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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella CASABLANCA Presidente rel.
Dott. Eliana ROMEO Consigliere
Dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2574/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 11/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4142/2023 pubblicata in data 20/4/2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.4.2021, l'appellante in epigrafe interposto tempestivo gravame per la riforma della sentenza impugnata.
Non si è costituita parte appellata.
All'udienza di prima udienza di comparizione del giorno 11.2.2025 nessuno è comparso. La Corte, verificata la comunicazione del decreto presidenziale di fissazione di udienza ex art. 435 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo come da dispositivo in calce.
Parte appellante non ha presenziato a tale udienza di comparizione, né vi è prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello.
Stabilisce la Suprema Corte che “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass.
n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)” (v. Cass. 17368/2018).
2 Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione dell'appellato, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-nulla in punto spese.
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella CASABLANCA Presidente rel.
Dott. Eliana ROMEO Consigliere
Dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2574/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 11/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4142/2023 pubblicata in data 20/4/2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.4.2021, l'appellante in epigrafe interposto tempestivo gravame per la riforma della sentenza impugnata.
Non si è costituita parte appellata.
All'udienza di prima udienza di comparizione del giorno 11.2.2025 nessuno è comparso. La Corte, verificata la comunicazione del decreto presidenziale di fissazione di udienza ex art. 435 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo come da dispositivo in calce.
Parte appellante non ha presenziato a tale udienza di comparizione, né vi è prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello.
Stabilisce la Suprema Corte che “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass.
n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)” (v. Cass. 17368/2018).
2 Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione dell'appellato, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-nulla in punto spese.
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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