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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/10/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice WI NT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 1276/2023 promossa da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Mary Parte_1 C.F._1
Basconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione iscritto a ruolo il
27.03.2023, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di ON del 5.07.2021;
ATTRICE contro
(C.F. e P. I.V.A.: ) – , in persona del CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Catalani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., depositata unitamente alla comparsa di risposta in data 22.05.2023
CONVENUTA
e nei confronti di
1 (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. Roberto Regni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.11.2023
TERZO CHIAMATO IN CAUSA dalla CP_1
Oggetto: responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Conclusioni: precisate all'udienza del 30.05.2025 e di seguito trascritte:
- per l'attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30.05.2025:
“IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento della responsabilità della convenuta, anche in solido ex art. 2055 c.c. con le strutture e/o professionisti che hanno concorso a causare l'evento dannoso a carico dell'attrice:
- condannare la convenuta struttura sanitaria (P.IVA: Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. P.IVA_1 con gli altri soggetti a cui il fatto dannoso è imputabile e che hanno concorso a causare il danno, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'odierna attrice, nella somma che verrà accertata in corso di causa, che, ad ogni modo, quanto al danno biologico, in ragione delle Tabelle del
Tribunale di Milano, non può ritenersi inferiore ad Euro 185.462,00, ovvero nella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria come per legge;
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio ivi comprese le spese per la consulenza tecnica espletata, da porre definitivamente a totale carico della convenuta.
Si contesta ogni avversa difesa, istanza, deduzione e richiesta e si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
- per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1 in data 29.05.2025 con cui sono state riproposte quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito in via principale: rigettare le domande formulate dall'attrice nei confronti di poiché CP_1 inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate, per tutti i motivi ed eccezioni di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
nel merito in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice nei confronti di limitare e/o contenere l'obbligazione CP_1
2 (risarcitoria) a carico di alle sole conseguenze (dannose) causalmente riconducibili in via diretta ed CP_1 immediata alle prestazioni dalla stessa erogate, in accoglimento delle eccezioni e difese formulate in comparsa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1223 e 1225 cc, con ogni conseguente statuizione;
in ogni caso in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del terzo chiamato in causa Dott. (Cf Controparte_3
) in ordine alle conseguenze ed ai danni rivendicati e richiesti dall'attrice e per C.F._2
l'effetto condannare il medico convenuto, per i motivi di cui in narrativa, a manlevare e tenere integralmente indenne, anche in via di rivalsa e/o regresso ex artt. 1299 e 2055 cc, la società da ogni e CP_1 qualsiasi domanda e pretesa svolta da parte attrice nei suoi confronti, con ogni correlativa statuizione, e quindi riversare nei confronti del Dott. (ovvero del suo assicuratore ove questi venisse Controparte_3 evocato in giudizio) ogni effetto pregiudizievole che dovesse derivare alla all'esito del presente CP_1 procedimento ed in conseguenza dei fatti oggetto del giudizio, ivi comprese le spese del procedimento, mediante pagamento diretto da parte del professionista convenuto (e/o del suo assicuratore) in favore dell'attore di ogni
e qualsiasi somma allo stesso dovuta ovvero mediante restituzione alla società maggiorato dei CP_1 debiti accessori, di quanto quest'ultima fosse chiamata a corrispondere;
in via ulteriormente subordinata: nella deprecata ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità ascrivibile alla convenuta accertare e determinare la quota in concreto imputabile a quest'ultima CP_1 ed accertare e dichiarare, con riferimento alla prestazione sanitaria erogata da Controparte_4
l'eventuale responsabilità per colpa grave del terzo chiamato in causa Dott.
[...] Controparte_3
(Cf ) in ordine alle conseguenze ed ai danni rivendicati e richiesti dall'attrice nei C.F._2 confronti di con ogni correlativa statuizione, anche con riguardo ai debiti ripartiti;
CP_1 in via istruttoria:
a) respingere l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis cpc rubricato al n. 6141/18
Rg del Tribunale di ON, ovvero dichiararsi l'inammissibilità e/o la non utilizzabilità nei confronti di delle risultanze della consulenza tecnica preventiva sulla scorta di quanto eccepito al paragrafo 1) CP_1 del presente atto, ovvero per nullità della CTU laddove i Consulenti hanno esteso l'indagine a fatti non ritualmente allegati e/o prospettati nel ricorso ex art. 696 bis cpc e/o per violazione del contraddittorio;
b) non ammettere il quesito formulato dall'attrice e riferito alla personalizzazione, in quanto non demandabile al CTU, tenuto invero ad accertare e quantificare il danno biologico (nel duplice aspetto
3 temporaneo e permanente), eventuale sofferenza soggettiva correlata alle lesioni riscontrate ed esprimere giudizio di congruità in ordine alle spese mediche sostenute;
c) laddove disposta CTU medico legale, si chiede sin d'ora la nomina di un distinto Collegio Peritale rispetto
a quello incaricato nella fase ex art. 696 bis cpc, nel quale non è stata convenuta;
con espressa CP_1 riserva di formulare quesiti integrativi.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze difensive”.
- per il terzo chiamato, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29.05.2025:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del terzo chiamato dott. in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del CP_3 presente atto, qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta per ragioni di economia processuale.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il dott. dovesse essere CP_3 dichiarato responsabile nella causazione dei danni di cui è causa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della terza chiamante essendo il dott. dipendente della ridetta struttura, e CP_1 CP_3 per l'effetto condannare la a manlevare e tenere completamente indenne il dott. da CP_1 CP_3 qualsivoglia responsabilità e pregiudizio gli dovessero essere riconosciuti in relazione ai fatti di cui al presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il dott. CP_3 dovesse essere dichiarato responsabile nella causazione dei danni di cui è causa, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente della terza chiamante e comunque limitare entro la quota del 50% CP_1 il grado e la percentuale di responsabilità attribuibile al dott. per tutte le ragioni esposte Controparte_3 nella narrativa del presente atto, qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta per ragioni di economia processuale, con ogni correlativa statuizione anche con riguardo ai debiti ripartiti.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e Cpa come per legge del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatto e svolgimento del processo.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi a questo tribunale l' Controparte_5
[...]
[.. (d'ora in poi, per brevità, solo e la (d'ora in poi, per
[...] CP_5 CP_1 brevità, solo al fine di sentirle condannare “ciascuna per il proprio grado di responsabilità” CP_1 al risarcimento del danno subito, quantificato, per il solo danno biologico, in non meno di €
185.462,00, ovvero nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria come per legge, previo accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie e E, precisamente, in ragione CP_5 CP_1 CP_5 dell'errore medico commesso dal ginecologo dott. mentre in Persona_1 CP_1 ragione dell'errore medico commesso dal dott. Controparte_3
In fatto, parte attrice ha esposto che:
- nell'anno 2007 la signora venne sottoposta ad intervento di mastectomia destra Pt_1 per Ca duttale infiltrante multifocale che, successivamente, venne stata trattata con chemioterapia e poi ormonoterapia, con necessità di effettuare continui controlli di verifica da eseguirsi presso i medici specialisti in oncologia e ginecologia;
- in data 18.10.2011, all'esito di uno dei controlli di routine, le venne diagnostica la presenza di “ovaio destro aumentato di dimensioni per la presenza di un'area ipocogena, ovaio sinistro ad eco struttura regolare” (cfr. doc. 2);
- la paziente, pertanto, si rivolse allo specialista in ginecologia, dott. Persona_1 direttore dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia presso l'Ospedale di San VE
Marche (MC);
- il 26.11.2011 eseguì una risonanza magnetica in esito alla quale le venne diagnosticata:
“…Formazione cistica settata dell'ovaio dx a diametro trasverso di cm 3,4, con presenza di cisti figlie di cui la parete assume contrasto dopo somministrazione di . Linfonodi inguinali di dimensioni massime di Per_2
19 mm a sinistra” (cfr. doc. 4);
- alla luce di tali risultanze, il dott. le consigliò di sottoporsi ad intervento Per_1 chirurgico di asportazione della cisti (cfr. doc. 3);
- in data 13.12.2011 la paziente venne ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell' di San VE Marche e venne sottoposta al previsto intervento chirurgico di CP_6 asportazione dell'ovaio destro nel quale era stata riscontrata la presenza della cisti, effettuato dal dott. cfr. doc. 5, cartella clinica); Per_1
5 - al momento della dimissione, avvenuta in data 15.12.2011, la paziente, si accorse casualmente che, anziché asportarle l'ovaio di destra, le era stato asportato l'ovaio di sinistra
(cfr. doc. 6);
- ritirato, dopo circa 20 giorni dall'intervento, l'esame istologico eseguito sull'ovaio asportato
(cfr. doc. 7) trovò conferma che l'ovaio asportato era quello di destra e non quello di sinistra;
- all'esito di controlli effettuati nel mese di marzo 2012, emerse la presenza di una cisti ovarica destra accresciuta nelle dimensioni rispetto a quella rinvenuta nel corso degli accertamenti diagnostici effettuati prima dell'intervento;
- in data 8.03.2012 si sottopose a T.A.C. al torace e all'addome superiore e inferiore, con il seguente risultato: “incremento volumetrico dell'ovaio destro nel contesto del quale sono presenti formazioni ipodense la maggiore delle quali cm 5,4 x 5,6 a contenuto omogeneo da riferire presumibilmente a cisti…
Piccola falda di versamento libero nell'emiscavo pelvico destro. Utero di aspetto globoso con incremento volumetrico della cervice a densità disomogenea” (cfr. doc. 8);
- il 6.06.2012 la signora si sottopose ad un esame oncologico dal quale emerse la Pt_1 perdurante presenza della cisti ovarica destra e, in ragione di ciò, le venne consigliato, dalla dott.ssa di effettuare, immediatamente, un ulteriore intervento di annessiectomia Per_3 destra e isterectomia (cfr. doc. 10).
- il 18.06.2012 venne ricoverata presso il reparto di chirurgia della casa di cura privata CP_2
” di ON, dove il giorno seguente venne sottoposta ad intervento di
[...] laparoisterectomia e asportazione dell'ovaio destro e di tutto l'utero (cfr. doc. 11) per essere poi dimessa il 25.06.2012 (cfr. doc. 12).
La sottoposizione all'intervento di asportazione dell'utero ha comportato conseguenze nefaste per la donna che hanno inciso sia sul proprio stato d'animo che sulle proprie condizioni fisiche, prima fra tutte l'insorgere della menopausa a soli 37 anni e la necessità di assumere farmaci per aiutarla a convivere con la nuova condizione fisica.
La signora si è così rivolta al dott. per un sostegno Pt_1 Controparte_7 psicologico volto ad attenuare lo stato ansioso depressivo insorto, accompagnato da episodi di insonnia che le ha prescritto farmaci finalizzati ad aiutarla a controllare le crisi di pianto
(cfr. doc. 13).
6 Nei mesi successivi la signora ha incaricato il dott. di Pt_1 Persona_4
TR (AN) di visionare il suo intero percorso clinico, anche per verificare eventuali responsabilità nella gestione della paziente da parte della struttura sanitaria.
Con relazione di consulenza medica del 15.10.2012, a firma del medico chirurgo dott.
(cfr. doc. 14), la signora è venuta a conoscenza del fatto che Persona_4 Pt_1
l'asportazione dell'ovaio sinistro eseguita dal dott. in data 13.12.2011 Persona_1 presso l'Ospedale di San VE Marche era frutto di un mero errore medico in quanto non vi era “nessuna motivazione anatomico patologica della asportazione effettuata”. Tale errore è stato confermato anche dal successivo controllo T.A.C. dell'8.03.2012 in esito al quale è stata ravvisata la presenza della cisti ovarica destra di dimensioni superiori a quelle riscontrate nel mese di novembre 2011, data in cui l'intervento le era stato consigliato.
Il 24.10.2012, la paziente ha inoltrato alla struttura sanitaria lettera di denuncia del sinistro con richiesta di risarcimento del danno (cfr. doc. 15).
La pratica è stata istruita dalla competente commissione medica, ma il sinistro, nonostante numerosi solleciti, non è stato definito e nessun risarcimento è mai stato corrisposto (cfr. docc. 16, 17, 18 e 19).
La signora ha sporto anche denuncia-querela, a seguito della quale, dinanzi al Pt_1 tribunale penale di Macerata, veniva iscritto, contro il dott. il Persona_1 procedimento penale nr. 1346/2021 R.G.N.R. per il reato di lesioni personali.
Nel corso del procedimento penale è stata svolta una perizia da parte dei medici incaricati dal pubblico ministero, dott.ssa e prof. I Persona_5 Persona_6 consulenti hanno confermato l'errore medico commesso dal dott. Per_1 nell'asportazione dell'ovaio sinistro, in quanto la documentazione medica non forniva alcun indizio in ordine alla necessità di asportazione dell'ovaio destro, poi in effetti asportato con il successivo intervento chirurgico (cfr. doc. 20). Il procedimento penale si è estinto nel novembre 2021 per prescrizione del reato contestato al dott. Per_1
In data 5.10.2018, l'attrice ha quindi proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. contro l' (cfr. doc. 21), il Controparte_5 cui accertamento è stato demandato agli ausiliari dott. e dott. Persona_7 Persona_8
[...]
7 Il 16.12.2018 il caso della signora è stato sottoposto anche ad altro medico Pt_1 legale, dott. (cfr. doc. 22) il quale, in linea con le risultanze della C.T.U. Persona_9 esperita in sede penale, ha rilevato la presenza di un “evidente errore del ginecologo dell'
[...] nell'individuazione del sito chirurgico, avendo egli asportato l'annesso di sinistra Controparte_8
(normale) anziché quello di destra, sede effettiva della patologia (voluminosa cisti), come si evince dai suoi rilievi e da quelli dei suoi collaboratori (v. cartella clinica e le note 1-2)”.
Con CTU depositata il 16.01.2020 (cfr. doc. 23), i consulenti nominati in seno al procedimento ex ar.t 696bis c.p.c. hanno evidenziato profili di responsabilità non solo nell'operato del dott. e quindi dell' ex ma anche Persona_1 CP_5 nell'operato degli ulteriori medici che erano entrati in contatto con la paziente
[...]
: Pt_1
- alla struttura ospedaliera di San VE Marche si è addebitato di aver asportato un ovaio sano in una donna fertile senza giustificato motivo, con un danno biologico pari al 7-8%;
- all'oncologa dott.ssa dipendente , si è imputato di aver consigliato Persona_10 CP_5
l'intervento successivo al primo senza un quadro clinico che, in maniera evidente, suggerisse l'asportazione della cisti e dell'utero;
- al dott. - e quindi alla casa di cura “ ” di ON ( CP_3 CP_2 CP_1 nell'ambito della quale il medesimo operava - si è rimproverato di aver sottoposto la signora a intervento di laparoisterectomia totale con annessiectomia destra su indicazione Pt_1 oncologica “sebbene la diagnosi all'intervento fosse posta per “Fibromatosi uterina in pz. con pregressa annessiectomia sin. e mastectomia destra con svuotamento ascellare per carcinoma della mammella” e la diagnosi di ingresso fosse “leiomioma sottomucoso dell'utero” adagiandosi pedissequamente sulle indicazioni dell'oncologa, senza premurarsi di sottoporre la signora ad ulteriori Pt_1 accertamenti al fine di valutare l'effettivo quadro clinico;
- il danno biologico, per effetto della perdita dell'utero e dell'ovaio residuo, è stato indicato nella misura del 30%.
Il C.T.P. nominato dalla signora , dott. in sede di osservazioni ha Pt_1 Per_9 evidenziato che l'asportazione dell'ovaio destro e dell'utero (comportanti impotentia generandi in una donna di soli 37 anni con menopausa precoce) sono da imputarsi all'iniziale errore commesso dal dott. cfr. doc. 24). Per_1
8 Nonostante l'emersa responsabilità, il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine tanto che, neppure a seguito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., è mai stato corrisposto alcun risarcimento.
Il 28.09.2021 è stata depositata, presso la Camera di Conciliazione Forense di ON
(cfr. doc. 28) istanza di mediazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo comma, del d. lgs. 28/2010 e s.m.i. nei confronti di tutti i predetti soggetti coinvolti. Anche la mediazione, come da verbale conclusivo dell'11.05.2022 (cfr. doc. 31) ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione delle parti invitate.
E' stato quindi incardinato il presente giudizio al fine di ottenere la tutela delle ragioni della parte attrice.
Alla luce dei fatti per come sopra riportati nonché delle convergenti risultanze dei due accertamenti tecnici eseguiti, uno in sede penale (consulenza del pubblico ministero) e l'altro in sede civile (accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.) l'odierna attrice ha allegato che l'insorgenza della menopausa precoce a soli 37 anni e il correlato sensibile decremento della qualità della propria vita, sono da imputarsi in via esclusiva agli interventi chirurgici del dicembre 2011 e del giugno 2012.
“Più precisamente le cause vanno ricondotte, da un lato, all'inesatta esecuzione del primo intervento, concretizzatosi nell'asportazione dell'ovaio sinistro sano in luogo, come dovuto, di quello destro malato;
dall'altro lato all'inadeguato e superficiale trattamento post - operatorio tale da aver condotto all'errata decisione di effettuare l'ulteriore intervento del giugno 2012, con l'irreversibile effetto di un'impotentia generandi in una donna di soli 37 anni. Ne derivano indubbi profili di responsabilità sanitaria a carico tanto del Nosocomio di San VE Marche quanto della ”. Controparte_9
In ragione della suddetta dedotta e lamentata responsabilità, l'attrice ha chiesto il risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti e segnatamente del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale.
Quanto al danno biologico permanente nella misura stimata dai CC.TT.U. nel corso del procedimento di A.T.P. pari al 30% per una liquidazione, sulla base delle tabelle del tribunale di Milano, applicata la personalizzazione massima del 29%, che ammonta a €
185.462.
9 L'attrice ha poi chiesto il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale quali asserite poste autonome di danno che, tuttavia, non ha quantificato.
A titolo di danno morale ha invocato il risarcimento nel turbamento dello stato d'animo della danneggiata e cioè la “sofferenza”, ossia lo stato di prostrazione e disagio provocato dall'evento dannoso, tale da ledere l'integrità morale della persona e, pertanto, incidente non sulla salute, ma direttamente sulla dignità umana, valore protetto dall'art. 2 della Costituzione. Sul punto ha ulteriormente dedotto che lo stesso si presenta ontologicamente distinto dal danno biologico trattandosi di voci di danno afferenti a due autonome situazioni soggettive (l'offesa alla dignità umana, garantita dagli artt. 2 e 3 Cost., nel caso del danno morale e la lesione del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32. Cost., nel caso del danno biologico).
I postumi della denunciata malpractice medica giustificherebbero, inoltre, anche il risarcimento del danno esistenziale “per quest'ultimo deve intendersi una compromissione delle attività realizzatrici della persona umana con alterazione e sconvolgimento delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri”, “la ricorribilità di tali circostanze nella fattispecie in esame risiederebbe in re ipsa nella perdita della fertilità a soli 37 anni, nonché nelle problematiche che derivano dalla convivenza con la nuova condizione fisica, “il dolore interiore (ossia il danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana (ossia il danno esistenziale o alla vita di relazione) sono danni diversi e perciò solo autonomamente risarcibili”, costituendo i due autentici momenti essenziali della sofferenze dell'individuo”.
“Allo stesso modo, il danno esistenziale deve poter recuperare la propria autonomia rispetto al danno biologico, poiché quest'ultimo rappresenta solo una delle modalità attraverso le quali può esplicarsi la sofferenza umana sul piano esteriore, ma non l'unica”.
Al riguardo l'attrice ha anche allegato di “essere stata costretta a rinunciare a qualsivoglia aspirazione di nuove maternità o di allargamento della propria famiglia” (pag. 12 atto di citazione).
Infine, ha avanzato richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali ovvero di tutti i costi che la paziente danneggiata ha dovuto sostenere a causa delle conseguenze derivate dalla malpractice medica e che, invece, avrebbe evitato se il trattamento sanitario fosse stato eseguito in maniera corretta;
costi che si è riservata di quantificare.
1.2. Costituitasi regolarmente in giudizio, ha eccepito: CP_1
10 - l'inopponibilità alla stessa delle risultanze della C.T.U. svoltasi nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in quanto non parte dello stesso per non esservi stata evocata dall'attrice, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio;
- la nullità della C.T.U. “laddove i Consulenti hanno esteso l'indagine a fatti non ritualmente allegati e/o prospettati nel ricorso ex art. 696 bis cpc” in quanto nel promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo la ricorrente si è limitata a censurare il solo operato dell' e del dott. Controparte_8 Persona_1
- nel corso dell'A.T.P., infatti, i CC.TT.U. hanno esteso l'indagine a fatti non ritualmente contestati e/o prospettati dall'istante nel ricorso ex art. 696-bis c.p.c., andando a valutare anche l'operato del medico ausiliario della casa di cura , dott. CP_2 [...]
in relazione all'intervento chirurgico di laparoisterectomia con annessiectomia CP_3 destra del 19.06.2012;
- ha dichiarato di non rispondere delle conseguenze dannose riconducibili a CP_1 prestazioni sanitarie erogate da altre strutture, non sussistendo solidarietà passiva tra i convenuti;
- ha contestato tanto l'esistenza del pregiudizio ex adverso dedotto quanto la ricorrenza del rapporto causale con la condotta del personale sanitario di CP_1
- ha affermato che il quadro clinico attuale della signora deriverebbe Pt_1 esclusivamente dall'errata esecuzione dell'intervento chirurgico del 13.12.2011 presso il presidio ospedaliero di San VE Marche, allorquando venne asportato un ovaio sano, ossia l'annesso di sinistra, anziché quello di destra, sede effettiva della patologia per la quale era posta indicazione all'intervento e ciò anche sulla base di quanto emerge dalle due perizie di parte del dott. e del dott. Per_4 Per_9
- secondo la ricostruzione attorea l'intervento di isterosuzione eseguito in data
19.06.2012 presso la non sarebbe stato indicato, tuttavia tale Controparte_2 censura sarebbe smentita dalla relazione tecnica redatta dalla dott.ssa e dal prof. Per_5
(consulenti del pubblico ministero nel già citato procedimento penale) nella Persona_6 quale viene esplicitamente affermato che in relazione al secondo intervento del 19.06.12 “la decisione di procedere ad isterectomia è da ritenersi espressione di condotta terapeutica adeguata” (cfr. pag.
35, quarto capoverso, consulenza PM - doc. 2) e ancora: “non sono stati riscontrati elementi di
11 censura riguardo all'isterectomia” (cfr. conclusioni, pag. 37 consulenza PM - doc. 2). I consulenti del PM hanno rilevato, infatti, che “nulla si obietta circa l'opportunità della asportazione dell'utero
(isterectomia) che presentava una iperplasia miometriale con focali adenomiosi e che era giustificata come terapia delle perdite ematiche atipiche” (cfr. pag. 31, quinto capoverso, consulenza PM - doc. 2);
- scagionerebbe da ogni responsabilità il fatto che “l'indicazione al secondo intervento CP_1
(ovvero quello poi eseguito presso ) fu posta in occasione della visita oncologica del 6.06.12 (doc. CP_2
10 fascicolo attrice) dalla Dott.ssa oncologa presso l'Ospedale di , ergo ausiliario del Per_3 CP_5 convenuto a cui sarebbe in ogni caso esclusivamente riconducibile la censura dell'attrice CP_5 riferita all'inadeguata scelta terapeutica”;
- pertanto, non può essere chiamata a rispondere dell'asserita inadeguata CP_1 valutazione oncologica formulata presso altra sede;
- né parte attrice né le consulenze medico-legali hanno contestato carenze strutturali e/o organizzative della casa di cura, ovvero condotte colpose del personale sanitario che si
è preso cura della paziente in occasione del ricovero presso;
CP_2
- in ordine ai pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati da parte attrice ha, innanzitutto, negato l'an e contestato il quantum poiché ritenuto eccessivo, ha negato la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per procedersi ad una personalizzazione, ha rilevato che “i valori di liquidazione “medi” delle Tabelle di Milano già comprendono la componente di danno relativa alla sofferenza soggettiva interiore e alle ripercussioni dell'evento sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato in termini standardizzabili” negando quindi che possa esservi spazio non solo per la personalizzazione ma anche per il riconoscimento, separatamente dal danno biologico, di ulteriori voci di danno, quali il danno morale e il danno esistenziale.
La convenuta ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa il dott. CP_1 [...]
- materiale esecutore dell'intervento - ai sensi dell'art. 269 c.p.c., in ragione del CP_3 fatto che, secondo la prospettazione difensiva della stessa “in relazione al rapporto interno medico-struttura”,“L'asserita responsabilità medica della convenuta come allegata dall'attrice e CP_1 laddove accertata, sarebbe in ogni caso esclusivamente ascrivibile alla condotta inadempiente del medico ausiliario Dott. primo operatore e responsabile dell'intervento chirurgico”. Ciò al fine Controparte_3 di “esser dallo stesso tenuta indenne e/o manlevata anche in via di regresso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1299 e 2055 cc, con ogni correlativa statuizione, da ogni effetto pregiudizievole che dovesse
12 derivare alla struttura in conseguenza dei fatti oggetto di causa e delle pretese risarcitorie avanzate dall'odierno attore, anche per spese relative al presente procedimento”.
1.3. si è regolarmente costituito e ha eccepito quanto segue: Controparte_3
- infondatezza delle domande attoree;
- corretta esecuzione dell'attività svolta dal terzo chiamato, nessuna responsabilità può essere attribuita al dott. il quale ha agito secondo diligenza, prudenza e CP_3 perizia “in nessun passaggio dell'atto di citazione viene contestato che l'intervento chirurgico svolto dal dott. sia stato eseguito in modo errato”; l'intervento è stato eseguito in modo corretto e CP_3 puntuale;
- l'inopponibilità al medesimo delle risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento di A.T.P. sia in punto di an che in punto di quantum, non essendo stato il dott. convenuto nel relativo procedimento e quindi in ossequio al principio del CP_3 contraddittorio e al diritto di difesa;
- l'attrice, sin dall'origine e anche con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha contestato esclusivamente la condotta del personale sanitario dell'
[...]
e ciò sulla base delle valutazioni concordanti dei propri CC.TT.P. Controparte_5
(dott. cfr. doc. 14 attoreo e dott. cfr. doc. 22 attoreo) e dei consulenti Per_4 Per_9 tecnici incaricati dal pubblico ministero nel procedimento penale R.G.N.R. n. 1346/2012 incardinato presso il tribunale di Macerata (cfr. doc. 2 ; CP_1
- tutto il percorso clinico della paziente è stato condizionato dall'errore originario commesso dal dott. che ha asportato l'ovaio sano in luogo di quello malato;
di Per_1 conseguenza, se il primo intervento chirurgico fosse stato correttamente eseguito, di certo in nessun modo la signora sarebbe stata sottoposta al secondo intervento Pt_1 chirurgico;
- al dott. in atto di citazione viene contestata solo “una presunta non CP_3 opportunità di operare, ciò nonostante vi fosse stata una precisa prescrizione medica in tal senso da parte di altro specialista, ovvero l'oncologa dott.ssa ma questa censura risulterebbe smentita dalla Per_3 relazione tecnica redatta dalla dott.ssa e dal prof. (consulenti del Pubblico Per_5 Per_11
Ministero nel citato procedimento penale) come sopra richiamata e come eccepito anche dalla difesa della CP_1
13 - ne deriva, con riferimento all'an, una carenza assoluta di fondatezza delle pretese avanzate nei confronti di e correlativamente nei confronti del medico che CP_2 nell'ambito della stessa ha operato, con conseguente carenza assoluta di un nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta tenuta dal sanitario;
- in ordine al quantum debeautur ha contestato l'entità, la natura e la durata delle presunte lesioni;
- le quantificazioni operate da parte attrice sulla base della C.T.U. del giudizio di
A.T.P. costituiscono mere allegazioni di parte e sono quindi prive di valore probatorio;
- nella specie non ricorrono i presupposti per procedere a personalizzazione, atteso che non si ravvisano condizioni soggettive che per la loro peculiarità non siano adeguatamente ristorate mediante l'utilizzo del valore standard;
- le contestazioni riferite alla domanda attorea comportano il rigetto della domanda avanzata nei confronti di e, di conseguenza, anche il rigetto della domanda di CP_1 manleva e/o regresso formulata dalla terza chiamante nei confronti del dott. CP_3
- e, comunque, l'azione di regresso anticipata esperita dalla difesa della non CP_1 può in nessun caso essere accolta, in quanto il dott. è stato dipendente della CP_3 struttura sanitaria dal 1982 al 2021 e quindi, all'epoca dei fatti era assunto con contratto di lavoro da (cfr. doc. 2). Al caso di specie troverebbe applicazione l'art. 2236 c.c. e CP_1 quindi il dipendente sarebbe chiamato a rispondere solo per dolo o colpa grave, circostanza che non ricorre potendosi al più imputare al medesimo una colpa lieve;
- inoltre, il C.C.N.L. sottoscritto da per il personale medico dipendente da CP_10 case di cura, I.R.C.C.S., presidi e centri di riabilitazione (cfr. doc. 3) all'art. 25 prevede, per le strutture, di stipulare adeguata polizza assicurativa per i dipendenti ed esclude il diritto di rivalsa “salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato”;
- tutt'al più, poiché l'intervento è stato eseguito correttamente su parere della specialista oncologa, potrebbe ravvisarsi una colpa lieve, pertanto, nessun diritto può vantare la struttura nei confronti del medico;
- anche laddove, circostanza che la difesa del dott. , fosse Controparte_11 ravvisabile, nella condotta di quest'ultimo, una colpa grave, la struttura sanitaria non potrà
14 mai pretendere di essere integralmente manlevata in quanto conserva una propria quota di responsabilità, almeno pari al 50% per i danni lamentati da parte attrice;
- per quanto attiene alle prestazioni mediche effettuate per il tramite di professionisti propri ausiliari, infatti, l'ente risponde sulla base dell'art. 1228 c.c. in virtù del rapporto tra la prestazione effettuata dal sanitario e l'organizzazione aziendale della struttura.
In ragione di quanto sopra la difesa del medico ha chiesto rigettarsi le domande proposte nei confronti del terzo chiamato e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualche responsabilità in capo al medesimo, “accertare e dichiarare la responsabilità concorrente della terza chiamante e comunque limitare entro la quota del 50% il grado e la CP_1 percentuale di responsabilità attribuibile al dott. . Controparte_3
1.4. All'udienza di comparizione delle parti del 15.12.2023, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti dell' e in mancanza di sua CP_5 CP_5 costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stato assegnato alle parti il triplo termine ex art. 183 c.p.c., con fissazione dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al
5.04.2024.
Tutte le parti costituite si sono avvalse dei termini 183, comma 6, c.p.c., depositando le relative memorie.
In data 13.03.2024, con comparsa di costituzione e risposta datata 14.02.2024, a termini ex art. 183 c.p.c. ormai scaduti, si è costituita l' di CP_5 CP_5
La struttura sanitaria ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in forza del mutato quadro normativo e ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, con condanna di parte attrice al pagamento dei compensi legali.
Ciò in quanto l'azienda che avrebbe dovuto essere evocata in giudizio non era l' di bensì l' di ON in funzione di gestione liquidatoria ai sensi CP_5 CP_5 CP_5 dell'art. 42, comma 9, della legge della Regione Marche n. 19 dell'8.08.2022 e ai sensi dell'art. 15 della delibera della giunta regionale n. 1718 del 19.12.2022.
E' stata quindi emessa sentenza non definitiva n. 1128/2024, pubblicata il 4.06.2024, con la quale è stata disposta l'estromissione della convenuta di per difetto CP_5 CP_5 di legittimazione passiva.
15 E' stata quindi disposta CTU nominando la dott.ssa medico legale, (in Persona_12 sostituzione di che non si è presentato all'udienza di conferimento Persona_8 dell'incarico), specialista in medicina legale, e il dott. , specialista in Persona_7 ginecologia e ha sottoposto al collegio peritale i seguenti quesiti:
“eseguita l'anamnesi e l'esame obiettivo di esperiti gli accertamenti diagnostici e strumentali Parte_1 ritenuti necessari, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici,
1) elenchi il ctu la documentazione esaminata e descriva la storia clinica dell'attore con riferimento alle cure prestate, rispettivamente, presso l'ospedale di San VE e la casa di cura;
2) dica il ctu quale fosse il quadro clinico dell'attore all'epoca in cui si è affidato alle cure dei sanitari;
3) dica il ctu se le cure apprestate, rispettivamente, dall'ospedale di San VE, dalla clinica privata e dal medico convenuto sono state correttamente eseguite;
se i sanitari hanno osservato le linee guida e/o si siano uniformati alle buone pratiche accreditate dalle comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
se le prestazioni d'opera comportavano una speciale difficoltà in relazione alla complessità tecnica del trattamento, proporzionata allo specifico livello di competenza del professionista, e tenendo conto delle condizioni del paziente;
4) dica il CTU quale fosse il quadro clinico dell'attore in esito alle cure prestate dai sanitari delle strutture sanitarie convenute;
conseguentemente,
5) indichi il CTU la durata della inabilità temporanea assoluta e/o parziale, (specificandone la misura percentuale con valutazione motivata, e precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità), riconducibile in termini eziologici ai trattamenti sanitari prestati, rispettivamente, dalle due strutture sanitarie convenute e dal medico convenuto specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, il contributo causale alla verificazione dell'evento e delle conseguenze dannose di ciascuna condotta;
scomputi da detto pregiudizio quello che comunque sarebbe residuato in ipotesi di esatta esecuzione delle prestazioni sanitarie;
6) dica il CTU il gradiente invalidante biologico permanente patito dall'attore (il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva) riconducibile in termini eziologici ai trattamenti sanitari prestati, rispettivamente,
16 dalle due strutture sanitarie convenute e dal medico, specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, il contributo causale alla verificazione dell'evento e delle conseguenze dannose di ciascuna condotta;
scomputi da detto pregiudizio quello che comunque sarebbe residuato in ipotesi di esatta esecuzione delle prestazioni sanitarie;
precisi se gli esiti di carattere permanente siano suscettibili di miglioramento o aggravamento, con descrizione della eventuale evoluzione, del suo grado di probabilità e della eventuale necessità di procedere in futuro a nuovi accertamenti;
7) precisi il CTU, in caso di accertamento della responsabilità in capo ai sanitari, il grado della colpa della condotta posta in essere dal medico specificando in particolare se la condotta del sanitario possa CP_3 dirsi qualificata da colpa lieve o da colpa grave;
8) precisi il CTU, in caso di accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie convenute e del medico, ove possibile, le quote di responsabilità rispettivamente ascrivibili in capo all'ospedale di San
VE (e pertanto in capo all' gestione liquidatoria) e alla precisi, ove CP_12 CP_1 possibile, all'interno della quota in ipotesi imputabile alla le quote di responsabilità in capo CP_1 alla stessa e al medico CP_1 CP_3
9) accerti il CTU la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, nonché la necessità di eventuali spese mediche future.
10) indichi il CTU la letteratura scientifica esaminata”.
2. Assolvimento della condizione di procedibilità.
In via preliminare deve essere rilevato l'assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma1-bis, d. lgs.
4.03.2020 n. 28 e s.m.i., relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di responsabilità medica. Vi è, infatti, prova in atti dell'attivazione - da parte dell'attrice - presso la camera di conciliazione forense dell'ordine degli avvocati di ON, del procedimento de quo (n. 342/2021, cfr. docc. 28,
29 e 30) conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione dei convenuti, sebbene regolarmente convocati (cfr. verbale negativo di mediazione in atti del 11.05.2022, cfr. doc.
31).
17
3. Inquadramento della fattispecie: la disciplina applicabile al caso di specie, la natura giuridica della responsabilità, nesso di causalità e riparto dell'onere della prova.
3.1. La corretta disamina della fattispecie oggetto di controversia impone, sin da subito, di chiarire la disciplina applicabile al fine di individuare il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria convenuta e al medico terzo chiamato in causa.
Attualmente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie è disciplinata dalla legge 8.03.2017 n. 24 (anche nota come legge Gelli-Bianco). Tale normativa, con riguardo al titolo di responsabilità ha chiarito, all'art. 7, commi 1 e 2, che “1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”,
e all'art. 7, comma 3, che “3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
Tuttavia, come ripetutamente chiarito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità sanitaria, gli artt. 3, comma 1, del decreto legge 13.09.2012 n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8.11.2012 n. 189 (così detto decreto Balduzzi) e l'art. 7, comma 3, della già richiamata legge 8.03.2017 n. 24, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr., ex multis, Cass. 28994/2019 e Cass. 28811/2019).
3.2. Al fine di individuare il regime giudico applicabile e i conseguenti oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti, occorre procedere al corretto inquadramento della fattispecie oggetto del presente giudizio osservando come, nel caso di specie, l'odierna attrice ha agito in giudizio al fine di far valere la responsabilità dell'ospedale di San VE Marche a
18 seguito dell'errore medico del dott. quale medico operante nella stessa Persona_1 struttura (per l'avvenuta asportazione dell'ovaio sinistro, sano, anziché di quello destro, asseritamente malato) nonché la responsabilità della casa di cura quale struttura CP_2 gestita dalla (per l'asportazione dell'ovaio destro e dell'utero) che ha chiamato in CP_1 causa il dott. in qualità di medico dipendente della struttura stessa che Controparte_3 ha operato la signora (asportandole l'ovaio destro e l'utero). Pt_1
L'attrice ha evocato direttamente in giudizio le sole strutture sanitarie ritenute responsabili di malpractice medica e non anche i singoli medici operanti all'interno delle stesse ed entrati in contatto con la paziente. Tuttavia, in questa sede, la responsabilità dell'ospedale di San VE Marche e del medico specialista in ginecologia, dott. e Persona_1 quindi dell'ex non rilevano se non ai fini di una complessiva ricostruzione CP_5 della vicenda clinica della signora e ai fini del corretto riparto delle responsabilità, in Pt_1 quanto il dott. non è stato convenuto in giudizio e la struttura evocata al fine di Per_1 far valere la responsabilità del nosocomio di San VE Marche – e cioè l' CP_5
- è risultata carente di legittimazione passiva, tanto che, come detto, è stata
[...] estromessa dal presente giudizio perché la paziente avrebbe dovuto citare, in luogo della stessa, l' quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 Controparte_13 legge regionale n. 19 del 2022.
Viene poi in considerazione anche l'operato della dott.ssa colei che ha Persona_10 posto l'indicazione all'asportazione dell'ovaio destro e dell'utero e, quindi, ancora una volta di dipendente dell'allora CP_5
3.3. Nel caso di specie i fatti, per quanto attiene all'operato del dott. e Per_1 dell'ospedale di San VE Marche, risalgono al 13.12.2011 con la conseguenza che deve escludersi che gli stessi possano ritenersi regolati, sul piano del diritto sostanziale, sia dalla legge intervenuta nel 2017 che dalla precedente legge del 2012 e, dunque, il titolo della responsabilità va individuato alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità medica per come enucleati dalla giurisprudenza ante decreto Balduzzi.
Va rilevato, infatti, che i recenti interventi legislativi operati con la legge Balduzzi
(legge n. 189/2012) e con la successiva legge n. 24/2017, così detta legge Gelli-Bianco, non
19 hanno in alcun modo inciso sulla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.
Rimangono, quindi, fermi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, individua il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico a prestazioni corrispettive - da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria ed avente ad oggetto prestazioni latu sensu alberghiere, fino alla sua dimissione - concluso con il paziente nel momento in cui questi viene preso in carico dalla struttura deputata a fornire assistenza sanitario - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale e in forza del quale la struttura medesima deve allo stesso fornire una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria” che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi così detti di protezione e accessori, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni nonché la fornitura di prestazioni alberghiere
(cfr., e multis, Cass., sez. un., n. 9556 del 2002; Cass. n. 8826 del 2007, n. 19658 del 2014).
A tale contratto si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la responsabilità della struttura sanitaria rinviene la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, nonché, per quanto concerne le obbligazioni che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, nell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (cfr.
Cass. 27285/2013; Cass. 18610/2015).
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, qualunque sia il legame con questi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Viene così in rilievo il principio generale in virtù del quale chi si avvale dell'opera/attività di un terzo risponde anche dell'operato di questi. Tale responsabilità riposa sul così detto principio dell'appropriazione o “avvalimento” dell'attività altrui per l'adempimento della
20 propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. 12833/2014).
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere il medico, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto) essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (cfr. Cass.
6756/2001).
Il debitore risponde, quindi, direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si avvale, sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore. Tale responsabilità - in linea generale - trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che, dell'opera del terzo, il debitore o il preponente comunque si avvalga nell'attuazione della prestazione dovuta.
3.4. Per quanto riguarda l'operato della dott.ssa dipendente allora Persona_10 dell' di e del medico dott. dipendente di CP_5 CP_1 Controparte_3 quest'ultima, i relativi fatti sono riferiti, invece, al mese di giugno 2012, pertanto gli stessi esulano dal campo di applicazione della così detta legge Gelli-Bianco ma devono essere sussunti a pieno titolo nel così detto decreto Balduzzi.
Nonostante ciò, permane la loro qualificazione come rapporti contrattuali, atteso che il mutamento della natura giuridica della responsabilità del medico in extracontrattuale (fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia intervenuto un rapporto contrattuale tra il medico e il paziente) è mutata solo con la richiamata legge Gelli-Bianco.
Tuttavia, non avendo questa, come detto, portata retroattiva, nella fattispecie anche al rapporto tra medico e paziente continua ad applicarsi la responsabilità contrattuale da così detto contatto sociale;
vale quindi quanto sopra riportato in merito alla responsabilità della struttura.
21 Invero, anche successivamente all'intervento del legislatore apportato con l'art. 3 della l. 8 novembre 2012, n. 189 (“[...] L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile
[...]”) la giurisprudenza della suprema corte ha mantenuto fermo il suo precedente orientamento sostenendo che la norma non ha espresso alcuna opzione legislativa nella direzione della natura necessariamente extracontrattuale della responsabilità, il suo scopo essendo solo quello di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in capo al medico (cfr. Cass. n.
8940 del 2014 e Cass. n. 27391 del 2014).
Pertanto, quanto al rapporto tra il paziente e il medico di cui la struttura ospedaliera si avvale, senza previa scelta del medico che gli viene assegnato, la responsabilità del medico ha natura contrattuale(cfr. a partire dal leading case rappresentato da Cass. n. 589 del 1999). La responsabilità contrattuale del medico nasce da “un'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto”, all'origine della così detta responsabilità da contatto sociale, la cui giustificazione è il catalogo delle fonti apprestato dall'art. 1173 c.c. e, in particolare, il generico riferimento a quel qualsiasi “[...] altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico” che consente di inserire tra le fonti, principi e regole, soprattutto di rango costituzionale - tra cui, con specifico riguardo alla fattispecie, il diritto alla salute - trascendenti singole proposizioni legislative.
In questa prospettiva, si ammette che possano sorgere obbligazioni da rapporti contrattuali di fatto nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto, senza che quest'ultimo riproduca un'ipotesi negoziale, e pur tuttavia vi si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione di quel contatto (successivamente a Cass. n. 589 del 1999 cit., cfr. e multis, Cass. 28 gennaio 2004, n. 1547; Cass. 21 giugno 2004, n. 11488; Cass. 29 settembre 2004, n. 19564;
Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., sez. un., 11 febbraio
2008, n. 577; Cass. 3 ottobre 2016, n. 19670).
3.5. Sia in tema di responsabilità contrattuale sia in tema di responsabilità extracontrattuale, sussiste un duplice nesso di causalità, materiale (tra condotta ed evento dannoso) e giuridica (tra evento dannoso e danno).
22 In applicazione del criterio del “più probabile che non” deve risultare accertata la sussistenza del nesso di causalità tra, da un lato, l'omissione della struttura sanitaria e del medico e, dall'altro, il danno evento e i danni conseguenza.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità univoca ha chiarito che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti.
(A) Il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del “più probabile che non” - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, prescindendo da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.
Ai fini della sussistenza del nesso di causalità materiale, un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (così detta teoria della condicio sine qua non).
(B) Il secondo segmento del giudizio causale è diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica (cfr. ex multis Cass. n. 21619 del 2007). L'accertamento del nesso di casualità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso causale, da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non) implica una valutazione dell'idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(così detta probabilità logica: che indica il grado di conferma razionale della conclusione
23 deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento, cfr. Cass. n. 3847 del 2011).
3.6. Nell'ambito della responsabilità contrattuale l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
La Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che “la prova dell'inadempimento del medico non
è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d.
“più probabile che non” (così Cass. n. 21008 del 2018) e più in generale che “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in questo senso Cass. n. 3704 del 2018; cfr. nello stesso senso, Cass. n. 12961 del 2011, Cass. civ. 4792 del 2013, Cass. n. 12254 del 2015, Cass. n. 18392 del 2017, Cass. n. 26824 del
2017, Cass. n. 29315 del 2017, Cass. n. 18392 del 2018, n. 26700 del 2018; cfr. Cass. n.
28991 del 2019).
Con specifico riferimento alla questione in oggetto, va ribadito che nelle obbligazioni di “facere professionale”, a differenza che nelle altre obbligazioni, la causalità materiale (e cioè il nesso tra condotta ed evento) non è assorbita dall'inadempimento; l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove malattie, così come la perdita della causa nel caso dell'avvocato, possono non dipendere dalla violazione delle leges artis e avere, invece, una diversa eziologia. È onere, quindi, del creditore (nel caso di specie, il paziente danneggiato) provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento (condotta del sanitario in violazione delle regole di diligenza) ed evento dannoso (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuova malattia, cioè lesione della salute).
24 Ne discende che non basta che il paziente dimostri il contratto di spedalità e deduca l'aggravamento o l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che sia data prova del nesso di causalità materiale, in quanto detto nesso (ove venga allegato l'evento dannoso in termini di aggravamento della patologia preesistente o di insorgenza della nuova malattia) è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio.
Il creditore, cioè, deve allegare l'inadempimento (negligenza del sanitario), ma deve provare sia l'evento dannoso (e le conseguenze che ne sono derivate;
così detta causalità giuridica) sia il nesso causale tra la condotta del sanitario nella sua materialità (e cioè a prescindere dalla negligenza) ed evento dannoso.
Una volta che il creditore (paziente) abbia soddisfatto detti oneri, è successivo onere del debitore (sanitario o struttura) provare o di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile e cioè o di avere svolto l'attività professionale con la diligenza richiesta (tenendo presente che, ai sensi dell'art. 2236 c.c. “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave”) oppure che sia intervenuta una causa esterna, imprevedibile o inevitabile (che abbia reso impossibile il rispetto delle leges artis).
Di conseguenza, se resta ignota la causa dell'evento dannoso (e cioè se il creditore non riesce a provare, neanche attraverso presunzioni, che l'evento dannoso - l'aggravamento della patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia - sia in nesso causale con la condotta del sanitario) le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore medesimo, che ne aveva il relativo onere;
se, invece, resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale (ovvero, come detto, resta indimostrata l'imprevedibilità o l'inevitabilità di tale causa di impossibilità) le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (Cass. n. 26907 del 2020).
3.7. L'individuazione del contenuto della diligenza richiesta al medico nel caso concreto deve essere effettuata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. La diligenza esigibile dal medico è superiore alla media e deve essere quella del regolato e accorto professionista, ossia del professionista esercente la sua attività con scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale
25 (cfr., e multis, Cass. n. 583 del 2005); l'inadempimento alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente.
4. Gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio e i profili di responsabilità imputabili rispettivamente alla convenuta e al terzo chiamato CP_1 [...]
CP_3
La vicenda clinica della signora si appalesa complessa e caratterizzata da Pt_1 una pluralità di vicissitudini che l'hanno vista protagonista, suo malgrado, di plurimi errori medici riverberatisi in danno della medesima con effetto domino.
In tal senso si conclude la C.T.U. svoltasi nel presente giudizio, l'unica espletata nel contraddittorio di tutte le parti convenute e dunque anche l'unica che potrà essere validamente presa in considerazione nel presente giudizio.
Dalla perizia medico legale è emersa la conferma del fatto che il dott. in Per_1 data 13.12.2011 si è reso responsabile di un'escissione dell'ovaio sinistro (quando in realtà non avrebbe dovuto togliere nulla, tanto che l'esame istologico del materiale asportato ne qualificava la sua totale normalità) anziché di quello destro, che presentava una cisti, dopo di che, verificatosi questo primo macroscopico errore, su indicazione della oncologa dott.ssa la paziente (vedasi relazione) 6 mesi dopo circa, in data 18.06.2012, è stata Per_3 sottoposta ad intervento di asportazione dell'utero e dell'ovaio superstite, eseguito dal ginecologo dott. presso la casa di cura “ ”. CP_3 CP_2
A fronte di due interventi chirurgici particolarmente delicati e invasivi per una donna ancora giovane e soprattutto in età fertile il corretto approccio, secondo gli ausiliari del giudice, sarebbe stato quello di sottoporre l'ovaio destro ad un periodico “attento monitoraggio e follow up delle cisti evidenziate all'ovaio destro”.
Ciò significa che ambedue gli interventi si sono rivelati superflui.
In risposta a specifico quesito i CC.TT.U. hanno individuato criticità a carico di tutti e tre i medici che sono entrati in contatto con la signora ( e Pt_1 Per_1 Per_3
ascrivendo ad ognuno di loro una condotta negligente. CP_3
26 “Il dott. dell'ospedale di San VE, ha mostrato sicuramente una condotta Per_1 inadeguata per i seguenti motivi:
1) errore di indicazione all'escissione dell'ovaio destro in presenza unicamente di una cisti ovarica destra che non aveva requisiti di rischio di trasformazione patologica;
infatti le sue dimensioni, il contenuto/setto e la negatività sia dei markers che dei profili genici BRCA1/BRCA2 non inducevano ad alcun sospetto di trasformazione;
lo stesso medico non attuava un ragionamento di diagnosi differenziale dato che un ovaio “cistico” poteva essere l'espressione di una azione ormonale esercitata dalla terapia con tamoxifene (dal 2007-2012);
2) Errore o svista in sede intraoperatoria, laddove, constata la assoluta normalità dell'aspetto anatomico dell'ovaio destro da asportare, non si limitò ad eseguire una semplice “laparoscopia diagnostica” ma, senza neanche avvalersi dell'ausilio di un estremo controllo ecografico intraoperatorio che definisse “in extremis” il contenuto di ambedue le ovaie, in base ad una sua istantanea e personale valutazione, decise di asportare l'ovaio sinistro, quello mai definito in precedenza da nessun esame (neanche da quelli da lui stesso eseguiti) dotato di alcun requisito, seppur minimo, di anormalità, come del resto sancito dal successivo esame istologico.
La Dott.ssa ha messo in atto una condotta inadeguata per il seguente motivo: Per_3
1) non ha posto correttamente l'indicazione operatoria né alla escissione dell'ovaio residuo né all'isterectomia pur trattandosi di una attività non competente alla sua specializzazione di oncologa;
2) non ha spiegato adeguatamente alla paziente che tale procedura avrebbe indotto una immediata menopausa chirurgica (che la paziente ha dichiarato essere indesiderata) individuandosi un vizio di comunicazione con la paziente;
3) non ha correttamente messo in fila cronologicamente il dato della prescrizione di esami di laboratorio e strumentali con il dato esecutivo dell'atto operatorio, ovvero, come detto sopra, se tali esami sarebbero stati preliminari o meno all'atto operatorio.
Il Dott. della casa di cura “ ” di ON ha mostrato sicuramente una CP_3 CP_2 condotta inadeguata per i seguenti motivi:
1) effettuò, acriticamente rispetto alla indicazione fornitagli dalla oncologa dott.ssa un Per_3 definitivo intervento di istero-annessiectomia destra in una giovane donna di 37 anni, determinandone in tal modo, in considerazione del precedente intervento di annessiectomia controlaterale eseguito 6 mesi prima dal dott. uno stato di menopausa precoce, irreversibile e non trattabile con la “terapia ormonale Per_1
27 sostitutiva” (causa il carcinoma mammario operato) associabile ad una possibile sequela di talora gravi patologie ed effetti collaterali ad essa strettamente collegati e precludendole qualunque possibilità di ricercare una futura maternità (vedi relazione)”.
Il relazione alla condotta di i CCTTUU hanno specificamente evidenziato CP_3 che: “Ci sembra, pertanto, che il motivo principale per cui il dott. ha eseguito l'intervento di CP_3 isterectomia con annessectomia (residua) destra sia stato prevalentemente quello di assecondare acriticamente quanto consigliato dalla dott.ssa come peraltro ammesso anche dallo stesso (“su Per_3 CP_3 indicazione oncologica”) non ponendo però in atto una sua doverosa e autonoma revisione critica sulle motivazioni che lo inducevano in quanto esso stesso autore e responsabile di un intervento mutilante condotto su una giovane donna di 37 anni. Nel caso della signora il dott. attuando Pt_1 CP_3 pedissequamente l'indicazione espressa dalla oncologa dott.ssa (“… su indicazione oncologica …”), Per_3 ottenne di fatto, come risultato finale, il completamento dell'asportazione dell'intero apparato genitale interno iniziato solo 6 mesi prima dal dott. il 13/12/2011, con la rimozione inspiegabile Per_1 dell'annesso sinistro, del tutto normale, che si è tradotto in quello stato, oltremodo temuto dalla sig.ra
di una irreversibile menopausa precoce [come noto, nella menopausa precoce la mancanza di Pt_1 estrogeni può comportare, tra l'altro, la riduzione della densità ossea (osteoporosi), maggiore possibilità di malattie cardiovascolari, Parkinson, demenza precoce, assottigliamento e la secchezza dell'epitelio vaginale
(atrofia vaginale che può comportare una impossibilità ad avere rapporti sessuali)] priva di un suo possibile trattamento efficace poiché, come noto, l'unica terapia ormonale efficace, quella c.d. “estrogenica sostitutiva”,
è controindicata nelle donne operate di carcinoma mammario. […]
Da ultimo ci appare rilevante focalizzare ulteriormente la condotta messa in atto dal dott. il quale, in veste di chirurgo ma pur sempre anche di medico, si limitò a comportarsi da mero CP_3 esecutore di una prescrizione altrui fatta dall'oncologa Si ritiene che il chirurgo debba sì prendere in Per_3 considerazione i dati clinico-strumentali emersi nel precedente iter clinico ma lo stesso deve anche verificare nel momento in cui si appresta ad eseguire un atto “mutilante” se le indicazioni siano ancora in essere nel preciso momento in cui la paziente giunge alla sua osservazione. Come tutti sappiamo le condizioni morbose sono soggette ad una evoluzione sia in pejus ma anche in meglio, motivo per cui ogni decisione – a maggior ragione se trattasi di escissioni chirurgiche – deve essere rivalutata criticamente in tempo reale”.
28 Gli inadempimenti allegati da parte attrice sono stati ritenuti effettivamente sussistenti in base alla C.T.U. che ha confermato la sussistenza di un nesso causale tra quanto lamentato dall'attrice e le condotte dei medici e delle strutture dove hanno operato.
La consulenza tecnica disposta nell'ambito del presente giudizio e le relative risultanze, specie in materia di responsabilità sanitaria, può divenire essa stessa fonte oggettiva di prova in quanto “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
“percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova” (cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della così detta
“preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass. n. 15857/2015).
Gli evidenziati errori medici hanno comportato, per la paziente, un danno biologico temporaneo di 3 giorni di inabilità temporanea assoluta (lasso temporale del ricovero dal
13.12.2011 al 15.12.2011), 20 giorni di inabilità temporanea al 50% (lasso temporale che il dott. a suggerito nella sua lettera di dimissioni del 15.12.2011). Per_1
Per quanto attiene il dott. e : l'escissione di un ovaio residuo e CP_3 CP_2 dell'utero (procedure giudicate inadeguate dai CC.TT.U.): 6 giorni di inabilità temporanea assoluta (lasso temporale che copre la reale durata del ricovero post-intervento); 25 giorni di inabilità temporanea al 50% (lasso temporale che consente alla donna di tornare alle sue ordinarie mansioni).
Dato che sia la prima ovariectomia (eseguita a sinistra senza una indicazione condivisibile) che la seconda ovariectomia + isterectomia (eseguita a destra senza indicazione comprendendo anche l'isterectomia) non avrebbero dovuto essere espletate “Il pregiudizio che sarebbe residuato in ipotesi di esatta esecuzione delle due prestazioni sanitarie sarebbe stato
29 pari a 0%. Pertanto, a carico del primo medico (n.d.r. dott. vi è il danno correlato ad una Per_1 ovariectomia in donna giovane ancora fertile;
mentre a carico del secondo medico (n.d.r. dott. CP_3 in ipotesi corresponsabile assieme alla struttura laddove svolgeva tale prestazione vanno annoverati il danno da ovariectomia superstite e il danno da isterectomia.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, quindi, nel corso della storia clinica della signora sono individuabili due momenti fondamentali che hanno contribuito alla generazione del danno Pt_1 biologico complessivo: l'asportazione dell'ovaio sinistro operata dal Dott. nel primo intervento Per_1 nel mese di dicembre del 2012 presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di San VE
Marche e l'isterectomia e annessiectomia destra operata dal dott. presso la casa di cura Controparte_3
gestita dalla durante il ricovero nella stessa dal 18.06.2012 al 25.06.2012. CP_2 CP_1
Il danno biologico permanente complessivo derivatone alla paziente è valutabile nel
30%, alla luce dell'impianto valutativo S.I.M.L.A. (società italiana di medicina legale e delle assicurazioni) utilizzato quale barème di riferimento.
I CC.TT.U. hanno poi esplicitato, sulla base di una motivata valutazione, soppesando tutte le circostanze del caso concreto, le ragioni che hanno portato a riconoscere all'attrice un danno biologico inferiore rispetto al valore massimo contemplato dal barème assunto come riferimento.
In riferimento a detto barème, infatti, sono i medesimi autori che invitano i medici legali ad una valutazione personalizzata che tenga conto delle fasce di età correlate alla capacità di procreazione (<20 anni;
20-40 anni;
40-50 anni;
oltre i 50 anni e post- menopausa) e alle aspirazioni familiari.
Nel caso di specie gli elementi oggettivi valorizzati sono consistiti nel fatto che si trattava di una donna di 37 anni al momento dei due atti chirurgici contestati nonché già madre di tre figli (due parti eutocici e un taglio cesareo). Alla luce di tali emergenze i
CC.TT.U. hanno ritenuto, con valutazione condivisibile, di collocare il caso specifico della signora esattamente a metà del range valutativo in quanto: “se da una parte il 30% Pt_1 sarebbe da riservare allo scenario peggiore, ovvero donna giovane senza figli che desidererebbe averli ma che non può procreare in quanto le viene tolto utero e annessi, dall'altra parte il 10% sarebbe da riservare allo scenario meno peggio, ovvero donna matura e avanti con l'età - in menopausa - già madre di figli. È ovvio che tra questi due scenari vengono a posizionarsi tante situazioni “grige”. Fortunatamente il caso della
30 Sig.ra si viene a collocare proprio a metà in quanto, trentasettenne [né giovane né in menopausa] e Pt_1 con tre figli a casa, potendo equamente ottenere per la perdita di utero e annessi esattamente la metà tra il
10-3% [n.d.r., rectius, 30%, il numero corretto, infatti, è senz'altro 30, essendo la mancata aggiunta dello zero da imputarsi evidentemente ad una mera svista] ovvero il 20%.
Lo stesso ragionamento va applicato alla perdita dell'ovaio sinistro laddove l'indicazione era errata
(tale ovaio non andava tolto). Tuttavia, viene tolto un ovaio (SANO) in una donna di 37 anni e già madre di 3 figli. Per l'asportazione di un ovaio le linee guida rilevano un range valutativo tra 5-25% sempre in relazione all'età e alle aspirazioni familiari. Quindi ancora una volta l'escissione di due ovaie ricadrebbe esattamente a metà, ovvero intorno al 15%).
L'ovaio però ci pone davanti ad un ragionamento ulteriore essendo un organo doppio. È chiaro che asportare il primo organo - condizione che non induce alla menopausa - ha un peso diverso rispetto all'escissione del secondo e ultimo/residuo organo - la cui abolizione anatomo-funzionale induce un quadro di menopausa irreversibile. Per dare un valore a questo ragionamento di comune accordo si è deciso di
“pesare” o valutare il danno conseguente alla perdita del primo ovaio nel 5% (1/3 del totale) mentre di pesare o valutare il danno conseguente alla perdita dell'ovaio residuo nel 10% (2/3 del totale).
Alla luce di questi ragionamenti ne scaturisce la seguente valutazione: il danno attribuibile all'escissione dell'ovaio sinistro (SANO) è pari al 5% il danno attribuibile all'escissione dell'ovaio residuo destro (SENZA INDICAZIONE) e dell'utero (SENZA INDICAZIONE) è pari al maggior danno ovvero di 14% dal 6-20”.
5. I due interventi subiti dalla paziente e le conseguenze che ne sono derivate sono illeciti distinti.
La C.T.U. ha correttamente distinto il danno iatrogeno cagionato dal primo intervento eseguito presso l'ospedale di San VE (escissione ovaio sinistro che ha dato luogo ad un danno biologico permanente del 5% e relativa inabilità temporanea, cfr. C.T.U. pagg. 36 e 38) da quello riferito al secondo intervento effettuato presso (escissione CP_2 ovaio destro e utero, che ha dato luogo ad un danno biologico del 15% in termini di differenziale e relativa inabilità temporanea, cfr. C.T.U. pagg. 36 e 38).
Conseguenza della condotta colposa posta in essere in occasione del secondo intervento realizzato dal dott. all'interno della clinica di è il c.d. danno CP_3 CP_1 biologico differenziale.
31 Rispetto ai due interventi chirurgici (13.12.2011 presso ospedale San VE e
19.06.2012 presso ) non ricorre unicità del fatto dannoso e quindi non può neppure CP_2 astrattamente supporsi una responsabilità solidale in capo a e al dott. CP_1 CP_3 relativamente agli esiti del primo trattamento.
“L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario” (cfr. Cass. civile sez. VI, 28/01/2021, n.1842; Cass. civile sez. III,
25/09/2014, n.20192).
Nel caso di specie è di tutta evidenza come il danno iatrogeno del 5% correlato all'intervento del 13.12.2011 eseguito presso l'ospedale di San VE, quindi, preesistente al ricovero presso , non possa in alcun modo essere ascritto (neppure in via CP_2 concorsuale) al personale ausiliario di la cui condotta non si pone quale antecedente CP_1 causale dell'escissione dell'ovaio sinistro.
Ne consegue che, sulla base delle conclusioni della C.T.U., e il medico CP_1 rispondono limitatamente ai soli esiti del secondo intervento: danno iatrogeno CP_3 permanente del 15% inteso come differenziale.
Irrilevante risulta il fatto che abbia agito su indicazione dell'oncologa CP_3
atteso che, come anche evidenziato dai CC.TT.UU., egli avrebbe dovuto porre in Per_3 essere una doverosa e autonoma revisione critica sulle motivazioni che lo inducevano all'intervento di asportazione dell'ovaio residuo e dell'utero. Nella specie, non vi era nessuna
32 delle condizioni che avrebbero potuto giustificare l'isterectomia. Quindi, ove CP_3 avesse correttamente e compiutamente valutato il caso della paziente prima di operare, avrebbe dovuto desistere dall'intervento sulla signora.
Al riguardo, in punto di diritto, si osserva che qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni il problema della concorrenza di una pluralità delle cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a ciascuna di esse, a meno che non sia raggiunta la prova dell'esclusiva efficienza causale di una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell'illecito, da ritenersi idonea ad impedire l'evento o a ridurne le conseguenze.
In presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi o succedentisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno, se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato. Al contrario, deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili o quando, inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale, spezzi il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al rango di occasioni estranee. (Cass. 30/03/1985, n. 2234; Cass.
10/12/1996, n. 10987; Cass. 10/11/1993, n. 11087; Cass. 2005 n. 18094; Cass. 2013 n.
21255).
Pertanto dalla costante giurisprudenza della suprema Corte si desume: che ai fini della determinazione del nesso di causalità, in presenza di una pluralità di fatti riferibili a più persone, si deve a tutti riconoscere - di regola - una efficienza causativa ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi l'evento non si sarebbe determinato.
Tuttavia tale regola non trova applicazione allorquando la causa per ultima sopravvenuta, per la sua intrinseca idoneità e autonomia si sganci dalle concause anteriori e assurga a causa determinante esclusiva dell'evento. Per causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, c.p., deve intendersi quella indipendente dal
33 fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta e operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo e alla prevedibilità di quello.
Si ha interruzione del nesso causale, per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, soltanto quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, si da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.
Al contrario, non si ha interruzione del nesso causale quando, essendo ancora in atto ed in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito; illecito che resta, in tal caso, unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive e reattive a quella situazione (sempreché rispetto ad essa coerenti e adeguate;
cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. n. 11087 del 1993).
L'accertamento se uno o più fatti imputabili a soggetti diversi, concomitanti o succedentisi nel tempo, rientrino nel novero delle condizioni necessarie ed efficienti per la produzione dell'evento dannoso, secondo la disciplina dettata dagli artt. 40 e 41 c.p. costituisce un tipico giudizio di fatto il quale in tanto si sottrae a censura in sede di legittimità in quanto sia sorretto da motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico-giuridico.
Nella specie, il fatto dannoso, consistito nella rimozione dell'ovaio residuo e dell'utero
è conseguenza della concorrente condotta dei due medici, e e delle CP_3 Per_3 rispettive strutture sanitarie in cui hanno operato e, pertanto, nei confronti del danneggiato ciascuno di loro è responsabile per l'intero danno.
Di conseguenza, al contrario di quanto allegato dalla difesa di non può CP_1
Cont procedersi ad alcuna ripartizione di responsabilità tra (e quindi ) e (e Per_3 CP_3 quindi , in quanto nei confronti della danneggiata, la condotta di e del medico CP_1 CP_1 di cui si è avvalsa è in nesso di causalità con l'evento dannoso nella sua interezza.
Pertanto, deve essere condannata a pagare all'attrice la somma liquidata a titolo CP_1 di danno non patrimoniale.
34
6. La liquidazione del danno non patrimoniale differenziale. Applicazione delle tabelle del tribunale di Milano.
Alla signora è risarcibile, nella misura indicata dai consulenti, la lesione Pt_1 all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale e cioè il danno biologico.
La valutazione del danno biologico non può che avvenire in via equitativa.
6.1. In questa sede, come già anticipato, non è possibile statuire in merito al danno ascritto dai CC.TT.U. al dott. e quindi anche all'ex di cui era Per_1 CP_5 dipendente. L'entità del danno da questi provocato deve comunque essere presa in considerazione al fine di stabilire, per differenza, l'esatta percentuale di danno ascrivibile alla convenuta e al chiamato in causa dott. CP_1 CP_3
Infatti, a fronte di un danno complessivo stimato dai CC.TT.U. in 20 punti percentuali e di un danno ascrivibile al dott. in 5 punti percentuali, la Per_1 determinazione della “quota” di responsabilità addebitabile ai convenuti dovrà essere effettuata secondo lo schema del danno differenziale. La regola è la seguente: il danno biologico differenziale va calcolato facendo la differenza tra le somme di denaro, non tra le percentuali di invalidità permanente.
Ritenuti quindi condivisibili gli approdi dei CC.TT.U. e non essendovi né elementi né argomenti per discostarsi dalla relativa valutazione, è compito del giudice, in sede di liquidazione, tradurre il differenziale di invalidità nell'equivalente monetario oggetto dell'obbligazione risarcitoria.
Tale operazione va compiuta comparando il controvalore monetario dei due gradi complessivi di invalidità e sottraendo dall'importo corrispondente alla percentuale di invalidità complessiva successiva all'illecito quello corrispondente all'invalidità pregressa: la differenza rappresenta il controvalore monetario del danno eziologicamente ascrivibile alla responsabilità dell'autore dell'illecito.
La liquidazione corretta del danno differenziale causale richiede una “doppia conversione in denaro” e all'esito una sottrazione: prima si converte in moneta la stima in punti percentuali dell'invalidità complessiva dell'individuo (ovvero il così detto minuendo, risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito); poi si converte in denaro la valutazione in punti percentuali dell'invalidità teoricamente
35 preesistente all'illecito (ovvero il così detto sottraendo); infine, si sottrae l'importo sub 2) dall'importo sub 1).
Nel caso di specie, la signora , al momento del fatto illecito aveva 37 anni e Pt_1 aveva la stessa età al momento della stabilizzazione dei postumi e in esito allo stesso ha riportato, per quanto detto, un danno biologico differenziale del 15%.
In ordine alla liquidazione si deve fare applicazione del seguente principio di diritto:
“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (così detto biologico) quanto del danno morale, il “quantum” risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno) mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce” salvo procedere all'aumento di tale tipologia di pregiudizio fino alla massima personalizzazione consentita, nel caso di specie 39%, del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale) qualora ne sussistano i presupposti (cfr. Cass. sez. III, ord. n. 15733 del 17.05.2022; in senso conforme cfr. Cass. sez. III, sent. 5119 del
17.02.2023 “La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le
Tabelle di Milano, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (così detto biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” e ancora più nel dettaglio, cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 7892 del 22.03.2024: “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno) considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la così detta personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore
36 del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3) dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, C.d.A”.
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale, da ritenersi in concreto sussistente “secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva” (così Cass. n. 19922/2023) e “senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (così Cass. n.
5119/2023).
6.2. Tuttavia, si deve osservare come i CC.TT.U., nello stimare, correttamente, il danno in termini di danno differenziale, abbiano, invece, errato nel calcolare la percentuale dello stesso. Nel caso di specie, infatti, il minuendo del differenziale è pari al 20% (danno complessivo che si riferisce all'asportazione di entrambi gli ovai e all'asportazione dell'utero) mentre il sottraendo è pari al 5% (danno ascrivibile all'asportazione del solo ovaio di sinistra, condotta imputabile esclusivamente al dott. . La sottrazione tra Per_1 questi due valori percentuali (20% - 5%) porta ad un risultato del 15%, ciò significa che il differenziale corretto da calcolare per “monetizzare” il danno arrecato all'attrice è pari al
15% e non al 14% come (presumibilmente per una mera svista) indicato in C.T.U. laddove si legge che al dott. è ascrivibile un 5% mentre il maggior danno arrecato dal Per_1 secondo medico e dalla seconda struttura è pari al “14% dal 6-20”.
Così non può essere, perché, altrimenti, dal calcolo rimarrebbe fuori il punto percentuale tra il 5% e il 6% e ciò andrebbe a discapito dell'attrice, in quanto le verrebbe liquidato un importo minore.
6.3. Né è possibile aderire all'interpretazione che delle conclusioni della C.T.U. fornisce parte attrice, secondo la quale gli ausiliari della giudice avrebbero inteso liquidare un danno biologico permanente nelle misure che seguono: 5% per l'escissione dell'ovaio sinistro;
l'escissione dell'ovaio destro avrebbe prodotto un maggior danno del 14%; la perdita dell'utero avrebbe inciso per un ulteriore 20%, con la conseguenza che il danno biologico complessivo sarebbe pari al 39% e sottratto il 5% ascrivibile al dott. Per_1
l'attrice avrebbe diritto ad una liquidazione complessiva del danno biologico pari al 34%.
Così non è, perché sulla base della lettera delle conclusioni dell'elaborato peritale, per come
37 sopra riportate, non è possibile in alcun modo pervenire a detta conclusione, in quanto è chiaro che il danno biologico complessivo è pari al 20%.
6.4. Da decenni, ormai, al fine di garantire, per quanto possibile, liquidazioni uniformi su tutto il territorio nazionale ed evitare il deprecabile fenomeno del così detto forum shopping, i singoli tribunali si sono dotati di proprie tabelle basate sui precedenti e ciò in attesa che il legislatore, quanto meno a far data dall'entrata in vigore dell'art. 138, primo comma, del d. lgs.
7.09.2005 n. 209 C.d.A., che - nel disciplinare il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (così dette macro-permanenti) - ha previsto l'emanazione di due distinti decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi e deputati all'approvazione di due distinte tabelle: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
Tali tabelle sono state approvato solo con d.P.R. 13.01.2025 n. 12 contenente il
“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209” d'ora in poi per brevità o solo regolamento o solo T.U.N.
A distanza di 20 anni, quindi, il legislatore ha dato parziale attuazione all'art. 138, comma 1, lett. b) del C.d.A. (d. lgs. 209/2005). Con questo decreto, infatti, è stata approvata la sola “tabella economica” (e cioè la tabella unica nazionale, così detta T.U.N.) mentre è ancora di là da venire la “tabella delle menomazioni”.
Ciò a differenza della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (così dette micro-permanenti) che ha visto licenziate sin da subito sia la tabella economica (periodicamente aggiornata) che quella delle menomazioni.
Quanto al perimetro di efficacia della normativa in questione, l'ambito di applicazione, è quello della liquidazione del danno biologico e del danno morale causati da sinistri stradali e quello della liquidazione dei danni causati da colpa medica in virtù del rinvio contenuto nell'art. 7 della legge 8.03.2017 n. 24 e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10% della complessiva validità dell'individuo.
38 Sotto il profilo cronologico, l'art. 5 del regolamento stabilisce che esso si applichi solo per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (il decreto è stato pubblicato sul supp. ord. n. 4 alla G.U. 18.02.2025 n. 40) e quindi, in mancanza di indicazioni circa la sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Cost., è entrato in vigore trascorso l'ordinario periodo di vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione nella G.U. e dunque il 5.03.2025.
Il problema da scandagliare in questa sede è quello di stabilire se, per effetto dell'entrata in vigore della T.U.N., il calcolo del danno biologico - sia pure nella misura del differenziale residuato in capo alla signora e imputabile a responsabilità medica - Pt_1 debba avvenire secondo le pregresse tabelle pretorie o per il tramite della nuova T.U.N.
Il legislatore, con l'art. 5 del d.P.R. 13.01.2025 n. 12 rubricato “Disposizioni transitorie” ha previsto espressamente che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
La Cassazione, con la pronuncia 11319/2025 (pur affermando che nel caso specifico posto alla sua attenzione la corte territoriale non potrebbe fare applicazione della tabella approvata con il d.P.R. n. 12/2015 per essersi formato il giudicato sul punto) ha, tuttavia, sentenziato, in un obiter dictum, che “non sarebbero altrimenti d'ostacolo [n.d.r.: il riferimento è all'applicazione della tabella approvata con il d.P.R. n. 12/2015] né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato d.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore» valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”.
Prima dell'intervento della Cassazione, anche pronunce di merito hanno optato per l'immediata applicabilità della T.U.N., alcune senza motivare (Trib. di Avellino, sez. II, ordinanza 20.03.2025; Trib. di Termini Imerese 765/2025 e Trib. di Palmi 124/2025; il Trib. di Catania 2956/2025 ha affermato che, nonostante il d.P.R. “è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere, farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza”, altre, come Trib. di Agrigento sentenza del 09.06.2025
39 n. 671 che ha motivato richiamando proprio la sentenza della Cassazione;
il Trib. di Perugia, sez. II, sentenza 31.03.2025 n. 424 motivando nel modo che segue: “7.1. In via preliminare, occorre rilevare che la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente dinamico-relazionale (così detto danno biologico), da invalidità temporanea e permanente e di sofferenza soggettiva (così detto danno morale) deve essere liquidato non applicando le tabelle di elaborazione pretoria
(quali le Tabelle del Tribunale di Milano) ma la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) ed entrata in vigore il 5 marzo 2025 in attuazione del disposto dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005.
Reputa lo scrivente che non si pongano, sul punto, questioni di diritto intertemporale, dal momento che, a rigore, non si è verificata alcuna novella legislativa soggetta, salvo deroghe espresse, al disposto dell'art. 11 delle Preleggi.
Infatti, alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle, la nuova Tabella Unica Nazionale ha sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabella Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica, la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, “dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione, la stessa non potrà che essere condotta facendo governo dei criteri di determinazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene (del resto, anche prima della Tabella Unica Nazionale i giudici di merito erano soliti liquidare il danno sulla scorta delle tabelle giurisprudenziali di più recente elaborazione, che consentivano di determinare il risarcimento al valore attuale della moneta, senza ricorrere a meccanismi di rivalutazione). Il fatto che la Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano allo scopo di
“razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizzazione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima. (In termini si veda la questione del resto analoga al
40 rapporto tra il sistema tabellare ed il meccanismo di liquidazione del danno di cui alla L. 8 marzo 2017, n.
24: cfr. Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990)”.
In altri casi, invece, il d.P.R. è stato interpretato alla lettera (cfr. Trib. di Ascoli Piceno, sentenza 25.03.2025 n. 147).
La Corte d'appello di Milano 982/2025 ha affermato come “non trovi applicazione la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno di non lieve entità, approvata nelle more del giudizio..., in quanto applicabile ai soli sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore”.
In senso analogo la Corte d'Appello dell'Aquila 322/2025 e i tribunali di Busto
Arsizio 325/2025, Caltanissetta 462/2025, Sondrio 208/2025 e Varese 213/2025, secondo i quali la T.U.N. “non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la stessa può essere utilizzata con riguardo ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, come previsto dall'articolo 5 del citato d.P.R.”.
In tutti questi casi, in coerenza con la Cassazione “pre T.U.N.” i parametri tabellari applicati sono quelli di Milano. La tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1226 c.c. e 2056 c.c.” e, conseguentemente, incorre in vizio di violazione di legge la sentenza che la disapplichi (cfr.
Cass. sent. 12408/2011) con l'avvertenza che “non è lo scostamento dalle tabelle milanesi a fondare la violazione della norma di diritto ma le tabelle sono il parametro per verificare se sia stato violato l'art.
1226 c.c.” (cfr. Cass. sent. 10579/2021).
Secondo la scrivente, l'impostazione del d.P.R., tesa a dar continuità alla tabella di
Milano, conferma le indicazioni fornite dalla sentenza della Cassazione 12408/2011 sulla necessità di riferirsi, in assenza di T.U.N. - e quindi ora che la T.U.N. è stata emanata, anche prima dell'effettiva entrata in vigore della stessa - (solo) ai criteri milanesi, assurti a parametri para-normativi.
Pretendere di bypassare il chiaro dato letterale del d.P.R. e segnatamente l'art. 5 dello stesso che ne dispone la irretroattività, rischia di arrecare un importante vulnus alla certezza del diritto nonché incrementare in modo esponenziale, anziché deflazionare, il contenzioso impedendo di fatto conciliazioni sia stragiudiziali che giudiziali con, finanche, il rischio di aumentare il contenzioso.
41 Questo tipo di interpretazione, infatti, cozza profondamente sia con la funzione che la T.U.N. è destinata ad avere per i sinistri verificatisi dal 5.03.2025 in poi sia con la funzione vicaria alla quale ha assolto, nel perdurare dell'inerzia del legislatore, la giurisprudenza pretoria.
La funzione della T.U.N. è quella di garantire uniformità e omogeneità delle liquidazioni in tutto il territorio nazionale superando così i campanilismi e relegando progressivamente, con il passar del tempo, nel dimenticatoio le pur meritorie tabelle dei tribunali.
La scrivente giudice non ignora che con ordinanza datata 18.07.2025 ed emessa dal trib. di Milano, sezione X civile, in persona del dott. Damiano Spera, nell'ambito del procedimento R.G. n. 14068/2024 sul punto è stato disposto rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. chiedendosi alla Corte di cassazione di rispondere ai seguenti quesiti:
“se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al
9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la
T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:
1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n.
10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la
Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”;
2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la
T.U.N., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la
Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”.
42 Né ignora che a seguito di tale rimessione il Primo Presidente ha assegnato alla Terza sezione civile della Corte di cassazione la questione per come sollevata in quanto ha ravvisato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, come delineati dall'art. 363-bis, comma 1, c.p.c., osservando che: - il quesito posto dall'ordinanza del Tribunale di Milano «è di mero diritto ed è rilevante ai fini della definizione del giudizio», incentrandosi sulla verifica se l'emanazione del d.P.R. n. 12/2025 consenta (ovvero imponga) l'utilizzo dei relativi parametri per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a lesioni cd. macropermanenti, nei casi di cui agli artt. 138 d.lgs. n. 209/2005 e 7 della l. n.
24/2017, anche laddove l'evento dannoso sia occorso prima dell'entrata in vigore del d.P.R. suddetto (5 marzo 2025); la questione non è stata già “risolta” dalla Corte di cassazione, espressasi in senso favorevole in un mero obiter dictum di Cass., n. 11319/2025 (mentre l'affermazione circa l'immediata applicabilità del parametro tabellare di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione dei danni conseguenti a fatti di responsabilità sanitaria anteriori all'entrata in vigore della l. n. 24/2017 - contenuta in Cass., n.
28990/2019 e Cass., n. 31868/2024 - riguarda unicamente il danno biologico cagionato da lesioni cd. micropermanenti, rispetto alla quale è assente una disposizione transitoria analoga all'art. 5 d.P.R. n.
12/2025); la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, «tenuto conto non soltanto dell'ampiezza del contenzioso sui sinistri anteriori a una data ancora prossima, quale quella del 5 marzo 2025, ma anche del fatto che le cause future potrebbero vertere unicamente sul punto dei criteri di liquidazione del danno, di modo che (…) una tempestiva decisione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale rivestirebbe un'importante valenza deflattiva, orientando in modo uniforme le liquidazioni sin dalla fase stragiudiziale»; la questione presenta “gravi difficoltà interpretative”, «come è dimostrato dalle diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito in ordine alla portata estensiva della applicazione della T.U.N. oltre i tempi e i casi per cui essa viene in rilievo in base alle indicazioni del d.P.R. n. 12/2025 (…) e dagli argomenti spesi dalla dottrina in favore dell'una o dell'altra tesi», «in un contesto nel quale (…) la giurisprudenza di legittimità non ha avuto ancora modo di risolvere la questione con affermazione di principio, nell'esercizio puntuale della propria funzione nomofilattica, e le cui indicazioni, pur significative, che si traggono dagli orientamenti maturati nel tempo circa i criteri di equità volti a governare la liquidazione del danno non patrimoniale, sono dai giudici di merito e dalla dottrina assunte a sostegno di tesi e soluzioni contrapposte».
La nuova T.U.N. ha un ambito di applicazione definito sia in relazione alla causa genetica del fatto illecito sia in relazione al tempo in cui il sinistro si è verificato.
43 Riguardo al tempo sono ben due le norme dettate dal legislatore e che si esprimono inequivocabilmente nel senso di una efficacia non retroattiva della T.U.N.: la prima è data dall'art. 1, comma 18, della così detta “Legge Concorrenza” n. 124/2017 la quale dispone che: “la tabella unica nazionale predisposta con il d.P.R. di cui all'art. 138, comma 1, C.a.p. […] si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo d.P.R.”
(e quindi ora sappiamo dal 5.03.2025) e poi lo stesso d.P.R. 12/2025 all'art. 5 dispone che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” e quindi dal 5.03.2025.
Sebbene le argomentazioni di cui sopra a sostegno dell'applicabilità della T.U.N. anche ai procedimenti in corso possano apparire tutto sommato ragionevoli e convincenti, ad avviso della scrivente la persuasività e la ragionevolezza delle stesse viene meno nel momento in cui non può non tenersi conto della disposizione transitoria di cui al già richiamato art. 5, il cui intento e il cui contenuto finirebbero per essere completamente vanificati e al giudice non è consentito disapplicare una norma, specie quando il suo contenuto, già dal punto di vista letterale è, di fatto, inequivoco e tale da potersi affermare, senza timore di smentita, che “in claris non fit interpretatio”.
Infatti, argomentando come sopra, sia pur attraverso l'“escamotage” del ricorso all'analogia, si finirebbe per porre nel nulla la chiara disposizione normativa che proietta inequivocabilmente solo nel futuro l'applicazione della T.U.N.
È evidente che la norma transitoria opportunamente inserita persegue uno scopo di certezza del diritto completamente vanificato dalle prime interpretazioni che ne iniziano ad essere date.
Non va poi trascurato l'argomento relativo all'affidamento ingenerato nella collettività indifferenziata dei consociati circa l'applicazione, ante emanazione del d.P.R. 12/2025, delle tabelle sui cui valori le parti hanno appunto fatto affidamento, compresa la circostanza che le stesse vengono periodicamente attualizzate, con tanto di applicazione di quelle vigenti al momento della liquidazione e non al momento della domanda.
Infine, oltre alla certezza del diritto, che costituisce indubbiamente un valore da preservare, il discrimine temporale tra sinistri ante
5.03.2025 e post 05.03.2025 e quindi questo ulteriore differimento dell'efficacia vincolante della norma ha un'altra specifica ratio che va
44 ravvisata nel dare alle compagnie assicuratrici il tempo necessario per modificare le polizze e, soprattutto, i premi assicurativi in relazione ai nuovi indennizzi previsti dalla T.U.N., sempre al fine di adeguatamente “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” (ex art. 138 C.d.A.).
In ragione di quanto sopra e in aderenza al dato normativo vigente ratione temporis dal quale la scrivente giudice ritiene di non potersi discostare per tutte le motivazioni esplicitate
(nello stesso senso si veda tribunale di Trani sentenza 06.06.2025 n. 608), questo tribunale, come da sempre in materia di liquidazione del danno non patrimoniale (biologico e morale) intende dare continuità alla propria giurisprudenza e applicare le tabelle del tribunale di
Milano nella loro ultima versione che è quella del 5.06.2024.
La funzione di queste ultime è quella di continuare a costituire il criterio equitativo al quale fare riferimento per la liquidazione dei sinistri verificatisi ante 5.03.2025.
La disposizione transitoria inserita dal legislatore non è frutto del caso ma è voluta proprio perché le tabelle sono state utilizzate per un ventennio e proprio perché corrisponde a giustizia e ad equità che un sinistro determinatosi nella vigenza di tali tabelle - alle quali la
Cassazione ha più volte riconosciuto una funzione para-normativa - venga definito sulla base delle stesse.
6.5. Considerato che il già citato d.P.R. 13.01.2025 n. 12, non è applicabile retroattivamente per espressa previsione normativa e non si ritiene di applicarlo come parametro di riferimento per l'esercizio del potere equitativo, nella specie il delta tra 20% e
5% deve essere liquidato facendo applicazione dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica delle tabelle del tribunale di Milano, come anche correttamente domandato da parte attrice.
Prendendo a riferimento le tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 5.06.2024,
l'importo dovuto per il danno non patrimoniale del 20% è il seguente:
- anni 37, percentuale di danno non patrimoniale del 20% = € 84.973 (di cui € 62.480 danno biologico ed € 22.630 danno morale);
- anni 37, percentuale di danno biologico 5% = € 8.926 (di cui € 7.141 danno biologico ed € 1.785 danno morale).
La differenza tra i due delta è pari a: 20% - 5% = € 84.973 - € 8.926 = € 76.047.
45 In ragione di quanto sopra all'attrice , a titolo di danno non patrimoniale Parte_1 differenziale riconducibile all'imperita condotta della e del dott. va CP_1 CP_3 riconosciuta la somma di € 76.047 già rivalutata.
6.6. Quanto all'inabilità temporanea, per quanto detto, viene in considerazione unicamente quella riferibile al secondo intervento di asportazione dell'ovaio destro e dell'utero.
La stessa, pertanto, in base alla valutazione operata dai CC.TT.U., sempre in applicazione degli importi della tabella milanese aggiornati al giugno 2024 è pari, assumendo quale importo giornaliero base € 115 come previsto dalle richiamate tabelle, non sussistendovi ragioni per operare un aumento in via di personalizzazione, anche in ragione di quanto si dirà successivamente al rigetto integrale della domandata personalizzazione del danno) a:
- 6 giorni di inabilità assoluta : € 115 x 6 = € 690;
- 25 giorni di inabilità parziale al 50%: € 115 x 50% = € 57,50 x 25 = € 1.437,50; totale inabilità temporanea assoluta e parziale € 2.127,50.
6.7. Alle somme liquidabili a titolo di danno biologico permanente e di danno biologico temporaneo, come sopra liquidate, andranno aggiunti gli interessi legali.
Parte attrice, infatti, oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta mediante applicazione delle tabelle di Milano attualizzate al giugno 2024 e il d.m. 18 luglio 2025 che ha aggiornato gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del C.d.A. (come noto, infatti, la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore) ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi legali sul credito (compensativi del danno da ritardo).
Pertanto, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, dovrà esserle riconosciuto - avendone fatto espressa richiesta - anche il così detto lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Tale lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca
46 dell'evento di danno (da considerarsi 18.06.2012, per le considerazioni sopra esposte) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del
1995).
Sulla detta somma, già rivalutata, matureranno e spetteranno, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., stante la conversione da debito di valore in debito di valuta (cfr. ex multis
Cass. n. 11594 del 2004; n. 9711 del 2004).
6.8. Nel richiedere la liquidazione del danno non patrimoniale, parte attrice ha indicato tre asserite distinte poste di danno delle quali ha domandato il risarcimento anche se si è limitata a quantificare la sola posta del danno biologico.
Vi è da dire che le tabelle del tribunale di Milano pocanzi applicate, come evidenziato dalla già richiamata giurisprudenza e come si evince anche dal prospetto relativo al calcolo effettuato, contengono la liquidazione sia del danno morale che del danno biologico (pregiudizio ontologicamente diverso dal così detto danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, cfr. Cass. ord. 27482/2018) che, quindi, è già compreso nella liquidazione di cui sopra.
Danno non patrimoniale che si è inteso liquidare non solo nella sua componente biologica ma anche nella sua componente morale in quanto è indubbio che la signora sia stata vittima di un'importante sofferenza, la medesima è stata interessata da Pt_1 plurimi errori medici integranti fatti di reato, ha sporto querela per il reato di lesioni personali ma il relativo giudizio si è estinto per prescrizione, circostanza che deve aver senz'altro ingenerato nella stessa un senso di sfiducia nelle istituzioni e di impotenza, il tutto percepito come denegata giustizia.
L'asportazione di utero e ovaie (istero-ovariectomia) porta all'infertilità permanente, amenorrea e menopausa precoce, con sintomi fisici come vampate e secchezza vaginale. A livello psicologico, si possono sperimentare ansia, depressione e un senso di perdita, legati alla fertilità compromessa e ai cambiamenti ormonali. Possono verificarsi anche
47 conseguenze fisiche a lungo termine come l'osteoporosi e un possibile aumento del rischio cardiovascolare a causa della drastica riduzione degli estrogeni.
Si tratta di un intervento gravemente demolitivo che colpisce la donna nel suo essere tale, nella sua intimità più profonda che genera quella sofferenza soggettiva che dà luogo al danno morale. I plurimi errori medici commessi e il fatto che questi abbiano riguardato una parte del corpo della donna che assume, in base all'id quod plerumque accidit, un particolare significato non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico, rendono senz'altro configurabile e risarcibile il danno morale in quanto la componente morale ha avuto un'incidenza notevole nell'acuire il danno non patrimoniale nel suo complesso. Di qui una liquidazione pari all'importo complessivo previsto dalle tabelle milanesi per tali due voci.
Diverso è il discorso per il così detto danno esistenziale in quanto oggi è ormai pacifico in giurisprudenza che “il danno esistenziale non esiste” o, meglio, corrisponde al danno alla vita di relazione, alla lesione dei valori della persona costituzionalmente garantiti, allo sconvolgimento delle abitudini di vita e dell'agenda quotidiana in genere che rientra nel danno biologico.
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di legittimità nella fondamentale ordinanza
27 marzo 2018, n. 7513, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Di conseguenza non è possibile farsi luogo, dopo aver liquidato il danno biologico, alla ulteriore liquidazione anche del danno esistenziale in quanto si determinerebbe un'indebita, in quanto inammissibile, locupletazione a vantaggio del danneggiato, mentre la funzione della responsabilità civile è, come noto, e ancora, una funzione prevalentemente compensativa. E questo sebbene negli ultimi anni la stessa abbia, via via, iniziato ad assumere anche altre funzioni quali quella deterrente, preventiva, dissuasiva, sanzionatoria, punitiva, etc.
48 Ciò vuol dire che il risarcimento del danno deve essere integrale, che non sono risarcibili i meri disagi ma solo i danni seri, non trascurabili, che superino la normale tollerabilità e che in conseguenza del risarcimento il danneggiato deve essere posto nella stessa situazione esistente anteriormente al fatto lesivo (status quo ante). Nulla di più, nulla di meno. Liquidare nel caso di specie il danno esistenziale in aggiunta al danno biologico e morale significherebbe duplicare inammissibilmente le poste risarcitorie, in ragione di ciò la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno esistenziale deve essere rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda volta ad ottenere la personalizzazione, per altro richiesta nella misura massima del 39% come previsto dalle tabelle di Milano.
6.9. Nella fattispecie non sussistono i presupposti per procedersi alla personalizzazione del danno non patrimoniale come sopra riconosciuto e liquidato.
Parte attrice invoca l'applicazione di una personalizzazione nella misura massima prevista dalle tabelle del tribunale di Milano pari al 39%, senza dare conto delle ragioni che la giustificherebbero.
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un fatto costitutivo della pretesa e, in quanto tali, devono essere allegate in modo circostanziato e provate dagli originari attori (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite della
Cassazione, con la nota sentenza n. 26972 del 2008) senza potersi, per altro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (Cass. n. 24471 del 2014).
La misura standard del risarcimento può essere incrementata dal giudice solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari (che è onere del danneggiato allegare e provare) rispetto alle conseguenze ordinarie di un sinistro (cfr. in tal senso, tra le varie,
Cass. n. 5865 del 2021).
La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona
è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari.
Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad esempio, la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto
49 inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono, invece, quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da ella svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (cfr., e multis, Cass. 5865 del 2021).
Nel caso in decisione non sono state provate circostanze tali da giustificare un aumento del ristoro dovuto.
A tal riguardo, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cit. Cass. 27482/2018, Cass. 23469/2018; cit. Cass. 7513/2018; Cass.
24471/2014 e Cass. 23778/2014). Deve, cioè, trattarsi di circostanze del tutto anomale e peculiari, che fuoriescono da quelle normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr., recentemente, Cass. 5984/2025; Cass. 31681/2024; Cass. 23469/2018; Cass. 28988/2019 e
Cass. 10912/2018).
In mancanza di allegazione e prova, non vi sono i presupposti per discostarsi dalla liquidazione standard di cui alle tabelle la cui funzione è proprio quella di uniformare i risarcimenti in ossequio al principio di eguaglianza.
Non sono emersi danni ad aspetti relativi alla vita di che non siano già Persona_13 contemplati nella liquidazione dell'intero ammontare tabellare, rectius nella percentuale di invalidità espressa dal barème medico-legale (fonte S.I.M.L.A.) adottato dai CC.TT.U. (cfr. cit.
Cass. 28988/2019 e cit. Cass. 10912/2018 “Il grado di invalidità permanente indicato da un
“barème” medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona”.
50 Oltretutto si precisa che non può essere nella specie valorizzato l'aspetto relativo alla dedotta rinuncia a “qualsivoglia aspirazione di nuove maternità o di allargamento della propria famiglia” atteso che risulta dai referti in atti che la signora aveva riferito “pregressa sterilizzazione tubarica” già ad ottobre 2011 (cfr. pag. 11 CTU). Sterilizzazione che pertanto fa presumere che la signora non volesse future gravidanze.
6.10. A fronte della domanda volta ad ottenere genericamente il risarcimento di un asserito danno patrimoniale derivato alla signora dalla dedotta malpractice medica, Pt_1 con riserva contenuta nell'atto introduttivo di meglio specificare e quantificare tale ulteriore pretesa creditoria, la medesima non ha né allegato né provato di aver sostenuto spese mediche o di altra natura eziologicamente connesse ai fatti per cui è causa, come constato anche dai CC.TT.UU. che - in risposta a specifico quesito - hanno dichiarato quanto segue:
“Non risultano spese mediche documentate. Alla luce dei dati di cui attualmente si dispone, non risultano prevedibili spese mediche future”.
Nulla è quindi dovuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale.
7. La domanda dell'attrice non si estende al terzo chiamato.
Quanto alla chiamata del medico in causa da parte di nelle sue allegazioni CP_1 poste a base della chiamata ha svolto una chiamata in garanzia (“In relazione al rapporto CP_1 interno medico – struttura, assume dirimente rilevanza che non sono allegate dall'attrice inadempienze proprie della convenuta. […] Nel caso di specie, devono senza dubbio ritenersi pacifiche quelle CP_2 circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di responsabilità interna tra i condebitori soldali e per l'effetto fondata la domanda di regresso/rivalsa proposta dalla Struttura nei confronti del professionista” pag. 12 e 13 comparsa di risposta . CP_1
Al riguardo si osserva che “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda
51 di condanna. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l'
[...]
convenuta aveva chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo, limitandosi a svolgere Parte_2 nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato)” cfr. Cass., n.
11103 del 2020; cfr. e multis Cass. n. 516 del 2020; Cass. n. 5400 del 2013).
Pertanto, nel caso di chiamata in garanzia, a fronte della diversità dei rapporti, la domanda attorea non si estende automaticamente al terzo chiamato.
Nella specie, quindi, la domanda dell'attrice non si estende automaticamente nei confronti di in difetto di espressa tempestiva domanda, formulata al contrario CP_3 solo in sede di precisazione delle conclusioni.
8. La domanda in garanzia e le quote di responsabilità nei rapporti interni.
8.1. Tenuto conto della domanda in garanzia formulata da nei confronti di CP_1
si rileva che nei soli rapporti interni tra condebitori solidali l'obbligazione CP_3 risarcitoria si divide tra i diversi debitori ex art. 1298 c.c. e le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde per i fatti dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico
52 evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. Cass., sez. III, sent.
n. 29001 del 20.10.2021; Cass., sez. III, sent. n. 28987 dell'11.11.2019; Cass., sez. III, ord. n.
28642 del 7.11.2024, riferita ad un caso pressoché analogo a quello per cui è causa in quanto relativa ad una responsabilità medica per un intervento di isterectomia e di annessiectomia bilaterale dal quale sono derivate complicanze che hanno comportato la necessità di due ulteriori interventi;
Cass., sez. III, ord. n. 34516 dell'11.12.2023, che riafferma indirettamente il principio).
Nel caso di specie, la condotta del dott. per quanto negligente, imprudente CP_3
e imperita e dunque colposa, non possa essere considerata a tal punto straordinaria e/o abnorme tale da far sì che vi siano i presupposti fattuali e giuridici richiesti dalla sopra richiamata giurisprudenza per affermare una responsabilità esclusiva del medico idonea a mandare esente la struttura da qualsivoglia responsabilità.
Ne discende che la responsabilità deve essere ripartita in parti eguali tra e il CP_1 dott. CP_3
A ciò si aggiunge il concorso nella causazione del danno da parte del medico dipendente dell'ex l'oncologa che ha indirizzato la paziente CP_5 Per_3 all'intervento con una condotta definita dai CCTTUU come viziata in termini di comunicazione non adeguata, non comprensibile, non chiara, non condivisa con la paziente.
Contributo causale che, in via equitativa, può stimarsi nel 10 % (cfr. i CC.TT.UU. hanno affermato che, pur non potendo con precisione delineare le quote di responsabilità, tuttavia,:
“Sicuramente il danno maggiore è stato attuato dai medici cha hanno operato rispetto al medico oncologo che ha solo avanzato un'indicazione all'atto operatorio”, pag. 39 CTU).
Pertanto, nei rapporti interni tra le parti, scomputata la quota di responsabilità Cont imputabile al medico dipendente dell'ex (oggi ), la CP_5 Parte_3 restante parte, pari al 90%, deve essere suddivisa in parti uguali tra e pari al CP_1 CP_3
45% ciascuno (cfr. in un caso simile: “La condanna di due coobbligati al risarcimento del danno in una percentuale inferiore del 100%, poiché un terzo (potenziale) coobbligato, benché ne sia stata
53 astrattamente riconosciuta la corresponsabilità (nella specie, in misura del 10%) non è stato evocato in giudizio dal danneggiato, comporta che i due soggetti ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni (nella specie, in percentuale pari al 90%) siano vincolati in solido entro i limiti della accertata responsabilità, salvo riparto interno pro quota (nella specie, paritariamente riconosciute nella misura del
45%)”, in Cass. n. 11290 del 2025).
8.2. Come detto, ha formulato azione di rivalsa nei confronti del medico CP_1 suo dipendente. CP_3
Sul punto di precisa che l'azione di rivalsa, prima della entrata in vigore della Legge
, era più ampia e meno limitata in quanto permetteva alla struttura sanitaria di CP_14 rifarsi sul medico, anche in caso di colpa lieve, entro i limiti generali previsti dal codice civile sull'azione di regresso (art. 1916 c.c.).
Ante legge Gelli-Bianco, pertanto, il principio generale era che la struttura sanitaria, dopo aver risarcito il danno al paziente, poteva esercitare un'azione di regresso nei confronti del medico responsabile del danno, in virtù dell'art. 1916 c.c. La responsabilità del medico e quindi la possibilità di esercitare la rivalsa, sussisteva anche per colpa lieve senza limitazione di esperibilità di tale azione ai soli casi di dolo o colpa grave, limitazione, questa, che è stata introdotta successivamente.
Non c'erano limiti quantitativi e temporali che, con riferimento all'attività medica, sono stati introdotti con la legge Gelli-Bianco.
Dopo la legge Gelli-Bianco, la struttura può agire in rivalsa solo se il medico ha agito con dolo o colpa grave. È stata introdotta una decadenza annuale per l'esercizio dell'azione di rivalsa, che decorre dall'avvenuto pagamento del risarcimento. La legge ha posto dei tetti massimi alla rivalsa (triplo della retribuzione annua del sanitario) salvo per i medici liberi professionisti in regime autonomo. Per non perdere il diritto alla rivalsa, la struttura ha l'obbligo di dare avviso al medico del contenzioso avviato dal paziente entro
45 giorni dall'inizio del giudizio.
Nel caso di specie, trattandosi di fatti accaduti ante legge , è dunque CP_14 irrilevante distinguere il grado della colpa in quanto il medico risponde anche per colpa lieve.
Né il diritto di rivalsa/regresso/manleva, può dirsi precluso dalla previsione di cui all' CP_1 art. 25 del CCNL richiamato e prodotto in estratto da parte terza chiamata (così come
54 al caso di specie non si applica temporalmente l'art. 9 della legge 24/2017) in quanto ai sensi dell'art. 58 del citato CCNL (decorrenza e durata) la parte normativa dell'accordo (tra cui rientrano le disposizioni dell'invocato art. 25) si riferisce all'arco temporale dall'1.01.2002 fino al 31.12.2005 (cfr. doc. 3 fascicolo estratto CCNL, pag. 19) pertanto la CP_3
CP_1 norma di cui all'art 25 CCNL (2002-2005) è ratione temporis inapplicabile sia al contratto del dott. (1982) che al caso di specie (intervento del 2012). In tal senso le CP_3 deduzioni di parte chiamante che non sono state né contrastate né smentite da parte CP_1 chiamata.
In ogni caso il terzo chiamato non ha neppure provato in giudizio che il contratto stipulato tra la e il sanitario in data 1.11.1982 fosse disciplinato dal CCNL Aiop, CP_2 ovvero che , all'epoca dei fatti, fosse struttura aderente e/o associata ad Aiop CP_2
(Associazione Italiana Ospedalità Privata).
Sussiste, pertanto, il diritto di di rivalersi nei confronti del dott. CP_1 CP_3 relativamente alla propria quota parte di responsabilità pari al 45 % dell'intero danno non patrimoniale liquidato all'attrice (pari a € 78.174,5) per un equivalente pecuniario di €
35.178,52, già rivalutato, oltre interessi dalla data dell'evento sino al soddisfo.
9. Liquidazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
9.1. Parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice le CP_1 spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate, in applicazione di parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per le causa di valore pari al decisum (tra €52.001 ed € 260.000) , intermedi tra quelli medi e quelli massimi come richiesto in nota spese.
Tenuto conto che parte attrice è stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali devono essere pagate a favore dello Stato e non devono essere dimezzate. La quantificazione delle spese di lite, infatti, non subisce deroghe nel «caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato»; anche in tal caso il giudice civile «applica gli ordinari criteri di liquidazione», pure se lo Stato corrisponde al difensore del non abbiente un compenso dimezzato (cfr. Corte Cost. n. 64 del 2024 che, confermando la validità del diritto vivente a partire dal 2018, ha precisato che, nel caso in cui
55 la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto o e autonomo da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese ).
9.2. Tenuto conto della soccombenza reciproca, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. compensa per la metà le spese rispettivamente anticipate da e e condanna CP_1 CP_3 quest'ultimo a rimborsare a la restante metà, liquidata in applicazione del d.m. n. 55 CP_1 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al decisum (tra € 26.001 ed €
52.000), per compenso professionale, oltre alla metà delle spese non imponibili (€
759:2=379,5 a titolo di contributo unificato).
Il compenso liquidato ai CC.TT.UU. è posto a carico solidale di e CP_1 CP_3
10. Le spese di C.T.P.
Con la nota spese depositata parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese da sostenere per la consulenza tecnica di parte e quantificate dal proprio consulente con una notula in € 6.500, oltre IVA.
In merito alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (cfr. fin da Cass. n. 1626 del 1965; Cass. n. 625 del 1972).
Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c.
(cfr. Cass. S.U. n. 16990 del 2017; Cass. n. 3716 del 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n.
84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.).
Nella specie parte attrice ha dato prova dell'assunzione dell'obbligazione nei confronti del proprio consulente di parte mediante produzione della notula.
56 Pertanto deve essere riconosciuto all'attrice il diritto ad ottenere da il CP_1 pagamento anche delle spese da sostenere per il proprio consulente di parte. Tuttavia, ex art. 92 primo comma, c.p.c. ritenute eccessive (anche in rapporto a quanto richiesto e liquidate ai due CTU), si ritiene di doverle ridurre ad € 5.000, oltre IVA, compenso
P.Q.M.
1) accerta la responsabilità contrattuale della nella causazione del danno subito CP_1 da per i fatti di cui è causa;
Parte_1
2) accerta che il danno complessivamente subito da quale conseguenza Parte_1 immediata e diretta della condotta posta in essere dalla è pari a € 78.175,5, a CP_1 titolo di danno non patrimoniale (temporaneo e permanente);
3) per l'effetto, condanna la a pagare a la somma di € 78.175,5, CP_1 Parte_1 somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale dal 18.06.2012 sino alla pubblicazione della sentenza, da calcolarsi come indicato in parte motiva (punto 5.8); oltre ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
4) accoglie la domanda di rivalsa formulata dalla nei confronti del terzo CP_1 chiamato e per l'effetto condanna quest'ultimo a garantire e a manlevare Controparte_3 la da quanto questa è tenuta a risarcire all'attrice in forza del capo di condanna CP_1 che precede nei limiti della quota di responsabilità a lui imputabile, pari a € 35.178,52
(somma già rivalutata), oltre interessi al tasso legale dal 18.06.2012 sino alla pubblicazione della sentenza, da calcolarsi come indicato in parte motiva (punto 5.8); oltre ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
5) condanna la a pagare le spese processuali sostenute da in CP_1 Parte_1 questo giudizio liquidate nella somma di € 18.000, oltre rimborso spese forfettarie pari al
15%, IVA e CPA, per compenso professionale, da pagare a favore dello Stato ex art. 133
d.P.R. n. 115 del 2002, essendo parte attrice stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato;
6) condanna la a pagare a le spese processuali sostenute per la CP_1 Parte_1 consulenza di parte, liquidate in € 5.000, oltre IVA;
57 7) previa compensazione tra le parti della metà delle spese processuali rispettivamente anticipate, condanna a rimborsare alla la restante parte delle Parte_4 CP_1 spese processuali, liquidate in tale minor misura (pari al 50%) nella somma di € 3.808, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale, ed € 379,
5, a titolo di rimborso della metà delle spese non imponibili;
8) pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale della e di CP_1 [...]
Parte_4
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
ON, 6 ottobre 2025
La giudice
WI NT
58
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice WI NT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 1276/2023 promossa da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Mary Parte_1 C.F._1
Basconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione iscritto a ruolo il
27.03.2023, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di ON del 5.07.2021;
ATTRICE contro
(C.F. e P. I.V.A.: ) – , in persona del CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Catalani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., depositata unitamente alla comparsa di risposta in data 22.05.2023
CONVENUTA
e nei confronti di
1 (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. Roberto Regni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.11.2023
TERZO CHIAMATO IN CAUSA dalla CP_1
Oggetto: responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Conclusioni: precisate all'udienza del 30.05.2025 e di seguito trascritte:
- per l'attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30.05.2025:
“IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento della responsabilità della convenuta, anche in solido ex art. 2055 c.c. con le strutture e/o professionisti che hanno concorso a causare l'evento dannoso a carico dell'attrice:
- condannare la convenuta struttura sanitaria (P.IVA: Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. P.IVA_1 con gli altri soggetti a cui il fatto dannoso è imputabile e che hanno concorso a causare il danno, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'odierna attrice, nella somma che verrà accertata in corso di causa, che, ad ogni modo, quanto al danno biologico, in ragione delle Tabelle del
Tribunale di Milano, non può ritenersi inferiore ad Euro 185.462,00, ovvero nella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria come per legge;
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio ivi comprese le spese per la consulenza tecnica espletata, da porre definitivamente a totale carico della convenuta.
Si contesta ogni avversa difesa, istanza, deduzione e richiesta e si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
- per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1 in data 29.05.2025 con cui sono state riproposte quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito in via principale: rigettare le domande formulate dall'attrice nei confronti di poiché CP_1 inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate, per tutti i motivi ed eccezioni di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
nel merito in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice nei confronti di limitare e/o contenere l'obbligazione CP_1
2 (risarcitoria) a carico di alle sole conseguenze (dannose) causalmente riconducibili in via diretta ed CP_1 immediata alle prestazioni dalla stessa erogate, in accoglimento delle eccezioni e difese formulate in comparsa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1223 e 1225 cc, con ogni conseguente statuizione;
in ogni caso in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del terzo chiamato in causa Dott. (Cf Controparte_3
) in ordine alle conseguenze ed ai danni rivendicati e richiesti dall'attrice e per C.F._2
l'effetto condannare il medico convenuto, per i motivi di cui in narrativa, a manlevare e tenere integralmente indenne, anche in via di rivalsa e/o regresso ex artt. 1299 e 2055 cc, la società da ogni e CP_1 qualsiasi domanda e pretesa svolta da parte attrice nei suoi confronti, con ogni correlativa statuizione, e quindi riversare nei confronti del Dott. (ovvero del suo assicuratore ove questi venisse Controparte_3 evocato in giudizio) ogni effetto pregiudizievole che dovesse derivare alla all'esito del presente CP_1 procedimento ed in conseguenza dei fatti oggetto del giudizio, ivi comprese le spese del procedimento, mediante pagamento diretto da parte del professionista convenuto (e/o del suo assicuratore) in favore dell'attore di ogni
e qualsiasi somma allo stesso dovuta ovvero mediante restituzione alla società maggiorato dei CP_1 debiti accessori, di quanto quest'ultima fosse chiamata a corrispondere;
in via ulteriormente subordinata: nella deprecata ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità ascrivibile alla convenuta accertare e determinare la quota in concreto imputabile a quest'ultima CP_1 ed accertare e dichiarare, con riferimento alla prestazione sanitaria erogata da Controparte_4
l'eventuale responsabilità per colpa grave del terzo chiamato in causa Dott.
[...] Controparte_3
(Cf ) in ordine alle conseguenze ed ai danni rivendicati e richiesti dall'attrice nei C.F._2 confronti di con ogni correlativa statuizione, anche con riguardo ai debiti ripartiti;
CP_1 in via istruttoria:
a) respingere l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis cpc rubricato al n. 6141/18
Rg del Tribunale di ON, ovvero dichiararsi l'inammissibilità e/o la non utilizzabilità nei confronti di delle risultanze della consulenza tecnica preventiva sulla scorta di quanto eccepito al paragrafo 1) CP_1 del presente atto, ovvero per nullità della CTU laddove i Consulenti hanno esteso l'indagine a fatti non ritualmente allegati e/o prospettati nel ricorso ex art. 696 bis cpc e/o per violazione del contraddittorio;
b) non ammettere il quesito formulato dall'attrice e riferito alla personalizzazione, in quanto non demandabile al CTU, tenuto invero ad accertare e quantificare il danno biologico (nel duplice aspetto
3 temporaneo e permanente), eventuale sofferenza soggettiva correlata alle lesioni riscontrate ed esprimere giudizio di congruità in ordine alle spese mediche sostenute;
c) laddove disposta CTU medico legale, si chiede sin d'ora la nomina di un distinto Collegio Peritale rispetto
a quello incaricato nella fase ex art. 696 bis cpc, nel quale non è stata convenuta;
con espressa CP_1 riserva di formulare quesiti integrativi.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze difensive”.
- per il terzo chiamato, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29.05.2025:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del terzo chiamato dott. in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del CP_3 presente atto, qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta per ragioni di economia processuale.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il dott. dovesse essere CP_3 dichiarato responsabile nella causazione dei danni di cui è causa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della terza chiamante essendo il dott. dipendente della ridetta struttura, e CP_1 CP_3 per l'effetto condannare la a manlevare e tenere completamente indenne il dott. da CP_1 CP_3 qualsivoglia responsabilità e pregiudizio gli dovessero essere riconosciuti in relazione ai fatti di cui al presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il dott. CP_3 dovesse essere dichiarato responsabile nella causazione dei danni di cui è causa, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente della terza chiamante e comunque limitare entro la quota del 50% CP_1 il grado e la percentuale di responsabilità attribuibile al dott. per tutte le ragioni esposte Controparte_3 nella narrativa del presente atto, qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta per ragioni di economia processuale, con ogni correlativa statuizione anche con riguardo ai debiti ripartiti.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e Cpa come per legge del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatto e svolgimento del processo.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi a questo tribunale l' Controparte_5
[...]
[.. (d'ora in poi, per brevità, solo e la (d'ora in poi, per
[...] CP_5 CP_1 brevità, solo al fine di sentirle condannare “ciascuna per il proprio grado di responsabilità” CP_1 al risarcimento del danno subito, quantificato, per il solo danno biologico, in non meno di €
185.462,00, ovvero nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria come per legge, previo accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie e E, precisamente, in ragione CP_5 CP_1 CP_5 dell'errore medico commesso dal ginecologo dott. mentre in Persona_1 CP_1 ragione dell'errore medico commesso dal dott. Controparte_3
In fatto, parte attrice ha esposto che:
- nell'anno 2007 la signora venne sottoposta ad intervento di mastectomia destra Pt_1 per Ca duttale infiltrante multifocale che, successivamente, venne stata trattata con chemioterapia e poi ormonoterapia, con necessità di effettuare continui controlli di verifica da eseguirsi presso i medici specialisti in oncologia e ginecologia;
- in data 18.10.2011, all'esito di uno dei controlli di routine, le venne diagnostica la presenza di “ovaio destro aumentato di dimensioni per la presenza di un'area ipocogena, ovaio sinistro ad eco struttura regolare” (cfr. doc. 2);
- la paziente, pertanto, si rivolse allo specialista in ginecologia, dott. Persona_1 direttore dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia presso l'Ospedale di San VE
Marche (MC);
- il 26.11.2011 eseguì una risonanza magnetica in esito alla quale le venne diagnosticata:
“…Formazione cistica settata dell'ovaio dx a diametro trasverso di cm 3,4, con presenza di cisti figlie di cui la parete assume contrasto dopo somministrazione di . Linfonodi inguinali di dimensioni massime di Per_2
19 mm a sinistra” (cfr. doc. 4);
- alla luce di tali risultanze, il dott. le consigliò di sottoporsi ad intervento Per_1 chirurgico di asportazione della cisti (cfr. doc. 3);
- in data 13.12.2011 la paziente venne ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell' di San VE Marche e venne sottoposta al previsto intervento chirurgico di CP_6 asportazione dell'ovaio destro nel quale era stata riscontrata la presenza della cisti, effettuato dal dott. cfr. doc. 5, cartella clinica); Per_1
5 - al momento della dimissione, avvenuta in data 15.12.2011, la paziente, si accorse casualmente che, anziché asportarle l'ovaio di destra, le era stato asportato l'ovaio di sinistra
(cfr. doc. 6);
- ritirato, dopo circa 20 giorni dall'intervento, l'esame istologico eseguito sull'ovaio asportato
(cfr. doc. 7) trovò conferma che l'ovaio asportato era quello di destra e non quello di sinistra;
- all'esito di controlli effettuati nel mese di marzo 2012, emerse la presenza di una cisti ovarica destra accresciuta nelle dimensioni rispetto a quella rinvenuta nel corso degli accertamenti diagnostici effettuati prima dell'intervento;
- in data 8.03.2012 si sottopose a T.A.C. al torace e all'addome superiore e inferiore, con il seguente risultato: “incremento volumetrico dell'ovaio destro nel contesto del quale sono presenti formazioni ipodense la maggiore delle quali cm 5,4 x 5,6 a contenuto omogeneo da riferire presumibilmente a cisti…
Piccola falda di versamento libero nell'emiscavo pelvico destro. Utero di aspetto globoso con incremento volumetrico della cervice a densità disomogenea” (cfr. doc. 8);
- il 6.06.2012 la signora si sottopose ad un esame oncologico dal quale emerse la Pt_1 perdurante presenza della cisti ovarica destra e, in ragione di ciò, le venne consigliato, dalla dott.ssa di effettuare, immediatamente, un ulteriore intervento di annessiectomia Per_3 destra e isterectomia (cfr. doc. 10).
- il 18.06.2012 venne ricoverata presso il reparto di chirurgia della casa di cura privata CP_2
” di ON, dove il giorno seguente venne sottoposta ad intervento di
[...] laparoisterectomia e asportazione dell'ovaio destro e di tutto l'utero (cfr. doc. 11) per essere poi dimessa il 25.06.2012 (cfr. doc. 12).
La sottoposizione all'intervento di asportazione dell'utero ha comportato conseguenze nefaste per la donna che hanno inciso sia sul proprio stato d'animo che sulle proprie condizioni fisiche, prima fra tutte l'insorgere della menopausa a soli 37 anni e la necessità di assumere farmaci per aiutarla a convivere con la nuova condizione fisica.
La signora si è così rivolta al dott. per un sostegno Pt_1 Controparte_7 psicologico volto ad attenuare lo stato ansioso depressivo insorto, accompagnato da episodi di insonnia che le ha prescritto farmaci finalizzati ad aiutarla a controllare le crisi di pianto
(cfr. doc. 13).
6 Nei mesi successivi la signora ha incaricato il dott. di Pt_1 Persona_4
TR (AN) di visionare il suo intero percorso clinico, anche per verificare eventuali responsabilità nella gestione della paziente da parte della struttura sanitaria.
Con relazione di consulenza medica del 15.10.2012, a firma del medico chirurgo dott.
(cfr. doc. 14), la signora è venuta a conoscenza del fatto che Persona_4 Pt_1
l'asportazione dell'ovaio sinistro eseguita dal dott. in data 13.12.2011 Persona_1 presso l'Ospedale di San VE Marche era frutto di un mero errore medico in quanto non vi era “nessuna motivazione anatomico patologica della asportazione effettuata”. Tale errore è stato confermato anche dal successivo controllo T.A.C. dell'8.03.2012 in esito al quale è stata ravvisata la presenza della cisti ovarica destra di dimensioni superiori a quelle riscontrate nel mese di novembre 2011, data in cui l'intervento le era stato consigliato.
Il 24.10.2012, la paziente ha inoltrato alla struttura sanitaria lettera di denuncia del sinistro con richiesta di risarcimento del danno (cfr. doc. 15).
La pratica è stata istruita dalla competente commissione medica, ma il sinistro, nonostante numerosi solleciti, non è stato definito e nessun risarcimento è mai stato corrisposto (cfr. docc. 16, 17, 18 e 19).
La signora ha sporto anche denuncia-querela, a seguito della quale, dinanzi al Pt_1 tribunale penale di Macerata, veniva iscritto, contro il dott. il Persona_1 procedimento penale nr. 1346/2021 R.G.N.R. per il reato di lesioni personali.
Nel corso del procedimento penale è stata svolta una perizia da parte dei medici incaricati dal pubblico ministero, dott.ssa e prof. I Persona_5 Persona_6 consulenti hanno confermato l'errore medico commesso dal dott. Per_1 nell'asportazione dell'ovaio sinistro, in quanto la documentazione medica non forniva alcun indizio in ordine alla necessità di asportazione dell'ovaio destro, poi in effetti asportato con il successivo intervento chirurgico (cfr. doc. 20). Il procedimento penale si è estinto nel novembre 2021 per prescrizione del reato contestato al dott. Per_1
In data 5.10.2018, l'attrice ha quindi proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. contro l' (cfr. doc. 21), il Controparte_5 cui accertamento è stato demandato agli ausiliari dott. e dott. Persona_7 Persona_8
[...]
7 Il 16.12.2018 il caso della signora è stato sottoposto anche ad altro medico Pt_1 legale, dott. (cfr. doc. 22) il quale, in linea con le risultanze della C.T.U. Persona_9 esperita in sede penale, ha rilevato la presenza di un “evidente errore del ginecologo dell'
[...] nell'individuazione del sito chirurgico, avendo egli asportato l'annesso di sinistra Controparte_8
(normale) anziché quello di destra, sede effettiva della patologia (voluminosa cisti), come si evince dai suoi rilievi e da quelli dei suoi collaboratori (v. cartella clinica e le note 1-2)”.
Con CTU depositata il 16.01.2020 (cfr. doc. 23), i consulenti nominati in seno al procedimento ex ar.t 696bis c.p.c. hanno evidenziato profili di responsabilità non solo nell'operato del dott. e quindi dell' ex ma anche Persona_1 CP_5 nell'operato degli ulteriori medici che erano entrati in contatto con la paziente
[...]
: Pt_1
- alla struttura ospedaliera di San VE Marche si è addebitato di aver asportato un ovaio sano in una donna fertile senza giustificato motivo, con un danno biologico pari al 7-8%;
- all'oncologa dott.ssa dipendente , si è imputato di aver consigliato Persona_10 CP_5
l'intervento successivo al primo senza un quadro clinico che, in maniera evidente, suggerisse l'asportazione della cisti e dell'utero;
- al dott. - e quindi alla casa di cura “ ” di ON ( CP_3 CP_2 CP_1 nell'ambito della quale il medesimo operava - si è rimproverato di aver sottoposto la signora a intervento di laparoisterectomia totale con annessiectomia destra su indicazione Pt_1 oncologica “sebbene la diagnosi all'intervento fosse posta per “Fibromatosi uterina in pz. con pregressa annessiectomia sin. e mastectomia destra con svuotamento ascellare per carcinoma della mammella” e la diagnosi di ingresso fosse “leiomioma sottomucoso dell'utero” adagiandosi pedissequamente sulle indicazioni dell'oncologa, senza premurarsi di sottoporre la signora ad ulteriori Pt_1 accertamenti al fine di valutare l'effettivo quadro clinico;
- il danno biologico, per effetto della perdita dell'utero e dell'ovaio residuo, è stato indicato nella misura del 30%.
Il C.T.P. nominato dalla signora , dott. in sede di osservazioni ha Pt_1 Per_9 evidenziato che l'asportazione dell'ovaio destro e dell'utero (comportanti impotentia generandi in una donna di soli 37 anni con menopausa precoce) sono da imputarsi all'iniziale errore commesso dal dott. cfr. doc. 24). Per_1
8 Nonostante l'emersa responsabilità, il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine tanto che, neppure a seguito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., è mai stato corrisposto alcun risarcimento.
Il 28.09.2021 è stata depositata, presso la Camera di Conciliazione Forense di ON
(cfr. doc. 28) istanza di mediazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo comma, del d. lgs. 28/2010 e s.m.i. nei confronti di tutti i predetti soggetti coinvolti. Anche la mediazione, come da verbale conclusivo dell'11.05.2022 (cfr. doc. 31) ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione delle parti invitate.
E' stato quindi incardinato il presente giudizio al fine di ottenere la tutela delle ragioni della parte attrice.
Alla luce dei fatti per come sopra riportati nonché delle convergenti risultanze dei due accertamenti tecnici eseguiti, uno in sede penale (consulenza del pubblico ministero) e l'altro in sede civile (accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.) l'odierna attrice ha allegato che l'insorgenza della menopausa precoce a soli 37 anni e il correlato sensibile decremento della qualità della propria vita, sono da imputarsi in via esclusiva agli interventi chirurgici del dicembre 2011 e del giugno 2012.
“Più precisamente le cause vanno ricondotte, da un lato, all'inesatta esecuzione del primo intervento, concretizzatosi nell'asportazione dell'ovaio sinistro sano in luogo, come dovuto, di quello destro malato;
dall'altro lato all'inadeguato e superficiale trattamento post - operatorio tale da aver condotto all'errata decisione di effettuare l'ulteriore intervento del giugno 2012, con l'irreversibile effetto di un'impotentia generandi in una donna di soli 37 anni. Ne derivano indubbi profili di responsabilità sanitaria a carico tanto del Nosocomio di San VE Marche quanto della ”. Controparte_9
In ragione della suddetta dedotta e lamentata responsabilità, l'attrice ha chiesto il risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti e segnatamente del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale.
Quanto al danno biologico permanente nella misura stimata dai CC.TT.U. nel corso del procedimento di A.T.P. pari al 30% per una liquidazione, sulla base delle tabelle del tribunale di Milano, applicata la personalizzazione massima del 29%, che ammonta a €
185.462.
9 L'attrice ha poi chiesto il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale quali asserite poste autonome di danno che, tuttavia, non ha quantificato.
A titolo di danno morale ha invocato il risarcimento nel turbamento dello stato d'animo della danneggiata e cioè la “sofferenza”, ossia lo stato di prostrazione e disagio provocato dall'evento dannoso, tale da ledere l'integrità morale della persona e, pertanto, incidente non sulla salute, ma direttamente sulla dignità umana, valore protetto dall'art. 2 della Costituzione. Sul punto ha ulteriormente dedotto che lo stesso si presenta ontologicamente distinto dal danno biologico trattandosi di voci di danno afferenti a due autonome situazioni soggettive (l'offesa alla dignità umana, garantita dagli artt. 2 e 3 Cost., nel caso del danno morale e la lesione del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32. Cost., nel caso del danno biologico).
I postumi della denunciata malpractice medica giustificherebbero, inoltre, anche il risarcimento del danno esistenziale “per quest'ultimo deve intendersi una compromissione delle attività realizzatrici della persona umana con alterazione e sconvolgimento delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri”, “la ricorribilità di tali circostanze nella fattispecie in esame risiederebbe in re ipsa nella perdita della fertilità a soli 37 anni, nonché nelle problematiche che derivano dalla convivenza con la nuova condizione fisica, “il dolore interiore (ossia il danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana (ossia il danno esistenziale o alla vita di relazione) sono danni diversi e perciò solo autonomamente risarcibili”, costituendo i due autentici momenti essenziali della sofferenze dell'individuo”.
“Allo stesso modo, il danno esistenziale deve poter recuperare la propria autonomia rispetto al danno biologico, poiché quest'ultimo rappresenta solo una delle modalità attraverso le quali può esplicarsi la sofferenza umana sul piano esteriore, ma non l'unica”.
Al riguardo l'attrice ha anche allegato di “essere stata costretta a rinunciare a qualsivoglia aspirazione di nuove maternità o di allargamento della propria famiglia” (pag. 12 atto di citazione).
Infine, ha avanzato richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali ovvero di tutti i costi che la paziente danneggiata ha dovuto sostenere a causa delle conseguenze derivate dalla malpractice medica e che, invece, avrebbe evitato se il trattamento sanitario fosse stato eseguito in maniera corretta;
costi che si è riservata di quantificare.
1.2. Costituitasi regolarmente in giudizio, ha eccepito: CP_1
10 - l'inopponibilità alla stessa delle risultanze della C.T.U. svoltasi nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in quanto non parte dello stesso per non esservi stata evocata dall'attrice, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio;
- la nullità della C.T.U. “laddove i Consulenti hanno esteso l'indagine a fatti non ritualmente allegati e/o prospettati nel ricorso ex art. 696 bis cpc” in quanto nel promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo la ricorrente si è limitata a censurare il solo operato dell' e del dott. Controparte_8 Persona_1
- nel corso dell'A.T.P., infatti, i CC.TT.U. hanno esteso l'indagine a fatti non ritualmente contestati e/o prospettati dall'istante nel ricorso ex art. 696-bis c.p.c., andando a valutare anche l'operato del medico ausiliario della casa di cura , dott. CP_2 [...]
in relazione all'intervento chirurgico di laparoisterectomia con annessiectomia CP_3 destra del 19.06.2012;
- ha dichiarato di non rispondere delle conseguenze dannose riconducibili a CP_1 prestazioni sanitarie erogate da altre strutture, non sussistendo solidarietà passiva tra i convenuti;
- ha contestato tanto l'esistenza del pregiudizio ex adverso dedotto quanto la ricorrenza del rapporto causale con la condotta del personale sanitario di CP_1
- ha affermato che il quadro clinico attuale della signora deriverebbe Pt_1 esclusivamente dall'errata esecuzione dell'intervento chirurgico del 13.12.2011 presso il presidio ospedaliero di San VE Marche, allorquando venne asportato un ovaio sano, ossia l'annesso di sinistra, anziché quello di destra, sede effettiva della patologia per la quale era posta indicazione all'intervento e ciò anche sulla base di quanto emerge dalle due perizie di parte del dott. e del dott. Per_4 Per_9
- secondo la ricostruzione attorea l'intervento di isterosuzione eseguito in data
19.06.2012 presso la non sarebbe stato indicato, tuttavia tale Controparte_2 censura sarebbe smentita dalla relazione tecnica redatta dalla dott.ssa e dal prof. Per_5
(consulenti del pubblico ministero nel già citato procedimento penale) nella Persona_6 quale viene esplicitamente affermato che in relazione al secondo intervento del 19.06.12 “la decisione di procedere ad isterectomia è da ritenersi espressione di condotta terapeutica adeguata” (cfr. pag.
35, quarto capoverso, consulenza PM - doc. 2) e ancora: “non sono stati riscontrati elementi di
11 censura riguardo all'isterectomia” (cfr. conclusioni, pag. 37 consulenza PM - doc. 2). I consulenti del PM hanno rilevato, infatti, che “nulla si obietta circa l'opportunità della asportazione dell'utero
(isterectomia) che presentava una iperplasia miometriale con focali adenomiosi e che era giustificata come terapia delle perdite ematiche atipiche” (cfr. pag. 31, quinto capoverso, consulenza PM - doc. 2);
- scagionerebbe da ogni responsabilità il fatto che “l'indicazione al secondo intervento CP_1
(ovvero quello poi eseguito presso ) fu posta in occasione della visita oncologica del 6.06.12 (doc. CP_2
10 fascicolo attrice) dalla Dott.ssa oncologa presso l'Ospedale di , ergo ausiliario del Per_3 CP_5 convenuto a cui sarebbe in ogni caso esclusivamente riconducibile la censura dell'attrice CP_5 riferita all'inadeguata scelta terapeutica”;
- pertanto, non può essere chiamata a rispondere dell'asserita inadeguata CP_1 valutazione oncologica formulata presso altra sede;
- né parte attrice né le consulenze medico-legali hanno contestato carenze strutturali e/o organizzative della casa di cura, ovvero condotte colpose del personale sanitario che si
è preso cura della paziente in occasione del ricovero presso;
CP_2
- in ordine ai pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati da parte attrice ha, innanzitutto, negato l'an e contestato il quantum poiché ritenuto eccessivo, ha negato la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per procedersi ad una personalizzazione, ha rilevato che “i valori di liquidazione “medi” delle Tabelle di Milano già comprendono la componente di danno relativa alla sofferenza soggettiva interiore e alle ripercussioni dell'evento sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato in termini standardizzabili” negando quindi che possa esservi spazio non solo per la personalizzazione ma anche per il riconoscimento, separatamente dal danno biologico, di ulteriori voci di danno, quali il danno morale e il danno esistenziale.
La convenuta ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa il dott. CP_1 [...]
- materiale esecutore dell'intervento - ai sensi dell'art. 269 c.p.c., in ragione del CP_3 fatto che, secondo la prospettazione difensiva della stessa “in relazione al rapporto interno medico-struttura”,“L'asserita responsabilità medica della convenuta come allegata dall'attrice e CP_1 laddove accertata, sarebbe in ogni caso esclusivamente ascrivibile alla condotta inadempiente del medico ausiliario Dott. primo operatore e responsabile dell'intervento chirurgico”. Ciò al fine Controparte_3 di “esser dallo stesso tenuta indenne e/o manlevata anche in via di regresso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1299 e 2055 cc, con ogni correlativa statuizione, da ogni effetto pregiudizievole che dovesse
12 derivare alla struttura in conseguenza dei fatti oggetto di causa e delle pretese risarcitorie avanzate dall'odierno attore, anche per spese relative al presente procedimento”.
1.3. si è regolarmente costituito e ha eccepito quanto segue: Controparte_3
- infondatezza delle domande attoree;
- corretta esecuzione dell'attività svolta dal terzo chiamato, nessuna responsabilità può essere attribuita al dott. il quale ha agito secondo diligenza, prudenza e CP_3 perizia “in nessun passaggio dell'atto di citazione viene contestato che l'intervento chirurgico svolto dal dott. sia stato eseguito in modo errato”; l'intervento è stato eseguito in modo corretto e CP_3 puntuale;
- l'inopponibilità al medesimo delle risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento di A.T.P. sia in punto di an che in punto di quantum, non essendo stato il dott. convenuto nel relativo procedimento e quindi in ossequio al principio del CP_3 contraddittorio e al diritto di difesa;
- l'attrice, sin dall'origine e anche con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha contestato esclusivamente la condotta del personale sanitario dell'
[...]
e ciò sulla base delle valutazioni concordanti dei propri CC.TT.P. Controparte_5
(dott. cfr. doc. 14 attoreo e dott. cfr. doc. 22 attoreo) e dei consulenti Per_4 Per_9 tecnici incaricati dal pubblico ministero nel procedimento penale R.G.N.R. n. 1346/2012 incardinato presso il tribunale di Macerata (cfr. doc. 2 ; CP_1
- tutto il percorso clinico della paziente è stato condizionato dall'errore originario commesso dal dott. che ha asportato l'ovaio sano in luogo di quello malato;
di Per_1 conseguenza, se il primo intervento chirurgico fosse stato correttamente eseguito, di certo in nessun modo la signora sarebbe stata sottoposta al secondo intervento Pt_1 chirurgico;
- al dott. in atto di citazione viene contestata solo “una presunta non CP_3 opportunità di operare, ciò nonostante vi fosse stata una precisa prescrizione medica in tal senso da parte di altro specialista, ovvero l'oncologa dott.ssa ma questa censura risulterebbe smentita dalla Per_3 relazione tecnica redatta dalla dott.ssa e dal prof. (consulenti del Pubblico Per_5 Per_11
Ministero nel citato procedimento penale) come sopra richiamata e come eccepito anche dalla difesa della CP_1
13 - ne deriva, con riferimento all'an, una carenza assoluta di fondatezza delle pretese avanzate nei confronti di e correlativamente nei confronti del medico che CP_2 nell'ambito della stessa ha operato, con conseguente carenza assoluta di un nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta tenuta dal sanitario;
- in ordine al quantum debeautur ha contestato l'entità, la natura e la durata delle presunte lesioni;
- le quantificazioni operate da parte attrice sulla base della C.T.U. del giudizio di
A.T.P. costituiscono mere allegazioni di parte e sono quindi prive di valore probatorio;
- nella specie non ricorrono i presupposti per procedere a personalizzazione, atteso che non si ravvisano condizioni soggettive che per la loro peculiarità non siano adeguatamente ristorate mediante l'utilizzo del valore standard;
- le contestazioni riferite alla domanda attorea comportano il rigetto della domanda avanzata nei confronti di e, di conseguenza, anche il rigetto della domanda di CP_1 manleva e/o regresso formulata dalla terza chiamante nei confronti del dott. CP_3
- e, comunque, l'azione di regresso anticipata esperita dalla difesa della non CP_1 può in nessun caso essere accolta, in quanto il dott. è stato dipendente della CP_3 struttura sanitaria dal 1982 al 2021 e quindi, all'epoca dei fatti era assunto con contratto di lavoro da (cfr. doc. 2). Al caso di specie troverebbe applicazione l'art. 2236 c.c. e CP_1 quindi il dipendente sarebbe chiamato a rispondere solo per dolo o colpa grave, circostanza che non ricorre potendosi al più imputare al medesimo una colpa lieve;
- inoltre, il C.C.N.L. sottoscritto da per il personale medico dipendente da CP_10 case di cura, I.R.C.C.S., presidi e centri di riabilitazione (cfr. doc. 3) all'art. 25 prevede, per le strutture, di stipulare adeguata polizza assicurativa per i dipendenti ed esclude il diritto di rivalsa “salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato”;
- tutt'al più, poiché l'intervento è stato eseguito correttamente su parere della specialista oncologa, potrebbe ravvisarsi una colpa lieve, pertanto, nessun diritto può vantare la struttura nei confronti del medico;
- anche laddove, circostanza che la difesa del dott. , fosse Controparte_11 ravvisabile, nella condotta di quest'ultimo, una colpa grave, la struttura sanitaria non potrà
14 mai pretendere di essere integralmente manlevata in quanto conserva una propria quota di responsabilità, almeno pari al 50% per i danni lamentati da parte attrice;
- per quanto attiene alle prestazioni mediche effettuate per il tramite di professionisti propri ausiliari, infatti, l'ente risponde sulla base dell'art. 1228 c.c. in virtù del rapporto tra la prestazione effettuata dal sanitario e l'organizzazione aziendale della struttura.
In ragione di quanto sopra la difesa del medico ha chiesto rigettarsi le domande proposte nei confronti del terzo chiamato e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualche responsabilità in capo al medesimo, “accertare e dichiarare la responsabilità concorrente della terza chiamante e comunque limitare entro la quota del 50% il grado e la CP_1 percentuale di responsabilità attribuibile al dott. . Controparte_3
1.4. All'udienza di comparizione delle parti del 15.12.2023, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti dell' e in mancanza di sua CP_5 CP_5 costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stato assegnato alle parti il triplo termine ex art. 183 c.p.c., con fissazione dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al
5.04.2024.
Tutte le parti costituite si sono avvalse dei termini 183, comma 6, c.p.c., depositando le relative memorie.
In data 13.03.2024, con comparsa di costituzione e risposta datata 14.02.2024, a termini ex art. 183 c.p.c. ormai scaduti, si è costituita l' di CP_5 CP_5
La struttura sanitaria ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in forza del mutato quadro normativo e ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, con condanna di parte attrice al pagamento dei compensi legali.
Ciò in quanto l'azienda che avrebbe dovuto essere evocata in giudizio non era l' di bensì l' di ON in funzione di gestione liquidatoria ai sensi CP_5 CP_5 CP_5 dell'art. 42, comma 9, della legge della Regione Marche n. 19 dell'8.08.2022 e ai sensi dell'art. 15 della delibera della giunta regionale n. 1718 del 19.12.2022.
E' stata quindi emessa sentenza non definitiva n. 1128/2024, pubblicata il 4.06.2024, con la quale è stata disposta l'estromissione della convenuta di per difetto CP_5 CP_5 di legittimazione passiva.
15 E' stata quindi disposta CTU nominando la dott.ssa medico legale, (in Persona_12 sostituzione di che non si è presentato all'udienza di conferimento Persona_8 dell'incarico), specialista in medicina legale, e il dott. , specialista in Persona_7 ginecologia e ha sottoposto al collegio peritale i seguenti quesiti:
“eseguita l'anamnesi e l'esame obiettivo di esperiti gli accertamenti diagnostici e strumentali Parte_1 ritenuti necessari, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici,
1) elenchi il ctu la documentazione esaminata e descriva la storia clinica dell'attore con riferimento alle cure prestate, rispettivamente, presso l'ospedale di San VE e la casa di cura;
2) dica il ctu quale fosse il quadro clinico dell'attore all'epoca in cui si è affidato alle cure dei sanitari;
3) dica il ctu se le cure apprestate, rispettivamente, dall'ospedale di San VE, dalla clinica privata e dal medico convenuto sono state correttamente eseguite;
se i sanitari hanno osservato le linee guida e/o si siano uniformati alle buone pratiche accreditate dalle comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
se le prestazioni d'opera comportavano una speciale difficoltà in relazione alla complessità tecnica del trattamento, proporzionata allo specifico livello di competenza del professionista, e tenendo conto delle condizioni del paziente;
4) dica il CTU quale fosse il quadro clinico dell'attore in esito alle cure prestate dai sanitari delle strutture sanitarie convenute;
conseguentemente,
5) indichi il CTU la durata della inabilità temporanea assoluta e/o parziale, (specificandone la misura percentuale con valutazione motivata, e precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità), riconducibile in termini eziologici ai trattamenti sanitari prestati, rispettivamente, dalle due strutture sanitarie convenute e dal medico convenuto specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, il contributo causale alla verificazione dell'evento e delle conseguenze dannose di ciascuna condotta;
scomputi da detto pregiudizio quello che comunque sarebbe residuato in ipotesi di esatta esecuzione delle prestazioni sanitarie;
6) dica il CTU il gradiente invalidante biologico permanente patito dall'attore (il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva) riconducibile in termini eziologici ai trattamenti sanitari prestati, rispettivamente,
16 dalle due strutture sanitarie convenute e dal medico, specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, il contributo causale alla verificazione dell'evento e delle conseguenze dannose di ciascuna condotta;
scomputi da detto pregiudizio quello che comunque sarebbe residuato in ipotesi di esatta esecuzione delle prestazioni sanitarie;
precisi se gli esiti di carattere permanente siano suscettibili di miglioramento o aggravamento, con descrizione della eventuale evoluzione, del suo grado di probabilità e della eventuale necessità di procedere in futuro a nuovi accertamenti;
7) precisi il CTU, in caso di accertamento della responsabilità in capo ai sanitari, il grado della colpa della condotta posta in essere dal medico specificando in particolare se la condotta del sanitario possa CP_3 dirsi qualificata da colpa lieve o da colpa grave;
8) precisi il CTU, in caso di accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie convenute e del medico, ove possibile, le quote di responsabilità rispettivamente ascrivibili in capo all'ospedale di San
VE (e pertanto in capo all' gestione liquidatoria) e alla precisi, ove CP_12 CP_1 possibile, all'interno della quota in ipotesi imputabile alla le quote di responsabilità in capo CP_1 alla stessa e al medico CP_1 CP_3
9) accerti il CTU la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, nonché la necessità di eventuali spese mediche future.
10) indichi il CTU la letteratura scientifica esaminata”.
2. Assolvimento della condizione di procedibilità.
In via preliminare deve essere rilevato l'assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma1-bis, d. lgs.
4.03.2020 n. 28 e s.m.i., relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di responsabilità medica. Vi è, infatti, prova in atti dell'attivazione - da parte dell'attrice - presso la camera di conciliazione forense dell'ordine degli avvocati di ON, del procedimento de quo (n. 342/2021, cfr. docc. 28,
29 e 30) conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione dei convenuti, sebbene regolarmente convocati (cfr. verbale negativo di mediazione in atti del 11.05.2022, cfr. doc.
31).
17
3. Inquadramento della fattispecie: la disciplina applicabile al caso di specie, la natura giuridica della responsabilità, nesso di causalità e riparto dell'onere della prova.
3.1. La corretta disamina della fattispecie oggetto di controversia impone, sin da subito, di chiarire la disciplina applicabile al fine di individuare il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria convenuta e al medico terzo chiamato in causa.
Attualmente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie è disciplinata dalla legge 8.03.2017 n. 24 (anche nota come legge Gelli-Bianco). Tale normativa, con riguardo al titolo di responsabilità ha chiarito, all'art. 7, commi 1 e 2, che “1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”,
e all'art. 7, comma 3, che “3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
Tuttavia, come ripetutamente chiarito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità sanitaria, gli artt. 3, comma 1, del decreto legge 13.09.2012 n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8.11.2012 n. 189 (così detto decreto Balduzzi) e l'art. 7, comma 3, della già richiamata legge 8.03.2017 n. 24, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr., ex multis, Cass. 28994/2019 e Cass. 28811/2019).
3.2. Al fine di individuare il regime giudico applicabile e i conseguenti oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti, occorre procedere al corretto inquadramento della fattispecie oggetto del presente giudizio osservando come, nel caso di specie, l'odierna attrice ha agito in giudizio al fine di far valere la responsabilità dell'ospedale di San VE Marche a
18 seguito dell'errore medico del dott. quale medico operante nella stessa Persona_1 struttura (per l'avvenuta asportazione dell'ovaio sinistro, sano, anziché di quello destro, asseritamente malato) nonché la responsabilità della casa di cura quale struttura CP_2 gestita dalla (per l'asportazione dell'ovaio destro e dell'utero) che ha chiamato in CP_1 causa il dott. in qualità di medico dipendente della struttura stessa che Controparte_3 ha operato la signora (asportandole l'ovaio destro e l'utero). Pt_1
L'attrice ha evocato direttamente in giudizio le sole strutture sanitarie ritenute responsabili di malpractice medica e non anche i singoli medici operanti all'interno delle stesse ed entrati in contatto con la paziente. Tuttavia, in questa sede, la responsabilità dell'ospedale di San VE Marche e del medico specialista in ginecologia, dott. e Persona_1 quindi dell'ex non rilevano se non ai fini di una complessiva ricostruzione CP_5 della vicenda clinica della signora e ai fini del corretto riparto delle responsabilità, in Pt_1 quanto il dott. non è stato convenuto in giudizio e la struttura evocata al fine di Per_1 far valere la responsabilità del nosocomio di San VE Marche – e cioè l' CP_5
- è risultata carente di legittimazione passiva, tanto che, come detto, è stata
[...] estromessa dal presente giudizio perché la paziente avrebbe dovuto citare, in luogo della stessa, l' quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 Controparte_13 legge regionale n. 19 del 2022.
Viene poi in considerazione anche l'operato della dott.ssa colei che ha Persona_10 posto l'indicazione all'asportazione dell'ovaio destro e dell'utero e, quindi, ancora una volta di dipendente dell'allora CP_5
3.3. Nel caso di specie i fatti, per quanto attiene all'operato del dott. e Per_1 dell'ospedale di San VE Marche, risalgono al 13.12.2011 con la conseguenza che deve escludersi che gli stessi possano ritenersi regolati, sul piano del diritto sostanziale, sia dalla legge intervenuta nel 2017 che dalla precedente legge del 2012 e, dunque, il titolo della responsabilità va individuato alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità medica per come enucleati dalla giurisprudenza ante decreto Balduzzi.
Va rilevato, infatti, che i recenti interventi legislativi operati con la legge Balduzzi
(legge n. 189/2012) e con la successiva legge n. 24/2017, così detta legge Gelli-Bianco, non
19 hanno in alcun modo inciso sulla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.
Rimangono, quindi, fermi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, individua il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico a prestazioni corrispettive - da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria ed avente ad oggetto prestazioni latu sensu alberghiere, fino alla sua dimissione - concluso con il paziente nel momento in cui questi viene preso in carico dalla struttura deputata a fornire assistenza sanitario - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale e in forza del quale la struttura medesima deve allo stesso fornire una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria” che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi così detti di protezione e accessori, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni nonché la fornitura di prestazioni alberghiere
(cfr., e multis, Cass., sez. un., n. 9556 del 2002; Cass. n. 8826 del 2007, n. 19658 del 2014).
A tale contratto si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la responsabilità della struttura sanitaria rinviene la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, nonché, per quanto concerne le obbligazioni che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, nell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (cfr.
Cass. 27285/2013; Cass. 18610/2015).
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, qualunque sia il legame con questi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Viene così in rilievo il principio generale in virtù del quale chi si avvale dell'opera/attività di un terzo risponde anche dell'operato di questi. Tale responsabilità riposa sul così detto principio dell'appropriazione o “avvalimento” dell'attività altrui per l'adempimento della
20 propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. 12833/2014).
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere il medico, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto) essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (cfr. Cass.
6756/2001).
Il debitore risponde, quindi, direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si avvale, sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore. Tale responsabilità - in linea generale - trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che, dell'opera del terzo, il debitore o il preponente comunque si avvalga nell'attuazione della prestazione dovuta.
3.4. Per quanto riguarda l'operato della dott.ssa dipendente allora Persona_10 dell' di e del medico dott. dipendente di CP_5 CP_1 Controparte_3 quest'ultima, i relativi fatti sono riferiti, invece, al mese di giugno 2012, pertanto gli stessi esulano dal campo di applicazione della così detta legge Gelli-Bianco ma devono essere sussunti a pieno titolo nel così detto decreto Balduzzi.
Nonostante ciò, permane la loro qualificazione come rapporti contrattuali, atteso che il mutamento della natura giuridica della responsabilità del medico in extracontrattuale (fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia intervenuto un rapporto contrattuale tra il medico e il paziente) è mutata solo con la richiamata legge Gelli-Bianco.
Tuttavia, non avendo questa, come detto, portata retroattiva, nella fattispecie anche al rapporto tra medico e paziente continua ad applicarsi la responsabilità contrattuale da così detto contatto sociale;
vale quindi quanto sopra riportato in merito alla responsabilità della struttura.
21 Invero, anche successivamente all'intervento del legislatore apportato con l'art. 3 della l. 8 novembre 2012, n. 189 (“[...] L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile
[...]”) la giurisprudenza della suprema corte ha mantenuto fermo il suo precedente orientamento sostenendo che la norma non ha espresso alcuna opzione legislativa nella direzione della natura necessariamente extracontrattuale della responsabilità, il suo scopo essendo solo quello di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in capo al medico (cfr. Cass. n.
8940 del 2014 e Cass. n. 27391 del 2014).
Pertanto, quanto al rapporto tra il paziente e il medico di cui la struttura ospedaliera si avvale, senza previa scelta del medico che gli viene assegnato, la responsabilità del medico ha natura contrattuale(cfr. a partire dal leading case rappresentato da Cass. n. 589 del 1999). La responsabilità contrattuale del medico nasce da “un'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto”, all'origine della così detta responsabilità da contatto sociale, la cui giustificazione è il catalogo delle fonti apprestato dall'art. 1173 c.c. e, in particolare, il generico riferimento a quel qualsiasi “[...] altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico” che consente di inserire tra le fonti, principi e regole, soprattutto di rango costituzionale - tra cui, con specifico riguardo alla fattispecie, il diritto alla salute - trascendenti singole proposizioni legislative.
In questa prospettiva, si ammette che possano sorgere obbligazioni da rapporti contrattuali di fatto nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto, senza che quest'ultimo riproduca un'ipotesi negoziale, e pur tuttavia vi si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione di quel contatto (successivamente a Cass. n. 589 del 1999 cit., cfr. e multis, Cass. 28 gennaio 2004, n. 1547; Cass. 21 giugno 2004, n. 11488; Cass. 29 settembre 2004, n. 19564;
Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., sez. un., 11 febbraio
2008, n. 577; Cass. 3 ottobre 2016, n. 19670).
3.5. Sia in tema di responsabilità contrattuale sia in tema di responsabilità extracontrattuale, sussiste un duplice nesso di causalità, materiale (tra condotta ed evento dannoso) e giuridica (tra evento dannoso e danno).
22 In applicazione del criterio del “più probabile che non” deve risultare accertata la sussistenza del nesso di causalità tra, da un lato, l'omissione della struttura sanitaria e del medico e, dall'altro, il danno evento e i danni conseguenza.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità univoca ha chiarito che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti.
(A) Il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del “più probabile che non” - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, prescindendo da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.
Ai fini della sussistenza del nesso di causalità materiale, un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (così detta teoria della condicio sine qua non).
(B) Il secondo segmento del giudizio causale è diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica (cfr. ex multis Cass. n. 21619 del 2007). L'accertamento del nesso di casualità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso causale, da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non) implica una valutazione dell'idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(così detta probabilità logica: che indica il grado di conferma razionale della conclusione
23 deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento, cfr. Cass. n. 3847 del 2011).
3.6. Nell'ambito della responsabilità contrattuale l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
La Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che “la prova dell'inadempimento del medico non
è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d.
“più probabile che non” (così Cass. n. 21008 del 2018) e più in generale che “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in questo senso Cass. n. 3704 del 2018; cfr. nello stesso senso, Cass. n. 12961 del 2011, Cass. civ. 4792 del 2013, Cass. n. 12254 del 2015, Cass. n. 18392 del 2017, Cass. n. 26824 del
2017, Cass. n. 29315 del 2017, Cass. n. 18392 del 2018, n. 26700 del 2018; cfr. Cass. n.
28991 del 2019).
Con specifico riferimento alla questione in oggetto, va ribadito che nelle obbligazioni di “facere professionale”, a differenza che nelle altre obbligazioni, la causalità materiale (e cioè il nesso tra condotta ed evento) non è assorbita dall'inadempimento; l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove malattie, così come la perdita della causa nel caso dell'avvocato, possono non dipendere dalla violazione delle leges artis e avere, invece, una diversa eziologia. È onere, quindi, del creditore (nel caso di specie, il paziente danneggiato) provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento (condotta del sanitario in violazione delle regole di diligenza) ed evento dannoso (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuova malattia, cioè lesione della salute).
24 Ne discende che non basta che il paziente dimostri il contratto di spedalità e deduca l'aggravamento o l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che sia data prova del nesso di causalità materiale, in quanto detto nesso (ove venga allegato l'evento dannoso in termini di aggravamento della patologia preesistente o di insorgenza della nuova malattia) è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio.
Il creditore, cioè, deve allegare l'inadempimento (negligenza del sanitario), ma deve provare sia l'evento dannoso (e le conseguenze che ne sono derivate;
così detta causalità giuridica) sia il nesso causale tra la condotta del sanitario nella sua materialità (e cioè a prescindere dalla negligenza) ed evento dannoso.
Una volta che il creditore (paziente) abbia soddisfatto detti oneri, è successivo onere del debitore (sanitario o struttura) provare o di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile e cioè o di avere svolto l'attività professionale con la diligenza richiesta (tenendo presente che, ai sensi dell'art. 2236 c.c. “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave”) oppure che sia intervenuta una causa esterna, imprevedibile o inevitabile (che abbia reso impossibile il rispetto delle leges artis).
Di conseguenza, se resta ignota la causa dell'evento dannoso (e cioè se il creditore non riesce a provare, neanche attraverso presunzioni, che l'evento dannoso - l'aggravamento della patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia - sia in nesso causale con la condotta del sanitario) le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore medesimo, che ne aveva il relativo onere;
se, invece, resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale (ovvero, come detto, resta indimostrata l'imprevedibilità o l'inevitabilità di tale causa di impossibilità) le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (Cass. n. 26907 del 2020).
3.7. L'individuazione del contenuto della diligenza richiesta al medico nel caso concreto deve essere effettuata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. La diligenza esigibile dal medico è superiore alla media e deve essere quella del regolato e accorto professionista, ossia del professionista esercente la sua attività con scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale
25 (cfr., e multis, Cass. n. 583 del 2005); l'inadempimento alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente.
4. Gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio e i profili di responsabilità imputabili rispettivamente alla convenuta e al terzo chiamato CP_1 [...]
CP_3
La vicenda clinica della signora si appalesa complessa e caratterizzata da Pt_1 una pluralità di vicissitudini che l'hanno vista protagonista, suo malgrado, di plurimi errori medici riverberatisi in danno della medesima con effetto domino.
In tal senso si conclude la C.T.U. svoltasi nel presente giudizio, l'unica espletata nel contraddittorio di tutte le parti convenute e dunque anche l'unica che potrà essere validamente presa in considerazione nel presente giudizio.
Dalla perizia medico legale è emersa la conferma del fatto che il dott. in Per_1 data 13.12.2011 si è reso responsabile di un'escissione dell'ovaio sinistro (quando in realtà non avrebbe dovuto togliere nulla, tanto che l'esame istologico del materiale asportato ne qualificava la sua totale normalità) anziché di quello destro, che presentava una cisti, dopo di che, verificatosi questo primo macroscopico errore, su indicazione della oncologa dott.ssa la paziente (vedasi relazione) 6 mesi dopo circa, in data 18.06.2012, è stata Per_3 sottoposta ad intervento di asportazione dell'utero e dell'ovaio superstite, eseguito dal ginecologo dott. presso la casa di cura “ ”. CP_3 CP_2
A fronte di due interventi chirurgici particolarmente delicati e invasivi per una donna ancora giovane e soprattutto in età fertile il corretto approccio, secondo gli ausiliari del giudice, sarebbe stato quello di sottoporre l'ovaio destro ad un periodico “attento monitoraggio e follow up delle cisti evidenziate all'ovaio destro”.
Ciò significa che ambedue gli interventi si sono rivelati superflui.
In risposta a specifico quesito i CC.TT.U. hanno individuato criticità a carico di tutti e tre i medici che sono entrati in contatto con la signora ( e Pt_1 Per_1 Per_3
ascrivendo ad ognuno di loro una condotta negligente. CP_3
26 “Il dott. dell'ospedale di San VE, ha mostrato sicuramente una condotta Per_1 inadeguata per i seguenti motivi:
1) errore di indicazione all'escissione dell'ovaio destro in presenza unicamente di una cisti ovarica destra che non aveva requisiti di rischio di trasformazione patologica;
infatti le sue dimensioni, il contenuto/setto e la negatività sia dei markers che dei profili genici BRCA1/BRCA2 non inducevano ad alcun sospetto di trasformazione;
lo stesso medico non attuava un ragionamento di diagnosi differenziale dato che un ovaio “cistico” poteva essere l'espressione di una azione ormonale esercitata dalla terapia con tamoxifene (dal 2007-2012);
2) Errore o svista in sede intraoperatoria, laddove, constata la assoluta normalità dell'aspetto anatomico dell'ovaio destro da asportare, non si limitò ad eseguire una semplice “laparoscopia diagnostica” ma, senza neanche avvalersi dell'ausilio di un estremo controllo ecografico intraoperatorio che definisse “in extremis” il contenuto di ambedue le ovaie, in base ad una sua istantanea e personale valutazione, decise di asportare l'ovaio sinistro, quello mai definito in precedenza da nessun esame (neanche da quelli da lui stesso eseguiti) dotato di alcun requisito, seppur minimo, di anormalità, come del resto sancito dal successivo esame istologico.
La Dott.ssa ha messo in atto una condotta inadeguata per il seguente motivo: Per_3
1) non ha posto correttamente l'indicazione operatoria né alla escissione dell'ovaio residuo né all'isterectomia pur trattandosi di una attività non competente alla sua specializzazione di oncologa;
2) non ha spiegato adeguatamente alla paziente che tale procedura avrebbe indotto una immediata menopausa chirurgica (che la paziente ha dichiarato essere indesiderata) individuandosi un vizio di comunicazione con la paziente;
3) non ha correttamente messo in fila cronologicamente il dato della prescrizione di esami di laboratorio e strumentali con il dato esecutivo dell'atto operatorio, ovvero, come detto sopra, se tali esami sarebbero stati preliminari o meno all'atto operatorio.
Il Dott. della casa di cura “ ” di ON ha mostrato sicuramente una CP_3 CP_2 condotta inadeguata per i seguenti motivi:
1) effettuò, acriticamente rispetto alla indicazione fornitagli dalla oncologa dott.ssa un Per_3 definitivo intervento di istero-annessiectomia destra in una giovane donna di 37 anni, determinandone in tal modo, in considerazione del precedente intervento di annessiectomia controlaterale eseguito 6 mesi prima dal dott. uno stato di menopausa precoce, irreversibile e non trattabile con la “terapia ormonale Per_1
27 sostitutiva” (causa il carcinoma mammario operato) associabile ad una possibile sequela di talora gravi patologie ed effetti collaterali ad essa strettamente collegati e precludendole qualunque possibilità di ricercare una futura maternità (vedi relazione)”.
Il relazione alla condotta di i CCTTUU hanno specificamente evidenziato CP_3 che: “Ci sembra, pertanto, che il motivo principale per cui il dott. ha eseguito l'intervento di CP_3 isterectomia con annessectomia (residua) destra sia stato prevalentemente quello di assecondare acriticamente quanto consigliato dalla dott.ssa come peraltro ammesso anche dallo stesso (“su Per_3 CP_3 indicazione oncologica”) non ponendo però in atto una sua doverosa e autonoma revisione critica sulle motivazioni che lo inducevano in quanto esso stesso autore e responsabile di un intervento mutilante condotto su una giovane donna di 37 anni. Nel caso della signora il dott. attuando Pt_1 CP_3 pedissequamente l'indicazione espressa dalla oncologa dott.ssa (“… su indicazione oncologica …”), Per_3 ottenne di fatto, come risultato finale, il completamento dell'asportazione dell'intero apparato genitale interno iniziato solo 6 mesi prima dal dott. il 13/12/2011, con la rimozione inspiegabile Per_1 dell'annesso sinistro, del tutto normale, che si è tradotto in quello stato, oltremodo temuto dalla sig.ra
di una irreversibile menopausa precoce [come noto, nella menopausa precoce la mancanza di Pt_1 estrogeni può comportare, tra l'altro, la riduzione della densità ossea (osteoporosi), maggiore possibilità di malattie cardiovascolari, Parkinson, demenza precoce, assottigliamento e la secchezza dell'epitelio vaginale
(atrofia vaginale che può comportare una impossibilità ad avere rapporti sessuali)] priva di un suo possibile trattamento efficace poiché, come noto, l'unica terapia ormonale efficace, quella c.d. “estrogenica sostitutiva”,
è controindicata nelle donne operate di carcinoma mammario. […]
Da ultimo ci appare rilevante focalizzare ulteriormente la condotta messa in atto dal dott. il quale, in veste di chirurgo ma pur sempre anche di medico, si limitò a comportarsi da mero CP_3 esecutore di una prescrizione altrui fatta dall'oncologa Si ritiene che il chirurgo debba sì prendere in Per_3 considerazione i dati clinico-strumentali emersi nel precedente iter clinico ma lo stesso deve anche verificare nel momento in cui si appresta ad eseguire un atto “mutilante” se le indicazioni siano ancora in essere nel preciso momento in cui la paziente giunge alla sua osservazione. Come tutti sappiamo le condizioni morbose sono soggette ad una evoluzione sia in pejus ma anche in meglio, motivo per cui ogni decisione – a maggior ragione se trattasi di escissioni chirurgiche – deve essere rivalutata criticamente in tempo reale”.
