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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7513 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14044/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 10.04.2025, rimessa al Collegio con verbale del 30.09.2025 e discussa nella camera di consiglio dell'8.10.2025
promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente a [...] con l'Avv. FAGIOLI MARIA PIA presso il cui studio, sito in Milano, Via G. Modena n. 3, è elettivamente domiciliato
-parte attrice-
nei confronti di
CP_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...]
-parte convenuta contumace-
Atti comunicati al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 09.05.2025
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“NEL MERITO
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1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal signor Parte_1
e dalla signora celebrato con rito concordatario in Milano in data 30
[...] CP_1 giugno 1979, atto iscritto negli Uffici dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1979, n. 538, parte II, serie A;
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza che sarà emessa a definizione del presente procedimento, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
3. Con vittoria di spese e competenze ai sensi dell'art 91 c.p.c.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 30.06.1979 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 538, parte II, serie A, anno 1979) e dalla loro Per_ unione sono nati (il 14.01.1983) e (il 31.05.1989), entrambi maggiorenni ed Per_1 economicamente indipendenti. Il Tribunale di Milano, con verbale del 23.11.2010, ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi stabilite. Con ricorso depositato in data 09.04.2025 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . CP_1
All'udienza del 30.09.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo (effettuata ex art. 140 c.p.c.), ha dichiarato la contumacia di e, sentita CP_1 la parte attrice, ha invitato il difensore ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttore formulate in atti. Quindi il Giudice, all'esito della discussione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, sulle conclusioni precisate da parte attrice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
*** Sulla pronuncia di divorzio. È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 23.11.2010 e con decreto del 22.12.2010 il Tribunale di Milano ha omologato la separazione personale dei coniugi. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta. A ciò si aggiunga che le parti vivono separate dalla data della separazione, dovendo ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite. Attesa la mancata costituzione di parte convenuta, la quale non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Milano il 30.06.1979 (atto n. 538, parte II, serie A, anno 1979); CP_1
2) Nulla sulle spese;
3) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Si comunichi.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 10.04.2025, rimessa al Collegio con verbale del 30.09.2025 e discussa nella camera di consiglio dell'8.10.2025
promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._1 residente a [...] con l'Avv. FAGIOLI MARIA PIA presso il cui studio, sito in Milano, Via G. Modena n. 3, è elettivamente domiciliato
-parte attrice-
nei confronti di
CP_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 residente in [...]
-parte convenuta contumace-
Atti comunicati al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 09.05.2025
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“NEL MERITO
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1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal signor Parte_1
e dalla signora celebrato con rito concordatario in Milano in data 30
[...] CP_1 giugno 1979, atto iscritto negli Uffici dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1979, n. 538, parte II, serie A;
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza che sarà emessa a definizione del presente procedimento, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
3. Con vittoria di spese e competenze ai sensi dell'art 91 c.p.c.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 30.06.1979 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 538, parte II, serie A, anno 1979) e dalla loro Per_ unione sono nati (il 14.01.1983) e (il 31.05.1989), entrambi maggiorenni ed Per_1 economicamente indipendenti. Il Tribunale di Milano, con verbale del 23.11.2010, ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi stabilite. Con ricorso depositato in data 09.04.2025 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . CP_1
All'udienza del 30.09.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo (effettuata ex art. 140 c.p.c.), ha dichiarato la contumacia di e, sentita CP_1 la parte attrice, ha invitato il difensore ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttore formulate in atti. Quindi il Giudice, all'esito della discussione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, sulle conclusioni precisate da parte attrice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
*** Sulla pronuncia di divorzio. È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 23.11.2010 e con decreto del 22.12.2010 il Tribunale di Milano ha omologato la separazione personale dei coniugi. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta. A ciò si aggiunga che le parti vivono separate dalla data della separazione, dovendo ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite. Attesa la mancata costituzione di parte convenuta, la quale non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
Pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Milano il 30.06.1979 (atto n. 538, parte II, serie A, anno 1979); CP_1
2) Nulla sulle spese;
3) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Si comunichi.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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