TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA OM
in esito all'udienza del 16 dicembre 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4073/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Gianfilippo Ceccio, giusta procura alle liti allegata al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni, in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 n. rep. 37875 n. racc. 7313 a rogito del notaio di Fiumicino. OPPOSTO Per_1
Controparte_2
, c.f. in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Bettino Torre e Raffaela
Fabbi, giusta procura generale alle liti del Notaio di Palermo del 5.8.2024, Persona_2 repertorio n. 3255 e raccolta n. 2417. OPPOSTO
1 , c.f. , con sede in Roma via Controparte_3 P.IVA_3
G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.7.2025 spiegava opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500002541000, fascicolo n.
2025/28042, notificata in data 8.7.2025, di complessivi euro 66.305,81, di cui euro 37.011,76 di competenza del Giudice del Lavoro, in relazione ai seguenti atti sottesi: cartelle di pagamento n. 29520170013142414000, n. 29520170020592623000, n. 29520180010219159000, n.
29520210001604169000, n. 29520220001512465000, n. 29520220026880441000, n.
29520220033947027000, n. 29520230029450557000, n. 29520240006579113000, n.
29520240039665475000, n. 29520250004304030000, ed agli avvisi di addebito n.
59520160000816682000, n. 59520160003764782000, n. 59520170001453315000, n.
59520180001264260000, n. 59520190001009002000, n. 59520190003668600000, n.
59520210000732990000, n. 59520210001407648000, n. 59520220000273637000, n.
59520220000833556000, n. 59520220001406722000, n. 59520220004065815000, n.
59520220004279008000, n. 59520230000574149000, n. 59520230001244355000, n.
59520230001635157000, n. 59520230002280703000, n. 59520240000210523000, n.
59520240000964732000, n. 59520240002281587000, n. 59520250000049368000.
Eccepiva innanzitutto l'illegittimità dell'atto opposto per difetto assoluto di motivazione, anche con riferimento agli immobili oggetto di misura cautelare, e per difetto assoluto di prova, non essendo stati allegati gli atti presupposti.
Lamentava, poi, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, anche in relazione alle modalità di determinazione degli interessi di mora applicati, e la violazione dell'art.50 co. 2 del D.P.R.
602/1973, non essendo stato notificato un avviso di intimazione prima della notifica dell'atto opposto.
Ne deduceva, infine, l'illegittimità anche per mancata notifica degli atti presupposti, eccependo conseguentemente la prescrizione della pretesa impositiva e delle sanzioni e la decadenza degli
Enti Impositori dall'iscrizione a ruolo.
2 Chiedeva, previa sospensione della comunicazione opposta e degli atti presupposti, di accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata per violazione dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 7 L.212/2000, per difetto assoluto di motivazione, per violazione dell'art. 50, co. 2 D.P.R. n. 602/1973, per omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti;
di accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa impositiva contenuta nell'atto impugnato, anche in relazione a sanzioni e interessi e l'intervenuta decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999; per l'effetto, di accogliere il ricorso, in fatto e diritto, ed annullare l'atto impugnato e quelli presupposti. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 1.12.2025, facendo CP_2 rilevare che le eccezioni poste dal ricorrente a fondamento dell'opposizione attenevano esclusivamente alla illegittimità ed irregolarità degli atti e della procedura di riscossione, di competenza esclusiva del Concessionario della Riscossione ADER, ma non anche al merito del debito contributivo, che non veniva contestato, né avrebbe potuto esserlo, non essendo state contestate le cartelle esattoriali emesse e notificate nel termine previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 46/1999.
Allegava documentazione trasmessa dal Concessionario attestante la presenza di diversi atti interruttivi della prescrizione e, premesso che il risultava titolare della polizza artigiana Pt_1 per attività di trasporti cessata alla data del 24 settembre 2025, descriveva il contenuto delle singole cartelle di propria competenza. Sottolineava che i crediti contributivi dedotti nelle cartelle riguardavano i premi non versati relativi agli anni dal 2016 al 2024, oltre sanzioni ed interessi e che l' aveva provveduto all'iscrizione a ruolo nei termini di legge. CP_2
Affermava la regolare notifica delle cartelle ed escludeva la prescrizione delle somme rivendicate, anche alla luce della sospensione legale VI e degli atti interruttivi allegati in atti, tra cui le domande di definizione agevolata presentate nel tempo dal ricorrente.
Chiedeva l'integrale rigetto del ricorso perché infondato e, in ogni caso, di accertare la sussistenza dei crediti contributivi dell' relativi all'atto impugnato con riferimento CP_2 agli importi richiesti per premi assicurativi e sanzioni civili, oltre interessi ed al netto delle somme di spettanza del concessionario previste dalla legge, come indicate nella comunicazione preventiva di ipoteca impugnata e come aggiornati nella memoria di costituzione. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3 3. Con memoria depositata in data 2.12.2025 si costituiva in giudizio anche l' CP_1
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, evidenziando di aver regolarmente provveduto alla notifica degli avvisi di addebito indicati in ricorso.
Escludeva essere maturata la prescrizione sui crediti tenuto conto della sospensione CP_1 dell'attività di riscossione disposta dalla normativa emergenziale VI e degli atti interruttivi ricevuti da ADER ed allegati in atti.
Sottolineava la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999 e deduceva che il decorso del termine determinava una decadenza meramente procedimentale, ma non l'estinzione ex lege del diritto di credito, di cui chiedeva l'accertamento in giudizio.
Affermava che, in relazione alle eccezioni formulate da parte opponente ed aventi ad oggetto la regolare notifica e i vizi procedurali della riscossione, unico soggetto legittimato risultava essere l'A.D.E.R.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda di sospensiva e, comunque, il ricorso e le domande in esso formulate perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme, meglio indicate nei provvedimenti impugnati oltre sanzioni civili fino all'effettivo saldo, come per legge. In caso di accertata decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi evasi, chiedeva di accertare la sussistenza del credito vantato dall'Istituto per la causale di cui all'avviso di addebito. Spese vinte.
4. All'udienza del 16 dicembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
5. Si rileva che l' , benché ritualmente citata, non si è costituita Controparte_4 in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
6. Per quanto concerne le eccezioni relative ai vizi formali della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, esse non risultano fondate.
Si osserva infatti che la comunicazione preventiva di ipoteca ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R.
n. 602/1973 è una comunicazione che precede l'ipoteca, con cui il debitore viene soltanto invitato ad adempiere spontaneamente ai propri debiti, con l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione dell'ipoteca.
4 La normativa non prevede specifiche formalità o la presenza di elementi essenziali per tale atto, fermo restando che comunque la comunicazione opposta contiene elementi sufficienti ad individuare l'ente creditore, il credito azionato, le annualità di riferimento, sicché non è ravvisabile la denunciata carenza motivazionale né può profilarsi una violazione del diritto di difesa del debitore. Né l'atto può ritenersi viziato per l'omessa indicazione delle unità immobiliari su cui il Concessionario intenderebbe iscrivere ipoteca, elemento non richiesto ai fini della validità dell'atto. Non è peraltro richiesta l'allegazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti, trattandosi di atti presuntivamente già notificati in precedenza al contribuente.
Si precisa peraltro che la comunicazione reca l'indicazione sia dell'ufficio competente sia del responsabile della procedura, sia delle modalità di impugnazione dell'atto e delle Autorità competenti.
7. Non è inoltre necessaria, ai fini dell'esperimento della procedura di iscrizione ipotecaria, la previa notifica di un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, atteso che, come osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, “l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere
a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” (Cass. civ., SS.UU., 18/09/2014, n.19667).
8. In riferimento all'eccezione di illegittimità del calcolo degli interessi moratori, si premette che il valore percentuale degli interessi di mora, originariamente determinato con decreti ministeriali, è stato periodicamente aggiornato con provvedimenti dell' , Controparte_4 certamente validi ed applicabili all'atto oggetto di opposizione.
Deve peraltro osservarsi che la circostanza che la determinazione del tasso degli interessi moratori avvenga con atti normativi e/o comunque di efficacia generale, comporta una presunzione di conoscenza dei criteri di calcolo da parte della generalità dei contribuenti, e quindi l'inutilità di richiamarli esplicitamente negli atti dell'esattore. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente, infatti, "nel regime dell'art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 602 l'indennità
5 di mora costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo come indennizzo forfettario avente il medesimo carattere pubblicistico del tributo stesso" (Cass. 14.5.1997 n. 4255).
L'eccezione di illegittimità degli interessi di mora sollevata dall'opponente risulta inoltre generica ed indeterminata non avendo questi specificato, né tantomeno dimostrato che la misura degli interessi di mora applicata si discosta da quella stabilita dai provvedimenti applicabili alla fattispecie in esame.
9. Per quanto concerne la notifica degli atti presupposti e contestati, l' e l' CP_2 CP_1 hanno documentato di aver regolarmente provveduto alla notifica dei seguenti:
- cartella di pagamento n. 29520170013142414000, in data 4.9.2017;
- cartella di pagamento n. 29520170020592623000, in data 20.12.2017;
- cartella di pagamento n. 29520180010219159000, in data 4.7.2018;
- cartella di pagamento n. 29520210001604169000, in data 18.7.2022;
- cartella di pagamento n. 29520220001512465000, in data 1.2.2023;
- cartella di pagamento n. 29520220026880441000, in data 2.2.2023;
- cartella di pagamento n. 29520220033947027000, in data 13.1.2023;
- cartella di pagamento n. 29520240006579113000, in data 13.3.2024;
- cartella di pagamento n. 29520240039665475000, in data 19.7.2024;
- cartella di pagamento n. 29520250004304030000, in data 23.1.2025;
- avviso di addebito n. 59520160000816682000, in data 5.7.2016;
- avviso di addebito n. 59520170001453315000, in data 2.10.2017;
- avviso di addebito n. 59520180001264260000, in data 18.6.2018;
- avviso di addebito n. 59520190001009002000, in data 5.7.2019;
- avviso di addebito n. 59520190003668600000, in data 28.11.2019;
- avviso di addebito n. 59520210000732990000, in data 7.11.2021;
- avviso di addebito n. 59520210001407648000, in data 20.11.2021;
6 - avviso di addebito n. 59520220000273637000, in data 29.3.2022;
- avviso di addebito n. 59520220000833556000, in data 24.5.2022;
- avviso di addebito n. 59520220001406722000, in data 19.7.2022;
- avviso di addebito n. 59520220004065815000, in data 18.12.2022;
- avviso di addebito n. 59520220004279008000, in data 30.12.2022;
- avviso di addebito n. 59520230000574149000, in data 31.5.2023;
- avviso di addebito n. 59520230001244355000, in data 5.10.2023;
- avviso di addebito n. 59520230001635157000, in data 18.11.2023;
- avviso di addebito n. 59520230002280703000, in data 13.12.2023;
- avviso di addebito n. 59520240000210523000, in data 1.2.2024;
- avviso di addebito n. 59520240002281587000, in data 4.11.2024;
- avviso di addebito n. 59520250000049368000, in data 5.2.2025.
In relazione a tali atti, l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 è dunque tardiva ed inammissibile, essendo decorsi i termini di legge per l'impugnazione dei medesimi.
Non essendo stati i superiori avvisi impugnati nel termine di quaranta giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, il ricorrente è inoltre decaduto dalla possibilità di eccepire l'infondatezza nel merito della pretesa che, con il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione, è divenuta intangibile.
10. Diversamente, per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 29520230029450557000, recante tra gli altri crediti di competenza non è stata fornita prova alcuna della CP_2 notifica, e, per quanto riguarda gli avvisi di addebito n. 59520160003764782000 e n.
59520240000964732000, essi non possono dirsi validamente notificati, in quanto la notifica del primo non si è perfezionata per indirizzo sconosciuto e la notifica del secondo non reca alcuna data di consegna.
L'omessa prova della notifica dei suindicati atti determina illegittimità della conseguente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ravvisandosi un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge (v., fra le tante, Cass. Civ., Sez. VI, n. 27776 del 22.11.2017).
7 Il predetto vizio di notifica degli atti sopra indicati comporta dunque la parziale invalidità derivata della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ma non incide sull'esistenza del credito. Dunque, il vizio riscontrato rileva solo ai fini della maturazione o meno del termine di prescrizione (v. Cass. n. 30542/2022) e dell'avvio della esecuzione.
11. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3, c. 9, legge n. 335/1995, si premette che la mancata impugnazione dell'avviso di addebito/cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U. Cass. n. 23397/2016; sez. 6 ord. n. 11760/2019). Invero, l'atto notificato e non impugnato entro quaranta giorni non può essere assimilato a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Ciò premesso, le parti resistenti hanno documentato che il ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata rottamazione ter del 24.4.2019 prot. 18661, accolta con
Documento rif. AT – 29590201900075908131 del 5.7.2019 (relativa, tra gli altri carichi, anche a quelli portati dalle cartelle/avvisi n. 29520170013142414000, 29520170020592623000,
59520160000816682000, 59520160003764782000, 59520170001453315000), e dichiarazione di adesione alla definizione agevolata rottamazione quater del 14.6.2023 prot. W-
2023061407223583, accolta con Documento rif. AT – 29590202301542880180, notificato il
22.9.2023 (relativa, tra gli altri carichi, anche a quelli portati dalle cartelle/avvisi n.
29520170013142414000, 29520170020592623000, 29520180010219159000,
29520210001604169000, 29520220001512465000, 29520220026880441000,
59520160000816682000, 59520160003764782000, 59520170001453315000,
59520180001264260000, 59520190001009002000, 59520190003668600000,
59520210000732990000, 59520210001407648000, 59520220000273637000,
59520220000833556000).
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una
8 specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n.
26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22).
[…] 3.1.- È, invece, irrilevante… che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass.
n. 5160/22)” (Cass. civ., 8.4.2024 n.9221).
Le domande di rateazione e definizione agevolata assumono dunque valenza di atti di riconoscimento di debito, aventi effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Gli Istituti resistenti hanno altresì documentato la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520229006996934000 in data 17.10.2022, relativa, tra gli altri, alle cartelle n.
29520170013142414000, n. 29520170020592623000, n. 29520180010219159000 ed agli avvisi di addebito n. 59520160000816682000, n. 59520170001453315000, n.
59520180001264260000.
Non risulta invece provata l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento
29520249011057861/000, che sarebbe stata asseritamente notificata mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. In realtà la notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso Controparte_5 necessaria ai fini della validità della notifica stessa, non risulta essere stata regolarmente effettuata, non essendo stata prodotta alcuna documentazione a riguardo.
Infine, è stata documentata la notifica di due preavvisi di fermo, n. 29580202500007404000 e
29580202500019850000, notificati rispettivamente in data 4.2.2025 e 16.6.2025, che, unitamente considerati, hanno riguardato tutte le cartelle e gli avvisi oggetto di impugnazione.
9 Alla luce dei superiori atti interruttivi, alcuna delle pretese o può ritenersi CP_1 CP_2 prescritta alla data di notifica (8.7.2025) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta.
A tale conclusione si giunge tenendo altresì conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dalle leggi speciali per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
12. L'opposizione è dunque parzialmente meritevole di accoglimento e la comunicazione preventiva di ipoteca opposta va annullata in relazione alla cartella di pagamento
29520230029450557000, ed agli avvisi di addebito n. 59520160003764782000 e n.
59520240000964732000, per i crediti di competenza e Essa va rigettata per CP_1 CP_2 il resto.
13. Il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di quattro quinti delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si pone a carico dell' e CP_1 dell' quali titolari della pretesa sostanziale contestata (cfr. la già citata Sez. Un. 8 CP_2 marzo 2022, n. 7514), come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.
10 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento, ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale svolta. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Gianfilippo
Ceccio, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dell' . Controparte_4
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 28.7.2025 nei confronti dell' dell' e dell' CP_1 CP_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_4 tempore, in opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29576202500002541000, fascicolo n. 2025/28042, in relazione alle cartelle di pagamento n.
29520170013142414000, n. 29520170020592623000, n. 29520180010219159000, n.
29520210001604169000, n. 29520220001512465000, n. 29520220026880441000, n.
29520220033947027000, n. 29520230029450557000, n. 29520240006579113000, n.
29520240039665475000, n. 29520250004304030000, ed agli avvisi di addebito n.
59520160000816682000, n. 59520160003764782000, n. 59520170001453315000, n.
59520180001264260000, n. 59520190001009002000, n. 59520190003668600000, n.
59520210000732990000, n. 59520210001407648000, n. 59520220000273637000, n.
59520220000833556000, n. 59520220001406722000, n. 59520220004065815000, n.
59520220004279008000, n. 59520230000574149000, n. 59520230001244355000, n.
59520230001635157000, n. 59520230002280703000, n. 59520240000210523000, n.
59520240000964732000, n. 59520240002281587000, n. 59520250000049368000, per i crediti di competenza e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così CP_1 CP_2 provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_4
- annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in relazione alla cartella di pagamento 29520230029450557000 ed agli avvisi di addebito n.
59520160003764782000 e n. 59520240000964732000, limitatamente ai crediti di competenza e CP_1 CP_2
11 - rigetta per il resto;
- condanna l' e l' alla rifusione di un quinto delle spese di giudizio in CP_1 CP_2 favore del ricorrente, che liquida in € 8,60 per rimborso contributo unificato ed € 67,80 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Gianfilippo CECCIO, compensando la restante quota.
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' Controparte_4
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA OM
12