28 Gli inadempimenti allegati da parte attrice sono stati ritenuti effettivamente sussistenti in base alla C.T.U. che ha confermato la sussistenza di un nesso causale tra quanto lamentato dall'attrice e le condotte dei medici e delle strutture dove hanno operato.
La consulenza tecnica disposta nell'ambito del presente giudizio e le relative risultanze, specie in materia di responsabilità sanitaria, può divenire essa stessa fonte oggettiva di prova in quanto “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
“percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova” (cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della così detta
“preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass. n. 15857/2015).
Gli evidenziati errori medici hanno comportato, per la paziente, un danno biologico temporaneo di 3 giorni di inabilità temporanea assoluta (lasso temporale del ricovero dal
13.12.2011 al 15.12.2011), 20 giorni di inabilità temporanea al 50% (lasso temporale che il dott. a suggerito nella sua lettera di dimissioni del 15.12.2011). Per_1
Per quanto attiene il dott. e : l'escissione di un ovaio residuo e CP_3 CP_2 dell'utero (procedure giudicate inadeguate dai CC.TT.U.): 6 giorni di inabilità temporanea assoluta (lasso temporale che copre la reale durata del ricovero post-intervento); 25 giorni di inabilità temporanea al 50% (lasso temporale che consente alla donna di tornare alle sue ordinarie mansioni).
Dato che sia la prima ovariectomia (eseguita a sinistra senza una indicazione condivisibile) che la seconda ovariectomia + isterectomia (eseguita a destra senza indicazione comprendendo anche l'isterectomia) non avrebbero dovuto essere espletate “Il pregiudizio che sarebbe residuato in ipotesi di esatta esecuzione delle due prestazioni sanitarie sarebbe stato
29 pari a 0%. Pertanto, a carico del primo medico (n.d.r. dott. vi è il danno correlato ad una Per_1 ovariectomia in donna giovane ancora fertile;
mentre a carico del secondo medico (n.d.r. dott. CP_3 in ipotesi corresponsabile assieme alla struttura laddove svolgeva tale prestazione vanno annoverati il danno da ovariectomia superstite e il danno da isterectomia.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, quindi, nel corso della storia clinica della signora sono individuabili due momenti fondamentali che hanno contribuito alla generazione del danno Pt_1 biologico complessivo: l'asportazione dell'ovaio sinistro operata dal Dott. nel primo intervento Per_1 nel mese di dicembre del 2012 presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di San VE
Marche e l'isterectomia e annessiectomia destra operata dal dott. presso la casa di cura Controparte_3
gestita dalla durante il ricovero nella stessa dal 18.06.2012 al 25.06.2012. CP_2 CP_1
Il danno biologico permanente complessivo derivatone alla paziente è valutabile nel
30%, alla luce dell'impianto valutativo S.I.M.L.A. (società italiana di medicina legale e delle assicurazioni) utilizzato quale barème di riferimento.
I CC.TT.U. hanno poi esplicitato, sulla base di una motivata valutazione, soppesando tutte le circostanze del caso concreto, le ragioni che hanno portato a riconoscere all'attrice un danno biologico inferiore rispetto al valore massimo contemplato dal barème assunto come riferimento.
In riferimento a detto barème, infatti, sono i medesimi autori che invitano i medici legali ad una valutazione personalizzata che tenga conto delle fasce di età correlate alla capacità di procreazione (<20 anni;
20-40 anni;
40-50 anni;
oltre i 50 anni e post- menopausa) e alle aspirazioni familiari.
Nel caso di specie gli elementi oggettivi valorizzati sono consistiti nel fatto che si trattava di una donna di 37 anni al momento dei due atti chirurgici contestati nonché già madre di tre figli (due parti eutocici e un taglio cesareo). Alla luce di tali emergenze i
CC.TT.U. hanno ritenuto, con valutazione condivisibile, di collocare il caso specifico della signora esattamente a metà del range valutativo in quanto: “se da una parte il 30% Pt_1 sarebbe da riservare allo scenario peggiore, ovvero donna giovane senza figli che desidererebbe averli ma che non può procreare in quanto le viene tolto utero e annessi, dall'altra parte il 10% sarebbe da riservare allo scenario meno peggio, ovvero donna matura e avanti con l'età - in menopausa - già madre di figli. È ovvio che tra questi due scenari vengono a posizionarsi tante situazioni “grige”. Fortunatamente il caso della
30 Sig.ra si viene a collocare proprio a metà in quanto, trentasettenne [né giovane né in menopausa] e Pt_1 con tre figli a casa, potendo equamente ottenere per la perdita di utero e annessi esattamente la metà tra il
10-3% [n.d.r., rectius, 30%, il numero corretto, infatti, è senz'altro 30, essendo la mancata aggiunta dello zero da imputarsi evidentemente ad una mera svista] ovvero il 20%.
Lo stesso ragionamento va applicato alla perdita dell'ovaio sinistro laddove l'indicazione era errata
(tale ovaio non andava tolto). Tuttavia, viene tolto un ovaio (SANO) in una donna di 37 anni e già madre di 3 figli. Per l'asportazione di un ovaio le linee guida rilevano un range valutativo tra 5-25% sempre in relazione all'età e alle aspirazioni familiari. Quindi ancora una volta l'escissione di due ovaie ricadrebbe esattamente a metà, ovvero intorno al 15%).
L'ovaio però ci pone davanti ad un ragionamento ulteriore essendo un organo doppio. È chiaro che asportare il primo organo - condizione che non induce alla menopausa - ha un peso diverso rispetto all'escissione del secondo e ultimo/residuo organo - la cui abolizione anatomo-funzionale induce un quadro di menopausa irreversibile. Per dare un valore a questo ragionamento di comune accordo si è deciso di
“pesare” o valutare il danno conseguente alla perdita del primo ovaio nel 5% (1/3 del totale) mentre di pesare o valutare il danno conseguente alla perdita dell'ovaio residuo nel 10% (2/3 del totale).
Alla luce di questi ragionamenti ne scaturisce la seguente valutazione: il danno attribuibile all'escissione dell'ovaio sinistro (SANO) è pari al 5% il danno attribuibile all'escissione dell'ovaio residuo destro (SENZA INDICAZIONE) e dell'utero (SENZA INDICAZIONE) è pari al maggior danno ovvero di 14% dal 6-20”.
5. I due interventi subiti dalla paziente e le conseguenze che ne sono derivate sono illeciti distinti.
La C.T.U. ha correttamente distinto il danno iatrogeno cagionato dal primo intervento eseguito presso l'ospedale di San VE (escissione ovaio sinistro che ha dato luogo ad un danno biologico permanente del 5% e relativa inabilità temporanea, cfr. C.T.U. pagg. 36 e 38) da quello riferito al secondo intervento effettuato presso (escissione CP_2 ovaio destro e utero, che ha dato luogo ad un danno biologico del 15% in termini di differenziale e relativa inabilità temporanea, cfr. C.T.U. pagg. 36 e 38).
Conseguenza della condotta colposa posta in essere in occasione del secondo intervento realizzato dal dott. all'interno della clinica di è il c.d. danno CP_3 CP_1 biologico differenziale.
31 Rispetto ai due interventi chirurgici (13.12.2011 presso ospedale San VE e
19.06.2012 presso ) non ricorre unicità del fatto dannoso e quindi non può neppure CP_2 astrattamente supporsi una responsabilità solidale in capo a e al dott. CP_1 CP_3 relativamente agli esiti del primo trattamento.
“L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario” (cfr. Cass. civile sez. VI, 28/01/2021, n.1842; Cass. civile sez. III,
25/09/2014, n.20192).
Nel caso di specie è di tutta evidenza come il danno iatrogeno del 5% correlato all'intervento del 13.12.2011 eseguito presso l'ospedale di San VE, quindi, preesistente al ricovero presso , non possa in alcun modo essere ascritto (neppure in via CP_2 concorsuale) al personale ausiliario di la cui condotta non si pone quale antecedente CP_1 causale dell'escissione dell'ovaio sinistro.
Ne consegue che, sulla base delle conclusioni della C.T.U., e il medico CP_1 rispondono limitatamente ai soli esiti del secondo intervento: danno iatrogeno CP_3 permanente del 15% inteso come differenziale.
Irrilevante risulta il fatto che abbia agito su indicazione dell'oncologa CP_3
atteso che, come anche evidenziato dai CC.TT.UU., egli avrebbe dovuto porre in Per_3 essere una doverosa e autonoma revisione critica sulle motivazioni che lo inducevano all'intervento di asportazione dell'ovaio residuo e dell'utero. Nella specie, non vi era nessuna
32 delle condizioni che avrebbero potuto giustificare l'isterectomia. Quindi, ove CP_3 avesse correttamente e compiutamente valutato il caso della paziente prima di operare, avrebbe dovuto desistere dall'intervento sulla signora.
Al riguardo, in punto di diritto, si osserva che qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni il problema della concorrenza di una pluralità delle cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a ciascuna di esse, a meno che non sia raggiunta la prova dell'esclusiva efficienza causale di una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell'illecito, da ritenersi idonea ad impedire l'evento o a ridurne le conseguenze.
In presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi o succedentisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno, se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato. Al contrario, deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili o quando, inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale, spezzi il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al rango di occasioni estranee. (Cass. 30/03/1985, n. 2234; Cass.
10/12/1996, n. 10987; Cass. 10/11/1993, n. 11087; Cass. 2005 n. 18094; Cass. 2013 n.
21255).
Pertanto dalla costante giurisprudenza della suprema Corte si desume: che ai fini della determinazione del nesso di causalità, in presenza di una pluralità di fatti riferibili a più persone, si deve a tutti riconoscere - di regola - una efficienza causativa ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi l'evento non si sarebbe determinato.
Tuttavia tale regola non trova applicazione allorquando la causa per ultima sopravvenuta, per la sua intrinseca idoneità e autonomia si sganci dalle concause anteriori e assurga a causa determinante esclusiva dell'evento. Per causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, c.p., deve intendersi quella indipendente dal
33 fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta e operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo e alla prevedibilità di quello.
Si ha interruzione del nesso causale, per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, soltanto quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, si da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.
Al contrario, non si ha interruzione del nesso causale quando, essendo ancora in atto ed in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito; illecito che resta, in tal caso, unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive e reattive a quella situazione (sempreché rispetto ad essa coerenti e adeguate;
cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. n. 11087 del 1993).
L'accertamento se uno o più fatti imputabili a soggetti diversi, concomitanti o succedentisi nel tempo, rientrino nel novero delle condizioni necessarie ed efficienti per la produzione dell'evento dannoso, secondo la disciplina dettata dagli artt. 40 e 41 c.p. costituisce un tipico giudizio di fatto il quale in tanto si sottrae a censura in sede di legittimità in quanto sia sorretto da motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico-giuridico.
Nella specie, il fatto dannoso, consistito nella rimozione dell'ovaio residuo e dell'utero
è conseguenza della concorrente condotta dei due medici, e e delle CP_3 Per_3 rispettive strutture sanitarie in cui hanno operato e, pertanto, nei confronti del danneggiato ciascuno di loro è responsabile per l'intero danno.
Di conseguenza, al contrario di quanto allegato dalla difesa di non può CP_1
Cont procedersi ad alcuna ripartizione di responsabilità tra (e quindi ) e (e Per_3 CP_3 quindi , in quanto nei confronti della danneggiata, la condotta di e del medico CP_1 CP_1 di cui si è avvalsa è in nesso di causalità con l'evento dannoso nella sua interezza.
Pertanto, deve essere condannata a pagare all'attrice la somma liquidata a titolo CP_1 di danno non patrimoniale.
34
6. La liquidazione del danno non patrimoniale differenziale. Applicazione delle tabelle del tribunale di Milano.
Alla signora è risarcibile, nella misura indicata dai consulenti, la lesione Pt_1 all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale e cioè il danno biologico.
La valutazione del danno biologico non può che avvenire in via equitativa.
6.1. In questa sede, come già anticipato, non è possibile statuire in merito al danno ascritto dai CC.TT.U. al dott. e quindi anche all'ex di cui era Per_1 CP_5 dipendente. L'entità del danno da questi provocato deve comunque essere presa in considerazione al fine di stabilire, per differenza, l'esatta percentuale di danno ascrivibile alla convenuta e al chiamato in causa dott. CP_1 CP_3
Infatti, a fronte di un danno complessivo stimato dai CC.TT.U. in 20 punti percentuali e di un danno ascrivibile al dott. in 5 punti percentuali, la Per_1 determinazione della “quota” di responsabilità addebitabile ai convenuti dovrà essere effettuata secondo lo schema del danno differenziale. La regola è la seguente: il danno biologico differenziale va calcolato facendo la differenza tra le somme di denaro, non tra le percentuali di invalidità permanente.
Ritenuti quindi condivisibili gli approdi dei CC.TT.U. e non essendovi né elementi né argomenti per discostarsi dalla relativa valutazione, è compito del giudice, in sede di liquidazione, tradurre il differenziale di invalidità nell'equivalente monetario oggetto dell'obbligazione risarcitoria.
Tale operazione va compiuta comparando il controvalore monetario dei due gradi complessivi di invalidità e sottraendo dall'importo corrispondente alla percentuale di invalidità complessiva successiva all'illecito quello corrispondente all'invalidità pregressa: la differenza rappresenta il controvalore monetario del danno eziologicamente ascrivibile alla responsabilità dell'autore dell'illecito.
La liquidazione corretta del danno differenziale causale richiede una “doppia conversione in denaro” e all'esito una sottrazione: prima si converte in moneta la stima in punti percentuali dell'invalidità complessiva dell'individuo (ovvero il così detto minuendo, risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito); poi si converte in denaro la valutazione in punti percentuali dell'invalidità teoricamente
35 preesistente all'illecito (ovvero il così detto sottraendo); infine, si sottrae l'importo sub 2) dall'importo sub 1).
Nel caso di specie, la signora , al momento del fatto illecito aveva 37 anni e Pt_1 aveva la stessa età al momento della stabilizzazione dei postumi e in esito allo stesso ha riportato, per quanto detto, un danno biologico differenziale del 15%.
In ordine alla liquidazione si deve fare applicazione del seguente principio di diritto:
“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (così detto biologico) quanto del danno morale, il “quantum” risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno) mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce” salvo procedere all'aumento di tale tipologia di pregiudizio fino alla massima personalizzazione consentita, nel caso di specie 39%, del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale) qualora ne sussistano i presupposti (cfr. Cass. sez. III, ord. n. 15733 del 17.05.2022; in senso conforme cfr. Cass. sez. III, sent. 5119 del
17.02.2023 “La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le
Tabelle di Milano, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (così detto biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” e ancora più nel dettaglio, cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 7892 del 22.03.2024: “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno) considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la così detta personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore
36 del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3) dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, C.d.A”.
Nel caso di specie, pertanto, applicando le tabelle di Milano si dovrà liquidare la totalità del danno non patrimoniale risarcibile, essendo ricompreso anche il danno morale, da ritenersi in concreto sussistente “secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva” (così Cass. n. 19922/2023) e “senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (così Cass. n.
5119/2023).
6.2. Tuttavia, si deve osservare come i CC.TT.U., nello stimare, correttamente, il danno in termini di danno differenziale, abbiano, invece, errato nel calcolare la percentuale dello stesso. Nel caso di specie, infatti, il minuendo del differenziale è pari al 20% (danno complessivo che si riferisce all'asportazione di entrambi gli ovai e all'asportazione dell'utero) mentre il sottraendo è pari al 5% (danno ascrivibile all'asportazione del solo ovaio di sinistra, condotta imputabile esclusivamente al dott. . La sottrazione tra Per_1 questi due valori percentuali (20% - 5%) porta ad un risultato del 15%, ciò significa che il differenziale corretto da calcolare per “monetizzare” il danno arrecato all'attrice è pari al
15% e non al 14% come (presumibilmente per una mera svista) indicato in C.T.U. laddove si legge che al dott. è ascrivibile un 5% mentre il maggior danno arrecato dal Per_1 secondo medico e dalla seconda struttura è pari al “14% dal 6-20”.
Così non può essere, perché, altrimenti, dal calcolo rimarrebbe fuori il punto percentuale tra il 5% e il 6% e ciò andrebbe a discapito dell'attrice, in quanto le verrebbe liquidato un importo minore.
6.3. Né è possibile aderire all'interpretazione che delle conclusioni della C.T.U. fornisce parte attrice, secondo la quale gli ausiliari della giudice avrebbero inteso liquidare un danno biologico permanente nelle misure che seguono: 5% per l'escissione dell'ovaio sinistro;
l'escissione dell'ovaio destro avrebbe prodotto un maggior danno del 14%; la perdita dell'utero avrebbe inciso per un ulteriore 20%, con la conseguenza che il danno biologico complessivo sarebbe pari al 39% e sottratto il 5% ascrivibile al dott. Per_1
l'attrice avrebbe diritto ad una liquidazione complessiva del danno biologico pari al 34%.
Così non è, perché sulla base della lettera delle conclusioni dell'elaborato peritale, per come
37 sopra riportate, non è possibile in alcun modo pervenire a detta conclusione, in quanto è chiaro che il danno biologico complessivo è pari al 20%.
6.4. Da decenni, ormai, al fine di garantire, per quanto possibile, liquidazioni uniformi su tutto il territorio nazionale ed evitare il deprecabile fenomeno del così detto forum shopping, i singoli tribunali si sono dotati di proprie tabelle basate sui precedenti e ciò in attesa che il legislatore, quanto meno a far data dall'entrata in vigore dell'art. 138, primo comma, del d. lgs.
7.09.2005 n. 209 C.d.A., che - nel disciplinare il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (così dette macro-permanenti) - ha previsto l'emanazione di due distinti decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi e deputati all'approvazione di due distinte tabelle: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
Tali tabelle sono state approvato solo con d.P.R. 13.01.2025 n. 12 contenente il
“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209” d'ora in poi per brevità o solo regolamento o solo T.U.N.
A distanza di 20 anni, quindi, il legislatore ha dato parziale attuazione all'art. 138, comma 1, lett. b) del C.d.A. (d. lgs. 209/2005). Con questo decreto, infatti, è stata approvata la sola “tabella economica” (e cioè la tabella unica nazionale, così detta T.U.N.) mentre è ancora di là da venire la “tabella delle menomazioni”.
Ciò a differenza della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (così dette micro-permanenti) che ha visto licenziate sin da subito sia la tabella economica (periodicamente aggiornata) che quella delle menomazioni.
Quanto al perimetro di efficacia della normativa in questione, l'ambito di applicazione, è quello della liquidazione del danno biologico e del danno morale causati da sinistri stradali e quello della liquidazione dei danni causati da colpa medica in virtù del rinvio contenuto nell'art. 7 della legge 8.03.2017 n. 24 e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10% della complessiva validità dell'individuo.
38 Sotto il profilo cronologico, l'art. 5 del regolamento stabilisce che esso si applichi solo per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (il decreto è stato pubblicato sul supp. ord. n. 4 alla G.U. 18.02.2025 n. 40) e quindi, in mancanza di indicazioni circa la sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Cost., è entrato in vigore trascorso l'ordinario periodo di vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione nella G.U. e dunque il 5.03.2025.
Il problema da scandagliare in questa sede è quello di stabilire se, per effetto dell'entrata in vigore della T.U.N., il calcolo del danno biologico - sia pure nella misura del differenziale residuato in capo alla signora e imputabile a responsabilità medica - Pt_1 debba avvenire secondo le pregresse tabelle pretorie o per il tramite della nuova T.U.N.
Il legislatore, con l'art. 5 del d.P.R. 13.01.2025 n. 12 rubricato “Disposizioni transitorie” ha previsto espressamente che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
La Cassazione, con la pronuncia 11319/2025 (pur affermando che nel caso specifico posto alla sua attenzione la corte territoriale non potrebbe fare applicazione della tabella approvata con il d.P.R. n. 12/2015 per essersi formato il giudicato sul punto) ha, tuttavia, sentenziato, in un obiter dictum, che “non sarebbero altrimenti d'ostacolo [n.d.r.: il riferimento è all'applicazione della tabella approvata con il d.P.R. n. 12/2015] né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato d.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore» valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”.
Prima dell'intervento della Cassazione, anche pronunce di merito hanno optato per l'immediata applicabilità della T.U.N., alcune senza motivare (Trib. di Avellino, sez. II, ordinanza 20.03.2025; Trib. di Termini Imerese 765/2025 e Trib. di Palmi 124/2025; il Trib. di Catania 2956/2025 ha affermato che, nonostante il d.P.R. “è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere, farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza”, altre, come Trib. di Agrigento sentenza del 09.06.2025
39 n. 671 che ha motivato richiamando proprio la sentenza della Cassazione;
il Trib. di Perugia, sez. II, sentenza 31.03.2025 n. 424 motivando nel modo che segue: “7.1. In via preliminare, occorre rilevare che la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente dinamico-relazionale (così detto danno biologico), da invalidità temporanea e permanente e di sofferenza soggettiva (così detto danno morale) deve essere liquidato non applicando le tabelle di elaborazione pretoria
(quali le Tabelle del Tribunale di Milano) ma la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) ed entrata in vigore il 5 marzo 2025 in attuazione del disposto dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005.
Reputa lo scrivente che non si pongano, sul punto, questioni di diritto intertemporale, dal momento che, a rigore, non si è verificata alcuna novella legislativa soggetta, salvo deroghe espresse, al disposto dell'art. 11 delle Preleggi.
Infatti, alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle, la nuova Tabella Unica Nazionale ha sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabella Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica, la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, “dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione, la stessa non potrà che essere condotta facendo governo dei criteri di determinazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene (del resto, anche prima della Tabella Unica Nazionale i giudici di merito erano soliti liquidare il danno sulla scorta delle tabelle giurisprudenziali di più recente elaborazione, che consentivano di determinare il risarcimento al valore attuale della moneta, senza ricorrere a meccanismi di rivalutazione). Il fatto che la Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano allo scopo di
“razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizzazione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima. (In termini si veda la questione del resto analoga al
40 rapporto tra il sistema tabellare ed il meccanismo di liquidazione del danno di cui alla L. 8 marzo 2017, n.
24: cfr. Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990)”.
In altri casi, invece, il d.P.R. è stato interpretato alla lettera (cfr. Trib. di Ascoli Piceno, sentenza 25.03.2025 n. 147).
La Corte d'appello di Milano 982/2025 ha affermato come “non trovi applicazione la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno di non lieve entità, approvata nelle more del giudizio..., in quanto applicabile ai soli sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore”.
In senso analogo la Corte d'Appello dell'Aquila 322/2025 e i tribunali di Busto
Arsizio 325/2025, Caltanissetta 462/2025, Sondrio 208/2025 e Varese 213/2025, secondo i quali la T.U.N. “non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la stessa può essere utilizzata con riguardo ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, come previsto dall'articolo 5 del citato d.P.R.”.
In tutti questi casi, in coerenza con la Cassazione “pre T.U.N.” i parametri tabellari applicati sono quelli di Milano. La tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1226 c.c. e 2056 c.c.” e, conseguentemente, incorre in vizio di violazione di legge la sentenza che la disapplichi (cfr.
Cass. sent. 12408/2011) con l'avvertenza che “non è lo scostamento dalle tabelle milanesi a fondare la violazione della norma di diritto ma le tabelle sono il parametro per verificare se sia stato violato l'art.
1226 c.c.” (cfr. Cass. sent. 10579/2021).
Secondo la scrivente, l'impostazione del d.P.R., tesa a dar continuità alla tabella di
Milano, conferma le indicazioni fornite dalla sentenza della Cassazione 12408/2011 sulla necessità di riferirsi, in assenza di T.U.N. - e quindi ora che la T.U.N. è stata emanata, anche prima dell'effettiva entrata in vigore della stessa - (solo) ai criteri milanesi, assurti a parametri para-normativi.
Pretendere di bypassare il chiaro dato letterale del d.P.R. e segnatamente l'art. 5 dello stesso che ne dispone la irretroattività, rischia di arrecare un importante vulnus alla certezza del diritto nonché incrementare in modo esponenziale, anziché deflazionare, il contenzioso impedendo di fatto conciliazioni sia stragiudiziali che giudiziali con, finanche, il rischio di aumentare il contenzioso.
41 Questo tipo di interpretazione, infatti, cozza profondamente sia con la funzione che la T.U.N. è destinata ad avere per i sinistri verificatisi dal 5.03.2025 in poi sia con la funzione vicaria alla quale ha assolto, nel perdurare dell'inerzia del legislatore, la giurisprudenza pretoria.
La funzione della T.U.N. è quella di garantire uniformità e omogeneità delle liquidazioni in tutto il territorio nazionale superando così i campanilismi e relegando progressivamente, con il passar del tempo, nel dimenticatoio le pur meritorie tabelle dei tribunali.
La scrivente giudice non ignora che con ordinanza datata 18.07.2025 ed emessa dal trib. di Milano, sezione X civile, in persona del dott. Damiano Spera, nell'ambito del procedimento R.G. n. 14068/2024 sul punto è stato disposto rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. chiedendosi alla Corte di cassazione di rispondere ai seguenti quesiti:
“se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al
9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la
T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:
1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n.
10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la
Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”;
2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la
T.U.N., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la
Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”.
42 Né ignora che a seguito di tale rimessione il Primo Presidente ha assegnato alla Terza sezione civile della Corte di cassazione la questione per come sollevata in quanto ha ravvisato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, come delineati dall'art. 363-bis, comma 1, c.p.c., osservando che: - il quesito posto dall'ordinanza del Tribunale di Milano «è di mero diritto ed è rilevante ai fini della definizione del giudizio», incentrandosi sulla verifica se l'emanazione del d.P.R. n. 12/2025 consenta (ovvero imponga) l'utilizzo dei relativi parametri per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a lesioni cd. macropermanenti, nei casi di cui agli artt. 138 d.lgs. n. 209/2005 e 7 della l. n.
24/2017, anche laddove l'evento dannoso sia occorso prima dell'entrata in vigore del d.P.R. suddetto (5 marzo 2025); la questione non è stata già “risolta” dalla Corte di cassazione, espressasi in senso favorevole in un mero obiter dictum di Cass., n. 11319/2025 (mentre l'affermazione circa l'immediata applicabilità del parametro tabellare di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione dei danni conseguenti a fatti di responsabilità sanitaria anteriori all'entrata in vigore della l. n. 24/2017 - contenuta in Cass., n.
28990/2019 e Cass., n. 31868/2024 - riguarda unicamente il danno biologico cagionato da lesioni cd. micropermanenti, rispetto alla quale è assente una disposizione transitoria analoga all'art. 5 d.P.R. n.
12/2025); la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, «tenuto conto non soltanto dell'ampiezza del contenzioso sui sinistri anteriori a una data ancora prossima, quale quella del 5 marzo 2025, ma anche del fatto che le cause future potrebbero vertere unicamente sul punto dei criteri di liquidazione del danno, di modo che (…) una tempestiva decisione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale rivestirebbe un'importante valenza deflattiva, orientando in modo uniforme le liquidazioni sin dalla fase stragiudiziale»; la questione presenta “gravi difficoltà interpretative”, «come è dimostrato dalle diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito in ordine alla portata estensiva della applicazione della T.U.N. oltre i tempi e i casi per cui essa viene in rilievo in base alle indicazioni del d.P.R. n. 12/2025 (…) e dagli argomenti spesi dalla dottrina in favore dell'una o dell'altra tesi», «in un contesto nel quale (…) la giurisprudenza di legittimità non ha avuto ancora modo di risolvere la questione con affermazione di principio, nell'esercizio puntuale della propria funzione nomofilattica, e le cui indicazioni, pur significative, che si traggono dagli orientamenti maturati nel tempo circa i criteri di equità volti a governare la liquidazione del danno non patrimoniale, sono dai giudici di merito e dalla dottrina assunte a sostegno di tesi e soluzioni contrapposte».
La nuova T.U.N. ha un ambito di applicazione definito sia in relazione alla causa genetica del fatto illecito sia in relazione al tempo in cui il sinistro si è verificato.
43 Riguardo al tempo sono ben due le norme dettate dal legislatore e che si esprimono inequivocabilmente nel senso di una efficacia non retroattiva della T.U.N.: la prima è data dall'art. 1, comma 18, della così detta “Legge Concorrenza” n. 124/2017 la quale dispone che: “la tabella unica nazionale predisposta con il d.P.R. di cui all'art. 138, comma 1, C.a.p. […] si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo d.P.R.”
(e quindi ora sappiamo dal 5.03.2025) e poi lo stesso d.P.R. 12/2025 all'art. 5 dispone che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” e quindi dal 5.03.2025.
Sebbene le argomentazioni di cui sopra a sostegno dell'applicabilità della T.U.N. anche ai procedimenti in corso possano apparire tutto sommato ragionevoli e convincenti, ad avviso della scrivente la persuasività e la ragionevolezza delle stesse viene meno nel momento in cui non può non tenersi conto della disposizione transitoria di cui al già richiamato art. 5, il cui intento e il cui contenuto finirebbero per essere completamente vanificati e al giudice non è consentito disapplicare una norma, specie quando il suo contenuto, già dal punto di vista letterale è, di fatto, inequivoco e tale da potersi affermare, senza timore di smentita, che “in claris non fit interpretatio”.
Infatti, argomentando come sopra, sia pur attraverso l'“escamotage” del ricorso all'analogia, si finirebbe per porre nel nulla la chiara disposizione normativa che proietta inequivocabilmente solo nel futuro l'applicazione della T.U.N.
È evidente che la norma transitoria opportunamente inserita persegue uno scopo di certezza del diritto completamente vanificato dalle prime interpretazioni che ne iniziano ad essere date.
Non va poi trascurato l'argomento relativo all'affidamento ingenerato nella collettività indifferenziata dei consociati circa l'applicazione, ante emanazione del d.P.R. 12/2025, delle tabelle sui cui valori le parti hanno appunto fatto affidamento, compresa la circostanza che le stesse vengono periodicamente attualizzate, con tanto di applicazione di quelle vigenti al momento della liquidazione e non al momento della domanda.
Infine, oltre alla certezza del diritto, che costituisce indubbiamente un valore da preservare, il discrimine temporale tra sinistri ante
5.03.2025 e post 05.03.2025 e quindi questo ulteriore differimento dell'efficacia vincolante della norma ha un'altra specifica ratio che va
44 ravvisata nel dare alle compagnie assicuratrici il tempo necessario per modificare le polizze e, soprattutto, i premi assicurativi in relazione ai nuovi indennizzi previsti dalla T.U.N., sempre al fine di adeguatamente “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” (ex art. 138 C.d.A.).
In ragione di quanto sopra e in aderenza al dato normativo vigente ratione temporis dal quale la scrivente giudice ritiene di non potersi discostare per tutte le motivazioni esplicitate
(nello stesso senso si veda tribunale di Trani sentenza 06.06.2025 n. 608), questo tribunale, come da sempre in materia di liquidazione del danno non patrimoniale (biologico e morale) intende dare continuità alla propria giurisprudenza e applicare le tabelle del tribunale di
Milano nella loro ultima versione che è quella del 5.06.2024.
La funzione di queste ultime è quella di continuare a costituire il criterio equitativo al quale fare riferimento per la liquidazione dei sinistri verificatisi ante 5.03.2025.
La disposizione transitoria inserita dal legislatore non è frutto del caso ma è voluta proprio perché le tabelle sono state utilizzate per un ventennio e proprio perché corrisponde a giustizia e ad equità che un sinistro determinatosi nella vigenza di tali tabelle - alle quali la
Cassazione ha più volte riconosciuto una funzione para-normativa - venga definito sulla base delle stesse.
6.5. Considerato che il già citato d.P.R. 13.01.2025 n. 12, non è applicabile retroattivamente per espressa previsione normativa e non si ritiene di applicarlo come parametro di riferimento per l'esercizio del potere equitativo, nella specie il delta tra 20% e
5% deve essere liquidato facendo applicazione dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica delle tabelle del tribunale di Milano, come anche correttamente domandato da parte attrice.
Prendendo a riferimento le tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 5.06.2024,
l'importo dovuto per il danno non patrimoniale del 20% è il seguente:
- anni 37, percentuale di danno non patrimoniale del 20% = € 84.973 (di cui € 62.480 danno biologico ed € 22.630 danno morale);
- anni 37, percentuale di danno biologico 5% = € 8.926 (di cui € 7.141 danno biologico ed € 1.785 danno morale).
La differenza tra i due delta è pari a: 20% - 5% = € 84.973 - € 8.926 = € 76.047.
45 In ragione di quanto sopra all'attrice , a titolo di danno non patrimoniale Parte_1 differenziale riconducibile all'imperita condotta della e del dott. va CP_1 CP_3 riconosciuta la somma di € 76.047 già rivalutata.
6.6. Quanto all'inabilità temporanea, per quanto detto, viene in considerazione unicamente quella riferibile al secondo intervento di asportazione dell'ovaio destro e dell'utero.
La stessa, pertanto, in base alla valutazione operata dai CC.TT.U., sempre in applicazione degli importi della tabella milanese aggiornati al giugno 2024 è pari, assumendo quale importo giornaliero base € 115 come previsto dalle richiamate tabelle, non sussistendovi ragioni per operare un aumento in via di personalizzazione, anche in ragione di quanto si dirà successivamente al rigetto integrale della domandata personalizzazione del danno) a:
- 6 giorni di inabilità assoluta : € 115 x 6 = € 690;
- 25 giorni di inabilità parziale al 50%: € 115 x 50% = € 57,50 x 25 = € 1.437,50; totale inabilità temporanea assoluta e parziale € 2.127,50.
6.7. Alle somme liquidabili a titolo di danno biologico permanente e di danno biologico temporaneo, come sopra liquidate, andranno aggiunti gli interessi legali.
Parte attrice, infatti, oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta mediante applicazione delle tabelle di Milano attualizzate al giugno 2024 e il d.m. 18 luglio 2025 che ha aggiornato gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del C.d.A. (come noto, infatti, la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore) ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi legali sul credito (compensativi del danno da ritardo).
Pertanto, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, dovrà esserle riconosciuto - avendone fatto espressa richiesta - anche il così detto lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Tale lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca
46 dell'evento di danno (da considerarsi 18.06.2012, per le considerazioni sopra esposte) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del
1995).
Sulla detta somma, già rivalutata, matureranno e spetteranno, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., stante la conversione da debito di valore in debito di valuta (cfr. ex multis
Cass. n. 11594 del 2004; n. 9711 del 2004).
6.8. Nel richiedere la liquidazione del danno non patrimoniale, parte attrice ha indicato tre asserite distinte poste di danno delle quali ha domandato il risarcimento anche se si è limitata a quantificare la sola posta del danno biologico.
Vi è da dire che le tabelle del tribunale di Milano pocanzi applicate, come evidenziato dalla già richiamata giurisprudenza e come si evince anche dal prospetto relativo al calcolo effettuato, contengono la liquidazione sia del danno morale che del danno biologico (pregiudizio ontologicamente diverso dal così detto danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, cfr. Cass. ord. 27482/2018) che, quindi, è già compreso nella liquidazione di cui sopra.
Danno non patrimoniale che si è inteso liquidare non solo nella sua componente biologica ma anche nella sua componente morale in quanto è indubbio che la signora sia stata vittima di un'importante sofferenza, la medesima è stata interessata da Pt_1 plurimi errori medici integranti fatti di reato, ha sporto querela per il reato di lesioni personali ma il relativo giudizio si è estinto per prescrizione, circostanza che deve aver senz'altro ingenerato nella stessa un senso di sfiducia nelle istituzioni e di impotenza, il tutto percepito come denegata giustizia.
L'asportazione di utero e ovaie (istero-ovariectomia) porta all'infertilità permanente, amenorrea e menopausa precoce, con sintomi fisici come vampate e secchezza vaginale. A livello psicologico, si possono sperimentare ansia, depressione e un senso di perdita, legati alla fertilità compromessa e ai cambiamenti ormonali. Possono verificarsi anche
47 conseguenze fisiche a lungo termine come l'osteoporosi e un possibile aumento del rischio cardiovascolare a causa della drastica riduzione degli estrogeni.
Si tratta di un intervento gravemente demolitivo che colpisce la donna nel suo essere tale, nella sua intimità più profonda che genera quella sofferenza soggettiva che dà luogo al danno morale. I plurimi errori medici commessi e il fatto che questi abbiano riguardato una parte del corpo della donna che assume, in base all'id quod plerumque accidit, un particolare significato non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico, rendono senz'altro configurabile e risarcibile il danno morale in quanto la componente morale ha avuto un'incidenza notevole nell'acuire il danno non patrimoniale nel suo complesso. Di qui una liquidazione pari all'importo complessivo previsto dalle tabelle milanesi per tali due voci.
Diverso è il discorso per il così detto danno esistenziale in quanto oggi è ormai pacifico in giurisprudenza che “il danno esistenziale non esiste” o, meglio, corrisponde al danno alla vita di relazione, alla lesione dei valori della persona costituzionalmente garantiti, allo sconvolgimento delle abitudini di vita e dell'agenda quotidiana in genere che rientra nel danno biologico.
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di legittimità nella fondamentale ordinanza
27 marzo 2018, n. 7513, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Di conseguenza non è possibile farsi luogo, dopo aver liquidato il danno biologico, alla ulteriore liquidazione anche del danno esistenziale in quanto si determinerebbe un'indebita, in quanto inammissibile, locupletazione a vantaggio del danneggiato, mentre la funzione della responsabilità civile è, come noto, e ancora, una funzione prevalentemente compensativa. E questo sebbene negli ultimi anni la stessa abbia, via via, iniziato ad assumere anche altre funzioni quali quella deterrente, preventiva, dissuasiva, sanzionatoria, punitiva, etc.
48 Ciò vuol dire che il risarcimento del danno deve essere integrale, che non sono risarcibili i meri disagi ma solo i danni seri, non trascurabili, che superino la normale tollerabilità e che in conseguenza del risarcimento il danneggiato deve essere posto nella stessa situazione esistente anteriormente al fatto lesivo (status quo ante). Nulla di più, nulla di meno. Liquidare nel caso di specie il danno esistenziale in aggiunta al danno biologico e morale significherebbe duplicare inammissibilmente le poste risarcitorie, in ragione di ciò la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno esistenziale deve essere rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda volta ad ottenere la personalizzazione, per altro richiesta nella misura massima del 39% come previsto dalle tabelle di Milano.
6.9. Nella fattispecie non sussistono i presupposti per procedersi alla personalizzazione del danno non patrimoniale come sopra riconosciuto e liquidato.
Parte attrice invoca l'applicazione di una personalizzazione nella misura massima prevista dalle tabelle del tribunale di Milano pari al 39%, senza dare conto delle ragioni che la giustificherebbero.
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un fatto costitutivo della pretesa e, in quanto tali, devono essere allegate in modo circostanziato e provate dagli originari attori (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite della
Cassazione, con la nota sentenza n. 26972 del 2008) senza potersi, per altro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (Cass. n. 24471 del 2014).
La misura standard del risarcimento può essere incrementata dal giudice solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari (che è onere del danneggiato allegare e provare) rispetto alle conseguenze ordinarie di un sinistro (cfr. in tal senso, tra le varie,
Cass. n. 5865 del 2021).
La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona
è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari.
Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad esempio, la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto
49 inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono, invece, quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da ella svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (cfr., e multis, Cass. 5865 del 2021).
Nel caso in decisione non sono state provate circostanze tali da giustificare un aumento del ristoro dovuto.
A tal riguardo, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cit. Cass. 27482/2018, Cass. 23469/2018; cit. Cass. 7513/2018; Cass.
24471/2014 e Cass. 23778/2014). Deve, cioè, trattarsi di circostanze del tutto anomale e peculiari, che fuoriescono da quelle normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr., recentemente, Cass. 5984/2025; Cass. 31681/2024; Cass. 23469/2018; Cass. 28988/2019 e
Cass. 10912/2018).
In mancanza di allegazione e prova, non vi sono i presupposti per discostarsi dalla liquidazione standard di cui alle tabelle la cui funzione è proprio quella di uniformare i risarcimenti in ossequio al principio di eguaglianza.
Non sono emersi danni ad aspetti relativi alla vita di che non siano già Persona_13 contemplati nella liquidazione dell'intero ammontare tabellare, rectius nella percentuale di invalidità espressa dal barème medico-legale (fonte S.I.M.L.A.) adottato dai CC.TT.U. (cfr. cit.
Cass. 28988/2019 e cit. Cass. 10912/2018 “Il grado di invalidità permanente indicato da un
“barème” medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona”.
50 Oltretutto si precisa che non può essere nella specie valorizzato l'aspetto relativo alla dedotta rinuncia a “qualsivoglia aspirazione di nuove maternità o di allargamento della propria famiglia” atteso che risulta dai referti in atti che la signora aveva riferito “pregressa sterilizzazione tubarica” già ad ottobre 2011 (cfr. pag. 11 CTU). Sterilizzazione che pertanto fa presumere che la signora non volesse future gravidanze.
6.10. A fronte della domanda volta ad ottenere genericamente il risarcimento di un asserito danno patrimoniale derivato alla signora dalla dedotta malpractice medica, Pt_1 con riserva contenuta nell'atto introduttivo di meglio specificare e quantificare tale ulteriore pretesa creditoria, la medesima non ha né allegato né provato di aver sostenuto spese mediche o di altra natura eziologicamente connesse ai fatti per cui è causa, come constato anche dai CC.TT.UU. che - in risposta a specifico quesito - hanno dichiarato quanto segue:
“Non risultano spese mediche documentate. Alla luce dei dati di cui attualmente si dispone, non risultano prevedibili spese mediche future”.
Nulla è quindi dovuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale.
7. La domanda dell'attrice non si estende al terzo chiamato.
Quanto alla chiamata del medico in causa da parte di nelle sue allegazioni CP_1 poste a base della chiamata ha svolto una chiamata in garanzia (“In relazione al rapporto CP_1 interno medico – struttura, assume dirimente rilevanza che non sono allegate dall'attrice inadempienze proprie della convenuta. […] Nel caso di specie, devono senza dubbio ritenersi pacifiche quelle CP_2 circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di responsabilità interna tra i condebitori soldali e per l'effetto fondata la domanda di regresso/rivalsa proposta dalla Struttura nei confronti del professionista” pag. 12 e 13 comparsa di risposta . CP_1
Al riguardo si osserva che “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda
51 di condanna. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l'
[...]
convenuta aveva chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo, limitandosi a svolgere Parte_2 nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato)” cfr. Cass., n.
11103 del 2020; cfr. e multis Cass. n. 516 del 2020; Cass. n. 5400 del 2013).
Pertanto, nel caso di chiamata in garanzia, a fronte della diversità dei rapporti, la domanda attorea non si estende automaticamente al terzo chiamato.
Nella specie, quindi, la domanda dell'attrice non si estende automaticamente nei confronti di in difetto di espressa tempestiva domanda, formulata al contrario CP_3 solo in sede di precisazione delle conclusioni.
8. La domanda in garanzia e le quote di responsabilità nei rapporti interni.
8.1. Tenuto conto della domanda in garanzia formulata da nei confronti di CP_1
si rileva che nei soli rapporti interni tra condebitori solidali l'obbligazione CP_3 risarcitoria si divide tra i diversi debitori ex art. 1298 c.c. e le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde per i fatti dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico
52 evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. Cass., sez. III, sent.
n. 29001 del 20.10.2021; Cass., sez. III, sent. n. 28987 dell'11.11.2019; Cass., sez. III, ord. n.
28642 del 7.11.2024, riferita ad un caso pressoché analogo a quello per cui è causa in quanto relativa ad una responsabilità medica per un intervento di isterectomia e di annessiectomia bilaterale dal quale sono derivate complicanze che hanno comportato la necessità di due ulteriori interventi;
Cass., sez. III, ord. n. 34516 dell'11.12.2023, che riafferma indirettamente il principio).
Nel caso di specie, la condotta del dott. per quanto negligente, imprudente CP_3
e imperita e dunque colposa, non possa essere considerata a tal punto straordinaria e/o abnorme tale da far sì che vi siano i presupposti fattuali e giuridici richiesti dalla sopra richiamata giurisprudenza per affermare una responsabilità esclusiva del medico idonea a mandare esente la struttura da qualsivoglia responsabilità.
Ne discende che la responsabilità deve essere ripartita in parti eguali tra e il CP_1 dott. CP_3
A ciò si aggiunge il concorso nella causazione del danno da parte del medico dipendente dell'ex l'oncologa che ha indirizzato la paziente CP_5 Per_3 all'intervento con una condotta definita dai CCTTUU come viziata in termini di comunicazione non adeguata, non comprensibile, non chiara, non condivisa con la paziente.
Contributo causale che, in via equitativa, può stimarsi nel 10 % (cfr. i CC.TT.UU. hanno affermato che, pur non potendo con precisione delineare le quote di responsabilità, tuttavia,:
“Sicuramente il danno maggiore è stato attuato dai medici cha hanno operato rispetto al medico oncologo che ha solo avanzato un'indicazione all'atto operatorio”, pag. 39 CTU).
Pertanto, nei rapporti interni tra le parti, scomputata la quota di responsabilità Cont imputabile al medico dipendente dell'ex (oggi ), la CP_5 Parte_3 restante parte, pari al 90%, deve essere suddivisa in parti uguali tra e pari al CP_1 CP_3
45% ciascuno (cfr. in un caso simile: “La condanna di due coobbligati al risarcimento del danno in una percentuale inferiore del 100%, poiché un terzo (potenziale) coobbligato, benché ne sia stata
53 astrattamente riconosciuta la corresponsabilità (nella specie, in misura del 10%) non è stato evocato in giudizio dal danneggiato, comporta che i due soggetti ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni (nella specie, in percentuale pari al 90%) siano vincolati in solido entro i limiti della accertata responsabilità, salvo riparto interno pro quota (nella specie, paritariamente riconosciute nella misura del
45%)”, in Cass. n. 11290 del 2025).
8.2. Come detto, ha formulato azione di rivalsa nei confronti del medico CP_1 suo dipendente. CP_3
Sul punto di precisa che l'azione di rivalsa, prima della entrata in vigore della Legge
, era più ampia e meno limitata in quanto permetteva alla struttura sanitaria di CP_14 rifarsi sul medico, anche in caso di colpa lieve, entro i limiti generali previsti dal codice civile sull'azione di regresso (art. 1916 c.c.).
Ante legge Gelli-Bianco, pertanto, il principio generale era che la struttura sanitaria, dopo aver risarcito il danno al paziente, poteva esercitare un'azione di regresso nei confronti del medico responsabile del danno, in virtù dell'art. 1916 c.c. La responsabilità del medico e quindi la possibilità di esercitare la rivalsa, sussisteva anche per colpa lieve senza limitazione di esperibilità di tale azione ai soli casi di dolo o colpa grave, limitazione, questa, che è stata introdotta successivamente.
Non c'erano limiti quantitativi e temporali che, con riferimento all'attività medica, sono stati introdotti con la legge Gelli-Bianco.
Dopo la legge Gelli-Bianco, la struttura può agire in rivalsa solo se il medico ha agito con dolo o colpa grave. È stata introdotta una decadenza annuale per l'esercizio dell'azione di rivalsa, che decorre dall'avvenuto pagamento del risarcimento. La legge ha posto dei tetti massimi alla rivalsa (triplo della retribuzione annua del sanitario) salvo per i medici liberi professionisti in regime autonomo. Per non perdere il diritto alla rivalsa, la struttura ha l'obbligo di dare avviso al medico del contenzioso avviato dal paziente entro
45 giorni dall'inizio del giudizio.
Nel caso di specie, trattandosi di fatti accaduti ante legge , è dunque CP_14 irrilevante distinguere il grado della colpa in quanto il medico risponde anche per colpa lieve.
Né il diritto di rivalsa/regresso/manleva, può dirsi precluso dalla previsione di cui all' CP_1 art. 25 del CCNL richiamato e prodotto in estratto da parte terza chiamata (così come
54 al caso di specie non si applica temporalmente l'art. 9 della legge 24/2017) in quanto ai sensi dell'art. 58 del citato CCNL (decorrenza e durata) la parte normativa dell'accordo (tra cui rientrano le disposizioni dell'invocato art. 25) si riferisce all'arco temporale dall'1.01.2002 fino al 31.12.2005 (cfr. doc. 3 fascicolo estratto CCNL, pag. 19) pertanto la CP_3
CP_1 norma di cui all'art 25 CCNL (2002-2005) è ratione temporis inapplicabile sia al contratto del dott. (1982) che al caso di specie (intervento del 2012). In tal senso le CP_3 deduzioni di parte chiamante che non sono state né contrastate né smentite da parte CP_1 chiamata.
In ogni caso il terzo chiamato non ha neppure provato in giudizio che il contratto stipulato tra la e il sanitario in data 1.11.1982 fosse disciplinato dal CCNL Aiop, CP_2 ovvero che , all'epoca dei fatti, fosse struttura aderente e/o associata ad Aiop CP_2
(Associazione Italiana Ospedalità Privata).
Sussiste, pertanto, il diritto di di rivalersi nei confronti del dott. CP_1 CP_3 relativamente alla propria quota parte di responsabilità pari al 45 % dell'intero danno non patrimoniale liquidato all'attrice (pari a € 78.174,5) per un equivalente pecuniario di €
35.178,52, già rivalutato, oltre interessi dalla data dell'evento sino al soddisfo.
9. Liquidazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
9.1. Parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice le CP_1 spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate, in applicazione di parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per le causa di valore pari al decisum (tra €52.001 ed € 260.000) , intermedi tra quelli medi e quelli massimi come richiesto in nota spese.
Tenuto conto che parte attrice è stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali devono essere pagate a favore dello Stato e non devono essere dimezzate. La quantificazione delle spese di lite, infatti, non subisce deroghe nel «caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato»; anche in tal caso il giudice civile «applica gli ordinari criteri di liquidazione», pure se lo Stato corrisponde al difensore del non abbiente un compenso dimezzato (cfr. Corte Cost. n. 64 del 2024 che, confermando la validità del diritto vivente a partire dal 2018, ha precisato che, nel caso in cui
55 la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto o e autonomo da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese ).
9.2. Tenuto conto della soccombenza reciproca, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. compensa per la metà le spese rispettivamente anticipate da e e condanna CP_1 CP_3 quest'ultimo a rimborsare a la restante metà, liquidata in applicazione del d.m. n. 55 CP_1 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al decisum (tra € 26.001 ed €
52.000), per compenso professionale, oltre alla metà delle spese non imponibili (€
759:2=379,5 a titolo di contributo unificato).
Il compenso liquidato ai CC.TT.UU. è posto a carico solidale di e CP_1 CP_3
10. Le spese di C.T.P.
Con la nota spese depositata parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese da sostenere per la consulenza tecnica di parte e quantificate dal proprio consulente con una notula in € 6.500, oltre IVA.
In merito alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto è tralatizio il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (cfr. fin da Cass. n. 1626 del 1965; Cass. n. 625 del 1972).
Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c.
(cfr. Cass. S.U. n. 16990 del 2017; Cass. n. 3716 del 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n.
84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.).
Nella specie parte attrice ha dato prova dell'assunzione dell'obbligazione nei confronti del proprio consulente di parte mediante produzione della notula.
56 Pertanto deve essere riconosciuto all'attrice il diritto ad ottenere da il CP_1 pagamento anche delle spese da sostenere per il proprio consulente di parte. Tuttavia, ex art. 92 primo comma, c.p.c. ritenute eccessive (anche in rapporto a quanto richiesto e liquidate ai due CTU), si ritiene di doverle ridurre ad € 5.000, oltre IVA, compenso
P.Q.M.
1) accerta la responsabilità contrattuale della nella causazione del danno subito CP_1 da per i fatti di cui è causa;
Parte_1
2) accerta che il danno complessivamente subito da quale conseguenza Parte_1 immediata e diretta della condotta posta in essere dalla è pari a € 78.175,5, a CP_1 titolo di danno non patrimoniale (temporaneo e permanente);
3) per l'effetto, condanna la a pagare a la somma di € 78.175,5, CP_1 Parte_1 somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale dal 18.06.2012 sino alla pubblicazione della sentenza, da calcolarsi come indicato in parte motiva (punto 5.8); oltre ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
4) accoglie la domanda di rivalsa formulata dalla nei confronti del terzo CP_1 chiamato e per l'effetto condanna quest'ultimo a garantire e a manlevare Controparte_3 la da quanto questa è tenuta a risarcire all'attrice in forza del capo di condanna CP_1 che precede nei limiti della quota di responsabilità a lui imputabile, pari a € 35.178,52
(somma già rivalutata), oltre interessi al tasso legale dal 18.06.2012 sino alla pubblicazione della sentenza, da calcolarsi come indicato in parte motiva (punto 5.8); oltre ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
5) condanna la a pagare le spese processuali sostenute da in CP_1 Parte_1 questo giudizio liquidate nella somma di € 18.000, oltre rimborso spese forfettarie pari al
15%, IVA e CPA, per compenso professionale, da pagare a favore dello Stato ex art. 133
d.P.R. n. 115 del 2002, essendo parte attrice stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato;
6) condanna la a pagare a le spese processuali sostenute per la CP_1 Parte_1 consulenza di parte, liquidate in € 5.000, oltre IVA;
57 7) previa compensazione tra le parti della metà delle spese processuali rispettivamente anticipate, condanna a rimborsare alla la restante parte delle Parte_4 CP_1 spese processuali, liquidate in tale minor misura (pari al 50%) nella somma di € 3.808, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale, ed € 379,
5, a titolo di rimborso della metà delle spese non imponibili;
8) pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale della e di CP_1 [...]
Parte_4
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
ON, 6 ottobre 2025
La giudice
WI NT
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