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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 5393/23
promosso da
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino brasiliano - Parte_1
CF nata il [...] in C.F._1 Parte_2
Independência RS/BRASILE – cittadina brasiliana - CF C.F._2 Parte_3
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino brasiliano - CF
[...]
nata il [...] in [...]/BRASILE – C.F._3 CodiceFiscale_4 cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori - CF , C.F._5 Parte_4
nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina brasiliana -
[...]
CF , nata il [...] in [...] C.F._6 Parte_5
SP/BRASILE – cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori - CF;
C.F._7 tutti rappresentati e difesi dell'Avv. Silvia Contestabile,
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.12.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. Persona_1
nato il [...] a [...].
Il si è costituito rilevando nel merito di rigettarsi la Controparte_1
domanda avanzata dalla ricorrente , per inidoneità probatoria del Parte_6
rapporto di filiazione con l'asserita madre , per gli altri Pt_3 Parte_3 ricorrenti rileva di non contestare il riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo. Per tutti i ricorrenti chiede il rigetto della domanda subordinata.
All'udienza del 6.12.2024 (derivante dal rinvio d'ufficio dell'udienza del
30.07.2024), tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso ed alla memoria integrativa, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis e per l'intervenuta istruttoria, in accoglimento delle domande proposte NEL MERITO 1. ACCERTARE E DICHIARARE lo stato di cittadini italiani dei Sigg.ri: nato il [...] in [...]/BRASILE Parte_1
– cittadino brasiliano - CF nata il C.F._1 Parte_2
13/02/1952 in Independência RS/BRASILE – cittadina brasiliana - CF , in virtù del C.F._2 nome dalla stessa acquisito a seguito del matrimonio nato il Parte_3
Par 25/11/1980 in Caxias do Sul RS/BRASILE – cittadino brasiliano - CF C.F._3 Pt_6 nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina brasiliana, minorenne
[...] rapp.ta dai genitori - CF , nata il [...] in [...]F._5 Parte_4
Caxias do Sul RS/BRASILE – cittadina brasiliana - CF , C.F._6 Parte_5
nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina brasiliana, minorenne
[...] rapp.ta dai genitori - CF , in virtù del nome dalla stessa acquisito a seguito del P.IVA_1 matrimonio in quanto discendenti diretti iure sanguinis del Sig.
2. Persona_1
ORDINARE al in persona del Ministro pro tempore e per esso, l'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente e per esso il Sindaco facente funzione di ufficiale di stato civile del comune dell'ultima residenza dell'avo, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana, anche ex art. 24 della Legge 218/1995, dei
Sigg.ri: nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_1 brasiliano - CF nata il [...] in [...]F._1 Parte_2
Independência RS/BRASILE – cittadina brasiliana - CF , in virtù del nome dalla C.F._2 stessa acquisito a seguito del matrimonio nato il [...] in [...]
Par Caxias do Sul RS/BRASILE – cittadino brasiliano - CF C.F._3 Parte_6 nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori - CF , nata il [...] in [...] C.F._5 Parte_4
RS/BRASILE – cittadina brasiliana - CF nata il C.F._6 Parte_5
06/04/2023 in São Paulo SP/BRASILE – cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori - CF
, in virtù del nome dalla stessa acquisito a seguito del matrimonio, provvedendo anche C.F._8 alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge”.
Parte resistente
“Chiedendo rigettarsi la domanda avanzata dalla ricorrente , per inidoneità Parte_6 probatoria del rapporto di filiazione con l'asserita madre risultando Parte_3 invece essere altro soggetto la madre naturale della ricorrente e non essendo possibile nel nostro ordinamento registrare allo stato civile due madri, tanto più in presenza di un rapporto di mero fatto tra gli asseriti genitori, PER TUTTI GLI ALTRI RICORRENTI rimettendosi all'Ecc.mo
Tribunale adito per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo a parte richiedente In caso di riconoscimento della cittadinanza, Parte_7 compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale CP_1 provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14
DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Per quanto attiene la posizione della ricorrente , a seguito Parte_6 dei chiarimenti ed integrazioni documentali fornite con la memoria dd. 25.07.2024 il rapporto di filiazione con il sig. risulta essere provato e non Parte_3
contrario alla legislazione vigente nello Stato Italiano.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 2, 3 e da 5 a 14, come Persona_1
corretto con memoria dd. 25.07.2024).
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 4), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_1
alcun elemento in senso ostativo.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (docc. da 15 a 18). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Correttamente il Ministero dell'Interno rileva che la condizione di paralisi degli uffici consolari non può essere in alcun modo addebitabile all'odierna parte convenuta.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il sostiene l'inammissibilità CP_1
della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_1 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece tale CP_1
attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il afferma che: CP_1 - trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , dimostra la CP_1
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_1
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_1 materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la
Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr.
Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, CP_1
l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché
l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di CP_1 mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_1
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_1
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al CP_1 CP_1 contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il
[...]
dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari CP_1
adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 7.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 5393/23
promosso da
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino brasiliano - Parte_1
CF nata il [...] in C.F._1 Parte_2
Independência RS/BRASILE – cittadina brasiliana - CF C.F._2 Parte_3
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino brasiliano - CF
[...]
nata il [...] in [...]/BRASILE – C.F._3 CodiceFiscale_4 cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori - CF , C.F._5 Parte_4
nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina brasiliana -
[...]
CF , nata il [...] in [...] C.F._6 Parte_5
SP/BRASILE – cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori - CF;
C.F._7 tutti rappresentati e difesi dell'Avv. Silvia Contestabile,
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.12.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. Persona_1
nato il [...] a [...].
Il si è costituito rilevando nel merito di rigettarsi la Controparte_1
domanda avanzata dalla ricorrente , per inidoneità probatoria del Parte_6
rapporto di filiazione con l'asserita madre , per gli altri Pt_3 Parte_3 ricorrenti rileva di non contestare il riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo. Per tutti i ricorrenti chiede il rigetto della domanda subordinata.
All'udienza del 6.12.2024 (derivante dal rinvio d'ufficio dell'udienza del
30.07.2024), tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso ed alla memoria integrativa, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis e per l'intervenuta istruttoria, in accoglimento delle domande proposte NEL MERITO 1. ACCERTARE E DICHIARARE lo stato di cittadini italiani dei Sigg.ri: nato il [...] in [...]/BRASILE Parte_1
– cittadino brasiliano - CF nata il C.F._1 Parte_2
13/02/1952 in Independência RS/BRASILE – cittadina brasiliana - CF , in virtù del C.F._2 nome dalla stessa acquisito a seguito del matrimonio nato il Parte_3
Par 25/11/1980 in Caxias do Sul RS/BRASILE – cittadino brasiliano - CF C.F._3 Pt_6 nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina brasiliana, minorenne
[...] rapp.ta dai genitori - CF , nata il [...] in [...]F._5 Parte_4
Caxias do Sul RS/BRASILE – cittadina brasiliana - CF , C.F._6 Parte_5
nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina brasiliana, minorenne
[...] rapp.ta dai genitori - CF , in virtù del nome dalla stessa acquisito a seguito del P.IVA_1 matrimonio in quanto discendenti diretti iure sanguinis del Sig.
2. Persona_1
ORDINARE al in persona del Ministro pro tempore e per esso, l'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente e per esso il Sindaco facente funzione di ufficiale di stato civile del comune dell'ultima residenza dell'avo, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana, anche ex art. 24 della Legge 218/1995, dei
Sigg.ri: nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_1 brasiliano - CF nata il [...] in [...]F._1 Parte_2
Independência RS/BRASILE – cittadina brasiliana - CF , in virtù del nome dalla C.F._2 stessa acquisito a seguito del matrimonio nato il [...] in [...]
Par Caxias do Sul RS/BRASILE – cittadino brasiliano - CF C.F._3 Parte_6 nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori - CF , nata il [...] in [...] C.F._5 Parte_4
RS/BRASILE – cittadina brasiliana - CF nata il C.F._6 Parte_5
06/04/2023 in São Paulo SP/BRASILE – cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori - CF
, in virtù del nome dalla stessa acquisito a seguito del matrimonio, provvedendo anche C.F._8 alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge”.
Parte resistente
“Chiedendo rigettarsi la domanda avanzata dalla ricorrente , per inidoneità Parte_6 probatoria del rapporto di filiazione con l'asserita madre risultando Parte_3 invece essere altro soggetto la madre naturale della ricorrente e non essendo possibile nel nostro ordinamento registrare allo stato civile due madri, tanto più in presenza di un rapporto di mero fatto tra gli asseriti genitori, PER TUTTI GLI ALTRI RICORRENTI rimettendosi all'Ecc.mo
Tribunale adito per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo a parte richiedente In caso di riconoscimento della cittadinanza, Parte_7 compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione dell'eventuale CP_1 provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14
DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Per quanto attiene la posizione della ricorrente , a seguito Parte_6 dei chiarimenti ed integrazioni documentali fornite con la memoria dd. 25.07.2024 il rapporto di filiazione con il sig. risulta essere provato e non Parte_3
contrario alla legislazione vigente nello Stato Italiano.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. 2, 3 e da 5 a 14, come Persona_1
corretto con memoria dd. 25.07.2024).
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 4), il al riguardo rileva infatti di non aver ricevuto dalle Amministrazioni competenti CP_1
alcun elemento in senso ostativo.
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (docc. da 15 a 18). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Correttamente il Ministero dell'Interno rileva che la condizione di paralisi degli uffici consolari non può essere in alcun modo addebitabile all'odierna parte convenuta.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il sostiene l'inammissibilità CP_1
della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_1 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece tale CP_1
attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il afferma che: CP_1 - trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , dimostra la CP_1
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_1
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
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e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
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, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_1 materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la
Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr.
Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, CP_1
l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché
l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di CP_1 mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_1
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_1
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al CP_1 CP_1 contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il
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dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai necessari CP_1
adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 7.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini