Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 265/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Francesco Villardita (del Foro di
Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
.C.I. (in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
Pa rappresentante p.t.), sedente in Milano (P.IVA ), rappresentato e C.F._2
difeso per procura in atti dall'Avv. Santo Spagnolo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
(nato a [...] il [...], c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_3
domiciliato ex lege presso l'indirizzo di p.e.c. dell (U.C.I.), Controparte_1
Appellati
OGGETTO: r.c.auto.
Posta nuovamente la causa in decisione – e scaduti i termini nuovamente assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - la
Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 27.02.2012 conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Contro
Caltagirone l (d'ora in poi anche: e onde Controparte_1 CP_3
sentirli condannare al risarcimento in suo favore dei danni – patrimoniali e soprattutto non patrimoniali – patiti in seguito al sinistro di cui esso attore era rimasto vittima la sera del 9.4.2010, allorchè – narrava - viaggiando alla guida della propria autovettura
Mercedes classe A (targata CN898HV) lungo la SS 124 in direzione da San Cono a
San Michele di Ganzaria, giunto all'altezza del bivio con la SS 117bis (c.d.
[...]
) andava a collidere con l'autovettura EL OM (immatricolata in Per_1
Germania e targata RUD-EM 304) di proprietà di il cui conducente, CP_3
, provenendo da uno spiazzo laterale si immetteva improvvisamente Controparte_5
nel flusso veicolare senza alcuna preventiva segnalazione e senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza, venendo così a frapporsi alla sua direttrice di marcia senza che esso , colto alla sprovvista dalla repentinità della manovra, nulla potesse fare Pt_1
per scansare l'ostacolo. La Mercedes giungeva pertanto a collidere con la CP_6
con il suo spigolo anteriore destro e, a seguito dello scontro, si inclinava dopo
[...]
aver impattato sul cordolo di delimitazione dell'aiuola spartitraffico realizzata in corrispondenza del bivio anzidetto, infine ribaltandosi dopo aver percorso inerzialmente alcuni metri.
Addotto che detta EL OM fosse coperta da polizza r.c.auto accesa presso compagnia assicurativa tedesca (la LVM Versicheungen), e che fosse dotata di “carta verde”, dunque chiedeva che il convenuto Parte_1 Controparte_1
fosse condannato al pagamento in suo favore: a) di complessivi € 10.367,47 (di cui € 8.967,47 per danni al mezzo incidentato, € 400,00 per spese di recupero a mezzo carro-attrezzi ed € 1.000,00 per danno da fermo tecnico) a risarcimento dei patiti danni patrimoniali;
b) di complessivi € 618.140,74 per danni non patrimoniali da invalidità temporanea e permanente e da lesione della sua capacità lavorativa specifica di imprenditore agricolo. Oltre, sull'una e sull'altra somma, rivalutazione monetaria ed interessi.
§§§
Costituitosi in contraddittorio l contestava la domanda Controparte_1
risarcitoria di parte attrice, che chiedeva infine che fosse rigettata: in ispecie obiettando che ben diversa da quella rappresentata da parte attrice fosse stata la dinamica del sinistro, da ascrivere piuttosto ad esclusiva responsabilità del il Pt_1
quale - a causa della eccessiva velocità di guida nell'occorso mantenuta, ed anche degli pneumatici delle ruote della sua autovettura logori e privi di battistrada - andava a scontrarsi con il mezzo condotto dall' allorchè questi, volendo immettersi CP_5
nella SS 117bis in direzione di Piazza Armerina, si era già regolarmente approssimato all'asse stradale in osservanza di quanto previsto dall'art. 154 cod.strad.
§§§
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'assunzione di prova testimoniale (oltre che con l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva in seno al quale era stata assunta la testimonianza di ) e, all'esito, Testimone_1
l'istituzione di c.t.u. infortunistica e c.t.u. medico-legale.
Infine – raccolte le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione – con sentenza n. 465/2022 del 14.10.2022 il Tribunale adito rigettava la domanda risarcitoria del
– che pure condannava al pagamento delle spese di lite (fermo restando, Pt_1
inoltre, l'aggravio a suo carico delle spese di c.t.u.) – dopo aver ritenuto che “il compendio probatorio risultante dalle prove orali espletate e dalla documentazione in atti non consente di ritenere raggiunta la prova della fondatezza dell'assunto dell'attore riguardo alla dinamica dei fatti e alla riconducibilità della responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'auto EL OM targata RUD-EM 304”. Infatti – affermava il primo giudice – “In primis, occorre rilevare come in ordine alla deposizione testimoniale del sig. , unico teste di parte attrice, sussistono Tes_1
plurimi e fondati elementi volti a deporre per l'inattendibilità della stessa, [.. …….].
Palesi risultano essere le imprecisioni e contraddizioni in ordine ad elementi e circostanze dirimenti, quale il punto d'urto dello scontro tra veicoli;
inoltre, manifesta è l'antinomia allorchè il ha utilizzato l'espressione “superare” Tes_1
sostenendo di voler dire che l'auto del aveva oltrepassato l'incrocio. Difatti, Pt_1
affermare che la predetta auto aveva il segnalatore di direzione acceso e sorpassava appare suggerire inevitabilmente che il fosse impegnato in una manovra di Pt_1
superamento dell'auto del convenuto. Ciò non solo perché nel lessico comune il verbo sorpassare ha un significato preciso ed univoco attinente alla manovra di superamento di un veicolo fermo o che precede, ma anche in ragione del fatto che il teste aveva già detto che il veicolo de quo aveva oltrepassato l'incrocio, nonché per la circostanza che il medesimo per esprimere tale azione aveva correttamente utilizzato il verbo “superare”. Inoltre, non si comprende per quale motivo il Pt_1
avesse azionato il segnalatore di direzione, come riportato dal , se lo stesso Tes_1
non fosse stato effettivamente impegnato in una manovra di sorpasso. Senza dimenticare che proprio dal verbale elevato dai militari dell'Arma dei Carabinieri tale comportamento è stato rilevato e sanzionato, tanto alla luce dei rilievi e delle deposizioni dei testi uditi nell'immediatezza dell'occorso. Dubbi sull'attendibilità del predetto teste rilevano in ordine ad un ulteriore profilo quale la presenza di altre persone sui luoghi del sinistro de quo, atteso che al quesito se ivi vi fosse il sig.
, presenza accertata dai militari dei Carabinieri, il sig. , Controparte_7 Tes_1
riferendo di conoscerlo, in un primo momento ne nega la presenza per poi affermare che “anzi c'era mi sembra, non ricordo, è passato tempo””.
Doveva inoltre considerarsi – aggiungeva il Tribunale - che “in seno al rapporto di incidente in atti si legge che il veicolo condotto dal sig. “effettuava il Parte_1
sorpasso del veicolo B proprio nell'intersezione andando a collidere di striscio la parte anteriore sinistra del veicolo B….. Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro emergeva che il conducente del veicolo A procedeva a velocità sostenuta effettuando manovra di sorpasso in prossimità di una intersezione. Giova precisare che vige la segnaletica stradale orizzontale della striscia continua. Infine, si precisa che il veicolo A al momento dell'impatto aveva inserita la terza marcia. Sul posto non sono stati rilevati segni di frenata. Si dà atto che il veicolo A circolava con i pneumatici anteriori completamente lisci, […. …]”. Ora, non può non riconoscersi maggiore solidità alla ricostruzione operata dagli agenti accertatori in quanto in parte sorretta da fede privilegiata, quanto ai fatti accertati direttamente, e, in parte, rafforzata dalle testimonianze raccolte nell'immediatezza dei fatti, o comunque qualche giorno dopo, laddove la diversa ricostruzione offerta da parte attrice è stata fondata unicamente sulla predetta testimonianza resa in epoca successiva, ben due anni dopo il sinistro, la quale, peraltro, come previamente rassegnato, si è rivelata inattendibile e contraddittoria. Il sig. , presente sul luogo del Controparte_7
sinistro, come rilevato direttamente dai Carabinieri intervenuti, aveva riferito che:
“ho visto l'autovettura EL OM che stava svoltando per imboccare la strada per
Piazza Armerina, in quel frangente, ho visto un'autovettura Mercedes di colore blu che stava superando l'EL OM proprio al centro dell'intersezione”. Tale ricostruzione ha trovato riscontro anche nelle altre dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, quale quella del conducente dell'auto EL OM, nonché nelle contestazioni delle violazioni delle norme del Codice della Strada elevate solo nei confronti del sig. e non anche al convenuto. Tale Parte_1
dinamica, altresì, trova conferma nei rilievi effettuati dagli agenti intervenuti alla luce della posizione di quiete dei veicoli, nonché dalla rappresentazione del punto d'impatto tra gli stessi e dal rivoltamento subito dal veicolo dell'attore per effetto dello scontro con l'auto del convenuto”.
Infine, si rilevava “come la ricostruzione della dinamica del sinistro de quo prospettata dall'attore non abbia trovato riscontro neppure nella CTU, a firma del perito , atteso che lo stesso la ritiene tecnicamente “inattuabile”. In Persona_2
particolare, si legge che: “attesa la lunghezza dell'EL di 4,20 mt. e il suo avanzamento sulla mezzeria appare evidente come lo spazio di 10 mt. in gran parte colmato risultasse, per differenza, insufficiente per compiere l'intera evoluzione sul cordolo”. Secondo il perito tecnico “solo il contatto in prossimità della linea di mezzeria avrebbe consentito la scia di fuga post-urto e l'esito del capovolgimento, nonché l'ubicazione finale della Mercedes sul cordolo;
….. prerogativa del contatto è che la Mercedes fosse più avanti dell'EL, avendo già impegnato e ultimato il sorpasso, perché diversamente l'esito non si sarebbe concretizzato sul cordolo”.
Ergo, risulterebbe “più verosimile” che la collisione dei veicoli sia avvenuta “in prossimità della mezzeria, prima dello svincolo”. Ne discende che anche tale ulteriore elemento, quale la localizzazione del preciso punto dell'asse viario in cui si
è verificata la collisione dei veicoli, “prima dello svincolo”, contrasti con la ricostruzione di parte attrice, la quale ha sostenuto che lo scontro è avvenuto
“superato l'innesto dello svincolo””.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione tempestivamente Parte_1
notificata il 23.2.2023, appello articolato su due motivi.
Anzitutto censurando – con il primo – la singolare affermazione del Tribunale secondo cui, agli effetti dell'art. 112 c.p.c., “considerando che parte attrice ha formulato unicamente richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto, la dinamica del sinistro come descritta in seno all'atto di citazione non ha trovato adeguato riscontro probatorio all'interno del presente giudizio”: ciò che il primo giudice aveva sentenziato – si deduceva - senza neppure tener conto del fatto che, comunque, esso avesse “sia nell'atto introduttivo che nella comparsa Pt_1
conclusionale e nella memoria di replica integrato la domanda risarcitoria e condannatoria richiesta - sebbene quantificata nel suo ammontare al 100% - con una ulteriore subordinata domanda rivolta al giudice mirante a determinare il dovuto – quantum debeatur - in quella diversa somma anche minore che sarebbe stata determinata o ritenuta di giustizia, all'esito dell'accertamento istruttorio, nella pronuncia giudiziale. La formula in questione non era mera clausola di stile - manifestava cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del quantum debeatur - danno effettivamente da liquidarsi all'esito dell'istruttoria sulla dinamica e su possibile diverso accertamento della responsabilità - ed aveva lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla liquidazione a seguito delle risultanze istruttorie da accertare in sentenza (Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, n.10984), con pronuncia conseguenziale sul quantum una volta accertata la responsabilità nella misura ritenuta di giustizia”.
Indi nel merito, con il secondo motivo di impugnazione, soprattutto censurava l'appellante che il Tribunale fosse giunto ad escludere responsabilità qualsivoglia dell all'esito di incongruo vaglio delle complessive risultanze probatorie: in CP_5
particolare perché – deduceva – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice
“Dall'esame della Ctu del Prof. emerge il concorso di colpa a carico del Per_2
conducente della EL, per violazione dell'art. 154 del codice della strada: ne discende l'oggettivo concorso di colpa. Il Ctu ha disatteso la versione di parte Per_2
attorea –“inattuabile” - ma anche la versione di parte convenuta, disattesa sul punto di urto (Cfr. pag. 7 “.. prerogativa del contatto, che la Mercedes fosse più avanti dell'EL, avendo già impegnato e ultimato il sorpasso perchè diversamente l'esito non si sarebbe concretizzato sul cordolo;
ne diviene che il convenuto si spostava al centro allorquando la Mercedes lo aveva già affiancato e di cui ne avrebbe dovuto percepire la luce dei fari già da tergo”). Come ha accertato il Ctu - secondo le norme del CdS – il conducente della EL OM (in palese violazione ai sensi dell'art. 154 del CdS) avrebbe dovuto accorgersi del sopraggiungere della
Mercedes! Il conducente della EL OM avrebbe dovuto accertarsi che non sopraggiungeva altro veicolo in tutte le fasi dello spostamento verso sinistra nella sede stradale (lettura dell'art. 154 alla luce della giurisprudenza della cassazione,
Cfr. Cass. sez IV penale 19.10.2017 n. 48266), la Mercedes non aveva invaso la corsia di marcia opposta come chiarito dal Ctu a pag. 7 disattendendo la versione del convenuto, pertanto risultava speronata al centro della mezzeria - prima dello svincolo in sopravanzamento ultimato - dalla ruota e spigolo anteriore sn della EL (punti di urto riconosciuti anche dal ctp avversario ) che si era spostata da Per_3
dx verso sinistra, senza avvedersi dell'arrivo della Mercedes. In parole povere il conducente della EL quale utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè questo rientri nel limite della prevedibilità
(Cass sez IV 34406 del 29.08.2019; Cass. del 10.05.2017 n 27513).
Conseguentemente dalla ricostruzione della dinamica operata dal Ctu anche il conducente della non è stato in grado di evitare la collisione, nel caso CP_6
di specie, ne discende accertamento della responsabilità anche se concorsuale. Il conducente della OM, nella manovra di spostamento a sinistra, avrebbe CP_6
dovuto accertarsi nei limiti della prevedibilità, attraverso gli specchietti retrovisori, che non sopraggiungeva altro veicolo, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione ed evitare lo scontro, non creare pericolo agli utenti della strada (per un caso analogo Cfr Cass sez IV 16.1.2022 n. 6967; Cass. civ. 23431/2014) risultando così violato l'art 141 1 e 2 comma, oltre che l'art 154 del cds. Ciò risulta confermato anche dall'innesto marcia bassa nella Mercedes (dato oggettivo constatato dai Carabinieri nel verbale). La collisione con il veicolo EL è stata lieve, come riconosce anche il Ctp avversario , non vi è prova alcuna Per_3
che si sia verificata ad elevata velocità. La ricostruzione del Ctu sulla dinamica del sinistro sul punto d'urto prima dello svincolo, al centro della mezzeria (tenuto conto del calcolo della scia post- urto), ha maggiore solidità probatoria anche rispetto alla ricostruzione dei Carabinieri che - intervenuti ex post - accertano solo la posizione di quiete della Mercedes”.
In definitiva – affermava l'appellante - senza validi motivi il primo giudice non aveva fatto sua “L'unica dinamica che secondo il CTU riesce, in termini di spazio, a soddisfare l'evoluzione dinamica accertata, che è quella che vedrebbe la zona di impatto all'interno della corsia di marcia di pertinenza dei due veicoli ed in prossimità della mezzeria (pag. 6 della ctu), prima dello svincolo;
come solo il contatto in prossimità della mezzeria, al centro, come da schizzi della Ctu, avrebbe consentito la scia di fuga post-urto e l'esito del capovolgimento, nonchè l'ubicazione finale della Mercedes sul cordolo (pag. 6 ctu). La trasposizione di materiale plastico sulla Mercedes si può ritenere riconducibile per quote al vertice sinistro del paraurti anteriore dell'EL. Emergono, nella fattispecie avvalorata dal CTU, chiari ed evidenti responsabilità in capo al conducente dell'EL ed in particolare, violazione dell'art. 154 del C.d.S. per aver posto in essere uno spostamento da destra verso sinistra, al fine di svoltare a sinistra sulla S.S. 117, senza essersi dapprima avveduto della possibilità di poter effettuare la predetta manovra in sicurezza, ossia senza arrecare intralcio e/o pericolo alla circolazione”.
Responsabilità dell a fortiori da predicarsi – si aggiungeva - tenendosi pure in CP_5
conto che “L'autovettura Mercedes Classe A, condotta dal , è entrata in Pt_1
collisione con la EL mentre transitava con inserita una marcia bassa, terza marcia al momento dell'impatto, come constatato nel verbale dai Carabinieri. Costituisce dato di comune esperienza che l'innesto di una marcia bassa limita l'andatura di un veicolo. Inoltre, la circostanza che i copertoni anteriori della Mercedes erano lisci è ininfluente sull'assenza di tracce di frenata. Le condizioni della strada erano normali, come rilevato in verbale, circostanza non contestata tra le parti. L'assenza di tracce di frenata è ininfluente sulla dinamica del sinistro e del ribaltamento”.
Ribadite, in punto di quantum debeatur, le poste risarcitorie già reclamate in prime cure di giudizio, pertanto concludeva chiedendo, infine, alla Corte adita Parte_1
di:”1) accertare e dichiarare che la responsabilità per il sinistro verificatosi in data
09.04.2010 tra i veicoli Mercedes Classe A targata CN898HV ed EL OM targata RUD-EM 304 è da addebitarsi concorsualmente alla condotta della vettura
EL OM, targata RUD-EM 304, in misura concorsuale di colpa al 50% o in quella diversa misura maggiore o anche minore che verrà ritenuto giusto ed equo assegnare;
per l' effetto accertare e dichiarare che tenuto al risarcimento dei danni subiti alla persona e al mezzo di nella misura concorsuale che verrà Parte_1
accertata dalla Corte d'Appello, in parte in qua - a favore dell'appellante - è l'
; 2) accertare e dichiarare che i Controparte_8
danni subiti dalla vettura Mercedes Classe A targata CN898HV di proprietà di ammontano ad € 7.492,00 oltre i.v.a., oltre i costi sostenuti per il Parte_1
recupero e il soccorso stradale del veicolo, che ammontano ad € 480,00, nonché €
1.000,00 a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico e forzato, o a quella diversa somma che verrà ritenuto corretto ed equo accertare, danni da rimborsare nella misura concorsuale di colpa al 50% o in quella diversa misura maggiore o anche minore che verrà ritenuto corretto ed equo accertare a seguito dell'istruttoria e che verrà ritenuto giusto ed equo assegnare, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione e sino al soddisfo e in subordine dalla domanda giudiziale in 1^ grado e sino al soddisfo;
3) accertare e dichiarare che i danni alla persona, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ammontano ad € 618.140,70 o a quella Parte_1
diversa somma che risulterà dall'istruttoria, per le causali esposte, da rimborsare nella misura concorsuale di colpa al 50% a carico delle parti appellate o in quella diversa misura maggiore o anche minore che verrà ritenuto giusto ed equo assegnare, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione e sino al soddisfo , e/o in subordine dalla domanda giudiziale in 1^ grado e sino al soddisfo;
4) condannare in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, con sede a Milano in Corso Sempione n. 39, ed il sig.
al risarcimento di tutti i danni su indicati ed accertati alla persona di CP_3
e al mezzo dello stesso a causa del sinistro de quo nella Parte_1 Parte_1
misura concorsuale di colpa pari al 50% o in quella diversa misura maggiore o minore che verrà ritenuto giusto ed equo assegnare;
5) annullare la condanna del sig. alle spese del 1^ grado di giudizio, disponendo in riforma della Parte_1
sentenza appellata la compensazione totale o parziale delle spese di lite del 1 ^ grado di giudizio, tenuto conto della responsabilità concorsuale della nella CP_6
misura che verrà accertato giusto ed equo assegnare, nonchè compensare le spese processuali di CTU medico- legale e delle spese di Ctu sull'accertamento delle dinamiche del sinistro e di danni al mezzo, già liquidate nel 1^ grado di giudizio, Contr condannando l alla restituzione delle spese già liquidate in 1^ grado, ove e se eventualmente riscosse e/o alla compensazione totale o parziale delle spese già liquidate in 1^ grado nella misura che verrà ritenuta giusta ed equa. IN VIA
ISTRUTTORIA, ove e se ritenuto di giustizia, disporre rinnovazione della CTU avente ad oggetto l'accertamento della dinamica del sinistro e della sussistenza del concorso di colpa e delle rispettive misure di percentuale di responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro in esame ai fini del risarcimento in parte qua a favore della parte appellante dei danni occorsi alla persona ed al mezzo di parte istante”.
§§§
Anche in seconde cure di giudizio si è costituito in contraddittorio il solo
[...]
(di talchè va dichiarata la contumacia di ) che, in limine Controparte_1 CP_3
litis, eccepiva che la richiesta del di riconoscimento di una responsabilità Pt_1
concorsuale – dell e di esso medesimo appellante – nella causazione del CP_5
sinistro de quo fosse venuta ad integrare una nuova domanda di cui, come tale, rilevare in via del tutto preliminare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.; in subordine rilevando, allo stesso riguardo, che “a prescindere dall'ammissibilità della domanda avversaria, accettando controparte espressamente un concorso di colpa a proprio carico, in caso di accoglimento dell'appello ex adverso proposto l'Ecc.ma Corte adita non potrà riconoscere in favore del somme superiori al 50% degli Pt_1
importi eventualmente accertati stante il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 122 c.p.c.”.
Nel merito esso Ente, a confutazione dell'impugnazione di controparte, deduceva che anche la ricostruzione della cinematica del sinistro privilegiata dal c.t.u. fosse venuta, in realtà, ad avvalorare la conclusione che del sinistro dovesse farsi addebito – ed in misura integrale - al . Dalla relazione peritale, infatti, “si traggono le seguenti Pt_1
circostanze incontestabili: 1) l'incidente è avvenuto prima dello svincolo per Piazza
Armerina, considerato che la vettura EL OM tg. RUD-EM 304, del convenuto
, stava compiendo una regolare manovra di svolta a sinistra in CP_3
direzione, appunto di Piazza Armerina;
2) l'impatto tra i mezzi è avvenuto nei pressi della linea di mezzeria, circostanza che dimostra che l'EL del non si CP_6 CP_3 era appena immessa nel traffico veicolare, come vorrebbe far credere controparte, ma percorreva regolarmente la S.S. 124; 3) la Mercedes attorea stava effettuando una manovra di sorpasso in prossimità di un'intersezione. Sotto tale aspetto lo stesso
Tribunale di Caltagirone osserva che anche il teste , citato da parte Testimone_1
appellante e ritenuto palesemente inattendibile, aveva riferito che il aveva Pt_1
l'indicatore di direzione azionato, osservando che tale circostanza confermava appunto che questi stava compiendo una manovra di sorpasso della CP_6
condotta dall' (a pag. 9 della sentenza di primo grado, “non si comprende per CP_5
quale motivo il avesse azionato l'indicatore di direzione, come riportato dal Pt_1
, se lo stesso non fosse stato effettivamente impegnato in una manovra di Tes_1
sorpasso”)”.
Inammissibile doveva poi dirsi la nuova produzione documentale data “dall'articolo del quotidiano Repubblica riguardante i test di sicurezza effettuati sulla Mercedes
Classe A [test che, come aveva fatto rilevare l'appellante, avevano condotto ad accertare che “tale tipo di veicolo, a causa del baricentro assai elevato, rispetto alla media del segmento, ha prodotto diverse difficoltà alla casa madre Mercedes al fine del superamento dei test di sicurezza, proprio a causa della tendenza del veicolo al ribaltamento, come nel caso di specie, in caso di urto contro un ostacolo imprevisto come il cordolo. Tale modello di Mercedes W168 con il baricentro assai elevato era incline al ribaltamento tant'è che la Mercedes A W168 divenne tristemente famosa nel 1997 poichè fallì il test dell'Alce, ribaltandosi”, n.d.r.], atteso che si tratta di documentazione non prodotta in primo grado e, pertanto, inammissibile nel presente”.
Contro
In assoluto subordine, deduceva esso che “nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale del gravame proposto, per tutte le argomentazioni esposte si chiede che il Giudice accerti il maggior concorso di colpa di ex art. 1227 c.c. e, Parte_1
per l'effetto, condanni l'odierna appellata a pagare soltanto quanto corrispondente al residuo grado di colpa attribuito al conducente della EL OM tg. RUD-EM
314”. §§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa la Corte rimetteva le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era posta in decisione già all'udienza del 3.6.2024. Per essere, tuttavia, rimessa sul ruolo con ordinanza del 7.10.2024 stante l'applicazione ad altro Distretto - a decorrere da data anteriore a quella di scadenza dei termini già assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - di componente del collegio chiamato alla decisione.
Indi, raccolte nuovamente le conclusioni delle parti, all'udienza di cui in epigrafe la causa era nuovamente posta in decisione.
§§§
In ragione di quanto dovrà rilevarsi nel riesame della vicenda controversa richiesto dal vaglio del secondo motivo di appello, a poco vale che il primo motivo della stessa impugnazione – se, peraltro, l'affermazione che “considerando che parte attrice ha formulato unicamente richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto, la dinamica del sinistro come descritta in seno all'atto di citazione non ha trovato adeguato riscontro probatorio all'interno del presente giudizio” non sia stata
(come potrebbe anche reputarsi, atteso tutto quanto successivamente argomentato e dedotto dal primo giudice, in termini persino sovrabbondanti, nel merito della vicenda controversa) un obiter dictum – possa bensì dirsi fondato considerandosi, per un verso, che secondo esegesi costituente jus receptum “Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione” (ex pluribus Cass. III 27479/2022), e per altro verso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, “La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, "ex se", che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l'onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità
d'ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo”
(così Cass. VI 27169/2021).
Nel merito, infatti, ritiene la Corte che l'istanza di revisio prioris instantiae avanzata dal sulla base di quanto dedotto con il suo secondo motivo di appello non Pt_1
consenta di pervenire a conclusioni diverse, pur se vanno in parte emendate le relative motivazioni, da quelle infine rassegnate dal primo giudice.
Valga il vero.
Palesemente inattendibile – per i motivi già resi compiutamente espliciti (nei termini testualmente ripresi nella superiore narrativa) dal primo giudice, motivi ai quali in questa sede deve soltanto rinviarsi – risulta la deposizione testimoniale del succitato
(di cui, col senno di poi, a questo punto è dato di intuire perché si sia Testimone_1
richiesto ed ottenuto – nonostante costui abbia anzitutto dichiarato, nel momento in cui compariva innanzi al giudice designato, di non avere stabile residenza in
Germania ma soltanto di lavorarvi con mansioni di autista alle dipendenze di impresa di autotrasporti operante, peraltro, tra la Sicilia e la Germania, ed anche che la coniuge ed i figli continuassero a vivere nell'abitazione familiare in San Michele di
Ganzaria – che fosse escusso in sede di istruzione preventiva ex art. 692 c.p.c.).
D'altro canto, altrettanto inattendibile deve dirsi la testimonianza resa al G.I. da
: testimonianza in riguardo della quale riteneva il primo giudice Controparte_7
che fosse “ragionevole pensare che il lungo decorso del tempo, quasi tre anni, intercorrenti dall'occorso sinistro alla deposizione testimoniale resa in seno al presente giudizio, abbia potuto comportare condizionamenti esterni ovvero quantomeno una alterazione dei ricordi stessi”. Epperò, la circostanza che, così per come non men che esattamente rilevato nella sentenza impugnata, il predetto abbia in prime cure di giudizio “reso una deposizione relativa alla dinamica del sinistro de quo dicotomica rispetto a quanto dallo stesso riferito ai Carabinieri in sede di audizione per sommarie informazioni risalente al 20.04.2010, infatti viene dichiarato che: “Non confermo la circostanza numero due. Preciso che l OM stava in CP_6
uno spazio vicino il bivio , e quando passava la Mercedes si è messa in moto Per_1
ed ha urtato la classe A lateralmente, lato destro”, e che “Non confermo la circostanza numero tre”” non può implicare e non rende ammissibile che, ai fini del giudizio, possa infine utilizzarsi “la deposizione rilasciata dal nel 2010 CP_7
che appare invero maggiormente convincente in quanto, essendo coeva al verificarsi del sinistro, i ricordi del teste erano verosimilmente anche più vividi e chiari”: la netta divaricazione che si registra tra quanto il riferiva ai CC in quell'aprile CP_7
del 2010 e le dichiarazioni che, in termini affatto diversi, rendeva al G.I. in seno al giudizio di primo grado può, invece, soltanto condurre a stigmatizzare quali inutilizzabili queste ultime, in ragione della emergente inattendibilità di chi le rendeva sia pure sotto il vincolo del prestato giuramento.
Ciò posto, la Corte può nondimeno dare atto – così per come si passa a considerare – che sulla reale dinamica del sinistro per cui è insorta controversia possano infine nutrirsi sufficienti certezze grazie alla sostanziale sovrapponibilità delle risultanze peritali a quanto il personale dell'Arma - intervenuto nell'immediatezza sui luoghi che dello stesso sinistro erano teatro - infine annotava nel prodotto rapporto di servizio (“modulo per la rilevazione dell'incidente stradale”).
