Art. 6.
Alla tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente numero:
"56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita".
Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:
"38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);
39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);".
Nella stessa tabella A, parte seconda, il n. 40) e' sostituito dal seguente:
"40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);".
Il n. 71) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' soppresso.
Il n. 79) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo;".
Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili e per le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura dell'otto per cento.
Alla tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente numero:
"56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita".
Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:
"38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);
39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);".
Nella stessa tabella A, parte seconda, il n. 40) e' sostituito dal seguente:
"40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);".
Il n. 71) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' soppresso.
Il n. 79) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo;".
Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili e per le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura dell'otto per cento.