Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/06/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a Carate Brianza in [...]_1 C.F._1
27.01.1984;
e
(C.F. nata a Noumea (Fra) in [...] C.F._2 data 26.04.1989
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Paolini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 05.06.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa famigliare, di proprietà della società per la quale lavora il IG , resterà a lui Pt_1 con quanto l'arreda; il IG provvederà a mettere a disposizione della IGa Pt_1 CP_1 un appartamento di sua proprietà, sito in via Donizetti, 20 a Monza, al secondo piano, e ciò sino a quando i figli della coppia non saranno economicamente autosufficienti e alterneranno la loro permanenza presso le abitazioni dei genitori;
di tale appartamento la IGa provvederà CP_1
a pagare le utenze mentre il IG provvederà a pagare le spese condominiali ordinarie e Pt_1
La IGa provvederà ad asportare i propri effetti personali ed i mobili di sua proprietà CP_1 nella nuova abitazione e il IG si occuperà di acquistare gli arredi mancanti e necessari, Pt_1 concordando il tutto con la moglie. Per_ Per_ 3) I figli e saranno affidati in modo condiviso e paritario ad entrambi i genitori con i quali trascorreranno lo stesso numero di giorni tendenzialmente strutturati come segue: 2 giorni con la madre (lunedì e martedì, compreso il pernottamento e l'accompagnamento la mattina successiva a scuola oppure a casa dell'altro genitore, una settimana, e mercoledì e giovedì compreso il pernottamento e l'accompagnamento la mattina successiva a scuola oppure a casa dell'altro genitore, la settimana successiva), 2 giorni con il padre (mercoledì e giovedì, compreso il pernottamento e l'accompagnamento la mattina successiva a scuola oppure a casa dell'altro genitore, una settimana, e lunedì e martedì, compreso il pernottamento e l'accompagnamento la mattina successiva a scuola oppure a casa dell'altro genitore, la settimana successiva) per quanto riguarda la suddivisione infrasettimanale, e dunque giorni due giorni ciascuno da alternarsi tra il padre e la madre di settimana in settimana;
il weekend invece sarà costituito da 3 giorni, a partire dal venerdì sera fino sino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola oppure a casa dell'altro genitore, i weekend saranno alternati tra madre e padre. Ciò in modo che i bimbi non trascorrano ordinariamente più di tre giorni senza vedere l'uno o l'altro genitore.
I bimbi anche ai fini della residenza anagrafica avranno prevalente collocazione presso l'attuale casa familiare e dunque presso l'abitazione del padre.
I genitori si impegnano a collaborare reciprocamente per il bene dei figli, concorderanno le decisioni Per_ Per_ di maggiore interesse relative a e , tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali nonché delle aspirazioni dei minori. I genitori concordano che, in ogni caso, qualsiasi cambiamento che possa influenzare la vita dei figli dovrà essere tra loro concordato.
I genitori si riconoscono reciprocamente la necessità di avvalersi di una baby-sitter per poter conciliare gli impegni con i figli e quelli lavorativi e concordano che tale baby-sitter dovrà essere scelta di comune accordo e lavorerà per entrambi, in modo da dare continuità ai bambini. Il costo della baby-sitter verrà suddiviso tra i genitori sulla base del tempo prestato dalla medesima a favore dell'uno o dell'altro; ciò salvo eventuali periodi di competenza del padre e per il quale lo stesso fosse occupato per eventuali viaggi di lavoro e i bimbi con conseguente necessità che i bimbi stiano con la madre che sarà aiutata dalla baby-sitter, in questo caso, infatti, la quota parte della baby sitter sarà pagata dal padre;
4) I genitori concordano per quanto riguarda le festività che le stesse - e cioè festa dell'Immacolata
Concezione, Vigilia di Natale, Natale e Pasqua - verranno trascorse tutti insieme dai genitori con i figli, ove ciò non fosse possibile, i figli trascorreranno con la madre la Vigilia di Natale e con il padre il Natale;
le altre festività verranno alternate di anno in anno.
I ponti scolastici verranno trascorsi dai figli con il genitore che da calendario ha diritto di stare con loro, ovvero, su accordo dei genitori, verranno accorpati al fine settimana più vicino. Ogni genitore trascorrerà tre settimane di vacanze estive con i figli, delle quali certamente due consecutive e una che potrà essere unita alle altre due in caso di accordo dei genitori, nel periodo delle vacanze scolastiche dei bambini.
Nel caso non fosse possibile per sovrapposizione dei giorni di ferie dei genitori l'effettuazione di tre settimane di vacanze estive per ciascuno, i genitori concordano che i giorni di ferie vengano distribuiti equamente tra i genitori.
5) Ove possibile i compleanni dei figli verranno trascorsi tutti insieme, se per qualche ragione ciò non sarà possibile il compleanno dei figli verrà passato con il genitore che quel giorno, da calendario, ha diritto a stare con lui;
mentre i genitori concordano che il giorno del compleanno di ciascuno dei genitori verrà trascorso con i figli.
6) Il GN , considerata la pressoché paritetica permanenza dei bambini a casa di ciascun Pt_1 genitore, ma riconoscendo la attuale differenza di reddito dei medesimi, verserà alla GNa
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento per i figli, la somma di € 2.000,00 (€ Controparte_1
1.000,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione novembre 2025.
7) Il marito si impegna a continuare a versare la rata mensile per l'acquisto dell'autovettura Toyota
Yaris Cross della GNa sino alla fine del contratto (e dunque sino 2027) e anche a CP_1 onorare i premi dell'assicurazione della medesima autovettura sino al medesimo anno. Per_ 8) Si dà atto che frequenta la prima elementare delle Scuole Parrocchiali San Biagio, sito in Per_ Monza via Luciano Manara, 34, mentre frequenta il terzo anno di nido nella Scuola Paritaria
Margherita Tonoli, sita in Monza via Lario, 45, ma nel 2025 frequenterà la Scuola dell'Infanzia 4
Seasons, sita in Desio via Arosio, 4; entrambi dunque frequentano una scuola paritaria. Per_ Per quanto riguarda le attività extrascolastiche si rappresenta che attualmente frequenta la scuola di teatro, pratica tennis e ginnastica artistica.
I coniugi concordano che il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I genitori concordano, peraltro, che in caso di disaccordo sulle spese straordinarie le stesse verranno sostenute dal genitore che le ha proposte.
9) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento degli accordi sopra trascritti hanno regolato tutte le questioni economiche fra loro pendenti e che dunque non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione e dei reciproci rapporti di debito credito maturati fino alla data odierna e qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni altra questione tra loro pendente.
10) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei minori nonché per i loro documenti personali.
11) Gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., intendono anche proporre la domanda di scioglimento del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la domanda di scioglimento del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3,
n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 15.11.2024 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Monza in data 20.09.2016 (atto n. 111, Parte I, Anno 2016) del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Monza, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.06.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti