CASS
Ordinanza 20 gennaio 2023
Ordinanza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/01/2023, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 25986-2021 proposto da: COMUNANZA AGRARIA APPENNINO GUALDESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO BUCHICCHIO, BR LI, MA RI LI e RC SO;
- ricorrente- contro Civile Ord. Sez. U Num. 1886 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 20/01/2023 2 di 7 ROCCHETTA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO MORRONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO PILADE CHITI;
COMUNE DI GUALDO TADINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA PAZZAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGINA MATTEUCCI;
REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA RI GOBBO del Servizio Avvocatura Regionale;
- controricorrenti -
contro SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistenti - nonché contro AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 2 UMBRIA, AURI - AUTORI' UMBRA RIFIUTI E IDRICO, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE UMBRIA, AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA, UMBRA ACQUE S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4865/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/06/2021. 3 di 7 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Comunanza Agraria “Appennino Gualdese” ha proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado del TAR Umbria n. 422/2020 che aveva accolto le impugnative che essa Comunanza aveva proposto avverso: a) la determinazione dirigenziale 18.12.15, n. 9873, con cui la Regione Umbria aveva prorogato per venticinque anni la concessione mineraria di cui era titolare la società RO s.p.a. per la coltivazione di alcune sorgenti di acque minerali presenti nella montagna gualdese nel Comune di GU TA;
b) la determinazione dirigenziale 5.10.17, n. 10160, con cui la Regione Umbria aveva autorizzato, in sanatoria, il mutamento di destinazione d’uso dei terreni, gravati da usi civici, interessati dai pozzi denominati R1 e R5; la Regione, in particolare, aveva ritenuto il Comune di GU TA legittimato a chiedere il suddetto mutamento di destinazione d’uso in supplenza della Comunanza agraria Appennino Gualdese, avendo il medesimo Comune gestito i beni collettivi della montagna gualdese sin dal 1976. 2. Il Consiglio di Stato, pur confermando il giudizio espresso dal TAR in ordine alla illegittimità del provvedimento di autorizzazione in sanatoria del mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici, ha tuttavia ritenuto che tale illegittimità non viziasse il provvedimento di proroga della concessione mineraria di cui era titolare la società RO s.p.a. e pertanto, riformando in parte 4 di 7 qua la sentenza di primo grado, ha rigettato l’impugnativa di quest’ultimo provvedimento proposta dalla Comunanza Agraria. 3. Con l’unico motivo di ricorso - rubricato: «Violazione/falsa applicazione art. 7 c.p.a., artt. 2 e 3, all. E, l. 20.03.1865, n. 2248. Eccesso di potere giurisdizionale. Creazione di una norma ad hoc» - la Comunanza Agraria censura la sentenza impugnata là dove sostiene che la validità dell’impugnata concessione mineraria non sarebbe inficiata dall’invalidità del provvedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso ex art. 12 della legge n. 1766/1927 dei terreni oggetto di concessione;
ad avviso della ricorrente, con tale statuizione il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma inesistente nell’ordinamento, così travalicando il limite del proprio potere giurisdizionale. 3. Al ricorso per cassazione della Comunanza Agraria hanno resistito, depositando controricorso, la società RO s.p.a., la Regione Umbria ed il Comune di GU TA. L’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza delle Amministrazioni statali precisate in epigrafe, ha depositato un mero atto di costituzione, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, co.1, c.p.c. Le altre parti indicate in epigrafe non hanno spiegato difese in questa sede. 4. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 settembre 2022, per la quale hanno depositato memoria la ricorrente e i contro ricorrenti società RO s.p.a. e Comune di GU TA. 5. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, sollevata da tutti i controricorrenti. L’eccezione è fondata. La sentenza impugnata è stata notificata il 2 luglio 2021, come si legge a pag. 3 del ricorso;
il termine di giorni sessanta di cui all’art. 92 c.p.a. è spirato, quindi, il 1° ottobre (venerdì), mentre il ricorso è stato notificato il 2 ottobre. DE l’inammissibilità del gravame. 5 di 7 6. Nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio parte ricorrente ha sollecitato queste Sezioni Unite, «nella denegata ipotesi in cui il ricorso introduttivo venisse dichiarato inammissibile» (pag. 7, § 5.1), a pronunciare il principio di diritto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 363 c.p.c., sulle seguenti questioni: I) se ai fini della variazione di destinazione dei beni di uso civico sia necessario il mutamento di destinazione d’uso, anche nelle ipotesi di interferenza con un procedimento concessorio della risorsa ambientale in favore di soggetti privati;
II) se possano ritenersi consentite ipotesi di sdemanializzazione e/o di espropriazione, anche in via di mero fatto, dei beni gravati da uso civico, non contemplate dalla legge statale e con la stessa in contrasto. 7. La suddetta sollecitazione non può trovare accoglimento. Al riguardo va ricordato che queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di evidenziare i limiti incontrati dal potere di enunciazione ufficiosa del principio di diritto ex art. 363, terzo comma, c.p.c. nei giudizi di cassazione aventi ad oggetto sentenze emesse dai giudici speciali. 8. Nella sentenza Cass. SSUU n. 19700/2010, infatti, la sollecitazione all’esercizio del suddetto potere ufficioso avanzata dal Procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti è stata disattesa sul rilievo che il principio di diritto enunciato ai sensi dell’articolo 363, terzo comma, c.p.c. «non potrebbe attenere ad ambiti esclusi dai poteri della Corte, che, come è noto, può conoscere solo delle censure proposte nei confronti di provvedimenti della Corte dei conti per motivi inerenti alla giurisdizione» (pag. 9, ultimo capoverso). 9. Cass. SSUU n. 19700/2010 ha superato, pur senza richiamarla, la precedente Cass. SSUU n. 28653/2008, che - dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto 6 di 7 avverso una sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana - aveva enunciato, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., un principio di diritto relativo i rapporti tra una sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti e le Sezioni Riunite della stessa Corte. 10. Il Collegio ritiene di dover dare seguito all’orientamento espresso nella sentenza n. 19700/2010, al quale si è conformata anche la recentissima sentenza Cass. SSUU 22.11.2022 n. 34387, pubblicata successivamente alla camera di consiglio in cui è stata deliberata la presente decisione, ma che si reputa utile citare proprio in quanto indicativa del progressivo consolidamento dell’orientamento che qui si privilegia. Cass. SSUU n. 34387/2022, infatti, applica detto orientamento in un giudizio per la cassazione di una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e disattende la richiesta della parte ricorrente di formulare d'ufficio un principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. sul rilievo che la controversia apparteneva «alla competenza giurisdizionale - non violata - del giudice amministrativo». 11. In definitiva, il Collegio ritiene che il potere attribuito alla Corte di cassazione dal terzo comma dell’articolo 363 c.p.c. - di enunciare, anche di ufficio, il principio di diritto, quando debba dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla parte - presuppone che la Corte di cassazione si pronunci nell’esercizio del proprio sindacato istituzionale sulla violazione di legge;
sindacato che non si esercita riguardo alle sentenze dei giudici speciali, le quali sono ricorribili per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione. 12. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese alle parti controricorrenti. 7 di 7 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per la Regione Umbria, in € 5.000 oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, e, per la società RO s.p.a. e per il Comune di GU TA, in € 6.000, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge, per ciascuno. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27
- ricorrente- contro Civile Ord. Sez. U Num. 1886 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 20/01/2023 2 di 7 ROCCHETTA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO MORRONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO PILADE CHITI;
COMUNE DI GUALDO TADINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA PAZZAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGINA MATTEUCCI;
REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA RI GOBBO del Servizio Avvocatura Regionale;
- controricorrenti -
contro SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistenti - nonché contro AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 2 UMBRIA, AURI - AUTORI' UMBRA RIFIUTI E IDRICO, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE UMBRIA, AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA, UMBRA ACQUE S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4865/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/06/2021. 3 di 7 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Comunanza Agraria “Appennino Gualdese” ha proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado del TAR Umbria n. 422/2020 che aveva accolto le impugnative che essa Comunanza aveva proposto avverso: a) la determinazione dirigenziale 18.12.15, n. 9873, con cui la Regione Umbria aveva prorogato per venticinque anni la concessione mineraria di cui era titolare la società RO s.p.a. per la coltivazione di alcune sorgenti di acque minerali presenti nella montagna gualdese nel Comune di GU TA;
b) la determinazione dirigenziale 5.10.17, n. 10160, con cui la Regione Umbria aveva autorizzato, in sanatoria, il mutamento di destinazione d’uso dei terreni, gravati da usi civici, interessati dai pozzi denominati R1 e R5; la Regione, in particolare, aveva ritenuto il Comune di GU TA legittimato a chiedere il suddetto mutamento di destinazione d’uso in supplenza della Comunanza agraria Appennino Gualdese, avendo il medesimo Comune gestito i beni collettivi della montagna gualdese sin dal 1976. 2. Il Consiglio di Stato, pur confermando il giudizio espresso dal TAR in ordine alla illegittimità del provvedimento di autorizzazione in sanatoria del mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici, ha tuttavia ritenuto che tale illegittimità non viziasse il provvedimento di proroga della concessione mineraria di cui era titolare la società RO s.p.a. e pertanto, riformando in parte 4 di 7 qua la sentenza di primo grado, ha rigettato l’impugnativa di quest’ultimo provvedimento proposta dalla Comunanza Agraria. 3. Con l’unico motivo di ricorso - rubricato: «Violazione/falsa applicazione art. 7 c.p.a., artt. 2 e 3, all. E, l. 20.03.1865, n. 2248. Eccesso di potere giurisdizionale. Creazione di una norma ad hoc» - la Comunanza Agraria censura la sentenza impugnata là dove sostiene che la validità dell’impugnata concessione mineraria non sarebbe inficiata dall’invalidità del provvedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso ex art. 12 della legge n. 1766/1927 dei terreni oggetto di concessione;
ad avviso della ricorrente, con tale statuizione il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma inesistente nell’ordinamento, così travalicando il limite del proprio potere giurisdizionale. 3. Al ricorso per cassazione della Comunanza Agraria hanno resistito, depositando controricorso, la società RO s.p.a., la Regione Umbria ed il Comune di GU TA. L’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza delle Amministrazioni statali precisate in epigrafe, ha depositato un mero atto di costituzione, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, co.1, c.p.c. Le altre parti indicate in epigrafe non hanno spiegato difese in questa sede. 4. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 settembre 2022, per la quale hanno depositato memoria la ricorrente e i contro ricorrenti società RO s.p.a. e Comune di GU TA. 5. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, sollevata da tutti i controricorrenti. L’eccezione è fondata. La sentenza impugnata è stata notificata il 2 luglio 2021, come si legge a pag. 3 del ricorso;
il termine di giorni sessanta di cui all’art. 92 c.p.a. è spirato, quindi, il 1° ottobre (venerdì), mentre il ricorso è stato notificato il 2 ottobre. DE l’inammissibilità del gravame. 5 di 7 6. Nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio parte ricorrente ha sollecitato queste Sezioni Unite, «nella denegata ipotesi in cui il ricorso introduttivo venisse dichiarato inammissibile» (pag. 7, § 5.1), a pronunciare il principio di diritto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 363 c.p.c., sulle seguenti questioni: I) se ai fini della variazione di destinazione dei beni di uso civico sia necessario il mutamento di destinazione d’uso, anche nelle ipotesi di interferenza con un procedimento concessorio della risorsa ambientale in favore di soggetti privati;
II) se possano ritenersi consentite ipotesi di sdemanializzazione e/o di espropriazione, anche in via di mero fatto, dei beni gravati da uso civico, non contemplate dalla legge statale e con la stessa in contrasto. 7. La suddetta sollecitazione non può trovare accoglimento. Al riguardo va ricordato che queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di evidenziare i limiti incontrati dal potere di enunciazione ufficiosa del principio di diritto ex art. 363, terzo comma, c.p.c. nei giudizi di cassazione aventi ad oggetto sentenze emesse dai giudici speciali. 8. Nella sentenza Cass. SSUU n. 19700/2010, infatti, la sollecitazione all’esercizio del suddetto potere ufficioso avanzata dal Procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti è stata disattesa sul rilievo che il principio di diritto enunciato ai sensi dell’articolo 363, terzo comma, c.p.c. «non potrebbe attenere ad ambiti esclusi dai poteri della Corte, che, come è noto, può conoscere solo delle censure proposte nei confronti di provvedimenti della Corte dei conti per motivi inerenti alla giurisdizione» (pag. 9, ultimo capoverso). 9. Cass. SSUU n. 19700/2010 ha superato, pur senza richiamarla, la precedente Cass. SSUU n. 28653/2008, che - dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto 6 di 7 avverso una sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana - aveva enunciato, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., un principio di diritto relativo i rapporti tra una sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti e le Sezioni Riunite della stessa Corte. 10. Il Collegio ritiene di dover dare seguito all’orientamento espresso nella sentenza n. 19700/2010, al quale si è conformata anche la recentissima sentenza Cass. SSUU 22.11.2022 n. 34387, pubblicata successivamente alla camera di consiglio in cui è stata deliberata la presente decisione, ma che si reputa utile citare proprio in quanto indicativa del progressivo consolidamento dell’orientamento che qui si privilegia. Cass. SSUU n. 34387/2022, infatti, applica detto orientamento in un giudizio per la cassazione di una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e disattende la richiesta della parte ricorrente di formulare d'ufficio un principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. sul rilievo che la controversia apparteneva «alla competenza giurisdizionale - non violata - del giudice amministrativo». 11. In definitiva, il Collegio ritiene che il potere attribuito alla Corte di cassazione dal terzo comma dell’articolo 363 c.p.c. - di enunciare, anche di ufficio, il principio di diritto, quando debba dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla parte - presuppone che la Corte di cassazione si pronunci nell’esercizio del proprio sindacato istituzionale sulla violazione di legge;
sindacato che non si esercita riguardo alle sentenze dei giudici speciali, le quali sono ricorribili per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione. 12. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese alle parti controricorrenti. 7 di 7 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per la Regione Umbria, in € 5.000 oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, e, per la società RO s.p.a. e per il Comune di GU TA, in € 6.000, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge, per ciascuno. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27