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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA
Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio, nel procedimento R.G. 51-1/2024, promosso da:
DE IE DI (C.F.: [...]), nata a [...], il
03.06.1967, e ivi residente a[...], rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dall'avv. Bice Antonelli – con l'ausilio dell'OCC dott.ssa
Meri Pellegrino;
avente ad oggetto: omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visti gli atti;
Letto il ricorso depositato dalla ricorrente in data 27.11.2024; letti la proposta e il piano;
esaminata la documentazione allegata e la relazione introduttiva dell'OCC ; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
considerato che con decreto del 6.12.2024 questo Tribunale dichiarava aperta la ristrutturazione dei debiti del consumatore DE IE DI, in stato di sovra- indebitamento, atteso che, come allegato e attestato dall'OCC, ella, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 52.540,26, non dispone di alcun reddito, vivendo dell'unico reddito prodotto dal marito NO DE IE, pensionato, in regime di separazione dei beni, che provvede a tutte le spese per il sostentamento familiare, oltre che alle spese mediche specialistiche che ammontano ad euro
800,00 mensili, ed è titolare di un patrimonio costituito da due soli immobili per l'intero e pro quota al 50% di altri due immobili situati nel Comune di
Pescolanciano (IS), e in particolare:
1. Immobile sito in Via Roma n. 5/E, Piano T, foglio 20, p.lla 5 sub. 1; 2. Immobile sito in Via Roma n. 5/D, Piano T-1, foglio 20,
p.lla 5 sub. 2; 3. Immobile sito in Via Roma n. SN Piano T, foglio 20, p.lla 365; 4.
Immobile sito in Pescolanciano (IS), foglio 20, p.lla 15; nonché dei seguenti beni mobili registati e non: -autovettura FIAT PUNTO targata ED977GJ; –libretto postale n. 00045753820 con giacenza media al 31.12.2023 di € 36,34; -postepay con IBAN con giacenza media al 31.12.2023 di € 36,34; vista la ritualità delle comunicazioni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta di ristrutturazione dei debiti, con gli avvisi di legge;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dagli artt. 67 e 68 del CCII, come valutata nel decreto pronunciato ex art. 70 CCII avanti citato, che qui si confermano;
dato atto che l'INPS a mezzo del procuratore costituito avv. Cornelio Vigilanti, con note del 13.12.2024 e 2.1.2025, ha, indicati i crediti da omesso versamento dei contributi da lavoro dipendente, formulato osservazioni alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti dell'istante, sostenendone l'inammissibilità per doloso occultamento di poste di passivo verso il creditore medesimo, nonché contestando la congruità delle percentuali di falcidia dei crediti e i tempi e modalità di pagamento dei creditori;
vista la relazione successiva dell'OCC del 7.1.2025; considerato che alla relazione dell'OCC deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso, completa del contenuto prescritto dall'art. 68 comma 2,CCII, compresa la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, con particolare riguardo alla circostanza che vi sono risorse disponibili per l'attuazione concreta del piano, derivanti dagli apporti di finanza esterna rapportate all'ammontare dei debiti da soddisfare, attesa la adeguata capacità finanziaria e reddituale del marito assuntore ai fini del sostentamento delle rate del piano proposto;
ritenuto di riconoscere all'istante la qualità di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, lettera e) CCII, non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali, in quanto in primis agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta dalla stessa quale socia accomandataria dal 28.11.2006 al 21.11.2022 della
Millennium di DE IE DI & C. sas, società cancellata il 15.05.2024, e altresì insta per la ristrutturazione di debiti di natura esclusivamente personale ( v.
Relazione OCC citata e tabella ivi contemplata); rilevato che non sussiste alcuna delle condizioni soggettive ostative all'accesso alla presente procedura di cui all'art. 69 CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
considerato altresì in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata,
l'esposizione debitoria dell'istante è scaturita da un tormentato contenzioso giudiziario, riportato in atti, che ha generato un importante debito verso l'INPS di
€ 45.824,89 che la ricorrente non è stata in grado di onorare, ancorchè ella si sia adoperata per una composizione transattiva, né comunque tale situazione è imputabile a negligenza ovvero a malafede della debitrice, non integrando tale requisito psicologico l'esercizio del diritto di difesa innanzi al Giudice del lavoro per l'accertamento del credito contributivo e comunque non essendo accertato alcun comportamento fraudolento della ricorrente;
rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta si articola come di seguito: - pagamento integrale dei creditori prededucibili (OCC nominato, Advisor e legale incaricato) della somma complessiva di euro 5.000,00 (di cui euro 3.000,00 al professionista OCC ed euro
2.000,00 all'advisor e legale del procedimento da versarsi in prededuzione); - pagamento del creditore privilegiato INPS per la sorta capitale e gli interessi moratori con la falcidia al 35%; -pagamento del creditore privilegiato avv. Bice
Antonelli, con la falcidia al 35%; - pagamento dei crediti chirografari ADER e BPPB con la falcidia al 5%; per l'importo totale di euro 17.288,02 da eseguirsi in centodieci rate mensili a partire dal mese successivo all'omologa del piano, con assunzione della finanza esterna da parte del marito DE IE NO, in atti;
condivise le considerazioni dell'OCC in ordine alla maggiore convenienza della ristrutturazione del debito rispetto alla alternativa liquidatoria, atteso che l'aggiudicazione a base d'asta degli immobili di sua proprietà per il valore di stima non superiore a euro 8.375,75, oppure, nel caso nel caso di aggiudicazione di tutti i lotti al prezzo pari all'offerta minima di € 3.931,81, senza considerare gli eventuali ribassi e l'incidenza delle spese di esecuzione, con la conseguenza che l'attivo da distribuire ai creditori sarebbe nettamente inferiore rispetto alla proposta sopra formulata pari all'importo complessivo di euro 17.410,37 in favore dei creditori ai quali la ristrutturazione dei debiti come proposta assicura un trattamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione;
ritenuta l'ammissibilità della domanda e la fattibilità del piano;
letti gli artt. 67, 68, 69, 70 CCI;
PQM
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti come formulato da DE IE DI, in atti generalizzata.
Dispone la trascrizione nei pubblici registri della presente sentenza, ove necessaria,
a cura dell'OCC.
Manda alla cancelleria per la comunicazione all'istante, al suo difensore, all'OCC per l'avviso entro trenta giorni ai creditori.
Dispone la pubblicazione entro quarantotto ore della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Isernia, a cura della cancelleria.
Dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Isernia il 20.1.2025
Il Giudice DE. dott.ssa Michaela Sapio