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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/03/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19797/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 19797/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIULIANO MIGLIORATI, in virtù di Controparte_1
procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del difensore;
PARTE ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO MARIA MARISCA, in virtù di Controparte_2
procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Degli Scipioni, n. 267, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza del 19 gennaio 2024.
pagina 1 di 10 Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione, il IGnor , quale proprietario dell'appartamento sito in Roma, viale Giorgio Ribotta, Controparte_1
n. 21, piano 14°, scala B, interno B/3, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale, nel merito della vicenda Voglia, preso atto delle deduzioni e conclusioni a cui è pervenuto il CTU, Ing. in seno alla ATP incardinata innanzi alla intestata Autorità, recante N. Persona_1
80382/2018 RG, circa l'origine e la natura delle infiltrazioni, nonché i danni da esse provocate, nell'appartamento del ricorrente, dichiarare che le medesime infiltrazioni provengono dall'abitazione di parte resistente e sono ad essa unicamente riconducibili, per l'effetto, condannare la IGnora
alla immediata esecuzione di tutti gli interventi di riparazione e ripristino, Controparte_2 all'interno della propria abitazione, indicati nella CTU, depositata il 18.12.2019 (volti alla eliminazione definitiva delle emarginate infiltrazioni all'interno dell'appartamento del ricorrente), nonché al pagamento delle spese necessarie per il ripristino dell'immobile del ricorrente, secondo le indicazioni provenienti dalla citata CTU;
- al contempo, ancora in via principale e nel merito della vicenda, preso atto delle deduzioni e conclusioni a cui è pervenuto il CTU, Ing. in seno Persona_1 alla ATP incardinata innanzi alla intestata Autorità, recante nr. 80382/2018 RG, circa l'origine, la natura delle infiltrazioni che interessano l'appartamento del ricorrente, nonché le spese necessarie per il relativo ripristino (dell'appartamento del ricorrente), ritenuta la responsabilità esclusiva della IGnora nella verificazione delle medesime, Voglia altresì condannare la resistente Controparte_2
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (in particolare anche morali, tenuto conto della mancata disponibilità dell'immobile che ha indotto il ricorrente e l'intera famiglia a doversi recare fuori Roma), subiti e subendi dal ricorrente, in relazione ai fatti dedotti in narrativa, da quantificare nella misura di Euro 87.368,78, oltre interessi dalla data dell'evento (ovvero della formale denunzia), sino al completo soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in relazione alla persistenza e al conseguente aumento dell'incidenza dei danni (delle inflitrazioni) e alla correlata inagibilità dell'immobile di parte ricorrente;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge.”. Al riguardo ha dedotto: - che in data 8 agosto 2018 aveva notato la presenza di copiose infiltrazioni, nella specie percolazioni provenienti dal soffitto del proprio appartamento che giungevano sino al pavimento, così danneggiando il parquet e i mobili pregiati ivi collocati;
- che l'attore aveva immediatamente comunicato l'accaduto all'amministratrice di condominio, alla proprietaria dell'appartamento sovrastante ed alla società venditrice dell'immobile; - che nei giorni successivi l'amministratore di condominio aveva dato incarico di verificare le cause delle infiltrazioni alla società , la quale a sua volta aveva incaricato la Parte_1 CP_3 pagina 2 di 10 di svolgere gli interventi necessari alla risoluzione dei problemi evidenziati;
- che, sebbene a Pt_1 seguito dell'intervento sull'appartamento sovrastante di proprietà della IGnora la società avesse CP_2 escluso la presenza di perdite, le infiltrazioni non avevano cessato di interessare l'appartamento del IGnor;
- che il Geom. , su mandato dell'attore, recatosi nell'appartamento CP_1 Controparte_4 della IGnora a due mesi di distanza dall'intervento dei tecnici incaricati dal aveva CP_2 CP_5 riscontrato l'insufficienza delle attività poste sino ad allora in essere per la risoluzione degli inconvenienti predetti;
- che a distanza di cinque mesi dall'intervento dei tecnici del CP_5 presso atto della mancanza di collaborazione di controparte, l'attore aveva incardinato un procedimento di ATP (r.g.n. 80382/2018); - che nell'ambito dell'ATP il CTU incaricato, Ing. aveva Persona_1
accertato la sussistenza delle infiltrazioni con percolazioni vive nella camera da letto e nel bagno dell'appartamento di proprietà del IGnor , individuandone la causa nella perdita di alcuni punti CP_1
della serpentina di riscaldamento/raffrescamento racchiusa nel massetto sotto il pavimento dell'interno soprastante, al 15° piano, di proprietà della IGnora;
- che, pur non avendo potuto effettuare CP_2 sondaggi diretti nell'immobile sovrastante per opposizione della proprietaria, il CTU aveva concluso che tale perdita era stata determinata da vizi di continuità nella tubazione in polietilene reticolato dell'impianto di climatizzazione a pavimento dell'appartamento di proprietà , escludendo invece CP_2
la presenza di difetti condominiali o di costruzione dello stabile;
- che l'importo quantificato dal CTU per gli interventi di ripristino era pari ad euro 6.350,00 con riguardo all'appartamento della IGnora
ed euro 3.500,00 con riguardo all'appartamento del ricorrente;
- che l'immobile di proprietà del CP_2
ricorrente aveva continuato ad essere interessato dalle infiltrazioni, giacché gli inconvenienti avrebbero potuto essere risolti solo procedendo in via prioritaria all'eliminazione, ancora non effettuata, delle cause del danno nell'appartamento della resistente;
- che i fenomeni infiltrativi, in continuo aggravamento, avevano reso l'appartamento di proprietà del ricorrente completamente inagibile ed avrebbero dovuto costituire fonte del diritto al risarcimento per il mancato godimento dell'immobile nonché per il danno morale sofferto.
Si è costituita in giudizio la IGnora , quale proprietaria dell'appartamento sito in Controparte_2
Roma, viale Giorgio Ribotta, n. 21, piano 15°, scala B, interno B/2, che, contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “- preliminarmente, ai sensi dell'art. 702 bis, quinto comma, c.p.c., disporre lo spostamento della prima udienza al fine di consentire, per tutte le ragioni espresse nel presente atto, la chiamata in causa: (a) del sito in Parte_2
Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 21, in persona dell'Amministratore pro tempore, C.F. e P.IVA
; (b) della in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 Controparte_6
sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, P.IVA n. , PEC P.IVA_2 pagina 3 di 10 ; (c) della Unico Socio Email_1 Controparte_7
C
Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Tevere n.
48, C.F. , PEC (d) della P.IVA_3 Email_2 [...]
in proprio e/o in qualità di gestore del Fondo Controparte_9
“Upside”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Piazza
Lina Bo Bardi n. 3, C.F. e P.IVA n. PEC - sempre in via P.IVA_4 Email_3 preliminare, ai sensi dell'art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., accertare che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito con fissazione dell'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c.; - nel merito, rigettare le domande tutte formulate dal ricorrente, IG. , in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste Controparte_1
di prova;
- in via subordinata, qualora all'esito del presente giudizio venisse accertata la responsabilità della convenuta, IG.ra , in relazione ai danni lamentati dal ricorrente Controparte_2
e/o a danni comunque conseguenti e/o connessi a vizi e difetti di costruzione dell'immobile: (i) accertare e dichiarare l'obbligo della in virtù della polizza assicurativa Controparte_6
decennale postuma n. 27600239985 e della annessa appendice di variazione di contratto n. 263995, di tenere indenne e manlevare la convenuta, IG.ra , quale acquirente e proprietaria Controparte_2 dell'unità immobiliare sita in Roma, Viale Giorgio Ribotta, n. 21, piano 15, scala B, interno B/2, da ogni e qualsiasi conseguenza reale e patrimoniale conseguente al predetto accertamento e, per
l'effetto, condannare la società medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto all'esito del presente giudizio;
(ii) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c., la responsabilità della Controparte_10
e della
[...] Controparte_9 in proprio e/o nella qualità di gestore del Fondo “Upside”, per i vizi e i difetti che dovessero essere riscontrati nello stabile condominiale sito in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 21, Parte_2 nonché nell'appartamento di proprietà esclusiva della IG.ra , con condanna delle Controparte_2
predette società - in solido tra loro o, in via subordinata, ciascuna in ragione delle rispettive responsabilità - al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla IG.ra , ivi compresi gli importi che la stessa fosse tenuta a corrispondere al Controparte_2 ricorrente all'esito del presente giudizio, nonché i costi necessari per la riparazione/sostituzione dell'opera; - con vittoria di spese e compensi di lite.”. Al riguardo ha dedotto: - che nell'ambito del procedimento di ATP non era stata fornita prova alcuna che dimostrasse in maniera inequivocabile la provenienza delle percolazioni dall'impianto radiante inglobato nel pavimento dell'appartamento della IGnora;
- che il CTU aveva fondato le proprie convinzioni su elementi di carattere per lo più CP_2
pagina 4 di 10 indiziario e, nello specifico, sugli opinabili risultati di una prova termografica e di una prova di messa in pressione dell'impianto, come chiaramente illustrato dalla relazione tecnica prodotta dall'Ing.
incaricato dalla IGnora;
- che anche una precedente prova di pressione, Persona_2 CP_2 espletata nell'ambito degli accertamenti tecnici effettuati da ditte specializzate incaricate dal
Condominio, aveva condotto a risultati diametralmente opposti a quelli ottenuti dal CTU;
- che la circostanza che taluni fenomeni infiltrativi avessero interessato ulteriori appartamenti siti nel medesimo stabile avrebbe dovuto condurre ad un supplemento di indagine sul funzionamento generale dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento condominiale (considerata, in merito, la pendenza di un altro procedimento di ATP con r.g.n. 11652/2000 dinanzi all'intestato Tribunale riguardante un appartamento collocato nel medesimo stabile ed allo stesso piano dell'immobile di proprietà del ricorrente); - che il risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo dell'unità immobiliare e del danno morale sofferto richiesto dal ricorrente non poteva essere provato in re ipsa, risultando sempre necessaria la puntuale allegazione e dimostrazione del pregiudizio subito.
Il giudicante ha rigettato le istanze di chiamata in causa essendo relative a soggetti in ordine ai quali non è dato desumere, sulla base dei fatti causa, la sussistenza di ipotesi di litisconsorzio necessario ed ha disposto la prosecuzione della causa nelle forme ordinarie.
Nel corso del giudizio, dopo essere stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma nn. 1,2,3
c.p.c., è stato convocato a chiarimenti l'ing. in ordine al procedimento di istruzione Persona_1
preventiva già espletato, nel quale ha ricevuto l'incarico peritale.
All'esito, ritenuta irrilevante ai fini del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di mezzi di prova costituenda, è stato acquisito il fascicolo dell'atp (r.g.n. 80382/2018) nonché disposta una nuova ctu, nominando all'uopo l'ing. . Persona_3
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 gennaio 2024 sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti che si vanno ad esporre.
Dall'esame della relazione peritale, risulta che il ctu nominato ha svolto un lavoro completo ed accurato, procedendo a sopralluogo, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi e dei danni, ad un ragionevole e motivato computo dei danni medesimi, alla stesura di una relazione congruamente argomentata, le cui risultanze sono, dunque, integralmente recepite dal giudicante.
pagina 5 di 10 Nel corso dei sopralluoghi effettuati, l'ing. ha identificato due cause concomitanti Persona_3
degli inconvenienti lamentati, che hanno effettivamente interessato zone diverse dell'unità immobiliare di proprietà dell'attore.
