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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4993 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1
Battista Sembronio, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
Condominio di via Libertà n. 87 in Barletta, in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Mancarella, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E CHIAMANTE IN CAUSA
in persona di suo procuratore Controparte_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Papagni, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 18.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il
27.10.2020, la ha quivi convenuto il Condominio di via Pt_1
Libertà n. 87 in Barletta, deducendo che: il giorno 7.6.2018,
intorno alle ore 14.30, nel discendere la scalinata posta su un lato della rampa, per il resto carrabile, che conduce dalla strada ai box auto sottostanti l'edificio condominiale e viceversa, è caduta per terra scivolando su uno scalino reso sdrucciolevole <
affacciano sulla rampa) e dalla presenza di muschi>>; ciò è
avvenuto anche a motivo del fatto che le <
le bande antiscivolo e … presenta[no] delle irregolarità anche dovute al … restringimento … [determinato dal] montante del cancello lì posizionato>>; a seguito della caduta l'attrice ha riportato, ad una prima diagnosi, eseguita nell'immediatezza del fatto presso il locale ospedale, <
sito non specificato del polso e della mano, trauma cranico,
2 contusione dorsale>> e, ad una seconda diagnosi, ivi stesso eseguita il successivo 13.6, anche <
discale del radio e … [del] soma D12>>, che comportavano un periodo di invalidità temporanea e, all'esito, invalidità
permanente e così danno biologico, con il connesso danno morale,
e la correlativa necessità di esborsi per spese mediche;
tali danni vanno imputati a responsabilità esclusiva del Condominio
convenuto, <>, <
sensi dell'art. 2051 c.c. ed in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.>>; senza esito sono rimaste le richieste di risarcimento previamente avanzate dalla in via Pt_1
stragiudiziale, anche con il coinvolgimento della
[...]
, compagnia assicuratrice del Condominio per la CP_1
responsabilità civile verso terzi.
Al risarcimento dei predetti danni patrimoniali e non patrimoniali l'attrice chiede pertanto condannarsi il Condominio
in proprio favore, in misura della complessiva somma di €
19.662,15 o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata>>.
Il Condominio resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 12.1.2021, con cui, nel contestare l'avversa domanda per l'an e per il quantum, ha comunque chiesto e ottenuto di chiamare in causa in garanzia la , per Controparte_1
esserne manlevata di quanto fosse condannato a pagare in favore della per il caso di accoglimento, anche soltanto Pt_1
3 parziale, della sua domanda.
La MP si è quindi costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 30.6.2021 - bensì tardivamente, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c.,
richiamato dall'art. 271 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza appositamente fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 269, co. 2, c.p.c., ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dallo stesso art. 271 c.p.c., direttamente e attraverso il richiamo del secondo comma dell'art. 167 c.p.c.
aggiunto alla norma da C.Cost. n. 260/1997 - nulla eccependo in ordine alla operatività della garanzia invocata dal chiamante e riproponendo nei confronti dell'attrice le medesime difese del
Condominio assicurato.
È incontroverso che la scalinata nel discendere la quale la allega di essere scivolata rientra, ex art. 1117, n. 1, Pt_1
c.c., nel novero delle parti comuni dell'edificio condominiale.
La proprietà condominiale delle parti comuni del relativo edificio comporta che incombe sull'amministrazione condominiale l'onere di provvedere alla loro custodia, donde la responsabilità del condominio per tutti i danni che possano derivare agli utenti, estranei e condòmini stessi, da condizioni di pericolosità nelle quali dette parti comuni vengano a versare.
Tale responsabilità può essere ascritta al condominio sia in forza dell'art. 2051 sia in forza dell'art. 2043 c.c. (v. Cass.
20.1.2014 n. 999, nell'analoga materia delle anomalie stradali),
quivi entrambi espressamente richiamati dall'attrice.
4 Può essere ascritta ex art. 2043 c.c., a titolo di colpa, per violazione del principio generale del neminem laedere sancito da tale disposizione, allorché sia data dalla vittima di sinistro la dimostrazione, per essa più gravosa, di avere subìto danni per effetto di insidia, cioè di anomalie delle parti comuni, non visibili e non prevedibili, prodottesi in quanto l'amministrazione condominiale ha tenuto una condotta omissiva degli obblighi di vigilanza e manutenzione che le fanno carico,
a cui accede anche l'obbligo di segnalare adeguatamente l'insidia per il tempo occorrente alla sua rimozione;
può essere ascritta ex art. 2051 c.c., a titolo della responsabilità
oggettiva contemplata da quest'altra disposizione (v. Cass.
SS.UU. 30.6.2022 n. 20943), per cui il condominio,
indipendentemente dalla condotta di chi sia per esso preposto alla custodia delle parti comuni, risponde comunque dei danni che gli utenti si limitino a dimostrare di avere riportato in relazione di derivazione causale con anomalie delle parti comuni, fossero o meno visibili e/o prevedibili, essendo poi onere del condominio, per liberarsi da responsabilità,
dimostrare che l'evento dannoso sia dipeso da caso fortuito.
Quest'ultimo si identifica con un fatto esulante dalla condotta del custode, a sua volta <
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale>> (sempre Cass. SS.UU. 30.6.2022 n.
20943), che può essere costituito non solo da un evento naturale,
che configura il caso fortuito in senso stretto, ma anche dal
5 fatto di un terzo o da fatto dello stesso danneggiato, che vengano ad inserirsi nel processo di determinazione dell'evento dannoso con la sua stessa rilevanza causale esclusiva dell'evento naturale (v. da ultimo Cass. 14.12.2024 n. 32544).
Infatti, tutte le volte che, come nel caso di cui qui si tratta,
il danno occorso scaturisca non già da un dinamismo proprio della cosa in custodia o di cui essa sia suscettibile per l'intervento di fattori esterni, bensì, trattandosi di cosa inerte, dal combinarsi dell'agire del danneggiato col modo di essere della cosa, il comportamento del danneggiato, <
ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c.>>, impone <
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.>>, tale che, <
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno>>; fino al punto che la sua condotta, da atteggiarsi a fattore di concorso causale colposo, può arrivare a radicalmente interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso,
<
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del
6 sinistro>> (Cass. 23.5.2022 n. 16568).
E tali considerazioni devono <
inquadri la fattispecie … nella previsione di cui all'art. 2043
c.c.>> (ancora Cass. 20.1.2014 n. 999).
Anche secondo il riparto degli oneri probatori, più favorevole per il danneggiato attore, a cui dà luogo la previsione dell'art. 2051 c.c., innanzitutto incombe allora sulla vittima del sinistro l'onere di dare dimostrazione, oltre che del danno che ne ha riportato, del nesso di derivazione causale dell'evento dannoso dalla cosa in custodia;
dopo di che soltanto, una volta che l'attore abbia assolto detto onere, viene a gravare sul custode convenuto l'onere di dare prova della esimente del caso fortuito come sopra individuato, in senso stretto o in senso lato.
Nel caso del presente giudizio, può reputarsi acquisito agli atti - ancorché sulla mera scorta della testimonianza resa dalla figlia dell'attrice, che ha riferito di essersi trovata al momento a precederla di qualche gradino nel discendere la suddetta scalinata, della piena genuinità della cui deposizione,
a tenore delle dichiarazioni rese, non risulta comunque motivo di dubitare - che, nelle circostanze di tempo e di luogo come innanzi prospettate con l'atto di citazione, la ha Pt_1
effettivamente riportato lesioni personali ivi scivolando.
Le condizioni della scalinata in parola si rilevano dalle relative fotografie prodotte in giudizio dal Condominio stesso e dalla sua Assicurazione.
7 Da queste si ricava in particolare la diffusa presenza di muschi sulla superficie dei gradini, pure nel periodo estivo nel quale le fotografie sono state realizzate, che, a prescindere dall'origine del fenomeno, deve ragionevolmente ritenersi avere provocato la caduta della quasi ottantenne , in assenza Pt_1
di bande antiscivolo e di corrimano;
ciò, tuttavia, non senza l'apporto, quanto meno paritario, di una sua condotta colpevolmente distratta, tanto che nulla è accaduto alla figlia che la precedeva, atteso che lo stato di pericolosità del luogo,
evidentemente risalente nel tempo, non poteva non essere perfettamente noto all'attrice, che da anni accedeva anche da quella scalinata, come da essa stessa asserito, al box auto da essa posseduto in quel complesso condominiale.
Nessuna prova è stata d'altro canto offerta del fatto sostenuto in contrario dal Condominio e dalla sua Assicurazione, che l'utilizzo della scalinata sulla quale l'attrice è caduta fosse normalmente precluso e consentito soltanto eccezionalmente, per il caso di straordinarie evenienze, nella specie non ricorrenti,
che avessero impedito l'accesso ai box auto dall'interno dell'edificio condominiale, mediante l'ascensore o le scale ivi anche a tal fine adibiti.
Cosicché, per il solo fatto della sua esistenza, la scalinata su cui la è scivolata avrebbe sempre dovuto essere tenuta Pt_1
dal Condominio in condizioni di massima sicurezza, per chiunque potesse utilizzarla, anche nelle situazioni di minore prestanza psicofisica che notoriamente connotano così l'età infantile come
8 la tarda età, ciò che nella specie è oggettivamente mancato.
Documentati i danni di cui è chiesto il risarcimento dalla documentazione medica e di spesa offerta in comunicazione con l'atto di citazione, v'è dunque che l'attrice ha integralmente soddisfatto i suoi oneri probatori, anche in relazione alla ricorrenza del nesso eziologico, nel mentre non è stata offerta prova dal Condominio, nè dalla sua Assicurazione, della sussistenza di una esimente per caso fortuito, latamente inteso:
donde la responsabilità risarcitoria del Condominio ex art. 2051
c.c., pur se con il concorso di paritetica responsabilità della stessa vittima del sinistro ex art. 1227, co. 1, c.c.
La chiede di essere risarcita dei danni non patrimoniali Pt_1
che ha riportato per effetto delle lesioni sofferte in dipendenza della caduta verificatasi, in termini di danno biologico, per invalidità temporanea e invalidità permanente, e del connesso danno morale, nonché del danno patrimoniale costituito dagli esborsi correlativamente sostenuti per spese mediche.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005, con distinta previsione, a cui deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, in forza della quale, secondo il più recente approdo
9 della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n.
9006), essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla <
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a),
e 139, co. 2, cit.), nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima;
ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione, ulteriore,
separato risarcimento per il danno morale, costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
Nel caso del presente giudizio, la consulenza tecnica medico-
legale d'ufficio espletata sulla persona dell'attrice, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, attraverso l'esame della stessa e della
10 certificazione medica da essa prodotta, che, in conseguenza dell'incidente oggetto di causa, la ha effettivamente Pt_1
riportato le lesioni allegate, le quali hanno comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi 60
giorni, di cui 20 al 75%, 20 al 50% e gli ulteriori 20 al 25%,
e da invalidità permanente nella misura di 6 punti percentuali.
La modesta entità di quest'ultima non giustifica personalizzazione del relativo risarcimento, in assenza anche soltanto della allegazione di particolari aspetti dinamico-
relazionali della vita dell'attrice che siano venuti ad essere incisi in misura speciale dai postumi permanenti delle lesioni occorse.
Va invece riconosciuto risarcimento del danno morale, in ragione delle sofferenze che deve con certezza ritenersi che la Pt_1
ha patito in dipendenza del prodursi delle fratture riportate.
È statuizione della Suprema Corte - tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la
"tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025 per i sinistri verificatisi a decorrere dal 5.3.2025, a cui questo giudicante ritiene di aderire - che <
del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità
causate dalla circolazione di veicoli [a motore] e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal
11 tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>> (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta di lesioni micropermanenti, cioè non eccedenti i 9 punti percentuali, non causate dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, che,
facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Milano il 4.6.2024, ammonta alla complessiva somma di € 13.077,50, di cui € 3.450,00 per danno biologico da invalidità temporanea, € 7.012,00 per danno biologico da invalidità permanente ed € 2.615,50 per danno morale, determinato in misura pari al 25% del risarcimento riconosciuto per il danno biologico, il risarcimento che per l'intero potrebbe complessivamente liquidarsi ad oggi in favore dell'attrice, che aveva 79 anni all'epoca del sinistro, per i danni non patrimoniali.
A tale importo andrebbe poi aggiunta, a titolo di risarcimento dell'intero danno patrimoniale, la somma di € 953,15, che la ha documentato di avere complessivamente sborsato per Pt_1
spese mediche e che il c.t.u. ha stimato congrua.
Il risarcimento concretamente spettante all'attrice va tuttavia rapportato all'entità della responsabilità del Condominio,
decurtata quindi della quota di corresponsabilità imputabile all'attrice medesima, sicché la sommatoria dei suddetti importi va dimidiata, venendo così ad ammontare ad € 7.015,32 la somma che il Condominio va in definitiva condannato a pagare in favore
12 della , di cui € 6.538,75 per risarcimento dei danni non Pt_1
patrimoniali ed € 476,57 per risarcimento del danno patrimoniale.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora
Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la somma di € 6.538,75 riconosciuta per risarcimento dei danni non patrimoniali è liquidata all'attualità e quindi già comprensiva della rivalutazione monetaria;
la somma di € 476,57 riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale va invece rivalutata, secondo gli indici
13 delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, proporzionalmente ridotti secondo la quota di responsabilità del Condominio, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284
c.c. fino alla data della presente sentenza: quanto ai danni non patrimoniali, a decorrere dalla data dell'evento dannoso, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tali danni devalutata fino alla data dell'evento medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto al danno patrimoniale, a decorrere, per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi,
sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
In forza della copertura assicurativa pacificamente prestata in favore del Condominio dalla questa va Controparte_1
poi condannata a tenere indenne il Condominio medesimo da tutto quanto questo sarà chiamato a pagare in favore dell'attrice in esecuzione della presente sentenza, per risarcimento e accessori, per rivalutazione e interessi, e spese di causa.
La spesa di c.t.u. va posta nei confronti dell'attrice a
14 definitivo carico del Condominio e della sua Assicurazione per il suo intero ammontare, con diritto di rivalsa del Condominio
nei confronti della MP.
Le spese di patrocinio vanno per contro compensate fino a concorrenza della metà nel rapporto fra l'attrice e il
Condominio, il quale va pertanto condannato a pagarne la residua metà in favore della e per essa in favore del suo Pt_1
difensore dichiaratosi anticipatario, nella misura, così
ridotta, liquidata in dispositivo;
vanno invece integralmente compensate nel rapporto fra chiamante e chiamata, nel quale non
è configurabile soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti del Condominio di via Libertà Parte_1
n. 87 in Barletta, in persona dell'amministratore pro tempore,
e da questo nei confronti della Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, così provvede,
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il condominio convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di € 7.015,32, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- accoglie la domanda di garanzia proposta dal condominio convenuto nei confronti della compagnia chiamata in causa e, per l'effetto, condanna la stessa ad indennizzare il chiamante di
15 tutto quanto questo sarà ad ogni titolo tenuto a pagare in favore dell'attrice in forza della presente sentenza;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico del condominio convenuto e della compagnia chiamata in causa per il suo intero ammontare nei confronti dell'attrice, con diritto di rivalsa del condominio convenuto nei confronti della compagnia chiamata in causa;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fino a concorrenza della metà nel rapporto fra l'attrice e il condominio convenuto;
- condanna il condominio convenuto a pagare la residua metà delle spese di patrocinio in favore dell'attrice, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Giovanni Battista
Sembronio, che, in tale misura ridotta, si liquidano nella complessiva somma di € 2.670,00, di cui € 132,00 per gli esborsi documentati ed € 2.538,50 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- dichiara le spese di patrocinio integralmente compensate nel rapporto fra chiamante e terza chiamata in causa.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 6.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4993 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1
Battista Sembronio, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
Condominio di via Libertà n. 87 in Barletta, in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Mancarella, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E CHIAMANTE IN CAUSA
in persona di suo procuratore Controparte_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Papagni, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 18.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il
27.10.2020, la ha quivi convenuto il Condominio di via Pt_1
Libertà n. 87 in Barletta, deducendo che: il giorno 7.6.2018,
intorno alle ore 14.30, nel discendere la scalinata posta su un lato della rampa, per il resto carrabile, che conduce dalla strada ai box auto sottostanti l'edificio condominiale e viceversa, è caduta per terra scivolando su uno scalino reso sdrucciolevole <
affacciano sulla rampa) e dalla presenza di muschi>>; ciò è
avvenuto anche a motivo del fatto che le <
le bande antiscivolo e … presenta[no] delle irregolarità anche dovute al … restringimento … [determinato dal] montante del cancello lì posizionato>>; a seguito della caduta l'attrice ha riportato, ad una prima diagnosi, eseguita nell'immediatezza del fatto presso il locale ospedale, <
sito non specificato del polso e della mano, trauma cranico,
2 contusione dorsale>> e, ad una seconda diagnosi, ivi stesso eseguita il successivo 13.6, anche <
discale del radio e … [del] soma D12>>, che comportavano un periodo di invalidità temporanea e, all'esito, invalidità
permanente e così danno biologico, con il connesso danno morale,
e la correlativa necessità di esborsi per spese mediche;
tali danni vanno imputati a responsabilità esclusiva del Condominio
convenuto, <>, <
sensi dell'art. 2051 c.c. ed in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.>>; senza esito sono rimaste le richieste di risarcimento previamente avanzate dalla in via Pt_1
stragiudiziale, anche con il coinvolgimento della
[...]
, compagnia assicuratrice del Condominio per la CP_1
responsabilità civile verso terzi.
Al risarcimento dei predetti danni patrimoniali e non patrimoniali l'attrice chiede pertanto condannarsi il Condominio
in proprio favore, in misura della complessiva somma di €
19.662,15 o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata>>.
Il Condominio resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 12.1.2021, con cui, nel contestare l'avversa domanda per l'an e per il quantum, ha comunque chiesto e ottenuto di chiamare in causa in garanzia la , per Controparte_1
esserne manlevata di quanto fosse condannato a pagare in favore della per il caso di accoglimento, anche soltanto Pt_1
3 parziale, della sua domanda.
La MP si è quindi costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 30.6.2021 - bensì tardivamente, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c.,
richiamato dall'art. 271 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza appositamente fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 269, co. 2, c.p.c., ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dallo stesso art. 271 c.p.c., direttamente e attraverso il richiamo del secondo comma dell'art. 167 c.p.c.
aggiunto alla norma da C.Cost. n. 260/1997 - nulla eccependo in ordine alla operatività della garanzia invocata dal chiamante e riproponendo nei confronti dell'attrice le medesime difese del
Condominio assicurato.
È incontroverso che la scalinata nel discendere la quale la allega di essere scivolata rientra, ex art. 1117, n. 1, Pt_1
c.c., nel novero delle parti comuni dell'edificio condominiale.
La proprietà condominiale delle parti comuni del relativo edificio comporta che incombe sull'amministrazione condominiale l'onere di provvedere alla loro custodia, donde la responsabilità del condominio per tutti i danni che possano derivare agli utenti, estranei e condòmini stessi, da condizioni di pericolosità nelle quali dette parti comuni vengano a versare.
Tale responsabilità può essere ascritta al condominio sia in forza dell'art. 2051 sia in forza dell'art. 2043 c.c. (v. Cass.
20.1.2014 n. 999, nell'analoga materia delle anomalie stradali),
quivi entrambi espressamente richiamati dall'attrice.
4 Può essere ascritta ex art. 2043 c.c., a titolo di colpa, per violazione del principio generale del neminem laedere sancito da tale disposizione, allorché sia data dalla vittima di sinistro la dimostrazione, per essa più gravosa, di avere subìto danni per effetto di insidia, cioè di anomalie delle parti comuni, non visibili e non prevedibili, prodottesi in quanto l'amministrazione condominiale ha tenuto una condotta omissiva degli obblighi di vigilanza e manutenzione che le fanno carico,
a cui accede anche l'obbligo di segnalare adeguatamente l'insidia per il tempo occorrente alla sua rimozione;
può essere ascritta ex art. 2051 c.c., a titolo della responsabilità
oggettiva contemplata da quest'altra disposizione (v. Cass.
SS.UU. 30.6.2022 n. 20943), per cui il condominio,
indipendentemente dalla condotta di chi sia per esso preposto alla custodia delle parti comuni, risponde comunque dei danni che gli utenti si limitino a dimostrare di avere riportato in relazione di derivazione causale con anomalie delle parti comuni, fossero o meno visibili e/o prevedibili, essendo poi onere del condominio, per liberarsi da responsabilità,
dimostrare che l'evento dannoso sia dipeso da caso fortuito.
Quest'ultimo si identifica con un fatto esulante dalla condotta del custode, a sua volta <
inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale>> (sempre Cass. SS.UU. 30.6.2022 n.
20943), che può essere costituito non solo da un evento naturale,
che configura il caso fortuito in senso stretto, ma anche dal
5 fatto di un terzo o da fatto dello stesso danneggiato, che vengano ad inserirsi nel processo di determinazione dell'evento dannoso con la sua stessa rilevanza causale esclusiva dell'evento naturale (v. da ultimo Cass. 14.12.2024 n. 32544).
Infatti, tutte le volte che, come nel caso di cui qui si tratta,
il danno occorso scaturisca non già da un dinamismo proprio della cosa in custodia o di cui essa sia suscettibile per l'intervento di fattori esterni, bensì, trattandosi di cosa inerte, dal combinarsi dell'agire del danneggiato col modo di essere della cosa, il comportamento del danneggiato, <
ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c.>>, impone <
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.>>, tale che, <
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno>>; fino al punto che la sua condotta, da atteggiarsi a fattore di concorso causale colposo, può arrivare a radicalmente interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso,
<
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del
6 sinistro>> (Cass. 23.5.2022 n. 16568).
E tali considerazioni devono <
inquadri la fattispecie … nella previsione di cui all'art. 2043
c.c.>> (ancora Cass. 20.1.2014 n. 999).
Anche secondo il riparto degli oneri probatori, più favorevole per il danneggiato attore, a cui dà luogo la previsione dell'art. 2051 c.c., innanzitutto incombe allora sulla vittima del sinistro l'onere di dare dimostrazione, oltre che del danno che ne ha riportato, del nesso di derivazione causale dell'evento dannoso dalla cosa in custodia;
dopo di che soltanto, una volta che l'attore abbia assolto detto onere, viene a gravare sul custode convenuto l'onere di dare prova della esimente del caso fortuito come sopra individuato, in senso stretto o in senso lato.
Nel caso del presente giudizio, può reputarsi acquisito agli atti - ancorché sulla mera scorta della testimonianza resa dalla figlia dell'attrice, che ha riferito di essersi trovata al momento a precederla di qualche gradino nel discendere la suddetta scalinata, della piena genuinità della cui deposizione,
a tenore delle dichiarazioni rese, non risulta comunque motivo di dubitare - che, nelle circostanze di tempo e di luogo come innanzi prospettate con l'atto di citazione, la ha Pt_1
effettivamente riportato lesioni personali ivi scivolando.
Le condizioni della scalinata in parola si rilevano dalle relative fotografie prodotte in giudizio dal Condominio stesso e dalla sua Assicurazione.
7 Da queste si ricava in particolare la diffusa presenza di muschi sulla superficie dei gradini, pure nel periodo estivo nel quale le fotografie sono state realizzate, che, a prescindere dall'origine del fenomeno, deve ragionevolmente ritenersi avere provocato la caduta della quasi ottantenne , in assenza Pt_1
di bande antiscivolo e di corrimano;
ciò, tuttavia, non senza l'apporto, quanto meno paritario, di una sua condotta colpevolmente distratta, tanto che nulla è accaduto alla figlia che la precedeva, atteso che lo stato di pericolosità del luogo,
evidentemente risalente nel tempo, non poteva non essere perfettamente noto all'attrice, che da anni accedeva anche da quella scalinata, come da essa stessa asserito, al box auto da essa posseduto in quel complesso condominiale.
Nessuna prova è stata d'altro canto offerta del fatto sostenuto in contrario dal Condominio e dalla sua Assicurazione, che l'utilizzo della scalinata sulla quale l'attrice è caduta fosse normalmente precluso e consentito soltanto eccezionalmente, per il caso di straordinarie evenienze, nella specie non ricorrenti,
che avessero impedito l'accesso ai box auto dall'interno dell'edificio condominiale, mediante l'ascensore o le scale ivi anche a tal fine adibiti.
Cosicché, per il solo fatto della sua esistenza, la scalinata su cui la è scivolata avrebbe sempre dovuto essere tenuta Pt_1
dal Condominio in condizioni di massima sicurezza, per chiunque potesse utilizzarla, anche nelle situazioni di minore prestanza psicofisica che notoriamente connotano così l'età infantile come
8 la tarda età, ciò che nella specie è oggettivamente mancato.
Documentati i danni di cui è chiesto il risarcimento dalla documentazione medica e di spesa offerta in comunicazione con l'atto di citazione, v'è dunque che l'attrice ha integralmente soddisfatto i suoi oneri probatori, anche in relazione alla ricorrenza del nesso eziologico, nel mentre non è stata offerta prova dal Condominio, nè dalla sua Assicurazione, della sussistenza di una esimente per caso fortuito, latamente inteso:
donde la responsabilità risarcitoria del Condominio ex art. 2051
c.c., pur se con il concorso di paritetica responsabilità della stessa vittima del sinistro ex art. 1227, co. 1, c.c.
La chiede di essere risarcita dei danni non patrimoniali Pt_1
che ha riportato per effetto delle lesioni sofferte in dipendenza della caduta verificatasi, in termini di danno biologico, per invalidità temporanea e invalidità permanente, e del connesso danno morale, nonché del danno patrimoniale costituito dagli esborsi correlativamente sostenuti per spese mediche.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005, con distinta previsione, a cui deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, in forza della quale, secondo il più recente approdo
9 della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n.
9006), essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla <
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a),
e 139, co. 2, cit.), nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima;
ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione, ulteriore,
separato risarcimento per il danno morale, costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
Nel caso del presente giudizio, la consulenza tecnica medico-
legale d'ufficio espletata sulla persona dell'attrice, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, attraverso l'esame della stessa e della
10 certificazione medica da essa prodotta, che, in conseguenza dell'incidente oggetto di causa, la ha effettivamente Pt_1
riportato le lesioni allegate, le quali hanno comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi 60
giorni, di cui 20 al 75%, 20 al 50% e gli ulteriori 20 al 25%,
e da invalidità permanente nella misura di 6 punti percentuali.
La modesta entità di quest'ultima non giustifica personalizzazione del relativo risarcimento, in assenza anche soltanto della allegazione di particolari aspetti dinamico-
relazionali della vita dell'attrice che siano venuti ad essere incisi in misura speciale dai postumi permanenti delle lesioni occorse.
Va invece riconosciuto risarcimento del danno morale, in ragione delle sofferenze che deve con certezza ritenersi che la Pt_1
ha patito in dipendenza del prodursi delle fratture riportate.
È statuizione della Suprema Corte - tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la
"tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025 per i sinistri verificatisi a decorrere dal 5.3.2025, a cui questo giudicante ritiene di aderire - che <
del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità
causate dalla circolazione di veicoli [a motore] e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal
11 tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>> (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta di lesioni micropermanenti, cioè non eccedenti i 9 punti percentuali, non causate dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, che,
facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Milano il 4.6.2024, ammonta alla complessiva somma di € 13.077,50, di cui € 3.450,00 per danno biologico da invalidità temporanea, € 7.012,00 per danno biologico da invalidità permanente ed € 2.615,50 per danno morale, determinato in misura pari al 25% del risarcimento riconosciuto per il danno biologico, il risarcimento che per l'intero potrebbe complessivamente liquidarsi ad oggi in favore dell'attrice, che aveva 79 anni all'epoca del sinistro, per i danni non patrimoniali.
A tale importo andrebbe poi aggiunta, a titolo di risarcimento dell'intero danno patrimoniale, la somma di € 953,15, che la ha documentato di avere complessivamente sborsato per Pt_1
spese mediche e che il c.t.u. ha stimato congrua.
Il risarcimento concretamente spettante all'attrice va tuttavia rapportato all'entità della responsabilità del Condominio,
decurtata quindi della quota di corresponsabilità imputabile all'attrice medesima, sicché la sommatoria dei suddetti importi va dimidiata, venendo così ad ammontare ad € 7.015,32 la somma che il Condominio va in definitiva condannato a pagare in favore
12 della , di cui € 6.538,75 per risarcimento dei danni non Pt_1
patrimoniali ed € 476,57 per risarcimento del danno patrimoniale.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora
Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la somma di € 6.538,75 riconosciuta per risarcimento dei danni non patrimoniali è liquidata all'attualità e quindi già comprensiva della rivalutazione monetaria;
la somma di € 476,57 riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale va invece rivalutata, secondo gli indici
13 delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, proporzionalmente ridotti secondo la quota di responsabilità del Condominio, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284
c.c. fino alla data della presente sentenza: quanto ai danni non patrimoniali, a decorrere dalla data dell'evento dannoso, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tali danni devalutata fino alla data dell'evento medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto al danno patrimoniale, a decorrere, per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi,
sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
In forza della copertura assicurativa pacificamente prestata in favore del Condominio dalla questa va Controparte_1
poi condannata a tenere indenne il Condominio medesimo da tutto quanto questo sarà chiamato a pagare in favore dell'attrice in esecuzione della presente sentenza, per risarcimento e accessori, per rivalutazione e interessi, e spese di causa.
La spesa di c.t.u. va posta nei confronti dell'attrice a
14 definitivo carico del Condominio e della sua Assicurazione per il suo intero ammontare, con diritto di rivalsa del Condominio
nei confronti della MP.
Le spese di patrocinio vanno per contro compensate fino a concorrenza della metà nel rapporto fra l'attrice e il
Condominio, il quale va pertanto condannato a pagarne la residua metà in favore della e per essa in favore del suo Pt_1
difensore dichiaratosi anticipatario, nella misura, così
ridotta, liquidata in dispositivo;
vanno invece integralmente compensate nel rapporto fra chiamante e chiamata, nel quale non
è configurabile soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti del Condominio di via Libertà Parte_1
n. 87 in Barletta, in persona dell'amministratore pro tempore,
e da questo nei confronti della Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, così provvede,
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il condominio convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di € 7.015,32, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- accoglie la domanda di garanzia proposta dal condominio convenuto nei confronti della compagnia chiamata in causa e, per l'effetto, condanna la stessa ad indennizzare il chiamante di
15 tutto quanto questo sarà ad ogni titolo tenuto a pagare in favore dell'attrice in forza della presente sentenza;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico del condominio convenuto e della compagnia chiamata in causa per il suo intero ammontare nei confronti dell'attrice, con diritto di rivalsa del condominio convenuto nei confronti della compagnia chiamata in causa;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fino a concorrenza della metà nel rapporto fra l'attrice e il condominio convenuto;
- condanna il condominio convenuto a pagare la residua metà delle spese di patrocinio in favore dell'attrice, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Giovanni Battista
Sembronio, che, in tale misura ridotta, si liquidano nella complessiva somma di € 2.670,00, di cui € 132,00 per gli esborsi documentati ed € 2.538,50 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- dichiara le spese di patrocinio integralmente compensate nel rapporto fra chiamante e terza chiamata in causa.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 6.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
16