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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/09/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC
Addì 10/9/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, è presenti l'Avv. Storti che precisa come in nota conclusiva a cui si riporta;
chiede la distrazione delle spese dichiarandosi antistatario. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assente il Procuratore di parte attrice, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1776/2022 RG
promossa da
ATTORE Parte_1
Avv. Francesco Storti
e Avv. Stefania Federici
nei confronti di
CONVENUTO contumace Controparte_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: ha convenuto in giudizio la Parte_1
deducendo: Controparte_1
Che il 03.10.2021 alle ore 11.00 circa era alla guida del proprio motociclo BMW targato EV96578 sulla strada Provinciale di Beverino SP con direzione Padivarma/GE, trasportando come passeggera la sig.ra
[...]
, quando, all'altezza circa della località Persona_1
Cavanella/Via Zucchetto (Comune di Beverino SP), il motociclo, nell'effettuare una curva a sinistra, perdeva aderenza col suolo, sbandava e rovinava al suolo unitamente al conducente ed alla trasportata.
• Che il sinistro dedotto era cagionato dalla presenza sull'asfalto di macchia oleosa che interessava la corsia percorsa da parte attrice nella sua interezza rendendola sdrucciolevole.
• Che a seguito di asciugatura del manto stradale da parte della Polizia Stradale intervenuta, in effetti, emergeva che la zona scivolosa rilevata era stata interessata da copertura con vernice che in seguito a pioggia rendeva scivoloso il tratto interessato. L'attore ha allegato che dal sinistro sono derivati danni sia di natura non patrimoniale che patrimoniale ed ha concluso chiedendo la condanna della al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti patiti da esso attore. La , pur ritualmente convenuta, ha ritenuto Controparte_1 di non costituirsi in giudizio ed è, pertanto, stata dichiarata contumace.
La domanda attorea è fondata per quanto di ragione per i seguenti motivi:
• per consolidata giurisprudenza “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod.
2 civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (cfr Cass. 2660/2013; Cass. 21212/2015; Cass. 11526/2017).
• È provato che l'attore si è procurato le lesioni di cui chiede il risarcimento cadendo, con la propria motocicletta, in località Cavanella/Via Zucchetto (Comune di Beverino SP), su una macchia oleosa che interessava la corsia percorsa dallo stesso;
in particolare il teste , che si trovava Testimone_1 sulla propria moto, con la propria moglie, a circa 200 mt (forse meno) dietro il sig. , ha riferito di avere Pt_1 assistito alla caduta dell'attore, in quanto erano su un rettilineo, non vi erano altri mezzi tra loro e la luce era buona.
• Il teste riferisce che, dopo aver visto la caduta del sig.
e della di lui moglie, di cui descrive attentamente la Pt_1 dinamica, e dopo aver atteso i soccorsi, è andato a vedere il punto in cui parte attrice era scivolato con la moto ed ha constatato la presenza sull'asfalto di una chiazza oleosa e comunque una sostanza su cui il piede scivolava.
• La deposizione appare circostanziata ed immune da vizi logici. Quanto descritto dal teste trova, peraltro, riscontro
3 negli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale, intervenuta successivamente al sinistro, dal cui rapporto è emerso che la zona scivolosa rilevata era stata interessata da copertura con vernice, che, in seguito a pioggia, rendeva scivoloso il tratto interessato e che la irregolarità suddetta non era in alcun modo segnalata.
• Lo stato dei luoghi, come sopra accertato, deve ritenersi connotato da una obiettiva situazione di pericolosità in quanto la macchia oleosa interessava la corsia di marcia nella sua totalità, come accertato dalla Polizia Stradale, ed allo stesso tempo non era in alcun modo percepibile dal motociclista che percorreva la strada.
• Consegue da quanto sopra che il luogo che ha dato origine alla caduta dell'attore deve ritenersi pericoloso e, ai fini che ci occupano, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta del motociclista che, inevitabilmente si trovava a transitare in quel tratto di strada e su quella corsia di marcia;
esiste, quindi il nesso causale tra l'incidente occorso all'attore e la cosa in custodia;
la cosa in custodia aveva una intrinseca pericolosità, non segnalata né prevedibile e l'evento si è prodotto come conseguenza normale/prevedibile della particolare condizione della cosa, potenzialmente lesiva.
• La responsabilità per il danno occorso all'attore è ascrivibile alla , ex art 2051 cc, quale esclusivo Controparte_1 custode della strada al momento dell'evento; è pacifico, infatti, che la parte di strada interessata dall'infortunio fosse una strada provinciale nella custodia della Provincia convenuta.
• Ex art 2051 cc l'onere della prova a carico del danneggiato si limita alla prova del danno e del nesso causale;
spetta poi al custode provare il caso fortuito cioè il fatto estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; il caso fortuito può essere integrato anche da una eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
4 • Nel caso di specie deve escludersi che sia stata provata una condotta colposa, anche solo concorrente, dell'attore danneggiato;
la convenuta, rimanendo contumace, CP_1 ha di fatto rinunciato ad offrire siffatta prova e, comunque, i testi escussi nulla hanno riferito in merito ad una guida pericolosa dell'attore. Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile: per il danno non patrimoniale patito da decisiva è la CTU Parte_1 medico-legale in cui si legge che le lesioni riportate da Parte_1
risultano compatibili con la dinamica dell'evento
[...] caratterizzata da caduta da motociclo a seguito di perdita di controllo del mezzo per asfalto scivoloso e successivo impatto contro muretto. L'attore, in connessione causale con la caduta sopra descritta, ha riportato un trauma cranico commotivo;
il CTU ha valutato una invalidità temporanea di giorni 80 di cui 2 giorni al 100%, 25 giorni al 75%, 25 giorni al 50% e i rimanenti 28 gg al 25%. Ha valutato i postumi consolidati stimando che da essi sia derivata un'invalidità permanente valutabile nella misura del 7%. Ritiene questo Giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle valutazioni del CTU in quanto corredate da un iter motivazionale immune da vizi logici o di altra natura. Vertendosi in materia di danno da responsabilità aquiliana diverso da RCA e responsabilità medica, si applicano le tabelle Milanesi secondo le indicazioni della Corte di Cassazione (Cass. n. 4509/2022) cui ha aderito anche la Corte di Appello di Genova;
dette tabelle propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi sia del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni medesime in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
nel caso di specie non vi sono elementi per disporre una personalizzazione.
5 Pertanto, devono liquidarsi all'attore (soggetto di anni 57 al tempo dell'evento lesivo) i seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale:
• euro 13.166,00 per IP;
• euro 8.222,50 per invalidità temporanea;
complessivamente il danno non patrimoniale patito dall'attore è liquidabile in euro 21.388,50, somma attualizzata a maggio 2024, data di aggiornamento delle tabelle di Milano;
quindi, sull'importo sopra calcolato è dovuta la sola rivalutazione da giugno 2024 alla data della presente decisione;
sull'importo così aggiornato sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso.
• A titolo di danno patrimoniale sono documentati esborsi per spese mediche per euro 148,81, importi che il CTU ha stimato congrui e pertinenti;
parte attrice ha altresì diritto al rimborso della spesa per la consulenza medico-legale ante causam pari ad euro 352,00; sulle predette somme sono dovuti gli interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed andranno pertanto rifuse dalla a parte attrice, con distrazione al difensore CP_1 dell'attore dichiaratosi antistatario. La spesa della CTU è posta a carico della . Controparte_1
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: dichiara che la è responsabile per il danno Controparte_1 patito dall'attore in occasione del sinistro Parte_1 verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in atto di citazione;
condannala a corrispondere all'attore, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno:
6 • euro 21.388,50 per danno non patrimoniale;
somma attualizzata a maggio 2024, data di aggiornamento delle tabelle di Milano;
sul predetto importo è dovuta la sola rivalutazione da giugno 2024 alla data della presente decisione;
sull'importo così aggiornato sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso.
• Euro 300,81 per rimborso spese, oltre interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti.
Condanna la a rifondere all'attore le spese Controparte_1 di lite che liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge con distrazione al difensore dell'attore dichiaratosi antistatario. Pone la spesa della CTU a carico della . Controparte_1
La Spezia, 10/09/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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Addì 10/9/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, è presenti l'Avv. Storti che precisa come in nota conclusiva a cui si riporta;
chiede la distrazione delle spese dichiarandosi antistatario. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assente il Procuratore di parte attrice, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1776/2022 RG
promossa da
ATTORE Parte_1
Avv. Francesco Storti
e Avv. Stefania Federici
nei confronti di
CONVENUTO contumace Controparte_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: ha convenuto in giudizio la Parte_1
deducendo: Controparte_1
Che il 03.10.2021 alle ore 11.00 circa era alla guida del proprio motociclo BMW targato EV96578 sulla strada Provinciale di Beverino SP con direzione Padivarma/GE, trasportando come passeggera la sig.ra
[...]
, quando, all'altezza circa della località Persona_1
Cavanella/Via Zucchetto (Comune di Beverino SP), il motociclo, nell'effettuare una curva a sinistra, perdeva aderenza col suolo, sbandava e rovinava al suolo unitamente al conducente ed alla trasportata.
• Che il sinistro dedotto era cagionato dalla presenza sull'asfalto di macchia oleosa che interessava la corsia percorsa da parte attrice nella sua interezza rendendola sdrucciolevole.
• Che a seguito di asciugatura del manto stradale da parte della Polizia Stradale intervenuta, in effetti, emergeva che la zona scivolosa rilevata era stata interessata da copertura con vernice che in seguito a pioggia rendeva scivoloso il tratto interessato. L'attore ha allegato che dal sinistro sono derivati danni sia di natura non patrimoniale che patrimoniale ed ha concluso chiedendo la condanna della al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti patiti da esso attore. La , pur ritualmente convenuta, ha ritenuto Controparte_1 di non costituirsi in giudizio ed è, pertanto, stata dichiarata contumace.
La domanda attorea è fondata per quanto di ragione per i seguenti motivi:
• per consolidata giurisprudenza “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod.
2 civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (cfr Cass. 2660/2013; Cass. 21212/2015; Cass. 11526/2017).
• È provato che l'attore si è procurato le lesioni di cui chiede il risarcimento cadendo, con la propria motocicletta, in località Cavanella/Via Zucchetto (Comune di Beverino SP), su una macchia oleosa che interessava la corsia percorsa dallo stesso;
in particolare il teste , che si trovava Testimone_1 sulla propria moto, con la propria moglie, a circa 200 mt (forse meno) dietro il sig. , ha riferito di avere Pt_1 assistito alla caduta dell'attore, in quanto erano su un rettilineo, non vi erano altri mezzi tra loro e la luce era buona.
• Il teste riferisce che, dopo aver visto la caduta del sig.
e della di lui moglie, di cui descrive attentamente la Pt_1 dinamica, e dopo aver atteso i soccorsi, è andato a vedere il punto in cui parte attrice era scivolato con la moto ed ha constatato la presenza sull'asfalto di una chiazza oleosa e comunque una sostanza su cui il piede scivolava.
• La deposizione appare circostanziata ed immune da vizi logici. Quanto descritto dal teste trova, peraltro, riscontro
3 negli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale, intervenuta successivamente al sinistro, dal cui rapporto è emerso che la zona scivolosa rilevata era stata interessata da copertura con vernice, che, in seguito a pioggia, rendeva scivoloso il tratto interessato e che la irregolarità suddetta non era in alcun modo segnalata.
• Lo stato dei luoghi, come sopra accertato, deve ritenersi connotato da una obiettiva situazione di pericolosità in quanto la macchia oleosa interessava la corsia di marcia nella sua totalità, come accertato dalla Polizia Stradale, ed allo stesso tempo non era in alcun modo percepibile dal motociclista che percorreva la strada.
• Consegue da quanto sopra che il luogo che ha dato origine alla caduta dell'attore deve ritenersi pericoloso e, ai fini che ci occupano, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta del motociclista che, inevitabilmente si trovava a transitare in quel tratto di strada e su quella corsia di marcia;
esiste, quindi il nesso causale tra l'incidente occorso all'attore e la cosa in custodia;
la cosa in custodia aveva una intrinseca pericolosità, non segnalata né prevedibile e l'evento si è prodotto come conseguenza normale/prevedibile della particolare condizione della cosa, potenzialmente lesiva.
• La responsabilità per il danno occorso all'attore è ascrivibile alla , ex art 2051 cc, quale esclusivo Controparte_1 custode della strada al momento dell'evento; è pacifico, infatti, che la parte di strada interessata dall'infortunio fosse una strada provinciale nella custodia della Provincia convenuta.
• Ex art 2051 cc l'onere della prova a carico del danneggiato si limita alla prova del danno e del nesso causale;
spetta poi al custode provare il caso fortuito cioè il fatto estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; il caso fortuito può essere integrato anche da una eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
4 • Nel caso di specie deve escludersi che sia stata provata una condotta colposa, anche solo concorrente, dell'attore danneggiato;
la convenuta, rimanendo contumace, CP_1 ha di fatto rinunciato ad offrire siffatta prova e, comunque, i testi escussi nulla hanno riferito in merito ad una guida pericolosa dell'attore. Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile: per il danno non patrimoniale patito da decisiva è la CTU Parte_1 medico-legale in cui si legge che le lesioni riportate da Parte_1
risultano compatibili con la dinamica dell'evento
[...] caratterizzata da caduta da motociclo a seguito di perdita di controllo del mezzo per asfalto scivoloso e successivo impatto contro muretto. L'attore, in connessione causale con la caduta sopra descritta, ha riportato un trauma cranico commotivo;
il CTU ha valutato una invalidità temporanea di giorni 80 di cui 2 giorni al 100%, 25 giorni al 75%, 25 giorni al 50% e i rimanenti 28 gg al 25%. Ha valutato i postumi consolidati stimando che da essi sia derivata un'invalidità permanente valutabile nella misura del 7%. Ritiene questo Giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle valutazioni del CTU in quanto corredate da un iter motivazionale immune da vizi logici o di altra natura. Vertendosi in materia di danno da responsabilità aquiliana diverso da RCA e responsabilità medica, si applicano le tabelle Milanesi secondo le indicazioni della Corte di Cassazione (Cass. n. 4509/2022) cui ha aderito anche la Corte di Appello di Genova;
dette tabelle propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi sia del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni medesime in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
nel caso di specie non vi sono elementi per disporre una personalizzazione.
5 Pertanto, devono liquidarsi all'attore (soggetto di anni 57 al tempo dell'evento lesivo) i seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale:
• euro 13.166,00 per IP;
• euro 8.222,50 per invalidità temporanea;
complessivamente il danno non patrimoniale patito dall'attore è liquidabile in euro 21.388,50, somma attualizzata a maggio 2024, data di aggiornamento delle tabelle di Milano;
quindi, sull'importo sopra calcolato è dovuta la sola rivalutazione da giugno 2024 alla data della presente decisione;
sull'importo così aggiornato sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso.
• A titolo di danno patrimoniale sono documentati esborsi per spese mediche per euro 148,81, importi che il CTU ha stimato congrui e pertinenti;
parte attrice ha altresì diritto al rimborso della spesa per la consulenza medico-legale ante causam pari ad euro 352,00; sulle predette somme sono dovuti gli interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed andranno pertanto rifuse dalla a parte attrice, con distrazione al difensore CP_1 dell'attore dichiaratosi antistatario. La spesa della CTU è posta a carico della . Controparte_1
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: dichiara che la è responsabile per il danno Controparte_1 patito dall'attore in occasione del sinistro Parte_1 verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in atto di citazione;
condannala a corrispondere all'attore, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno:
6 • euro 21.388,50 per danno non patrimoniale;
somma attualizzata a maggio 2024, data di aggiornamento delle tabelle di Milano;
sul predetto importo è dovuta la sola rivalutazione da giugno 2024 alla data della presente decisione;
sull'importo così aggiornato sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso.
• Euro 300,81 per rimborso spese, oltre interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti.
Condanna la a rifondere all'attore le spese Controparte_1 di lite che liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge con distrazione al difensore dell'attore dichiaratosi antistatario. Pone la spesa della CTU a carico della . Controparte_1
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