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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 226/2023 promosso
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Debora Sansone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Termini Imerese, Via P. Mattarella n. 21, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
1 CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 24.01.2023 la ricorrente in epigrafe indicata,
premesso di avere presentato nel mese di settembre 2022 domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, adiva questo giudice impugnando i provvedimenti dell' di rigetto del beneficio del reddito di cittadinanza, essendo in CP_1
possesso dei requisiti di legge ed in particolare essendo residente in Italia dal
03.08.1992 senza soluzione di continuità; chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza, con vittoria di spese.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 07.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
pag. 2 L'art. 2 del D.L. n. 4/2019 conv. in L. n. 26/2019 prevede che:
1. Il RDC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei
seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente
richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea,
ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in
modo continuativo”.
Ciò posto nella fattispecie in esame, come documentato in atti, la ricorrente alla data di entrata in vigore della legge sul reddito di cittadinanza era in possesso del requisito della residenza in maniera continuativa da oltre dieci anni e precisamente dal 03.08.1992 (cfr. certificato di residenza storico in atti).
L' nonostante le comunicazioni inviate dalla ricorrente ha negato la CP_1
concessione del beneficio richiesto fondando il diniego sul presupposto della residenza all'estero.
pag. 3 La norma non impone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza,
richiedendo unicamente la continuità negli ultimi due anni, che nella fattispecie
è pacifica e la residenza complessivamente superiore a dieci anni.
Con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta per 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione.
Nel caso in esame risulta dagli atti che, in data 07.12.2022, l'Ufficio Anagrafe del
Comune di Termini Imerese attestava che:
- la ricorrente era iscritta in APR il 03.08.1992 per immigrazione dall'estero dalla
Germania pratica n. 394, con residenza in Via Sottile n. 20;
- a decorrere dal 20.08.2001 è stata residente in [...];
- a decorrere dal 28.02.2005 fino al 07.12.2022 (data del certificato) è stata residente in [...].
A ciò si aggiungano le risultanze del certificato di stato di famiglia in atti.
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo del mancato pagamento.
Per quanto sopra, ritenuto che la ricorrente ha presentato la domanda per la concessione del reddito di cittadinanza nel mese di settembre 2022 e a quella pag. 4 data sussiste il requisito della residenza in Italia da almeno dieci, il provvedimento di rigetto del beneficio è illegittimo e, pertanto, la ricorrente ha diritto alla corresponsione del reddito di cittadinanza richiesto con domanda
Prot. a decorrere dal mese di ottobre 2022. Parte_2
Per l'effetto l' deve essere condannato al pagamento del reddito di CP_1
cittadinanza in favore della ricorrente richiesto con domanda Prot. Inps-RDC-
2022-6450829 con decorrenza dal mese di ottobre 2022 fino alla scadenza del periodo previsto dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il reddito di cittadinanza richiesto con domanda Prot. nella misura e fino alla Parte_2
scadenza del periodo previsto dalla legge e per l'effetto condanna l' a CP_1
pagare alla medesima i ratei non corrisposti a tale titolo con decorrenza dal mese di ottobre 2022;
pag.
5 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi € 2.717,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Debora
Sansone.
Così deciso in Termini Imerese il 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6