Ordinanza cautelare 23 maggio 2017
Sentenza 21 giugno 2018
Decreto cautelare 7 agosto 2018
Ordinanza cautelare 25 settembre 2018
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2020
Commentario • 1
- 1. DIVISIONE ENDOESECUTIVA: il regolamento delle spese processualiAvv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 3 dicembre 2024
ISSN 2385-1376 Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c. Infatti, se è vero che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 07/08/2018, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/08/2018
N. 03729/2018 REG.PROV.CAU.
N. 06577/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6577 del 2018, proposto da
Distillerie G. di Lorenzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bromuri, Francesco Falcinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8;
contro
Comune di Perugia non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00403/2018, resa tra le parti, concernente RIFORMA E/O ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI PROVVISORIE DI CUI AGLI ARTT. 56 E 111 CPA INAUDITA ALTERA PARTE, DELLA SENTENZA EMESSA DAL TAR UMBRIA N. 403/2018, DEPOSITATA IN DATA 21.6.2018 E NON NOTIFICATA, E CON ESSA L'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 15/2017 DEL COMUNE DI PERUGIA, CON OGNI STATUIZIONE DI LEGGE ANCHE IN ORDINE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che, in primo grado, l’istanza cautelare era stata accolta con ordinanza n. 89/2017 del 23.5.2017, attesa nel bilanciamento degli interessi la prevalenza dell’interesse della ricorrente al mantenimento delle opere per cui è causa in quanto strumentali all’esercizio della propria attività economica ;
Considerato che tale esigenza permane, dovendosi chiarire se negli anni ‘50 l’area in contestazione fosse già adibita a spazio di sosta e manovra di mezzi attrezzato con una pavimentazione in ghiaia a servizio dell’antico molino, preesistente allo stabilimento di Distillerie G. Di Lorenzo s.r.l. (e successivamente dagli anni ‘80 con pavimentazione in conglomerato bituminoso).
P.Q.M.
accoglie l’istanza e sospende la sentenza appellata.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 20 settembre 2018
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 7 agosto 2018.
| Il Presidente |
| Sergio Santoro |
IL SEGRETARIO