Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 07/08/2018, n. 3729
TAR
Ordinanza cautelare 23 maggio 2017
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TAR
Sentenza 21 giugno 2018
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CS
Decreto cautelare 7 agosto 2018
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Ordinanza cautelare 25 settembre 2018
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CS
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2020

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Commentario1

  • 1DIVISIONE ENDOESECUTIVA: il regolamento delle spese processuali
    Avv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 3 dicembre 2024

    ISSN 2385-1376 Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c. Infatti, se è vero che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 07/08/2018, n. 3729
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 3729
Data del deposito : 7 agosto 2018
Fonte ufficiale :

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