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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 362 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
, C.F. e P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Porpora e Marco Costantini
Parte attrice
E
persona “ , Controparte_1 Controparte_2
C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dagli avv.ti Mario Rampini e Simona Rossi
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio allegando di aver conseguito l'aggiudicazione per l'erogazione dei servizi di assistenza alla persona e di gestione della residenza offerti dalla
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed presso la Controparte_2 CP_2 CP_2
residenza protetta sita in Todi, alla via Tiberina n. 11; che all'esito di detta aggiudicazione tra pagina 1 di 9 le parti sarebbero stati stipulati due contratti;
che la controparte sarebbe stata inadempiente agli obblighi assunti con le suddette stipulazioni.
In particolare, in relazione al primo contratto parte convenuta non avrebbe versato gli adeguamenti dei minimi contrattuali, come da tabella ministeriale, e non avrebbe eseguito rimborsi a vario titolo;
circa il secondo contratto, la convenuta non avrebbe pagato le ore aggiuntive di servizio infermieristico e os nonché le ore relative alla sostituzione dell'operatore dell'ente cessato nel 2019 e avrebbe, con decorrenza dal 2019, interrotto l'erogazione degli adeguamenti dovuti per l'aggiornamento dei minimi contrattuali.
In relazione a questi rapporti contrattuali l'attrice avrebbe maturato, in ragione dell'inadempimento della convenuta ai predetti obblighi di revisione del corrispettivo e di pagamento, un credito pari ad € 1.070.075,81.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di condannare la convenuta, in via principale,
al pagamento di detto credito o della diversa somma ritenuta di giustizia, ovvero, in via gradata e previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento della convenuta,
all'indennizzo -ex art. 2041 c.c.- della somma suddetta in favore dell'attrice o della diversa somma ritenuta di giustizia, unitamente, in entrambi i casi, agli interessi ex d. lgs. 231/2002.
2. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, avendo l'attrice domandato una pronuncia in ordine all'obbligo dell'Ente appaltante di procedere alla revisione prezzi mediante l'adeguamento dei minimi contrattuali retributivi nell'ambito di un appalto di servizi, nonché in ordine alla misura del richiesto adeguamento, con conseguente configurazione della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del c.p.a.
La convenuta allega, inoltre, la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto;
la prescrizione del diritto alla revisione dei prezzi;
l'infondatezza nel merito delle avverse domande;
l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per mancanza del presupposto della residualità e la sua infondatezza.
In via riconvenzionale e gradata la convenuta domanda il pagamento di un controcredito risarcitorio, derivante dall'inadempimento dell'attrice alle obbligazioni di fonte contrattuale.
pagina 2 di 9 La parte conclude chiedendo al Tribunale di dichiarare, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione;
di dichiarare, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione;
di respingere,
nel merito, le domande della controparte;
di accertare, in via riconvenzionale gradata,
l'inadempimento della controparte e il proprio controcredito risarcitorio e restitutorio in €
49.456,06, con condanna della controparte al relativo pagamento, oltre a interessi e rivalutazione, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
3. Viene dal Tribunale ritenuta parzialmente fondata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, sollevata dalla convenuta nei termini esposti: con sentenza non definitiva n.
713/2021 è dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito con riguardo alla domanda dell'attrice di condanna della convenuta al pagamento dei corrispettivi contrattuali adeguati ai minimi retributivi.
4. All'esito della sentenza parziale, il perimetro decisorio del presente giudizio è così
delimitato: la domanda dell'attrice di pagamento dei rimborsi dovuti a vario titolo dalla convenuta in relazione al primo contratto;
la domanda dell'attrice di pagamento delle ore aggiuntive di servizio infermieristico e os nonché delle ore relative alla sostituzione dell'operatore dell'ente cessato nel 2019; la domanda riconvenzionale gradata del convenuto di accertamento dell'inadempimento della controparte e del proprio controcredito risarcitorio e restitutorio e di condanna della controparte al relativo pagamento.
5. Deve disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, atteso che la copiosa documentazione versata in atti dall'attrice contiene numerose richieste di pagamento delle somme rivendicate anche in giudizio.
6. Con riferimento alla predette domande di parte attrice, si osserva in diritto che nelle azioni relative a diritti eterodeterminati l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata, quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa.
pagina 3 di 9 L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019): chi giurisdizionalmente agisce, avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali si correla al diritto di difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio
1983 n. 1165); chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché
possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.
Con particolare riferimento all'azione di inadempimento contrattuale, quale quella spiegata in giudizio dall'attrice, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (ex multis Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n.
6618).
In applicazione di questi principi al caso di specie, si rileva l'estrema genericità della domanda svolta in citazione sul versante relativo alla causa petendi: quanto al primo contratto, dopo aver allegato l'inadempimento della convenuta, l'attrice non chiarisce nell'atto di citazione le circostanze che lo integrano, facendo generico riferimento a “vari rimborsi” per diverso -e imprecisato- titolo (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); sempre con riguardo al primo contratto non viene nell'atto di citazione neanche quantificato l'ammontare del credito in tesi vantato dall'attrice; con riguardo al secondo contratto, nell'atto di citazione viene allegato l'omesso pagamento delle ore aggiuntive di servizio infermieristico e os nonché delle ore relative alla sostituzione dell'operatore dell'ente cessato nel 2019 e, tuttavia,
nemmeno dalla lettura della tabella di inserita nel corpo dell'atto -in tesi contenente il conteggio delle somme vantate dall'attrice-, vengono indicati il monte delle ore non remunerate, i periodi in relazione ai quali il credito sarebbe maturato e i criteri del calcolo effettuato.
pagina 4 di 9 7. Il Tribunale non ritiene che tale deficit assertivo abbia dato vita alla nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, pure eccepita dalla convenuta, ben potendo esso essere colmato tramite gli scritti difensivi successivi e, in particolare, tramite la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., funzionale alla precisazione della domanda: parte attrice avrebbe potuto descrivere i rimborsi pretesi in relazione al primo contratto -
individuandone il relativo ammontare- e specificare, in relazione al secondo contratto, il monte delle ore non remunerate, i periodi in relazione ai quali il credito sarebbe maturato e i criteri del calcolo effettuato.
7.1. Nondimeno, nella memoria depositata ai sensi del previgente art. 183, c. 6, c.p.c.
l'attrice, quanto alla causa petendi della domanda di pagamento, sostiene che si tratti di
“rimborsi a diverso titolo dovuti alla anche per attività aggiuntive richieste dall'Ente in Pt_1
ordine al primo contratto nonché gli importi dovuti per le prestazioni aggiuntive eseguite dalla Cooperativa e non pagate dall'Ente – diversamente che per il primo contratto -
relativamente al secondo rapporto contrattuale”; l'attrice domanda, inoltre, in pagamento l'importo di € 445.324,72, di cui € 33.009,24 “a titolo di rimborso per costi dovuti a servizi aggiuntivi richiesti dall'Ente per diverso titolo in esecuzione del primo e secondo contratto”
ed € “412.315,48 per “prestazioni aggiuntive necessarie per il rispetto dei parametri di servizio”.
L'attrice svolge nella prima memoria un inammissibile mutamento della causa petendi,
atteso che, in relazione al primo contratto, allega l'inadempimento, sia pure non precisamente circostanziato, all'obbligo di pagamento delle “attività aggiuntive” e non già all'obbligo di rimborsi per vario titolo;
in relazione al secondo contratto, allega l'inadempimento all'obbligo di pagamento di imprecisate prestazioni aggiuntive necessarie per il rispetto dei parametri di servizio e non già all'obbligo di remunerazione delle ore di servizio aggiuntive e di quelle relative alla sostituzione dell'operatore dell'ente cessato dal servizio nel 2019.
Circa il mutamento della causa petendi va, infatti, osservato che le Sezioni Unite, con la sentenza del 15/06/2015 n. 12310, nel distinguere tra emendatio e mutatio libelli, hanno pagina 5 di 9 ampliato la possibilità delle parti di modificare la domanda, ma sempre tenendo presente la complessiva vicenda sostanziale portata dinanzi al giudice di primo grado.
Viene, quindi, condiviso il principio secondo cui, nel giudizio di inadempimento contrattuale, la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in una mera emendatio libelli, ma - comportando l'introduzione di un nuovo tema di indagine - si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali (Cassazione civile sez. I, 28/01/2015, n. 1611).
L'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa,
a presidio del contraddittorio;
la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali (Corte appello Perugia
sez. I, 16/11/2021, n. 644).
7.2. Sono parimenti inammissibili -per tardività- le descrizioni dei pretesi inadempimenti della convenuta compendiate nella seconda memoria istruttoria dell'attrice, essendo quest'ultima un atto finalizzato a replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate della convenuta con la prima memoria e a proporre eccezioni in conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime (art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. vigente ratione temporis).
Nonostante la mancata proposizione da parte della convenuta di domande o eccezioni nuove o modificate nella prima memoria istruttoria, l'attrice nella seconda memoria allega che, relativamente al primo contratto, l'omesso pagamento riguarderebbe prestazioni infermieristiche e/o per servizi socio assistenziali, aggiuntivi, spese per bolli e francobolli sostenute dalla , spese per pasti somministrati a pazienti incapienti, nonché in Parte_1
favore dei parenti in visita, spese per corsi OSS;
che, relativamente al secondo contratto,
pagina 6 di 9 sarebbero state successivamente - dopo le già maturate preclusioni assertive- fornite
“analitica descrizione delle circostanze sottese alla domanda introdotta, nonché specifica produzione documentale a sostegno della stessa”.
Le suddette attività assertive avrebbero dovuto, piuttosto, trovare naturale e fisiologica collocazione in primis nell'atto introduttivo (citazione) e nella memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. "primo termine", potendo essere presenti nella seconda memoria solamente nel caso,
diverso da quello di specie, in cui configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta seconda memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez.
IX, Ord. 23/05/2013).
Tale inammissibile attività assertiva non avrebbe potuto, inoltre, trovare riscontro probatorio nella documentazione accompagnatoria alla seconda memoria istruttoria dell'attrice né nella prova orale nella medesima memoria articolata: la fase di individuazione del thema probandum si colloca subito dopo la fissazione del thema decidendum dal quale è
profondamente condizionata, sicché l'attività di deduzione dei mezzi di prova, ancorché
tempestiva, può essere compiutamente svolta solo una volta esaurita l'attività assertiva delle parti;
vi è, dunque, un nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività probatoria delle parti, per cui "non è possibile provare fatti" che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti, sussistendo una "necessaria circolarità" fra onere di allegazione e onere di prova, da cui discende l'impossibilità di richiedere la prova su fatti che siano stati allegati oltre il termine delle preclusioni assertive.
8. L'infondatezza della domanda attorea emerge anche con riguardo al concorrente profilo interpretativo dei negozi intercorsi tra le parti: in base alle previsioni contrattuali, le c.d. prestazioni aggiuntive necessarie per il rispetto dei parametri di servizio e le ore di servizio c.d. aggiuntive risultano insuscettibili di una remunerazione esorbitante rispetto al corrispettivo pattuito, che risulta parametrato all'intera attività gestoria -svolta dall'attrice in relazione al numero dei degenti presenti all'interno della struttura della convenuta- e suscettibile di revisione in aumento secondo la procedura indicata nella sentenza non definitiva (cfr. doc. n. 2, pag. 14, e doc. n. 3, pag. 25-28 all. atto di citazione;
con il primo pagina 7 di 9 contratto di appalto, ossia quello del 05/06/2009 le parti non hanno sottoscritto alcuna clausola di revisione del prezzo dell'appalto, mentre con il secondo contratto, ossia quello del
02/07/2015, le parti hanno previsto una clausola di revisione all'art. 9, con la quale è stato richiamato l'art. 115 codice contratti pubblici vigente ratione temporis, che prevedeva la necessità di un'istruttoria della p.a. per la revisione, ovvero prevedeva - per il caso di mancata pubblicazione da parte dell'Istat dei dati relativi all'andamento dei prezzi di beni e servizi- un altro criterio di revisione discrezionale).
9. Non ricorrono, infine, i presupposti dell'indebito arricchimento dell'ente, che si sarebbe verificato, secondo la prospettazione contenuta soltanto nella prima memoria istruttoria dell'attrice, in ragione dell'incameramento da parte della convenuta delle rette determinate in base ai tariffari regionali previsti per i servizi conformi a standards minimi, cui non avrebbe fatto seguito il rimborso in favore dell'attrice dei relativi -e imprecisati- maggiori costi: in base alle citate previsioni contrattuali e contrariamente a quanto supposto dall'attrice, il corrispettivo spettante al gestore non avrebbe subito variazioni nel caso in cui il costo delle rette fosse stato incrementato.
10. Tirando le fila delle motivazioni svolte, le domande dell'attrice sono infondate e vengono respinte.
11. Non viene esaminata la domanda riconvenzionale della convenuta, trattandosi di domanda sostanzialmente subordinata dalla convenuta all'accoglimento della domanda di parte attrice (cfr. conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e scritti difensivi successivi).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia (€
445.324,72), come determinato in seguito alla sentenza non definitiva, della semplicità della controversia e dell'attività svolta dalla convenuta dopo la pronuncia della sentenza non definitiva con riguardo alle fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 8.288,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 31.12.2024
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 362 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
, C.F. e P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Porpora e Marco Costantini
Parte attrice
E
persona “ , Controparte_1 Controparte_2
C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dagli avv.ti Mario Rampini e Simona Rossi
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio allegando di aver conseguito l'aggiudicazione per l'erogazione dei servizi di assistenza alla persona e di gestione della residenza offerti dalla
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed presso la Controparte_2 CP_2 CP_2
residenza protetta sita in Todi, alla via Tiberina n. 11; che all'esito di detta aggiudicazione tra pagina 1 di 9 le parti sarebbero stati stipulati due contratti;
che la controparte sarebbe stata inadempiente agli obblighi assunti con le suddette stipulazioni.
In particolare, in relazione al primo contratto parte convenuta non avrebbe versato gli adeguamenti dei minimi contrattuali, come da tabella ministeriale, e non avrebbe eseguito rimborsi a vario titolo;
circa il secondo contratto, la convenuta non avrebbe pagato le ore aggiuntive di servizio infermieristico e os nonché le ore relative alla sostituzione dell'operatore dell'ente cessato nel 2019 e avrebbe, con decorrenza dal 2019, interrotto l'erogazione degli adeguamenti dovuti per l'aggiornamento dei minimi contrattuali.
In relazione a questi rapporti contrattuali l'attrice avrebbe maturato, in ragione dell'inadempimento della convenuta ai predetti obblighi di revisione del corrispettivo e di pagamento, un credito pari ad € 1.070.075,81.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di condannare la convenuta, in via principale,
al pagamento di detto credito o della diversa somma ritenuta di giustizia, ovvero, in via gradata e previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento della convenuta,
all'indennizzo -ex art. 2041 c.c.- della somma suddetta in favore dell'attrice o della diversa somma ritenuta di giustizia, unitamente, in entrambi i casi, agli interessi ex d. lgs. 231/2002.
2. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, avendo l'attrice domandato una pronuncia in ordine all'obbligo dell'Ente appaltante di procedere alla revisione prezzi mediante l'adeguamento dei minimi contrattuali retributivi nell'ambito di un appalto di servizi, nonché in ordine alla misura del richiesto adeguamento, con conseguente configurazione della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del c.p.a.
La convenuta allega, inoltre, la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto;
la prescrizione del diritto alla revisione dei prezzi;
l'infondatezza nel merito delle avverse domande;
l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per mancanza del presupposto della residualità e la sua infondatezza.
In via riconvenzionale e gradata la convenuta domanda il pagamento di un controcredito risarcitorio, derivante dall'inadempimento dell'attrice alle obbligazioni di fonte contrattuale.
pagina 2 di 9 La parte conclude chiedendo al Tribunale di dichiarare, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione;
di dichiarare, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione;
di respingere,
nel merito, le domande della controparte;
di accertare, in via riconvenzionale gradata,
l'inadempimento della controparte e il proprio controcredito risarcitorio e restitutorio in €
49.456,06, con condanna della controparte al relativo pagamento, oltre a interessi e rivalutazione, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
3. Viene dal Tribunale ritenuta parzialmente fondata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, sollevata dalla convenuta nei termini esposti: con sentenza non definitiva n.
713/2021 è dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito con riguardo alla domanda dell'attrice di condanna della convenuta al pagamento dei corrispettivi contrattuali adeguati ai minimi retributivi.
4. All'esito della sentenza parziale, il perimetro decisorio del presente giudizio è così
delimitato: la domanda dell'attrice di pagamento dei rimborsi dovuti a vario titolo dalla convenuta in relazione al primo contratto;
la domanda dell'attrice di pagamento delle ore aggiuntive di servizio infermieristico e os nonché delle ore relative alla sostituzione dell'operatore dell'ente cessato nel 2019; la domanda riconvenzionale gradata del convenuto di accertamento dell'inadempimento della controparte e del proprio controcredito risarcitorio e restitutorio e di condanna della controparte al relativo pagamento.
5. Deve disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, atteso che la copiosa documentazione versata in atti dall'attrice contiene numerose richieste di pagamento delle somme rivendicate anche in giudizio.
6. Con riferimento alla predette domande di parte attrice, si osserva in diritto che nelle azioni relative a diritti eterodeterminati l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata, quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa.
pagina 3 di 9 L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019): chi giurisdizionalmente agisce, avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali si correla al diritto di difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio
1983 n. 1165); chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché
possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.
Con particolare riferimento all'azione di inadempimento contrattuale, quale quella spiegata in giudizio dall'attrice, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (ex multis Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n.
6618).
In applicazione di questi principi al caso di specie, si rileva l'estrema genericità della domanda svolta in citazione sul versante relativo alla causa petendi: quanto al primo contratto, dopo aver allegato l'inadempimento della convenuta, l'attrice non chiarisce nell'atto di citazione le circostanze che lo integrano, facendo generico riferimento a “vari rimborsi” per diverso -e imprecisato- titolo (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); sempre con riguardo al primo contratto non viene nell'atto di citazione neanche quantificato l'ammontare del credito in tesi vantato dall'attrice; con riguardo al secondo contratto, nell'atto di citazione viene allegato l'omesso pagamento delle ore aggiuntive di servizio infermieristico e os nonché delle ore relative alla sostituzione dell'operatore dell'ente cessato nel 2019 e, tuttavia,
nemmeno dalla lettura della tabella di inserita nel corpo dell'atto -in tesi contenente il conteggio delle somme vantate dall'attrice-, vengono indicati il monte delle ore non remunerate, i periodi in relazione ai quali il credito sarebbe maturato e i criteri del calcolo effettuato.
pagina 4 di 9 7. Il Tribunale non ritiene che tale deficit assertivo abbia dato vita alla nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, pure eccepita dalla convenuta, ben potendo esso essere colmato tramite gli scritti difensivi successivi e, in particolare, tramite la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., funzionale alla precisazione della domanda: parte attrice avrebbe potuto descrivere i rimborsi pretesi in relazione al primo contratto -
individuandone il relativo ammontare- e specificare, in relazione al secondo contratto, il monte delle ore non remunerate, i periodi in relazione ai quali il credito sarebbe maturato e i criteri del calcolo effettuato.
7.1. Nondimeno, nella memoria depositata ai sensi del previgente art. 183, c. 6, c.p.c.
l'attrice, quanto alla causa petendi della domanda di pagamento, sostiene che si tratti di
“rimborsi a diverso titolo dovuti alla anche per attività aggiuntive richieste dall'Ente in Pt_1
ordine al primo contratto nonché gli importi dovuti per le prestazioni aggiuntive eseguite dalla Cooperativa e non pagate dall'Ente – diversamente che per il primo contratto -
relativamente al secondo rapporto contrattuale”; l'attrice domanda, inoltre, in pagamento l'importo di € 445.324,72, di cui € 33.009,24 “a titolo di rimborso per costi dovuti a servizi aggiuntivi richiesti dall'Ente per diverso titolo in esecuzione del primo e secondo contratto”
ed € “412.315,48 per “prestazioni aggiuntive necessarie per il rispetto dei parametri di servizio”.
L'attrice svolge nella prima memoria un inammissibile mutamento della causa petendi,
atteso che, in relazione al primo contratto, allega l'inadempimento, sia pure non precisamente circostanziato, all'obbligo di pagamento delle “attività aggiuntive” e non già all'obbligo di rimborsi per vario titolo;
in relazione al secondo contratto, allega l'inadempimento all'obbligo di pagamento di imprecisate prestazioni aggiuntive necessarie per il rispetto dei parametri di servizio e non già all'obbligo di remunerazione delle ore di servizio aggiuntive e di quelle relative alla sostituzione dell'operatore dell'ente cessato dal servizio nel 2019.
Circa il mutamento della causa petendi va, infatti, osservato che le Sezioni Unite, con la sentenza del 15/06/2015 n. 12310, nel distinguere tra emendatio e mutatio libelli, hanno pagina 5 di 9 ampliato la possibilità delle parti di modificare la domanda, ma sempre tenendo presente la complessiva vicenda sostanziale portata dinanzi al giudice di primo grado.
Viene, quindi, condiviso il principio secondo cui, nel giudizio di inadempimento contrattuale, la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in una mera emendatio libelli, ma - comportando l'introduzione di un nuovo tema di indagine - si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali (Cassazione civile sez. I, 28/01/2015, n. 1611).
L'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa,
a presidio del contraddittorio;
la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali (Corte appello Perugia
sez. I, 16/11/2021, n. 644).
7.2. Sono parimenti inammissibili -per tardività- le descrizioni dei pretesi inadempimenti della convenuta compendiate nella seconda memoria istruttoria dell'attrice, essendo quest'ultima un atto finalizzato a replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate della convenuta con la prima memoria e a proporre eccezioni in conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime (art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. vigente ratione temporis).
Nonostante la mancata proposizione da parte della convenuta di domande o eccezioni nuove o modificate nella prima memoria istruttoria, l'attrice nella seconda memoria allega che, relativamente al primo contratto, l'omesso pagamento riguarderebbe prestazioni infermieristiche e/o per servizi socio assistenziali, aggiuntivi, spese per bolli e francobolli sostenute dalla , spese per pasti somministrati a pazienti incapienti, nonché in Parte_1
favore dei parenti in visita, spese per corsi OSS;
che, relativamente al secondo contratto,
pagina 6 di 9 sarebbero state successivamente - dopo le già maturate preclusioni assertive- fornite
“analitica descrizione delle circostanze sottese alla domanda introdotta, nonché specifica produzione documentale a sostegno della stessa”.
Le suddette attività assertive avrebbero dovuto, piuttosto, trovare naturale e fisiologica collocazione in primis nell'atto introduttivo (citazione) e nella memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. "primo termine", potendo essere presenti nella seconda memoria solamente nel caso,
diverso da quello di specie, in cui configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta seconda memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez.
IX, Ord. 23/05/2013).
Tale inammissibile attività assertiva non avrebbe potuto, inoltre, trovare riscontro probatorio nella documentazione accompagnatoria alla seconda memoria istruttoria dell'attrice né nella prova orale nella medesima memoria articolata: la fase di individuazione del thema probandum si colloca subito dopo la fissazione del thema decidendum dal quale è
profondamente condizionata, sicché l'attività di deduzione dei mezzi di prova, ancorché
tempestiva, può essere compiutamente svolta solo una volta esaurita l'attività assertiva delle parti;
vi è, dunque, un nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività probatoria delle parti, per cui "non è possibile provare fatti" che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti, sussistendo una "necessaria circolarità" fra onere di allegazione e onere di prova, da cui discende l'impossibilità di richiedere la prova su fatti che siano stati allegati oltre il termine delle preclusioni assertive.
8. L'infondatezza della domanda attorea emerge anche con riguardo al concorrente profilo interpretativo dei negozi intercorsi tra le parti: in base alle previsioni contrattuali, le c.d. prestazioni aggiuntive necessarie per il rispetto dei parametri di servizio e le ore di servizio c.d. aggiuntive risultano insuscettibili di una remunerazione esorbitante rispetto al corrispettivo pattuito, che risulta parametrato all'intera attività gestoria -svolta dall'attrice in relazione al numero dei degenti presenti all'interno della struttura della convenuta- e suscettibile di revisione in aumento secondo la procedura indicata nella sentenza non definitiva (cfr. doc. n. 2, pag. 14, e doc. n. 3, pag. 25-28 all. atto di citazione;
con il primo pagina 7 di 9 contratto di appalto, ossia quello del 05/06/2009 le parti non hanno sottoscritto alcuna clausola di revisione del prezzo dell'appalto, mentre con il secondo contratto, ossia quello del
02/07/2015, le parti hanno previsto una clausola di revisione all'art. 9, con la quale è stato richiamato l'art. 115 codice contratti pubblici vigente ratione temporis, che prevedeva la necessità di un'istruttoria della p.a. per la revisione, ovvero prevedeva - per il caso di mancata pubblicazione da parte dell'Istat dei dati relativi all'andamento dei prezzi di beni e servizi- un altro criterio di revisione discrezionale).
9. Non ricorrono, infine, i presupposti dell'indebito arricchimento dell'ente, che si sarebbe verificato, secondo la prospettazione contenuta soltanto nella prima memoria istruttoria dell'attrice, in ragione dell'incameramento da parte della convenuta delle rette determinate in base ai tariffari regionali previsti per i servizi conformi a standards minimi, cui non avrebbe fatto seguito il rimborso in favore dell'attrice dei relativi -e imprecisati- maggiori costi: in base alle citate previsioni contrattuali e contrariamente a quanto supposto dall'attrice, il corrispettivo spettante al gestore non avrebbe subito variazioni nel caso in cui il costo delle rette fosse stato incrementato.
10. Tirando le fila delle motivazioni svolte, le domande dell'attrice sono infondate e vengono respinte.
11. Non viene esaminata la domanda riconvenzionale della convenuta, trattandosi di domanda sostanzialmente subordinata dalla convenuta all'accoglimento della domanda di parte attrice (cfr. conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e scritti difensivi successivi).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia (€
445.324,72), come determinato in seguito alla sentenza non definitiva, della semplicità della controversia e dell'attività svolta dalla convenuta dopo la pronuncia della sentenza non definitiva con riguardo alle fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 8.288,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 31.12.2024
Il Giudice
Agata Stanga
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