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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1434/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1434 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata a [...] [...] (C.F. ), residente E_ C.F._1
in Palma di Montechiaro, via A. Vespucci n. 63, elettivamente domiciliata in Palma di Montechiaro,
Corso Sicilia n. 10, presso lo studio professionale dell'Avv. Lo Destro Salvatore Giacchino (C.F.
) che la rappresenta e difende insieme all'Avv. Rosaria Giacomazzo (C.F. C.F._2
giusta procura in calce all'atto di citazione;
C.F._3
PARTE ATTRICE
contro
, (C.F./P.I. PA
) con sede in Roma, viale Cesare Pavese, n.385, in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_1
dr. in virtù di atto in notar di Roma del 12/06/2019 Rep. Controparte_2 Persona_1
n.89144 e Racc. n.25743, ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Dante n. 40 bis, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Piazza (C.F. che la rappresenta e CodiceFiscale_4
1 difende giusta procura generale alle liti in notar di Roma del 12 maggio 2021, Persona_1
repertorio n. 90561 e raccolta n. 26619, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
, nata il [...] a [...] (TP) (C.F. Controparte_3
), ed ivi residente in [...]; C.F._5
, nato il [...] a [...] (C.F. , residente in Controparte_4 C.F._6
Palma di Montechiaro, via Lungo Mare Todaro n. 124;
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “VOGLIA L'ON/LE TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza e
difesa - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo del
signor , conducente della Fiat Panda di proprietà della signora Controparte_4 CP_3
, assicurata con la e per l'effetto condannare in solido i convenuti
[...] PA
al risarcimento in favore della signora di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalle PT
lesioni riportate nel sinistro di cui è causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio e
successive occorrende.”
Nell'interesse di parte convenuta PA
: “PIACCIA AL TRIBUNALE, respinta ogni contraria istanza,
[...]
eccezione e difesa 1) Rigettare la domanda avversaria in quanto l'incidente è addebitabile a colpa
esclusiva, imperizia ed imprudenza di parte attrice, la quale scendeva dal marciapiedi e
all'improvviso si immetteva sulla strada, in assenza di strisce pedonali, in aperta violazione dell'art.
190 del codice della strada. 2)Condannare la controparte alle spese processuali, in favore della
convenuta assicurazione.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
2 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio E_
, e la società Controparte_3 Controparte_4 [...]
rispettivamente quali proprietaria, conducente e compagnia PA
assicuratrice del veicolo Fiat Panda, targato BZ457LX, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in
Palma di Montechiaro, viale Diaz civico 195, all'altezza della farmacia Giglia e del cancello della scuola Diaz, il 14 marzo 2020.
1.2. A sostegno della domanda, la parte attrice ha affermato che, in tali circostanze di tempo e luogo,
dopo aver parcheggiato la propria auto, iniziando ad attraversare a piedi la strada su strisce pedonali (benché non ben visibili), sarebbe stata investita e scaraventata al suolo dall'autovettura
Fiat Panda condotta da ed avrebbe riportato una “frattura bimalleolare tibio- Controparte_4
tarsica” con necessità di ricovero dal 14 al 26 marzo 2020 e con esiti lesivi permanenti.
1.3. L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni subite nonché del danno patrimoniale, per le spese mediche e di assistenza che ha sostenuto a causa dell'infortunio.
Ha inoltre avanzato domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa riferendo di svolgere attività di casalinga e socio lavoratore di un'impresa pubblicitaria.
1.4. Si è costituita in giudizio la società affermando che il sinistro PA
sarebbe stato causato in via esclusiva dalla condotta colposa della stessa danneggiata che avrebbe attraversato la strada improvvisamente, sbucando da dietro il SUV che aveva appena parcheggiato in direzione di marcia vietata, al di fuori dalle strisce pedonali pur situate a poche decine di metri di distanza, senza prestare la dovuta attenzione.
1.5. La società convenuta ha inoltre contestato la quantificazione dei danni proposta da parte attrice.
1.6. Ritualmente evocati in giudizio, e non si sono costituiti e Controparte_3 Controparte_4
ne è stata dichiarata la contumacia.
3 1.7. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stata assunta la prova orale ammessa ed è stata disposta CTU medico-legale.
1.8. La causa è stata successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.9. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria svolta da parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
2. Sulla responsabilità ascrivibile al conducente e al proprietario dell'auto
2.1. Dall'istruttoria è emerso che, nella mattina del 14.03.2020, lungo il viale Diaz in Palma di
Montechiaro, l'attrice , dopo aver parcheggiato il proprio veicolo in violazione E_
del senso di marcia consentito, si accingeva ad attraversare perpendicolarmente la strada all'altezza della farmacia Giglia e dell'accesso alla scuola Diaz e, nell'immettersi nella carreggiata, veniva investita dall'autovettura Fiato Panda, tg. BZ457LX, di proprietà di condotta da che non frenava in tempo utile ad evitare CP_5 Controparte_4
l'impatto col pedone. Per effetto dell'urto, l'attrice cadeva al suolo, riportando lesioni fisiche,
come da documentazione medica versata in atti. La dinamica del sinistro è ricavabile sia dalle testimonianze assunte che dalla documentazione depositata dalla parte attrice (doc. 19 fascicolo di parte attrice).
2.2. La fattispecie è riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 2054 c.c. che dispone che il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2.3. La disposizione pone una presunzione iuris tantum di responsabilità del conducente del veicolo investitore. Tale responsabilità può essere esclusa, per recisione del nesso causale tra la condotta e l'evento, solo in caso di condotta anomala e del tutto imprevedibile del pedone che non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato
4 imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24472 del 18/11/2014 (Rv. 633520 - 01)).
2.4. Si è altresì affermato che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata (cfr. Cass. penale sentenza n. 47290/2014 e n. 47204/2019).
2.5. Ritiene il Tribunale che, alla luce della dinamica del sinistro appena sintetizzata, il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova rigorosa di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento.
2.6. L'impatto si è infatti verificato in prossimità di una scuola e di una farmacia, ove risulta collocato un segnale di pericolo che indica che si tratta di un luogo frequentato da bambini. Si imponeva pertanto una condotta di guida improntata alla massima prudenza e attenzione che, ove posta in essere, avrebbe potuto consentire all'automobilista di arrestare la marcia con maggiore tempestività. Anche in presenza di auto parcheggiate sul ciglio della strada, in modo tale da ostacolare la visuale, gli automobilisti sono infatti tenuti a prestare particolare cautela nei centri abitati, ed a maggior ragione nelle vicinanze di scuole ed esercizi commerciali, zone cioè
caratterizzate da un intenso traffico pedonale e dalla concreta possibilità di attraversamenti pedonali anche fuori dalle strisce. Neppure può ritenersi provato che la parte attrice abbia avviato l'attraversamento in modo particolarmente veloce o repentino, tale cioè da elidere del tutto la possibilità per il conducente del veicolo di arrestare la marcia in modo da limitare le conseguenze dello scontro.
2.7. Non può tuttavia non tenersi conto del comportamento della danneggiata, odierna parte attrice.
2.8. Va infatti considerato che, «in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1,
c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito
5 che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo)» Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019 (Rv. 652291 - 01); v. anche (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01)).
2.9. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie va ritenuto che ricorra un profilo di colpa in capo all'odierna attrice, in particolare per aver attraversato la strada senza prestare la dovuta attenzione, in un punto particolarmente pericoloso poiché la visuale degli automobilisti era in parte ostacolata dal veicolo parcheggiato dalla stessa danneggiata.
Inoltre, deve ritenersi accertato che l'attraversamento sia avvenuto in un punto che, all'epoca del sinistro, era privo di strisce pedonali, che si trovavano invece a circa 60 metri di distanza.
Tanto si ricava dalla stessa documentazione fotografica depositata dalla parte attrice, dalla quale non si ricava affatto la presenza di adeguate strisce pedonali visibili agli utenti della strada (dep.
tel. 16/2/2023 di parte attrice) come confermato anche dalle note della Polizia Municipale del comune di Palma di Montechiaro che escludono l'istituzione di attraversamenti pedonali in quel punto sia con riferimento all'assenza di ordinanze in tal senso sia con riferimento agli accertamenti compiuti tramite foto satellitari (dep. tel. 16/2/2023 parte convenuta). Tale
documentazione, di particolare rilievo probatorio, non è smentita dalla prova testimoniale assunta. La testimone , infatti, ha riferito di non aver assistito direttamente Testimone_1
all'impatto e di non ricordare il punto in cui ha trovato la danneggiata accasciata al suolo dopo il sinistro. La testimone ha riferito che la danneggiata avrebbe attraversato su Testimone_2
strisce pedonali “poco visibili” probabilmente alludendo ad un punto in precedenza caratterizzato dalla presenza di strisce pedonali ormai del tutto irriconoscibili per gli utenti della strada come si ricava dalla situazione documentata fotograficamente dalla stessa parte attrice.
