Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 599/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 4.4.2024
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F. , Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. ), C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
con il proc.dom. avv. ROSSINI SIMONE ( , per mandato in calce all'atto C.F._4
di citazione d'appello
Appellanti
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con il proc.dom. avv. SCREMIN CRISTIAN MAURO ( ), per mandato in C.F._5
calce alla comparsa di costituzione e risposta
Oggetto: Noleggio - appello avverso la sentenza n. 223/2024 del 05/03/2024 del Tribunale di
Rovigo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10.3.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ppellante:
“Nel merito
In riforma parziale della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da
[...]
nei confronti di per canoni e risarcimento del danno Parte_1 Controparte_1
per il contratto di noleggio di cui è causa per il periodo successivo alla scadenza del contratto sino alla riconsegna, e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo n.
261/2022 D.Ing., n. 511/2022 R.G. e in ogni caso riformarsi la sentenza sul punto, per i motivi in fatto e diritto esposti negli scritti difensivi del giudizio di I e II grado.
Condannarsi parte appellata alla parziale restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del decreto ingiuntivo e/o della sentenza impugnata, nella misura di € 12.619,28, comprensiva di capitale,
interessi e spese, così come quantificati in atto di citazione in appello, o nella maggior o minor somma di giustizia.
Compensarsi nella misura di 1/3 o in quella diversa di giustizia le spese di lite di primo grado, e condannarsi parte appellata alla rifusione delle restanti, secondo la liquidazione stabilita da questa
Ecc.ma Corte, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di lite del grado, oltre rimborso forfetario 15% e accessori come per legge”.
Per l'appellata:
pagina 2 di 13 “Richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza, anche istruttoria, dedotta, anche negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così provvedere:
1) Nel merito: rigettare l'appello proposto da e Controparte_2
dai relativi soci , e poiché infondato in fatto ed Parte_2 Parte_5 Parte_4
in diritto per i motivi esposti nei precedenti atti di causa e, per l'effetto, confermare in toto la
Sentenza n. 223/2024 del 05.03.2024 del Tribunale di Rovigo, R.g. n. 1097/2022, Giud. dott.
Antonio Bortoluzzi, di rigetto dell'opposizione e conferma del Decreto ingiuntivo n. 261/2022
del 31.03.2022 del Tribunale di Rovigo, R.g. n. 511/2022, Giud. dott.ssa Elisa Romagnoli.
2) In ogni caso: spese e onorari di causa integralmente rifusi, oltre ad IVA e CPA come per legge, anche relativamente al giudizio di primo grado ed al Decreto ingiuntivo opposto.
3) In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interpello della sig.ra Pt_2
e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Vero che il mezzo Polverizzatore Trainato
[...]
PA mod. Campo 22 è stato consegnato a in data 19.05.2021 e restituito in data Parte_1
22.09.2021 (si rammostrano al teste doc. 9 e 13 di;
CP_1
Vero che, all'incontro del 29.09.2021, chiedeva ad di fornirle il Parte_1 CP_1
preventivo per l'acquisto della macchina Campo 22 che si rammostra (cfr. doc. 23 di
, che veniva inviato dal legale di al legale di con mail del CP_1 CP_1 Parte_1
20.10.2021 che si rammostra (cfr. doc. 22 di . CP_1
Si indicano quali testi sui predetti capitoli:
sig. c/o Testimone_1 Controparte_1
sig. c/o . Testimone_2 Controparte_1
Ragioni della decisione pagina 3 di 13 1-Con atto di citazione del 26.5.2022, e i soci illimitatamente Parte_1
responsabili , e proponevano opposizione Parte_3 Parte_2 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovigo n. 261/2022 con il quale era ingiunto di pagare ad la somma di € 6.727,08, oltre interessi ex art. 3 D.Lgs. n. Controparte_1
231/2002, quale saldo delle fatture emesse per noleggio e riparazione.
A sostegno dell'opposizione contestavano l'esistenza del credito fatto valere da controparte.
Esponevano che:
- il contratto di noleggio recava un'indicazione errata circa la sua decorrenza, 15.5.2021 invece che 19.5.2021, così come per la sua scadenza, 14.7.2021, di talché la durata del noleggio sarebbe stata di 2 mesi (e non 4 mesi e 8 giorni); la fattura recava un corrispettivo di € 150,00 oltre iva per un “kit sicurezza” non convenuto;
la macchina PA Campo 22 era stata noleggiata per sostituire la danneggiata (gratuitamente), che era stata però restituita il giorno Pt_6
20.7.2021 in quanto a disposizione per il ritiro da parte di che non vi aveva Controparte_1
provveduto, lasciandola inutilizzata presso la sede di per altri due mesi (fino al Parte_1
22.9.2021) e, comunque, quand'anche la restituzione fosse avvenuta tardivamente per colpa dell'opponente, l'opposta avrebbe potuto chiedere solo il risarcimento del danno per la denegata mora nella riconsegna, risarcimento che può formare unicamente oggetto di condanna da parte di un giudice e non di un'ingiunzione su fatture;
dunque, aveva eseguito il pagamento Parte_1
del corrispettivo solo per il periodo concordato nel contratto (€ 1.900,00 per 2 mesi, € 3.800,00
oltre IVA, totale € 4.636,00);
-il residuo credito per la riparazione era pari a € 913,50 oltre IVA e non era stato pagato in quanto si era resa inadempiente all'obbligo di consegna e riconsegna di un kit di 40 Controparte_1
ugelli TXR 80-VK a doppio ventaglio in ceramica con relative ghiere blu e bianche, accessori del pagina 4 di 13 mezzo , ugelli inizialmente consegnati, ma che in data 7.5.2021 erano stati Parte_7
ritirati dal tecnico di che li aveva prelevati dalla macchina in occasione Controparte_1
dell'intervento di messa a punto, al fine rinvenire delle ghiere idonee in sede e poi mai più
restituiti, oltre alle 40 ghiere bianche e blu, mai consegnate.
2-Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Esponeva che nel Controparte_1
contratto di noleggio – di mezzo che doveva sostituire quello incidentato per colpa di Parte_1
e ciò fino alla riparazione - era prevista la durata dal 15.05.2021 al 14.07.2021 (pari al tempo presunto per eseguire le riparazioni), con un canone mensile di € 1.900,00 oltre Iva e oltre oneri relativi alla “pratica sicurezza” quantificati in € 150,00 oltre Iva;
che la macchina veniva consegnata in data 19.05.2021 e al termine delle riparazioni, in data 20.7.2021, la macchina
“Capo P32” era riconsegnava a , che restituiva ad il mezzo noleggiato il Parte_1 CP_1
22.09.2021; che la compagnia aveva liquidato a favore di la Controparte_3 Parte_1
complessiva somma di € 14.549,39 al netto di franchigie, scoperti di polizza e Iva (€ 11.904,05
per le riparazioni ed € 2.645,39 per il noleggio), mentre , nonostante l'incasso Parte_1
dell'indennizzo assicurativo, si era limitava a corrispondere ad la somma di € CP_1
20.539,76 a fronte delle fatture emesse per complessivi euro 27.266,84.
3-La causa, istruita solo documentalmente, era decisa con sentenza n. 223/2024, con la quale era rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo e gli opponenti erano condannati alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
3.1-Osservava il giudice di primo grado:
-con riguardo al contratto di noleggio, che già nella clausola n. 1 era stabilito il canone di €
1.900,00 al mese e per frazioni di mese di almeno 10 giorni di € 650,00; il doc. 13 di parte opposta indicava nella causale del trasporto del 22.9.2021 l'inequivoca dicitura “reso noleggio”;
pagina 5 di 13 per ottenere la liquidazione della assicurazione in favore di ss era stata prodotta la Parte_1
fattura 746/2021/F1 del 23.9.2021 relativa al noleggio per tutto il periodo richiesto dell'importo di € 8.400,00 oltre iva e in ordine allo stesso l'assicurazione non aveva sollevato contestazioni di sorta;
non vi era alcuna documentazione che provasse che ss avesse invitato Parte_1
a riprendersi prima della data della restituzione il mezzo in questione;
la clausola n. 9 CP_1
del contratto di noleggio prevedeva che “Gli oneri relativi alla “pratica sicurezza” sono a carico
dell'utilizzatore e quantificati in € 150 oltre imposte”;
-con riguardo al residuo credito per la riparazione per € 913,50, che non vi era alcuna
“confessione” da parte di di non aver consegnato gli ugelli;
che parte opposta aveva CP_1
confermato quanto già riferito alla opponente con la propria corrispondenza;
che le ghiere consegnate risultavano differire unicamente nel colore degli adesivi (giallo in luogo di bianco e blu) e che la stessa si era resa disponibile a fornirle non appena ricevute dall'azienda produttrice;
che parte opponente non aveva provato che al momento della riconsegna del mezzo riparato mancassero gli ugelli;
che l'eccepita compensazione era inammissibile, non avendo Parte_1
formulato alcuna domanda di riduzione del prezzo e/o di risarcimento del danno con riferimento
Pa al contratto di compravendita della macchina Campo , oltre ad aver determinato unilateralmente il valore di tali adesivi.
Riteneva, poi, che gli interessi moratori fossero dovuti anche a mente della clausola n. 5 del contratto di noleggio.
4-Avverso tale sentenza e i soci illimitatamente responsabili Parte_1
, e proponevano appello con atto di citazione Parte_3 Parte_2 Parte_4
notificato il 4.4.2024, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
pagina 6 di 13 Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che dovessero essere computati 4 mesi e 7 Pt_8
giorni di noleggio (dal 19.5 al 22.9.2021), quando, invece, il noleggio era funzionale alla riparazione di altro mezzo incidentato (macchina PA Campo 22) e quindi aveva una durata pari allo stretto tempo necessario a tale fine (dal 19.5.2021 al 18.7.2021); nel contratto non c'era alcuna clausola di tacito rinnovo per un identico periodo o di natura equivalente;
non Parte_1
era tenuta a invitare al ritiro della macchina noleggiata in quanto la riconsegna CP_1
doveva essere adempiuta presso la sede del conduttore-utilizzatore, luogo dove Parte_1
le cose erano state consegnate, in applicazione di quanto previsto dal contratto di noleggio all'art. 8, che sancisce che la macchina è consegnata “franco sede dell'Utilizzatore” e dell'art. 1590 c.c.,
che stabilisce che: “Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate”.
Nel caso di specie non opera alcun caso di mora ex re ai sensi dell'art. 1219, co. 2, c.c. e l'intimazione prevista dal comma 1 della stessa norma è pervenuta all'utilizzatore solo il
21.9.2021 e la consegna è avvenuta puntualmente, come richiesto, il 22.9.2021, presso la sede del debitore. Di nessun rilievo ha il rapporto con la compagnia di assicurazione (peraltro gestito da e quanto dalla stessa liquidato a favore dell'opponente. CP_1
4.2. la sentenza di primo grado va riformata in punto spese sul presupposto dell'accoglimento del motivo di appello.
5-Si costituiva la quale resisteva al gravame. Controparte_1
6-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 10.3.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-L'appello è fondato e merita accoglimento.
pagina 7 di 13 Il contratto di noleggio è stato stipulato tra le parti in data 19.5.2021 (doc. 9 appellante).
La clausola 1 prevede la durata del contratto dal 15.5.2021 al 14.7.2021.
Il noleggio era finalizzato a disporre di mezzo sostitutivo nelle more della riparazione di altro mezzo incidentato, come si evince chiaramente dalla missiva di data 8.10.2021 dell'avv. Scremin
(doc. 18 appellata) inviata per conto di all'avv. Rossini, legale di , ove si CP_1 Parte_1
legge: “prima ha denunciato ( ) un sinistro assicurativo per ribaltamento del Parte_1
mezzo…contestualmente ha sottoscritto un contratto di noleggio a titolo oneroso per un mezzo
sostitutivo per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle riparazioni impegnandosi a
corrispondere un canone mensile di euro 1.900,00 + Iva…”.
La consegna del bene a noleggio è avvenuta il 19.5.2021, con consegna presso (doc. Parte_1
10 appellante e doc. 9 appellata).
L'appellata ha provveduto a ritirarlo in data 22.09.2021 (doc. 13 appellata;
dal che la superfluità
del cap. 1 dell'appellata in quanto relativo a circostanze documentali e pacifiche).
Ritiene questa Corte che il corrispettivo del noleggio sia dovuto solo per il periodo dal 19.5.2021
al 14.7.2021.
A supporto di tale convincimento va considerato che al contratto di noleggio, ove non diversamente previsto dalle parti, si applica l'art. 1590 cc (disposizione questa avente valore semplicemente confermativo del principio generale di cui all'art. 1182, comma 2 c.c., a tenore del quale "l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta") e, dunque, al termine del noleggio la cosa va restituita nel luogo in cui è stata consegnata, nella specie presso . A tale fine è Parte_1
necessario che il proprietario, o comunque colui che ha dato a noleggio la cosa, si rechi alla scadenza nel luogo ove l'ha consegnata per ritirarla e che il conduttore aderisca senza ritardo alla pagina 8 di 13 richiesta del locatore, non potendosi configurare una mora del debitore in mancanza di una richiesta di consegna del bene (arg. Da Cass. n. 19318 del 27/09/2004).
Nella specie risulta che si sia recata presso per il ritiro del bene solo il CP_1 Parte_1
22.9.2021, momento in cui ha messo a disposizione il bene noleggiato per il ritiro. Parte_1
Non è in alcun modo, non solo provato, ma neppure dedotto che abbia fatto accesso CP_1
presso in data precedente e tanto meno il 14.7.2021 per riprendersi il bene Parte_1
noleggiato, né che vi sia stato un rifiuto alla riconsegna da parte dell'appellante.
Non può ritenersi derogativo dell'art. 1590 cc – come pare pretendere parte appellata – l'art. 8 del contratto di noleggio (“La macchina agricola e relativa dotazione/completamenti viene
consegnata in perfetto stato di carrozzeria e manutenzione franco sede dell'Utilizzatore e lo
stesso si impegna ad utilizzarla e mantenerla con le regole del buon padre di famiglia art. 1176
cc e a riconsegnarla nel medesimo stato salvo il deterioramento per l'uso stabilito”). Difatti tale clausola, oltre a corroborare il fatto che la macchina è stata consegnata da presso la CP_1
sede di , nel prevedere che quest'ultima deve “riconsegnarla nel medesimo stato…” è Parte_1
evidentemente diretta a disciplinare “lo stato” di consegna e riconsegna del bene e non certo il luogo in cui la riconsegna deve avvenire.
Riconsegna che dunque andava fatta presso l'appellante dall'appellata, che doveva ivi recarsi per provvedere al ritiro.
D'altra parte l'appellata a supporto della propria tesi invoca l'art. 1590, comma 1 c.c. (“Il
conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto”), che a sua volta attiene allo “stato” in pagina 9 di 13 cui deve essere restituito il bene, atteso che il luogo della restituzione è stabilito all'ultimo comma dell'art. 1590 c.c.
Dunque l'appellata non può pretendere il corrispettivo dal 15.7.2021 fino al momento in cui ha provveduto a ritirare il mezzo.
A diverse conclusioni non può condurre il fatto che nel contratto fosse stato previsto un canone di locazione mensile di € 1.900,00 oltre Iva ed € 650,00 oltre Iva per ogni 10 giorni di frazione di mese.
Infatti il contratto indica una decorrenza e una scadenza precisi e non contempla rinnovo tacito.
Di talché la ragione dell'indicazione di un prezzo mensile e per frazione di mese va intesa nel senso della sua applicabilità nel caso in cui le parti avessero concordato una proroga, e non può,
invece, essergli dato il significato secondo cui le parti abbiano così inteso prevedere una tacita proroga del contratto. Tanto più che il mezzo noleggiato doveva sopperire alle esigenze di
[...]
nel tempo necessario alla riparazione di altro mezzo incidentato e tale ultimo mezzo Pt_1
risulta essere stato restituito, all'esito della riparazione, il 20.7.2021 (doc. 12-13 appellante), vale a dire un giorno prima della scadenza del contratto di noleggio.
Quindi, spettando ad provvedere al ritiro della macchina presso l'appellante alla CP_1
scadenza del contratto, privo di consistenza è l'assunto dell'appellata secondo cui avrebbe richiesto la restituzione del bene noleggiato a seguito del rifiuto di di corrispondere Parte_1
alcun canone di noleggio oltre alle spese di riparazione del mezzo incidentato.
Non trova d'altro canto riscontro probatorio, neppure per presunzioni, la proroga del contratto che l'appellata vorrebbe far desumere dalle seguenti circostanze: a) la macchina era stata concessa in comodato gratuito a per oltre un anno prima della consegna della Parte_1 Pt_6
[...
compravenduta e che nessuna contestazione sulle relative qualità e/o caratteristiche erano mai pagina 10 di 13 state sollevate;
b) successivamente alla stipula del contratto di noleggio, la suddetta macchina è
stata utilizzata da per tutta la stagione estiva, sino a che, dopo aver comunicato ad Parte_1
di non voler pagare alcunché per il noleggio adducendo, contrariamente alle CP_1
previsioni contrattuali, che era un comodato d'uso gratuito;
c) la macchina è la stessa per cui, in occasione dell'incontro del 29.09.2021 (doc. 19 , quindi successivamente alla CP_1
riconsegna del mezzo noleggiato, richiedeva ad un preventivo per il Parte_1 CP_1
relativo acquisto in sostituzione della macchina compravenduta Campo 32 (docc. 22 e 23
di primo grado); d) subito dopo l'incasso dell'indennizzo assicurativo erogato in CP_1
conseguenza del sinistro, ha riscattato la macchina e l'ha ceduta ad una Parte_1 Pt_6
società terza (F.lli Lonardi srl), procedendo all'acquisto di un mezzo del tutto similare alla
Campo 22 da un terzo fornitore.
