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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8546/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 31/07/2025 da e Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. GIUNCHI FRANCESCA, avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 19/10/2008 in REANA DEL
LE (UD), con atto trascritto presso il Comune di REANA DEL LE (UD) al numero 14, parte 2, serie A, anno 2008, ufficio 1;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 21/06/2010), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 19/10/2008, in REANA DEL LE
[...]
(UD), con atto trascritto presso il comune di REANA DEL LE (UD) al n. 14, Parte 2,
Serie A, anno 2008, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dà atto che i genitori concordano, nell'interesse della figlia minore al fine di Per_1 farle vivere con serenità l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerla immediatamente in eventuali nuove relazioni sentimentali dei genitori, e stabiliscono altresì la necessità di un previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori dovesse intraprendere una stabile e duratura relazione sentimentale;
3) dispone che la figlia minore ex 1. 54/2006, rimanga affidata in maniera Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente (e residenza anagrafica) presso il padre in CC (Udine) via Borgobello n. 14, ossia nella casa familiare;
la madre avrà con lei rapporti quotidiani;
i genitori eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale ed assumeranno quindi insieme le decisioni di maggior interesse per la minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa nel rispetto reciproco, nonché delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà competerà separatamente al genitore presso il quale la figlia si troverà in quel periodo, con l'impegno del suddetto genitore di comunicare (anche tramite comunicazioni via mail, messaggi e/o telefonate) all'altro genitore eventuali episodi importanti (in via esemplificativa) per la sua salute, la sua educazione ed i suoi bisogni;
4) dispone che la sig.ra abbia il diritto/dovere di vedere la figlia quotidianamente, Pt_2 in qualunque momento, con breve preavviso al sig. , compatibilmente con quelle Pt_1 che i genitori congiuntamente valuteranno essere le condizioni e le esigenze della figlia e a titolo meramente esemplificativo non esaustivo:
2 - durante l'anno scolastico: tutte le mattine dal lunedì al venerdì per accompagnarla a scuola e tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalla fine del lavoro della madre fino a ora di cena/ al rientro del padre dal turno di lavoro (salvo nella giornata in cui il padre avrà il riposo settimanale e quindi la minore starà con lui) e tutti i fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola) e, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e il giorno di riposo settimanale del padre (giornata in cui la minore starà con lui), una sera infrasettimanalmente anche con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
in tutte queste occasioni la madre sarà con la figlia anche nel caso recandosi presso l'abitazione della figlia e ivi trascorrendo del tempo con lei, previo breve preavviso al sig. ; Pt_1
- durante l'estate (intesa come sospensione dell'attività didattica da giugno a settembre): tutti i fine settimana dal venerdì al lunedì mattina e una sera infrasettimanalmente (salvo nella giornata in cui il padre avrà riposo settimanale e quindi la minore starà con lui), anche nel caso recandosi presso l'abitazione della figlia e ivi trascorrendo del tempo con lei, con la possibilità di recarsi anche ove la figlia trascorrerà un periodo di vacanza con il padre (il periodo di vacanza dovrà essere preannunciato almeno un mese prima dal sig. alla sig.ra Pt_1
, previo breve preavviso al sig. ; oltre a due settimane -anche non Pt_2 Pt_1 consecutive- esclusive da comunicare al sig. con preavviso di almeno un Pt_1 mese;
- per quanto riguarda le festività scolastiche del Natale: tre giornate a settimana anche nel caso recandosi presso l'abitazione della figlia e ivi trascorrendo del tempo con lei, previo breve preavviso al sig. , e con impegno di entrambi Pt_1
i genitori a condividere la giornata del 25 dicembre nell'interesse della figlia;
- per quanto riguarda le festività scolastiche della Pasqua: due giornate recandosi anche nel caso presso l'abitazione della figlia e ivi trascorrendo del tempo con lei, previo breve preavviso al sig. , e con impegno di entrambi i genitori a Pt_1 condividere la giornata di Pasqua nell'interesse della figlia;
- eventuali altre giornate di festa: anche nel caso recandosi presso l'abitazione della figlia e ivi trascorrendo del tempo con lei, previo breve preavviso al sig. ; Pt_1
