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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35799/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. (c.f. Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Morgera, in virtù di procura in P.IVA_1 calce all'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Stefano Marchese, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo
OPPOSTA
NONCHE'
P. Iva ) in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. Gaetano La Marca, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
(P. IVA ) in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa CP_3 P.IVA_4 dall'avv. Mario Zanghi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024. FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi ”) proponeva Parte_1 Pt_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8182/18, emesso da questo Tribunale in data 30/10/2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della
Con
(d'ora in avanti ), della somma di € 63.507,09, Controparte_5 CP_1
oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo per prestazioni di trasporto marittimo eseguite in favore della stessa in virtù di contratto sottoscritto nel dicembre 2016.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e trasporto presso i centri di smaltimento e riciclo sul territorio del Comune di Barano d'Ischia;
- di essersi avvalsa per il trasporto degli automezzi dall'isola di Ischia alla terraferma delle prestazioni della mentre per la tratta di ritorno CP_1
(Pozzuoli– Ischia o Casamicciola Terme) aveva utilizzato alternativamente i servizi della predetta oppure della Medmar o Caremar;
- di avere appaltato, nell'ambito della gestione dei rifiuti, il prelievo e trasporto di carta (identificato con codice C.E.R. 15.01.01) ad una società terza, specificamente la fino al marzo 2018, la quale, sua volta, aveva Controparte_2
affidato il servizio alla (società che pure forniva ad essa esponente CP_3
prestazioni per il trasporto di altre tipologie di rifiuti);
- che il citato rapporto d'appalto prevedeva che la si assumesse l'onere CP_2
economico della gestione rifiuti della carta e cartone;
- che la nonostante i suoi ripetuti reclami e la richiesta della stessa CP_1
le aveva indebitamente fatturato fino a settembre 2015 -e per due viaggi CP_3
rispettivamente nel 2016 e nel 2017- i costi di trasporto marittimo degli automezzi della costi che invece andavano addebitati alla come documentato CP_3 CP_2 dagli estratti mensili e dalle fatture esibite, per un totale di € 35.912,19;
- che, ciononostante, essa opponente aveva pagato le fatture onde evitare la sospensione del servizio pubblico;
- che, inoltre, la aveva indebitamente fatturato i costi di trasporto di un CP_1
cospicuo numero di viaggi, soprattutto di ritorno, della tratta Pozzuoli–
Casamicciola Terme, che non erano stati effettuati o erano stati effettuati tramite altri vettori marittimi (Medmar o Caremar); - che, infatti, in molti casi era stato impossibile usufruire dell'ultima corsa delle
9,30 effettuata dalla non riuscendo, con i tempi, ad eseguire il CP_1
conferimento dei rifiuti in discarica e a tornare presso il porto di Pozzuoli;
- che per i suddetti viaggi la aveva indebitamente fatturato i seguenti CP_1 importi: € 9.201,70, oltre € 1.659,36 per IVA, per il periodo dall'anno 2013 all'anno 2017; € 327,28 ed € 240,00 oltre IVA per le fatture nn. 434 e 453 del
15/12/17 e 31/12/17; € 22.183,50 IVA inclusa, per i viaggi relativi agli automezzi di proprietà di che in realtà erano stati effettuati con altre compagnie nel CP_3
periodo luglio 2013-dicembre 2014; € 5.323,64 per viaggi mai effettuati dall'esponente, personalmente o tramite terze compagnie;
- che, stante il maggior credito vantato da essa opponente nei confronti dell'opposta, quest'ultima non era legittimata a richiedere il pagamento di cui al decreto ingiuntivo;
- che tutto quanto esposto costituiva legittimo motivo di risoluzione del contratto;
- che, in ogni caso, la si era arricchita ingiustificatamente di un CP_1 importo pari ad € 73.318,09.
Tanto premesso, chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa delle società e accertate le indebite fatturazioni, Controparte_2 CP_3 dichiararsi non dovuti gli importi di € 327,28 e 240,00 oltre IVA di cui alle fatture nn. 434 e 453 del 15/12/17 e 31/12/17; condannarsi la al pagamento: CP_1
1) della somma di € 35.912,19, IVA inclusa, a titolo di restituzione dell'indebito per i viaggi effettuati dalla tra il 2013 e il 2017 per conto della CP_3
2) della somma di € 9.898,76, IVA inclusa, a titolo di restituzione Controparte_2 dell'indebito per i viaggi effettuati dai propri automezzi con altre compagnie tra il
2013 e il 2017; 3) al pagamento della somma di € 22.183,50, IVA inclusa, a titolo di restituzione dell'indebito per viaggi effettuati dagli automezzi di con CP_3
altre compagnie tra il luglio 2013 e dicembre 2014; 5) al pagamento della somma di € 5.232,64, IVA inclusa, a titolo di restituzione dell'indebito per viaggi mai effettuati dai propri automezzi o da quelli di per suo conto tra il marzo 2013 CP_3
e maggio 2015; il tutto oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/08 dalla data di pagamento al soddisfo o, in via gradata, ex art. 1284, IV comma, cc dalla domanda al soddisfo. Chiedeva, inoltre, compensarsi il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto con il controcredito da essa vantato, condannando l'opposta al pagamento della differenza, oltre interessi nella misura già indicata. In via gradata, condannarsi la al pagamento della somma di € 73.318,09, CP_1
oltre interessi di legge a titolo di ingiustificato arricchimento. In ogni caso, dichiararsi la risoluzione del contratto. In subordine, in caso di mancato accoglimento delle suindicate domande, condannarsi le società chiamate in causa, solidalmente o chi di ragione, al pagamento, in favore di essa opponente, della somma pari ad € 35.912,19 o della diversa somma che verrà accertata, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituitasi in giudizio, la società opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza, evidenziando di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, in conformità del contratto e dei criteri fissati dal Aggiungeva che i costi dei trasporti erano stati Controparte_6
correttamente addebitati alla , la quale si era indebitamente affidata a terzi Pt_1
soggetti con i quali essa esponente non aveva alcun rapporto, violando, tra l'altro, il divieto di subappalto previsto, a pena di risoluzione, dall'art. 12) del contratto.
Disattesa, con provvedimento del 31/5/19, l'istanza di chiamata in causa del Comune di Barano d'Ischia, veniva, invece, autorizzata la chiamata in causa della e della Controparte_7 CP_3
Costituitasi in giudizio, la ES eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva rigettarsi la domanda proposta nei suoi confronti;
in via subordinata e, in caso di accoglimento della stessa, chiedeva condannarsi la a manlevarla da quanto eventualmente dovuto alla . CP_3 Pt_1
A sua volta la costuitasi tardivamente in giudizio, chiedeva CP_3
rigettarsi le domande formulate nei suoi confronti.
Indi, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale avanzata dall'opposta e compiuta l'istruttoria, con ordinanza pronunciata in data 19/12/2024 la causa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Occorre preliminarmente evidenziare, al fine di fare chiarezza in ordine ai fatti di causa, che la con il ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento CP_8 della somma di € 63.507,09 per prestazioni di trasporto effettuate in favore della negli anni 2017-2018, in forza di contratto stipulato dalle parti nell'anno Pt_1 2016. Sulla debenza di tale somma non vi sono contestazioni - se non per l'importo marginale di € 628,00 - da parte della società opponente, la quale sostiene, tuttavia, di vantare un controcredito nei confronti della – che CP_1
oppone in compensazione – determinato, in parte, da pagamenti eseguiti in relazione a trasporti erroneamente fatturati nei suoi confronti fino a settembre
2015 ed, in parte, da pagamenti relativi a trasporti non effettuati.
Ora, con riferimento al primo ordine di contestazioni, assume l'opponente di aver indebitamente corrisposto alla l'importo di € 35.912,19 CP_1
erroneamente fatturato nei suoi confronti, in quanto relativo a trasporti eseguiti in favore della la quale si avvaleva degli automezzi della Balga, per CP_2
l'esercizio del servizio di riciclo di carta e cartone ad essa appaltato. Quindi, pur non essendo debitrice, la avrebbe provveduto al pagamento di tali fatture Pt_1 al fine di “evitare dannose sospensioni del servizio di trasporto”, inoltrando alla periodiche contestazioni e richieste di emissione di note di credito. CP_1
Ebbene, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, va subito detto che la pretesa restitutoria della , contrariamente a quanto sostenuto dalla Pt_1 stessa, non trova titolo nell'art. 2033 c.c., in quanto la norma de qua, che disciplina l'indebito oggettivo, presuppone l'insussistenza del credito in capo all'accipiens mentre, nel caso di esame, la era creditrice delle somme CP_1
che la assume di aver indebitamente versato. Ma la pretesa azionata non è Pt_1 riconducibile neppure all'art.. 2036 comma 3 c.c., avendo la Barano adempiuto, secondo la sua stessa prospettazione, nella consapevolezza di estinguere un debito della Balga e/o della ES. Ricorre, invero, la figura dell'indebito soggettivo ex latere debitoris, nell'ipotesi di pagamento effettuato da parte di un terzo nei confronti del creditore effettivo nell'erroneo, ma scusabile, convincimento di essere personalmente obbligato. La norma, infatti, fa espresso riferimento a chi abbia eseguito il pagamento “credendosi debitore in base a un errore scusabile”, operando, in caso contrario, la regola di cui all'art. 1180 c.c. per effetto della quale qualunque soggetto, quantunque estraneo al rapporto obbligatorio, può - senza necessità di un'espressa autorizzazione da parte del creditore e/o del debitore - estinguere l'altrui obbligazione, con conseguente liberazione del debitore nei confronti dell'accipiens. Né sposta i termini della questione il fatto che il pagamento sarebbe avvenuto “per evitare dannosissime interruzioni del servizio di trasporto marittimo dei rifiuti da avviare alle discariche e/o al riciclo”. Infatti, se è vero che secondo autorevole dottrina e parte della giurisprudenza ai fini dell'irripetibilità occorre che il pagamento del debito altrui sia stato non solo consapevole, ma anche spontaneo, è pur sempre necessario che la spontaneità sia esclusa da un comportamento illegittimo del creditore, ossia contrario a buona fede, della cui prova è onerato il terzo che ha eseguito il pagamento. Nella specie la ha allegato del tutto genericamente la circostanza secondo cui sarebbe Pt_1 stata “costretta” ad effettuare i pagamenti dei debiti della per evitare che si CP_3
interrompesse il servizio di trasporto marittimo dei rifiuti, senza specificare minimamente il contesto spazio-temporale in cui avrebbe subito tali presunte pressioni, nè le ragioni per le quali l'opposta avrebbe preteso i pagamenti da lei piuttosto che dalla società obbligata. Altrettanto genericamente ha articolato sul punto una prova testimoniale (nei seguenti termini “Vero è che la CP_1
in più occasioni, tra l'anno 2013 e l'anno 2015, ebbe a comunicare alla
[...]
che non avrebbe consentito l'imbarco sui Parte_1
propri traghetti degli automezzi che effettuavano il trasporto rifiuti se non fossero state integralmente pagate le proprie fatture, comprensive degli importi per i viaggi degli automezzi che avevano effettuato trasporti di carta e cartone con codice C.E.R. 15.01.01”) palesemente inammissibile, non avendo specificato da parte di chi e nei confronti di chi sarebbero state fatte tali comunicazioni, né il relativo contesto spazio-temporale, con conseguente impossibilità di una puntuale collocazione nel tempo di fatti genericamente accaduti tra l'anno 2013 e l'anno
2015. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 7/8/2019, n. 21057; Cass. 2/2/2015, n. 1808). Ne deriva, pertanto, che la restituzione delle predette somme non può essere riconosciuta alla a norma dell'art. 2036 c.c., non ricorrendo le condizioni Pt_1 richieste per la configurabilità dell'indebito soggettivo ex latere debitoris, in quanto il pagamento è avvenuto sia consapevolmente che spontaneamente, non essendo stata fornita prova di un'illegittima costrizione da parte del creditore.
Per quanto attiene alla seconda tipologia di contestazioni, vale a dire quelle concernenti fatturazioni di trasporti che non sarebbero stati effettuati dalla giova precisare che trattasi dei viaggi di ritorno Casamicciola Terme- CP_1 Pozzuoli che, secondo l'assunto di parte opponente, sarebbero avvenuti spesso con navi di altre compagnie a causa dell'impossibilità di eseguire le operazioni di conferimento in discarica dei rifiuti in tempo utile ad usufruire dell'ultima corsa delle 9,30 effettuata dall'opposta.
A fronte di tale contestazione, la ha eccepito “come la CP_1 [...]
abbia violato le condizioni contrattuali intercorrenti tra le parti, Parte_1
in quanto la offrendo un servizio dedicato esclusivamente Controparte_1
alla ha sempre adempiuto ai propri obblighi Parte_2
contrattuali, trovandosi sempre pronta al trasporto degli automezzi della
[...]
nei giorni ed orari stabiliti così come disposti dal contratto di Parte_1 trasporto marittimo”.
Ebbene, in base al contratto di trasporto marittimo prodotto in atti, la si obbligava ad eseguire il trasporto dei veicoli della dal porto CP_1 Pt_1 di Casamicciola Terme al porto di Pozzuoli e viceversa “istituendo specifiche corse giornaliere per il trasporto di cui all'oggetto”. Le parti stabilivano anche che la avrebbe indicato l'orario di partenza di andata e di ritorno delle navi Pt_1 tenendo presenti le ordinanze adottate dalle amministrazioni locali e dall'Autorità
Marittima e, comunque, entro “un arco temporale, tra lo sbarco in terraferma e
l'imbarco per il ritorno, non superiore a 4 ore”.
Alla stregua di tale disciplina, la pretesa della di ripetere quanto Pt_1
pagato per i viaggi di ritorno di cui non avrebbe usufruito è destituita di ogni fondamento, avendo la destinato apposite corse al trasporto degli CP_1
automezzi della predetta, la quale avrebbe dovuto servirsi delle stesse sia per le tratte di andata che di ritorno, come è confermato anche dal fatto che tra lo sbarco in terraferma e l'imbarco per il ritorno doveva intercorrere uno spazio temporale non superiore a 4 ore. Ulteriore corollario è che nessun addebito può muoversi alla se in alcuni casi gli automezzi della non erano riusciti a CP_1 Pt_1
rientrare con la corsa delle 9,30, atteso che, come emerge dalla richiamate clausole, gli orari di partenza delle navi erano stati previamente concordati dalle parti sulla base di criteri prestabiliti.
Né sposta i termini della questione il fatto che, come eccepito dalla
, le suindicate pattuizioni erano contenute nel contratto relativo al Pt_1
quadriennio 1/12/2016-30/11/2020, ossia nel contratto riguardante le prestazioni oggetto del ricorso monitorio. Invero, agendo la per la restituzione di Pt_1 somme che assume di aver indebitamente pagato, l'onere di provare che in base al contratto previgente quei pagamenti non erano dovuti non poteva che ricadere a suo carico, e ciò in forza del principio per cui chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. 23/11/2022, n. 34427; Cass. 26/5/2021, n. 14428; Cass.
12/6/2020, n. 11294).
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, le pretese di
“indebito” formulate dalla con riferimento ad entrambe le tipologie di Pt_1
fatture contestate sono destituite di fondamento.
La predetta ha, poi, proposto, in via subordinata, le medesime pretese anche a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Orbene, per quanto riguarda le somme che la stessa assume di aver corrisposto in luogo della Balga, va subito detto che non è configurabile alcun ingiustificato arricchimento della la quale ha percepito detti pagamenti CP_1
in qualità di effettiva creditrice delle somme de quibus e, dunque, senza ricevere alcun vantaggio economico. Semmai, ove un arricchimento vi sia effettivamente CP_ stato, di esso non può che averne beneficiato la debitrice, ossia la nei cui confronti andava eventualmente esperita l'azione in oggetto (cfr. Cass. 10/2/2026,
n. 2675).
La domanda è', invece, improponibile per difetto del requisito di sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. con riferimento alle somme versate per i viaggi di ritorno di cui l'opponente non avrebbe usufruito, atteso l'avvenuto rigetto della domanda proposta in via contrattuale per mancanza di prova del pregiudizio asseritamente subito.
Ne deriva, in definitiva, che l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c. Del pari vanno rigettate le domande di compensazione e di risoluzione del contratto proposte dall'opponente in via riconvenzionale.
Venendo alla domanda di pagamento che l'opponente ha proposto in via subordinata nei confronti delle società chiamate in causa, va precisato che la stessa si riferisce alle fatture pagate dalla e che la stessa assume siano state Pt_1 erroneamente emesse nei suoi confronti per l'importo di € 35.912,10, riguardando, invece, trasporti effettuati nell'interesse delle predette società.
Ora, per quanto riguarda la va detto che la stessa ha concluso con CP_2
la un contratto di appalto per il riciclo di carta e cartone, il quale Pt_1
prevedeva che la prima si occupasse del prelievo della carta da riciclare, avvalendosi a tal fine di un trasportatore autorizzato. La predetta ha quindi stipulato un contratto di autotrasporto con la Balga che all'art. 20.1, rubricato
“onnicomprensività dei corrispettivi”, testualmente stabiliva: “Il corrispettivo indicato nel precedente articolo 19 deve considerarsi comprensivo di qualsivoglia costo, onere e spesa sopportati dal Vettore in esecuzione del presente contratto”.
Come emerge, peraltro, dalla comunicazione datata 31/1/2013 a firma dell'amministratore della l'accordo prevedeva che i costi dei trasporti CP_3 marittimi sarebbero stati addebitati direttamente a carico di quest'ultima, la quale avrebbe poi emesso fattura per il relativo rimborso da parte della CP_2
E' evidente, pertanto, che la ES è del tutto estranea rispetto alla pretesa creditoria avanzata dalla , avendo assunto soltanto nei confronti Pt_1 della Balga l'obbligazione di pagamento dei trasporti marittimi eseguiti nel suo interesse, obbligazione che, come è pacifico, è stata regolarmente adempiuta da parte della stessa. Ne consegue, pertanto, che la domanda formulata nei suoi confronti non può che essere rigettata, non sussistendo in capo alla alcun Pt_1
titolo per richiedere alla predetta il pagamento dei trasporti eseguiti per suo conto dalla Balga.
Né è ipotizzabile una “responsabilità oggettiva” della nei CP_2 confronti della per “gli inadempimenti e/o comportamenti illegittimi della Pt_1
sua delegata nell'ambito dell'adempimento alle obbligazioni di cui al CP_3 predetto contratto di appalto”. Sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare come non venga in rilievo nessun inadempimento della Balga alle obbligazioni assunte nei confronti della ES che, in qualche modo, possa riverberarsi sul contratto d'appalto stipulato a quest'ultima con la , sicchè non si vede a Pt_1
che titolo la ES dovrebbe essere responsabile di pagamenti che la ha Pt_1
consapevolmente e spontaneamente eseguito in luogo della Balga.
Occorre, invece, accertare se un titolo sussista per quanto riguarda la pretesa azionata dalla nei confronti della Pt_1 CP_3 Ebbene, come affermato dalla Suprema Corte, l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili nè la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., nè quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., nè quella legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 3, la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude, inoltre, la surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 5, e art. 2036 comma 3 c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma che non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio. Discende da ciò; pertanto, che il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. (Cass.
10/2/2016, n, 2675; Cass. S.U 29/4/2009 n. 9946).
Nel caso di specie, la ha azionato la pretesa restitutoria chiedendo Pt_1 sic et sempliciter la condanna delle società chiamate in causa al “pagamento” delle predette somme, in solido fra loro, ovvero di quella delle due che risultasse effettiva debitrice, invocando, nella prima memoria ex art. 183 comma 6° c.cp.c.,
a fondamento della pretesa de qua il contratto intercorrente tra le stesse che prevedeva che i suddetti costi sarebbero gravati a carico della Balga. Non si ravvisano, pertanto, nella domanda per come formulata, né il petitum, né la causa petendi dell'azione di ingiustificato arricchimento, la quale, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato il credito, si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione che non può ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su di un titolo diverso (cfr. Cass. 16/1/1997, n. 381; Cass.
23/5/1991, n. 3496; Cass. 29/6/1981, n. 4222).
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda formulata dalla nei confronti delle società chiamate in causa deve essere Pt_1
rigettata. Discende da tale rigetto l'assorbimento della domanda di manleva formulata dalla nei confronti della CP_2 CP_3
Le spese del processo seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente sia nel rapporto con la società opposta che nel rapporto con le due chiamate in causa, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n.. 8182/2018, emesso da questo Tribunale in data 29-30/10/2018 e sulle riconvenzionali proposte nei confronti della nonché sulle Controparte_1
domande proposte nei confronti delle società chiamate in causa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) rigetta le riconvenzionali formulate nei confronti dell'opposta;
c) rigetta le domande proposte nei confronti delle società chiamate in causa;
d) condanna l'opponente al pagamento, in favore della delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 10.454,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Stefano Marchese;
e) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 CP_2
e della delle spese processuali, che liquida, per ciascuna di
[...] CP_3 esse, nella somma di € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, quanto alla CP_3 all'avv. Mario Zanghi.
Napoli, 28/3/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)