Il punto sub a) è infatti irrilevante, dal momento che comunque aveva proceduto Parte_1
all'acquisto di altra macchina agricola (poi incidentata); il punto b) non risulta provato e in senso contrario va considerato che il 20.7.2021 era stata restituita, dopo le riparazioni, la macchina incidentata e che nelle more delle riparazioni aveva reso necessario il noleggio;
i punti c) e d)
sono irrilevanti in quanto potrebbero solo dimostrare che preferiva avvalersi di una Parte_1
macchina come quella noleggiata invece che di quella incidentata e riparata (dal che la superfluità
del capito 2 formulato dall'appellata, che è anche documentale).
Ancora, poi, non può essere valorizzato l'indennizzo corrisposto a da , Parte_1 CP_3
assicuratrice del mezzo incidentato, che, per il noleggio in contestazione, ha provveduto alla liquidazione in base alla fattura di n. 746/2021/F1 (doc. 12 CP_1 CP_1
corrispondendo la somma di € 2.645,39 al netto di franchigie, scoperti di polizza e Iva (doc.
14Agroservizi), dal momento che si tratta di rapporti diversi e tutt'al più spetterà a CP_3
pagina 11 di 13 sollevare le relative lamentele. Pertanto con l'accettazione di tale liquidazione non ha Parte_1
effettuato alcun riconoscimento di dovere ad il canone di noleggio sino al 22.9.2021. CP_1
8-Dunque la sentenza di primo grado va riformata, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e va riconosciuto un credito di di € 1.063,50 oltre Iva al 22% (€ 150,00 ed € 913,50, CP_1
oltre Iva 22%), oltre agli interessi di mora ex art. 3 D.Lgs. 231/2002 dal 16.2.2022 al pagamento,
in quanto con riferimento al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo relativamente a quanto chiesto peer “pratica sicurezza” e per “credito per la riparazione per € 913,50” oltre Iva non è
stato proposto appello.
Poiché non risulta contestato che l'appellante abbia corrisposto all'appellata la somma di cui alla sentenza impugnata, quest'ultima va condannata alla restituzione di quanto corrisposto in eccesso rispetto all'importo del credito di cui sopra.
9-Attesi l'accoglimento in gran parte dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con il riconoscimento di parte modesta del credito azionato monitoriamente e l'accoglimento dell'appello, le spese di lite di primo e di secondo grado (che devono essere regolate in modo uniforme per i due gradi di giudizio), vanno compensate nella misura della metà e per il resto vanno poste a carico di parte appellata, con liquidazione come in dispositivo, in base al valore della causa (€ 6.727,08,),
compensi medi, esclusa per l'appello la fase istruttoria, non tenutasi.
L'appellata va condannata alla restituzione in favore di parte appellante di quanto corrisposto in a titolo di spese legali, sia della fase monitoria, che del giudizio di primo grado, in forza della sentenza appellata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
pagina 12 di 13 1-in accoglimento dell'appello e in riforma, per quanto di ragione, della sentenza appellata n.
223/2024 del 05/03/2024 del Tribunale di Rovigo, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
261/2022 del 30-31.3.2022 del medesimo Tribunale;
2- accerta un credito dell'appellata nei confronti di parte appellate di € 1.063,50 oltre Iva al 22%,
oltre agli interessi di mora ex art. 3 D.Lgs. 231/2002 dal 16.2.2022;
3-compensa nella misura della metà le spese processuali di primo e di secondo grado e condanna l'appellata alla rifusione in favore di parte appellante della residua metà, che liquida per detta parte, in € 72,75 per spese ed € 2.538,50 per compensi per il giudizio di primo grado e di €
191,25 per spese ed € 1.983,00 per compensi per il giudizio d'appello, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4- condanna l'appellata alla restituzione in favore di parte appellante di quanto corrispostole in eccesso rispetto all'importo di cui al suesteso capo 2) e di quanto corrispostole a titolo di spese processuali di primo grado, oltre agli interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
Venezia, 24 marzo 2025
La Presidente Estensore
Dott.ssa Rita Rigoni
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