3 5) dà atto che, fermo quanto sub 4, restano in ogni caso salvi diversi possibili accordi che i genitori potranno concordemente prendere nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto degli impegni scolastici della stessa e dei rispettivi impegni di lavoro;
6) dispone che la sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore Pt_2
, tenuto conto delle esigenze parametrate all'età e alle sue condizioni/ai Persona_2 suoi bisogni, versi mensilmente complessivi € 300,00 (trecento/00), così ripartiti:
- al sig. , la somma mensile di € 200,00 (duecento/00); Pt_1
- direttamente alla figlia la somma mensile di € 100,00 (cento/00), fino a Per_1 quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifici da effettuarsi entro il 5 di ogni mese rispettivamente sul conto corrente del sig. presso UNICREDIT e sulla carta bancomat ricaricabile Pt_1 della figlia rilasciata da UNICREDIT;
7) le spese straordinarie necessarie, per la cui classificazione si rinvia all'elencazione predisposta dall'Osservatorio nazionale per il diritto di famiglia e che entrambi i coniugi dichiarano espressamente di aver ricevuto e compreso, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa consultazione e raggiungimento di un accordo sulla natura, entità e necessità della spesa;
le suddette spese dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, entro e non oltre 15 giorni dal pagamento effettuato e previa esibizione di idonea documentazione, anche ai fini della detrazione fiscale;
8) dà atto che la sig.ra e il sig. hanno concordato che il padre continuerà a Pt_2 Pt_1 beneficiare sia degli assegni familiari che delle detrazioni fiscali per la figlia Per_2
;
[...]
9) gli immobili adibiti a casa familiare, catastalmente censiti come da docc. 16 e 18 allegati al ricorso, Catasto Fabbricati del Comune di CC (UD), foglio 1 (uno), numeri:
- 149 (centoquarantanove), Via A. Belloni n. 11, piano T-1, Cat. C/2, Classe 1,
Consistenza 88mq, Superficie Catastale Totale 119mq, Rendita Euro 131,80;
- 144 (centoquarantaquattro), Borgobello n. 14, Piano T-1-2, Cat. A/3, Classe 3,
Consistenza 9 vani, Superficie Catastale Totale 278mq, Totale escluse aree scoperte 235mq, Rendita Euro 534,53;
4 in comproprietà fra la sig.ra e il sig. , vengono interamente assegnati al Pt_2 Pt_1 sig. , corredati dei relativi arredi e di tutte le pertinenze, in quanto genitore Pt_1 collocatario della figlia minore, con cui ivi continuerà a risiedere, ut supra sub 3;
10) dà atto che, a complessiva definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti convengono di effettuare la seguente attribuzione, rispetto alla quale chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999: la sig.ra si impegna a cedere il Pt_2 proprio diritto di proprietà a favore del sig. degli immobili siti in CC (UD), Pt_1 in Borgobello n. 14 e sempre in CC (UD), alla via A. Belloni n. 11, catastalmente censiti come da docc. 16 e 18 allegati al ricorso:
- 149 (centoquarantanove), Via A. Belloni n. 11, piano T-1, Cat. C/2, Classe 1,
Consistenza 88mq, Superficie Catastale Totale 119mq, Rendita Euro 131,80;
- 144 (centoquarantaquattro), Borgobello n. 14, Piano T-1-2, Cat. A/3, Classe 3,
Consistenza 9 vani, Superficie Catastale Totale 278mq, Totale escluse aree scoperte 235mq, Rendita Euro 534,53;
e il sig. si impegna ad accettare il trasferimento del diritto di proprietà esclusiva Pt_1 degli immobili di cui al presente punto 10;
11) dà atto che il sig. , a fronte del trasferimento della proprietà a proprio favore ut Pt_1 supra, sub 10, si impegna a continuare ad accollarsi (come in precedenza sempre fatto)
l'intera quota di pertinenza del mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante
UNICREDIT BANCA, filiale di Tricesimo, sino all'estinzione;
12) dà atto che per quanto riguarda gli autoveicoli:
- la sig.ra dichiara che l'auto FIAT targata FG747KJ è di esclusiva Pt_2 proprietà del sig. ; Pt_1
- il sig. dichiara che l'auto LANCIA targata EW670RN è di esclusiva Pt_1 proprietà della sig.ra Pt_2
13) dà atto che le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del ricorso e il regolare adempimento degli impegni ivi assunti, avranno definito ogni pendenza economica tra di loro intercorrente e di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di nulla dovere a titolo di contributo al mantenimento reciproco.
14) Nulla sulle spese.
5 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REANA DEL LE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 14, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2008, ufficio 1.
Udine, li 20/11/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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