Versione
29 gennaio 1981
29 gennaio 1981
Art. 5. Pensione di invalidita'
La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.
La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, e' stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidita'.
La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.
La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, e' stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidita'.
Commentario • 1
- 1. Reversibilità della pensione di anzianità: diritto del coniuge superstite indipendentemente dalla domanda del de cuiushttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9.331337
[…] Deduce inoltre che il Ma.Co. - titolare di pensione di invalidità che aveva proseguito nell'esercizio dell'attività professionale - e, al compimento dell'età utile per il conseguimento della pensione di anzianità, non aveva presentato la relativa domanda amministrativa come avrebbe dovuto in base al disposto dell'art. 5 della legge n. 6 del 1981. […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Locri, sentenza 05/10/2022, n. 809Provvedimento: […] 5. Le risultanze peritali consentono quindi di accertare invalso esclusivamente il requisito sanitario che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 6/1981, giustifica l'accesso della parte ricorrente alla provvidenza rivendicata, la cui decorrenza dovrà individuarsi nella data del 14 aprile 2011.Leggi di più...
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