Sentenza 16 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2019, n. 21371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21371 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SH ST, nato in [...] il [...] avverso la sentenza in data 11.6.2018 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità nel resto;
udito il difensore, avv. Marco Cinquegrana che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 11.6.2018 la Corte di Appello di Milano ha confermato la penale responsabilità di LA RI per l'importazione continuata dall'Albania di circa 60 kg di eroina che successivamente provvedeva a distribuire tra vari acquirenti, ma a parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale della stesa città ha ridotto la pena inflittagli, a seguito dell'opzione per il rito abbreviato formalizzata nel giudizio di appello, ad otto anni ed otto mesi di reclusione e ad €40.000 di multa.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo eccepisce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 8 cod. proc. pen., l'incompetenza territoriale, sostenendo che il reato di importazione di sostanze stupefacenti, consumandosi nel momento in cui la merce varca la frontiera, ovverosia nel luogo di ingresso della stessa entro il confine dello Stato italiano, faceva si che il locus commissi delicti andasse individuato a Venezia, tale essendo la città in cui era sbarcato il Tir che trasportava la sostanza e contestando l'argomentazione addotta dalla Corte di Appello, che aveva seguito il criterio del reato più grave, senza tener conto che il reato associativo non era stato mai contestato all'imputato. Deduce altresì che l'eccezione era stata tempestivamente sollevata in sede di udienza preliminare e riproposta in dibattimento, non operando la preclusione di cui all'art. 491 cod. proc. pen. che non attiene alla rilevabilità di ufficio della questione, essendo ogni giudice, giudice prima di tutto della propria competenza 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 178 lett. c), 295 e 296 cod. proc. pen., la nullità del decreto di latitanza che non rappresenta una conseguenza automatica del verbale di vane ricerche, ma postula uno specifico apprezzamento sulla volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo da parte dell'interessato che a sua volta presuppone la consapevolezza da parte di costui che un provvedimento siffatto possa essere emesso nei suoi confronti. Nella specie invece l'imputato soggiornava regolarmente in Albania ed era venuto in Italia solo in occasione dell'arrivo del carico della sostanza stupefacente, mentre nel 2005, epoca cui risale il verbale di vane ricerche, era stato già da tempo allontanato dall'Italia, onde avrebbe dovuto essere verificato, anche mediante rogatoria internazionale, il suo rientro in Albania con la notifica presso il luogo di residenza in quel paese, nonché la sua volontà di sottrarsi alla custodia cautelare, verifica questa del tutto omessa nella fattispecie.
2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 192, secondo comma cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che nessun accertamento era stato effettuato, mancando qualsiasi consulenza vocale o altra forma di riconoscimento, in ordine all'identità tra il soggetto utilizzatore dell'utenza telefonica menzionata in sentenza e l'imputato.
2.4. Con il quarto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, che la presenza di uno soltanto dei tre indagati all'incontro cui aveva assistito il M.LO RU potesse costituire la prova del concorso degli altri due, di cui risulta soltanto che erano stati registrati in un albergo di Piacenza.
3. Con successiva memoria depositata in data 18.3.2019 la difesa ha ulteriormente illustrato il secondo ed il terzo motivo di ricorso ed ha altresì articolato due ulteriori motivi, contestando sia la sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 non essendo stata effettuata alcuna perizia tossicologica sull'intero quantitativo di droga trasportato dal Tir arrivato al porto di Venezia, ma soltanto sul quantitativo della sostanza sequestrata pari a 15,5 chili, sia il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti in quanto reso non già con riferimento ai principi della colpevolezza e della personalità del reo dettati dall'art. 133 cod. pen., ma all'individuazione di una tipologia delinquenziale, atteso il riferimento alla categoria degli stranieri che entrano in Italia al solo scopo di trasportare droga pesante, e dunque ad un criterio astratto, senza neppure tener conto della condizione di corriere episodicamente sfruttato dai narcotrafficanti per i loro personali profitti, di fatto rivestita dall'imputato.
4. Con ulteriore memoria depositata in data 28.3.2019 la difesa ha insistito nell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, evidenziando come le ricerche a suo tempo fatte dalla PG non potessero considerarsi esaustive posto che l'imputato era residente in [...]e non aveva mai soggiornato in Italia, paese nel quale era transitato, del tutto episodicamente, soltanto nel 2001
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze svolte con il primo motivo di ricorso in punto di competenza territoriale non valgono a superare il preliminare rilievo formulato dalla Corte di merito in ordine alla tardività della dispiegata eccezione. Malgrado la sintetica motivazione resa dalla sentenza impugnata, sono le stesse doglianze difensive a dar conto della sua intempestività ovverosia del fatto che l'eccezione non sia stata, quand'anche formulata in sede di udienza preliminare, riproposta in dibattimento immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, così come previsto dagli artt. 23 e 491 cod. proc. pen. Trattandosi di termine fissato a pena di decadenza anche per la sua rilevabilità di ufficio, è evidente che la preclusione che ne deriva impone di contenere il principio, secondo cui ogni giudice è innanzi tutto giudice della propria competenza, nei limiti temporali strettamente fissati dalle scansioni procedurali, non superabili neppure se i presupposti rilevanti ai fini della questione di competenza territoriale emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione per il solo caso, non ricorrente nella fattispecie, in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata non sia stata ancora decisa.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, contenendo un'indebita confusione tra la dichiarazione di latitanza, disciplinata dall'art. 295 cod. proc. pen. ed attinente alla condizione di chi si sottrae volontariamente ad una misura coercitiva, e quella di irreperibilità prevista invece ai fini delle notifiche degli atti destinati all'imputato. La completezza delle ricerche svolte nei confronti del soggetto nei confronti del quale sia stato dichiarato lo stato di latitanza presuppone che le indagini siano state eseguite in tutti i luoghi in cui, sulla base di un criterio di certezza rebus sic stantibus, vale a dire riferito alla situazione contingente, si presume che l'imputato possa trovarsi. Come già affermato da questa Corte, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibile la condizione di latitanza con quella dell'irreperibilità, quelle nei luoghi specificati dagli artt. 159 ss. codice di rito e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 169, comma quarto, dello stesso codice, previste al diverso fine di assicurare le condizioni di conoscenza dell'atto all'imputato residente o dimorante fuori dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017 - dep. 22/06/2017, Lleshaj, Rv. 270569; Sez. 5, n. 5583 del 28/10/2014 - dep. 05/02/2015, T, Rv. 262227). Va infatti rilevato che l'art. 295 c.p.p. non prevede criteri predeterminati per l'attività di ricerca volta alla esecuzione della misura cautelare dovendo il giudice, ai sensi del secondo comma della stessa norma, valutare, prima di dichiarare lo stato di latitanza, l'esaustività delle ricerche, le quali proprio per la loro natura, devono modularsi rispetto alle concrete ed imprevedibili circostanze legate alla commissione dei fatti ed al soggetto cui sono ascrivibili. Poiché risulta dal decreto di latitanza emesso il 6.10.2005, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della doglianza svolta, che le ricerche effettuate in più date dal competente GOA (Gruppo Operativo Antidroga) di Milano e condotte in assenza di elementi utili al suo rintraccio in Italia, nei luoghi che risultavano dal medesimo essere stati frequentati, tutte con esito negativo, sono state ritenute esaurienti, l'onere di fornire la dimostrazione dell'assunta incompletezza delle medesime incombeva sulla difesa, limitatasi invece solo ad affermare che lo LA fosse residente all'estero. Siffatta deduzione, al di là della sua genericità posto che neppure viene indicato il luogo di residenza, risulta all'evidenza inconferente ai fini della dichiarazione dello stato di latitanza da riferirsi, come sopra evidenziato, alle contingenze concrete al momento delle indagini, atteso che da essa non si ricava né che in quell'epoca il prevenuto si trovasse in Albania, né che fosse ivi stabilmente dimorante. Né maggior pregio rivestono le contestazioni, anch'esse confinate nel piano della mera astrattezza, relative alla sottrazione volontaria da parte di costui all'esecuzione della misura emessa nei suoi confronti, ove si consideri che tale condizione non postula necessariamente la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente che egli sappia, essendone stata accertata l'assenza dal territorio dello Stato, che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima alle notificazioni mediante consegna al difensore (Sez. 5, Sentenza n. 4114 del 09/12/2009 Rv. 246098 Imputato: IU e altri;
Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016 - dep. 11/11/2016, Kennedy, Rv. 268174): anche relativamente a tale profilo la motivazione resa dalla Corte territoriale deve ritenersi pertinente ed esaustiva, venendo evidenziata la conoscenza da parte del prevenuto, tratta dalle e. conversazioni telefoniche intercettate, dell'arresto eseguito lo stesso giorno del reato in contestazione del coimputato GG, implicato anch'egli nella veste di corriere nella medesima operazione di importazione dell'ingente partita di eroina, e0,54.....Q.u.ii. essendosi ktittivato per far sparire la borsa di un altro complice, verosimile traccia n-n- del reato.
3. Inammissibili devono ritenersi le doglianze di cui al terzo motivo, che costituendo la pedissequa riproduzione di quelle già articolate con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, sono prive della necessaria correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata. Le contestazioni in ordine al mancato espletamento di una consulenza fonica o di un riconoscimento su cui la difesa fonda la mancanza di prova sull'identità tra la persona dell'imputato e l'utilizzatore delle utenze telefoniche indicate in ricorso risultano ampiamente superate dal pedinamento, messo ben in evidenza dai giudici di Appello, eseguito dagli agenti di PG che ha permesso di identificare lo LA, visto arrivare all'appuntamento fissato con i cessionari dello stupefacente, con il soggetto che aveva effettuato la telefonata con cui veniva fissato tale incontro.
4. Altresì inammissibili risultano le censure di cui al quarto motivo che in quanto fondate sulla generica contestazione delle valutazioni rese dai giudici del gravame, si risolvono in contestazioni di natura meramente fattuale con le quali si sollecita questa Corte, sulla base di elementi che esulano integralmente dal contenuto della sentenza impugnata, ad un sindacato sulla valutazione del compendio istruttorio, inibito in sede di legittimità, non venendo evidenziata alcuna censura logica o frattura argomentativa. Deve ribadirsi che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 524 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 18296101) Su questo piano, immune da censure deve ritenersi la motivazione resa dalla Corte d'Appello milanese che ha ritenuto, con motivazione aderente alle emergenze processuali ed improntata a lineare coerenza, che lo stesso soggetto che si era incaricato insieme al connazionale AJ di scortare il Tir approdato a Venezia fino a Piacenza, si era poi recato all'appuntamento fissato con gli acquirenti in un'area di servizio lungo l'autostrada, reputando decisiva, oltre alle intercettazioni telefoniche la testimonianza del maresciallo dei Carabinieri che lo aveva seguito identificandolo con l'imputato, senza che costui fosse stato in grado di fornire plausibili giustificazioni in ordine alla sua presenza sul luogo.
5. Gli ulteriori motivi articolati nella memoria depositata il 18.3.2019, concernenti l'aggravante dell'ingente quantità ed il giudizio di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti e dunque non configuranti integrazione o specificazione di quelli già dedotti con il ricorso per cassazione, devono essere dichiarati inammissibili. I termini perentori fissati dall'art. 585 cod. proc. pen. per l'impugnazione non possono essere elusi con il deposito di memorie ai sensi del quarto comma della stessa norma le quali, avendo quale punto di riferimento ineludibile l'originario devolutum consacrato dall'art.581 cod. proc. pen., incontrano, secondo l'univoca interpretazione di questa Corte, il limite della necessaria correlazione ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma pur sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti (Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013 - dep. 05/05/2014, G, Rv. 259740; Sez. 2" 11.10.2012 n. 1417 , P.C., in proc. Platamone e altro, Rv. 254301). Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre