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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3234 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3234 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BURO ROSELLA LUISELLA SONIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BURO ROSELLA LUISELLA SONIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“CHIEDE che il Tribunale, dato atto della autosufficienza economica delle parti e della reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa economica DICHIARI lo scioglimento del loro matrimonio (atto n. 5 Registro ATTI DI MATRIMONIO Parte II serie C del Comune di Romagnano Sesia), disponendo le comunicazioni e annotazioni di legge, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione”. CONDIZIONI DI CUI ALLA SENTENZA DI SEPARAZIONE:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per_ 2) il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori e manterrà l'attuale residenza Per_ anagrafica in Prato Sesia, via dei Partigiani 17/d; considerata l'età di , il regime di permanenza presso ciascun genitore e di frequentazione sarà concordato tra le parti sulla base di sostanziale alternanza e secondo le esigenze del minore;
gli oneri economici tutti relativi al mantenimento “ordinario” e che esulino da quello “diretto”, saranno sostenuti dai genitori, come sino ad ora avvenuto, in ragione del 50% ciascuno;
nella stessa percentuale saranno ripartite le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal protocollo in materia adottato dal Tribunale di Novara e a cui le parti fanno espresso riferimento;
3) la casa coniugale in comproprietà, sita in Prato Sesia, via dei Partigiani n. 17/d (complesso immobiliare censito al Fg. 9, particella 1319 sub 14 e sub 30), resterà assegnata in uso al marito con gli arredi presenti (essi pure in comproprietà tra i coniugi ad eccezione di quelli che, secondo accordo già raggiunto tra le parti, saranno asportati dalla moglie al momento del rilascio, che interverrà entro fine febbraio 2025 o, comunque, ad avvenuta dichiarazione di agibilità dell'immobile destinato a nuova dimora della OR , sito in Romagnano Sesia, Parte_1 via Filippo Prato 7, in corso di ristrutturazione); sino al momento del rilascio della casa coniugale da parte della OR , le parti concorreranno in modo paritario come sino ad ora Parte_1 avvenuto alle spese ordinarie e straordinarie tutte relative all'immobile medesimo e al relativo godimento (comprese quindi utenze, imposte eccetera);
4) a definizione dei rapporti economico patrimoniali tra le parti, le stesse, irrevocabilmente assumono gli impegni e rendono le dichiarazioni che seguono: la OR , entro Parte_1
30 giorni dall'omologa della separazione (e, comunque, entro fine febbraio 2025, salvo diverso accordo per l'individuazione di data successiva), trasferirà in capo al IG la Controparte_1 quota parte delle proprietà immobiliari tutte di attuale cointestazione tra i coniugi e di cui all' atto di provenienza Notaio rep 83.741 raccolta 16.016 del 14 luglio 2008 da intendersi Persona_2 integralmente richiamato per individuazione e miglior descrizione dei beni;
sempre a definizione di ogni rapporto economico patrimoniale, tenuto conto del trasferimento di cui sopra e a titolo di assegno una tantum ex art 5 comma 8 L. 898/70 e successive modifiche, il IG , Controparte_1 corrisponderà alla OR che accetta a tacitazione di ogni pretesa e anche a Parte_1 titolo di assegno una tantum ex art 5 comma 8 L. 898/70 e successive modifiche, l'importo complessivo di euro 55.000,00 (corresponsione che avverrà, a mezzo bonifico, con tre distinti versamenti, rispettivamente, il primo -per euro 19.000, 00 (diciannovemila) - all'atto di trasferimento previsto per il febbraio 2025; il secondo -per euro 18.000,00 (diciottomila)- entro fine aprile 2025 e il terzo - per euro 18.000,00 (diciottomila) - entro fine luglio 2025); le spese notarili relative al trasferimento, da effettuarsi avanti Notaio scelto dal IG , saranno a carico del Controparte_1 predetto che richiederà di usufruire delle agevolazioni fiscali previste in materia, stante la natura dell'accordo assunto a definizione del rapporto matrimoniale come sopra specificato;
i coniugi danno atto che con gli accordi di cui ai precedenti punti, nulla avranno più reciprocamente a pretendere, essendo l'intesa funzionale al soddisfacimento integrale per entrambi ad ogni effetto di legge;
5) le spese di procedura saranno sostenute in ragione del 50%”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Romagnano Sesia in data 10/09/2011 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte II, Serie C, anno 2011.
Pag. 2 di 4 Dall'unione matrimoniale è nato (13.03.2008) ancora minorenne. Per_1
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 06/11/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 214/2024, emessa il giorno 24/04/2025 e pubblicata il 12/05/2025, il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 08/10/2025.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 08/10/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 214/2024 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Romagnano Sesia in data 10/09/2011 da e con atto iscritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del predetto comune al n. 5, Parte II, Serie C, anno 2011; 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
Pag. 3 di 4 3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Romagnano Sesia di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3234 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BURO ROSELLA LUISELLA SONIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BURO ROSELLA LUISELLA SONIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“CHIEDE che il Tribunale, dato atto della autosufficienza economica delle parti e della reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa economica DICHIARI lo scioglimento del loro matrimonio (atto n. 5 Registro ATTI DI MATRIMONIO Parte II serie C del Comune di Romagnano Sesia), disponendo le comunicazioni e annotazioni di legge, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione”. CONDIZIONI DI CUI ALLA SENTENZA DI SEPARAZIONE:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per_ 2) il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori e manterrà l'attuale residenza Per_ anagrafica in Prato Sesia, via dei Partigiani 17/d; considerata l'età di , il regime di permanenza presso ciascun genitore e di frequentazione sarà concordato tra le parti sulla base di sostanziale alternanza e secondo le esigenze del minore;
gli oneri economici tutti relativi al mantenimento “ordinario” e che esulino da quello “diretto”, saranno sostenuti dai genitori, come sino ad ora avvenuto, in ragione del 50% ciascuno;
nella stessa percentuale saranno ripartite le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal protocollo in materia adottato dal Tribunale di Novara e a cui le parti fanno espresso riferimento;
3) la casa coniugale in comproprietà, sita in Prato Sesia, via dei Partigiani n. 17/d (complesso immobiliare censito al Fg. 9, particella 1319 sub 14 e sub 30), resterà assegnata in uso al marito con gli arredi presenti (essi pure in comproprietà tra i coniugi ad eccezione di quelli che, secondo accordo già raggiunto tra le parti, saranno asportati dalla moglie al momento del rilascio, che interverrà entro fine febbraio 2025 o, comunque, ad avvenuta dichiarazione di agibilità dell'immobile destinato a nuova dimora della OR , sito in Romagnano Sesia, Parte_1 via Filippo Prato 7, in corso di ristrutturazione); sino al momento del rilascio della casa coniugale da parte della OR , le parti concorreranno in modo paritario come sino ad ora Parte_1 avvenuto alle spese ordinarie e straordinarie tutte relative all'immobile medesimo e al relativo godimento (comprese quindi utenze, imposte eccetera);
4) a definizione dei rapporti economico patrimoniali tra le parti, le stesse, irrevocabilmente assumono gli impegni e rendono le dichiarazioni che seguono: la OR , entro Parte_1
30 giorni dall'omologa della separazione (e, comunque, entro fine febbraio 2025, salvo diverso accordo per l'individuazione di data successiva), trasferirà in capo al IG la Controparte_1 quota parte delle proprietà immobiliari tutte di attuale cointestazione tra i coniugi e di cui all' atto di provenienza Notaio rep 83.741 raccolta 16.016 del 14 luglio 2008 da intendersi Persona_2 integralmente richiamato per individuazione e miglior descrizione dei beni;
sempre a definizione di ogni rapporto economico patrimoniale, tenuto conto del trasferimento di cui sopra e a titolo di assegno una tantum ex art 5 comma 8 L. 898/70 e successive modifiche, il IG , Controparte_1 corrisponderà alla OR che accetta a tacitazione di ogni pretesa e anche a Parte_1 titolo di assegno una tantum ex art 5 comma 8 L. 898/70 e successive modifiche, l'importo complessivo di euro 55.000,00 (corresponsione che avverrà, a mezzo bonifico, con tre distinti versamenti, rispettivamente, il primo -per euro 19.000, 00 (diciannovemila) - all'atto di trasferimento previsto per il febbraio 2025; il secondo -per euro 18.000,00 (diciottomila)- entro fine aprile 2025 e il terzo - per euro 18.000,00 (diciottomila) - entro fine luglio 2025); le spese notarili relative al trasferimento, da effettuarsi avanti Notaio scelto dal IG , saranno a carico del Controparte_1 predetto che richiederà di usufruire delle agevolazioni fiscali previste in materia, stante la natura dell'accordo assunto a definizione del rapporto matrimoniale come sopra specificato;
i coniugi danno atto che con gli accordi di cui ai precedenti punti, nulla avranno più reciprocamente a pretendere, essendo l'intesa funzionale al soddisfacimento integrale per entrambi ad ogni effetto di legge;
5) le spese di procedura saranno sostenute in ragione del 50%”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Romagnano Sesia in data 10/09/2011 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte II, Serie C, anno 2011.
Pag. 2 di 4 Dall'unione matrimoniale è nato (13.03.2008) ancora minorenne. Per_1
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 06/11/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 214/2024, emessa il giorno 24/04/2025 e pubblicata il 12/05/2025, il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 08/10/2025.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 08/10/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 214/2024 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Romagnano Sesia in data 10/09/2011 da e con atto iscritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del predetto comune al n. 5, Parte II, Serie C, anno 2011; 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
Pag. 3 di 4 3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Romagnano Sesia di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona
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