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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3462/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3462/2022 promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MAJ GIACOMO ed elettivamente domiciliata in via Locatelli n.
19/i OR EA (Bg) presso il difensore;
- parte opponente - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. SCHWIENBACHER KARL BENEDIKT ed elettivamente domiciliata in Via dei
Grappoli 50/38 Bolzano presso il difensore;
- parte opposta -
in punto: Opposizione a decreto ingiuntivo Nr. 1166/2022 del Tribunale di Bolzano (RG Nr.
2838/2022)
causa trattenuta in decisione all'udienza del 13/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte opponente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa:
In via preliminare: dichiararsi, per tutti i motivi già esposti, da intendersi qui integralmente richiamati, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita da controparte a mezzo posta elettronica certificata ex L. 53/1994 in data 16 settembre 2022, con conseguente revoca del decreto
pagina 1 di 9 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano avente n. 1166/2022 D.I., n. 2838/2022 R.G. datato 15 settembre 2022; sempre in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Bolzano essendo, per contro, territorialmente competente il Tribunale di Brescia, per tutte le ragioni già espresse, da intendersi qui in toto richiamate, chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano avente n. 1166/2022 D.I., n. 2838/2022 R.G. datato 15 settembre 2022; in via principale e nel merito: rigettarsi integralmente la domanda di pagamento spiegata dalla società
per tutti i motivi già esposti, da intendersi in toto richiamati, e per l'effetto Controparte_1
revocarsi, annullarsi e comunque dichiararsi inefficacie il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Bolzano avente n. 1166/2022 D.I., n. 2838/2022 R.G. datato 15 settembre 2022;
- rigettarsi la domanda di pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 ex adverso promossa in quanto del tutto infondata per tutti i motivi già esposti, da intendersi qui integralmente richiamati, e, per l'effetto, revocarsi annullarsi e comunque dichiararsi inefficacie il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Bolzano avente n. 1166/2022 D.I., n. 2838/2022 R.G. datato 15 settembre 2022; in via riconvenzionale: previo accertamento del grave inadempimento imputabile alla società
[...]
alle obbligazioni contrattuali assunte, ciò per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti, CP_1
da intendersi in toto richiamate, condannare la società al pagamento in favore Controparte_1 dell'odierna opponente della somma complessiva di € 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno, ovvero alla diversa maggior o minor somma dovesse accertarsi in corso di causa, anche determinata in via equitativa, da portarsi in compensazione con le somme eventualmente dovute a parte odierna opposta, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo oltre ogni successiva occorrenda e maturanda;
In ogni caso: spese e onorari di causa interamente rifusi” per la parte opposta : Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Bolzano, ogni contraria domanda ed eccezione reietta e disattesa, giudicare:
- nel merito rigettare la avversaria opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1166/2022 di questo Tribunale;
- con rigetto totale della avversaria domanda riconvenzionale perché manifestamente infondata e con condanna alla rifusione delle spese e competenze della presente causa di opposizione;
Cont
- condannare la opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 nella misura ritenuta equa e conforme a giustizia.
Con riserva di modificar ed integrare e di offrire prove e controprove”
RAGIONI
pagina 2 di 9 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con ricorso dd. 2/9/2022 la società faceva valere un credito di Euro Controparte_1
12.838,29, oltre accessori, nei confronti di Parte_1
Il credito azionato, relativo al corrispettivo di locazione di macchine industriali senza operatore ed ai costi delle relative riparazioni alla riconsegna, risultava composto delle seguenti voci:
Fattura di data 26/11/2021 nr. 1191 - VOLVO EC480EL matz. 310519 - 2847 ore
Lavaggio macchina, cambiato vetri rotti e benna Euro 448,00
1,00 pz Euro 563,69 Per_1
1,00 pz Euro 103,57 Persona_2
1,00 pz Euro 194,33 Per_3
4,00 pz DENTE Euro 1.310,12
4,00 pz DENTE B0P Euro 330,11 Per_4
0,50 mes NOLEGGIO VOLVO EC480EL mati. 310519: dal 01.10.2021 al 15.10.2021 Euro 3.500,00
1,00 pz Euro 3.500,00 Parte_2
Totale con IVA Euro
12.138,78
Fattura di data 17/12/21021 nr. 1269 - VOLVO EC380ENL mat. 311408
40,00 ore LAVORO IN OFFICINA RIPARAZIONE DOPO NOLEGGIO Euro 2.240,00
MAT. VARIO/MINUTERIE MATERIALE PER CARROZZERIA Euro 230,00
2,00 рz DECAL Euro 25,58
2,00 pz Euro 46,96 Per_5
2,00 lt GRIGIO Euro 76,26 Pt_3
1,00 pz Euro 112,11 Pt_4
1,00 рz. DECAL Euro 39,18
1, 00 mes NOLEGGIO Euro 6.000,00
Totale con IVA Euro
10.699,51
pagina 3 di 9 il tutto tenuto conto della cauzione versata da per Euro 10.000,00 che Parte_1
veniva infatti detratta, così risultando il credito del quale al ricorso di Euro 12.838,29 (id est: Euro
12.138,78 + Euro 10.699,51 - Euro 10.000,00).
In data 15 settembre 2022 veniva emesso decreto ingiuntivo nr. 1166/2022 del Tribunale di Bolzano per l'importo di Euro 12.838,29, oltre a spese ed accessori.
Con atto di citazione in opposizione dd. 21 ottobre 2022 insorgeva Parte_1
dolendosi della nullità della notifica del decreto ingiuntivo, nonché dell'incompetenza territoriale del
Tribunale adito. Parte opponente contestava nel merito la pretesa di ed in Controparte_1
particolare inter alia l'addebito dei costi di “trasporto macchina”, dispiegando inoltre domanda riconvenzionale per danno “da fermo cava” conseguente alla inidoneità all'uso del modello di scavatore EC380ENL temporaneamente fornito in luogo del modello EC480EL (Euro 25.000,00); per costi di trasporto sostenuti per far giungere le macchine alla cava, in quanto asseritamente consegnati dall'opposta in luogo differente (Euro 5.000,00); nonché per la restituzione della cauzione prestata di
Euro 10.000,00.
Con ordinanza dd. 14.6.2023 il precedente giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ritenendo “- ... che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente, oltre ad eccepire l'incompetenza territoriale del Giudice adito, eccezione che questo giudice ritiene allo stato infondata, non avesse disconosciuto il titolo sulla base del quale vi è stata
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e non avesse neppure contestato l'ammontare della somma azionata con il decreto ingiuntivo, limitandosi l' opponente a lamentare danni non specificati per
l'asserita ritardata consegna dell'escavatore più forte e spese straordinarie per il trasporto dei due escavatori” e che “quanto asserito da parte opponente nell'opposizione a decreto ingiuntivo non risulta-sse allo stato sufficientemente suffragato dalla documentazione dalla stessa prodotta, rimanendo l'opposizione vaga e dunque non fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c. e avendo preso
l'opposta preso espressa posizione sulle eccezioni con motivazioni condivisibili”.
Fallito il tentativo di condurre ad una conciliazione, con ordinanza dd. 14/3/2024 venivano ammesse le prove orali poi assunte all'udienza del 10/6/2024 e 14/10/2024. All'esito, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13/2/2025. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. Risulta innanzitutto nella sostanza pacifica, in quanto non specificamente contestata (art. 115 c.p.c.), la concessione delle macchine VOLVO EC480EL e VOLVO EC380ENL per i periodi oggetto di azione.
pagina 4 di 9 2.1. L'accordo relativo allo scavatore VOLVO EC480EL risulta per documenti (v. doc.
1 - Contratto di locazione di data 28/06/2021 firmato dalla debitrice;
2 - Proposta di noleggio di data 12/05/2021 della ricorrente;
3 - Accettazione della proposta tramite e-mail di data 14 maggio 2021, canone mensile pattuito Euro 7.000,00 oltre IVA). Gli accordi relativi al diverso scavatore VOLVO EC380ENL non risultano invece per iscritto, ma il canone conteggiato appare equamente ridotto rispetto al modello maggiormente performante, né parte opponente allega la pattuizione di un importo differente rispetto a quello indicato in fattura.
2.2. Si evidenzia così in primo luogo la competenza territoriale del Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (“Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui ... deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”) in combinato disposto con l'art. 1182, comma III, c.c. (“L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”, vale a dire sede di ricompresa CP_3 CP_1
nel circondario del Tribunale di Bolzano).
2.3. Circa la doglianza di parte opponente in punto “nullità della notifica del decreto ingiuntivo” va osservato che la proposizione dell'opposizione, come realizzata nel caso di specie, assume valore sanante della nullità giusta la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I -
18/02/2016, n. 3192, “La dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo risulta ininfluente alla luce dell'effetto sanante costituito dalla proposizione tempestiva dell'opposizione del ricorrente,
(ex multis Cass. 19563 del 2014; con specifico riferimento ad una fattispecie analoga di nullità del decreto ingiuntivo e all'effetto sanante della costituzione cfr. Cass. 2364 del 2011 in motivazione)”).
3. La pretesa economica di risulta fondata con le eccezioni e precisazioni delle Controparte_1
quali infra.
3.1. Fatto richiamo a quanto esposto al par.
2.1. in merito ai canoni di locazione, va a questo punto dato atto che parte ha fornito prova dei danni subiti agli scavatori (cfr. doc. 7 bis rapportini dei lavori CP_1
di riparazione e v. risultanza dell'escussione dei testi meccanici presso teste CP_1 [...]
“Se parliamo del 380 io ho delle foto come è andata via la macchina e delle foto di Testimone_1
come è rientrata danneggiata. Ricordo lavori di carrozzerie e sostituzione specchio, oltre a zavorra dietro. Sono io che ho riparato la macchina”; teste che conferma il cap. 3 Testimone_2 dell'opposta sulle riparazioni al modello EC480EL ed asserisce “Sì. ADR: Ho visto l'escavatrice in officina ed in cantiere prima di partire”). Non vale ad inficiare il risultato probatorio quanto sostenuto dai testi proposti da (dipendenti della società) che, nel riferirsi a mera Parte_1
“usura da utilizzo” o “sporco”, hanno inteso semplicemente minimizzare il pregiudizio subito dagli scavatori. pagina 5 di 9 3.2. Quanto speso per far fronte ai danni agli scavatori è stato quindi correttamente detratto dalla cauzione pagata dall'opponente. Parimenti risulta corretto detrarre dalla cauzione parte delle somme per canoni insoluti, considerato che, nel caso in esame, “può procedersi direttamente alla compensazione delle reciproche poste di credito e debito trattandosi di compensazione impropria in quanto derivante da un unico titolo, il contratto di locazione, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr.
Corte di Cassazione sen. n. 4825/2019)” (Tribunale sez. VI - Roma, 14/11/2019, n. 22084). Peraltro, tenuto conto che la somma residua dovuta all'esito dello storno dalla cauzione è interamente imputabile a voci diverse dai danni, non coglie nel segno l'obiezione mossa dalla parte opponente in base alla quale vi sarebbe “applicazione degli interessi di mora sulle somme portate dalle fatture azionate in via monitoria da controparte, con particolare riferimento ai costi sostenuti per l'asserita riparazione dei beni noleggiati, trattandosi di somme asseritamente dovute e mero titolo risarcitorio (ferma ogni contestazione al riguardo) e, dunque, escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2003” (così pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione).
4. Passando ora ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta da a Parte_1
titolo di danno “da fermo cava” asseritamente dovuto all'inidoneità del mezzo scavatore VOLVO
EC380ENL, temporaneamente fornito, va osservato quanto segue.
4.1. Per ammissione del legale rappresentante di il mezzo meno Parte_1 performante è stato “accettato”, valutate le circostanze di mercato e senza espresse riserve (v. interpello di . Alla maggiore difficoltà di utilizzo - minore performance (“Essendo il 380 un Testimone_3
escavatore più piccolo e dovendo noi ricavare blocchi piuttosto grandi, il carico e il movimento dei blocchi è stato difficoltoso e piuttosto lento”, così il teste è stato in ogni caso attribuito un Testimone_4
valore economico concretizzatosi nel canone di locazione ridotto. Non sussiste quindi il diritto al risarcimento del danno azionato, rimasto peraltro allegato nella sua quantificazione in modo del tutto generico.
4.2. Sotto altro profilo, appare minimo ed irrilevante il tempo trascorso dal 3 luglio al 5 luglio a cavallo del fine settimana per l'adeguamento dello scavatore (teste “la macchina è Testimone_1 arrivata in cava venerdì e lunedì era già pronta per il lavoro”).
5. Considerato infine che, ai sensi del contratto dimesso al documento 1 di parte opposta, la consegna e la riconsegna della macchina erano da realizzarsi “a cura e spese del conduttore”, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di Euro 5.000,00 per costo dei trasporti degli escavatori sino alla cava.
Un'eventuale prestazione di trasporto e consegna non può infatti ritenersi ricompresa nel prezzo della locazione.
pagina 6 di 9 6. Non si giustifica comunque per altro verso la voce di Euro 3.500,00 per “trasporto macchina” in fattura di data 26/11/2021 nr. 1191, atteso che, alla luce dell'istruttoria testimoniale svolta, l'asserita creditrice non ha provato di aver fatto consegnare in cava a proprie spese il mezzo in deroga al CP_1 contratto, pur a fronte della puntuale contestazione di (“l'escavatore Parte_1
modello EC480EL veniva consegnato in data 28 giugno 2021 a San Colombiano in Valtrompia anziché presso la cava gestita dall'odierna opponente, sita in Comune di Bienno (Bs), e l'escavatore modello
EC380EL veniva letteralmente abbandonato sulla SP 345 nei presso della ex base Nato, anziché essere consegnato presso la suddetta cava”, pag. 8 della prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. dell'opponente).
Così si sono infatti espressi i testimoni proposti da CP_1
- teste “Il 380 è stato ritirato dal trasportatore a Salorno. Non so Testimone_1 Pt_5 chi abbia incaricato . Non so dove abbia consegnato il 380.”; “Vero che l'escavatore Pt_5 Pt_5
modello EC480EL veniva consegnato in data 1.7.2021 in località San Colombiano in Valtrompia anziché presso la cava gestita dalla società sita in Comune di Bienno? - Non Parte_1 lo so dove è stato scaricato”; “Vero che l'escavatore modello EC380EL veniva lasciato dalla società sulla SP 345 nei pressi della ex base Nato? - Non lo so”; Controparte_1
- teste (sul modello EC380EL) “A Salorno la ha ritirata il trasportatore. Non Testimone_2 so dove il trasportatore la abbia consegnata”; “Vero che l'escavatore modello EC480EL veniva consegnato in data 1.7.2021 in località San Colombiano in Valtrompia anziché presso la cava gestita dalla società sita in Comune di Bienno? -Non so dove il trasportatore abbia Parte_1 scaricato”; “Vero che l'escavatore modello EC380EL veniva lasciato dalla società Controparte_1 sulla SP 345 nei pressi della ex base Nato? -Non lo so”.
Dal canto suo il teste di ha confermato la versione dei fatti Testimone_4 Parte_1
proposta da parte opponente:
- “Vero che l'escavatore modello EC380EL veniva lasciato dalla società sulla SP Controparte_1
345 nei pressi della ex base Nato? Vero. ADR: Noi lo abbiamo recuperato lì”;
- “Vero che l'escavatore modello EC480EL veniva consegnato in data 1.7.2021 in località San
Colombiano in Valtrompia anziché presso la cava gestita dalla società sita Parte_1
in Comune di Bienno? - Vero. ADR: In quel periodo lì ero assunto ed ero l'operatore di cava con un altro operaio. Sono andato alla ricerca dell'escavatore perché non arrivava in cava.”.
7. Per le ragioni sopra esposte va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto Nr. 1166/2022 del
Tribunale di Bolzano (RG Nr. 2838/2022) ed accertato il credito di nei confronti CP_1 pagina 7 di 9 della società pari ad Euro 9.338,29 (id est: Euro 12.838,29 - Euro Parte_1
3.500,00 di spese di trasporto), oltre agli interessi ex Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 , n. 231 dalla data del 17/2/2022 (id est: 18 gennaio 2022 + 30 gg. ai sensi dell'art. 4, comma II, lett. a del D. Lgs. cit
- v. doc. 7 di parte opposta, email di sollecito pagamento) sino alla data del saldo.
Va infine dato atto che, come risulta dal verbale dd. 14 marzo 2024, la ha già Parte_1 corrisposto quanto dovuto in virtù del decreto ingiuntivo opposto” (così la dichiarazione del procuratore di . CP_1
8. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'opponente Parte_1
va condannata a rifondere all'opposta due terzi delle spese del
[...] Controparte_1
presente giudizio di opposizione e del giudizio monitorio, compensato il restante terzo in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, spese che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale
10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da €
5.200,01 a € 26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate per l'intero come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 8 e Tab. 2):
- in relazione al giudizio monitorio: Euro 567,00 per compenso totale nonché Euro 145,50 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n.
55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
- in relazione al giudizio di merito: Euro 5.077,00 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
pagina 8 di 9 9.1. Alla luce di quanto sopra non sussistono comunque i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto Nr. 1166/2022 del Tribunale di Bolzano (RG Nr. 2838/2022);
- accerta e dichiara il credito di nei confronti della società Controparte_1 Parte_1
per la somma di Euro 9.338,29, oltre agli interessi ex Decreto Legislativo 9 ottobre
[...]
2002, n. 231 dalla data del 17/2/2022 al saldo;
- dà atto che la società ha già corrisposto a le Parte_1 Controparte_1
somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto Nr. 1166/2022 del Tribunale di Bolzano dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 CP_1
[...
due terzi delle spese del presente giudizio di opposizione e del giudizio monitorio, compensato il restante terzo, spese che sono liquidate per l'intero come segue:
a) in relazione al giudizio monitorio: Euro 567,00 per compenso totale nonché Euro 145,50 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
b) in relazione al giudizio di merito: Euro 5.077,00 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 4/4/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3462/2022 promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MAJ GIACOMO ed elettivamente domiciliata in via Locatelli n.
19/i OR EA (Bg) presso il difensore;
- parte opponente - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. SCHWIENBACHER KARL BENEDIKT ed elettivamente domiciliata in Via dei
Grappoli 50/38 Bolzano presso il difensore;
- parte opposta -
in punto: Opposizione a decreto ingiuntivo Nr. 1166/2022 del Tribunale di Bolzano (RG Nr.
2838/2022)
causa trattenuta in decisione all'udienza del 13/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte opponente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa:
In via preliminare: dichiararsi, per tutti i motivi già esposti, da intendersi qui integralmente richiamati, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita da controparte a mezzo posta elettronica certificata ex L. 53/1994 in data 16 settembre 2022, con conseguente revoca del decreto
pagina 1 di 9 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano avente n. 1166/2022 D.I., n. 2838/2022 R.G. datato 15 settembre 2022; sempre in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Bolzano essendo, per contro, territorialmente competente il Tribunale di Brescia, per tutte le ragioni già espresse, da intendersi qui in toto richiamate, chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano avente n. 1166/2022 D.I., n. 2838/2022 R.G. datato 15 settembre 2022; in via principale e nel merito: rigettarsi integralmente la domanda di pagamento spiegata dalla società
per tutti i motivi già esposti, da intendersi in toto richiamati, e per l'effetto Controparte_1
revocarsi, annullarsi e comunque dichiararsi inefficacie il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Bolzano avente n. 1166/2022 D.I., n. 2838/2022 R.G. datato 15 settembre 2022;
- rigettarsi la domanda di pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 ex adverso promossa in quanto del tutto infondata per tutti i motivi già esposti, da intendersi qui integralmente richiamati, e, per l'effetto, revocarsi annullarsi e comunque dichiararsi inefficacie il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Bolzano avente n. 1166/2022 D.I., n. 2838/2022 R.G. datato 15 settembre 2022; in via riconvenzionale: previo accertamento del grave inadempimento imputabile alla società
[...]
alle obbligazioni contrattuali assunte, ciò per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti, CP_1
da intendersi in toto richiamate, condannare la società al pagamento in favore Controparte_1 dell'odierna opponente della somma complessiva di € 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno, ovvero alla diversa maggior o minor somma dovesse accertarsi in corso di causa, anche determinata in via equitativa, da portarsi in compensazione con le somme eventualmente dovute a parte odierna opposta, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo oltre ogni successiva occorrenda e maturanda;
In ogni caso: spese e onorari di causa interamente rifusi” per la parte opposta : Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Bolzano, ogni contraria domanda ed eccezione reietta e disattesa, giudicare:
- nel merito rigettare la avversaria opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1166/2022 di questo Tribunale;
- con rigetto totale della avversaria domanda riconvenzionale perché manifestamente infondata e con condanna alla rifusione delle spese e competenze della presente causa di opposizione;
Cont
- condannare la opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 nella misura ritenuta equa e conforme a giustizia.
Con riserva di modificar ed integrare e di offrire prove e controprove”
RAGIONI
pagina 2 di 9 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con ricorso dd. 2/9/2022 la società faceva valere un credito di Euro Controparte_1
12.838,29, oltre accessori, nei confronti di Parte_1
Il credito azionato, relativo al corrispettivo di locazione di macchine industriali senza operatore ed ai costi delle relative riparazioni alla riconsegna, risultava composto delle seguenti voci:
Fattura di data 26/11/2021 nr. 1191 - VOLVO EC480EL matz. 310519 - 2847 ore
Lavaggio macchina, cambiato vetri rotti e benna Euro 448,00
1,00 pz Euro 563,69 Per_1
1,00 pz Euro 103,57 Persona_2
1,00 pz Euro 194,33 Per_3
4,00 pz DENTE Euro 1.310,12
4,00 pz DENTE B0P Euro 330,11 Per_4
0,50 mes NOLEGGIO VOLVO EC480EL mati. 310519: dal 01.10.2021 al 15.10.2021 Euro 3.500,00
1,00 pz Euro 3.500,00 Parte_2
Totale con IVA Euro
12.138,78
Fattura di data 17/12/21021 nr. 1269 - VOLVO EC380ENL mat. 311408
40,00 ore LAVORO IN OFFICINA RIPARAZIONE DOPO NOLEGGIO Euro 2.240,00
MAT. VARIO/MINUTERIE MATERIALE PER CARROZZERIA Euro 230,00
2,00 рz DECAL Euro 25,58
2,00 pz Euro 46,96 Per_5
2,00 lt GRIGIO Euro 76,26 Pt_3
1,00 pz Euro 112,11 Pt_4
1,00 рz. DECAL Euro 39,18
1, 00 mes NOLEGGIO Euro 6.000,00
Totale con IVA Euro
10.699,51
pagina 3 di 9 il tutto tenuto conto della cauzione versata da per Euro 10.000,00 che Parte_1
veniva infatti detratta, così risultando il credito del quale al ricorso di Euro 12.838,29 (id est: Euro
12.138,78 + Euro 10.699,51 - Euro 10.000,00).
In data 15 settembre 2022 veniva emesso decreto ingiuntivo nr. 1166/2022 del Tribunale di Bolzano per l'importo di Euro 12.838,29, oltre a spese ed accessori.
Con atto di citazione in opposizione dd. 21 ottobre 2022 insorgeva Parte_1
dolendosi della nullità della notifica del decreto ingiuntivo, nonché dell'incompetenza territoriale del
Tribunale adito. Parte opponente contestava nel merito la pretesa di ed in Controparte_1
particolare inter alia l'addebito dei costi di “trasporto macchina”, dispiegando inoltre domanda riconvenzionale per danno “da fermo cava” conseguente alla inidoneità all'uso del modello di scavatore EC380ENL temporaneamente fornito in luogo del modello EC480EL (Euro 25.000,00); per costi di trasporto sostenuti per far giungere le macchine alla cava, in quanto asseritamente consegnati dall'opposta in luogo differente (Euro 5.000,00); nonché per la restituzione della cauzione prestata di
Euro 10.000,00.
Con ordinanza dd. 14.6.2023 il precedente giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ritenendo “- ... che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente, oltre ad eccepire l'incompetenza territoriale del Giudice adito, eccezione che questo giudice ritiene allo stato infondata, non avesse disconosciuto il titolo sulla base del quale vi è stata
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e non avesse neppure contestato l'ammontare della somma azionata con il decreto ingiuntivo, limitandosi l' opponente a lamentare danni non specificati per
l'asserita ritardata consegna dell'escavatore più forte e spese straordinarie per il trasporto dei due escavatori” e che “quanto asserito da parte opponente nell'opposizione a decreto ingiuntivo non risulta-sse allo stato sufficientemente suffragato dalla documentazione dalla stessa prodotta, rimanendo l'opposizione vaga e dunque non fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c. e avendo preso
l'opposta preso espressa posizione sulle eccezioni con motivazioni condivisibili”.
Fallito il tentativo di condurre ad una conciliazione, con ordinanza dd. 14/3/2024 venivano ammesse le prove orali poi assunte all'udienza del 10/6/2024 e 14/10/2024. All'esito, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13/2/2025. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. Risulta innanzitutto nella sostanza pacifica, in quanto non specificamente contestata (art. 115 c.p.c.), la concessione delle macchine VOLVO EC480EL e VOLVO EC380ENL per i periodi oggetto di azione.
pagina 4 di 9 2.1. L'accordo relativo allo scavatore VOLVO EC480EL risulta per documenti (v. doc.
1 - Contratto di locazione di data 28/06/2021 firmato dalla debitrice;
2 - Proposta di noleggio di data 12/05/2021 della ricorrente;
3 - Accettazione della proposta tramite e-mail di data 14 maggio 2021, canone mensile pattuito Euro 7.000,00 oltre IVA). Gli accordi relativi al diverso scavatore VOLVO EC380ENL non risultano invece per iscritto, ma il canone conteggiato appare equamente ridotto rispetto al modello maggiormente performante, né parte opponente allega la pattuizione di un importo differente rispetto a quello indicato in fattura.
2.2. Si evidenzia così in primo luogo la competenza territoriale del Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (“Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui ... deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”) in combinato disposto con l'art. 1182, comma III, c.c. (“L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”, vale a dire sede di ricompresa CP_3 CP_1
nel circondario del Tribunale di Bolzano).
2.3. Circa la doglianza di parte opponente in punto “nullità della notifica del decreto ingiuntivo” va osservato che la proposizione dell'opposizione, come realizzata nel caso di specie, assume valore sanante della nullità giusta la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez. I -
18/02/2016, n. 3192, “La dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo risulta ininfluente alla luce dell'effetto sanante costituito dalla proposizione tempestiva dell'opposizione del ricorrente,
(ex multis Cass. 19563 del 2014; con specifico riferimento ad una fattispecie analoga di nullità del decreto ingiuntivo e all'effetto sanante della costituzione cfr. Cass. 2364 del 2011 in motivazione)”).
3. La pretesa economica di risulta fondata con le eccezioni e precisazioni delle Controparte_1
quali infra.
3.1. Fatto richiamo a quanto esposto al par.
2.1. in merito ai canoni di locazione, va a questo punto dato atto che parte ha fornito prova dei danni subiti agli scavatori (cfr. doc. 7 bis rapportini dei lavori CP_1
di riparazione e v. risultanza dell'escussione dei testi meccanici presso teste CP_1 [...]
“Se parliamo del 380 io ho delle foto come è andata via la macchina e delle foto di Testimone_1
come è rientrata danneggiata. Ricordo lavori di carrozzerie e sostituzione specchio, oltre a zavorra dietro. Sono io che ho riparato la macchina”; teste che conferma il cap. 3 Testimone_2 dell'opposta sulle riparazioni al modello EC480EL ed asserisce “Sì. ADR: Ho visto l'escavatrice in officina ed in cantiere prima di partire”). Non vale ad inficiare il risultato probatorio quanto sostenuto dai testi proposti da (dipendenti della società) che, nel riferirsi a mera Parte_1
“usura da utilizzo” o “sporco”, hanno inteso semplicemente minimizzare il pregiudizio subito dagli scavatori. pagina 5 di 9 3.2. Quanto speso per far fronte ai danni agli scavatori è stato quindi correttamente detratto dalla cauzione pagata dall'opponente. Parimenti risulta corretto detrarre dalla cauzione parte delle somme per canoni insoluti, considerato che, nel caso in esame, “può procedersi direttamente alla compensazione delle reciproche poste di credito e debito trattandosi di compensazione impropria in quanto derivante da un unico titolo, il contratto di locazione, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr.
Corte di Cassazione sen. n. 4825/2019)” (Tribunale sez. VI - Roma, 14/11/2019, n. 22084). Peraltro, tenuto conto che la somma residua dovuta all'esito dello storno dalla cauzione è interamente imputabile a voci diverse dai danni, non coglie nel segno l'obiezione mossa dalla parte opponente in base alla quale vi sarebbe “applicazione degli interessi di mora sulle somme portate dalle fatture azionate in via monitoria da controparte, con particolare riferimento ai costi sostenuti per l'asserita riparazione dei beni noleggiati, trattandosi di somme asseritamente dovute e mero titolo risarcitorio (ferma ogni contestazione al riguardo) e, dunque, escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2003” (così pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione).
4. Passando ora ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta da a Parte_1
titolo di danno “da fermo cava” asseritamente dovuto all'inidoneità del mezzo scavatore VOLVO
EC380ENL, temporaneamente fornito, va osservato quanto segue.
4.1. Per ammissione del legale rappresentante di il mezzo meno Parte_1 performante è stato “accettato”, valutate le circostanze di mercato e senza espresse riserve (v. interpello di . Alla maggiore difficoltà di utilizzo - minore performance (“Essendo il 380 un Testimone_3
escavatore più piccolo e dovendo noi ricavare blocchi piuttosto grandi, il carico e il movimento dei blocchi è stato difficoltoso e piuttosto lento”, così il teste è stato in ogni caso attribuito un Testimone_4
valore economico concretizzatosi nel canone di locazione ridotto. Non sussiste quindi il diritto al risarcimento del danno azionato, rimasto peraltro allegato nella sua quantificazione in modo del tutto generico.
4.2. Sotto altro profilo, appare minimo ed irrilevante il tempo trascorso dal 3 luglio al 5 luglio a cavallo del fine settimana per l'adeguamento dello scavatore (teste “la macchina è Testimone_1 arrivata in cava venerdì e lunedì era già pronta per il lavoro”).
5. Considerato infine che, ai sensi del contratto dimesso al documento 1 di parte opposta, la consegna e la riconsegna della macchina erano da realizzarsi “a cura e spese del conduttore”, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di Euro 5.000,00 per costo dei trasporti degli escavatori sino alla cava.
Un'eventuale prestazione di trasporto e consegna non può infatti ritenersi ricompresa nel prezzo della locazione.
pagina 6 di 9 6. Non si giustifica comunque per altro verso la voce di Euro 3.500,00 per “trasporto macchina” in fattura di data 26/11/2021 nr. 1191, atteso che, alla luce dell'istruttoria testimoniale svolta, l'asserita creditrice non ha provato di aver fatto consegnare in cava a proprie spese il mezzo in deroga al CP_1 contratto, pur a fronte della puntuale contestazione di (“l'escavatore Parte_1
modello EC480EL veniva consegnato in data 28 giugno 2021 a San Colombiano in Valtrompia anziché presso la cava gestita dall'odierna opponente, sita in Comune di Bienno (Bs), e l'escavatore modello
EC380EL veniva letteralmente abbandonato sulla SP 345 nei presso della ex base Nato, anziché essere consegnato presso la suddetta cava”, pag. 8 della prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. dell'opponente).
Così si sono infatti espressi i testimoni proposti da CP_1
- teste “Il 380 è stato ritirato dal trasportatore a Salorno. Non so Testimone_1 Pt_5 chi abbia incaricato . Non so dove abbia consegnato il 380.”; “Vero che l'escavatore Pt_5 Pt_5
modello EC480EL veniva consegnato in data 1.7.2021 in località San Colombiano in Valtrompia anziché presso la cava gestita dalla società sita in Comune di Bienno? - Non Parte_1 lo so dove è stato scaricato”; “Vero che l'escavatore modello EC380EL veniva lasciato dalla società sulla SP 345 nei pressi della ex base Nato? - Non lo so”; Controparte_1
- teste (sul modello EC380EL) “A Salorno la ha ritirata il trasportatore. Non Testimone_2 so dove il trasportatore la abbia consegnata”; “Vero che l'escavatore modello EC480EL veniva consegnato in data 1.7.2021 in località San Colombiano in Valtrompia anziché presso la cava gestita dalla società sita in Comune di Bienno? -Non so dove il trasportatore abbia Parte_1 scaricato”; “Vero che l'escavatore modello EC380EL veniva lasciato dalla società Controparte_1 sulla SP 345 nei pressi della ex base Nato? -Non lo so”.
Dal canto suo il teste di ha confermato la versione dei fatti Testimone_4 Parte_1
proposta da parte opponente:
- “Vero che l'escavatore modello EC380EL veniva lasciato dalla società sulla SP Controparte_1
345 nei pressi della ex base Nato? Vero. ADR: Noi lo abbiamo recuperato lì”;
- “Vero che l'escavatore modello EC480EL veniva consegnato in data 1.7.2021 in località San
Colombiano in Valtrompia anziché presso la cava gestita dalla società sita Parte_1
in Comune di Bienno? - Vero. ADR: In quel periodo lì ero assunto ed ero l'operatore di cava con un altro operaio. Sono andato alla ricerca dell'escavatore perché non arrivava in cava.”.
7. Per le ragioni sopra esposte va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto Nr. 1166/2022 del
Tribunale di Bolzano (RG Nr. 2838/2022) ed accertato il credito di nei confronti CP_1 pagina 7 di 9 della società pari ad Euro 9.338,29 (id est: Euro 12.838,29 - Euro Parte_1
3.500,00 di spese di trasporto), oltre agli interessi ex Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 , n. 231 dalla data del 17/2/2022 (id est: 18 gennaio 2022 + 30 gg. ai sensi dell'art. 4, comma II, lett. a del D. Lgs. cit
- v. doc. 7 di parte opposta, email di sollecito pagamento) sino alla data del saldo.
Va infine dato atto che, come risulta dal verbale dd. 14 marzo 2024, la ha già Parte_1 corrisposto quanto dovuto in virtù del decreto ingiuntivo opposto” (così la dichiarazione del procuratore di . CP_1
8. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'opponente Parte_1
va condannata a rifondere all'opposta due terzi delle spese del
[...] Controparte_1
presente giudizio di opposizione e del giudizio monitorio, compensato il restante terzo in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, spese che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale
10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da €
5.200,01 a € 26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate per l'intero come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 8 e Tab. 2):
- in relazione al giudizio monitorio: Euro 567,00 per compenso totale nonché Euro 145,50 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n.
55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
- in relazione al giudizio di merito: Euro 5.077,00 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
pagina 8 di 9 9.1. Alla luce di quanto sopra non sussistono comunque i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto Nr. 1166/2022 del Tribunale di Bolzano (RG Nr. 2838/2022);
- accerta e dichiara il credito di nei confronti della società Controparte_1 Parte_1
per la somma di Euro 9.338,29, oltre agli interessi ex Decreto Legislativo 9 ottobre
[...]
2002, n. 231 dalla data del 17/2/2022 al saldo;
- dà atto che la società ha già corrisposto a le Parte_1 Controparte_1
somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto Nr. 1166/2022 del Tribunale di Bolzano dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 CP_1
[...
due terzi delle spese del presente giudizio di opposizione e del giudizio monitorio, compensato il restante terzo, spese che sono liquidate per l'intero come segue:
a) in relazione al giudizio monitorio: Euro 567,00 per compenso totale nonché Euro 145,50 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
b) in relazione al giudizio di merito: Euro 5.077,00 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 4/4/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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