Da un lato, il ctu ha riscontrato la presenza di macchie di umidità riconducibili a pregressi ed estesi fenomeni infiltrativi nella camera da letto e nel bagno dell'appartamento di proprietà del IGnor , CP_1 pur nell'assenza di infiltrazioni in atto.
In particolare, in virtù delle indagini strumentali effettuate, l'ausiliare del giudice ha osservato che
“non sono risultate zone con perdite e/o infiltrazioni attive” e che “i risultati dei rilievi igrometrici,
….., ben evidenziano valori di umidità più elevati in profondità rispetto la superficie, indicazione evidente di fenomeni di infiltrazione pregresse in via di asciugatura” (pag. 54 relazione peritale).
In proposito, il tecnico incaricato ha rimarcato la presenza di numerose concrezioni solide: ad avviso del tecnico incaricato, la forma e dimensione delle concrezioni ha consentito di presumere la sussistenza di uno stillicidio costante e prolungato di sostenuta (seppur variabile) intensità nell'appartamento dell'attore per un periodo intercorrente tra il 2018 e il 2021, compatibilmente con quanto rappresentato dall'attore stesso.
Ad avviso del ctu, le fessurazioni rinvenibili nella struttura del solaio in corrispondenza degli appoggi delle lastre predalle, da ritenersi fisiologiche nella tipologia di costruzione semi-prefabbricata come quella in oggetto, coincidono con lo sviluppo delle tracce delle infiltrazioni rilevate in sito.
Di contro, è da escludersi che le percolazioni di acqua dal soffitto dell'appartamento del ricorrente siano legate a fenomeni di condensazione superficiale o interstiziale ovvero ad un ristagno di acqua sulle predalle in fase di costruzione: in proposito, l'ing. ha dichiarato di concordare con le Per_3
conclusioni cui è pervenuto il tecnico incaricato in sede di atp, in quanto nell'ipotesi di ristagni idrici le perdite avrebbero dovuto manifestarsi tempo addietro rispetto a quanto effettivamente accaduto (cfr. pagg. 55 e 56 relazione peritale;
pag. 40 relazione peritale atp).
L'ing. , diversamente dal consulente nominato nel procedimento di istruzione Persona_3
preventiva, ha invece escluso che tali fenomeni infiltrativi siano imputabili a perdite su impianti tenuti costantemente in pressione quali i sistemi di riscaldamento e raffrescamento, in considerazione della variabilità nell'andamento dello stillicidio osservata durante le verifiche condotte in sede di atp.
Secondo l'ausiliare del giudice, l'andamento incostante delle infiltrazioni è invece compatibile con l'ipotesi di perdite di tubazioni di scarico, evidentemente legate ai tempi di occupazione dell'immobile e alla frequenza d'uso dei sanitari.
pagina 6 di 10 D' altro lato, all'esito dell'allagamento del balcone di parte convenuta, il ctu ha riscontrato la presenza di limitati eventi infiltrativi nel solaio dell'appartamento del IGnor . CP_1
In virtù delle prove tecniche effettuate si è, infatti, osservato che il balcone dell'appartamento della IGnora non ha superato il test di allagamento, dovendosi imputare il mancato superamento della CP_2 prova a difetti costruttivi nella realizzazione delle pendenze e nell'impermeabilizzazione dell'edificio.
Il ctu ha potuto, dunque, concludere nel senso che gli eventi infiltrativi manifestatisi nell'appartamento del IGnor presentano due eziologie distinte: la prima consistente nella probabile perdita da CP_1
tubazione di scarico dal piano soprastante, che ha causato i danni lamentati nella camera da letto e nel bagno dell'appartamento – in proposito, il CTU ha ipotizzato che la perdita potesse provenire da tubazioni di reflui domestici deputati a convolare all'esterno dell'unità abitativa le c.d. acque “nere”, vale a dire le acque provenienti dai wc e dai lavelli della cucina, oppure le c.d. acque “grigie”, provenienti da docce, lavabi, bidet, lavabiancheria, ma non ha potuto individuare la tubazione specificamente coinvolta nell'evento di danno, trattandosi di infiltrazioni oramai interrotte, ritenendo in ogni caso quale ipotesi preferenziale che la fonte della perdita sia da individuarsi nell'unità abitativa della IGnora “per via del rinvenimento della macchia di umidità da pregressa perdita di acqua CP_2
collocabile sulla parete che divide il corridoio di piano proprio dal locale bagno di quell'appartamento” – la seconda risultante nei vizi di costruzione di cui al balcone dell'appartamento di proprietà della IGnora , che hanno permesso il verificarsi di percolazioni, ancora in essere, CP_2
delle acque ivi raccolte (di origine meteorica, irriguo o lavaggio) nella zona della serra di proprietà dell'attore – in merito, il ctu ha rappresentato che “ il fenomeno di gocciolamento nella serra ha avuto entità e durata estremamente limitate ma è stato comunque sufficiente per accertare una correlazione diretta con i difetti di impermeabilizzazione del balcone di proprietà ” (pag. 57 relazione CP_2
peritale).
L'ing. ha osservato che la presenza di infiltrazioni derivanti da due difetti coesistenti Persona_3
– la cui natura distinta è avvalorata dalle risultanze delle analisi chimiche sui residui calcarei rilevati –
è tutt'altro che improbabile, potendosi individuare un precedente proprio nei locali adiacenti ai luoghi in causa (cfr. pagg. 61 e 62 relazione peritale).
Ciò posto, il ctu ha evidenziato che “entrambe le cause riscontrate sono riconducibili, dal punto di vista strettamente tecnico, a difetti di costruzione, non ravvisandosi elementi o sussistenze che possano far pensare a modifiche dello stato originario dei luoghi da parte del soggetto convenuto, anche in considerazione dei tempi recenti di realizzazione dell'edificio (pag. 61 relazione Parte_2
tecnica). pagina 7 di 10 Il tecnico incaricato ha poi descritto gli interventi da adottare per eliminare gli inconvenienti rappresentati e quantificato i relativi costi: nella specie, l'ing. ha ritenuto necessario operare Per_3
esclusivamente sui locali interessati dalle infiltrazioni dovute ai vizi di costruzione rilevati sul balcone della IGnora , risultando, invece, superflui ulteriori interventi di ripristino sui locali interessati CP_2
infiltrazioni, ormai cessate, dovute alla perdita della tubazione di scarico (cfr. pagg. 64-66 relazione peritale).
Orbene, alla luce delle risultanze della ctu va accertato che senza dubbio alcuno l'immobile di proprietà del IGnor è stato interessato da eventi infiltrativi cagionati da parti dell'immobile della CP_1
convenuta
A tal proposito, il ctu, ing. ha identificato un duplice decorso causale: da un lato di tipo Per_3 probabilistico – perdita della tubazione di scarico dell'appartamento della IGnora – e dall'altro CP_2
lato in termini di ragionevole certezza – vizi di costruzione relativi al balcone di proprietà della IGnora
(si noti, in proposito, che secondo il ctu “il fenomeno di gocciolamento nella serra ha avuto CP_2
entità e durata estremamente limitate ma è stato comunque sufficiente per accertare correlazione diretta con i difetti di impermeabilizzazione del balcone di proprietà ” – pag. 57 relazione). CP_2
Il ctu riconduce, sotto il profilo eziologico, gli eventi infiltrativi a dei vizi dell'appartamento di proprietà della IGnora , peraltro escludendo che essi abbiano avuto origine causale da parti CP_2
condominiali (cfr. pag. 63 relazione Ing. ). Per_3
Sulla base di quanto accertato dal ctu, si ritiene acclarata la riconducibilità all'immobile della convenuta degli eventi infiltravi che hanno interessato l'immobile dell'attore.
La convenuta ex art. 2051 c.c va dunque condannata, a titolo di risarcimento in forma specifica, all'eliminazione delle cause che hanno determinato i danni patiti dall'attore.
Come già scritto, allo stato persiste solo una delle due cause individuate, quella relativa al balcone della IGnora e segnatamente al vizio di integrità dell'impermeabilizzazione e all'errata realizzazione CP_2
delle pendenze del pavimento.
La parte convenuta dovrà quindi eseguire le opere specificamente indicate dal ctu alla p. 64 della relazione, di seguito menzionate:
- allestimento cantiere, protezione superfici, smontaggio arredi fissi (fioriere);
- demolizione di pavimento, massetto di posa, strato di impermeabilizzazione, massetto delle pendenze;
pagina 8 di 10 - rimozione di battiscopa ed eliminazione mediante l'utilizzo del piccone dell'intonaco delle pareti perimetrali fino ad un'altezza di cm 20 circa;
- rimozione delle pilette e dei bocchettoni di scarico delle acque;
- calo in basso, carico e trasporto a discarica di tutto il materiale di risulta;
- tiro in alto del materiale necessario alla ricostruzione delle parti rimosse;
- realizzazione del nuovo massetto delle pendenze, posa in opera di nuovi bocchettoni, posa in opera di un doppio strato di impermeabilizzazione costituito di guaina bituminosa, compresi i verticali;
- realizzazione del nuovo massetto di posa, del pavimento, ripristino dei verticali degli intonaci, posa in opera del battiscopa, posa in opera delle nuove pilette di scarico;
- preparazione e tinteggiatura di tutte le pareti perimetrali intonacate;
- rimontaggio degli arredi fissi e smontaggio del cantiere.
Ai sensi dell'art. 2058 comma 2 c.c., si ritiene invece eccessivamente oneroso per la IGnora il CP_2 risarcimento in forma specifica dei danni riportati dall'unità immobiliare del IGnor . CP_1
Il costo delle opere da eseguirsi, ai fini del restauro dell'immobile dell'attore, è stato valutato dal ctu in
€ 8.915,10.
La convenuta pertanto va condannata, a titolo di risarcimento per equivalente, al pagamento in favore dell'attore dell'importo pari a € 8.915,10; su tale importo, da rivalutarsi di anno in anno dal mese di agosto 2018 sino alla data della presente pronunzia, andranno calcolati gli interessi legali;
Di contro, vanno disattesi i capi della domanda che attengono al risarcimento del mancato godimento dell'immobile e del danno non patrimoniale patito dall'attore, in ragione dell'insufficienza di risultanze probatorie in merito.
Quanto al mancato godimento, si noti come i fenomeni infiltrativi, secondo l'ing. , abbiano Per_3 interessato una parte limitata dell'appartamento, di ampia superficie e dotato di due camere da bagno.
D'altra parte, è difficile credere che lo stillicidio abbia IGnificativamente nuociuto alla salute mentale dell'attore, come allegato nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Incidentalmente, occorre rilevare come né nel proprio atto introduttivo né nella memoria di cui all'art. 181 co. 6 c.p.c. l'odierno attore abbia chiesto il risarcimento delle spese legali sostenute nell'accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente giudizio.
pagina 9 di 10 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m.55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022. Tra le spese di lite - da porre a carico della parte soccombente - vanno considerati i compensi liquidati all'esito dell'atp all'ing. Persona_1
(pari a € 5.780,00) nonché le spese sostenute per la ctu disposta nella presente causa, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) condanna la parte convenuta all'esecuzione dei lavori indicati dal ctu alla p. 64 della sua relazione e menzionati in motivazione nonché al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di euro 8.915,10; su tale importo, da rivalutarsi di anno in anno dal mese di agosto
2018 sino alla data della presente pronunzia, andranno calcolati gli interessi legali;
b) condanna la parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari di avvocato, € 417,15 più € 5.780,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a secondo le aliquote vigenti;
pone definitivamente a carico della parte convenuta la rifusione delle spese relative alla ctu svolta nel presente giudizio, liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Roma, li 15 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 19797/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIULIANO MIGLIORATI, in virtù di Controparte_1
procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del difensore;
PARTE ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO MARIA MARISCA, in virtù di Controparte_2
procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Degli Scipioni, n. 267, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza del 19 gennaio 2024.
pagina 1 di 10 Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originario ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione, il IGnor , quale proprietario dell'appartamento sito in Roma, viale Giorgio Ribotta, Controparte_1
n. 21, piano 14°, scala B, interno B/3, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale, nel merito della vicenda Voglia, preso atto delle deduzioni e conclusioni a cui è pervenuto il CTU, Ing. in seno alla ATP incardinata innanzi alla intestata Autorità, recante N. Persona_1
80382/2018 RG, circa l'origine e la natura delle infiltrazioni, nonché i danni da esse provocate, nell'appartamento del ricorrente, dichiarare che le medesime infiltrazioni provengono dall'abitazione di parte resistente e sono ad essa unicamente riconducibili, per l'effetto, condannare la IGnora
alla immediata esecuzione di tutti gli interventi di riparazione e ripristino, Controparte_2 all'interno della propria abitazione, indicati nella CTU, depositata il 18.12.2019 (volti alla eliminazione definitiva delle emarginate infiltrazioni all'interno dell'appartamento del ricorrente), nonché al pagamento delle spese necessarie per il ripristino dell'immobile del ricorrente, secondo le indicazioni provenienti dalla citata CTU;
- al contempo, ancora in via principale e nel merito della vicenda, preso atto delle deduzioni e conclusioni a cui è pervenuto il CTU, Ing. in seno Persona_1 alla ATP incardinata innanzi alla intestata Autorità, recante nr. 80382/2018 RG, circa l'origine, la natura delle infiltrazioni che interessano l'appartamento del ricorrente, nonché le spese necessarie per il relativo ripristino (dell'appartamento del ricorrente), ritenuta la responsabilità esclusiva della IGnora nella verificazione delle medesime, Voglia altresì condannare la resistente Controparte_2
al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (in particolare anche morali, tenuto conto della mancata disponibilità dell'immobile che ha indotto il ricorrente e l'intera famiglia a doversi recare fuori Roma), subiti e subendi dal ricorrente, in relazione ai fatti dedotti in narrativa, da quantificare nella misura di Euro 87.368,78, oltre interessi dalla data dell'evento (ovvero della formale denunzia), sino al completo soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in relazione alla persistenza e al conseguente aumento dell'incidenza dei danni (delle inflitrazioni) e alla correlata inagibilità dell'immobile di parte ricorrente;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge.”. Al riguardo ha dedotto: - che in data 8 agosto 2018 aveva notato la presenza di copiose infiltrazioni, nella specie percolazioni provenienti dal soffitto del proprio appartamento che giungevano sino al pavimento, così danneggiando il parquet e i mobili pregiati ivi collocati;
- che l'attore aveva immediatamente comunicato l'accaduto all'amministratrice di condominio, alla proprietaria dell'appartamento sovrastante ed alla società venditrice dell'immobile; - che nei giorni successivi l'amministratore di condominio aveva dato incarico di verificare le cause delle infiltrazioni alla società , la quale a sua volta aveva incaricato la Parte_1 CP_3 pagina 2 di 10 di svolgere gli interventi necessari alla risoluzione dei problemi evidenziati;
- che, sebbene a Pt_1 seguito dell'intervento sull'appartamento sovrastante di proprietà della IGnora la società avesse CP_2 escluso la presenza di perdite, le infiltrazioni non avevano cessato di interessare l'appartamento del IGnor;
- che il Geom. , su mandato dell'attore, recatosi nell'appartamento CP_1 Controparte_4 della IGnora a due mesi di distanza dall'intervento dei tecnici incaricati dal aveva CP_2 CP_5 riscontrato l'insufficienza delle attività poste sino ad allora in essere per la risoluzione degli inconvenienti predetti;
- che a distanza di cinque mesi dall'intervento dei tecnici del CP_5 presso atto della mancanza di collaborazione di controparte, l'attore aveva incardinato un procedimento di ATP (r.g.n. 80382/2018); - che nell'ambito dell'ATP il CTU incaricato, Ing. aveva Persona_1
accertato la sussistenza delle infiltrazioni con percolazioni vive nella camera da letto e nel bagno dell'appartamento di proprietà del IGnor , individuandone la causa nella perdita di alcuni punti CP_1
della serpentina di riscaldamento/raffrescamento racchiusa nel massetto sotto il pavimento dell'interno soprastante, al 15° piano, di proprietà della IGnora;
- che, pur non avendo potuto effettuare CP_2 sondaggi diretti nell'immobile sovrastante per opposizione della proprietaria, il CTU aveva concluso che tale perdita era stata determinata da vizi di continuità nella tubazione in polietilene reticolato dell'impianto di climatizzazione a pavimento dell'appartamento di proprietà , escludendo invece CP_2
la presenza di difetti condominiali o di costruzione dello stabile;
- che l'importo quantificato dal CTU per gli interventi di ripristino era pari ad euro 6.350,00 con riguardo all'appartamento della IGnora
ed euro 3.500,00 con riguardo all'appartamento del ricorrente;
- che l'immobile di proprietà del CP_2
ricorrente aveva continuato ad essere interessato dalle infiltrazioni, giacché gli inconvenienti avrebbero potuto essere risolti solo procedendo in via prioritaria all'eliminazione, ancora non effettuata, delle cause del danno nell'appartamento della resistente;
- che i fenomeni infiltrativi, in continuo aggravamento, avevano reso l'appartamento di proprietà del ricorrente completamente inagibile ed avrebbero dovuto costituire fonte del diritto al risarcimento per il mancato godimento dell'immobile nonché per il danno morale sofferto.
Si è costituita in giudizio la IGnora , quale proprietaria dell'appartamento sito in Controparte_2
Roma, viale Giorgio Ribotta, n. 21, piano 15°, scala B, interno B/2, che, contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “- preliminarmente, ai sensi dell'art. 702 bis, quinto comma, c.p.c., disporre lo spostamento della prima udienza al fine di consentire, per tutte le ragioni espresse nel presente atto, la chiamata in causa: (a) del sito in Parte_2
Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 21, in persona dell'Amministratore pro tempore, C.F. e P.IVA
; (b) della in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 Controparte_6
sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, P.IVA n. , PEC P.IVA_2 pagina 3 di 10 ; (c) della Unico Socio Email_1 Controparte_7
C
Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Tevere n.
48, C.F. , PEC (d) della P.IVA_3 Email_2 [...]
in proprio e/o in qualità di gestore del Fondo Controparte_9
“Upside”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Piazza
Lina Bo Bardi n. 3, C.F. e P.IVA n. PEC - sempre in via P.IVA_4 Email_3 preliminare, ai sensi dell'art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., accertare che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito con fissazione dell'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c.; - nel merito, rigettare le domande tutte formulate dal ricorrente, IG. , in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste Controparte_1
di prova;
- in via subordinata, qualora all'esito del presente giudizio venisse accertata la responsabilità della convenuta, IG.ra , in relazione ai danni lamentati dal ricorrente Controparte_2
e/o a danni comunque conseguenti e/o connessi a vizi e difetti di costruzione dell'immobile: (i) accertare e dichiarare l'obbligo della in virtù della polizza assicurativa Controparte_6
decennale postuma n. 27600239985 e della annessa appendice di variazione di contratto n. 263995, di tenere indenne e manlevare la convenuta, IG.ra , quale acquirente e proprietaria Controparte_2 dell'unità immobiliare sita in Roma, Viale Giorgio Ribotta, n. 21, piano 15, scala B, interno B/2, da ogni e qualsiasi conseguenza reale e patrimoniale conseguente al predetto accertamento e, per
l'effetto, condannare la società medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto all'esito del presente giudizio;
(ii) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c., la responsabilità della Controparte_10
e della
[...] Controparte_9 in proprio e/o nella qualità di gestore del Fondo “Upside”, per i vizi e i difetti che dovessero essere riscontrati nello stabile condominiale sito in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 21, Parte_2 nonché nell'appartamento di proprietà esclusiva della IG.ra , con condanna delle Controparte_2
predette società - in solido tra loro o, in via subordinata, ciascuna in ragione delle rispettive responsabilità - al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla IG.ra , ivi compresi gli importi che la stessa fosse tenuta a corrispondere al Controparte_2 ricorrente all'esito del presente giudizio, nonché i costi necessari per la riparazione/sostituzione dell'opera; - con vittoria di spese e compensi di lite.”. Al riguardo ha dedotto: - che nell'ambito del procedimento di ATP non era stata fornita prova alcuna che dimostrasse in maniera inequivocabile la provenienza delle percolazioni dall'impianto radiante inglobato nel pavimento dell'appartamento della IGnora;
- che il CTU aveva fondato le proprie convinzioni su elementi di carattere per lo più CP_2
pagina 4 di 10 indiziario e, nello specifico, sugli opinabili risultati di una prova termografica e di una prova di messa in pressione dell'impianto, come chiaramente illustrato dalla relazione tecnica prodotta dall'Ing.
incaricato dalla IGnora;
- che anche una precedente prova di pressione, Persona_2 CP_2 espletata nell'ambito degli accertamenti tecnici effettuati da ditte specializzate incaricate dal
Condominio, aveva condotto a risultati diametralmente opposti a quelli ottenuti dal CTU;
- che la circostanza che taluni fenomeni infiltrativi avessero interessato ulteriori appartamenti siti nel medesimo stabile avrebbe dovuto condurre ad un supplemento di indagine sul funzionamento generale dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento condominiale (considerata, in merito, la pendenza di un altro procedimento di ATP con r.g.n. 11652/2000 dinanzi all'intestato Tribunale riguardante un appartamento collocato nel medesimo stabile ed allo stesso piano dell'immobile di proprietà del ricorrente); - che il risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo dell'unità immobiliare e del danno morale sofferto richiesto dal ricorrente non poteva essere provato in re ipsa, risultando sempre necessaria la puntuale allegazione e dimostrazione del pregiudizio subito.
Il giudicante ha rigettato le istanze di chiamata in causa essendo relative a soggetti in ordine ai quali non è dato desumere, sulla base dei fatti causa, la sussistenza di ipotesi di litisconsorzio necessario ed ha disposto la prosecuzione della causa nelle forme ordinarie.
Nel corso del giudizio, dopo essere stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma nn. 1,2,3
c.p.c., è stato convocato a chiarimenti l'ing. in ordine al procedimento di istruzione Persona_1
preventiva già espletato, nel quale ha ricevuto l'incarico peritale.
All'esito, ritenuta irrilevante ai fini del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di mezzi di prova costituenda, è stato acquisito il fascicolo dell'atp (r.g.n. 80382/2018) nonché disposta una nuova ctu, nominando all'uopo l'ing. . Persona_3
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 gennaio 2024 sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti che si vanno ad esporre.
Dall'esame della relazione peritale, risulta che il ctu nominato ha svolto un lavoro completo ed accurato, procedendo a sopralluogo, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi e dei danni, ad un ragionevole e motivato computo dei danni medesimi, alla stesura di una relazione congruamente argomentata, le cui risultanze sono, dunque, integralmente recepite dal giudicante.
pagina 5 di 10 Nel corso dei sopralluoghi effettuati, l'ing. ha identificato due cause concomitanti Persona_3
degli inconvenienti lamentati, che hanno effettivamente interessato zone diverse dell'unità immobiliare di proprietà dell'attore.
Da un lato, il ctu ha riscontrato la presenza di macchie di umidità riconducibili a pregressi ed estesi fenomeni infiltrativi nella camera da letto e nel bagno dell'appartamento di proprietà del IGnor , CP_1 pur nell'assenza di infiltrazioni in atto.
In particolare, in virtù delle indagini strumentali effettuate, l'ausiliare del giudice ha osservato che
“non sono risultate zone con perdite e/o infiltrazioni attive” e che “i risultati dei rilievi igrometrici,
….., ben evidenziano valori di umidità più elevati in profondità rispetto la superficie, indicazione evidente di fenomeni di infiltrazione pregresse in via di asciugatura” (pag. 54 relazione peritale).
In proposito, il tecnico incaricato ha rimarcato la presenza di numerose concrezioni solide: ad avviso del tecnico incaricato, la forma e dimensione delle concrezioni ha consentito di presumere la sussistenza di uno stillicidio costante e prolungato di sostenuta (seppur variabile) intensità nell'appartamento dell'attore per un periodo intercorrente tra il 2018 e il 2021, compatibilmente con quanto rappresentato dall'attore stesso.
Ad avviso del ctu, le fessurazioni rinvenibili nella struttura del solaio in corrispondenza degli appoggi delle lastre predalle, da ritenersi fisiologiche nella tipologia di costruzione semi-prefabbricata come quella in oggetto, coincidono con lo sviluppo delle tracce delle infiltrazioni rilevate in sito.
Di contro, è da escludersi che le percolazioni di acqua dal soffitto dell'appartamento del ricorrente siano legate a fenomeni di condensazione superficiale o interstiziale ovvero ad un ristagno di acqua sulle predalle in fase di costruzione: in proposito, l'ing. ha dichiarato di concordare con le Per_3
conclusioni cui è pervenuto il tecnico incaricato in sede di atp, in quanto nell'ipotesi di ristagni idrici le perdite avrebbero dovuto manifestarsi tempo addietro rispetto a quanto effettivamente accaduto (cfr. pagg. 55 e 56 relazione peritale;
pag. 40 relazione peritale atp).
L'ing. , diversamente dal consulente nominato nel procedimento di istruzione Persona_3
preventiva, ha invece escluso che tali fenomeni infiltrativi siano imputabili a perdite su impianti tenuti costantemente in pressione quali i sistemi di riscaldamento e raffrescamento, in considerazione della variabilità nell'andamento dello stillicidio osservata durante le verifiche condotte in sede di atp.
Secondo l'ausiliare del giudice, l'andamento incostante delle infiltrazioni è invece compatibile con l'ipotesi di perdite di tubazioni di scarico, evidentemente legate ai tempi di occupazione dell'immobile e alla frequenza d'uso dei sanitari.
pagina 6 di 10 D' altro lato, all'esito dell'allagamento del balcone di parte convenuta, il ctu ha riscontrato la presenza di limitati eventi infiltrativi nel solaio dell'appartamento del IGnor . CP_1
In virtù delle prove tecniche effettuate si è, infatti, osservato che il balcone dell'appartamento della IGnora non ha superato il test di allagamento, dovendosi imputare il mancato superamento della CP_2 prova a difetti costruttivi nella realizzazione delle pendenze e nell'impermeabilizzazione dell'edificio.
Il ctu ha potuto, dunque, concludere nel senso che gli eventi infiltrativi manifestatisi nell'appartamento del IGnor presentano due eziologie distinte: la prima consistente nella probabile perdita da CP_1
tubazione di scarico dal piano soprastante, che ha causato i danni lamentati nella camera da letto e nel bagno dell'appartamento – in proposito, il CTU ha ipotizzato che la perdita potesse provenire da tubazioni di reflui domestici deputati a convolare all'esterno dell'unità abitativa le c.d. acque “nere”, vale a dire le acque provenienti dai wc e dai lavelli della cucina, oppure le c.d. acque “grigie”, provenienti da docce, lavabi, bidet, lavabiancheria, ma non ha potuto individuare la tubazione specificamente coinvolta nell'evento di danno, trattandosi di infiltrazioni oramai interrotte, ritenendo in ogni caso quale ipotesi preferenziale che la fonte della perdita sia da individuarsi nell'unità abitativa della IGnora “per via del rinvenimento della macchia di umidità da pregressa perdita di acqua CP_2
collocabile sulla parete che divide il corridoio di piano proprio dal locale bagno di quell'appartamento” – la seconda risultante nei vizi di costruzione di cui al balcone dell'appartamento di proprietà della IGnora , che hanno permesso il verificarsi di percolazioni, ancora in essere, CP_2
delle acque ivi raccolte (di origine meteorica, irriguo o lavaggio) nella zona della serra di proprietà dell'attore – in merito, il ctu ha rappresentato che “ il fenomeno di gocciolamento nella serra ha avuto entità e durata estremamente limitate ma è stato comunque sufficiente per accertare una correlazione diretta con i difetti di impermeabilizzazione del balcone di proprietà ” (pag. 57 relazione CP_2
peritale).
L'ing. ha osservato che la presenza di infiltrazioni derivanti da due difetti coesistenti Persona_3
– la cui natura distinta è avvalorata dalle risultanze delle analisi chimiche sui residui calcarei rilevati –
è tutt'altro che improbabile, potendosi individuare un precedente proprio nei locali adiacenti ai luoghi in causa (cfr. pagg. 61 e 62 relazione peritale).
Ciò posto, il ctu ha evidenziato che “entrambe le cause riscontrate sono riconducibili, dal punto di vista strettamente tecnico, a difetti di costruzione, non ravvisandosi elementi o sussistenze che possano far pensare a modifiche dello stato originario dei luoghi da parte del soggetto convenuto, anche in considerazione dei tempi recenti di realizzazione dell'edificio (pag. 61 relazione Parte_2
tecnica). pagina 7 di 10 Il tecnico incaricato ha poi descritto gli interventi da adottare per eliminare gli inconvenienti rappresentati e quantificato i relativi costi: nella specie, l'ing. ha ritenuto necessario operare Per_3
esclusivamente sui locali interessati dalle infiltrazioni dovute ai vizi di costruzione rilevati sul balcone della IGnora , risultando, invece, superflui ulteriori interventi di ripristino sui locali interessati CP_2
infiltrazioni, ormai cessate, dovute alla perdita della tubazione di scarico (cfr. pagg. 64-66 relazione peritale).
Orbene, alla luce delle risultanze della ctu va accertato che senza dubbio alcuno l'immobile di proprietà del IGnor è stato interessato da eventi infiltrativi cagionati da parti dell'immobile della CP_1
convenuta
A tal proposito, il ctu, ing. ha identificato un duplice decorso causale: da un lato di tipo Per_3 probabilistico – perdita della tubazione di scarico dell'appartamento della IGnora – e dall'altro CP_2
lato in termini di ragionevole certezza – vizi di costruzione relativi al balcone di proprietà della IGnora
(si noti, in proposito, che secondo il ctu “il fenomeno di gocciolamento nella serra ha avuto CP_2
entità e durata estremamente limitate ma è stato comunque sufficiente per accertare correlazione diretta con i difetti di impermeabilizzazione del balcone di proprietà ” – pag. 57 relazione). CP_2
Il ctu riconduce, sotto il profilo eziologico, gli eventi infiltrativi a dei vizi dell'appartamento di proprietà della IGnora , peraltro escludendo che essi abbiano avuto origine causale da parti CP_2
condominiali (cfr. pag. 63 relazione Ing. ). Per_3
Sulla base di quanto accertato dal ctu, si ritiene acclarata la riconducibilità all'immobile della convenuta degli eventi infiltravi che hanno interessato l'immobile dell'attore.
La convenuta ex art. 2051 c.c va dunque condannata, a titolo di risarcimento in forma specifica, all'eliminazione delle cause che hanno determinato i danni patiti dall'attore.
Come già scritto, allo stato persiste solo una delle due cause individuate, quella relativa al balcone della IGnora e segnatamente al vizio di integrità dell'impermeabilizzazione e all'errata realizzazione CP_2
delle pendenze del pavimento.
La parte convenuta dovrà quindi eseguire le opere specificamente indicate dal ctu alla p. 64 della relazione, di seguito menzionate:
- allestimento cantiere, protezione superfici, smontaggio arredi fissi (fioriere);
- demolizione di pavimento, massetto di posa, strato di impermeabilizzazione, massetto delle pendenze;
pagina 8 di 10 - rimozione di battiscopa ed eliminazione mediante l'utilizzo del piccone dell'intonaco delle pareti perimetrali fino ad un'altezza di cm 20 circa;
- rimozione delle pilette e dei bocchettoni di scarico delle acque;
- calo in basso, carico e trasporto a discarica di tutto il materiale di risulta;
- tiro in alto del materiale necessario alla ricostruzione delle parti rimosse;
- realizzazione del nuovo massetto delle pendenze, posa in opera di nuovi bocchettoni, posa in opera di un doppio strato di impermeabilizzazione costituito di guaina bituminosa, compresi i verticali;
- realizzazione del nuovo massetto di posa, del pavimento, ripristino dei verticali degli intonaci, posa in opera del battiscopa, posa in opera delle nuove pilette di scarico;
- preparazione e tinteggiatura di tutte le pareti perimetrali intonacate;
- rimontaggio degli arredi fissi e smontaggio del cantiere.
Ai sensi dell'art. 2058 comma 2 c.c., si ritiene invece eccessivamente oneroso per la IGnora il CP_2 risarcimento in forma specifica dei danni riportati dall'unità immobiliare del IGnor . CP_1
Il costo delle opere da eseguirsi, ai fini del restauro dell'immobile dell'attore, è stato valutato dal ctu in
€ 8.915,10.
La convenuta pertanto va condannata, a titolo di risarcimento per equivalente, al pagamento in favore dell'attore dell'importo pari a € 8.915,10; su tale importo, da rivalutarsi di anno in anno dal mese di agosto 2018 sino alla data della presente pronunzia, andranno calcolati gli interessi legali;
Di contro, vanno disattesi i capi della domanda che attengono al risarcimento del mancato godimento dell'immobile e del danno non patrimoniale patito dall'attore, in ragione dell'insufficienza di risultanze probatorie in merito.
Quanto al mancato godimento, si noti come i fenomeni infiltrativi, secondo l'ing. , abbiano Per_3 interessato una parte limitata dell'appartamento, di ampia superficie e dotato di due camere da bagno.
D'altra parte, è difficile credere che lo stillicidio abbia IGnificativamente nuociuto alla salute mentale dell'attore, come allegato nell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Incidentalmente, occorre rilevare come né nel proprio atto introduttivo né nella memoria di cui all'art. 181 co. 6 c.p.c. l'odierno attore abbia chiesto il risarcimento delle spese legali sostenute nell'accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente giudizio.
pagina 9 di 10 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m.55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022. Tra le spese di lite - da porre a carico della parte soccombente - vanno considerati i compensi liquidati all'esito dell'atp all'ing. Persona_1
(pari a € 5.780,00) nonché le spese sostenute per la ctu disposta nella presente causa, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) condanna la parte convenuta all'esecuzione dei lavori indicati dal ctu alla p. 64 della sua relazione e menzionati in motivazione nonché al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di euro 8.915,10; su tale importo, da rivalutarsi di anno in anno dal mese di agosto
2018 sino alla data della presente pronunzia, andranno calcolati gli interessi legali;
b) condanna la parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari di avvocato, € 417,15 più € 5.780,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a secondo le aliquote vigenti;
pone definitivamente a carico della parte convenuta la rifusione delle spese relative alla ctu svolta nel presente giudizio, liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Roma, li 15 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
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