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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1272/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1272/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. BRACALENTE ANDREA e DE CAROLIS Parte_1
LUCA giusta procura in atti;
ATTORE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SANARIGHI SIMONETTA giusta procura in atti;
CONVENUTO
CP_2
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a seguito del sinistro occorso in data Parte_1
21.05.2020 alle 19.20 circa a San Benedetto del Tronto (AP) – allorquando, mentre attraversava Via Del
Mare sulle strisce pedonali all'Altezza dei numeri civici 212/2014, veniva investita dal motociclo KTM targato ER91443 - conveniva in giudizio la quale compagnia Controparte_1
assicuratrice del motoveicolo, il proprietario del mezzo e il conducente dello stesso CP_2 al fine di sentir accertata l'entità delle lesioni subite ed ottenere la condanna in solido al Controparte_3 risarcimento delle lesioni predette.
L'attrice spiegava che, a seguito dell'impatto, veniva trasportata all'Ospedale Torrette di Ancona e veniva ricoverata nel Reparto di Ortopedia, dalla quale veniva dimessa in data 1.06.2020 con diagnosi di “Frattura colonna anteriore + colonna posteriore dell'acetabolo destro. Frattura ala iliaca destra” e che, sino al 20.05.2021, si sottoponeva a numerose visite ortopediche e psichiatriche, al termine delle quali le venivano accertati postumi invalidanti di natura permanente nella misura del 30%, cosicché chiedeva alla compagnia di assicurazioni del motoveicolo di essere risarcita.
Aggiungeva che la Compagnia convenuta le corrispondeva la somma di 92.745,00 euro a titolo risarcitorio;
tuttavia, ritenendo non esaustiva la predetta somma, adiva l'intestato Tribunale chiedendo
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria del caso, accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. , conducente del Controparte_3 motoveicolo KTM tg ER91443 di proprietà del Sig. e assicurato con la CP_2 [...]
nella causazione dell'evento incidentistico dedotto in giudizio per i motivi esposti Controparte_4 nella superiore narrativa, dichiarare quindi le parti convenute in solido tra loro tenute al risarcimento
di tutti i danni subiti dall'attrice patrimoniali e non, e, per l'effetto, condannarle in solido tra loro al pagamento in favore della Sig.ra della residua somma di € 123.336,09 o in quell'altra Parte_1
misura maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto ed in diritto tutto CP_5 Controparte_1 quanto sostenuto dall'attore sia nell'an che nel quantum; concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata la corresponsabilità della Signora nella Parte_1 verificazione dell'incidente stradale per cui è causa e dato atto dell'offerta di complessivi Euro 92.745,00 eseguita dalla Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. a favore della Signora prima Parte_1 dell'introduzione del presente giudizio e della sua congruità e sufficienza, respingere ogni maggiore pretesa attrice, con vittoria di spese e compensi professionali”.
e rimanevano contumaci, nonostante la ritualità della notifica dell'atto CP_2 Controparte_3
di citazione.
La causa era istruita mediante prove orali e, espletata una C.T.U. medico-legale al fine di accertare la riconducibilità causale dei danni lamentati dall'attore al sinistro e di quantificare gli stessi, in data
29.11.2024 era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
La domanda proposta dall'attrice è da ricondurre nell'alveo dell'art. 2054 comma 1 c.c., secondo il quale
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma, come noto, prevede una presunzione di colpa in carico al conducente che, in caso di investimento pedonale, può vincere tale presunzione dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (ex multis, Cassazione n. 9856/2022).
La responsabilità del conducente è quindi esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento - situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale - sicché il conducente si sia trovato nell'oggettiva impossibilità
di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso che ci occupa, è accertato che l'urto è avvenuto mentre l'attrice stava attraversando una delle principali vie della città, di pomeriggio, sulle strisce pedonali, in un tratto di strada rettilineo e con ottime condizioni di visibilità (cfr. Verbale della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto e rilevi fotografici di cui all'atto di citazione, doc. 1). Nessuna condotta imprevedibile ed eccezionale può, dunque, ascriversi alla stessa.
Pur essendo pacifica la circostanza per cui il conducente abbia tenuto una velocità di guida rientrante nei limiti imposti, non è, tuttavia, dimostrato che vi sia stata una oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed evitare l'investimento, tant'è che lo stesso veniva sanzionato per la violazione degli articoli 141 e 191 del Codice della Strada. È necessario, infatti, tener conto della particolare prudenza che il conducente avrebbe dovuto tenere in considerazione del luogo in cui è avvenuto l'incidente e dell'assenza di ostacoli alla visibilità, trattandosi di un tratto di strada rettilinea, costeggiata dal marciapiede, in prossimità di una intersezione, in pieno centro abitato, con auto parcheggiate ai margini.
In altri termini, il contesto fattuale dell'incidente dimostra che il conducente non ha tenuto una condotta pienamente adeguata alla situazione concreta.
Non essendo provato che il pedone abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, né che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, è accertata la responsabilità del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c.
La difesa dell'assicurazione intende ridurre la pretesa risarcitoria dell'attrice invocando l'applicazione dell'articolo 1227 c.c. - secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza” – asserendo un concorso di colpa della danneggiata consistente nell'aver attraversato la strada “in diagonale senza prestare la dovuta attenzione al traffico” e “preceduta da un cane al guinzaglio”.
L'onere della prova grava su colui che intenda far valere la sussistenza delle circostanze idonee a determinare, ex articolo 1227 c.c. – norma applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - una riduzione del risarcimento, ovvero,
nella specie, sulla compagnia di assicurazione. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227.1, c.c. (Cassazione, n. 842/2020).
Pertanto, è necessario accertare in concreto la colpa del pedone e di conseguenza ridurre eventualmente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (ex multis Cassazione, n. 3964/2014).
Nel caso di specie, alla luce della dinamica del sinistro così come emersa dalla prova documentale e testimoniale, non è provato che l'attrice abbia attraversando la sede stradale in diagonale – risultando sia dal verbale redatto dagli agenti di polizia municipale sopraggiunti nelle immediatezze del fatto, sia dall'interrogatorio formale reso dal conducente del veicolo che dalle dichiarazioni rese Controparte_3 dai testi e che l'attrice, al momento dell'impatto, stava attraversando Testimone_1 Testimone_2
la strada utilizzando le apposite strisce pedonali - e la circostanza per cui la stessa procedesse a passo sostenuto, con il proprio cane al guinzaglio (cfr. teste non comporta alcuna Testimone_3 violazione di regole di comportamento imposte dal Codice della Strada.
Deve, dunque, ritenersi accertato negativamente il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, non avendo la società convenuta provato una condotta colposa ascrivibile alla stessa.
Passando, ora, alla quantificazione del danno, è' stata conferita apposita consulenza tecnica al fine di valutare la consistenza del danno non patrimoniale subito da Parte_1
La consulenza effettuata – che appare, nel complesso, metodologicamente corretta, avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari per l'espressione del giudizio tecnico - ha accertato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'incidente (cfr. pag. 11 C.T.U.).
Il CTU dott.ssa nella relazione in atti, ha accertato la compatibilità delle lesioni Persona_1 riportate dall'attrice con la dinamica dell'incidente (c.fr. pag. 11 C.T.U.) e ha affermato che residuano postumi consistenti in “esiti di frattura arco medio x costa destra;
esiti di frattura complessa del bacino con frattura della colonna anteriore e posteriore dell'acetabolo destro e frattura ala iliaca trattata con intervento chirurgico di riduzione della frattura dell'ala iliaca destra e acetabolo destro e sintesi con placche e viti (con attuale persistenza dei mezzi di sintesi in sede), con residuata limitazione nell'abduzione dell'arto inferiore destro e ipoestesia in regione pericicatriziale ed in regione antero- laterale di coscia destra;
esiti chirurgici in regione ala iliaca destra con disestetismo di grado lieve- moderato;
disturbo post-traumatico da stress di lieve entità”; pertanto ha ritenuto sussistente l'invalidità temporanea assoluta (100%) per giorni 60, l'invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% per giorni 30, una ITP al 50% per 50 giorni, con postumi permanenti residuati nella misura del 25%. Posto ciò, ritiene questo giudice di dover far sostanzialmente proprie le conclusioni cui è giunto il C.T.U. nominato in corso di causa dal momento che le stesse risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, oltre che prive di vizi logici o giuridici.
Precisato quanto sopra e passando alla quantificazione economica di tale danno, come noto, il danno conseguente ad incidenti stradali è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Tuttavia, in relazione alle lesioni macropermanenti, quale quella che ci occupa, benchè la tabella unica sia stata di recente pubblicata ed entrata in vigore, a partire dal 5 marzo 2025, la stessa, per espressa previsione normativa potrà essere applicata ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore. Ne discende che, nel caso di specie, in continuità con quanto ritenuto in passato dalla condivisibile ed assolutamente maggioritaria giurisprudenza, al fine di garantire uniformità di valutazioni su tutto il territorio nazionale, saranno ancora applicabili – nei casi di cui all'art. 138 del Codice delle Assicurazioni
private – le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano.
Tali tabelle, infatti, oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite
del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso.
In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare tenuto conto della gravità
delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice.
Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Com'è noto, infatti, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale
- ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza, secondo tale orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, da sempre condiviso da questo Tribunale, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del
percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno
biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. anche ex multis Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Più di recente è stato precisato dalla Cassazione, con la sentenza del 17/01/2018 n. 901, che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni Unite
della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità,
procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile
- alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza
del 4 agosto 2017, n. 124) - è il danno alla sfera non patrimoniale, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, il quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se – innanzitutto
allegati e, in secondo luogo - provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
Seguendo tale insegnamento, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione potrebbe essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale).
Proprio in relazione al danno morale è ormai pacifico “il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella
rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3, Sentenza
n. 25164 del 10/11/2020); da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di
danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di
un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico)” (così Cass. 15733/22).
In conclusione, per dirla con le parole della più recente Corte di Cassazione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513).
Conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari che, nel caso di specie, non sono state né
provate, né allegate dalla parte attrice.
Innanzitutto, infatti, il lamentato danno estetico ed il lamentato danno morale, come visto, sono stati ampiamente considerati dal CCTTUU nella quantificazione percentuale dell'invalidità biologica permanente posto che, come visto, il consulente del Tribunale considerava, tra i postumi invalidanti residuati, anche l'accertato “disturbo post-traumatico da stress di lieve entità”.
A fronte di ciò ed in assenza di prova – anche indiziaria – dell'esistenza di ulteriori conseguenze rispetto a quelle che, un qualunque altro soggetto avrebbe patito a fronte delle medesime lesioni, non potrà essere riconosciuta all'attrice né la personalizzazione, né il danno morale.
Ed infatti può certamente dirsi che nella percentuale di invalidità biologica correttamente e motivatamente riconosciuta dal collegio peritale, andranno ricomprese tutte le ripercussioni negative – considerate quali conseguenze dirette ed immediate dell'errore medico - che l'attrice ha subito e subirà per il resto della propria esistenza alla stregua di un qualunque altro soggetto nella medesima condizione.
Sul punto, infatti, gli stessi CCTTUU attestavano che “in considerazione dell'attività lavorativa specifica svolta dalla sig.ra e come dettagliatamente riportata nel capitolo anamnesico, i postumi Parte_1
riportati non hanno reso tale attività maggiormente usurante. A dimostrazione di questo la sig.ra non ha
avuto alcuna prescrizione da parte del medico competente”.
In conclusione, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (32 anni) posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attorice, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno non patrimoniale patito come segue:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 93.137,00 attuali. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'attrice al momento delle lesioni e del grado delle lesioni stesse) pari ad € 4.408,86 in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale appare equo liquidare la somma di € 6.900,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 2.587,50 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 2.875,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00).
Per un totale di € 105.499,50 attuali dovuto all'attrice per tutte le conseguenze dannose subite sul piano non patrimoniale.
A tale importo deve aggiungersi il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, pari a complessivi € 3.525,81 per le spese mediche sostenute e documentate (citazione, doc. 15), ritenute – anche dai CCTTUU - causalmente ed immediatamente riconducibili al sinistro che ci occupa, oltre che congrue.
Pertanto, tenuto conto delle somme già versate a titolo di acconto dalla società convenuta, pari a €
92.745,00 (citazione, doc. 17 e 19), spetterà all'attrice la differenza pari a complessivi € 12.754,5 a titolo di danno non patrimoniale, oltre al già citato danno patrimoniale.
Su tale somma dovranno conteggiarsi gli interessi dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia.
Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di Cassazione sarà necessario “devalutare” tale somma al giorno in cui si è consumato l'illecito e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712).
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Passando alle spese di lite, in considerazione dell'importante riduzione del quantum richiesto, si ritiene che le stesse vadano compensate per ½, dovendosi porre l'ulteriore misura di ½ a carico delle parti convenute (anche contumaci), in solido tra loro. Tali spese andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (in base a quanto effettivamente liquidato), al numero e complessità
delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte attrice.
Infine, le spese della C.T.U. andranno definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1272/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta l'esclusiva responsabilità del Sig. , conducente del motoveicolo KTM tg Controparte_3
ER91443 di proprietà del Sig. e assicurato con la nella CP_2 Controparte_4
causazione del sinistro occorso in data 21.05.2020;
- preso atto di quanto già versato all'attrice, condanna la società convenuta e i contumaci, in solido tra loro, al pagamento in favore di della differenza pari a complessivi euro € 12.754,5 a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale oltre ad euro € 3.525,81 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione e interessi e come in parte motiva;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condannala la società convenuta e i contumaci alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite in misura di ½ che si quantificano in complessivi euro 2500,00 (1/2 di 5.000,00) oltre ad euro 852,89 per spese documentate, oltre il 15% delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico della società convenuta e dei contumaci, in solido, le spese della C.T.U.
Ascoli Piceno, 21.03.2025
Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1272/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. BRACALENTE ANDREA e DE CAROLIS Parte_1
LUCA giusta procura in atti;
ATTORE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SANARIGHI SIMONETTA giusta procura in atti;
CONVENUTO
CP_2
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a seguito del sinistro occorso in data Parte_1
21.05.2020 alle 19.20 circa a San Benedetto del Tronto (AP) – allorquando, mentre attraversava Via Del
Mare sulle strisce pedonali all'Altezza dei numeri civici 212/2014, veniva investita dal motociclo KTM targato ER91443 - conveniva in giudizio la quale compagnia Controparte_1
assicuratrice del motoveicolo, il proprietario del mezzo e il conducente dello stesso CP_2 al fine di sentir accertata l'entità delle lesioni subite ed ottenere la condanna in solido al Controparte_3 risarcimento delle lesioni predette.
L'attrice spiegava che, a seguito dell'impatto, veniva trasportata all'Ospedale Torrette di Ancona e veniva ricoverata nel Reparto di Ortopedia, dalla quale veniva dimessa in data 1.06.2020 con diagnosi di “Frattura colonna anteriore + colonna posteriore dell'acetabolo destro. Frattura ala iliaca destra” e che, sino al 20.05.2021, si sottoponeva a numerose visite ortopediche e psichiatriche, al termine delle quali le venivano accertati postumi invalidanti di natura permanente nella misura del 30%, cosicché chiedeva alla compagnia di assicurazioni del motoveicolo di essere risarcita.
Aggiungeva che la Compagnia convenuta le corrispondeva la somma di 92.745,00 euro a titolo risarcitorio;
tuttavia, ritenendo non esaustiva la predetta somma, adiva l'intestato Tribunale chiedendo
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, contrariis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria del caso, accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. , conducente del Controparte_3 motoveicolo KTM tg ER91443 di proprietà del Sig. e assicurato con la CP_2 [...]
nella causazione dell'evento incidentistico dedotto in giudizio per i motivi esposti Controparte_4 nella superiore narrativa, dichiarare quindi le parti convenute in solido tra loro tenute al risarcimento
di tutti i danni subiti dall'attrice patrimoniali e non, e, per l'effetto, condannarle in solido tra loro al pagamento in favore della Sig.ra della residua somma di € 123.336,09 o in quell'altra Parte_1
misura maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto ed in diritto tutto CP_5 Controparte_1 quanto sostenuto dall'attore sia nell'an che nel quantum; concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata la corresponsabilità della Signora nella Parte_1 verificazione dell'incidente stradale per cui è causa e dato atto dell'offerta di complessivi Euro 92.745,00 eseguita dalla Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. a favore della Signora prima Parte_1 dell'introduzione del presente giudizio e della sua congruità e sufficienza, respingere ogni maggiore pretesa attrice, con vittoria di spese e compensi professionali”.
e rimanevano contumaci, nonostante la ritualità della notifica dell'atto CP_2 Controparte_3
di citazione.
La causa era istruita mediante prove orali e, espletata una C.T.U. medico-legale al fine di accertare la riconducibilità causale dei danni lamentati dall'attore al sinistro e di quantificare gli stessi, in data
29.11.2024 era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
La domanda proposta dall'attrice è da ricondurre nell'alveo dell'art. 2054 comma 1 c.c., secondo il quale
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma, come noto, prevede una presunzione di colpa in carico al conducente che, in caso di investimento pedonale, può vincere tale presunzione dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (ex multis, Cassazione n. 9856/2022).
La responsabilità del conducente è quindi esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento - situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale - sicché il conducente si sia trovato nell'oggettiva impossibilità
di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso che ci occupa, è accertato che l'urto è avvenuto mentre l'attrice stava attraversando una delle principali vie della città, di pomeriggio, sulle strisce pedonali, in un tratto di strada rettilineo e con ottime condizioni di visibilità (cfr. Verbale della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto e rilevi fotografici di cui all'atto di citazione, doc. 1). Nessuna condotta imprevedibile ed eccezionale può, dunque, ascriversi alla stessa.
Pur essendo pacifica la circostanza per cui il conducente abbia tenuto una velocità di guida rientrante nei limiti imposti, non è, tuttavia, dimostrato che vi sia stata una oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed evitare l'investimento, tant'è che lo stesso veniva sanzionato per la violazione degli articoli 141 e 191 del Codice della Strada. È necessario, infatti, tener conto della particolare prudenza che il conducente avrebbe dovuto tenere in considerazione del luogo in cui è avvenuto l'incidente e dell'assenza di ostacoli alla visibilità, trattandosi di un tratto di strada rettilinea, costeggiata dal marciapiede, in prossimità di una intersezione, in pieno centro abitato, con auto parcheggiate ai margini.
In altri termini, il contesto fattuale dell'incidente dimostra che il conducente non ha tenuto una condotta pienamente adeguata alla situazione concreta.
Non essendo provato che il pedone abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, né che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, è accertata la responsabilità del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c.
La difesa dell'assicurazione intende ridurre la pretesa risarcitoria dell'attrice invocando l'applicazione dell'articolo 1227 c.c. - secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza” – asserendo un concorso di colpa della danneggiata consistente nell'aver attraversato la strada “in diagonale senza prestare la dovuta attenzione al traffico” e “preceduta da un cane al guinzaglio”.
L'onere della prova grava su colui che intenda far valere la sussistenza delle circostanze idonee a determinare, ex articolo 1227 c.c. – norma applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - una riduzione del risarcimento, ovvero,
nella specie, sulla compagnia di assicurazione. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227.1, c.c. (Cassazione, n. 842/2020).
Pertanto, è necessario accertare in concreto la colpa del pedone e di conseguenza ridurre eventualmente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (ex multis Cassazione, n. 3964/2014).
Nel caso di specie, alla luce della dinamica del sinistro così come emersa dalla prova documentale e testimoniale, non è provato che l'attrice abbia attraversando la sede stradale in diagonale – risultando sia dal verbale redatto dagli agenti di polizia municipale sopraggiunti nelle immediatezze del fatto, sia dall'interrogatorio formale reso dal conducente del veicolo che dalle dichiarazioni rese Controparte_3 dai testi e che l'attrice, al momento dell'impatto, stava attraversando Testimone_1 Testimone_2
la strada utilizzando le apposite strisce pedonali - e la circostanza per cui la stessa procedesse a passo sostenuto, con il proprio cane al guinzaglio (cfr. teste non comporta alcuna Testimone_3 violazione di regole di comportamento imposte dal Codice della Strada.
Deve, dunque, ritenersi accertato negativamente il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, non avendo la società convenuta provato una condotta colposa ascrivibile alla stessa.
Passando, ora, alla quantificazione del danno, è' stata conferita apposita consulenza tecnica al fine di valutare la consistenza del danno non patrimoniale subito da Parte_1
La consulenza effettuata – che appare, nel complesso, metodologicamente corretta, avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari per l'espressione del giudizio tecnico - ha accertato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'incidente (cfr. pag. 11 C.T.U.).
Il CTU dott.ssa nella relazione in atti, ha accertato la compatibilità delle lesioni Persona_1 riportate dall'attrice con la dinamica dell'incidente (c.fr. pag. 11 C.T.U.) e ha affermato che residuano postumi consistenti in “esiti di frattura arco medio x costa destra;
esiti di frattura complessa del bacino con frattura della colonna anteriore e posteriore dell'acetabolo destro e frattura ala iliaca trattata con intervento chirurgico di riduzione della frattura dell'ala iliaca destra e acetabolo destro e sintesi con placche e viti (con attuale persistenza dei mezzi di sintesi in sede), con residuata limitazione nell'abduzione dell'arto inferiore destro e ipoestesia in regione pericicatriziale ed in regione antero- laterale di coscia destra;
esiti chirurgici in regione ala iliaca destra con disestetismo di grado lieve- moderato;
disturbo post-traumatico da stress di lieve entità”; pertanto ha ritenuto sussistente l'invalidità temporanea assoluta (100%) per giorni 60, l'invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% per giorni 30, una ITP al 50% per 50 giorni, con postumi permanenti residuati nella misura del 25%. Posto ciò, ritiene questo giudice di dover far sostanzialmente proprie le conclusioni cui è giunto il C.T.U. nominato in corso di causa dal momento che le stesse risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, oltre che prive di vizi logici o giuridici.
Precisato quanto sopra e passando alla quantificazione economica di tale danno, come noto, il danno conseguente ad incidenti stradali è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Tuttavia, in relazione alle lesioni macropermanenti, quale quella che ci occupa, benchè la tabella unica sia stata di recente pubblicata ed entrata in vigore, a partire dal 5 marzo 2025, la stessa, per espressa previsione normativa potrà essere applicata ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore. Ne discende che, nel caso di specie, in continuità con quanto ritenuto in passato dalla condivisibile ed assolutamente maggioritaria giurisprudenza, al fine di garantire uniformità di valutazioni su tutto il territorio nazionale, saranno ancora applicabili – nei casi di cui all'art. 138 del Codice delle Assicurazioni
private – le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano.
Tali tabelle, infatti, oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite
del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso.
In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare tenuto conto della gravità
delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice.
Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Com'è noto, infatti, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale
- ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza, secondo tale orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, da sempre condiviso da questo Tribunale, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del
percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno
biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. anche ex multis Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Più di recente è stato precisato dalla Cassazione, con la sentenza del 17/01/2018 n. 901, che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni Unite
della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità,
procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile
- alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza
del 4 agosto 2017, n. 124) - è il danno alla sfera non patrimoniale, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, il quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se – innanzitutto
allegati e, in secondo luogo - provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
Seguendo tale insegnamento, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione potrebbe essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale).
Proprio in relazione al danno morale è ormai pacifico “il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella
rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3, Sentenza
n. 25164 del 10/11/2020); da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di
danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di
un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico)” (così Cass. 15733/22).
In conclusione, per dirla con le parole della più recente Corte di Cassazione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513).
Conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari che, nel caso di specie, non sono state né
provate, né allegate dalla parte attrice.
Innanzitutto, infatti, il lamentato danno estetico ed il lamentato danno morale, come visto, sono stati ampiamente considerati dal CCTTUU nella quantificazione percentuale dell'invalidità biologica permanente posto che, come visto, il consulente del Tribunale considerava, tra i postumi invalidanti residuati, anche l'accertato “disturbo post-traumatico da stress di lieve entità”.
A fronte di ciò ed in assenza di prova – anche indiziaria – dell'esistenza di ulteriori conseguenze rispetto a quelle che, un qualunque altro soggetto avrebbe patito a fronte delle medesime lesioni, non potrà essere riconosciuta all'attrice né la personalizzazione, né il danno morale.
Ed infatti può certamente dirsi che nella percentuale di invalidità biologica correttamente e motivatamente riconosciuta dal collegio peritale, andranno ricomprese tutte le ripercussioni negative – considerate quali conseguenze dirette ed immediate dell'errore medico - che l'attrice ha subito e subirà per il resto della propria esistenza alla stregua di un qualunque altro soggetto nella medesima condizione.
Sul punto, infatti, gli stessi CCTTUU attestavano che “in considerazione dell'attività lavorativa specifica svolta dalla sig.ra e come dettagliatamente riportata nel capitolo anamnesico, i postumi Parte_1
riportati non hanno reso tale attività maggiormente usurante. A dimostrazione di questo la sig.ra non ha
avuto alcuna prescrizione da parte del medico competente”.
In conclusione, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (32 anni) posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attorice, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno non patrimoniale patito come segue:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 93.137,00 attuali. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'attrice al momento delle lesioni e del grado delle lesioni stesse) pari ad € 4.408,86 in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale appare equo liquidare la somma di € 6.900,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 2.587,50 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 2.875,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00).
Per un totale di € 105.499,50 attuali dovuto all'attrice per tutte le conseguenze dannose subite sul piano non patrimoniale.
A tale importo deve aggiungersi il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, pari a complessivi € 3.525,81 per le spese mediche sostenute e documentate (citazione, doc. 15), ritenute – anche dai CCTTUU - causalmente ed immediatamente riconducibili al sinistro che ci occupa, oltre che congrue.
Pertanto, tenuto conto delle somme già versate a titolo di acconto dalla società convenuta, pari a €
92.745,00 (citazione, doc. 17 e 19), spetterà all'attrice la differenza pari a complessivi € 12.754,5 a titolo di danno non patrimoniale, oltre al già citato danno patrimoniale.
Su tale somma dovranno conteggiarsi gli interessi dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia.
Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di Cassazione sarà necessario “devalutare” tale somma al giorno in cui si è consumato l'illecito e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712).
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Passando alle spese di lite, in considerazione dell'importante riduzione del quantum richiesto, si ritiene che le stesse vadano compensate per ½, dovendosi porre l'ulteriore misura di ½ a carico delle parti convenute (anche contumaci), in solido tra loro. Tali spese andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (in base a quanto effettivamente liquidato), al numero e complessità
delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte attrice.
Infine, le spese della C.T.U. andranno definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1272/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta l'esclusiva responsabilità del Sig. , conducente del motoveicolo KTM tg Controparte_3
ER91443 di proprietà del Sig. e assicurato con la nella CP_2 Controparte_4
causazione del sinistro occorso in data 21.05.2020;
- preso atto di quanto già versato all'attrice, condanna la società convenuta e i contumaci, in solido tra loro, al pagamento in favore di della differenza pari a complessivi euro € 12.754,5 a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale oltre ad euro € 3.525,81 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione e interessi e come in parte motiva;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condannala la società convenuta e i contumaci alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite in misura di ½ che si quantificano in complessivi euro 2500,00 (1/2 di 5.000,00) oltre ad euro 852,89 per spese documentate, oltre il 15% delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico della società convenuta e dei contumaci, in solido, le spese della C.T.U.
Ascoli Piceno, 21.03.2025
Il Giudice
Enza Foti