Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, in funzione di Giudice del lavoro ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 744/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonucci Parte_1 ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. Umberto Ferrato e Gilda Avena resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' deducendo di aver lavorato come bracciante agricolo, dal CP_1
01.01.2000 al 31.12.2001 presso “La Nuova Conca D'Oro S.R.L.” sita in via Sibari - Doria in Cassano allo Ionio. Aggiungeva di titolare di pensione cat. VO (vecchiaia dei lavoratori dipendenti) erogata dall' con decorrenza da mese di ottobre 2023 e CP_1 rilevava che nel calcolare le giornate lavorative ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, con provvedimenti Prot. 2500.13/03/2024.0137040 e Prot. CP_1
2500.13/03/2014.0137041, gli erano state riconosciute 102 giornate CP_1 lavorative totali per l'anno 2000 e per l'anno 2001. Lamentava che con comunicazioni Prot. 2500.13/03/2024.0137052 e CP_1
Prot. 2500.13/03/2024.0137053 ricevute il 27.03.2024, dopo oltre venti CP_1 anni, l' gli aveva comunicato che per gli anni 2000 e 2001 aveva CP_1
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(all.10) presso il Comitato provinciale di Cosenza CodiceFiscale_1 per chiederne l'annullamento. Ma il predetto Comitato, con risposta del 30.11.2024, incomprensibilmente dichiarava lo stesso improcedibile per decorrenza dei termini di cui all'art. 11 D.lgs. 11.08.93 n. 375. Deduceva che il numero di giornate lavorative da lui effettuate negli anni 2000 e 2001 è pari 102 per come si evince dagli estratti conto previdenziali emessi dall' in data 30.0 1.2024 e 10.04.2024, nonché dai CUD 2001 e CP_1
2002, relativi agli anni 2000 e 2001, dove sono chiaramente indicate le effettive giornate lavorative, relative agli anni in questione. Denunciava, pertanto, che la decurtazione delle giornate lavorative, effettuata a distanza di molti anni è illegittima ed arbitraria, oltre che inesorabilmente prescritta. Concludeva, chiedendo: “previo accertamento della nullità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi indicati in narrazione, vengano dichiarate nulle e/o inesistenti e pertanto improduttive di qualsivoglia effetto giuridico le comunicazioni Prot. 2500.13/03/2024.0137052 e CP_1
Prot. 2500.13/03/2024.0137053, notificate al ricorrente in data CP_1
27.03.2024 con l e qual i veniva comunicato l'azzeramento delle giornate lavorative relative agli anni 2000 e 2001 ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali”. Si costituiva l' in via preliminare sollevando eccezione di difetto di CP_1 interesse ad agire, chiedendo in ogni caso una declaratoria di cessata materia del contendere atteso che il ricorrente, per gli anni 2000, 2001 e 2002, risulta regolarmente iscritto negli elenchi agricoli per giorni 102-102- 102 (per calamità) come si può evincere anche dall'estratto contributivo allegato, rilevando che l'originaria discrasia relativa alla posizione
2 assicurativa del ricorrente si è determinata in ragione di imprecisa comunicazione dell'azienda datoriale.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 07.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il 04.04.2025, aderendo alla richiesta di una declaratoria di cessazione della materia del contendere con statuizione sulle spese di lite, previa dichiarazione di ammissibilità della domanda.
Premesso che deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente con il ricorso in esame, attesa la notifica dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative e la declaratoria di irricevibilità del ricorso amministrativo del dicembre 2024, deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' riconosciuto l'effettivo svolgimento CP_1 delle giornate lavorative da parte del ricorrente gli anni 2000 e 2001. Le spese di lite vengono interamente compensate, atteso l'esito del giudizio e considerato che i provvedimenti di riconoscimento delle giornate prima disconosciute sono stati notificati al ricorrente nel mese di marzo 2024, prima del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite Cosenza, 08.04.2025
IL GIUDICE
dott. Vincenzo Lo Feudo
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