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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/07/2024, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12701/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Simone Presidente dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12701/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. RICCARDO BONADIES E Parte_1
ANTONIA BONADIES elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
rappresentato e difeso dall'avv. SAVERIO BELVISO elettivamente domiciliato CP_1 come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2024, sulle precisazioni delle conclusioni trasmesse mediante deposito di note di trattazione scritta in ossequio al decreto del 29.1.2024, la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: CP_1
- la condanna al pagamento della somma di € 14.906,39 oltre rivalutazione e interessi a titolo di rimborso della propria quota sociale nella predetta società, a seguito del proprio recesso, ovvero di quell'altra somma risultante a seguito dell'esame degli atti;
- la condanna della società al pagamento della somma di € 1.007,09 oltre interessi a titolo di rimborso della quota di compenso versato al consulente dott. nominato dal Tribunale di Per_1
Bari nel procedimento ex art. 2743 co. 3 c.c.;
- l'accertamento del diritto e la conseguente condanna alla corresponsione di un compenso per la funzione di presidente del C.d.A. di dal 03.12.2009 al 27.10.2012 e di consigliere dal CP_1
28.10.2012 al 09.07.2018, oltre rimborso spese ex art. 17 dello statuto sociale;
pagina 1 di 6 - l'accertamento del diritto e la relativa condanna al pagamento del risarcimento dei danni derivatigli dalla revoca senza giusta causa dalla citata carica di componente del C.d.A., oltre danno da lucro cessante, danno all'immagine e da perdita di chance;
- il tutto con vittoria di spese.
Premetteva l'attore di aver rivestito il ruolo di presidente del C.d.A. della convenuta dal 03.12.2009 al 27.10.2012 e di consigliere dal 28.10.2012 al 09.07.2018, data in cui il C.d.A. aveva accettato le dimissioni dei soci e , ridotto il numero di amministratori Controparte_2 Controparte_3 da 5 a 3 e revocato dalla carica di consigliere l'odierno attore.
Aggiungeva di essere stato socio della detenendo una quota pari al 16% del capitale CP_1 sociale, sino al recesso comunicato ed accettato in data 09.10.2018, con contestuale richiesta di rimborso della quota spettante entro il termine di 180 gg. La società, nell'accettare le dimissioni, aveva rifiutato di liquidare la quota sociale, in ragione dell'asserita esistenza di un controcredito di
€ 48.534,14.
Su istanza dell'attore, era stato esperito procedimento di liquidazione della quota dal Tribunale di
Bari ex art. 2743 c.c. ed in quella sede il CTU aveva fornito due ipotesi di quantificazione del valore della quota di : l'una di € 10.537,28 e l'altra di € - 5.154,24. Parte_1
La richiesta di compenso per l'attività di amministratore era articolata sulla base della delibera assembleare del 09.07.2018 ove si stabiliva un compenso in favore dei componenti del consiglio di amministrazione per l'attività svolta nell'anno 2017 di complessivi € 30.00,00 di cui € 8.000,00 al presidente ed € 5.500,00 a ciascun consigliere, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 dello statuto sociale.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande attoree, proponendo CP_1 domanda riconvenzionale di pagamento del credito rivendicato e risarcimento dei danni.
Rilevata la tardività della domanda riconvenzionale, essa era oggetto di parziale rinuncia da parte della convenuta.
Disposta ctu, la causa era infine rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione all'udienza del 5.3.2024.
La domanda principale è in parte fondata.
Ai sensi dell'art. 2473 c.c. i soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, che deve essere determinato tenendo conto del valore di mercato della società al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, è previsto il ricorso al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione che procede alla nomina di un esperto.
In adesione all'orientamento giurisprudenziale di merito maggioritario (ex plurimis, Appello
Ancona, sez. I, 10/05/2023, n. 775), va rilevato che la norma di cui all'art. 2473 c.c., nel prevedere espressamente che in caso di disaccordo la determinazione del valore della quota è compiuta da un esperto nominato dal Tribunale, sottrae al giudice ogni prerogativa decisionale in merito, ulteriore a quelle, appunto contemplate dalla norma richiamata, dalla nomina dell'esperto e della liquidazione del compenso.
Per espressa previsione normativa, legittimata dalla necessità di offrire al socio ed alla società uno strumento più agevole e celere per il superamento della lite, la determinazione del valore della quota deve avvenire all'esito della definizione di una fase sostanzialmente negoziale, censurabile unicamente ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 1349 c.c., cui si perviene per il tramite di un procedimento di volontaria giurisdizione.
pagina 2 di 6 Con riguardo alla figura dell'arbitratore previsto dall'art. 1349 c.c. (sul punto, Tribunale Bologna,
04/07/2017, n.1373), richiamato dall'art. 2473, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
"Nell'espletamento del suo incarico (da ricondurre nell'ambito del mandato conferito al terzo dalle parti del contratto incompleto), l'arbitratore (qualora non risulti che le parti si siano rimesse al suo insindacabile arbitrio) deve procedere con equo apprezzamento. Trattandosi di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto mediante la determinazione della prestazione, tale determinazione deve essere effettuata secondo un criterio di equità contrattuale, ispirato alla ricerca di un equilibrio economico, di un rapporto di corrispettività e proporzionalità mercantile. Come, in situazioni già affette da squilibrio, l'equità contrattuale è chiamata a svolgere una funzione riequilibratrice (mediante la riconduzione ad equità del contratto: ad es. arti. 1450, 1467 c.c.), casi, in via preventiva, la determinazione della prestazione con equo apprezzamento da parte dell'arbitratore e volta ad assicurare. nel momento del completamento del contenuto del contralto,
l'equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte, la perequazione degli interessi economici in gioco. L'equo apprezzamento (in contrapposizione al mero arbitrio) non si risolve in valutazioni latamente discrezionali, in quanto tali insindacabili, bensì in valutazioni che sia pur scontando un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto sì iscrive (come è dato desumere dal riferimento alle condizioni generali della produzione di cui al comma 3), in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione.
Al controllo in sede giudiziale può tuttavia dare adito soltanto una evidente sproporzione tra prestazioni, un manifesto squilibrio mercantile. La giurisprudenza di questa Corte è infatti concorde nel consentire il ricorso al giudice, perché proceda in sostituzione dell'arbitratore all'individuazione di una equa determinazione della prestazione, così realizzandone la riconduzione ad equità, solo nel caso in cui la determinazione dell'arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta. Ipotesi che si verifica qualora sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l'attività dell'arbitratore (sent. n. 1608/77; n. 9654/92; n. 9070/95)" (così Cass., n. 13954/2005 in motivazione).
E' stato altresì precisato che "in tema di arbitraggio, per stabilire quando la determinazio ne della prestazione da parte del terzo sia impugnabile per manifesta iniquità ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., deve farsi riferimento, in mancanza di un criterio legale, al principio desumibile dall'art. 1448 cod. civ., sicché ricorre la manifesta iniquità in presenza di una valutazione inferiore alla metà di quella equa" (Cass., n. 24183/2004).
Per quanto riguarda invece la valutazione di "erroneità" o meno della determinazione dell'esperto nominato dal tribunale, la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente osservato che "trattandosi di determinazione operata da un professionista dotato di specifiche competenze nel settore della valutazione di imprese e vincolata a criteri oggettivi quali quelli indicati dal secondo comma dell'art.2437 ter c.c. volti ad una valorizzazione in sostanza adeguata ai valori di mercato, criteri dunque destinati di per sé a delimitare "l'equo apprezzamento" predicato dall'art.1349 c.c. dovrà essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all'operato dell'esperto e non in riferimento a nozioni di comune esperienza. Tale lettura delle norme in discussione incide poi anche sulla valenza da attribuire, nello specifico caso, al carattere "manifesto" dell'errare, carattere, secondo la preferibile interpretazione, richiesto dal primo comma dell'art. 1349 cc anche per la rilevanza dell'errore ai fini della rideterminazione giudiziale della valutazione. Se, infatti, come si è detto,
l'erroneità o meno della valutazione dell'esperto deve essere apprezzata sulla scorta delle regole tecniche di settore, anche il carattere manifesto o meno dell'errore andrà rapportato alla evidenza dell'errore rispetto alle conoscenze di settore proprie dell'esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze" (così Trib. Milano, n. 11266/2013).
pagina 3 di 6 Ciò premesso e chiariti i principi cui questo Tribunale intende attenersi, devono operarsi le seguenti considerazioni in ordine alla determinazione del valore della quota:
- Risulta irrilevante, ai fini della predetta determinazione, la liquidazione della quota offerta in prima battuta dalla società, al momento della ricezione della dichiarazione di recesso, non essendo stata accettata da parte attrice ed essendo stata così superata dalla determinazione operata in contraddittorio in seno al procedimento di volontaria giurisdizione, pur se penalizzante per l'attore rispetto alla prima offerta;
- Il consulente nominato dal Tribunale nel procedimento di VG ha quindi ipotizzato due distinti valori, sulla scorta degli ultimi tre bilanci (bilanci 2015, 2016 e 2017) e della situazione contabile alla data del 9 ottobre 2018 di efficacia del recesso, giungendo a quantificare in Euro
-5.154,24 il valore della quota dell'attore, pari al 16% del capitale, ovvero in Euro 10.537,28, rettificando in tale ultimo caso il bilancio 2017 con espunzione della sopravvenienza passiva di Euro 60.000,00, riveniente da un verbale di contestazione della Pt_2
- In presenza di un netto divario tra le due quantificazioni ed in assenza di accordo tra le parti, è stata disposta ctu onde acquisire un ulteriore parere tecnico: il menzionato ctu ha quindi, con metodo condivisibile, accertato che l'iscrizione della passività per fondo rischi e spese di € 60.000,00 effettuata nell'anno 2017 in relazione al citato processo verbale di contestazione effettuato dalla Guardia di Finanza nel 2015 è da ritenersi errata, non risultando dalla documentazione in atti alcuna traccia di un contenzioso pendente al riguardo. In particolare,
“occorre concludere che l'iscrizione del fondo rischi di Euro 60.000 effettuata nell'anno 2017 (ben due anni dopo l'accertamento) non risulta rispettare i principi contabili (OIC 31) e le norme civilistiche (art. 2424-bis, comma 3) in quanto la perdita o il debito relativo all'accertamento della GD dell'anno 2015 non aveva le caratteristiche di natura determinata e di esistenza certa o probabile, mancando la contestazione da parte degli enti competenti cui Con l'accertamento è stato trasmesso dalla GD ( , e/o dell )”; CP_5 CP_6
- Rettificando la situazione contabile aggiornata, è stato quindi stimato in € 20.445,00 il valore della quota attorea secondo il metodo patrimoniale puro ed in € 11.924,00 il valore della quota secondo il metodo reddituale puro, giungendo ad un valore medio secondo il metodo misto di
€ 16.185,00.
Sulla base di tali elementi, richiamata la giurisprudenza sopra citata, sussistono gli estremi per ritenere manifestamente erronea la prima liquidazione proposta dal consulente nominato ai sensi dell'art. 2473 c.c., alla luce della doverosa rettifica del bilancio 2017 causata dall'iscrizione di un fondo rischi in violazione dei principi contabili vigenti.
Al contrario, la vicinanza dei valori di stima quantificati a seguito della rettifica del bilancio dai due consulenti evidenzia la sostanziale correttezza della prima valutazione ovvero, in ogni caso, l'insussistenza di elementi atti a ritenere manifestamente erronea o iniqua la prima stima, ai sensi dell'art. 1349 c.c.
Pertanto, la domanda è accolta in relazione al valore della quota di € 10.537,28, con maggiorazione degli interessi legali ed esclusione della rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Fondata, altresì, è la domanda di rimborso della somma di Euro 1.007,09 (oltre interessi) quale quota pari al 50% dell'importo complessivamente versato all'esperto nominato dal Tribunale di Bari, dott. , per la stima del valore della partecipazione, come da fattura in atti, Persona_2 trattandosi di costo che è corretto ripartire in parti uguali, alla luce dell'accoglimento della domanda in conformità alla stima operata.
pagina 4 di 6 Parte attrice invoca, inoltre, il pagamento di Euro 187.500 per la funzione svolta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 3.12.2009 al 27.10.2012 e quale componente del C.d.A. dal
28.10.2012 al 9.7.2018.
L'art. 17 dello statuto sociale rimette all'assemblea dei soci la decisione in ordine all'an ed al quantum del compenso spettante all'amministratore unico ed ai componenti del consiglio di amministrazione e non è stata prodotta alcuna delibera assembleare che abbia attribuito alcun compenso agli amministratori per gli anni dal 2012 in poi.
L'unico verbale assembleare è quello del 9.7.2018, data di recesso del e di Parte_1 cessazione di ogni carica amministrativa, all'interno del quale è deliberato per l'anno 2017 un compenso di complessivi Euro 30.000 in favore del CdA, da “erogarsi nella misura di € 8mila euro al presidente ed 5.500 euro a ciascun amministratore”, stabilendosi tuttavia la postergazione del pagamento “alla verifica della cassa sociale alla data odierna, operazione che sarà effettuata coevemente alla consegna della documentazione amministrativa e contabile, e al positivo e definitivo esito del contenzioso in essere con l e di cui al CP_7 Controparte_8 processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza redatto nell'anno 2015”.
Non risulta documentata la presenza del contenzioso con l – presumibilmente lo stesso che CP_5 aveva determinato la previsione del fondo rischi- tuttavia, in assenza di alcun supporto documentale in ordine alla ricorrenza delle circostanze indicate ed alla consistenza della cassa, ritiene il
Tribunale che la domanda debba essere rigettata.
Sul punto, deve considerarsi che il riconoscimento del compenso, come anticipato, è solo eventuale e rimesso alla scelta discrezionale dell'assemblea, cosicché in difetto di prova certa circa la effettiva verificazione delle condizioni dedotte, il diritto non può ritenersi maturato.
Nessun documento è stato, inoltre, prodotto in ordine alla richiesta di rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio amministrativo, rimasta indimostrata in atti.
Sul punto, deve escludersi la possibilità per il ctu di acquisire nuovi documenti integranti il fatto costitutivo della pretesa creditoria, il cui onere è interamente a carico dell'istante, non vertendosi in tema di esame contabile.
Infine, in ordine alla richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti da per la revoca dalla carica di componente del C.d.A., alcuna prova o Parte_1 supporto documentale sono stati forniti dall'attore.
Sul punto, l'onere probatorio è interamente a carico del danneggiato, non operando alcuna presunzione sul punto;
inoltre, “La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità
(o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Invero il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso,
a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune pagina 5 di 6 riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (Cass.
08 maggio 2013, n. 10891; Cass. 19 novembre 2013, n. 25912; Cass. civ., Sez. 3, 8 gennaio 2016,
n. 127).
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, avendo parte convenuta rinunciato unicamente ad una parte della domanda, deve ribadirsi che parte attrice aveva citato in giudizio la convenuta per l'udienza del 30/1/2021 e che parte convenuta risulta costituita in giudizio in data 11.1.2021, quindi tardivamente rispetto ai termini di legge (166-167 c.p.c.), con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
Per tutte le suesposte ragioni, la domanda principale è accolta in parte qua e le spese legali seguono la soccombenza sul valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento di:
- € 10.537,28, con maggiorazione degli interessi legali a titolo di rimborso della quota di partecipazione nella dalla scadenza dei 180 gg. Conseguenti alla data di efficacia del CP_1 recesso;
- € 1.007,09 oltre interessi legali dalla domanda;
- rigetta per il residuo la domanda principale;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale risarcitoria e cessata la materia del contendere per la domanda oggetto di rinuncia;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese legali, liquidate in € 5077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, ed al rimborso del c.u.
Così deciso in Bari, 1 luglio 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Raffaella Simone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Simone Presidente dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12701/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. RICCARDO BONADIES E Parte_1
ANTONIA BONADIES elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
rappresentato e difeso dall'avv. SAVERIO BELVISO elettivamente domiciliato CP_1 come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2024, sulle precisazioni delle conclusioni trasmesse mediante deposito di note di trattazione scritta in ossequio al decreto del 29.1.2024, la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: CP_1
- la condanna al pagamento della somma di € 14.906,39 oltre rivalutazione e interessi a titolo di rimborso della propria quota sociale nella predetta società, a seguito del proprio recesso, ovvero di quell'altra somma risultante a seguito dell'esame degli atti;
- la condanna della società al pagamento della somma di € 1.007,09 oltre interessi a titolo di rimborso della quota di compenso versato al consulente dott. nominato dal Tribunale di Per_1
Bari nel procedimento ex art. 2743 co. 3 c.c.;
- l'accertamento del diritto e la conseguente condanna alla corresponsione di un compenso per la funzione di presidente del C.d.A. di dal 03.12.2009 al 27.10.2012 e di consigliere dal CP_1
28.10.2012 al 09.07.2018, oltre rimborso spese ex art. 17 dello statuto sociale;
pagina 1 di 6 - l'accertamento del diritto e la relativa condanna al pagamento del risarcimento dei danni derivatigli dalla revoca senza giusta causa dalla citata carica di componente del C.d.A., oltre danno da lucro cessante, danno all'immagine e da perdita di chance;
- il tutto con vittoria di spese.
Premetteva l'attore di aver rivestito il ruolo di presidente del C.d.A. della convenuta dal 03.12.2009 al 27.10.2012 e di consigliere dal 28.10.2012 al 09.07.2018, data in cui il C.d.A. aveva accettato le dimissioni dei soci e , ridotto il numero di amministratori Controparte_2 Controparte_3 da 5 a 3 e revocato dalla carica di consigliere l'odierno attore.
Aggiungeva di essere stato socio della detenendo una quota pari al 16% del capitale CP_1 sociale, sino al recesso comunicato ed accettato in data 09.10.2018, con contestuale richiesta di rimborso della quota spettante entro il termine di 180 gg. La società, nell'accettare le dimissioni, aveva rifiutato di liquidare la quota sociale, in ragione dell'asserita esistenza di un controcredito di
€ 48.534,14.
Su istanza dell'attore, era stato esperito procedimento di liquidazione della quota dal Tribunale di
Bari ex art. 2743 c.c. ed in quella sede il CTU aveva fornito due ipotesi di quantificazione del valore della quota di : l'una di € 10.537,28 e l'altra di € - 5.154,24. Parte_1
La richiesta di compenso per l'attività di amministratore era articolata sulla base della delibera assembleare del 09.07.2018 ove si stabiliva un compenso in favore dei componenti del consiglio di amministrazione per l'attività svolta nell'anno 2017 di complessivi € 30.00,00 di cui € 8.000,00 al presidente ed € 5.500,00 a ciascun consigliere, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 dello statuto sociale.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande attoree, proponendo CP_1 domanda riconvenzionale di pagamento del credito rivendicato e risarcimento dei danni.
Rilevata la tardività della domanda riconvenzionale, essa era oggetto di parziale rinuncia da parte della convenuta.
Disposta ctu, la causa era infine rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione all'udienza del 5.3.2024.
La domanda principale è in parte fondata.
Ai sensi dell'art. 2473 c.c. i soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, che deve essere determinato tenendo conto del valore di mercato della società al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, è previsto il ricorso al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione che procede alla nomina di un esperto.
In adesione all'orientamento giurisprudenziale di merito maggioritario (ex plurimis, Appello
Ancona, sez. I, 10/05/2023, n. 775), va rilevato che la norma di cui all'art. 2473 c.c., nel prevedere espressamente che in caso di disaccordo la determinazione del valore della quota è compiuta da un esperto nominato dal Tribunale, sottrae al giudice ogni prerogativa decisionale in merito, ulteriore a quelle, appunto contemplate dalla norma richiamata, dalla nomina dell'esperto e della liquidazione del compenso.
Per espressa previsione normativa, legittimata dalla necessità di offrire al socio ed alla società uno strumento più agevole e celere per il superamento della lite, la determinazione del valore della quota deve avvenire all'esito della definizione di una fase sostanzialmente negoziale, censurabile unicamente ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 1349 c.c., cui si perviene per il tramite di un procedimento di volontaria giurisdizione.
pagina 2 di 6 Con riguardo alla figura dell'arbitratore previsto dall'art. 1349 c.c. (sul punto, Tribunale Bologna,
04/07/2017, n.1373), richiamato dall'art. 2473, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
"Nell'espletamento del suo incarico (da ricondurre nell'ambito del mandato conferito al terzo dalle parti del contratto incompleto), l'arbitratore (qualora non risulti che le parti si siano rimesse al suo insindacabile arbitrio) deve procedere con equo apprezzamento. Trattandosi di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto mediante la determinazione della prestazione, tale determinazione deve essere effettuata secondo un criterio di equità contrattuale, ispirato alla ricerca di un equilibrio economico, di un rapporto di corrispettività e proporzionalità mercantile. Come, in situazioni già affette da squilibrio, l'equità contrattuale è chiamata a svolgere una funzione riequilibratrice (mediante la riconduzione ad equità del contratto: ad es. arti. 1450, 1467 c.c.), casi, in via preventiva, la determinazione della prestazione con equo apprezzamento da parte dell'arbitratore e volta ad assicurare. nel momento del completamento del contenuto del contralto,
l'equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte, la perequazione degli interessi economici in gioco. L'equo apprezzamento (in contrapposizione al mero arbitrio) non si risolve in valutazioni latamente discrezionali, in quanto tali insindacabili, bensì in valutazioni che sia pur scontando un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto sì iscrive (come è dato desumere dal riferimento alle condizioni generali della produzione di cui al comma 3), in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione.
Al controllo in sede giudiziale può tuttavia dare adito soltanto una evidente sproporzione tra prestazioni, un manifesto squilibrio mercantile. La giurisprudenza di questa Corte è infatti concorde nel consentire il ricorso al giudice, perché proceda in sostituzione dell'arbitratore all'individuazione di una equa determinazione della prestazione, così realizzandone la riconduzione ad equità, solo nel caso in cui la determinazione dell'arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta. Ipotesi che si verifica qualora sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l'attività dell'arbitratore (sent. n. 1608/77; n. 9654/92; n. 9070/95)" (così Cass., n. 13954/2005 in motivazione).
E' stato altresì precisato che "in tema di arbitraggio, per stabilire quando la determinazio ne della prestazione da parte del terzo sia impugnabile per manifesta iniquità ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., deve farsi riferimento, in mancanza di un criterio legale, al principio desumibile dall'art. 1448 cod. civ., sicché ricorre la manifesta iniquità in presenza di una valutazione inferiore alla metà di quella equa" (Cass., n. 24183/2004).
Per quanto riguarda invece la valutazione di "erroneità" o meno della determinazione dell'esperto nominato dal tribunale, la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente osservato che "trattandosi di determinazione operata da un professionista dotato di specifiche competenze nel settore della valutazione di imprese e vincolata a criteri oggettivi quali quelli indicati dal secondo comma dell'art.2437 ter c.c. volti ad una valorizzazione in sostanza adeguata ai valori di mercato, criteri dunque destinati di per sé a delimitare "l'equo apprezzamento" predicato dall'art.1349 c.c. dovrà essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all'operato dell'esperto e non in riferimento a nozioni di comune esperienza. Tale lettura delle norme in discussione incide poi anche sulla valenza da attribuire, nello specifico caso, al carattere "manifesto" dell'errare, carattere, secondo la preferibile interpretazione, richiesto dal primo comma dell'art. 1349 cc anche per la rilevanza dell'errore ai fini della rideterminazione giudiziale della valutazione. Se, infatti, come si è detto,
l'erroneità o meno della valutazione dell'esperto deve essere apprezzata sulla scorta delle regole tecniche di settore, anche il carattere manifesto o meno dell'errore andrà rapportato alla evidenza dell'errore rispetto alle conoscenze di settore proprie dell'esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze" (così Trib. Milano, n. 11266/2013).
pagina 3 di 6 Ciò premesso e chiariti i principi cui questo Tribunale intende attenersi, devono operarsi le seguenti considerazioni in ordine alla determinazione del valore della quota:
- Risulta irrilevante, ai fini della predetta determinazione, la liquidazione della quota offerta in prima battuta dalla società, al momento della ricezione della dichiarazione di recesso, non essendo stata accettata da parte attrice ed essendo stata così superata dalla determinazione operata in contraddittorio in seno al procedimento di volontaria giurisdizione, pur se penalizzante per l'attore rispetto alla prima offerta;
- Il consulente nominato dal Tribunale nel procedimento di VG ha quindi ipotizzato due distinti valori, sulla scorta degli ultimi tre bilanci (bilanci 2015, 2016 e 2017) e della situazione contabile alla data del 9 ottobre 2018 di efficacia del recesso, giungendo a quantificare in Euro
-5.154,24 il valore della quota dell'attore, pari al 16% del capitale, ovvero in Euro 10.537,28, rettificando in tale ultimo caso il bilancio 2017 con espunzione della sopravvenienza passiva di Euro 60.000,00, riveniente da un verbale di contestazione della Pt_2
- In presenza di un netto divario tra le due quantificazioni ed in assenza di accordo tra le parti, è stata disposta ctu onde acquisire un ulteriore parere tecnico: il menzionato ctu ha quindi, con metodo condivisibile, accertato che l'iscrizione della passività per fondo rischi e spese di € 60.000,00 effettuata nell'anno 2017 in relazione al citato processo verbale di contestazione effettuato dalla Guardia di Finanza nel 2015 è da ritenersi errata, non risultando dalla documentazione in atti alcuna traccia di un contenzioso pendente al riguardo. In particolare,
“occorre concludere che l'iscrizione del fondo rischi di Euro 60.000 effettuata nell'anno 2017 (ben due anni dopo l'accertamento) non risulta rispettare i principi contabili (OIC 31) e le norme civilistiche (art. 2424-bis, comma 3) in quanto la perdita o il debito relativo all'accertamento della GD dell'anno 2015 non aveva le caratteristiche di natura determinata e di esistenza certa o probabile, mancando la contestazione da parte degli enti competenti cui Con l'accertamento è stato trasmesso dalla GD ( , e/o dell )”; CP_5 CP_6
- Rettificando la situazione contabile aggiornata, è stato quindi stimato in € 20.445,00 il valore della quota attorea secondo il metodo patrimoniale puro ed in € 11.924,00 il valore della quota secondo il metodo reddituale puro, giungendo ad un valore medio secondo il metodo misto di
€ 16.185,00.
Sulla base di tali elementi, richiamata la giurisprudenza sopra citata, sussistono gli estremi per ritenere manifestamente erronea la prima liquidazione proposta dal consulente nominato ai sensi dell'art. 2473 c.c., alla luce della doverosa rettifica del bilancio 2017 causata dall'iscrizione di un fondo rischi in violazione dei principi contabili vigenti.
Al contrario, la vicinanza dei valori di stima quantificati a seguito della rettifica del bilancio dai due consulenti evidenzia la sostanziale correttezza della prima valutazione ovvero, in ogni caso, l'insussistenza di elementi atti a ritenere manifestamente erronea o iniqua la prima stima, ai sensi dell'art. 1349 c.c.
Pertanto, la domanda è accolta in relazione al valore della quota di € 10.537,28, con maggiorazione degli interessi legali ed esclusione della rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Fondata, altresì, è la domanda di rimborso della somma di Euro 1.007,09 (oltre interessi) quale quota pari al 50% dell'importo complessivamente versato all'esperto nominato dal Tribunale di Bari, dott. , per la stima del valore della partecipazione, come da fattura in atti, Persona_2 trattandosi di costo che è corretto ripartire in parti uguali, alla luce dell'accoglimento della domanda in conformità alla stima operata.
pagina 4 di 6 Parte attrice invoca, inoltre, il pagamento di Euro 187.500 per la funzione svolta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 3.12.2009 al 27.10.2012 e quale componente del C.d.A. dal
28.10.2012 al 9.7.2018.
L'art. 17 dello statuto sociale rimette all'assemblea dei soci la decisione in ordine all'an ed al quantum del compenso spettante all'amministratore unico ed ai componenti del consiglio di amministrazione e non è stata prodotta alcuna delibera assembleare che abbia attribuito alcun compenso agli amministratori per gli anni dal 2012 in poi.
L'unico verbale assembleare è quello del 9.7.2018, data di recesso del e di Parte_1 cessazione di ogni carica amministrativa, all'interno del quale è deliberato per l'anno 2017 un compenso di complessivi Euro 30.000 in favore del CdA, da “erogarsi nella misura di € 8mila euro al presidente ed 5.500 euro a ciascun amministratore”, stabilendosi tuttavia la postergazione del pagamento “alla verifica della cassa sociale alla data odierna, operazione che sarà effettuata coevemente alla consegna della documentazione amministrativa e contabile, e al positivo e definitivo esito del contenzioso in essere con l e di cui al CP_7 Controparte_8 processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza redatto nell'anno 2015”.
Non risulta documentata la presenza del contenzioso con l – presumibilmente lo stesso che CP_5 aveva determinato la previsione del fondo rischi- tuttavia, in assenza di alcun supporto documentale in ordine alla ricorrenza delle circostanze indicate ed alla consistenza della cassa, ritiene il
Tribunale che la domanda debba essere rigettata.
Sul punto, deve considerarsi che il riconoscimento del compenso, come anticipato, è solo eventuale e rimesso alla scelta discrezionale dell'assemblea, cosicché in difetto di prova certa circa la effettiva verificazione delle condizioni dedotte, il diritto non può ritenersi maturato.
Nessun documento è stato, inoltre, prodotto in ordine alla richiesta di rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio amministrativo, rimasta indimostrata in atti.
Sul punto, deve escludersi la possibilità per il ctu di acquisire nuovi documenti integranti il fatto costitutivo della pretesa creditoria, il cui onere è interamente a carico dell'istante, non vertendosi in tema di esame contabile.
Infine, in ordine alla richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti da per la revoca dalla carica di componente del C.d.A., alcuna prova o Parte_1 supporto documentale sono stati forniti dall'attore.
Sul punto, l'onere probatorio è interamente a carico del danneggiato, non operando alcuna presunzione sul punto;
inoltre, “La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità
(o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Invero il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso,
a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune pagina 5 di 6 riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (Cass.
08 maggio 2013, n. 10891; Cass. 19 novembre 2013, n. 25912; Cass. civ., Sez. 3, 8 gennaio 2016,
n. 127).
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, avendo parte convenuta rinunciato unicamente ad una parte della domanda, deve ribadirsi che parte attrice aveva citato in giudizio la convenuta per l'udienza del 30/1/2021 e che parte convenuta risulta costituita in giudizio in data 11.1.2021, quindi tardivamente rispetto ai termini di legge (166-167 c.p.c.), con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
Per tutte le suesposte ragioni, la domanda principale è accolta in parte qua e le spese legali seguono la soccombenza sul valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento di:
- € 10.537,28, con maggiorazione degli interessi legali a titolo di rimborso della quota di partecipazione nella dalla scadenza dei 180 gg. Conseguenti alla data di efficacia del CP_1 recesso;
- € 1.007,09 oltre interessi legali dalla domanda;
- rigetta per il residuo la domanda principale;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale risarcitoria e cessata la materia del contendere per la domanda oggetto di rinuncia;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese legali, liquidate in € 5077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, ed al rimborso del c.u.
Così deciso in Bari, 1 luglio 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Raffaella Simone
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