6 2.10.Ritiene il Tribunale che i plurimi elementi appena richiamati impongano di attribuire alla condotta della danneggiata una percentuale di responsabilità del 50 %, equivalente, cioè, a quella da riconoscere in capo al conducente del veicolo investitore.
3. Sul danno risarcibile
3.1 Passando alla quantificazione del danno risarcibile, deve innanzitutto essere richiamato il principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione, in base al quale può essere utilizzata, quale criterio orientativo della liquidazione equitativa, la Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n.
12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio
2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025. La Corte ha infatti affermato che non osta all'impiego della
Tabella “la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle
disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore"” valendo tale limitazione “ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro
utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad
assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile
declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”
(Cassazione civile sez. III - 29/04/2025, n. 11319).
3.2. Quanto alla invalidità temporanea, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha indicato in giorni
15 il periodo di invalidità assoluta, corrispondenti ai giorni di ricovero ospedaliero, in giorni 100 (per ingessatura e divieto di carico), il periodo di invalidità temporanea al 75%, in giorni 60, il periodo di invalidità temporanea al 50 % e in giorni 60 il periodo di invalidità al 25 %, fino alla graduale ripresa sociale della danneggiata.
3.3. Quanto alla permanente lesione dell'integrità fisica della danneggiata, il consulente nominato ha
7 chiarito che “è stata rilevata la persistenza di ipomiotrofia dei muscoli di coscia e surali, tumefazione
della regione del collo piede e bi-malleolare, un deficit di 2/3 della sottoastragalica e della tibio
tarsica, un modico pregiudizio estetico relativo alla presenza dell'esito cicatriziale da insulto
iatrogeno; sulla scorta del quadro clinico rilevato nel corso della attuale indagine medico si ritiene
adeguata la valutazione pari al 18% di danno biologico permanente”.
3.4. Deve ritenersi che la relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato sia corretta e debba essere condivisa nelle argomentazioni svolte e nelle conclusioni raggiunte in quanto basata su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti, di cui il consulente ha dato conto in modo logico e con adeguata motivazione.
3.5. Tenendo conto dell'esito lesivo sopra descritto, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età
della persona danneggiata al momento del sinistro (53 anni), è possibile liquidare il danno non patrimoniale in € 77.591,93 comprensivo del danno “morale”, da sofferenza interiore media presumibile in relazione all'entità della lesione subita (€ 49.612,70 per invalidità permanente;
€
1.201,47 per invalidità temporanea totale;
€ 6.007,35 per invalidità temporanea parziale al 75 %; €
2.402,94 per invalidità temporanea parziale al 50 %; € 1.201,47 per invalidità temporanea parziale al
25%; € 17.166,00 per danno morale). Quanto alla risarcimento del danno c.d. “morale”, da sofferenza soggettiva interiore, va evidenziato che la CTU nominata ha riferito di un grado di sofferenza menomazione-correlata di grado “elevato-medio” in considerazione della durata della malattia e dell'ospedalizzazione, dell'utilizzo di gesso e tutore rigido, dell'uso di analgesici per via iniettiva del percorso di riabilitazione sostenuto. Si ritiene congruo pertanto il valore medio indicato nella Tabella
in relazione al grado di sofferenza mediamente e presuntivamente derivante da lesioni dell'entità di quella sopra descritta.
3.6. Nessun aumento a titolo di personalizzazione può essere riconosciuto, in mancanza di allegazione di circostanze specifiche, tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
8 3.7. Dev'essere di conseguenza liquidato un danno non patrimoniale, in moneta attuale, pari ad €
38.796,00, in conseguenza della riduzione del 50 % della somma sopra indicata, in considerazione dell'accertato concorso di colpa della danneggiata.
3.8. La liquidazione avviene in moneta attuale. Alla predetta somma vanno aggiunti gli interessi compensativi, al tasso legale, decorrenti dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolare anno per anno sulla somma suindicata, devalutata alla data del fatto illecito e annualmente rivalutata secondo la variazione dell'indice Istat. Sull'importo in tal modo determinato per capitale e interessi sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3.9. Devono infine aggiungersi le spese mediche documentate (doc. 18 fascicolo di parte attrice) per un ammontare, ritenuto congruo anche dal CTU nominato, di euro 1.695,80, cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria dal momento del sostenimento delle spese sino alla presente sentenza e gli interessi al tasso legale sulle somme anno per anno rivalutate. Sull'importo in tal modo determinato per capitale e interessi sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3.10. Ritiene il Tribunale che nessuna ulteriore somma possa essere riconosciuta a titolo di perdita di capacità lavorativa specifica.
3.11. La parte attrice infatti non ha fornito alcuna prova in ordine all'affermato svolgimento di attività
di casalinga e socia lavoratrice di società operante nel settore pubblicitario.
4. Le spese
4.1. Le spese di giudizio vengono compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum e del riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata nella causazione del danno.
4.2. L'ulteriore metà delle spese viene posta a carico delle parti convenute soccombenti e viene liquidata in dispositivo secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in ragione del valore della
9 controversia determinato in base al criterio del decisum e della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate.
4.3. Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste a carico di tutte le parti in solido in ragione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1434/2022 promossa da PT
contro ,
[...] Controparte_6 Parte_2
, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_4
- dichiara la responsabilità di nella misura del 50 % nella causazione Controparte_4
del sinistro verificatosi il 14 marzo 2020 e meglio descritto in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attrice PT
,
[...]
o dei danni patrimoniali liquidati nella misura di Euro 1.695,80;
o dei danni non patrimoniali liquidati in Euro 38.796,00;
o oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicati in parte motiva;
- compensa le spese di lite per la metà;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, dell'ulteriore quota del 50 %
delle spese processuali che liquida, nella misura già dimidiata, di Euro 2.500,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido.
Agrigento, 6/6/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1434 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata a [...] [...] (C.F. ), residente E_ C.F._1
in Palma di Montechiaro, via A. Vespucci n. 63, elettivamente domiciliata in Palma di Montechiaro,
Corso Sicilia n. 10, presso lo studio professionale dell'Avv. Lo Destro Salvatore Giacchino (C.F.
) che la rappresenta e difende insieme all'Avv. Rosaria Giacomazzo (C.F. C.F._2
giusta procura in calce all'atto di citazione;
C.F._3
PARTE ATTRICE
contro
, (C.F./P.I. PA
) con sede in Roma, viale Cesare Pavese, n.385, in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_1
dr. in virtù di atto in notar di Roma del 12/06/2019 Rep. Controparte_2 Persona_1
n.89144 e Racc. n.25743, ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Dante n. 40 bis, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Piazza (C.F. che la rappresenta e CodiceFiscale_4
1 difende giusta procura generale alle liti in notar di Roma del 12 maggio 2021, Persona_1
repertorio n. 90561 e raccolta n. 26619, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
, nata il [...] a [...] (TP) (C.F. Controparte_3
), ed ivi residente in [...]; C.F._5
, nato il [...] a [...] (C.F. , residente in Controparte_4 C.F._6
Palma di Montechiaro, via Lungo Mare Todaro n. 124;
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “VOGLIA L'ON/LE TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza e
difesa - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo del
signor , conducente della Fiat Panda di proprietà della signora Controparte_4 CP_3
, assicurata con la e per l'effetto condannare in solido i convenuti
[...] PA
al risarcimento in favore della signora di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalle PT
lesioni riportate nel sinistro di cui è causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio e
successive occorrende.”
Nell'interesse di parte convenuta PA
: “PIACCIA AL TRIBUNALE, respinta ogni contraria istanza,
[...]
eccezione e difesa 1) Rigettare la domanda avversaria in quanto l'incidente è addebitabile a colpa
esclusiva, imperizia ed imprudenza di parte attrice, la quale scendeva dal marciapiedi e
all'improvviso si immetteva sulla strada, in assenza di strisce pedonali, in aperta violazione dell'art.
190 del codice della strada. 2)Condannare la controparte alle spese processuali, in favore della
convenuta assicurazione.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
2 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio E_
, e la società Controparte_3 Controparte_4 [...]
rispettivamente quali proprietaria, conducente e compagnia PA
assicuratrice del veicolo Fiat Panda, targato BZ457LX, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in
Palma di Montechiaro, viale Diaz civico 195, all'altezza della farmacia Giglia e del cancello della scuola Diaz, il 14 marzo 2020.
1.2. A sostegno della domanda, la parte attrice ha affermato che, in tali circostanze di tempo e luogo,
dopo aver parcheggiato la propria auto, iniziando ad attraversare a piedi la strada su strisce pedonali (benché non ben visibili), sarebbe stata investita e scaraventata al suolo dall'autovettura
Fiat Panda condotta da ed avrebbe riportato una “frattura bimalleolare tibio- Controparte_4
tarsica” con necessità di ricovero dal 14 al 26 marzo 2020 e con esiti lesivi permanenti.
1.3. L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni subite nonché del danno patrimoniale, per le spese mediche e di assistenza che ha sostenuto a causa dell'infortunio.
Ha inoltre avanzato domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa riferendo di svolgere attività di casalinga e socio lavoratore di un'impresa pubblicitaria.
1.4. Si è costituita in giudizio la società affermando che il sinistro PA
sarebbe stato causato in via esclusiva dalla condotta colposa della stessa danneggiata che avrebbe attraversato la strada improvvisamente, sbucando da dietro il SUV che aveva appena parcheggiato in direzione di marcia vietata, al di fuori dalle strisce pedonali pur situate a poche decine di metri di distanza, senza prestare la dovuta attenzione.
1.5. La società convenuta ha inoltre contestato la quantificazione dei danni proposta da parte attrice.
1.6. Ritualmente evocati in giudizio, e non si sono costituiti e Controparte_3 Controparte_4
ne è stata dichiarata la contumacia.
3 1.7. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stata assunta la prova orale ammessa ed è stata disposta CTU medico-legale.
1.8. La causa è stata successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.9. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria svolta da parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
2. Sulla responsabilità ascrivibile al conducente e al proprietario dell'auto
2.1. Dall'istruttoria è emerso che, nella mattina del 14.03.2020, lungo il viale Diaz in Palma di
Montechiaro, l'attrice , dopo aver parcheggiato il proprio veicolo in violazione E_
del senso di marcia consentito, si accingeva ad attraversare perpendicolarmente la strada all'altezza della farmacia Giglia e dell'accesso alla scuola Diaz e, nell'immettersi nella carreggiata, veniva investita dall'autovettura Fiato Panda, tg. BZ457LX, di proprietà di condotta da che non frenava in tempo utile ad evitare CP_5 Controparte_4
l'impatto col pedone. Per effetto dell'urto, l'attrice cadeva al suolo, riportando lesioni fisiche,
come da documentazione medica versata in atti. La dinamica del sinistro è ricavabile sia dalle testimonianze assunte che dalla documentazione depositata dalla parte attrice (doc. 19 fascicolo di parte attrice).
2.2. La fattispecie è riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 2054 c.c. che dispone che il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2.3. La disposizione pone una presunzione iuris tantum di responsabilità del conducente del veicolo investitore. Tale responsabilità può essere esclusa, per recisione del nesso causale tra la condotta e l'evento, solo in caso di condotta anomala e del tutto imprevedibile del pedone che non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato
4 imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24472 del 18/11/2014 (Rv. 633520 - 01)).
2.4. Si è altresì affermato che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata (cfr. Cass. penale sentenza n. 47290/2014 e n. 47204/2019).
2.5. Ritiene il Tribunale che, alla luce della dinamica del sinistro appena sintetizzata, il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova rigorosa di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento.
2.6. L'impatto si è infatti verificato in prossimità di una scuola e di una farmacia, ove risulta collocato un segnale di pericolo che indica che si tratta di un luogo frequentato da bambini. Si imponeva pertanto una condotta di guida improntata alla massima prudenza e attenzione che, ove posta in essere, avrebbe potuto consentire all'automobilista di arrestare la marcia con maggiore tempestività. Anche in presenza di auto parcheggiate sul ciglio della strada, in modo tale da ostacolare la visuale, gli automobilisti sono infatti tenuti a prestare particolare cautela nei centri abitati, ed a maggior ragione nelle vicinanze di scuole ed esercizi commerciali, zone cioè
caratterizzate da un intenso traffico pedonale e dalla concreta possibilità di attraversamenti pedonali anche fuori dalle strisce. Neppure può ritenersi provato che la parte attrice abbia avviato l'attraversamento in modo particolarmente veloce o repentino, tale cioè da elidere del tutto la possibilità per il conducente del veicolo di arrestare la marcia in modo da limitare le conseguenze dello scontro.
2.7. Non può tuttavia non tenersi conto del comportamento della danneggiata, odierna parte attrice.
2.8. Va infatti considerato che, «in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1,
c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito
5 che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo)» Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019 (Rv. 652291 - 01); v. anche (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01)).
2.9. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie va ritenuto che ricorra un profilo di colpa in capo all'odierna attrice, in particolare per aver attraversato la strada senza prestare la dovuta attenzione, in un punto particolarmente pericoloso poiché la visuale degli automobilisti era in parte ostacolata dal veicolo parcheggiato dalla stessa danneggiata.
Inoltre, deve ritenersi accertato che l'attraversamento sia avvenuto in un punto che, all'epoca del sinistro, era privo di strisce pedonali, che si trovavano invece a circa 60 metri di distanza.
Tanto si ricava dalla stessa documentazione fotografica depositata dalla parte attrice, dalla quale non si ricava affatto la presenza di adeguate strisce pedonali visibili agli utenti della strada (dep.
tel. 16/2/2023 di parte attrice) come confermato anche dalle note della Polizia Municipale del comune di Palma di Montechiaro che escludono l'istituzione di attraversamenti pedonali in quel punto sia con riferimento all'assenza di ordinanze in tal senso sia con riferimento agli accertamenti compiuti tramite foto satellitari (dep. tel. 16/2/2023 parte convenuta). Tale
documentazione, di particolare rilievo probatorio, non è smentita dalla prova testimoniale assunta. La testimone , infatti, ha riferito di non aver assistito direttamente Testimone_1
all'impatto e di non ricordare il punto in cui ha trovato la danneggiata accasciata al suolo dopo il sinistro. La testimone ha riferito che la danneggiata avrebbe attraversato su Testimone_2
strisce pedonali “poco visibili” probabilmente alludendo ad un punto in precedenza caratterizzato dalla presenza di strisce pedonali ormai del tutto irriconoscibili per gli utenti della strada come si ricava dalla situazione documentata fotograficamente dalla stessa parte attrice.
6 2.10.Ritiene il Tribunale che i plurimi elementi appena richiamati impongano di attribuire alla condotta della danneggiata una percentuale di responsabilità del 50 %, equivalente, cioè, a quella da riconoscere in capo al conducente del veicolo investitore.
3. Sul danno risarcibile
3.1 Passando alla quantificazione del danno risarcibile, deve innanzitutto essere richiamato il principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione, in base al quale può essere utilizzata, quale criterio orientativo della liquidazione equitativa, la Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n.
12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio
2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025. La Corte ha infatti affermato che non osta all'impiego della
Tabella “la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle
disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore"” valendo tale limitazione “ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro
utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad
assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile
declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”
(Cassazione civile sez. III - 29/04/2025, n. 11319).
3.2. Quanto alla invalidità temporanea, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha indicato in giorni
15 il periodo di invalidità assoluta, corrispondenti ai giorni di ricovero ospedaliero, in giorni 100 (per ingessatura e divieto di carico), il periodo di invalidità temporanea al 75%, in giorni 60, il periodo di invalidità temporanea al 50 % e in giorni 60 il periodo di invalidità al 25 %, fino alla graduale ripresa sociale della danneggiata.
3.3. Quanto alla permanente lesione dell'integrità fisica della danneggiata, il consulente nominato ha
7 chiarito che “è stata rilevata la persistenza di ipomiotrofia dei muscoli di coscia e surali, tumefazione
della regione del collo piede e bi-malleolare, un deficit di 2/3 della sottoastragalica e della tibio
tarsica, un modico pregiudizio estetico relativo alla presenza dell'esito cicatriziale da insulto
iatrogeno; sulla scorta del quadro clinico rilevato nel corso della attuale indagine medico si ritiene
adeguata la valutazione pari al 18% di danno biologico permanente”.
3.4. Deve ritenersi che la relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato sia corretta e debba essere condivisa nelle argomentazioni svolte e nelle conclusioni raggiunte in quanto basata su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti, di cui il consulente ha dato conto in modo logico e con adeguata motivazione.
3.5. Tenendo conto dell'esito lesivo sopra descritto, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età
della persona danneggiata al momento del sinistro (53 anni), è possibile liquidare il danno non patrimoniale in € 77.591,93 comprensivo del danno “morale”, da sofferenza interiore media presumibile in relazione all'entità della lesione subita (€ 49.612,70 per invalidità permanente;
€
1.201,47 per invalidità temporanea totale;
€ 6.007,35 per invalidità temporanea parziale al 75 %; €
2.402,94 per invalidità temporanea parziale al 50 %; € 1.201,47 per invalidità temporanea parziale al
25%; € 17.166,00 per danno morale). Quanto alla risarcimento del danno c.d. “morale”, da sofferenza soggettiva interiore, va evidenziato che la CTU nominata ha riferito di un grado di sofferenza menomazione-correlata di grado “elevato-medio” in considerazione della durata della malattia e dell'ospedalizzazione, dell'utilizzo di gesso e tutore rigido, dell'uso di analgesici per via iniettiva del percorso di riabilitazione sostenuto. Si ritiene congruo pertanto il valore medio indicato nella Tabella
in relazione al grado di sofferenza mediamente e presuntivamente derivante da lesioni dell'entità di quella sopra descritta.
3.6. Nessun aumento a titolo di personalizzazione può essere riconosciuto, in mancanza di allegazione di circostanze specifiche, tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
8 3.7. Dev'essere di conseguenza liquidato un danno non patrimoniale, in moneta attuale, pari ad €
38.796,00, in conseguenza della riduzione del 50 % della somma sopra indicata, in considerazione dell'accertato concorso di colpa della danneggiata.
3.8. La liquidazione avviene in moneta attuale. Alla predetta somma vanno aggiunti gli interessi compensativi, al tasso legale, decorrenti dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolare anno per anno sulla somma suindicata, devalutata alla data del fatto illecito e annualmente rivalutata secondo la variazione dell'indice Istat. Sull'importo in tal modo determinato per capitale e interessi sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3.9. Devono infine aggiungersi le spese mediche documentate (doc. 18 fascicolo di parte attrice) per un ammontare, ritenuto congruo anche dal CTU nominato, di euro 1.695,80, cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria dal momento del sostenimento delle spese sino alla presente sentenza e gli interessi al tasso legale sulle somme anno per anno rivalutate. Sull'importo in tal modo determinato per capitale e interessi sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3.10. Ritiene il Tribunale che nessuna ulteriore somma possa essere riconosciuta a titolo di perdita di capacità lavorativa specifica.
3.11. La parte attrice infatti non ha fornito alcuna prova in ordine all'affermato svolgimento di attività
di casalinga e socia lavoratrice di società operante nel settore pubblicitario.
4. Le spese
4.1. Le spese di giudizio vengono compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum e del riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata nella causazione del danno.
4.2. L'ulteriore metà delle spese viene posta a carico delle parti convenute soccombenti e viene liquidata in dispositivo secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in ragione del valore della
9 controversia determinato in base al criterio del decisum e della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate.
4.3. Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste a carico di tutte le parti in solido in ragione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1434/2022 promossa da PT
contro ,
[...] Controparte_6 Parte_2
, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_4
- dichiara la responsabilità di nella misura del 50 % nella causazione Controparte_4
del sinistro verificatosi il 14 marzo 2020 e meglio descritto in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attrice PT
,
[...]
o dei danni patrimoniali liquidati nella misura di Euro 1.695,80;
o dei danni non patrimoniali liquidati in Euro 38.796,00;
o oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicati in parte motiva;
- compensa le spese di lite per la metà;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, dell'ulteriore quota del 50 %
delle spese processuali che liquida, nella misura già dimidiata, di Euro 2.500,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido.
Agrigento, 6/6/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
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