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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2469/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dr. Giuseppe Rini Presidente
D.ssa Rossanan Musumeci Giudice
D.ssa Claudia Musola Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 2469 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, vertente tra
, nato ad [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo via Via B. D'Acquisto n. 22, presso lo studio dell'avv. Irene
Carta Cerrella, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RECLAMANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, (codice Controparte_1
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. , rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Franco Maria Merlino per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Palermo, Via
Generale Chinnici n.14, presso lo studio del procuratore domiciliatario Avv. Angelo Incardona
RECLAMATA
OSSERVA
Con reclamo depositato in data 18.11.2024 debitore esecutato nella procedura Parte_1 esecutiva presso terzi R.G.Es. n. 891/2024, ha impugnato l'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione, comunicata in data 4.11.2024, che aveva rigettato la richiesta di sospensione della predetta procedura esecutiva, instaurata da concedendo termine per Parte_2
l'introduzione della fase di merito.
Nei fatti il reclamante ha dedotto: - di aver ricevuto, in data 16/9/2024, la notifica di quattro atti di pignoramento presso terzi, effettuati dall'ufficiale giudiziario di Termini Imerese ex art. 492 comma 2 bis c.p.c., su istanza del creditore
; Parte_2
- che l'ufficiale Giudiziario aveva premesso di agire esecutivamente in virtù della sentenza n.
15033/2013 del Tribunale di Palermo, meglio descritta nel precetto notificato il 2/6/2024 per €
8.807,26;
- di non aver mai ricevuto la notifica del suddetto atto di precetto in quanto, pur avendo ricevuto, in data 23 maggio 2024, l'avviso di giacenza della Raccomandata n.785378030465, contenente l'invito a ritirare l'atto presso l'ufficio postale di Casteldaccia, Via Lungarini 48, comune di residenza del debitore, ed essersi più volte recato presso il predetto ufficio postale, non aveva rivenuto la busta della predetta raccomandata;
-di aver appreso, solo dopo la notifica dell'atto di pignoramento, che la Raccomandata
n.785378030465, non era pervenuta all'ufficio postale di Casteldaccia ma a quello di S. Flavia,
Comune in cui il debitore non risiede;
-di aver, quindi, proposto opposizione ex art. 615, II comma, cpc ed agli atti esecutivi, eccependo la nullità, non sanabile, della notifica dell'atto di precetto all'esito della quale il G.E. aveva pronunciato l'ordinanza di rigetto, oggetto del presente reclamo.
A sostegno del proprio reclamo, l'istante ha evidenziato l'erroneità dell'ordinanza reclamata, nella parte il cui il G.E. ha ritenuto valida la notifica dell'atto di precetto, attribuendo illegittimamente un effetto sanante alla CAD depositata da parte opposta, in violazione dell'art. 160 cpc e degli artt. 7 e
8 della Legge 20 novembre 1982, n. 890. Parte reclamante, inoltre, ha reiterato l'eccezione di nullità dell'atto di pignoramento, per aver l'Ufficiale Giudiziario procedente compiuto un errore materiale nella redazione del verbale di pignoramento, avendo indicato con un numero errato la sentenza costituente titolo esecutivo e per essere tale nullità consequenziale alla dichuarazione di nullità della notifica dell'atto di precetto.
Il reclamante, quindi, ha insistito per la revoca dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di improcedibilità e/o improseguibilità della azione esecutiva incoata per difetto dell'atto prodromico;
in via cautelare, ha insistito nella richiesta di accoglimento della sospensione della procedura esecutiva. In via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo liquidato dal giudice di primo grado a titolo di compenso professionale in favore del creditore procedente.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la reclamata, Controparte_1
la quale ha contestato quanto argomentato dalla parte reclamante, perché infondato;
ha
[...]
chiesto il rigetto del reclamo, con conseguente conferma del provvedimento di reiezione della domanda di inibitoria e con condanna del reclamante al pagamento delle spese di lite;
in subordine, ha chiesto dichiararsi la compensazione delle spese in ragione della estraneità della opposta CP_2
rispetto alle circostanze dedotte dalla controparte.
