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14 marzo 1982
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24 ottobre 1991
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24 novembre 1994
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11 settembre 1999
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29 dicembre 2002
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12 agosto 2012
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Art. 14.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 27 LUGLIO 1999, N. 297 . (3) (4)
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili. (8) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 ottobre 1991, n. 317 ha disposto (con l'art. 43 comma 1) che "Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalita' ivi previste, e' integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993." --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994 n. 644 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1 lett. e ) che il fondo di cui al presente articolo e' ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6 , 7 , 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 . --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e successive modificazioni, e' incrementato di 2 milioni di euro per il 2002." --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che il Fondo speciale rotativo di cui al presente articolo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile».
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 27 LUGLIO 1999, N. 297 . (3) (4)
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili. (8) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 ottobre 1991, n. 317 ha disposto (con l'art. 43 comma 1) che "Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalita' ivi previste, e' integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993." --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994 n. 644 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1 lett. e ) che il fondo di cui al presente articolo e' ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6 , 7 , 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 . --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e successive modificazioni, e' incrementato di 2 milioni di euro per il 2002." --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che il Fondo speciale rotativo di cui al presente articolo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile».
Commentari • 13
- 1. Fondo per l’innovazione tecnologica: le Linee guida del Ministero dello Sviluppo EconomicoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 19 settembre 2012 · 28.371586
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le Linee guida per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 – direttiva 10 luglio 2008. Il Fondo speciale rotativo per l´Innovazione Tecnologica, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del citato art. 14 della legge n. 46 del 1982, nasce con il precipuo obiettivo di sostenere e finanziare attività di progetto, sperimentazione, sviluppo che tendano a realizzare, attraverso programmi altamente innovativi da un punto di vista tecnologico, nuovi prodotti o nuovi processi o, anche, miglioramenti significativi di quelli già esistenti.
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Giurisprudenza • 42
- 1. Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9706Provvedimento: […] A tal fine, come illustrato nelle risposte ai quesiti della Commissione Tecnica Consultiva per l'esame delle problematiche connesse all'attuazione della Direttiva 16 gennaio 2001, relativa alle agevolazioni di cui all'art. 14 della legge 46/1982 – nona riunione – 23 settembre 2002 (all. 15 alla citazione), i costi esibiti per le attività svolte dall'amministratore in qualità di amministratore unico non avrebbero potuto essere ammessi all'agevolazione, “indipendentemente dalla natura del rapporto in essere (collaborazione coordinata e continuativa o consulenza)”. […]Leggi di più...
- revoca agevolazione·
- aiuti di Stato·
- controllo amministrativo·
- art. 1456 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- finanziamento agevolato·
- contributo pubblico·
- giurisdizione giudice ordinario·
- onere della prova·
- spese ammissibili