Art. 4. 1. Al fine dell'effettuazione delle verifiche previste dal protocollo sulle ispezioni, annesso al trattato CFE, la persona fisica, l'ente o la societa' titolare di in immobile o di un'area ai quali sia stato chiesto l'accesso a norma del medesimo protocollo, non puo' impedire l'ingresso negli stessi di un nucleo d'ispezione e del relativo nucleo di scorta.
2. Nell'effettuazione dell'ispezione e' adottata ogni cautela utile ad evitare pregiudizio alla proprieta' ed alla riservatezza.
2. Nell'effettuazione dell'ispezione e' adottata ogni cautela utile ad evitare pregiudizio alla proprieta' ed alla riservatezza.