Alla prima udienza il Collegio, su istanza di parte reclamante, ha concesso termine alle parti per note di replica, rinviando all'udienza del 18 febbraio 2025; all'esito dell'udienza di cui in epigrafe, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno insistito nei propri atti ed il Collegio si è riservato.
***
Il reclamo proposto è solo parzialmente fondato, per i motivi di seguito illustrati.
Per una migliore intelligenza della causa, occorre in linea generale premettere che i provvedimenti di sospensione, adottati ex art. 615, I comma e 624 c.p.c., sono accomunati dalla sostanziale identità funzionale, consistente nella cautela accordata dall'ordinamento (nella ricorrenza dei presupposti prescritti) all'esecutando/esecutato, al fine di evitare che la parte contro cui l'esecuzione è minacciata o iniziata sulla base del titolo esecutivo subisca un'esecuzione ingiusta nel tempo necessario alla piena cognizione delle ragioni (di carattere processuale o sostanziale, basate su fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa del creditore procedente), che la stessa parte può ancora contrapporre a quella istante.
La natura cautelare di detti provvedimenti comporta che i “gravi motivi” richiesti dall'art. 615, comma 1, c.p.c. e dall'art. 624 c.p.c., necessari ai fini dell'accoglimento della relativa istanza di sospensione, non possano che consistere nella concomitante ricorrenza dei tipici presupposti propri di ogni azione cautelare genericamente intesa, ovvero il fumus boni iuris e il periculum in mora. Da tale condivisibile orientamento, deriva la necessità, da parte del giudice (di prime cure o dell'eventuale gravame), di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione, sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi, sia pure nel circoscritto ambito decisorio, privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, della tutela cautelare.
Se, quindi, la valutazione del fumus boni juris si traduce nella sommaria delibazione prognostica circa la fondatezza dell'opposizione, la valutazione del periculum in mora consta di una considerazione bilanciata delle contrapposte pretese, che si traduce nella comparazione degli interessi coinvolti nel caso concreto, ovvero – da un lato – il danno che il creditore potrebbe subire nel caso di arresto dell'esecuzione e – dall'altro lato – il danno che il debitore potrebbe subire in caso di prosecuzione di una esecuzione ingiusta, prevalentemente rinvenibile nella tenuta patrimoniale dell'esecutato, minacciata da dissesto in forza dell'azione esecutiva, ma anche dal rischio che il debitore resti privo della garanzia del risarcimento in caso di accoglimento della opposizione.
Il provvedimento di sospensione, quindi, presuppone la contemporanea sussistenza di entrambi i presupposti, con l'ulteriore conseguenza che la carenza, anche di una soltanto delle suddette condizioni, impedisce la concessione della misura cautelare.
La sospensione dell'esecuzione prevista dalla disposizione di cui all'art. 624 c.p.c., postulante la sussistenza di "gravi motivi" a sostegno della stessa, inoltre, può essere invocata dalla parte sia per ragioni di carattere processuale, sia sulla base di un presunto venir meno della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa (cfr. Cass. civ. n. 405/2006).
Con riferimento al caso di specie, le ragioni prospettate a fondamento della sospensiva richiesta in questa sede sarebbero da riconnettere: 1) alla nullità della notifica dell'atto di precetto per violazione dell'art. 160 cpc e degli artt. 7 e 8 della Legge 20 novembre 1982, n. 890; 2) alla nullità dell'atto di pignoramento per aver l'Ufficiale Giudiziario procedente erroneamente indicato, nel verbale di pignoramento, il numero del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo n.
5424/2016, e in quanto consequenziale alla dichiarazione di nullità della notifica del precetto.
Tenuto conto della natura cautelare della richiesta di sospensione, i motivi di doglianza eccepiti dall'istante non appaiono allo stato condivisibili, essendo smentiti sia dalle medesime allegazioni di parte, sia dalle produzioni documentali versate in atti dai contendenti di giudizio.
Ed invero, dalla ricostruzione delle pregresse vicende processuali, emerge che la sentenza n.
5424/2016, del Tribunale di Palermo, è stata notificata al Sig. unitamente all'atto di Pt_1
precetto, a mezzo raccomandata A.G. n.78537803034-9 del 20.5.2024. L'odierno reclamante ha rappresentato di aver ricevuto, in data 23.5.2024, l'avviso di giacenza della Raccomandata
n.785378030465, contenente l'invito a ritirare l'atto presso l'ufficio postale di Casteldaccia, ma di non essere riuscito a ritirare tale atto pur essendosi recato “più volte” presso il predetto ufficio postale, non essendo stata rivenuta la relativa raccomandata.
Il Sig. quindi, ritenendo che si fosse trattato di un errore, aveva desistito dall'effettuare Pt_1
ulteriori ricerche per poi scoprire, solo nel mese di settembre 2024, a seguito della notifica di quattro atti di pignoramento, che la precedente raccomandata era stata inviata in giacenza presso l'Ufficio
Postale di Santa Flavia.
Tale ricostruzione fattuale appare, quanto meno, inverosimile, atteso che l'avviso di giacenza prodotto in atti dal reclamante, sub. doc. 1, reca regolarmente sia il codice numerico che il codice “a barre” identificativo della raccomandata non recapitata;
tali indicazioni consentono agli operatori dell'ufficio postale, così come agli utenti del servizio (mittente e destinatario), una immediata ricognizione dell'atto in consegna, nonché di monitorare la spedizione e tracciare la posizione della
Appare, quindi, poco credibile che, nonostante reiterati tentativi presso l'Ufficio Parte_3
Postale, erroneamente indicato, il Sig. pur in possesso di avviso di giacenza, non sia riuscito Pt_1
a reperire materialmente l'atto allo stesso indirizzato.
In ogni caso, anche a voler ammettere una siffatta ricostruzione fattuale, come già correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, l'iter notificatorio eseguito dall'Ufficiale giudiziario su richiesta della odierna reclamata risulta essersi correttamente perfezionato;
parte reclamata, infatti, ha prodotto l'atto di precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo, presso la residenza del Sig.
sita a Casteldaccia in Contrada Stazzone n. 48, nonché il relativo avviso di Parte_4
ricevimento e la Comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Secondo costante giurisprudenza, l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 comma 2 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna del piego, la data e l'identità della persona a mani della quale detta consegna è stata eseguita (Cfr. ex multis Cassazione civile sez. trib.,
04/04/2024, n.9047). È altresì pacifico che, in caso di temporanea assenza del destinatario o rifiuto delle persone abilitate a ricevere il plico, la notifica deve considerarsi perfezionata o a seguito del ritiro del plico, presso l'ufficio postale, o con la spedizione della CAD, che dà atto del mancato ritiro nel termine assegnato.
Nessuna ipotesi di nullità, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., è configurabile nel caso in esame.
Parte reclamante, peraltro, è stata tempestivamente notiziata circa l'esistenza di una raccomandata in giacenza, regolarmente spedita all'indirizzo di residenza dello stesso, con conseguente raggiungimento dello scopo dell'atto notificato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., in quanto giunto nella sfera di conoscenza del debitore.
Sul punto, appare opportuno richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale
“L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego”( Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, n.31724).
Si ritiene, invero, che l'erronea indicazione dell'Ufficio Postale ove poter effettuare il ritiro del plico, oltre a non essere in alcun modo imputabile alla parte opposta, non costituisca circostanza sufficiente per ritenere giustificata l'inerzia del destinatario, il quale non ha provato di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico, operando, comunque, la presunzione di conoscenza dell'atto. (Cfr. Cass. n. 15315/2014).
Per quanto esposto il primo motivo di reclamo va rigettato.
Tale rigetto assorbe anche il secondo motivo di reclamo;
ed infatti, stante la regolarità della notifica dell'atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo
n. 5424/20916, l'erronea indicazione di tale numero identificativo nel verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario non determina la nullità del pignoramento, in quanto, come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di prime cure, “detto errore, di per sé, non può costituire motivo di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi, perché il titolo esecutivo in forza del quale è stata promossa la presente procedura esecutiva, è stato regolarmente notificato al debitore esecutato, unitamente all'atto di precetto, come sopra specificato”, né può invocarsi alcuna ulteriore nullità dell'atto di pignoramento da intendersi come “come consequenziale alla dichiarazione di nullità della notifica del precetto”, stante la regolarità di tale ultima notifica.
Le argomentazioni che precedono assorbono ogni ulteriore motivo di reclamo proposto, fatta eccezione per la doglianza relativa alla quantificazione delle spese di lite, determinate dal giudice di prime cure nella misura di € 1.752,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, sulla base del valore della causa e dell'attività in concreto espletata.
Ora, tenuto conto che il valore della causa deve ritenersi pari all'importo precettato, di € 8.807,26, come pure dichiarato dal ricorrente nel ricorso introduttivo, ritiene il Collegio che, sulla base dell'attività in concreto svolta nel giudizio di prime cure, le spese di lite debbano essere rideterminate nella misura di € 1.150,00, oltre spese generali, iva e cpa, confermando l'onere in capo a Parte_1
comunque soccombente in prime cure.
[...]
Le spese di lite di questo grado di giudizio, invece, devono essere compensate tra le parti nella misura della metà, tenuto conto dell'accoglimento della doglianza in punto spese.
La restante meta, così come liquidata in dispositivo, deve essere posta a carico di parte reclamante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta,
-rigetta il reclamo proposto da avverso l'ordinanza emessa dal nell'ambito Parte_1 CP_3
della procedura esecutiva presso terzi n. 891/2024, comunicata in data 4.11.2024, fatta eccezione per il capo relativo alla determinazione delle spese di lite relative al giudizio cautelare, da rideterminarsi in € 1.150,00 oltre accessori, confermandone l'onere in capo a parte reclamante;
-compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura della metà;
-pone a carico di parte reclamante le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura della metà, quantificate in € 575,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del Tribunale, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dr. Giuseppe Rini Presidente
D.ssa Rossanan Musumeci Giudice
D.ssa Claudia Musola Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 2469 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, vertente tra
, nato ad [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo via Via B. D'Acquisto n. 22, presso lo studio dell'avv. Irene
Carta Cerrella, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RECLAMANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, (codice Controparte_1
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. , rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Franco Maria Merlino per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Palermo, Via
Generale Chinnici n.14, presso lo studio del procuratore domiciliatario Avv. Angelo Incardona
RECLAMATA
OSSERVA
Con reclamo depositato in data 18.11.2024 debitore esecutato nella procedura Parte_1 esecutiva presso terzi R.G.Es. n. 891/2024, ha impugnato l'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione, comunicata in data 4.11.2024, che aveva rigettato la richiesta di sospensione della predetta procedura esecutiva, instaurata da concedendo termine per Parte_2
l'introduzione della fase di merito.
Nei fatti il reclamante ha dedotto: - di aver ricevuto, in data 16/9/2024, la notifica di quattro atti di pignoramento presso terzi, effettuati dall'ufficiale giudiziario di Termini Imerese ex art. 492 comma 2 bis c.p.c., su istanza del creditore
; Parte_2
- che l'ufficiale Giudiziario aveva premesso di agire esecutivamente in virtù della sentenza n.
15033/2013 del Tribunale di Palermo, meglio descritta nel precetto notificato il 2/6/2024 per €
8.807,26;
- di non aver mai ricevuto la notifica del suddetto atto di precetto in quanto, pur avendo ricevuto, in data 23 maggio 2024, l'avviso di giacenza della Raccomandata n.785378030465, contenente l'invito a ritirare l'atto presso l'ufficio postale di Casteldaccia, Via Lungarini 48, comune di residenza del debitore, ed essersi più volte recato presso il predetto ufficio postale, non aveva rivenuto la busta della predetta raccomandata;
-di aver appreso, solo dopo la notifica dell'atto di pignoramento, che la Raccomandata
n.785378030465, non era pervenuta all'ufficio postale di Casteldaccia ma a quello di S. Flavia,
Comune in cui il debitore non risiede;
-di aver, quindi, proposto opposizione ex art. 615, II comma, cpc ed agli atti esecutivi, eccependo la nullità, non sanabile, della notifica dell'atto di precetto all'esito della quale il G.E. aveva pronunciato l'ordinanza di rigetto, oggetto del presente reclamo.
A sostegno del proprio reclamo, l'istante ha evidenziato l'erroneità dell'ordinanza reclamata, nella parte il cui il G.E. ha ritenuto valida la notifica dell'atto di precetto, attribuendo illegittimamente un effetto sanante alla CAD depositata da parte opposta, in violazione dell'art. 160 cpc e degli artt. 7 e
8 della Legge 20 novembre 1982, n. 890. Parte reclamante, inoltre, ha reiterato l'eccezione di nullità dell'atto di pignoramento, per aver l'Ufficiale Giudiziario procedente compiuto un errore materiale nella redazione del verbale di pignoramento, avendo indicato con un numero errato la sentenza costituente titolo esecutivo e per essere tale nullità consequenziale alla dichuarazione di nullità della notifica dell'atto di precetto.
Il reclamante, quindi, ha insistito per la revoca dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di improcedibilità e/o improseguibilità della azione esecutiva incoata per difetto dell'atto prodromico;
in via cautelare, ha insistito nella richiesta di accoglimento della sospensione della procedura esecutiva. In via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo liquidato dal giudice di primo grado a titolo di compenso professionale in favore del creditore procedente.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la reclamata, Controparte_1
la quale ha contestato quanto argomentato dalla parte reclamante, perché infondato;
ha
[...]
chiesto il rigetto del reclamo, con conseguente conferma del provvedimento di reiezione della domanda di inibitoria e con condanna del reclamante al pagamento delle spese di lite;
in subordine, ha chiesto dichiararsi la compensazione delle spese in ragione della estraneità della opposta CP_2
rispetto alle circostanze dedotte dalla controparte.
Alla prima udienza il Collegio, su istanza di parte reclamante, ha concesso termine alle parti per note di replica, rinviando all'udienza del 18 febbraio 2025; all'esito dell'udienza di cui in epigrafe, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno insistito nei propri atti ed il Collegio si è riservato.
***
Il reclamo proposto è solo parzialmente fondato, per i motivi di seguito illustrati.
Per una migliore intelligenza della causa, occorre in linea generale premettere che i provvedimenti di sospensione, adottati ex art. 615, I comma e 624 c.p.c., sono accomunati dalla sostanziale identità funzionale, consistente nella cautela accordata dall'ordinamento (nella ricorrenza dei presupposti prescritti) all'esecutando/esecutato, al fine di evitare che la parte contro cui l'esecuzione è minacciata o iniziata sulla base del titolo esecutivo subisca un'esecuzione ingiusta nel tempo necessario alla piena cognizione delle ragioni (di carattere processuale o sostanziale, basate su fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa del creditore procedente), che la stessa parte può ancora contrapporre a quella istante.
La natura cautelare di detti provvedimenti comporta che i “gravi motivi” richiesti dall'art. 615, comma 1, c.p.c. e dall'art. 624 c.p.c., necessari ai fini dell'accoglimento della relativa istanza di sospensione, non possano che consistere nella concomitante ricorrenza dei tipici presupposti propri di ogni azione cautelare genericamente intesa, ovvero il fumus boni iuris e il periculum in mora. Da tale condivisibile orientamento, deriva la necessità, da parte del giudice (di prime cure o dell'eventuale gravame), di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione, sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi, sia pure nel circoscritto ambito decisorio, privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, della tutela cautelare.
Se, quindi, la valutazione del fumus boni juris si traduce nella sommaria delibazione prognostica circa la fondatezza dell'opposizione, la valutazione del periculum in mora consta di una considerazione bilanciata delle contrapposte pretese, che si traduce nella comparazione degli interessi coinvolti nel caso concreto, ovvero – da un lato – il danno che il creditore potrebbe subire nel caso di arresto dell'esecuzione e – dall'altro lato – il danno che il debitore potrebbe subire in caso di prosecuzione di una esecuzione ingiusta, prevalentemente rinvenibile nella tenuta patrimoniale dell'esecutato, minacciata da dissesto in forza dell'azione esecutiva, ma anche dal rischio che il debitore resti privo della garanzia del risarcimento in caso di accoglimento della opposizione.
Il provvedimento di sospensione, quindi, presuppone la contemporanea sussistenza di entrambi i presupposti, con l'ulteriore conseguenza che la carenza, anche di una soltanto delle suddette condizioni, impedisce la concessione della misura cautelare.
La sospensione dell'esecuzione prevista dalla disposizione di cui all'art. 624 c.p.c., postulante la sussistenza di "gravi motivi" a sostegno della stessa, inoltre, può essere invocata dalla parte sia per ragioni di carattere processuale, sia sulla base di un presunto venir meno della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa (cfr. Cass. civ. n. 405/2006).
Con riferimento al caso di specie, le ragioni prospettate a fondamento della sospensiva richiesta in questa sede sarebbero da riconnettere: 1) alla nullità della notifica dell'atto di precetto per violazione dell'art. 160 cpc e degli artt. 7 e 8 della Legge 20 novembre 1982, n. 890; 2) alla nullità dell'atto di pignoramento per aver l'Ufficiale Giudiziario procedente erroneamente indicato, nel verbale di pignoramento, il numero del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo n.
5424/2016, e in quanto consequenziale alla dichiarazione di nullità della notifica del precetto.
Tenuto conto della natura cautelare della richiesta di sospensione, i motivi di doglianza eccepiti dall'istante non appaiono allo stato condivisibili, essendo smentiti sia dalle medesime allegazioni di parte, sia dalle produzioni documentali versate in atti dai contendenti di giudizio.
Ed invero, dalla ricostruzione delle pregresse vicende processuali, emerge che la sentenza n.
5424/2016, del Tribunale di Palermo, è stata notificata al Sig. unitamente all'atto di Pt_1
precetto, a mezzo raccomandata A.G. n.78537803034-9 del 20.5.2024. L'odierno reclamante ha rappresentato di aver ricevuto, in data 23.5.2024, l'avviso di giacenza della Raccomandata
n.785378030465, contenente l'invito a ritirare l'atto presso l'ufficio postale di Casteldaccia, ma di non essere riuscito a ritirare tale atto pur essendosi recato “più volte” presso il predetto ufficio postale, non essendo stata rivenuta la relativa raccomandata.
Il Sig. quindi, ritenendo che si fosse trattato di un errore, aveva desistito dall'effettuare Pt_1
ulteriori ricerche per poi scoprire, solo nel mese di settembre 2024, a seguito della notifica di quattro atti di pignoramento, che la precedente raccomandata era stata inviata in giacenza presso l'Ufficio
Postale di Santa Flavia.
Tale ricostruzione fattuale appare, quanto meno, inverosimile, atteso che l'avviso di giacenza prodotto in atti dal reclamante, sub. doc. 1, reca regolarmente sia il codice numerico che il codice “a barre” identificativo della raccomandata non recapitata;
tali indicazioni consentono agli operatori dell'ufficio postale, così come agli utenti del servizio (mittente e destinatario), una immediata ricognizione dell'atto in consegna, nonché di monitorare la spedizione e tracciare la posizione della
Appare, quindi, poco credibile che, nonostante reiterati tentativi presso l'Ufficio Parte_3
Postale, erroneamente indicato, il Sig. pur in possesso di avviso di giacenza, non sia riuscito Pt_1
a reperire materialmente l'atto allo stesso indirizzato.
In ogni caso, anche a voler ammettere una siffatta ricostruzione fattuale, come già correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, l'iter notificatorio eseguito dall'Ufficiale giudiziario su richiesta della odierna reclamata risulta essersi correttamente perfezionato;
parte reclamata, infatti, ha prodotto l'atto di precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo, presso la residenza del Sig.
sita a Casteldaccia in Contrada Stazzone n. 48, nonché il relativo avviso di Parte_4
ricevimento e la Comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Secondo costante giurisprudenza, l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 comma 2 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna del piego, la data e l'identità della persona a mani della quale detta consegna è stata eseguita (Cfr. ex multis Cassazione civile sez. trib.,
04/04/2024, n.9047). È altresì pacifico che, in caso di temporanea assenza del destinatario o rifiuto delle persone abilitate a ricevere il plico, la notifica deve considerarsi perfezionata o a seguito del ritiro del plico, presso l'ufficio postale, o con la spedizione della CAD, che dà atto del mancato ritiro nel termine assegnato.
Nessuna ipotesi di nullità, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., è configurabile nel caso in esame.
Parte reclamante, peraltro, è stata tempestivamente notiziata circa l'esistenza di una raccomandata in giacenza, regolarmente spedita all'indirizzo di residenza dello stesso, con conseguente raggiungimento dello scopo dell'atto notificato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., in quanto giunto nella sfera di conoscenza del debitore.
Sul punto, appare opportuno richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale
“L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego”( Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, n.31724).
Si ritiene, invero, che l'erronea indicazione dell'Ufficio Postale ove poter effettuare il ritiro del plico, oltre a non essere in alcun modo imputabile alla parte opposta, non costituisca circostanza sufficiente per ritenere giustificata l'inerzia del destinatario, il quale non ha provato di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico, operando, comunque, la presunzione di conoscenza dell'atto. (Cfr. Cass. n. 15315/2014).
Per quanto esposto il primo motivo di reclamo va rigettato.
Tale rigetto assorbe anche il secondo motivo di reclamo;
ed infatti, stante la regolarità della notifica dell'atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo
n. 5424/20916, l'erronea indicazione di tale numero identificativo nel verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario non determina la nullità del pignoramento, in quanto, come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di prime cure, “detto errore, di per sé, non può costituire motivo di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi, perché il titolo esecutivo in forza del quale è stata promossa la presente procedura esecutiva, è stato regolarmente notificato al debitore esecutato, unitamente all'atto di precetto, come sopra specificato”, né può invocarsi alcuna ulteriore nullità dell'atto di pignoramento da intendersi come “come consequenziale alla dichiarazione di nullità della notifica del precetto”, stante la regolarità di tale ultima notifica.
Le argomentazioni che precedono assorbono ogni ulteriore motivo di reclamo proposto, fatta eccezione per la doglianza relativa alla quantificazione delle spese di lite, determinate dal giudice di prime cure nella misura di € 1.752,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, sulla base del valore della causa e dell'attività in concreto espletata.
Ora, tenuto conto che il valore della causa deve ritenersi pari all'importo precettato, di € 8.807,26, come pure dichiarato dal ricorrente nel ricorso introduttivo, ritiene il Collegio che, sulla base dell'attività in concreto svolta nel giudizio di prime cure, le spese di lite debbano essere rideterminate nella misura di € 1.150,00, oltre spese generali, iva e cpa, confermando l'onere in capo a Parte_1
comunque soccombente in prime cure.
[...]
Le spese di lite di questo grado di giudizio, invece, devono essere compensate tra le parti nella misura della metà, tenuto conto dell'accoglimento della doglianza in punto spese.
La restante meta, così come liquidata in dispositivo, deve essere posta a carico di parte reclamante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta,
-rigetta il reclamo proposto da avverso l'ordinanza emessa dal nell'ambito Parte_1 CP_3
della procedura esecutiva presso terzi n. 891/2024, comunicata in data 4.11.2024, fatta eccezione per il capo relativo alla determinazione delle spese di lite relative al giudizio cautelare, da rideterminarsi in € 1.150,00 oltre accessori, confermandone l'onere in capo a parte reclamante;
-compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura della metà;
-pone a carico di parte reclamante le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura della metà, quantificate in € 575,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del Tribunale, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini