Via Jacopo della Quercia n. 286 3. (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._3
Castelnuovo di RF (LU) il 14.09.1979, residente a [...] 4.
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_2 C.F._4
OR (LU) 5. (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._5
residente a [...] 6. (C.F. ), Controparte_4 C.F._6
nato a [...] il [...], residente ad AL (LU), Loc. Tavolaia n. 2/4 7. Parte_3
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...]
Sant'Alessio n. 1800/X 8. (C.F. , nato a [...] il CP_5 C.F._8
30.10.1979, residente a [...] (Nozzano San Pietro) 9. CP_6
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...],
[...] C.F._9
Via di Sottomonte n. 319 10. (C.F. ), Parte_4 C.F._10 tutti con il patrocinio dell'avv. NOCCO LUCA ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO CP_7 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 I ricorrenti sigg.ri , Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
tutti Controparte_4 Parte_3 CP_5 Controparte_6 Parte_4 dipendenti a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato presso la società Controparte_7 adivano il presente Tribunale al fine di “1. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione dell'art. 34 del Contratto Aziendale Gruppo Ferrovie dello Stato del
16.4.2003, nella parte in cui quantifica l'indennità di utilizzazione professionale per i giorni di assenza per ferie nella sola indennità forfettaria di euro 10,00, 11,20, 12,80 a seconda dei casi per il personale di macchina e di euro 2,00, 3,50 e 4,50 a seconda dei casi per il personale di bordo, e degli artt. 31 rispettivamente del Contratto Aziendale Gruppo FS del 20.7.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui quantificano l'indennità di utilizzazione professionale per i giorni di assenza per ferie nella sola indennità forfettaria di Euro 12,80 per i macchinisti e di Euro 4,50 per i capitreno, nonché dell'art. 72 punto 2 del
CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 e dell'art. 77, punto 2, del CCNL Mobilità ed Attività
Ferroviarie rispettivamente del 20.7.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui escludono la debenza dell'indennità per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie fruite;
2. accertare e dichiarare che l'indennità di utilizzazione professionale e il compenso/indennità per l'assenza dalla residenza rientrano nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e sono intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti ai ricorrenti in base al contratto di lavoro;
3. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, a decorrere dal 18.7.2007, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, per ciascun giorno di ferie, un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo;
4. conseguentemente condannare in persona Controparte_7 del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme effettivamente corrisposte dalla convenuta in relazione ai periodi di ferie goduti e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Ill.mo Giudice in accoglimento delle domande proposte ai punti 1-3 del presente ricorso, ovvero dei diversi criteri giudizialmente ritenuti giusti ed equi. Con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
La società convenuta si costituiva tempestivamente contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
2 La causa veniva istruita documentalmente e all'esito di trattazione cartolare, previo scambio di note scritte,
è stata decisa con sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato.
--------------------------------------------
La questione principale della presente controversia è costituita dalla retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie maturate, con conseguente accertamento circa l'inclusione e l'eventuale quantificazione delle indennità in tale periodo.
Preliminarmente, in relazione alla natura delle indennità oggetto di ricorso per la loro inclusione nella retribuzione feriale, deve essere rilevato che tali voci indennitarie non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro e sono volte a compensare - non già una modalità temporanea o un esborso occasionale - bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Pertanto, in astratto e preliminarmente, sono indennità che, come da orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo, per loro natura e stabilità di corresponsione nel tempo rientrano nella nozione di retribuzione anche feriale.
In secondo luogo, però, per giungere nei singoli casi concreti alla prova sulla riconoscibilità di tali indennità nel periodo delle ferie è necessario un quid pluris, che si evince dall'orientamento espresso dalla Cassazione
e da ultimo confermato nelle pronunce del 2024 relative alla società RE s.p.a. (Cass. n. 19716/2023,
Cass. n. 19711/2021, Cass. n. 19663/2023, 18160/2023, Cass. n. 33803/2023, Cass. n. 33793/2023, Cass.
n. 33779/2023, Cass. n. 33713/ 2023) e i cui principi sono stati confermati anche per quanto concerne le domande di lavoratori di intese, come quella in oggetto, alla rideterminazione della Controparte_7 retribuzione feriale per effetto dell'inclusione di emolumenti o componenti degli stessi (Cass. n.
13932/2024, Cass. n. 13972/2024). In questi ultimi precedenti, che hanno scrutinato questioni sovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso, è stato affermato che occorre una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. In particolare l'interpretazione delle disposizioni collettive alla base del decisum è stata ritenuta coerente con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia
3 con la finalità della direttiva 2003/88/CE, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, con la ulteriore, condivisibile precisazione che la valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo, che vi ha provveduto applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo.
Nel caso in esame, parte ricorrente chiede la condanna generica con accertamento sull'an, senza però allegare alcun conteggio che dimostri la percentuale di incidenza rispetto all'effetto dissuasivo che la mancata corresponsione delle indennità avrebbe in concreto comportato ai lavoratori.
Nell'oggetto del presente ricorso, i conteggi e la relativa incidenza dissuasiva non costituiscono mera specificazione successiva del quantum di una condanna generica, ma un presupposto necessario al fine di permettere al giudice la valutazione sulla debenza o meno delle indennità e, pertanto, un allegazione necessaria all'atto introduttivo quale fatto che costituisce fondamento dei diritti che parte ricorrente vuole far valere;
per converso, è parte resistente nella memoria di costituzione ad allegare dei conteggi, oltretutto non specificamente contestati da parte ricorrente nelle note conclusionali del 10.11.2023, dai quali emerge l'irrisoria incidenza che la mancata corresponsione delle indennità ha avuto rispetto alla retribuzione feriale dei lavoratori.
Pertanto, tenuto conto del criterio della “dissuasività” quale fondamentale parametro giurisprudenziale al fine di valutare la ricomprensione o meno delle indennità nella retribuzione feriale, e dell'assoluzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. gravante su parte ricorrente, il presente ricorso deve essere rigettato.
Il regolamento delle spese di lite, considerati i contrastanti orientamenti giurisprudenziali precedenti e le recenti pronunce di legittimità sopravvenute giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Lucca, 17 aprile 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 292/2022 promossa da:
1) (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(PI) 2. (C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._2
(LU), Via Jacopo della Quercia n. 286 3. (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._3
Castelnuovo di RF (LU) il 14.09.1979, residente a [...] 4.
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_2 C.F._4
OR (LU) 5. (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._5
residente a [...] 6. (C.F. ), Controparte_4 C.F._6
nato a [...] il [...], residente ad AL (LU), Loc. Tavolaia n. 2/4 7. Parte_3
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...]
Sant'Alessio n. 1800/X 8. (C.F. , nato a [...] il CP_5 C.F._8
30.10.1979, residente a [...] (Nozzano San Pietro) 9. CP_6
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...],
[...] C.F._9
Via di Sottomonte n. 319 10. (C.F. ), Parte_4 C.F._10 tutti con il patrocinio dell'avv. NOCCO LUCA ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO CP_7 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 I ricorrenti sigg.ri , Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
tutti Controparte_4 Parte_3 CP_5 Controparte_6 Parte_4 dipendenti a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato presso la società Controparte_7 adivano il presente Tribunale al fine di “1. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione dell'art. 34 del Contratto Aziendale Gruppo Ferrovie dello Stato del
16.4.2003, nella parte in cui quantifica l'indennità di utilizzazione professionale per i giorni di assenza per ferie nella sola indennità forfettaria di euro 10,00, 11,20, 12,80 a seconda dei casi per il personale di macchina e di euro 2,00, 3,50 e 4,50 a seconda dei casi per il personale di bordo, e degli artt. 31 rispettivamente del Contratto Aziendale Gruppo FS del 20.7.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui quantificano l'indennità di utilizzazione professionale per i giorni di assenza per ferie nella sola indennità forfettaria di Euro 12,80 per i macchinisti e di Euro 4,50 per i capitreno, nonché dell'art. 72 punto 2 del
CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 e dell'art. 77, punto 2, del CCNL Mobilità ed Attività
Ferroviarie rispettivamente del 20.7.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui escludono la debenza dell'indennità per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie fruite;
2. accertare e dichiarare che l'indennità di utilizzazione professionale e il compenso/indennità per l'assenza dalla residenza rientrano nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e sono intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti ai ricorrenti in base al contratto di lavoro;
3. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, a decorrere dal 18.7.2007, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, per ciascun giorno di ferie, un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo;
4. conseguentemente condannare in persona Controparte_7 del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme effettivamente corrisposte dalla convenuta in relazione ai periodi di ferie goduti e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Ill.mo Giudice in accoglimento delle domande proposte ai punti 1-3 del presente ricorso, ovvero dei diversi criteri giudizialmente ritenuti giusti ed equi. Con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
La società convenuta si costituiva tempestivamente contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
2 La causa veniva istruita documentalmente e all'esito di trattazione cartolare, previo scambio di note scritte,
è stata decisa con sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato.
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La questione principale della presente controversia è costituita dalla retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie maturate, con conseguente accertamento circa l'inclusione e l'eventuale quantificazione delle indennità in tale periodo.
Preliminarmente, in relazione alla natura delle indennità oggetto di ricorso per la loro inclusione nella retribuzione feriale, deve essere rilevato che tali voci indennitarie non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro e sono volte a compensare - non già una modalità temporanea o un esborso occasionale - bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Pertanto, in astratto e preliminarmente, sono indennità che, come da orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo, per loro natura e stabilità di corresponsione nel tempo rientrano nella nozione di retribuzione anche feriale.
In secondo luogo, però, per giungere nei singoli casi concreti alla prova sulla riconoscibilità di tali indennità nel periodo delle ferie è necessario un quid pluris, che si evince dall'orientamento espresso dalla Cassazione
e da ultimo confermato nelle pronunce del 2024 relative alla società RE s.p.a. (Cass. n. 19716/2023,
Cass. n. 19711/2021, Cass. n. 19663/2023, 18160/2023, Cass. n. 33803/2023, Cass. n. 33793/2023, Cass.
n. 33779/2023, Cass. n. 33713/ 2023) e i cui principi sono stati confermati anche per quanto concerne le domande di lavoratori di intese, come quella in oggetto, alla rideterminazione della Controparte_7 retribuzione feriale per effetto dell'inclusione di emolumenti o componenti degli stessi (Cass. n.
13932/2024, Cass. n. 13972/2024). In questi ultimi precedenti, che hanno scrutinato questioni sovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso, è stato affermato che occorre una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. In particolare l'interpretazione delle disposizioni collettive alla base del decisum è stata ritenuta coerente con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia
3 con la finalità della direttiva 2003/88/CE, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, con la ulteriore, condivisibile precisazione che la valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo, che vi ha provveduto applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo.
Nel caso in esame, parte ricorrente chiede la condanna generica con accertamento sull'an, senza però allegare alcun conteggio che dimostri la percentuale di incidenza rispetto all'effetto dissuasivo che la mancata corresponsione delle indennità avrebbe in concreto comportato ai lavoratori.
Nell'oggetto del presente ricorso, i conteggi e la relativa incidenza dissuasiva non costituiscono mera specificazione successiva del quantum di una condanna generica, ma un presupposto necessario al fine di permettere al giudice la valutazione sulla debenza o meno delle indennità e, pertanto, un allegazione necessaria all'atto introduttivo quale fatto che costituisce fondamento dei diritti che parte ricorrente vuole far valere;
per converso, è parte resistente nella memoria di costituzione ad allegare dei conteggi, oltretutto non specificamente contestati da parte ricorrente nelle note conclusionali del 10.11.2023, dai quali emerge l'irrisoria incidenza che la mancata corresponsione delle indennità ha avuto rispetto alla retribuzione feriale dei lavoratori.
Pertanto, tenuto conto del criterio della “dissuasività” quale fondamentale parametro giurisprudenziale al fine di valutare la ricomprensione o meno delle indennità nella retribuzione feriale, e dell'assoluzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. gravante su parte ricorrente, il presente ricorso deve essere rigettato.
Il regolamento delle spese di lite, considerati i contrastanti orientamenti giurisprudenziali precedenti e le recenti pronunce di legittimità sopravvenute giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Lucca, 17 aprile 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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