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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1119/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa Valentina
Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 1119/2020 r.g.
TRA
( , con sede in San Gimignano (SI), Via di Parte_1 P.IVA_1
Fugnano n. 1, in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_2 difesa dagli Avv.ti (C.F. ) del Foro di Firenze Parte_3 C.F._1
e Monica Bernardoni (C.F. ) del Foro di Siena ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Siena, V.le Vittorio Veneto n. 13, come da procura in atti;
ATTRICE - OPPONENTE contro
Avv. (C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._3
29.07.1955, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Luigi Ciari (C.F.
) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio in Firenze, Via G. Fabbrioni n. 42, come da procura in atti;
CONVENUTO - OPPOSTO
e nei confronti
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante procuratore ad negotia, Dott. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Moraca (C.F. ) del Foro C.F._5 di Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Strada Massetana
Romana n. 52, come da procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia il Tribunale di Siena, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa delle controparti, I° accertare e dichiarare un grave inadempimento oppure un grave inesatto adempimento da parte dell'avv. del contratto di CP_1 prestazione d'opera professionale legale concluso con la opponente per il recupero del credito verso ed (per le pratiche Controparte_4 Controparte_5 CP_6 indicate e meglio descritte nel ricorso tra cui atto di precetto verso
[...]
e conseguente giudizio di esecuzione forzata per pignoramento presso Controparte_5 terzi e pratica e dichiarare e pronunciare la risoluzione di tale contratto. II° CP_7
In ogni caso e dunque anche in caso di rigetto della domanda che precede, accertare e dichiarare un inadempimento o un inesatto adempimento da parte dell'avv. CP_1 del contratto di prestazione d'opera professionale legale concluso con la
[...] opponente per il recupero del credito verso Controparte_4 Controparte_5 ed (per le pratiche indicate e meglio descritte nel ricorso tra cui atto di precetto CP_6 verso e conseguente giudizio di esecuzione forzata per Controparte_5 pignoramento presso terzi e pratica e condannare il medesimo al CP_7 risarcimento del danno quantificabile nella somma di € 396.597,71 per la pratica
e di € 11.242,52 per la pratica e quindi per Controparte_5 CP_7
l'ammontare complessivo di € 407.840,23 oltre interessi e rivalutazione dal momento del deposito del presente ricorso fino al saldo definitivo;
III° in subordine qualora si accerti da parte del Tribunale che le conseguenze dannose risarcibili derivanti dall'evento di danno (cioè la mancata assegnazione del credito pignorato derivante dal lodo arbitrale o per l'omesso suo pignoramento successivo alla dichiarazione di terzo che ne indicava la esistenza e conseguente sua mancata assegnazione nonché degli altri due crediti indicati sub lett. b) e lett. c) a pag.16 del ricorso introduttivo) non coincidano con l'intera utilità finale (100%) attesa dalla sua assegnazione al creditore procedente (cioè con il soddisfacimento dell'intero credito per cui si agì in via esecutiva pag. 2/20 di € 334.997,74), voglia lo stesso Tribunale, per tale voce di danno, stabilire la minore percentuale di successo che una condotta professionale corretta del convenuto avrebbe potuto avere, secondo il criterio della probabilità logica, (più probabile che non) con un giudizio prognostico controfattuale e liquidare l'ammontare del danno, per questa voce, in tale minore percentuale, in ogni caso procedendo a tale accertamento in via equitativa in base a tutte le risultanze istruttorie in atti, con rivalutazione ed interessi come al punto I° e PREVIA IN VIA ISTRUTTORIA la ammissione della prova per testi capitolata con la memoria istruttoria in atti e l'ordine di esibizione ex art.210 cpc, istanze da aversi qui trascritte. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”; per parte convenuta Avv. “piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria CP_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - in tesi, respingere l'opposizione proposta da previa dichiarazione di improponibilità / inammissibilità e Parte_1 infondatezza della domanda riconvenzionale svolta, e con conferma del decreto ingiuntivo;
- in ipotesi, nella denegata ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere l'Avv. gravemente inadempiente o inesattamente adempiente alle prestazioni di opera CP_1 professionale relative ai fatti oggetto di opposizione, condannare la
[...]
a rimborsare ogni somma, spese legali di eventuale Controparte_8 condanna comprese, che l'Avv. fosse condannato a corrispondere, senza CP_1 compensazione fra le competenze professionali spettanti e riconosciute allo stesso opposto ed il credito vantato / riconosciuto alla In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e competenze di lite”; per la terza chiamata “voglia il Tribunale in tesi Controparte_2 respingere la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, quella di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di CP_1 ed in ipotesi, in caso accoglimento totale o parziale delle Controparte_8 domande proposte dalla nei confronti dell'Avv. e di accoglimento Parte_1 CP_1 della domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di
[...]
tenere conto della franchigia contrattuale di €. 500,00 a carico CP_8 dell'assicurato. Con vittoria di spese e competenze legali”.
pag. 3/20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso presentato il 07.10.2018 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 922/18
(emesso in data 17.06.2018 dal Tribunale di Siena su richiesta dell'Avv. , CP_1 la società ricorrente ha chiesto in via riconvenzionale di accertare e Parte_1 dichiarare il grave inadempimento oppure l'inesatto grave inadempimento posto in essere da parte dell'opposto Avv. in relazione al contratto di prestazione CP_1
d'opera professionale intercorso tra le parti e di dichiarare la risoluzione di tale contratto, disponendo che nessun compenso spetti all'Avv. per l'attività CP_1 professionale svolta relativamente alle pratiche di recupero dei crediti nei confronti della società consortile e delle sue consorziate Controparte_9 [...]
e nonché nei confronti della società con Controparte_5 CP_10 CP_7 condanna alla restituzione di quanto da questi riscosso e, in ogni caso, al risarcimento del danno.
Nella originaria causa n. r.g. 2637/2018 si è costituito l'opposto Avv. depositando CP_1 comparsa di costituzione e risposta e formulando istanza per la chiamata in causa della compagnia assicuratrice per responsabilità civile Controparte_8 professionale, a sua volta costituitasi in giudizio con comparsa del 28.09.2019.
Con ordinanza del 18.11.2019, la Giudice istruttrice della causa ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha disposto la separazione del giudizio sulle domande riconvenzionali formulate da previo Parte_1 mutamento del rito per la trattazione delle stesse.
Disposta, dunque, la separazione delle domande riconvenzionali, è stato formato il fascicolo in esame relativamente alla domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. CP_1
Tanto premesso in rito, a sostegno della suddetta domanda la società ricorrente ha dedotto che l'Avv. sarebbe stato incaricato da di recuperare un CP_1 Parte_1 credito del valore di € 784.580,73 nei confronti della società consortile Carceresassari
s.c.r.l. e delle sue società consorziate, e Controparte_11 CP_10
e che, nell'espletamento di tale incarico, il procuratore avrebbe, prima, notificato
[...] alla un atto di precetto su assegni per il pagamento Controparte_11 di € 618.211,49 e poi avrebbe promosso e coltivato dinanzi al Tribunale di Roma una pag. 4/20 esecuzione mobiliare con pignoramento presso terzi nei confronti del terzo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A tale riguardo, secondo l'attrice, un primo rilievo imputabile al professionista sarebbe relativo all'atto di precetto notificato a controparte in virtù di tre assegni protestati (due dell'importo unitario di € 100.000,00 ed il terzo di € 415.997,74), in cui sarebbe stata omessa la richiesta di pagamento della clausola penale del 10% dell'importo di ciascun titolo ex art. 3 legge 15.12.1990 n. 386, per complessivi € 61.599,77, al cui versamento la opponente, secondo quanto dalla stessa sostenuto, avrebbe avuto diritto, al pari del capitale.
Un secondo rilievo riguarderebbe la conduzione della procedura esecutiva presso terzi avviata, nell'ambito della quale il procuratore avrebbe omesso un'attività doverosa;
in particolare, l'avv. ritenendo erroneamente che le tre dichiarazioni di debito CP_1 prevenute dal terzo pignorato avessero contenuto negativo, avrebbe omesso di chiedere l'assegnazione dei crediti, la cui esistenza ed esigibilità sarebbe emersa in modo palese sia dal tenore delle predette dichiarazioni delle stesse, sia da quanto dichiarato dal terzo pignorato all'udienza del 25.11.2015. In seguito, sarebbe invece sopraggiunto un fermo amministrativo a carico del terzo pignorato e il successivo fallimento dello stesso, impedendo il buon esito della procedura esecutiva.
In diritto, secondo l'attrice, l'omissione imputata all'avv. sarebbe giuridicamente CP_1 qualificabile come inadempimento del contratto d'opera professionale con la conseguenza che il procuratore sarebbe onerato, per andare esente da responsabilità, dalla dimostrazione che la sua condotta sarebbe invece stata rispettosa dei doveri su esso incombenti. Ai fini risarcitori, trattandosi di responsabilità per omissione, si dovrebbe invece accertare se, senza l'omissione, il risultato che avrebbe soddisfatto l'opponente sarebbe stato ottenuto secondo il criterio probabilistico “del più probabile che non”. Si dovrebbe perciò accertare, secondo tale criterio, se esista il nesso eziologico materiale tra la omissione (mancata richiesta di assegnazione) e l'evento dannoso (perdita del diritto alla assegnazione del credito) e le conseguenze dannose, immediate e dirette, che ne sarebbero derivate (cioè il mancato soddisfacimento del credito azionato).
Nel caso di specie, secondo quanto prospettato dall'attore, lo svolgimento dei fatti pag. 5/20 dimostrerebbe che, se la richiesta di assegnazione dei crediti pignorati fosse stata avanzata nella procedura esecutiva sin dalla prima udienza, il provvedimento di assegnazione sarebbe stato emesso in epoca antecedente al fermo amministrativo.
L'ammontare del danno sarebbe quindi pari al credito in linea capitale azionato in sede esecutiva, dichiarato pari ad € 334.997,74 oltre accessori alla udienza del 25.11.2015 dai nuovi difensori della opponente, per effetto di pagamenti medio tempore ricevuti, oltre alla penale di € 61.599,97 dovuta e non richiesta dal difensore nell'atto di precetto, per complessivi € 396.597,71.
Secondo l'attore, il soddisfacimento di tale credito, infatti, sarebbe stato certo se fosse stato richiesto ed emesso il provvedimento di assegnazione tempestivamente.
Infine, l'attore ha addebitato un ulteriore comportamento ritenuto privo di adeguata perizia professionale nella conduzione di una pratica di recupero di un credito nei confronti di CP_7
In questo caso, il legale convenuto avrebbe consigliato a di pagare Parte_1 direttamente al difensore della la somma di € 11.242,52 per rifusione di CP_7 spese di soccombenza, in assenza di alcun titolo in capo al predetto legale per qualificarsi come difensore antistatario e senza che fosse stata avanzata richiesta di distrazione delle spese di giudizio a suo favore, non contenendo l'ordinanza di condanna alcunché in proposito e trattandosi di debito compensabili con i maggiori controcrediti vantati dalla odierna attrice verso con conseguente CP_7 responsabilità risarcitoria in capo al difensore per l'importo indebitamente pagato dalla opponente al legale di controparte.
Costituitosi in giudizio, l'Avv. ha eccepito in via preliminare la CP_1 inammissibilità/improcedibilità delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, poiché in contrasto con la trattazione sommaria della causa, e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'asserita responsabilità professionale imputatagli chiedendo l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso formulata.
Con particolare riferimento alla prima contestazione, il legale ha dedotto che limporto asseritamente spettante per penale non sarebbe stato effettivamente richiesto in atto di precetto solo perché nella specie non sarebbe stato dovuto. La predetta penale, infatti, sarebbe prevista dall'art. 3 c. 1 della L. 15.12.1990 n. 386, con rinvio al precedente art. pag. 6/20 2, nel caso di emissione di un assegno non pagato in tutto in parte per difetto di provvista, ipotesi questa diversa da quella avvenuta in concreto, in cui gli assegni sarebbero stati protestati non già per difetto di provvista, bensì in ragione della relativa emissione in data posteriore alla comunicazione della banca trattaria di recesso dalla convenzione ed alla conseguente estinzione del conto, come indicato nel motivo di storno riportato nelle contabili di addebito e nei protesti e quindi in relazione a fattispecie diversa da quella per la quale sarebbe stata prevista l'applicazione della penale.
Quanto al secondo rilievo, l'Avv. ha contestato l'addebito di inadempimento CP_1 professionale, evidenziando che i due crediti indicati nella dichiarazione di terzo del
Ministero del 06.05.2014 (di euro 287.902, 24 e di euro 427.393,60) non avrebbero potuto essere assegnati alla e che al difensore non potrebbe Parte_1 imputarsi la richiesta di rinvio presentata all'udienza del 12.02.2015, dal momento che le dichiarazioni del terzo (cioè del Ministero) fino a quel momento sarebbero state negative e il Giudice non avrebbe pertanto potuto accogliere una richiesta di assegnazione. Ciò sarebbe confermato dal fatto che l'assegnazione non sarebbe stata neppure richiesta dal difensore di intervenuta nell'esecuzione e Controparte_12 presente all'udienza del 12.02.2015, che si era invece associata alla richiesta di rinvio.
L'avv. ha inoltre esposto che, in seguito al rinvio disposto dal Giudice CP_1 dell'Esecuzione e all'esito di trattative intercorse direttamente fra le parti, nonostante il suo dissenso, la avrebbe sottoscritto una transazione con Parte_1
e con la quale Parte_4 Controparte_5 CP_10
e si sarebbero obbligati a corrispondere alla Parte_4 CP_10 euro 281.000,00 a saldo, stralcio e transazione di ogni eventuale Parte_1 credito vantato dalla stessa nei loro confronti in relazione a tutte le forniture eseguite e anche a titolo risarcitorio, dichiarando le parti di non avere altro da pretendere l'una dall'altra in relazione alle forniture eseguite con il pagamento di quella somma.
L'odierno attore, assistito dall'avv. avrebbe quindi proceduto all'abbandono della CP_1 procedura esecutiva, nonché dei procedimenti di sequestro conservativo, di reclamo contro l'autorizzazione al sequestro, e di arbitrato, come previsto nella transazione intervenuta con i debitori avente, secondo la ricostruzione del convenuto, natura pag. 7/20 novativa.
Inoltre, la con le previsioni di cui ai punti 6 e 7 del suddetto accordo Parte_1 transattivo, avrebbe rinunciato a far valere ogni pretesa sulle somme oggetto di cessione del credito da parte di a del 20.09.2013 (e che già erano state CP_5 Parte_4 inserite nella dichiarazione del ministero competente) escludendo quindi dai crediti pignorati un ammontare pari ad Euro 456.140,95.
A ciò, secondo il convenuto, si dovrebbe aggiungere che avrebbe Parte_1 escluso i crediti di ceduti a e specificati nell'atto di citazione CP_5 Parte_4 notificato al Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 06.08.2014, ammontanti ad euro
292.409,04, così rinunciando ad un credito per capitale superiore al credito vantato ed azionato con la procedura esecutiva presso terzi.
Quindi, con la transazione anzidetta, l'odierna attrice avrebbe rinunciato alla pretesa di vedersi assegnati i crediti di cui alle dichiarazioni del posti a fondamento della CP_13 pretesa di risarcimento del danno in questa sede.
In diritto, il convenuto ha dedotto che l'obbligazione a carico dell'avvocato deriverebbe da un contratto di prestazione d'opera intellettuale che la giurisprudenza qualificherebbe come contratto di patrocinio, pertanto al professionista legale si applicherebbe il combinato disposto degli artt. 1176, c. 2 e 2236 c.c. La diligenza cui sarebbe tenuto il professionista sarebbe qualificata, in quanto valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
in particolare, il grado di diligenza richiesto all'avvocato sarebbe quello medio, inerente alla natura dell'attività prestata, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista sarebbe attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa grave.
Nel caso di specie, secondo la prospettazione del convenuto, sarebbe evidente che l'Avv. nella procedura esecutiva in cui si sono succedute tre dichiarazioni del CP_1 terzo ( , e l'ultima nel giorno antecedente l'udienza fissata ex art. 547 c.p.c., non CP_13 sarebbe stato in grado di procedere alle valutazioni necessarie per accertare se le dichiarazioni fossero o meno positive per il creditore, e quindi non avrebbe potuto fare a pag. 8/20 meno di chiedere un rinvio dell'udienza per poter accertare l'esistenza o meno di crediti certi a favore della i problemi derivanti dalla complessità delle CP_5 dichiarazioni sarebbero stati, dunque, articolati e non di facile soluzione.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento di un risarcimento del danno asseritamente subito dall'assistito quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, si dovrebbe valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (Cass. civ. n. 297/2015, Cass. civ. n. 1894/2016, ecc.). Nella specie, controparte non avrebbe fornito prova dell'esistenza di un siffatto danno, né avrebbe potuto fornirla stanti le dichiarazioni negative del terzo pignorato.
In relazione, infine, alla contestazione di imperizia per aver consentito il pagamento di una notula spettante al legale di per spese legali di soccombenza, il CP_7 convenuto ha osservato che la compensazione non sarebbe stata praticabile ex art. 1243
c.c. posto che, al tempo, a fronte di un credito portato da titolo esecutivo a favore della controparte immediatamente azionabile, il controcredito vantato dalla CP_7
e contestato dalla cliente, quale saldo delle proprie forniture, non Parte_1 sarebbe stato liquido ed esigibile e per il relativo accertamento sarebbe stato oltretutto necessario promuovere arbitrato, essendovi clausola arbitrale inter partes.
Il legale ha inoltre negato di aver consigliato alla propria assistita di pagare direttamente le competenze del legale della ed ha evidenziato, comunque, che la CP_7 condanna al pagamento delle spese del procedimento cautelare rigettato (sequestro), definitiva perché non impugnata, sarebbe rimasta a carico di anche Parte_1 nel caso di accoglimento dell'azione di merito.
La compagnia assicuratrice chiamata in causa dal legale convenuto, si è CP_2 associata al rilievo, sollevato dall'assicurato, di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla ha, poi, contestato l'an ed il Parte_1 quantum della pretesa risarcitoria dell'attore concernente l'asserita responsabilità professionale dell'Avv. e, di conseguenza, la domanda di manleva proposta da CP_1 quest'ultimo, allegando che, in ogni caso, nel contratto di assicurazione è prevista una franchigia di € 500,00 a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la compagnia assicuratrice ha pag. 9/20 dedotto che competerebbe all'ex cliente dimostrare la condotta inadempiente del legale, la perdita patrimoniale subita e soprattutto il nesso di causalità tra la prima e la seconda, evidenziando che, nel caso di specie, tutti gli addebiti mossi al professionista dall'ex cliente sarebbero privi di fondamento atteso che:
- sull'addebito di cui al punto 1) la penale indicata da parte opponente non avrebbe potuto essere richiesta, in quanto il protesto degli assegni non sarebbe stato elevato per carenza di provvista, ma perché il relativo conto corrente sarebbe stato estinto e, pertanto, non sarebbe risultato applicabile l'art. 3 della L. 368/1990 (con riferimento al precedente art. 2), che prevederebbe, appunto, l'applicazione di tale penale solo nel caso in cui l'assegno non venga pagato per difetto di provvista;
- sull'addebito di cui al punto 2), basterebbe richiamare l'effettivo contenuto delle varie dichiarazioni di terzo, rese dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per comprendere che non vi sarebbe mai stata una dichiarazione “positiva” tale da rendere effettivo e fruttuoso per il cliente un eventuale provvedimento di assegnazione del
Giudice, e ciò tanto più ove si consideri che nelle dichiarazioni varie e successive del
Ministero sarebbe stato dato atto che parte dei crediti sarebbero stati oggetto di cessione da parte del debitore anteriormente alla procedura esecutiva Controparte_5 promossa dalla e che altri crediti non sarebbero stati esigibili o non Parte_1 sarebbero stati provvisti della relativa copertura finanziaria. Durante l'esecuzione, sarebbero intercorse le trattative per la definizione stragiudiziale della vertenza, che si sarebbero concretizzate in un accordo tra la la la Parte_1 Parte_4
e la e, nel frattempo, sarebbe intervenuto il fermo
Controparte_5 CP_10 amministrativo disposto dalla Pubblica Amministrazione sui crediti del debitore esecutato fino alla concorrenza di oltre due milioni di euro, fermo
Controparte_5 amministrativo cui sarebbe seguito il fallimento dello stesso debitore. Pertanto, secondo quanto prospettato dal terzo chiamato, la mancata richiesta di assegnazione delle somme asseritamente dovute alla dal Ministero, se da un lato sarebbe
Controparte_5 stata inutile in mancanza di crediti da assegnare, dall'altro non avrebbe cagionato alcun danno all'opponente, la quale, come dalla stessa ammesso, avrebbe insinuato i propri residui crediti al passivo del fallimento della
Controparte_5
- circa l'addebito di cui al punto 3), non sarebbe stata data prova da parte dell'attore non pag. 10/20 solo di aver ricevuto “consiglio” dall'Avv. di corrispondere direttamente CP_1 all'avvocato della le somme liquidate, con provvedimento esecutivo, dal CP_7
Tribunale di Roma in favore di quest'ultima per spese legali, ma anche dell'esistenza di un credito liquido ed esigibile da compensare con le somme dovute alla predetta CP_7 per tale titolo.
In ordine, infine, al quantum debeatur, ha contestato gli importi richiesti CP_2 dalla opponente, eccependo che gli stessi sarebbero stati rappresentati in modo talmente confuso da rendere complessa anche la comprensione della complessiva composizione del danno asseritamente subito, rimasto comunque non provato.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. la causa è stata istruita in via documentale e mediante interrogatorio formale dell'Avv. e trattenuta in decisione con CP_1 assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 comma 6 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
2. Tanto premesso, la domanda oggetto del presente giudizio è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, non merita seguito l'eccezione formulata dal convenuto di CP_1 inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale per incompatibilità delle stessa con il rito sommario, essendo stata disposta, per la sua trattazione, la separazione dei giudizi e la conversione del rito in ordinario.
Sempre in via preliminare, con la memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, l'Avv. ha CP_1 eccepito che la società attrice, con la prima memoria prodotta ex art. 183 c.p.c., avrebbe inammissibilmente introdotto nel processo nuove contestazioni di negligenza e imperizia professionale, incorrendo in mutatio libelli.
L'eccezione non è fondata, dovendosi rilevare, come correttamente sottolineato anche da parte attrice, che gli addebiti di negligenza e imperizia riportati dalla difesa dell'attrice nella prima memoria, sono riferiti a specifici aspetti della condotta professionale del convenuto nell'espletamento dell'incarico ad esso affidato, in replica alle contestazioni dello stesso convenuto riguardo al corretto svolgimento delle proprie prestazioni.
Deve del resto osservarsi che, come è noto, a seguito della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12310 del 15 giugno 2015, l'indirizzo giurisprudenziale in pag. 11/20 tema di modifica della domanda ha subito un netto mutamento, cosicché, pur mantenendosi fermo il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso della lite, si è ampliato il diametro della modifica consentita.
Il Supremo Collegio ha, infatti, ricostruito la distinzione tra domande nuove, modificate e precisate, propendendo per un'impostazione più elastica, incentrata sull'intera vicenda sostanziale dedotta in giudizio. In particolare, la Corte ha chiarito che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. […] Tale modificazione (ammessa) non può ridursi ad una mera precisazione della domanda o diversa qualificazione giuridica del fatto costituivo del diritto ma deve consistere - sempre nell'alveo della medesima vicenda sostanziale dedotta o, comunque, collegata e connessa - in una messa a fuoco dei propri interessi e dei propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale, e dunque della domanda, nel rispetto dei tempi processuali (ragionevole durata del processo) e della difesa della controparte. La domanda risultante dalla modificazione non si aggiunge alla domanda iniziale ma la sostituisce realizzando la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, nel rispetto dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo”.
Passando al merito, giova premettere che la responsabilità professionale dell'avvocato trae la sua fonte nel contratto che lega il legale al cliente e in forza del quale il primo si impegna a prestare in favore del secondo la propria opera professionale, sia giudiziale che stragiudiziale.
L'attività che il legale presta nei confronti del cliente rientra nelle previsioni di cui all'art. 2230 c.c. e ss., ma l'aspetto della responsabilità professionale è disciplinato dagli artt. 1218 c.c., 1176 c.c. e 2236 c.c.
In particolare, l'art. 1176 c.c. prevede che “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle pag. 12/20 obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
L'art. 2236 c.c., dedicato alla responsabilità del prestatore di opera, prevede che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore
d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Ebbene, storicamente l'obbligazione assunta dal legale viene qualificata come obbligazione di mezzi (o, se si preferisce avendo riguardo alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale più recente, obbligazione a risultato cd. intermedio) e non di risultato (cd. finale), in quanto il professionista si impegna a svolgere l'incarico con la diligenza esigibile per consentire il raggiungimento del risultato sperato, ma non assume l'obbligazione di procurare con certezza quel risultato. Pertanto,
l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine, positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (così Cass. Sez. II, n. 5429/2021; Cass.
Civ., n. 16846/05 e Cass. n. 02836 del 26/02/2002 richiamata più di recente da Cass.
Cassazione civile sez. III, 28/05/2021 n.15032).
Il legale ha dunque l'obbligo di svolgere la propria attività con la diligenza di cui all'art. 1176 c.c.
A tal proposito, secondo quanto confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il grado di diligenza richiesto all'avvocato è quello medio inerente alla natura dell'attività prestata “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236
c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (v. Cass. n.
8470/1995; cfr. Cass. n. 2954/2016). pag. 13/20 Si precisa che l'accertamento sulla sussistenza di problemi tecnici di particolare difficoltà, che la prestazione professionale eseguita sia stata chiamata a risolvere, spetta al giudice del merito, il quale vi provvede con giudizio incensurabile in sede di legittimità, purché sorretto da una congrua motivazione e privo di vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 7618/1997).
In ogni caso, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (v. Cass. n.
297/2015).
Sulla scorta di questo consolidato orientamento, con sentenza n. 1984/2016 la
Cassazione ha ribadito che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (v. in questo senso Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, n.15032; Cass. n. 2638/2013, nonché Trib. Firenze sez. III,
25/03/2022, n.854; Tribunale Velletri sez. II, 24/01/2022, n.144).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie,
e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che pag. 14/20 aveva affermato la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta “dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione” (v. Cass. civ. Sez.
II, 24/10/2017, n. 25112; si veda anche in conformità: Cassazione civile sez. VI,
13/01/2021, n.410; Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020; Tribunale
Palermo sez. III, 24/02/2022, n.840; Tribunale Torino sez. IV, 28/12/2021, n.5580).
Richiamando i suoi precedenti, la Suprema Corte è tornata anche sul tema della ripartizione dell'onere probatorio nella responsabilità professionale dell'avvocato, precisando che: “qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento” (v. Cass. Civ., 6 settembre 2024, n. 24007).
Ed infatti non è sufficiente, a fondare il diritto risarcitorio, la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, “lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno”.
Il contenuto dell'onere probatorio in capo all'attore, in caso si alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce dunque nel provare la negligenza dell'avvocato, ma consiste nel fornire gli elementi di prova dell'evento di danno e, cioè, nel fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, per condurre pag. 15/20 all'accertamento che fosse più probabile che non che, se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente.
Effettuate tali premesse, nel caso in esame, è pacifico e provato documentalmente il conferimento degli incarichi per cui è causa da parte dell'attrice al legale convenuto, per la difesa nelle controversie giudiziarie svoltesi nei confronti della società consortile e delle sue consorziate e Controparte_9 Controparte_5 CP_10
nonché nei confronti della società
[...] CP_7
Deve, dunque, procedersi ad una verifica per gradi che passa, innanzitutto, attraverso la verifica dell'esistenza del lamentato inadempimento da parte dei legali.
Gli asseriti inadempimenti consisterebbero in tre condotte: a) omessa richiesta, nella redazione dell'atto di precetto su assegni protestati notificato ad istanza della alla impresa della penale del 10% sulle Parte_1 Controparte_5 somme portate dai titoli di credito;
b) omessa richiesta di assegnazione delle somme oggetto delle dichiarazioni del terzo nella procedura di pignoramento presso terzi promossa dalla contro l'impresa ed il Parte_1 Controparte_5
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
c) aver consigliato di corrispondere direttamente al legale della le spese legali liquidate in favore di quest'ultima CP_7 società in una procedura di sequestro conservativo, che aveva visto soccombente la stessa e, conseguentemente, aver impedito che detti importi Parte_1 venissero compensati con il credito vantato dalla cliente dell'Avv. nei confronti CP_1 della CP_7
La prima contestazione non è fondata, non risultando provato il danno subito dall'attrice, né tantomeno il necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone.
Deve, invero, osservarsi che – come correttamente evidenziato anche dalle parti convenute – dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 della L. 386/1990, recante la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, si desume che il mancato pagamento dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata solo pag. 16/20 ove l'assegno non venga pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.
Nel caso in esame, invece, dagli atti si evince che il protesto degli assegni non è stato elevato per carenza di provvista, ma perché gli stessi sono stati emessi in data posteriore alla comunicazione del recesso dalla convenzione della banca trattaria, con conseguente estinzione del conto corrente (si veda a sostegno il motivo di storno specificato nelle contabili di addebito, come riportato nella e-mail 08.07.2013, doc. 46.1, nonché nei protesti di cui al doc. 47).
Il dato normativo, allora, di per sé non appare in grado di sostenere la tesi, che spetterebbe alla cliente dimostrare, che, se solo l'avvocato avesse richiesto la penale di cui si tratta, questa sarebbe stata con buona probabilità corrisposta.
D'altra parte, anche a voler ritenere che la norma richiamata non sia da sola sufficiente ad escludere il diritto reclamato dall'odierna attrice, dovrebbe comunque riconoscersi che, in presenza di questioni opinabili, la scelta di non richiedere il pagamento suddetto rappresenta una valutazione rimessa al professionista, di cui non risulta dimostrata l'irragionevolezza, né la sua riconducibilità ad una presunta insufficiente o inadeguata o negligente attività, in quanto tale non rimproverabile in termini di colpa grave (si veda in questo senso Tribunale Milano, sez. I, 30/09/2021, n. 7899: “la responsabilità dell'avvocato si configura nei casi di colpa, commisurata alla natura della prestazione: il legale è dunque responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità
a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave”).
Neppure il secondo rilievo merita accoglimento, non risultando provato il danno subito, né il legame causale tra questo e la condotta del professionista, non avendo la cliente provato che, se l'Avvocato avesse domandato l'assegnazione dei crediti, il risultato da lei atteso, ovverosia il soddisfacimento del credito, si sarebbe presumibilmente avverato.
Né, d'altra parte, si intravede alcun profilo di colpa grave imputabile al difensore, potendosi, viceversa, reputare la condotta del legale convenuto pienamente conforme al dovere di diligenza professionale, anche considerato che le dichiarazioni di terzo pag. 17/20 susseguitesi non apparivano del tutto chiare e complete, rendendo così la vicenda complessa e non di pronta soluzione.
Quanto sopra si può agevolmente rilevare scorrendo i fatti succedutesi e provati in via documentale.
In particolare, risulta che l'Avv. all'udienza del 23.05.2014, dopo aver ricevuto le CP_1
Cont tre dichiarazioni di terzo da parte del abbia richiesto un rinvio dell'udienza per gli stessi incombenti, al fine di accertare l'esistenza o meno di crediti certi ed assumere le decisioni all'esito non un più accurato esame (v. all. 57).
È poi emblematica la mail che, in data 02.12.2014, l'Avv. ha indirizzato al Dott. CP_1
quale dirigente presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Persona_1
Pubbliche, nella quale, rappresentata l'incongruità tra le tre dichiarazioni di terzo depositate a seguito di pignoramento presso terzi proposto contro l' Controparte_11
(prot. 5296 del 2.04.2014, prot. 3231 del 6.05.2014, prot. 3864 del
[...]
22.05.2014) e quelle disposte a seguito di esecuzione presso terzi di sequestro conservativo contro la (prot. 18870 del 14.11.2014), rilevava che i crediti Parte_4 di cui ai certificati n. 1/c e n. 2/c del 12.02.2014, secondo l'ultima dichiarazione, sarebbero stati ancora nella titolarità della impresa e non Controparte_5 sarebbero stati ceduti alla Il legale riteneva, pertanto, che quei crediti Parte_4 avrebbero dovuto essere indicati anche nelle dichiarazioni rese nella procedura di pignoramento presso terzi promossa nei confronti di e ne Controparte_11 chiedeva, quindi, l'integrazione (v. all. 65.2).
Non appare, dunque, illogica, né ingiustificata la scelta del legale di non procedere alla domanda di assegnazione di crediti, dato che, fino a quel momento, le dichiarazioni di terzo sostanzialmente a lui negative.
Risulta ancora agli atti che, con pec del 5.03.2015, il legale sollecitava il Ministero ad inviare la nuova dichiarazione (v. all. 71). In questa, che veniva trasmetteva a sua volta con pec del 22.05.2015 (all. 72), si dava atto che, con provvedimento del 02.03.2015, era stato emesso fermo amministrativo di crediti.
Nel frattempo continuavano a pendere le trattative tra le parti, motivo per cui, a quanto consta dal verbale di udienza del 12.02.2015, il legale dell'odierna attrice domandava rinvio, disposto dal Giudice all'udienza del 27.05.2025, in occasione della quale, a pag. 18/20 seguito delle osservazioni di – che aveva eccepito la nullità Controparte_12 dell'atto di cessione del credito del 20.09.2013 dichiarato dal terzo pignorato, chiedendo che fosse disposta una integrazione della dichiarazione nei confronti del terzo pignorato
- rinviava l'udienza per consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di integrare la dichiarazione, indicando in modo non equivoco di quali somme e competenze si dichiarava debitore nei confronti della esecutata (v. all. 73 1-3).
Alla luce delle circostanze emerse, può concludersi che, sulla base delle dichiarazioni di terzo rilasciate dal Ministero in data antecedente al fermo amministrativo, il legale non fosse realmente in grado di procedere alle valutazioni necessarie per accertare se le dichiarazioni fossero positive o negative, motivo per cui appare rispondente a diligenza professionale l'operato dell'avv. tenuto altresì conto di tutta l'attività da lui posta CP_1 in essere, e di cui sopra si è dato rapidamente conto, volta a verificare i crediti effettivi.
Non può, peraltro, dirsi provato il danno subito dalla cliente, dal momento che, come indicato dalla terza chiamata i crediti dell'attrice, per sua stessa ammissione, CP_14 sono stati insinuati al passivo del fallimento del debitore e non vi è prova che non verranno soddisfatti in sede concorsuale.
Destituita di fondamento è, infine, la terza contestazione.
Nel caso di specie, non è stata, infatti, dimostrata né la condotta asseritamente imputata al legale di aver consigliato alla di corrispondere direttamente al Parte_1 legale della le spese legali liquidate in favore di quest'ultima società nella CP_7 procedura di sequestro conservativo, né tantomeno che allora sarebbe stata praticabile una compensazione tra detti importi e il contro credito vantato dalla cliente dell'Avv. nei confronti della risultando, di converso, provato che il credito della CP_1 CP_7 non era ancora liquido ed esigibile (requisito necessario ai fini Parte_1 dell'operatività dell'istituto della compensazione, come espressamente richiesto dall'art. 1243 c. 1 c.c.) e comunque contestato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere pertanto respinta.
3. In base al criterio di soccombenza, l'attrice deve essere condannata alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, alla ordinaria complessità delle questioni trattate e all'attività effettivamente espletata, in favore della parte attrice, come in dispositivo sulla scorta dei parametri pag. 19/20 medi per la fase di studio ed introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per quella di istruzione/trattazione, di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
e di delle spese di lite che si liquidano Controparte_2 nell'importo per ciascuna di Euro 17.252,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siena il 09.06.2025.
La Giudice
dott.ssa Valentina Lisi
pag. 20/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa Valentina
Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 1119/2020 r.g.
TRA
( , con sede in San Gimignano (SI), Via di Parte_1 P.IVA_1
Fugnano n. 1, in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_2 difesa dagli Avv.ti (C.F. ) del Foro di Firenze Parte_3 C.F._1
e Monica Bernardoni (C.F. ) del Foro di Siena ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Siena, V.le Vittorio Veneto n. 13, come da procura in atti;
ATTRICE - OPPONENTE contro
Avv. (C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._3
29.07.1955, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Luigi Ciari (C.F.
) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio in Firenze, Via G. Fabbrioni n. 42, come da procura in atti;
CONVENUTO - OPPOSTO
e nei confronti
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante procuratore ad negotia, Dott. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Moraca (C.F. ) del Foro C.F._5 di Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Strada Massetana
Romana n. 52, come da procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia il Tribunale di Siena, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa delle controparti, I° accertare e dichiarare un grave inadempimento oppure un grave inesatto adempimento da parte dell'avv. del contratto di CP_1 prestazione d'opera professionale legale concluso con la opponente per il recupero del credito verso ed (per le pratiche Controparte_4 Controparte_5 CP_6 indicate e meglio descritte nel ricorso tra cui atto di precetto verso
[...]
e conseguente giudizio di esecuzione forzata per pignoramento presso Controparte_5 terzi e pratica e dichiarare e pronunciare la risoluzione di tale contratto. II° CP_7
In ogni caso e dunque anche in caso di rigetto della domanda che precede, accertare e dichiarare un inadempimento o un inesatto adempimento da parte dell'avv. CP_1 del contratto di prestazione d'opera professionale legale concluso con la
[...] opponente per il recupero del credito verso Controparte_4 Controparte_5 ed (per le pratiche indicate e meglio descritte nel ricorso tra cui atto di precetto CP_6 verso e conseguente giudizio di esecuzione forzata per Controparte_5 pignoramento presso terzi e pratica e condannare il medesimo al CP_7 risarcimento del danno quantificabile nella somma di € 396.597,71 per la pratica
e di € 11.242,52 per la pratica e quindi per Controparte_5 CP_7
l'ammontare complessivo di € 407.840,23 oltre interessi e rivalutazione dal momento del deposito del presente ricorso fino al saldo definitivo;
III° in subordine qualora si accerti da parte del Tribunale che le conseguenze dannose risarcibili derivanti dall'evento di danno (cioè la mancata assegnazione del credito pignorato derivante dal lodo arbitrale o per l'omesso suo pignoramento successivo alla dichiarazione di terzo che ne indicava la esistenza e conseguente sua mancata assegnazione nonché degli altri due crediti indicati sub lett. b) e lett. c) a pag.16 del ricorso introduttivo) non coincidano con l'intera utilità finale (100%) attesa dalla sua assegnazione al creditore procedente (cioè con il soddisfacimento dell'intero credito per cui si agì in via esecutiva pag. 2/20 di € 334.997,74), voglia lo stesso Tribunale, per tale voce di danno, stabilire la minore percentuale di successo che una condotta professionale corretta del convenuto avrebbe potuto avere, secondo il criterio della probabilità logica, (più probabile che non) con un giudizio prognostico controfattuale e liquidare l'ammontare del danno, per questa voce, in tale minore percentuale, in ogni caso procedendo a tale accertamento in via equitativa in base a tutte le risultanze istruttorie in atti, con rivalutazione ed interessi come al punto I° e PREVIA IN VIA ISTRUTTORIA la ammissione della prova per testi capitolata con la memoria istruttoria in atti e l'ordine di esibizione ex art.210 cpc, istanze da aversi qui trascritte. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”; per parte convenuta Avv. “piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria CP_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - in tesi, respingere l'opposizione proposta da previa dichiarazione di improponibilità / inammissibilità e Parte_1 infondatezza della domanda riconvenzionale svolta, e con conferma del decreto ingiuntivo;
- in ipotesi, nella denegata ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere l'Avv. gravemente inadempiente o inesattamente adempiente alle prestazioni di opera CP_1 professionale relative ai fatti oggetto di opposizione, condannare la
[...]
a rimborsare ogni somma, spese legali di eventuale Controparte_8 condanna comprese, che l'Avv. fosse condannato a corrispondere, senza CP_1 compensazione fra le competenze professionali spettanti e riconosciute allo stesso opposto ed il credito vantato / riconosciuto alla In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e competenze di lite”; per la terza chiamata “voglia il Tribunale in tesi Controparte_2 respingere la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, quella di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di CP_1 ed in ipotesi, in caso accoglimento totale o parziale delle Controparte_8 domande proposte dalla nei confronti dell'Avv. e di accoglimento Parte_1 CP_1 della domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di
[...]
tenere conto della franchigia contrattuale di €. 500,00 a carico CP_8 dell'assicurato. Con vittoria di spese e competenze legali”.
pag. 3/20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso presentato il 07.10.2018 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 922/18
(emesso in data 17.06.2018 dal Tribunale di Siena su richiesta dell'Avv. , CP_1 la società ricorrente ha chiesto in via riconvenzionale di accertare e Parte_1 dichiarare il grave inadempimento oppure l'inesatto grave inadempimento posto in essere da parte dell'opposto Avv. in relazione al contratto di prestazione CP_1
d'opera professionale intercorso tra le parti e di dichiarare la risoluzione di tale contratto, disponendo che nessun compenso spetti all'Avv. per l'attività CP_1 professionale svolta relativamente alle pratiche di recupero dei crediti nei confronti della società consortile e delle sue consorziate Controparte_9 [...]
e nonché nei confronti della società con Controparte_5 CP_10 CP_7 condanna alla restituzione di quanto da questi riscosso e, in ogni caso, al risarcimento del danno.
Nella originaria causa n. r.g. 2637/2018 si è costituito l'opposto Avv. depositando CP_1 comparsa di costituzione e risposta e formulando istanza per la chiamata in causa della compagnia assicuratrice per responsabilità civile Controparte_8 professionale, a sua volta costituitasi in giudizio con comparsa del 28.09.2019.
Con ordinanza del 18.11.2019, la Giudice istruttrice della causa ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha disposto la separazione del giudizio sulle domande riconvenzionali formulate da previo Parte_1 mutamento del rito per la trattazione delle stesse.
Disposta, dunque, la separazione delle domande riconvenzionali, è stato formato il fascicolo in esame relativamente alla domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. CP_1
Tanto premesso in rito, a sostegno della suddetta domanda la società ricorrente ha dedotto che l'Avv. sarebbe stato incaricato da di recuperare un CP_1 Parte_1 credito del valore di € 784.580,73 nei confronti della società consortile Carceresassari
s.c.r.l. e delle sue società consorziate, e Controparte_11 CP_10
e che, nell'espletamento di tale incarico, il procuratore avrebbe, prima, notificato
[...] alla un atto di precetto su assegni per il pagamento Controparte_11 di € 618.211,49 e poi avrebbe promosso e coltivato dinanzi al Tribunale di Roma una pag. 4/20 esecuzione mobiliare con pignoramento presso terzi nei confronti del terzo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A tale riguardo, secondo l'attrice, un primo rilievo imputabile al professionista sarebbe relativo all'atto di precetto notificato a controparte in virtù di tre assegni protestati (due dell'importo unitario di € 100.000,00 ed il terzo di € 415.997,74), in cui sarebbe stata omessa la richiesta di pagamento della clausola penale del 10% dell'importo di ciascun titolo ex art. 3 legge 15.12.1990 n. 386, per complessivi € 61.599,77, al cui versamento la opponente, secondo quanto dalla stessa sostenuto, avrebbe avuto diritto, al pari del capitale.
Un secondo rilievo riguarderebbe la conduzione della procedura esecutiva presso terzi avviata, nell'ambito della quale il procuratore avrebbe omesso un'attività doverosa;
in particolare, l'avv. ritenendo erroneamente che le tre dichiarazioni di debito CP_1 prevenute dal terzo pignorato avessero contenuto negativo, avrebbe omesso di chiedere l'assegnazione dei crediti, la cui esistenza ed esigibilità sarebbe emersa in modo palese sia dal tenore delle predette dichiarazioni delle stesse, sia da quanto dichiarato dal terzo pignorato all'udienza del 25.11.2015. In seguito, sarebbe invece sopraggiunto un fermo amministrativo a carico del terzo pignorato e il successivo fallimento dello stesso, impedendo il buon esito della procedura esecutiva.
In diritto, secondo l'attrice, l'omissione imputata all'avv. sarebbe giuridicamente CP_1 qualificabile come inadempimento del contratto d'opera professionale con la conseguenza che il procuratore sarebbe onerato, per andare esente da responsabilità, dalla dimostrazione che la sua condotta sarebbe invece stata rispettosa dei doveri su esso incombenti. Ai fini risarcitori, trattandosi di responsabilità per omissione, si dovrebbe invece accertare se, senza l'omissione, il risultato che avrebbe soddisfatto l'opponente sarebbe stato ottenuto secondo il criterio probabilistico “del più probabile che non”. Si dovrebbe perciò accertare, secondo tale criterio, se esista il nesso eziologico materiale tra la omissione (mancata richiesta di assegnazione) e l'evento dannoso (perdita del diritto alla assegnazione del credito) e le conseguenze dannose, immediate e dirette, che ne sarebbero derivate (cioè il mancato soddisfacimento del credito azionato).
Nel caso di specie, secondo quanto prospettato dall'attore, lo svolgimento dei fatti pag. 5/20 dimostrerebbe che, se la richiesta di assegnazione dei crediti pignorati fosse stata avanzata nella procedura esecutiva sin dalla prima udienza, il provvedimento di assegnazione sarebbe stato emesso in epoca antecedente al fermo amministrativo.
L'ammontare del danno sarebbe quindi pari al credito in linea capitale azionato in sede esecutiva, dichiarato pari ad € 334.997,74 oltre accessori alla udienza del 25.11.2015 dai nuovi difensori della opponente, per effetto di pagamenti medio tempore ricevuti, oltre alla penale di € 61.599,97 dovuta e non richiesta dal difensore nell'atto di precetto, per complessivi € 396.597,71.
Secondo l'attore, il soddisfacimento di tale credito, infatti, sarebbe stato certo se fosse stato richiesto ed emesso il provvedimento di assegnazione tempestivamente.
Infine, l'attore ha addebitato un ulteriore comportamento ritenuto privo di adeguata perizia professionale nella conduzione di una pratica di recupero di un credito nei confronti di CP_7
In questo caso, il legale convenuto avrebbe consigliato a di pagare Parte_1 direttamente al difensore della la somma di € 11.242,52 per rifusione di CP_7 spese di soccombenza, in assenza di alcun titolo in capo al predetto legale per qualificarsi come difensore antistatario e senza che fosse stata avanzata richiesta di distrazione delle spese di giudizio a suo favore, non contenendo l'ordinanza di condanna alcunché in proposito e trattandosi di debito compensabili con i maggiori controcrediti vantati dalla odierna attrice verso con conseguente CP_7 responsabilità risarcitoria in capo al difensore per l'importo indebitamente pagato dalla opponente al legale di controparte.
Costituitosi in giudizio, l'Avv. ha eccepito in via preliminare la CP_1 inammissibilità/improcedibilità delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, poiché in contrasto con la trattazione sommaria della causa, e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'asserita responsabilità professionale imputatagli chiedendo l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso formulata.
Con particolare riferimento alla prima contestazione, il legale ha dedotto che limporto asseritamente spettante per penale non sarebbe stato effettivamente richiesto in atto di precetto solo perché nella specie non sarebbe stato dovuto. La predetta penale, infatti, sarebbe prevista dall'art. 3 c. 1 della L. 15.12.1990 n. 386, con rinvio al precedente art. pag. 6/20 2, nel caso di emissione di un assegno non pagato in tutto in parte per difetto di provvista, ipotesi questa diversa da quella avvenuta in concreto, in cui gli assegni sarebbero stati protestati non già per difetto di provvista, bensì in ragione della relativa emissione in data posteriore alla comunicazione della banca trattaria di recesso dalla convenzione ed alla conseguente estinzione del conto, come indicato nel motivo di storno riportato nelle contabili di addebito e nei protesti e quindi in relazione a fattispecie diversa da quella per la quale sarebbe stata prevista l'applicazione della penale.
Quanto al secondo rilievo, l'Avv. ha contestato l'addebito di inadempimento CP_1 professionale, evidenziando che i due crediti indicati nella dichiarazione di terzo del
Ministero del 06.05.2014 (di euro 287.902, 24 e di euro 427.393,60) non avrebbero potuto essere assegnati alla e che al difensore non potrebbe Parte_1 imputarsi la richiesta di rinvio presentata all'udienza del 12.02.2015, dal momento che le dichiarazioni del terzo (cioè del Ministero) fino a quel momento sarebbero state negative e il Giudice non avrebbe pertanto potuto accogliere una richiesta di assegnazione. Ciò sarebbe confermato dal fatto che l'assegnazione non sarebbe stata neppure richiesta dal difensore di intervenuta nell'esecuzione e Controparte_12 presente all'udienza del 12.02.2015, che si era invece associata alla richiesta di rinvio.
L'avv. ha inoltre esposto che, in seguito al rinvio disposto dal Giudice CP_1 dell'Esecuzione e all'esito di trattative intercorse direttamente fra le parti, nonostante il suo dissenso, la avrebbe sottoscritto una transazione con Parte_1
e con la quale Parte_4 Controparte_5 CP_10
e si sarebbero obbligati a corrispondere alla Parte_4 CP_10 euro 281.000,00 a saldo, stralcio e transazione di ogni eventuale Parte_1 credito vantato dalla stessa nei loro confronti in relazione a tutte le forniture eseguite e anche a titolo risarcitorio, dichiarando le parti di non avere altro da pretendere l'una dall'altra in relazione alle forniture eseguite con il pagamento di quella somma.
L'odierno attore, assistito dall'avv. avrebbe quindi proceduto all'abbandono della CP_1 procedura esecutiva, nonché dei procedimenti di sequestro conservativo, di reclamo contro l'autorizzazione al sequestro, e di arbitrato, come previsto nella transazione intervenuta con i debitori avente, secondo la ricostruzione del convenuto, natura pag. 7/20 novativa.
Inoltre, la con le previsioni di cui ai punti 6 e 7 del suddetto accordo Parte_1 transattivo, avrebbe rinunciato a far valere ogni pretesa sulle somme oggetto di cessione del credito da parte di a del 20.09.2013 (e che già erano state CP_5 Parte_4 inserite nella dichiarazione del ministero competente) escludendo quindi dai crediti pignorati un ammontare pari ad Euro 456.140,95.
A ciò, secondo il convenuto, si dovrebbe aggiungere che avrebbe Parte_1 escluso i crediti di ceduti a e specificati nell'atto di citazione CP_5 Parte_4 notificato al Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 06.08.2014, ammontanti ad euro
292.409,04, così rinunciando ad un credito per capitale superiore al credito vantato ed azionato con la procedura esecutiva presso terzi.
Quindi, con la transazione anzidetta, l'odierna attrice avrebbe rinunciato alla pretesa di vedersi assegnati i crediti di cui alle dichiarazioni del posti a fondamento della CP_13 pretesa di risarcimento del danno in questa sede.
In diritto, il convenuto ha dedotto che l'obbligazione a carico dell'avvocato deriverebbe da un contratto di prestazione d'opera intellettuale che la giurisprudenza qualificherebbe come contratto di patrocinio, pertanto al professionista legale si applicherebbe il combinato disposto degli artt. 1176, c. 2 e 2236 c.c. La diligenza cui sarebbe tenuto il professionista sarebbe qualificata, in quanto valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
in particolare, il grado di diligenza richiesto all'avvocato sarebbe quello medio, inerente alla natura dell'attività prestata, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista sarebbe attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa grave.
Nel caso di specie, secondo la prospettazione del convenuto, sarebbe evidente che l'Avv. nella procedura esecutiva in cui si sono succedute tre dichiarazioni del CP_1 terzo ( , e l'ultima nel giorno antecedente l'udienza fissata ex art. 547 c.p.c., non CP_13 sarebbe stato in grado di procedere alle valutazioni necessarie per accertare se le dichiarazioni fossero o meno positive per il creditore, e quindi non avrebbe potuto fare a pag. 8/20 meno di chiedere un rinvio dell'udienza per poter accertare l'esistenza o meno di crediti certi a favore della i problemi derivanti dalla complessità delle CP_5 dichiarazioni sarebbero stati, dunque, articolati e non di facile soluzione.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento di un risarcimento del danno asseritamente subito dall'assistito quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, si dovrebbe valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (Cass. civ. n. 297/2015, Cass. civ. n. 1894/2016, ecc.). Nella specie, controparte non avrebbe fornito prova dell'esistenza di un siffatto danno, né avrebbe potuto fornirla stanti le dichiarazioni negative del terzo pignorato.
In relazione, infine, alla contestazione di imperizia per aver consentito il pagamento di una notula spettante al legale di per spese legali di soccombenza, il CP_7 convenuto ha osservato che la compensazione non sarebbe stata praticabile ex art. 1243
c.c. posto che, al tempo, a fronte di un credito portato da titolo esecutivo a favore della controparte immediatamente azionabile, il controcredito vantato dalla CP_7
e contestato dalla cliente, quale saldo delle proprie forniture, non Parte_1 sarebbe stato liquido ed esigibile e per il relativo accertamento sarebbe stato oltretutto necessario promuovere arbitrato, essendovi clausola arbitrale inter partes.
Il legale ha inoltre negato di aver consigliato alla propria assistita di pagare direttamente le competenze del legale della ed ha evidenziato, comunque, che la CP_7 condanna al pagamento delle spese del procedimento cautelare rigettato (sequestro), definitiva perché non impugnata, sarebbe rimasta a carico di anche Parte_1 nel caso di accoglimento dell'azione di merito.
La compagnia assicuratrice chiamata in causa dal legale convenuto, si è CP_2 associata al rilievo, sollevato dall'assicurato, di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla ha, poi, contestato l'an ed il Parte_1 quantum della pretesa risarcitoria dell'attore concernente l'asserita responsabilità professionale dell'Avv. e, di conseguenza, la domanda di manleva proposta da CP_1 quest'ultimo, allegando che, in ogni caso, nel contratto di assicurazione è prevista una franchigia di € 500,00 a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la compagnia assicuratrice ha pag. 9/20 dedotto che competerebbe all'ex cliente dimostrare la condotta inadempiente del legale, la perdita patrimoniale subita e soprattutto il nesso di causalità tra la prima e la seconda, evidenziando che, nel caso di specie, tutti gli addebiti mossi al professionista dall'ex cliente sarebbero privi di fondamento atteso che:
- sull'addebito di cui al punto 1) la penale indicata da parte opponente non avrebbe potuto essere richiesta, in quanto il protesto degli assegni non sarebbe stato elevato per carenza di provvista, ma perché il relativo conto corrente sarebbe stato estinto e, pertanto, non sarebbe risultato applicabile l'art. 3 della L. 368/1990 (con riferimento al precedente art. 2), che prevederebbe, appunto, l'applicazione di tale penale solo nel caso in cui l'assegno non venga pagato per difetto di provvista;
- sull'addebito di cui al punto 2), basterebbe richiamare l'effettivo contenuto delle varie dichiarazioni di terzo, rese dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per comprendere che non vi sarebbe mai stata una dichiarazione “positiva” tale da rendere effettivo e fruttuoso per il cliente un eventuale provvedimento di assegnazione del
Giudice, e ciò tanto più ove si consideri che nelle dichiarazioni varie e successive del
Ministero sarebbe stato dato atto che parte dei crediti sarebbero stati oggetto di cessione da parte del debitore anteriormente alla procedura esecutiva Controparte_5 promossa dalla e che altri crediti non sarebbero stati esigibili o non Parte_1 sarebbero stati provvisti della relativa copertura finanziaria. Durante l'esecuzione, sarebbero intercorse le trattative per la definizione stragiudiziale della vertenza, che si sarebbero concretizzate in un accordo tra la la la Parte_1 Parte_4
e la e, nel frattempo, sarebbe intervenuto il fermo
Controparte_5 CP_10 amministrativo disposto dalla Pubblica Amministrazione sui crediti del debitore esecutato fino alla concorrenza di oltre due milioni di euro, fermo
Controparte_5 amministrativo cui sarebbe seguito il fallimento dello stesso debitore. Pertanto, secondo quanto prospettato dal terzo chiamato, la mancata richiesta di assegnazione delle somme asseritamente dovute alla dal Ministero, se da un lato sarebbe
Controparte_5 stata inutile in mancanza di crediti da assegnare, dall'altro non avrebbe cagionato alcun danno all'opponente, la quale, come dalla stessa ammesso, avrebbe insinuato i propri residui crediti al passivo del fallimento della
Controparte_5
- circa l'addebito di cui al punto 3), non sarebbe stata data prova da parte dell'attore non pag. 10/20 solo di aver ricevuto “consiglio” dall'Avv. di corrispondere direttamente CP_1 all'avvocato della le somme liquidate, con provvedimento esecutivo, dal CP_7
Tribunale di Roma in favore di quest'ultima per spese legali, ma anche dell'esistenza di un credito liquido ed esigibile da compensare con le somme dovute alla predetta CP_7 per tale titolo.
In ordine, infine, al quantum debeatur, ha contestato gli importi richiesti CP_2 dalla opponente, eccependo che gli stessi sarebbero stati rappresentati in modo talmente confuso da rendere complessa anche la comprensione della complessiva composizione del danno asseritamente subito, rimasto comunque non provato.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. la causa è stata istruita in via documentale e mediante interrogatorio formale dell'Avv. e trattenuta in decisione con CP_1 assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 comma 6 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
2. Tanto premesso, la domanda oggetto del presente giudizio è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, non merita seguito l'eccezione formulata dal convenuto di CP_1 inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale per incompatibilità delle stessa con il rito sommario, essendo stata disposta, per la sua trattazione, la separazione dei giudizi e la conversione del rito in ordinario.
Sempre in via preliminare, con la memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, l'Avv. ha CP_1 eccepito che la società attrice, con la prima memoria prodotta ex art. 183 c.p.c., avrebbe inammissibilmente introdotto nel processo nuove contestazioni di negligenza e imperizia professionale, incorrendo in mutatio libelli.
L'eccezione non è fondata, dovendosi rilevare, come correttamente sottolineato anche da parte attrice, che gli addebiti di negligenza e imperizia riportati dalla difesa dell'attrice nella prima memoria, sono riferiti a specifici aspetti della condotta professionale del convenuto nell'espletamento dell'incarico ad esso affidato, in replica alle contestazioni dello stesso convenuto riguardo al corretto svolgimento delle proprie prestazioni.
Deve del resto osservarsi che, come è noto, a seguito della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12310 del 15 giugno 2015, l'indirizzo giurisprudenziale in pag. 11/20 tema di modifica della domanda ha subito un netto mutamento, cosicché, pur mantenendosi fermo il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso della lite, si è ampliato il diametro della modifica consentita.
Il Supremo Collegio ha, infatti, ricostruito la distinzione tra domande nuove, modificate e precisate, propendendo per un'impostazione più elastica, incentrata sull'intera vicenda sostanziale dedotta in giudizio. In particolare, la Corte ha chiarito che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. […] Tale modificazione (ammessa) non può ridursi ad una mera precisazione della domanda o diversa qualificazione giuridica del fatto costituivo del diritto ma deve consistere - sempre nell'alveo della medesima vicenda sostanziale dedotta o, comunque, collegata e connessa - in una messa a fuoco dei propri interessi e dei propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale, e dunque della domanda, nel rispetto dei tempi processuali (ragionevole durata del processo) e della difesa della controparte. La domanda risultante dalla modificazione non si aggiunge alla domanda iniziale ma la sostituisce realizzando la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, nel rispetto dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo”.
Passando al merito, giova premettere che la responsabilità professionale dell'avvocato trae la sua fonte nel contratto che lega il legale al cliente e in forza del quale il primo si impegna a prestare in favore del secondo la propria opera professionale, sia giudiziale che stragiudiziale.
L'attività che il legale presta nei confronti del cliente rientra nelle previsioni di cui all'art. 2230 c.c. e ss., ma l'aspetto della responsabilità professionale è disciplinato dagli artt. 1218 c.c., 1176 c.c. e 2236 c.c.
In particolare, l'art. 1176 c.c. prevede che “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle pag. 12/20 obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
L'art. 2236 c.c., dedicato alla responsabilità del prestatore di opera, prevede che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore
d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Ebbene, storicamente l'obbligazione assunta dal legale viene qualificata come obbligazione di mezzi (o, se si preferisce avendo riguardo alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale più recente, obbligazione a risultato cd. intermedio) e non di risultato (cd. finale), in quanto il professionista si impegna a svolgere l'incarico con la diligenza esigibile per consentire il raggiungimento del risultato sperato, ma non assume l'obbligazione di procurare con certezza quel risultato. Pertanto,
l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine, positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (così Cass. Sez. II, n. 5429/2021; Cass.
Civ., n. 16846/05 e Cass. n. 02836 del 26/02/2002 richiamata più di recente da Cass.
Cassazione civile sez. III, 28/05/2021 n.15032).
Il legale ha dunque l'obbligo di svolgere la propria attività con la diligenza di cui all'art. 1176 c.c.
A tal proposito, secondo quanto confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il grado di diligenza richiesto all'avvocato è quello medio inerente alla natura dell'attività prestata “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236
c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (v. Cass. n.
8470/1995; cfr. Cass. n. 2954/2016). pag. 13/20 Si precisa che l'accertamento sulla sussistenza di problemi tecnici di particolare difficoltà, che la prestazione professionale eseguita sia stata chiamata a risolvere, spetta al giudice del merito, il quale vi provvede con giudizio incensurabile in sede di legittimità, purché sorretto da una congrua motivazione e privo di vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 7618/1997).
In ogni caso, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (v. Cass. n.
297/2015).
Sulla scorta di questo consolidato orientamento, con sentenza n. 1984/2016 la
Cassazione ha ribadito che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (v. in questo senso Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, n.15032; Cass. n. 2638/2013, nonché Trib. Firenze sez. III,
25/03/2022, n.854; Tribunale Velletri sez. II, 24/01/2022, n.144).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie,
e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che pag. 14/20 aveva affermato la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta “dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione” (v. Cass. civ. Sez.
II, 24/10/2017, n. 25112; si veda anche in conformità: Cassazione civile sez. VI,
13/01/2021, n.410; Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020; Tribunale
Palermo sez. III, 24/02/2022, n.840; Tribunale Torino sez. IV, 28/12/2021, n.5580).
Richiamando i suoi precedenti, la Suprema Corte è tornata anche sul tema della ripartizione dell'onere probatorio nella responsabilità professionale dell'avvocato, precisando che: “qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento” (v. Cass. Civ., 6 settembre 2024, n. 24007).
Ed infatti non è sufficiente, a fondare il diritto risarcitorio, la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, “lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno”.
Il contenuto dell'onere probatorio in capo all'attore, in caso si alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce dunque nel provare la negligenza dell'avvocato, ma consiste nel fornire gli elementi di prova dell'evento di danno e, cioè, nel fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, per condurre pag. 15/20 all'accertamento che fosse più probabile che non che, se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente.
Effettuate tali premesse, nel caso in esame, è pacifico e provato documentalmente il conferimento degli incarichi per cui è causa da parte dell'attrice al legale convenuto, per la difesa nelle controversie giudiziarie svoltesi nei confronti della società consortile e delle sue consorziate e Controparte_9 Controparte_5 CP_10
nonché nei confronti della società
[...] CP_7
Deve, dunque, procedersi ad una verifica per gradi che passa, innanzitutto, attraverso la verifica dell'esistenza del lamentato inadempimento da parte dei legali.
Gli asseriti inadempimenti consisterebbero in tre condotte: a) omessa richiesta, nella redazione dell'atto di precetto su assegni protestati notificato ad istanza della alla impresa della penale del 10% sulle Parte_1 Controparte_5 somme portate dai titoli di credito;
b) omessa richiesta di assegnazione delle somme oggetto delle dichiarazioni del terzo nella procedura di pignoramento presso terzi promossa dalla contro l'impresa ed il Parte_1 Controparte_5
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
c) aver consigliato di corrispondere direttamente al legale della le spese legali liquidate in favore di quest'ultima CP_7 società in una procedura di sequestro conservativo, che aveva visto soccombente la stessa e, conseguentemente, aver impedito che detti importi Parte_1 venissero compensati con il credito vantato dalla cliente dell'Avv. nei confronti CP_1 della CP_7
La prima contestazione non è fondata, non risultando provato il danno subito dall'attrice, né tantomeno il necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone.
Deve, invero, osservarsi che – come correttamente evidenziato anche dalle parti convenute – dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 della L. 386/1990, recante la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, si desume che il mancato pagamento dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata solo pag. 16/20 ove l'assegno non venga pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.
Nel caso in esame, invece, dagli atti si evince che il protesto degli assegni non è stato elevato per carenza di provvista, ma perché gli stessi sono stati emessi in data posteriore alla comunicazione del recesso dalla convenzione della banca trattaria, con conseguente estinzione del conto corrente (si veda a sostegno il motivo di storno specificato nelle contabili di addebito, come riportato nella e-mail 08.07.2013, doc. 46.1, nonché nei protesti di cui al doc. 47).
Il dato normativo, allora, di per sé non appare in grado di sostenere la tesi, che spetterebbe alla cliente dimostrare, che, se solo l'avvocato avesse richiesto la penale di cui si tratta, questa sarebbe stata con buona probabilità corrisposta.
D'altra parte, anche a voler ritenere che la norma richiamata non sia da sola sufficiente ad escludere il diritto reclamato dall'odierna attrice, dovrebbe comunque riconoscersi che, in presenza di questioni opinabili, la scelta di non richiedere il pagamento suddetto rappresenta una valutazione rimessa al professionista, di cui non risulta dimostrata l'irragionevolezza, né la sua riconducibilità ad una presunta insufficiente o inadeguata o negligente attività, in quanto tale non rimproverabile in termini di colpa grave (si veda in questo senso Tribunale Milano, sez. I, 30/09/2021, n. 7899: “la responsabilità dell'avvocato si configura nei casi di colpa, commisurata alla natura della prestazione: il legale è dunque responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità
a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave”).
Neppure il secondo rilievo merita accoglimento, non risultando provato il danno subito, né il legame causale tra questo e la condotta del professionista, non avendo la cliente provato che, se l'Avvocato avesse domandato l'assegnazione dei crediti, il risultato da lei atteso, ovverosia il soddisfacimento del credito, si sarebbe presumibilmente avverato.
Né, d'altra parte, si intravede alcun profilo di colpa grave imputabile al difensore, potendosi, viceversa, reputare la condotta del legale convenuto pienamente conforme al dovere di diligenza professionale, anche considerato che le dichiarazioni di terzo pag. 17/20 susseguitesi non apparivano del tutto chiare e complete, rendendo così la vicenda complessa e non di pronta soluzione.
Quanto sopra si può agevolmente rilevare scorrendo i fatti succedutesi e provati in via documentale.
In particolare, risulta che l'Avv. all'udienza del 23.05.2014, dopo aver ricevuto le CP_1
Cont tre dichiarazioni di terzo da parte del abbia richiesto un rinvio dell'udienza per gli stessi incombenti, al fine di accertare l'esistenza o meno di crediti certi ed assumere le decisioni all'esito non un più accurato esame (v. all. 57).
È poi emblematica la mail che, in data 02.12.2014, l'Avv. ha indirizzato al Dott. CP_1
quale dirigente presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Persona_1
Pubbliche, nella quale, rappresentata l'incongruità tra le tre dichiarazioni di terzo depositate a seguito di pignoramento presso terzi proposto contro l' Controparte_11
(prot. 5296 del 2.04.2014, prot. 3231 del 6.05.2014, prot. 3864 del
[...]
22.05.2014) e quelle disposte a seguito di esecuzione presso terzi di sequestro conservativo contro la (prot. 18870 del 14.11.2014), rilevava che i crediti Parte_4 di cui ai certificati n. 1/c e n. 2/c del 12.02.2014, secondo l'ultima dichiarazione, sarebbero stati ancora nella titolarità della impresa e non Controparte_5 sarebbero stati ceduti alla Il legale riteneva, pertanto, che quei crediti Parte_4 avrebbero dovuto essere indicati anche nelle dichiarazioni rese nella procedura di pignoramento presso terzi promossa nei confronti di e ne Controparte_11 chiedeva, quindi, l'integrazione (v. all. 65.2).
Non appare, dunque, illogica, né ingiustificata la scelta del legale di non procedere alla domanda di assegnazione di crediti, dato che, fino a quel momento, le dichiarazioni di terzo sostanzialmente a lui negative.
Risulta ancora agli atti che, con pec del 5.03.2015, il legale sollecitava il Ministero ad inviare la nuova dichiarazione (v. all. 71). In questa, che veniva trasmetteva a sua volta con pec del 22.05.2015 (all. 72), si dava atto che, con provvedimento del 02.03.2015, era stato emesso fermo amministrativo di crediti.
Nel frattempo continuavano a pendere le trattative tra le parti, motivo per cui, a quanto consta dal verbale di udienza del 12.02.2015, il legale dell'odierna attrice domandava rinvio, disposto dal Giudice all'udienza del 27.05.2025, in occasione della quale, a pag. 18/20 seguito delle osservazioni di – che aveva eccepito la nullità Controparte_12 dell'atto di cessione del credito del 20.09.2013 dichiarato dal terzo pignorato, chiedendo che fosse disposta una integrazione della dichiarazione nei confronti del terzo pignorato
- rinviava l'udienza per consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di integrare la dichiarazione, indicando in modo non equivoco di quali somme e competenze si dichiarava debitore nei confronti della esecutata (v. all. 73 1-3).
Alla luce delle circostanze emerse, può concludersi che, sulla base delle dichiarazioni di terzo rilasciate dal Ministero in data antecedente al fermo amministrativo, il legale non fosse realmente in grado di procedere alle valutazioni necessarie per accertare se le dichiarazioni fossero positive o negative, motivo per cui appare rispondente a diligenza professionale l'operato dell'avv. tenuto altresì conto di tutta l'attività da lui posta CP_1 in essere, e di cui sopra si è dato rapidamente conto, volta a verificare i crediti effettivi.
Non può, peraltro, dirsi provato il danno subito dalla cliente, dal momento che, come indicato dalla terza chiamata i crediti dell'attrice, per sua stessa ammissione, CP_14 sono stati insinuati al passivo del fallimento del debitore e non vi è prova che non verranno soddisfatti in sede concorsuale.
Destituita di fondamento è, infine, la terza contestazione.
Nel caso di specie, non è stata, infatti, dimostrata né la condotta asseritamente imputata al legale di aver consigliato alla di corrispondere direttamente al Parte_1 legale della le spese legali liquidate in favore di quest'ultima società nella CP_7 procedura di sequestro conservativo, né tantomeno che allora sarebbe stata praticabile una compensazione tra detti importi e il contro credito vantato dalla cliente dell'Avv. nei confronti della risultando, di converso, provato che il credito della CP_1 CP_7 non era ancora liquido ed esigibile (requisito necessario ai fini Parte_1 dell'operatività dell'istituto della compensazione, come espressamente richiesto dall'art. 1243 c. 1 c.c.) e comunque contestato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere pertanto respinta.
3. In base al criterio di soccombenza, l'attrice deve essere condannata alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, alla ordinaria complessità delle questioni trattate e all'attività effettivamente espletata, in favore della parte attrice, come in dispositivo sulla scorta dei parametri pag. 19/20 medi per la fase di studio ed introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per quella di istruzione/trattazione, di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
e di delle spese di lite che si liquidano Controparte_2 nell'importo per ciascuna di Euro 17.252,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siena il 09.06.2025.
La Giudice
dott.ssa Valentina Lisi
pag. 20/20