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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco
Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1011/2024 del R.A.C.C. in data
29 maggio 2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 22 maggio
2024
d a
- , C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21 maggio 1979 e residente in [...] a Lugano (Svizzera), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Pirro, C.F.
, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo C.F._2
studio della stessa sito in Milano (MI), Via Ponte Seveso n. 41, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione, attrice
c o n t r o
- P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con sede legale in Piazza del CP_2
Popolo n. 40 a San Vito al Tagliamento (PN), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Liut del Foro di Pordenone, C.F. C.F._3
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Portogruaro (VE), Corso
Martiri della Libertà n. 122, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta avente per oggetto: contratti e obbligazioni varie (contratti atipici), trattenuta in decisione all'udienza di data 9 maggio 2025, nella quale le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice:
Pag. 1 “- Condannare, previo accertamento della responsabilità ex art 1759 comma 1 c.c, la convenuta a versare in favore di della Parte_1
somma di euro 4.000 a titolo di risarcimento del danno, nonché dichiarare, per effetto dell'accertata responsabilità, non dovute dall'odierna attrice alla
Società le provvigioni, per euro 6.588,00. Controparte_1
- Con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato, oltre IVA
e CPA, come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario”; per parte convenuta:
“Nel merito: respingersi le domande attoree perché infondate in fatto
e in diritto, rimettendoci alla valutazione del Tribunale, che può essere assunta anche d'ufficio, in ordine alla responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, risarcimento del danno ex art 96 cpc nella misura di giustizia da assumersi in via equitativa.
Spese rifuse”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
***
Con atto depositato in data 28 maggio 2024 la IG.ra Parte_1
citava in giudizio la società in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al fine di far condannare quest'ultima, previo accertamento della responsabilità ex art. 1759 comma 1 c.c., al versamento in proprio favore della somma di euro 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno, nonché di far dichiarare, per l'effetto dell'accertata responsabilità, non dovute dall'attrice alla convenuta le provvigioni per complessivi euro 6.588,00. A ciò si aggiungeva la richiesta di condanna della parte convenuta al risarcimento del danno reputazionale patito dalla parte attrice e da determinarsi in via equitativa.
Specificamente, la vicenda traeva origine da un contratto di compravendita a rogito del Notaio di Pordenone, sottoscritto in Per_1
data 14 gennaio 2022 (rep. 150.854, racc. 41.841) tra la IG.ra Parte_1
e il IG. , con il quale la prima vendeva al secondo
[...] Controparte_3
Pag. 2 l'immobile ad uso abitativo di propria proprietà sito in Zoppola (PN), Via
Casarsa n. 24 (v. all “atto notarile finale” – ; all. 2 – MAC). Pt_1
La vendita avveniva tramite l'intermediazione dell'agenzia
[...]
filiale di San Vito al Tagliamento, alla quale la IG.ra Controparte_1
, residente in [...], aveva dato incarico con atto di data 29 Pt_1
Contro gennaio 2021 (v. all. 3 – .
Tramite detta compravendita, la proprietà dell'immobile sarebbe dovuta essere ceduta dall'attrice per un importo complessivo di euro
176.000,00, di cui euro 17.000,00 versati mediante bonifico bancario
[eseguito in data 15 novembre 2021] e i restanti euro 159.000,00 sempre con bonifico bancario da effettuarsi il giorno del rogito.
Sicché - lamentava la sig.ra nel proprio atto introduttivo - Pt_1
sarebbe stata introdotta nella versione definitiva del contratto preliminare dall'agente immobiliare di IG. una Controparte_1 CP_4
clausola svantaggiosa per la parte venditrice: sul prezzo residuo da versare in sede di rogito notarile, euro 4.000,00, anche questi da versare all'atto del contratto definitivo, sarebbero stati trattenuti in deposito presso il Notaio rogante fino all'esecuzione dei lavori concordati, in particolare lo sgombero di un gazebo e l'elettrificazione del portone del passo carraio, lavori che avrebbero dovuto essere conclusi come da accordi tra le parti, entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Parte attrice deduceva di non aver potuto adempiere a tale obbligazione in quanto, contrariamente a quanto convenuto e dichiarato anche in sede di stipula del rogito notarile, nell'immobile andavano ad abitare i genitori dell'acquirente, e che quest'ultimi, avendo deciso di effettuare lavori di tutt'altro genere, avevano impedito di fatto l'adempimento dell'impegno de quo.
Precisava al riguardo la IG.ra che, sino alla firma del Pt_1
rogito, alcun contatto diretto con il promissario acquirente era avvenuto con la stessa, essendo stato richiesto dall' che i rapporti fossero tenuti Pt_2 solo dalla stessa sino all'atto notarile, sicché all'attrice non era stato possibile effettuare alcuna verifica in ordine a quanto sopra: durante le trattative, alla stessa era stato indicato dall'Agenzia sempre e solo il IG. quale CP_3 acquirente, beneficiario ed effettivo utilizzatore dell'immobile.
Pag. 3 La circostanza che il beneficiario effettivo sarebbe dovuto essere il
IG. era stata confermata anche in sede di rogito, avendo CP_3 quest'ultimo espressamente dichiarato, all'art. 13 dell'atto, di voler beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa di abitazione.
Nonostante ciò, una volta firmato l'atto di compravendita, l'Agente di
IG. affermava espressamente che Controparte_1 CP_4 nell'immobile sarebbe andata a vivere la madre del IG. Tale CP_3
circostanza veniva poi successivamente confermata alla IG.ra – Pt_1
per il periodo da giugno 2022 a settembre 2023 – anche da persona residente nelle vicinanze dell'abitazione. Lo stesso IG. confermava per CP_3 iscritto all'attrice la veridicità di tale circostanza, oltre al fatto che l'Agente immobiliare era dal principio a conoscenza che nell'immobile sarebbero andati a vivere i suoi genitori e non lui.
Parte attrice lamentava, per le circostanze di cui sopra, anche un danno reputazionale, determinato dal fatto che la stessa fosse stata coinvolta, senza la propria volontà, in una operazione non corretta, sottolineando come a tale “non conformità” non avesse in alcun modo preso parte attiva e che non avrebbe mai firmato se fosse stata resa edotta della circostanza dall'Agenzia secondo la normale diligenza professionale.
In ragione degli elementi sopra descritti emergeva, secondo parte attrice, un comportamento del tutto scorretto dell'agenzia, che da un lato aveva intenzionalmente introdotto una clausola contrattuale con il fine ultimo di agevolare la conclusione dell'affare, causando di fatto un danno alla IG.ra attraverso la concessione di uno sconto sul prezzo di vendita pari Pt_1 ad euro 4.000,00, e dall'altro aveva inserito nella predisposizione dell'atto notarile la richiesta di esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, secondo la disciplina agevolativa prevista per l'acquisto prima casa per gli under 36 anni, pur sapendo che nell'immobile non ci sarebbe andato a vivere il IG. , bensì i genitori, con la conseguenza di esporre Controparte_3
la parte venditrice, odierna parte attrice, a possibili sanzioni e richieste di integrazioni per le imposte registro, catastale e ipotecaria, evase dall'acquirente, in virtù dell'obbligazione solidale nascente dall'atto di compravendita a garanzia dell'erario.
Pag. 4 Con comparsa depositata in data 16 luglio 2024 si costituiva la società
contestando in fatto e in diritto la ricostruzione Controparte_1
avversaria. In via pregiudiziale veniva eccepita dalla convenuta la litispendenza internazionale: per ottenere il pagamento del compenso pattuito per la conclusione dell'affare immobiliare, infatti, Controparte_1
aveva instaurato apposita procedura presso la Pretura di Lugano per ottenere il riconoscimento del debito.
Nel merito la convenuta deduceva che in data 26 gennaio 2021 veniva sottoscritto tra la IG.ra e la società atto di Pt_1 Controparte_1
incarico di mediazione, con previsione che la parte venditrice avrebbe riconosciuto all'agente il 3% oltre IVA sul prezzo di vendita alla conclusione del contratto preliminare.
Conseguentemente, al momento della stipula del preliminare di vendita (in data 9 novembre 2021) dell'immobile per un importo previsto di complessivi euro 180.000,00, nasceva in capo alla IG.ra l'obbligo Pt_1 al pagamento dell'onorario come concordato, senza alcun bisogno di ulteriore specificazione, invece richiesta comunque dall'attrice.
Ciò premesso in merito al sorgere del diritto alla provvigione, parte convenuta contestava specificamente tutte le doglianze avanzate in atto di citazione dall'attrice:
1. per quanto concerne l'importo di euro 4.000,00 chiesto a titolo di risarcimento danni previo accertamento della responsabilità dell'agente ex art. 1759 comma 1 c.c., contestava in toto quanto riportato Controparte_1
in citazione, eccependo una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
Nello specifico, a fronte dell'intesa raggiunta tra le parti sul prezzo di compravendita, le stesse avevano da subito concordato che in sede di compravendita detto importo di euro 4.000,00 sarebbe stato formalizzato quale parte del prezzo complessivo a mezzo di assegno circolare, tuttavia trattenuto presso il Notaio rogante fino all'esecuzione di alcuni lavori che medio tempore parte venditrice avrebbe dovuto svolgere, entro la data del 31 marzo 2022.
Un tanto veniva riportato espressamente in sede di stipula del contratto preliminare di data 9 novembre 2021 (v. all. 7, art. 6 lett. b – MAC).
L'unica differenza successiva rispetto a quanto stabilito era indicata nel fatto
Pag. 5 che il menzionato assegno circolare di euro 4.000,00, consegnato quale prezzo di compravendita in sede notarile a parte venditrice, veniva poi riconsegnato dalla stessa venditrice a parte acquirente a fronte dell'impegno di completare i lavori convenuti, con previsione che il depositario (IG.
[...]
) avrebbe potuto negoziarlo se detti lavori non fossero stati CP_3
eseguiti entro il 31 marzo 2022. Ciò avveniva previo espresso accordo tra le
Contro parti di data 14 gennaio 2022 (v. all. 9 – .
Alla luce del menzionato preliminare e del successivo accordo relativo all'esecuzione, risultava, dunque, – a detta di parte convenuta – del tutto falso quanto riportato dalla IG.ra nell'atto di citazione, Pt_1 laddove la stessa affermava come solo “nella bella del contratto” fosse stata introdotta “una clausola svantaggiosa per la parte venditrice, secondo la quale l'odierna parte attrice avrebbe dovuto emettere assegno circolare non trasferibile (n. 3503210692-07) per € 4.000,00 a garanzia dell'impegno della stessa di eseguire l'elettrificazione del cancello nonché lo spostamento del gazebo, da eseguirsi entro il 31 marzo 2022”, aggiungendo poi che “dalla ricostruzione della vicenda sopra descritta emerge un comportamento scorretto dell'Agenzia, che ha intenzionalmente introdotto una clausola contrattuale con il fine ultimo di agevolare la conclusione dell'affare e ottenere di fatto, in maniera torbida e oscura in danno alla IG.ra Pt_1 una concessione sul prezzo di vendita per € 4.000,00”.
Alcuna richiesta di accertamento della responsabilità dell' Pt_2 con conseguente risarcimento del danno patito nei confronti dell'attrice, poteva, dunque, essere accolta a favore della IG.ra , atteso che la Pt_1
stessa era perfettamente edotta e consenziente sul punto.
2. per quanto riguarda la richiesta di dichiarare non dovute dall'attrice le provvigioni per euro 6.558,00, contestava entrambe le Controparte_1
motivazioni poste dalla IG.ra a fondamento della richiesta. Pt_1
Da un lato - come già sopra riportato e descritto - alcun comportamento scorretto dell' poteva essere ravvisato in capo Pt_2 all' per l'”occulto” inserimento nel contratto di compravendita della Pt_2
clausola relativa al pagamento di euro 4.000,00 mediante assegno circolare per l'elettrificazione del cancello e lo spostamento del gazebo, atteso che ciò era stato previamente concordato, come si evince dal contratto preliminare
Pag. 6 sottoscritto dalle parti in data 9 novembre 2021 e il successivo accordo
Contro
“rimodulativo” di data 14 gennaio 2022 (v. all. 7 e 9 – .
Dall'altro, non poteva essere imputata all' alcuna Pt_2
responsabilità in merito alla circostanza che, nonostante il contratto fosse stato stipulato con il IG. a vivere nell'abitazione fossero andati i CP_3
suoi genitori: trattasi di circostanze rimesse alla volontà di parte acquirente, la quale – secondo le proprie valutazioni – aveva proceduto a chiedere in sede notarile l'agevolazione fiscale per effetto della normativa cd prima casa, rendendosi poi eventualmente responsabile personalmente in caso di dichiarazioni mendaci (tra i quali rientra l'obbligo di trasferire la residenza nel comune ove si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto da parte dell'acquirente under 36).
La IG.ra nulla avrebbe rischiato in tal senso, atteso che la Pt_1
solidarietà circa il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale rideterminata a seguito di decadenza del beneficio fiscale avviene solamente quando tale decadenza si determini e sia dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva a un determinato comportamento dell'acquirente.
3. per quanto concerne infine la richiesta di condanna al risarcimento del danno reputazionale patito dalla parte attrice (da determinarsi in via equitativa), veniva contestato in quanto alla base della richiesta era sotteso il previo accertamento della responsabilità ex art. 1759 c. 1 c.c., non ravvisabile
– per i motivi di cui sopra – nel caso in questione.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto di tutte Controparte_1
le domande avanzate dalla IG.ra , con condanna della stessa al Pt_1 risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (“lite temeraria”).
Alla prima udienza di data 25 novembre 2024 l'avvocato di parte convenuta, riservandosi la relativa produzione documentale, faceva presente che in pari data il Pretore di Lugano aveva ritenuto definita la vertenza ivi radicata a seguito di rinuncia alla procedura. Il legale di parte attrice precisava che la rinuncia al procedimento svizzero è una rinuncia agli atti e non all'azione, ragion per cui veniva meno la sollevata eccezione di litispendenza internazionale, chiedendo conseguentemente fissarsi udienza ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Pag. 7 Il Giudice, ritenendo la causa già matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti e della produzione documentale, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9 maggio 2025, avvertendo che in quella tale data sarebbe stata ordinata la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine fino a 15 giorni prima della predetta udienza per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 9 maggio 2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti, esponevano oralmente il contenuto dei propri scritti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
L'avvocato di parte convenuta, riportandosi agli atti, insisteva specificamente affinché venisse riconosciuta in capo a controparte l'ipotesi di responsabilità aggravata con risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e chiedeva la liquidazione delle spese legali della fase di negoziazione assistita.
L'avvocato di parte attrice in merito alla richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. si riportava a quanto già dedotto in atti, invece, sulla richiesta di liquidazione delle spese legali della fase di negoziazione assistita, trattandosi di domanda nuova, ne rilevava la tardività e la conseguente inammissibilità.
Il Giudice tratteneva dunque la causa in decisione, riservando la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Le domande avanzate da parte attrice sono infondate e, conseguentemente, vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
***
Le richieste avanzate dalla IG.ra si fondano Pt_1 preliminarmente sull'accertamento della responsabilità ex art 1759 comma 1
c.c. dell'agente intermediario, nel caso di specie la società Controparte_1
[...]
Detto articolo sancisce espressamente che “il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso”. Un tanto in ragione degli obblighi di lealtà e buona fede ai quali lo stesso è tenuto ai sensi dell'articolo 1746 c.c.
Ciò premesso, la prima considerazione che va effettuata è che l'affare
è stato effettivamente portato a compimento, atteso che l'attrice aveva
Pag. 8 incaricato l'agenzia di procedere alla vendita del Controparte_1
proprio immobile sito in Zoppola (PN), Via Casarsa n. 24, e che tale vendita
è stata conclusa con atto a rogito del Notaio di Pordenone Per_1
sottoscritto in data 14 gennaio 2022 (rep. 150.854, racc. 41.841) e, pertanto, lo scopo del contratto intercorso tra le parti in causa è stato in concreto raggiunto.
In tal senso, alcuna eccezione è stata sollevata da parte attrice in merito all'effettivo trasferimento della proprietà e al pagamento del prezzo da parte dell'acquirente.
Un tanto rilevato in via preliminare, la prima doglianza avanzata dalla
IG.ra a sostegno delle proprie richieste riguarda l'inserimento Pt_1
“occulto” da parte dell'Agenzia nel contratto di compravendita della clausola relativa al pagamento di euro 4.000,00, mediante assegno circolare depositato fiduciariamente presso il notaio rogante, per l'elettrificazione del cancello e lo spostamento del gazebo. Un tanto, secondo la tesi di parte attrice, al solo fine di far accrescere ad arte la base imponibile sulla quale calcolare la propria percentuale dovuta a titolo di provvigione.
Dagli atti depositati dalla società convenuta, detta ricostruzione viene palesemente sconfessata, atteso che tale clausola è stata inserita nel contratto definitivo alla luce di quanto espressamente sancito in sede di contratto Contro preliminare di data 9 novembre 2021 (v. all. 7 – art. 6 – sottoscritto da parte attrice, oltre a essere ribadito nel successivo accordo “rimodulativo” di
Contro data 14 gennaio 2022 (v. all. 9 .
La IG.ra era dunque perfettamente a conoscenza della Pt_1 circostanza al momento del rogito, sicché deve essere senz'altro rigettata la richiesta di risarcimento danni per euro 4.000,00 avanzata dalla stessa. Per lo stesso motivo, poi, appare del tutto corretto che le provvigioni richieste da parte della società convenuta vengano calcolate in percentuale sull'importo di euro 180.000,00, cioè sul prezzo di vendita convenuto, e non su quello inferiore di euro 176.000,00.
***
Parte attrice attribuisce, poi, alla convenuta una responsabilità per aver sottaciuto la circostanza per la quale, pur essendo stato stipulato il contratto di compravendita con il IG. (con richiesta in sede notarile CP_3
Pag. 9 dell'agevolazione fiscale per effetto della normativa cd prima casa), nell'abitazione fossero poi andati a vivere i di lui genitori.
Viene precisamente imputato all'agenzia che sia stata sottaciuta all'attrice la rilevante circostanza che l'acquisto “agevolato” non presentava i requisiti per l'esenzione, “così facendo concludere un contratto che la IG.ra
non avrebbe mai sottoscritto se ne fosse stata a conoscenza, posto Pt_1 il suo accostamento a una operazione fiscalmente elusiva”.
Anche tale doglianza appare del tutto pretestuosa: l'agenzia, infatti, ha assolto il suo ruolo di intermediario occupandosi della regolarità della compravendita tra le parti, e alcuna circostanza rilevante a tale fine risulta omessa dall'agente, atteso che l'inserimento della clausola incriminata alcun effetto potrebbe avere sulla sfera personale IG.ra . Pt_1
Un eventuale accertamento di un'operazione fiscalmente elusiva, se riscontrata come tale dall'Ente competente, non riguarderebbe, infatti, certamente l'oggetto del contratto di intermediazione (ovverosia la vendita dell'immobile, formalmente corretta, atteso che la clausola con il beneficio
“prima casa” è stata inserita in un contratto stipulato con soggetto under 36), bensì la mendace dichiarazione di parte acquirente in merito ai propri requisiti per ottenere il beneficio (qualora non avesse trasferito entro 18 mesi la residenza nel Comune dell'abitazione acquistata, come previsto da normativa).
Sicché a risponderne sarebbe il solo IG. e alcuna CP_3 conseguenza si potrebbe riversarsi nei confronti dell'attrice, atteso che la solidarietà circa il pagamento dell'imposta di registro rideterminata a seguito di decadenza del beneficio fiscale avviene solamente quando tale decadenza si determini e sia dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva a un determinato comportamento dell'acquirente.
***
In sede di deposito delle note per la discussione orale, la difesa della
IG.ra ha, poi, dedotto per la prima volta due ulteriori aspetti a Pt_1 suffragio della propria tesi circa le responsabilità imputabili all'Agenzia
Immobiliare: da un lato il ritardo nel versamento della caparra confirmatoria da parte del IG. (il cui pagamento nei tempi sarebbe dovuto essere CP_3
Pag. 10 garantito dall' , dall'altro il ritardo in merito alla solvibilità della Pt_2
parte acquirente.
Dagli atti depositati in corso di causa anche tali doglianze, del tutto tardive e come tali già inammissibili, appaiono, comunque, del tutto infondate e pretestuose:
1) per quanto concerne il ritardo nel versamento della caparra, parte attrice lamenta nel suo ultimo scritto che la “proposta d'acquisto non veniva corredata con il relativo assegno di trasferimento confirmatorio” e che il pagamento avveniva ben sei mesi dopo, ovverosia il 15 novembre 2021.
Una simile ricostruzione che imputa a parte convenuta una responsabilità da ritardo è del tutto errata, in quanto vengono messi a confronto due termini non omogenei, ovverosia la data relativa alla sola emissione dell'assegno confirmatorio (al momento della proposta, senza incasso) con quella dell'effettivo versamento. Contro Già in sede di proposta, all'articolo 2 (v. all. 3 – veniva previsto nelle condizioni di pagamento il “10% al preliminare”.
Lo stesso preliminare, poi, sanciva espressamente che “€ 17.000,00
(diciassettemila/00) verranno corrisposti entro e non oltre il
12/11/2021 a titolo di caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 cc ed a valere quale acconto prezzo al rogito, dalla parte promissaria acquirente alla parte promittente venditrice […]”
(v. all. 7 – art. 6 – MAC).
Alla luce di quanto sopra, dunque, il “ritardo” nel versamento non è certamente di sei mesi, ma è da valutarsi tra la data di venerdì 12 novembre 2021 e quella dell'effettivo incasso di lunedì 15 novembre
2021: trattasi ictu oculi di una discrepanza assolutamente minima e irrilevante in tale sede.
2) Altro profilo per il quale viene imputata una responsabilità da parte attrice all' riguarda il ritardo nella garanzia di solvibilità della Pt_2
parte acquirente. Anche tale doglianza deve essere rigettata.
Va infatti evidenziato come l'agente immobiliare non abbia un obbligo generale di garanzia di solvibilità, ma abbia semplicemente il dovere di comunicare tutte le circostanze rilevanti per la conclusione
Pag. 11 dell'affare, compresa la solvibilità delle parti (v. conforme Cass. Sez.
2, Sentenza n. 20512 del 29/09/2020).
La garanzia di solvibilità può essere prevista solo tramite un accordo specifico tra le parti, e in questo caso l'agente deve assumerla in modo specifico.
Ciò premesso riguardo agli obblighi dell'agente, si evidenzia come abbia depositato all'allegato 8 tutta la Controparte_1 corrispondenza intercorsa, anche con l'istituto di credito di parte acquirente, al fine di tenere sempre monitorato l'andamento della pratica di mutuo, nel rispetto del canone di diligenza nell'assolvimento del proprio ruolo.
***
Attesa, per i motivi sopra evidenziati, l'assenza di alcuna responsabilità ex art. 1759 c.1 c.c. in capo alla società Controparte_1
le domande avanzate dalla IG.ra devono essere rigettate, ivi Pt_1
compresa conseguentemente quella relativa alla richiesta di risarcimento danni per lesione reputazionale.
***
Sulla domanda di condanna per cd. lite temeraria come formulata da parte convenuta si osserva che la stessa appare fondata per le ragioni di seguito indicate.
Appare evidente che la parte attrice abbia avanzato la propria domanda in palese e censurabile mala fede, avendo essa stessa sottoscritto la clausola del contratto preliminare per la quale successivamente sosteneva di essere stata tenuta all'oscuro in maniera fraudolenta ed essendo dunque sin dal principio edotta in merito all'infondatezza della propria pretesa risarcitoria.
L'attrice, in altri termini, non ha in alcun modo vagliato il fondamento della propria pretesa prima di dare inizio alla presente vertenza, che ben avrebbe potuto essere evitata con l'utilizzo di un minimo di diligenza e buona fede.
Ricorrono i presupposti di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. per procedere alla condanna dell'attore/opponente al pagamento dell'importo equitativamente determinato di euro 5.077,00 pari all'ammontare delle spese
Pag. 12 legali, avendo la Suprema Corte in proposito precisato che il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla legge 18.6.09 n. 69, non fissa in proposito alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale, dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570, che nella specie ha ritenuto congrua una liquidazione operata nel triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
L'art. 3, 6° co., D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 ha aggiunto un quarto comma alla norma in commento, prevedendo che, nei casi previsti dal 1°, 2°
e 3° co., il Giudice condanna, altresì, la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00.
E ciò a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
Tale novità normativa si applica con decorrenza 18.10.2022, secondo quanto disposto dall'art. 52, 1° co., del medesimo D.Lgs. 10.10.2022, n. 149.
A norma dell'art. 35, 1° co., del citato D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, come poi modificato dall'art. 1, 380° co., L. 29.12.2022, n. 197, le disposizioni dello stesso D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 hanno effetto a decorrere dal 28.2.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, come nel caso di specie.
Per tali ragioni la IG.ra va, altresì, condannata a pagare Pt_1
l'importo pari ad euro 1.500,00 (pari al triplo della sanzione minima) a favore della cassa delle ammende.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss., modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
Pag. 13 1) accertata l'assenza di responsabilità ex art. 1759 c. 1 c.c. in capo alla società rigetta, per le ragioni di cui in parte Controparte_1
motiva, la richiesta di risarcimento danni per euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore di;
Parte_1
2) dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, dovute da parte di alla società convenuta le provvigioni concordate per Parte_1 complessivi € 6.588,00 (seimilacinquecentoottantotto/00), IVA inclusa.
3) condanna a rifondere alla Società Parte_1 [...]
le spese legali del presente procedimento che si liquidano Controparte_1 in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso, oltre ad I.V.A.,
C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M.
n. 37 del 2018 e ss. modifiche;
4) condanna a risarcire in favore di Parte_1 [...]
l'importo complessivo pari ad € 5.077,00 Controparte_1
(cinquemilasettantasette/00) a titolo di danni da lite temeraria;
5) condanna al pagamento dell'importo pari ad euro Parte_1
1.500,00 (millecinquecento/00) ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. a favore della Controparte_5
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 29 maggio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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