Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1991, n. 403
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 dicembre 1991
Art. 4. 1. Al fine dell'effettuazione delle verifiche previste dal protocollo sulle ispezioni, annesso al trattato CFE, la persona fisica, l'ente o la societa' titolare di in immobile o di un'area ai quali sia stato chiesto l'accesso a norma del medesimo protocollo, non puo' impedire l'ingresso negli stessi di un nucleo d'ispezione e del relativo nucleo di scorta.
2. Nell'effettuazione dell'ispezione e' adottata ogni cautela utile ad evitare pregiudizio alla proprieta' ed alla riservatezza.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1991