Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/12/2024, n. 31977
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Ordinanza 11 dicembre 2024

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Per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal r.d. n. 499 del 1929, nelle provincie già austro-ungariche, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti mortis causa, o agli acquisti a titolo originario, come l'usucapione.

Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sulla pubblicità costitutiva, ove non venga in rilievo un conflitto di acquisti fra loro contraddittori, ma sorga un problema di concorso tra diritti "non incompatibili", l'uno intavolato e l'altro extra tavolare, come nel caso di servitù, non è applicabile l'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929, cosicché non assume rilevanza l'atteggiamento soggettivo di colui che abbia acquistato la proprietà sulla base della fede del libro fondiario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/12/2024, n. 31977
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31977
    Data del deposito : 11 dicembre 2024

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