Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1039 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Livia Di Cola e Peppino Russo) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: appello contro sentenza del tribunale di Cosenza. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente rivendicata da insegnante precaria.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, pur riconoscendo, alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza eurounitaria, che l'accesso alla carta elettronica prevista dall'art. 1,
c. 121, della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo spetta anche ai docenti precari, ha accolto solo in parte il ricorso del 2.2.2023 con cui l'insegnante precaria di religione NA De PA ha rivendicato il controvalore di quella stessa carta per i cinque anni compresi tra l'anno scolastico 2017/18 e l'anno scolastico
2021/22.
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l'anzidetto termine biennale di utilizzo che è fissato dall'art. 3, c. 3, del DPCM del
23.9.2015.
3. Ha perciò condannato l'amministrazione scolastica convenuta a corrisponderle il beneficio economico di 500 euro, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, soltanto per l'anno scolastico
2021/2022. Ha compensato per metà le spese di lite e accordato alla ricorrente la rifusione dell'altra metà.
4. La ricorrente impugna la sentenza contestando le argomentazioni su cui si fonda e, in particolare, richiamando, in senso contrario a quelle stesse argomentazioni, la ricostruzione dell'istituto controverso che si rinviene nella sentenza n. 29961/2023 della
Cassazione, a tenore della quale il trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto non è di ostacolo al riconoscimento in sede giudiziale della carta docente.
5. Nella contumacia del dicastero appellato, che non si è costituto nonostante la rituale notificazione dell'impugnazione alla difesa erariale in data 24.4.2025, il Collegio ha trattato con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. l'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dall'appellante, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
7. Ed invero, alla luce dell'indirizzo nomofilattico invocato dall'appellante, la
“carta docente” spetta anche agli insegnanti non di ruolo “pur in assenza di domanda”1.
Pag. 2 di 4 Quanto alla “mancata utilizzazione dei fondi nel biennio”, essa, non essendo imputabile al docente creditore, non impedisce il riconoscimento del beneficio per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il relativo diritto è sorto ed è poi stato accertato dal giudice.
8. Sicché il relativo diritto di credito non soggiace ad altro limite temporale che non sia il decorso del termine di prescrizione (cfr., in particolare, i paragrafi 17.1. e 17.2. della pronuncia di Cassazione a cui si fa rimando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
9. Ne consegue, in dissenso dalla contraria opzione ermeneutica recepita dalla gravata sentenza, il riconoscimento in favore dell'appellante – la cui persistente appartenenza al sistema scolastico anche al momento dell'instaurazione del giudizio è documentata dai contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, per gli anni scolastici dal 2023/24 al 2024/25, che ha prodotto – del beneficio che richiede per i primi quattro anni scolatici ancora oggetto di causa (dal 2017/18 al 2020/21), durante i quali ha documentato di aver prestato servizio per l'intero anno scolastico.
10. La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata e reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 05/03/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1149/2023, pubblicata in data 26/09/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il ministero appellato a corrispondere all'appellante, anche per gli anni scolastici
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, il beneficio della carta elettronica che rivendica;
supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
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2. Conferma nel resto;
3. Compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 13/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 29961 del 27.10.2023: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di