Legge 11 luglio 2012, n. 107

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Giurisprudenza402

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  • 1Trib. Modena, sentenza 07/09/2025, n. 830
    Provvedimento: N. R.G. 81/2025 TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA CAUSA n. r.g. 81/2025 tra Parte_1 RICORRENTE/I e Controparte_1 RESISTENTE/I Oggi 02/09/2025 ad ore 11.35 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che: Per l'Avv. LO BUE IRENE ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1 Per la dott.ssa FIGLIOMENI MARIA TERESA ha Controparte_1 depositato le note di trattazione scritta. Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza. Il Giudice Del Lavoro Andrea Marangoni pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA III SEZIONE CIVILE – …
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    • sospensione lezioni·
    • art. 1 comma 54 legge 228/2012·
    • art. 91 c.p.c.·
    • prova contraria·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • spese di lite·
    • obbligo fruizione ferie·
    • indennità sostitutiva ferie non godute·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • personale scolastico

  • 2Trib. Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 1674
    Provvedimento: N. R.G. 1829/2025 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1829/2025 tra Parte_1 RICORRENTE/I e Controparte_1 RESISTENTE/I Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 11:12 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. AMATO ANTONIO ( VIA Parte_1 C.F._1 RA ACRI 67 88100 CATANZARO; Per il dott. BURGELLO RA Controparte_1 Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE …
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    • sospensione lezioni·
    • art. 1 comma 54 legge n. 228/2012·
    • calendario scolastico·
    • giurisprudenza Cassazione·
    • giurisprudenza CGUE·
    • diritto alle ferie·
    • indennità sostitutiva ferie·
    • onere della prova·
    • presunzione di fruizione ferie·
    • monetizzazione ferie

  • 3Trib. Modena, sentenza 12/11/2025, n. 1013
    Provvedimento: N. R.G. 463/2025 TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA CAUSA n. r.g. 463/2025 tra Parte_1 RICORRENTE/I e Controparte_1 RESISTENTE/I Oggi 11/11/2025 ad ore 9.07 il Giudice, dott. DR ON, dà atto che: Per l'Avv. LO BUE IRENE ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1 Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1 scritta. Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza. Il Giudice Del Lavoro DR ON pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale, nella persona del …
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    • sospensione lezioni·
    • art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012·
    • art. 1 comma 54 legge n. 228/2012·
    • prova contraria·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • art. 19 CCNL Scuola 2006/2009·
    • calendario scolastico regionale·
    • indennità sostitutiva ferie·
    • personale scolastico·
    • monetizzazione ferie

  • 4Trib. Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1414
    Provvedimento: N. R.G. 1290/2025 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1290/2025 tra Parte_1 RICORRENTE/I e Controparte_1 RESISTENTE/I Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. DEL GAUDIO GENNARO e. Parte_1 Per l'avv. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1 Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. deposita nota spese. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, …
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    • sospensione lezioni·
    • art. 1 comma 54 legge n. 228/2012·
    • giurisprudenza Cassazione·
    • giurisprudenza CGUE·
    • calendario scolastico regionale·
    • indennità sostitutiva ferie·
    • ferie docenti a tempo determinato·
    • onere della prova·
    • presunzione di fruizione ferie·
    • prova contraria docente

  • 5Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4588
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona della Giudice dott.ssa Clara Ruggiero ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa RGL n. 3176/2025 promossa da : , assistito e difeso, come in atti, dall' Avv. Guido Parte_1 Marone; - PARTE RICORRENTE - C O N T R O , Controparte_1 -PARTE CONVENUTA CONTUMACE- Oggetto: indennità sostitutiva di ferie docenti precari Oggetto del contendere 1. Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di OL ,in funzione di giudice del lavoro di primo grado, chiedendo : a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità contrattuale per i giorni di …
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    • docenti precari·
    • art. 1 comma 54 legge n. 228/2012·
    • calendario scolastico·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • giurisprudenza CGUE·
    • diritto alle ferie·
    • indennità sostitutiva ferie·
    • onere della prova·
    • presunzione di fruizione ferie
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. All' articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 1 e' assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).
    In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 e' aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e' determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessita' di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessita' del convivente more uxorio.
    3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e' attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorita' derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»;
    b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato e' prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non da' diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106 (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    «Art. 1 (Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio).
    In vigore dal 27 luglio 2010.
    1. E' assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
    2. Il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima e' attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che e' determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita'. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e' attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
    3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
    a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
    b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
    c) ai genitori;
    d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
    e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
    f) al convivente more uxorio.
    3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 1 e' assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 e' aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e' determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessita' di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessita' del convivente more uxorio.
    3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e' attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorita' derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima.
    4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformita' con l'atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione.
    Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai comm1 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato e' prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non da' diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.
    5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.».
  • Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.