CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente
IS DR, OR
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1876/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 Telefono_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIMAZIONE PAG n. 29819249007181692000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1761/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 27.6.2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della intimazione di pagamento n.29820249007181692 notificata a mezzo pec in data 30.4.2024, con la quale veniva pretesa la complessiva somma di € 43816, 00 relativamente ad un avviso che sarebbe stato notificato nel 2013, eccependo che avverso la presa in carico dello stesso era stato proposto ricorso e si era in attesa della decisione della Corte di Cassazione stante che, in primo grado era stata emessa una sentenza favorevole, poi riformata in appello.
Chiedeva, quindi, previa sospensione l'annullamento della intimazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate confermando che la Suprema Corte in data 9.7.24 aveva cassato la sentenza di appello favorevole all'ufficio con rinvio ma che legittimo doveva ritenersi l'operato dell'ufficio ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato "Pagamento del tributo in pendenza del processo", al comma 1 lett. c bis," stante la notifica della intimazione prima della decisione della Suprema Corte..
Alla udienza del 5.12.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover ripercorrere l'iter processuale della vicenda ed evidenziare che parte ricorrente aveva impugnato l'atto di presa in carico dell'avviso, asseritamente notificato in data il
27.12.2013, e che nel 2015 con sentenza di questa Corte n. 4043 del 23.11.2015 il relativo ricorso veniva accolto. Successivamente, con sentenza 6257 del 12.07.2021, la CGT di 2° grado accoglieva l'appello dell'AdE, affermando la validità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di presa in carico. Con ordinanza n. 18691 del 09.07.2024 la Cassazione, su ricorso del contribuente, annullava con rinvio la sentenza di 2° grado, per non avere verificato se, nel notificare l'avviso con la procedura degli irreperibili, il messo avesse compiuto le necessarie verifiche.
Stante che l'AdE ha confermato, alla udienza del 5.12.2025, di aver annullato in data 12.5.2025 il ruolo relativo all'avviso di accertamento, a cui ha fatto seguito l'avviso di presa in carico che ha condotto al contenzioso in essere, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Relativamente alla richiesta di condanna alla spese va osservato come corretto debba ritenersi il comportamento della resistente atteso che, alla data di notifica della intimazione (30.4.24) assolutamente legittima doveva ritenersi la pretesa ai sensi dell'art. 68 1° comma lett. c bis del D.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, ed in ossequio alla sentenza di appello della CTR n.6527/24 favorevole all'ufficio l'ufficio. Le spese pertanto vanno compensate tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I dichiara estinto il giudizio in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 05.12.2025.
Il OR Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente
IS DR, OR
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1876/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 Telefono_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIMAZIONE PAG n. 29819249007181692000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1761/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 27.6.2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della intimazione di pagamento n.29820249007181692 notificata a mezzo pec in data 30.4.2024, con la quale veniva pretesa la complessiva somma di € 43816, 00 relativamente ad un avviso che sarebbe stato notificato nel 2013, eccependo che avverso la presa in carico dello stesso era stato proposto ricorso e si era in attesa della decisione della Corte di Cassazione stante che, in primo grado era stata emessa una sentenza favorevole, poi riformata in appello.
Chiedeva, quindi, previa sospensione l'annullamento della intimazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate confermando che la Suprema Corte in data 9.7.24 aveva cassato la sentenza di appello favorevole all'ufficio con rinvio ma che legittimo doveva ritenersi l'operato dell'ufficio ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato "Pagamento del tributo in pendenza del processo", al comma 1 lett. c bis," stante la notifica della intimazione prima della decisione della Suprema Corte..
Alla udienza del 5.12.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover ripercorrere l'iter processuale della vicenda ed evidenziare che parte ricorrente aveva impugnato l'atto di presa in carico dell'avviso, asseritamente notificato in data il
27.12.2013, e che nel 2015 con sentenza di questa Corte n. 4043 del 23.11.2015 il relativo ricorso veniva accolto. Successivamente, con sentenza 6257 del 12.07.2021, la CGT di 2° grado accoglieva l'appello dell'AdE, affermando la validità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di presa in carico. Con ordinanza n. 18691 del 09.07.2024 la Cassazione, su ricorso del contribuente, annullava con rinvio la sentenza di 2° grado, per non avere verificato se, nel notificare l'avviso con la procedura degli irreperibili, il messo avesse compiuto le necessarie verifiche.
Stante che l'AdE ha confermato, alla udienza del 5.12.2025, di aver annullato in data 12.5.2025 il ruolo relativo all'avviso di accertamento, a cui ha fatto seguito l'avviso di presa in carico che ha condotto al contenzioso in essere, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Relativamente alla richiesta di condanna alla spese va osservato come corretto debba ritenersi il comportamento della resistente atteso che, alla data di notifica della intimazione (30.4.24) assolutamente legittima doveva ritenersi la pretesa ai sensi dell'art. 68 1° comma lett. c bis del D.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, ed in ossequio alla sentenza di appello della CTR n.6527/24 favorevole all'ufficio l'ufficio. Le spese pertanto vanno compensate tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I dichiara estinto il giudizio in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 05.12.2025.
Il OR Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni