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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7130 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2672 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. RE Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2672 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
VE RA e dell'avv. VE ALESSANDRO
( LARGO CESARE BATTISTI 45 00019 TIVOLI;
C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VE RA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIMONTI CP_2 C.F._3
SANDRO, elettivamente domiciliato in VIA DELL'INVERSATA 24 00019 TIVOLI presso il difensore avv. ALIMONTI SANDRO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli 495/23 1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza del Tribunale di Tivoli (n. 495 del 2023) CP_1
che lo aveva condannato al pagamento in favore di della somma di euro CP_2
26.700,00 a titolo di corrispettivo di un contratto di compravendita.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dei capi contestati della suddetta sentenza ed il rigetto di ogni domanda proposta dalla controparte.
L'appellato ha contestato l'appello e chiesto il rigetto dello stesso.
Nel corso del procedimento le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo. Nelle note congiunte, depositate in data 9/10/25, hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sussiste, pertanto, un fattore sopravvenuto idoneo a far cessare l'interesse delle parti alla pronuncia del merito.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione di ogni effetto della pronuncia di primo grado (Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
La richiesta delle parti deve essere, pertanto, integralmente accolta.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite così come da concorde richiesta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza n. 495/2023 di Tivoli, così provvede:
1) dichiarata cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma 26/11/25
2 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. RE Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. RE Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2672 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
VE RA e dell'avv. VE ALESSANDRO
( LARGO CESARE BATTISTI 45 00019 TIVOLI;
C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VE RA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIMONTI CP_2 C.F._3
SANDRO, elettivamente domiciliato in VIA DELL'INVERSATA 24 00019 TIVOLI presso il difensore avv. ALIMONTI SANDRO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli 495/23 1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza del Tribunale di Tivoli (n. 495 del 2023) CP_1
che lo aveva condannato al pagamento in favore di della somma di euro CP_2
26.700,00 a titolo di corrispettivo di un contratto di compravendita.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dei capi contestati della suddetta sentenza ed il rigetto di ogni domanda proposta dalla controparte.
L'appellato ha contestato l'appello e chiesto il rigetto dello stesso.
Nel corso del procedimento le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo. Nelle note congiunte, depositate in data 9/10/25, hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sussiste, pertanto, un fattore sopravvenuto idoneo a far cessare l'interesse delle parti alla pronuncia del merito.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione di ogni effetto della pronuncia di primo grado (Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
La richiesta delle parti deve essere, pertanto, integralmente accolta.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite così come da concorde richiesta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza n. 495/2023 di Tivoli, così provvede:
1) dichiarata cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma 26/11/25
2 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. RE Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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