Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2024, n. 22249
CASS
Sentenza 6 agosto 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 27 giugno 2024, con numero di registro generale 25061/2020. Le parti in causa erano l'Agenzia delle Entrate, ricorrente, e il Fallimento della società Luna Rossa s.r.l., controricorrente. L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato la riqualificazione di beni da "merci" a "immobilizzazioni materiali", sostenendo che la società fosse da considerarsi "di comodo" ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994. Il Fallimento, al contrario, sosteneva di aver operato in un contesto di crisi del settore immobiliare, giustificando l'impossibilità di raggiungere i ricavi presunti.

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha argomentato che la crisi del settore immobiliare e le difficoltà di vendita degli immobili non potevano essere considerate generiche, ma dovevano essere valutate nel contesto specifico dell'attività della società. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la riqualificazione dei beni non era legittima, poiché non sussistevano le condizioni per considerare la società non operativa. La sentenza ha richiamato anche principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, evidenziando che il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato sulla base di presunzioni generali, ma deve essere valutato caso per caso.

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Massime1

In tema di società di comodo, l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, nell'escludere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato da parte del giudice nazionale, in conformità ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia UE n. 341 del 7 marzo 2024, secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale ed abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio di neutralità dell'IVA.

Commentario1

  • 1Modello IVA/2026
    https://www.finanzaefisco.com/

    Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni. In base all'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all' anno d'imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026. Nel quadro delle novità introdotte nel Modello IVA 2026 e nelle istruzioni, assumono rilievo le modifiche connesse alle società non operative, che si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2024, n. 22249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22249
Data del deposito : 6 agosto 2024

Testo completo