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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1807/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Lorenzo Trimarchi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Giovanni Battista Pergolesi n. 1
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
CP_ Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: iscrizione alla gestione commercianti
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 29.10.2021, ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, chiedendo di accertare l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti e la CP_ connessa illegittimità della delibera assunta da con provvedimento n. 848 del 26.5.2021, CP_ previsa sospensione delle eventuali azioni esecutive intraprese da e con vittoria delle spese di lite.
Nel dettaglio, la contribuente ha esposto di aver ricevuto in data 20.5.2020 comunicazione con la quale l'ente previdenziale la informava dell'avvenuta iscrizione della sua posizione nella gestione commercianti con decorrenza retroattiva a far data dal 1.4.2015 in ragione del suo incarico di socia amministratrice unica della Chen s.r.l., esercente l'attività di ristorazione, e le chiedeva quindi il pagamento dell'importo complessivo di € 30.391,29 (di cui € 21.428,20 per
Pagina 1 di 8 contributi ed € 8.693,09 per oneri accessori); di aver esperito il ricorso amministrativo ricevendo dapprima come riscontro solo la richiesta di pagamento anche dei contributi asseritamente dovuti per il primo trimestre 2015 e poi il rigetto della propria istanza poiché
l'apporto richiesto all'iscritto alla gestione commercianti non è esclusivamente “l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale ma anche un'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale atta a realizzare lo scopo sociale”.
Ha contestato la pretesa dell'ente previdenziale rilevando che esso non ha adempiuto al proprio onere probatorio, poiché - pur dando atto che ella era impegnata nelle propria attività di studentessa e di madre di un infante - ha proceduto comunque alla sua iscrizione nella gestione commerciante senza offrire la prova del suo effettivo e personale apporto lavorativo con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha sostenuto la correttezza dell'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, poiché socia e amministratrice unica della Chen s.r.l., società avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande.
Dopo aver dato atto di aver proceduto d'ufficio e in autotutela all'annullamento della propria pretesa relativa al primo trimestre del 2015 e sottolineato pertanto che l'oggetto della controversia riguarda l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti con decorrenza dal 1.4.2015, l'ente previdenziale ha rilevato:
- Chen s.r.l. è partecipata per il 50% da un socio assunto dalla stessa come lavoratore subordinato (come tale non iscrivibile alla gestione commercianti) e per il rimanente
50% dalla ricorrente;
- alcuno dei lavoratori dipendenti che lavorano presso Chen s.r.l. ricopre in essa una posizione apicale, essendo operai o apprendisti;
- in difetto della individuazione da parte della società di un soggetto al quale è affidata la direzione commerciale (ossia lo svolgimento di attività organizzative e direttive, di natura intellettuale, atte a realizzare lo scopo sociale), la stessa deve ritenersi attribuita alla socia amministratrice unica, non potendosi ritenere che l'attività di studio per il conseguimento del diploma sia stata ostativa, tanto più che la ricorrente
– pur iscritta presso l'istituto IN di AG – è sempre rimasta residente in
Seregno (MB).
CP_ Ritenendo pertanto esistenti i requisiti di cui alla L. n. 1397 del 1960, ha richiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del provvedimenti di iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti a far data dal 1.4.2015; con vittoria di spese e competenze di lite.
Pagina 2 di 8 Istruita la causa con l'ammissione della prova documentale, all'udienza ex art. 420
c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, commi 202 e 203, L. n. 662 del 1996.
Tale normativa stabilisce che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (omissis...);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Come osservato in dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, senza dubbio la lettera c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita,
l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., "[...] deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività del-la società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti".
Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l., si è precisato che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha
Pagina 3 di 8 l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta - a seconda della concreta delega - alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. n. 10426/2018).
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la c.d. "doppia iscrizione" consentita dalla legge (in base alla norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), rimane pur sempre da accertare in concreto (cioè nella singola fattispecie) il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi dare comunque applicazione all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996.
A tal proposito, la Corte di cassazione ha altresì affermato che, "in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di
s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della 'prevalenza' meglio si attaglia alla lettera dell'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa" (v. Cass. n. 4440/2017; in senso conforme cfr. anche Cass. n. 19273/2018; v. altresì Cass. 10426/2018, in cui si precisa che, in base ai lavori preparatori, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale, nonché a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie risultano documentalmente i seguenti elementi:
Pagina 4 di 8 - la società Chen s.r.l., costituita in data 31.1.2013, ha per oggetto sociale
“l'organizzazione e la gestione di attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, compresi quelli di contenuto alcolico […], l'attività di produzione di pizze, vivande, bevande e piatti tipo gastronomia d'asporto, la fornitura di pasti preparati (catering)” (cfr. visura camerale – doc. 1 fasc. conv.); Per_
- la ricorrente, fin dalla costituzione, è socia al 50% della Chen s.r.l., l'altro socio,
, detiene anch'egli il 50% delle quote sociali (doc. 1 fasc. conv.);
[...]
- fin dalla costituzione della società la ricorrente ha rivestito il ruolo di amministratore unico di Chen s.r.l.; in particolare il suo incarico, avente decorrenza dal 31.1.2013, è stato espressamente rinnovato in data 19.5.2020 (doc. 1 fasc. conv.);
- alla ricorrente, in quali di amministratore unico, sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria (doc. 1 fasc. conv.);
- parte attorea, in data 11.7.2018, ha conseguito il diploma del liceo delle scienze applicate, rilasciato dall'istituto paritario IN di AG (doc. 7 fasc. ric.);
- parte attorea, in data 27.6.2019, è diventata madre (doc. 6 fasc. ric.).
Nel giudizio sono rimasti incontestati altresì i seguenti elementi di fatto:
- il socio è assunto presso Chen s.r.l. con contratto di lavoro subordinato;
Per_1
- i dipendenti della Chen s.r.l. non sono inquadrati in categorie apicali, risultando operai, apprendisti divenuti operai, apprendisti;
CP_
- ha desunto la partecipazione attiva della ricorrente alla gestione della società sulla base delle evidenze documentali, senza svolgere attività ispettive;
Dall'istruttoria testimoniale è emerso quanto segue:
- le dichiarazioni relative al primo capitolo delle istanze istruttorie attore, rese dalla teste , contengono mere valutazioni, a fronte di una domanda che in tali Testimone_1
termini è stata formulata (al teste non avrebbe dovuto essere chiesto se parte attorea si fosse occupata esclusivamente dell'amministrazione dell'azienda, ma avrebbe dovuto essere chiesto quali attività avesse svolto, quale fosse il loro contenuto, essendo rimesso poi al giudice valutare se tali attività fossero ascrivibili all'ambito Tes_ amministrativo o a quello gestionale). Peraltro la deposizione della teste è del tutto irrilevante, poiché resa de relato sulla base dei racconti dell'attrice stessa. Sono parimenti irrilevanti e financo contraddittorie le dichiarazioni della medesima teste sul capitolo 2, non risultando chiare le ragioni per cui ella andava a trovare la ricorrente presso il ristorante ove la stessa “non lavorava” e riguardando comunque incontri episodici, non specificati nella frequenza e circoscritti in ogni caso al solo momento del pranzo (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023);
Pagina 5 di 8 - anche le dichiarazioni del teste non contengono alcun elemento rilevante, Tes_2
poiché ugualmente valutative – per i motivi sopra già evidenziati – sulle attività svolte dalla ricorrente presso il ristorante e del tutto vaghe sulla frequenza della presenza della ricorrente nei locali aziendali, non risultando elementi atti a quantificare consa significhi “veniva ogni tanto” (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023);
- dalle dichiarazioni rese dai testi attorei, però, emerge un dato che non può essere Te trascurato. I testi escussi, soprattutto il teste che sul punto rende dichiarazioni proprie e non de relato, confermano la presenza della ricorrente presso i locali aziendali. L'aspetto valutativo delle dichiarazioni testimoniali, infatti, attiene alla individuazione dell'attività dalla stessa svolta (solo quella “amministrativa”, in difetto di una compiuta descrizione del contenuto degli incombenti assolti) e non alla presenza della ricorrente presso l'esercizio commerciale per l'adempimento di incombenti ed oneri;
- irrilevanti le domande sui capitoli 3 e 4 poiché il dato del conseguimento del diploma nell'anno scolastico 2017/2018 e della nascita del figlio della ricorrente nel giugno
2019 risultano documentalmente.
In definitiva, in ragione di tutte le risultanze istruttorie sopra enucleate, deve rilevarsi
CP_ che se da un lato ha fondato il proprio atto di iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti sul fatto che ella, unica titolare di poteri di amministrazione, secondo l'organigramma societario risulta essere anche l'unico soggetto al quale sono attribuiti poteri gestori, non risultando dalle evidenze documentali la presenza di alcun altro soggetto delegato a gestire l'attività del , dall'altro i testi attorei hanno confermato la sua presenza Parte_2
presso l'esercizio commerciale e lo svolgimento da parte della stessa di attività relative all'esercizio commerciale (apoditticamente e valutativamente definite di carattere amministrativo, ma senza specificazione alcuna circa il loro contenuto). Peraltro, come già evidenziato, in giudizio è rimasto incontestato che alcuno dei lavoratori dipendenti operanti presso Chen s.r.l. sia dotato di poteri apicali o rivesta un ruolo o un livello tale di inquadramento da farne dedurre il compimento delle attività tipicamente gestionali. E tutti gli elementi di fatto enucleati – corroborati appunto dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi attore – sono sufficienti per ritenere legittima e fondata l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
In senso difforme rispetto a quanto prospettato non depone la circostanza che parte attorea abbia comunque svolto altre attività, quale studentessa, e sia stata altresì impegnata dalla maternità, non risultando tali dati di fatto idonei ad escludere l'avvenuto esercizio da parte della stessa di poteri gestionali.
Pagina 6 di 8 CP_ Peraltro l'accertamento di riguarda il periodo decorrente dal 1.4.2015, laddove la ricorrente ha conseguito il diploma nell'anno scolastico 2017/2018 ed è divenuta madre nel giugno 2019; in disparte rimanendo che tali elementi fattuali nulla provano per escludere lo svolgimento di attività gestionali negli anni antecedenti al conseguimento del diploma e nell'anno intercorso tra il conseguimento del diploma e il puerperio (non avendo parte attorea prodotto né un certificato di frequenza dei corsi per il conseguimento del diploma, né un certificato teso a dimostrare in quali anni scolastici antecedenti al diploma sarebbe stata iscritta a scuola, né eventuali certificazioni attestanti l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa durante la gravidanza), nel caso di specie deve rilevarsi che la condizione di studentessa di scuola superiore prima e di madre poi non preclude lo svolgimento dei compiti di gestione dell'attività imprenditoriale, potendosi al più presumere l'assenza fisica della ricorrente dall'unità locale per il periodo di maternità obbligatoria.
Deve dunque ritenersi provato che la ricorrente, nel periodo oggetto di causa, ossia dal
1.4.2015 si sia occupata della conduzione dell'attività operativa aziendale, cioè degli aspetti attinenti all'organizzazione dell'attività e alla sua esecuzione, in quanto diretta alla realizzazione dello scopo aziendale.
In considerazione di tutto quanto esposto e degli elementi di fatto enucleati, si deve pertanto ritenere che l'impegno della ricorrente - sia pure limitato alle attività organizzative, economiche, decisionali - sia stato prevalente e abituale ai sensi dell'art. 1, comma 203, lettera c), L. n. 662 del 1996.
Deve invero ricordarsi che, come insegna la Corte di legittimità, "per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa" (così la già citata Cass. 10426/2018, che si richiama a Cass. 5360/2012).
Il requisito dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale, del resto, è facilmente desumibile dal fatto che quella oggetto del giudizio era l'unica attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Per tale via risulta evidente come l'elemento del lavoro personale nell'attività aziendale sia da ritenersi, in piena coerenza con la ratio della disposizione normativa, pienamente provato.
Risulta quindi legittima l'iscrizione d'ufficio della ricorrente presso la gestione commercianti e la richiesta di pagamento dei contributi con decorrenza dal 1.4.2015, avendo CP_ provveduto nelle more del processo ad annullare in autotutela il provvedimento relativo
Pagina 7 di 8 alla richiesta di pagamento dei contributi prescritti relativi al primo trimestre del 2015, mentre il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la legittimità del provvedimento di iscrizione di alla gestione commercianti con decorrenza dell'obbligo contributivo a far Parte_1 data dal 1.4.2015
CP_
- Condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
2.697,00, oltre accessori fiscali, previdenziale e spese generali come per legge.
Monza, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Lorenzo Trimarchi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Giovanni Battista Pergolesi n. 1
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
CP_ Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: iscrizione alla gestione commercianti
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 29.10.2021, ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, chiedendo di accertare l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti e la CP_ connessa illegittimità della delibera assunta da con provvedimento n. 848 del 26.5.2021, CP_ previsa sospensione delle eventuali azioni esecutive intraprese da e con vittoria delle spese di lite.
Nel dettaglio, la contribuente ha esposto di aver ricevuto in data 20.5.2020 comunicazione con la quale l'ente previdenziale la informava dell'avvenuta iscrizione della sua posizione nella gestione commercianti con decorrenza retroattiva a far data dal 1.4.2015 in ragione del suo incarico di socia amministratrice unica della Chen s.r.l., esercente l'attività di ristorazione, e le chiedeva quindi il pagamento dell'importo complessivo di € 30.391,29 (di cui € 21.428,20 per
Pagina 1 di 8 contributi ed € 8.693,09 per oneri accessori); di aver esperito il ricorso amministrativo ricevendo dapprima come riscontro solo la richiesta di pagamento anche dei contributi asseritamente dovuti per il primo trimestre 2015 e poi il rigetto della propria istanza poiché
l'apporto richiesto all'iscritto alla gestione commercianti non è esclusivamente “l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale ma anche un'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale atta a realizzare lo scopo sociale”.
Ha contestato la pretesa dell'ente previdenziale rilevando che esso non ha adempiuto al proprio onere probatorio, poiché - pur dando atto che ella era impegnata nelle propria attività di studentessa e di madre di un infante - ha proceduto comunque alla sua iscrizione nella gestione commerciante senza offrire la prova del suo effettivo e personale apporto lavorativo con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha sostenuto la correttezza dell'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, poiché socia e amministratrice unica della Chen s.r.l., società avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande.
Dopo aver dato atto di aver proceduto d'ufficio e in autotutela all'annullamento della propria pretesa relativa al primo trimestre del 2015 e sottolineato pertanto che l'oggetto della controversia riguarda l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti con decorrenza dal 1.4.2015, l'ente previdenziale ha rilevato:
- Chen s.r.l. è partecipata per il 50% da un socio assunto dalla stessa come lavoratore subordinato (come tale non iscrivibile alla gestione commercianti) e per il rimanente
50% dalla ricorrente;
- alcuno dei lavoratori dipendenti che lavorano presso Chen s.r.l. ricopre in essa una posizione apicale, essendo operai o apprendisti;
- in difetto della individuazione da parte della società di un soggetto al quale è affidata la direzione commerciale (ossia lo svolgimento di attività organizzative e direttive, di natura intellettuale, atte a realizzare lo scopo sociale), la stessa deve ritenersi attribuita alla socia amministratrice unica, non potendosi ritenere che l'attività di studio per il conseguimento del diploma sia stata ostativa, tanto più che la ricorrente
– pur iscritta presso l'istituto IN di AG – è sempre rimasta residente in
Seregno (MB).
CP_ Ritenendo pertanto esistenti i requisiti di cui alla L. n. 1397 del 1960, ha richiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del provvedimenti di iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti a far data dal 1.4.2015; con vittoria di spese e competenze di lite.
Pagina 2 di 8 Istruita la causa con l'ammissione della prova documentale, all'udienza ex art. 420
c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, commi 202 e 203, L. n. 662 del 1996.
Tale normativa stabilisce che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (omissis...);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Come osservato in dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, senza dubbio la lettera c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita,
l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., "[...] deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività del-la società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti".
Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l., si è precisato che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha
Pagina 3 di 8 l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta - a seconda della concreta delega - alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. n. 10426/2018).
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la c.d. "doppia iscrizione" consentita dalla legge (in base alla norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), rimane pur sempre da accertare in concreto (cioè nella singola fattispecie) il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi dare comunque applicazione all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996.
A tal proposito, la Corte di cassazione ha altresì affermato che, "in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di
s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della 'prevalenza' meglio si attaglia alla lettera dell'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa" (v. Cass. n. 4440/2017; in senso conforme cfr. anche Cass. n. 19273/2018; v. altresì Cass. 10426/2018, in cui si precisa che, in base ai lavori preparatori, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale, nonché a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie risultano documentalmente i seguenti elementi:
Pagina 4 di 8 - la società Chen s.r.l., costituita in data 31.1.2013, ha per oggetto sociale
“l'organizzazione e la gestione di attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, compresi quelli di contenuto alcolico […], l'attività di produzione di pizze, vivande, bevande e piatti tipo gastronomia d'asporto, la fornitura di pasti preparati (catering)” (cfr. visura camerale – doc. 1 fasc. conv.); Per_
- la ricorrente, fin dalla costituzione, è socia al 50% della Chen s.r.l., l'altro socio,
, detiene anch'egli il 50% delle quote sociali (doc. 1 fasc. conv.);
[...]
- fin dalla costituzione della società la ricorrente ha rivestito il ruolo di amministratore unico di Chen s.r.l.; in particolare il suo incarico, avente decorrenza dal 31.1.2013, è stato espressamente rinnovato in data 19.5.2020 (doc. 1 fasc. conv.);
- alla ricorrente, in quali di amministratore unico, sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria (doc. 1 fasc. conv.);
- parte attorea, in data 11.7.2018, ha conseguito il diploma del liceo delle scienze applicate, rilasciato dall'istituto paritario IN di AG (doc. 7 fasc. ric.);
- parte attorea, in data 27.6.2019, è diventata madre (doc. 6 fasc. ric.).
Nel giudizio sono rimasti incontestati altresì i seguenti elementi di fatto:
- il socio è assunto presso Chen s.r.l. con contratto di lavoro subordinato;
Per_1
- i dipendenti della Chen s.r.l. non sono inquadrati in categorie apicali, risultando operai, apprendisti divenuti operai, apprendisti;
CP_
- ha desunto la partecipazione attiva della ricorrente alla gestione della società sulla base delle evidenze documentali, senza svolgere attività ispettive;
Dall'istruttoria testimoniale è emerso quanto segue:
- le dichiarazioni relative al primo capitolo delle istanze istruttorie attore, rese dalla teste , contengono mere valutazioni, a fronte di una domanda che in tali Testimone_1
termini è stata formulata (al teste non avrebbe dovuto essere chiesto se parte attorea si fosse occupata esclusivamente dell'amministrazione dell'azienda, ma avrebbe dovuto essere chiesto quali attività avesse svolto, quale fosse il loro contenuto, essendo rimesso poi al giudice valutare se tali attività fossero ascrivibili all'ambito Tes_ amministrativo o a quello gestionale). Peraltro la deposizione della teste è del tutto irrilevante, poiché resa de relato sulla base dei racconti dell'attrice stessa. Sono parimenti irrilevanti e financo contraddittorie le dichiarazioni della medesima teste sul capitolo 2, non risultando chiare le ragioni per cui ella andava a trovare la ricorrente presso il ristorante ove la stessa “non lavorava” e riguardando comunque incontri episodici, non specificati nella frequenza e circoscritti in ogni caso al solo momento del pranzo (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023);
Pagina 5 di 8 - anche le dichiarazioni del teste non contengono alcun elemento rilevante, Tes_2
poiché ugualmente valutative – per i motivi sopra già evidenziati – sulle attività svolte dalla ricorrente presso il ristorante e del tutto vaghe sulla frequenza della presenza della ricorrente nei locali aziendali, non risultando elementi atti a quantificare consa significhi “veniva ogni tanto” (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023);
- dalle dichiarazioni rese dai testi attorei, però, emerge un dato che non può essere Te trascurato. I testi escussi, soprattutto il teste che sul punto rende dichiarazioni proprie e non de relato, confermano la presenza della ricorrente presso i locali aziendali. L'aspetto valutativo delle dichiarazioni testimoniali, infatti, attiene alla individuazione dell'attività dalla stessa svolta (solo quella “amministrativa”, in difetto di una compiuta descrizione del contenuto degli incombenti assolti) e non alla presenza della ricorrente presso l'esercizio commerciale per l'adempimento di incombenti ed oneri;
- irrilevanti le domande sui capitoli 3 e 4 poiché il dato del conseguimento del diploma nell'anno scolastico 2017/2018 e della nascita del figlio della ricorrente nel giugno
2019 risultano documentalmente.
In definitiva, in ragione di tutte le risultanze istruttorie sopra enucleate, deve rilevarsi
CP_ che se da un lato ha fondato il proprio atto di iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti sul fatto che ella, unica titolare di poteri di amministrazione, secondo l'organigramma societario risulta essere anche l'unico soggetto al quale sono attribuiti poteri gestori, non risultando dalle evidenze documentali la presenza di alcun altro soggetto delegato a gestire l'attività del , dall'altro i testi attorei hanno confermato la sua presenza Parte_2
presso l'esercizio commerciale e lo svolgimento da parte della stessa di attività relative all'esercizio commerciale (apoditticamente e valutativamente definite di carattere amministrativo, ma senza specificazione alcuna circa il loro contenuto). Peraltro, come già evidenziato, in giudizio è rimasto incontestato che alcuno dei lavoratori dipendenti operanti presso Chen s.r.l. sia dotato di poteri apicali o rivesta un ruolo o un livello tale di inquadramento da farne dedurre il compimento delle attività tipicamente gestionali. E tutti gli elementi di fatto enucleati – corroborati appunto dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi attore – sono sufficienti per ritenere legittima e fondata l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
In senso difforme rispetto a quanto prospettato non depone la circostanza che parte attorea abbia comunque svolto altre attività, quale studentessa, e sia stata altresì impegnata dalla maternità, non risultando tali dati di fatto idonei ad escludere l'avvenuto esercizio da parte della stessa di poteri gestionali.
Pagina 6 di 8 CP_ Peraltro l'accertamento di riguarda il periodo decorrente dal 1.4.2015, laddove la ricorrente ha conseguito il diploma nell'anno scolastico 2017/2018 ed è divenuta madre nel giugno 2019; in disparte rimanendo che tali elementi fattuali nulla provano per escludere lo svolgimento di attività gestionali negli anni antecedenti al conseguimento del diploma e nell'anno intercorso tra il conseguimento del diploma e il puerperio (non avendo parte attorea prodotto né un certificato di frequenza dei corsi per il conseguimento del diploma, né un certificato teso a dimostrare in quali anni scolastici antecedenti al diploma sarebbe stata iscritta a scuola, né eventuali certificazioni attestanti l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa durante la gravidanza), nel caso di specie deve rilevarsi che la condizione di studentessa di scuola superiore prima e di madre poi non preclude lo svolgimento dei compiti di gestione dell'attività imprenditoriale, potendosi al più presumere l'assenza fisica della ricorrente dall'unità locale per il periodo di maternità obbligatoria.
Deve dunque ritenersi provato che la ricorrente, nel periodo oggetto di causa, ossia dal
1.4.2015 si sia occupata della conduzione dell'attività operativa aziendale, cioè degli aspetti attinenti all'organizzazione dell'attività e alla sua esecuzione, in quanto diretta alla realizzazione dello scopo aziendale.
In considerazione di tutto quanto esposto e degli elementi di fatto enucleati, si deve pertanto ritenere che l'impegno della ricorrente - sia pure limitato alle attività organizzative, economiche, decisionali - sia stato prevalente e abituale ai sensi dell'art. 1, comma 203, lettera c), L. n. 662 del 1996.
Deve invero ricordarsi che, come insegna la Corte di legittimità, "per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa" (così la già citata Cass. 10426/2018, che si richiama a Cass. 5360/2012).
Il requisito dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale, del resto, è facilmente desumibile dal fatto che quella oggetto del giudizio era l'unica attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Per tale via risulta evidente come l'elemento del lavoro personale nell'attività aziendale sia da ritenersi, in piena coerenza con la ratio della disposizione normativa, pienamente provato.
Risulta quindi legittima l'iscrizione d'ufficio della ricorrente presso la gestione commercianti e la richiesta di pagamento dei contributi con decorrenza dal 1.4.2015, avendo CP_ provveduto nelle more del processo ad annullare in autotutela il provvedimento relativo
Pagina 7 di 8 alla richiesta di pagamento dei contributi prescritti relativi al primo trimestre del 2015, mentre il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la legittimità del provvedimento di iscrizione di alla gestione commercianti con decorrenza dell'obbligo contributivo a far Parte_1 data dal 1.4.2015
CP_
- Condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
2.697,00, oltre accessori fiscali, previdenziale e spese generali come per legge.
Monza, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Greco
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