Al tempo, infatti, concludevano i CC dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di
Caltagirone che, in esito agli accertamenti posti in essere, fosse “emersa la seguente dinamica: Il veicolo “B”, condotto da stava percorrendo la S.S. Controparte_5
124 con direzione di marcia da San Cono verso San Michele di Ganzaria. Giunto al bivio , agro del Comune di San Michele di Ganzaria, impegnava Per_1
l'intersezione per effettuare la manovra di svolta a sinistra per imboccare la S.S. 117 bis, con direzione di marcia per Piazza Armerina, durante tale manovra il veicolo “A” proveniente dalla stessa direzione di marcia e condotto da Parte_1
effettuava il sorpasso del veicolo “B” proprio nell'intersezione [……..], dopo di che andava a cozzare contro lo spigolo del cordolo in calcestruzzo alto circa 20 centimetri dello spartitraffico, successivamente piegava la segnaletica verticale alta circa metri uno e trenta con segnale di obbligo, a sua volta dal violento impatto il veicolo “A” si capovolgeva finendo la corsa sopra lo spartitraffico. Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro emergeva che il conducente del veicolo “A” procedeva a velocità sostenuta, effettuando manovra di sorpasso in prossimità di una intersezione. Giova precisare che vige la segnaletica stradale orizzontale della striscia continua. Infine si precisa che il veicolo “A” al momento dell'impatto aveva inserita la terza marcia. Sul posto non sono stati rilevati segni di frenata. Si dà atto che il veicolo “A” circolava con i pneumatici anteriori completamenti lisci. Il veicolo del conducente “B” rimaneva sulla carreggiata e dopo il sinistro, per sgombrare la carreggiata per fare fluire il traffico veicolare, spostava il veicolo dal posto di quiete così come riferito dal conducente”.
Ricostruzione – questa – non smentita, ed anzi privilegiata, dal c.t.u. officiato: che invece e piuttosto (pur dopo aver dato atto che i danneggiamenti accusati dalla CP_6
non fossero “riconducibili né al danno della Mercedes e tanto meno al
[...]
contatto col vertice ant. destro della stessa integro che, per come si rileva sopra, non mostra alcun danno su parafango, paraurti e proiettore. Pertanto danni incompatibili e pertanto pregressi, in cui probabilmente, nel buio della sera, i
Carabinieri credevano già di avervi focalizzato il contatto fra i due veicoli, come da verbale”) boccia (una volta fatto riferimento “al baricentro della Mercedes che misura 10 mt. dallo spigolo dell'aiuola fra la SS 124 e lo svincolo per Piazza
Armerina, nonchè all'ulteriore distanza fino al presunto punto di scontro, 5 mt. circa, supposto in prossimità del centro dello svincolo. Distanza quindi di l5 mt. circa, tecnicamente sufficiente per il concretizzarsi della evoluzione elicoidale di ribaltamento di 90° e 180°, come da schizzo”) “la versione dell'attore, secondo cui veniva investito allorquando, appena superato lo svincolo in direzione di San. Michele di Ganzaria, veniva investito dal convenuto che si muoveva da fermo. Infatti, attesa la lunghezza dell'EL di 4,20 mt. e il suo avanzamento sulla mezzeria, appare evidente come lo spazio di 10 mt. in gran parte colmato risultasse, per differenza, insufficiente per compiere l'intera evoluzione sul cordolo”.
Non ritiene poi detto c.t.u. di poter bensì fare integralmente propria la diversa Contro cinematica prospettata (peraltro contra se, come si vedrà) dall ma solo per aver egli escluso che la collisione tra le due autovetture sia intervenuta sulla semicarreggiata opposta a quella su cui le autovetture medesime viaggiavano;
se così fosse stato, il veicolo del sarebbe stato “deviato non certo sul cordolo dove Pt_1
rinvenuto, ma sicuramente all'interno dell'aiuola”.
Che lo scontro si sia registrato su detta semicarreggiata opposta è, tuttavia, affermazione che i CC non avevano, affatto, rassegnato: soltanto avendo asseverato che, nell'occorso, l “impegnava l'intersezione per effettuare la manovra di CP_5
svolta a sinistra per imboccare la S.S. 117 bis”. Ciò che è quanto ha concluso anche il c.t.u.: ovvero, che la collisione si sia avuta (tenuto in debito conto che solo il contatto in prossimità della mezzeria sia tecnicamente compatibile “con la scia di fuga post-urto e l'esito del capovolgimento, nonchè con l'ubicazione finale della
Mercedes sul cordolo”, ed anche sul piano presuntivo che “se il convenuto avesse già guadagnato la corsia opposta prima del sopraggiungere dell'attore, quest'ultimo, non avendo spazio per il sorpasso, lo avrebbe sicuramente superato a destra come prescrive nella fattispecie il C.d.S.”) “in prossimità della mezzeria” nonché, e soprattutto, “prima dello svincolo, come da schizzi”.
Ed a tal segno, non si presta ad assumere il rilievo decisivo che l'appellante vorrebbe attribuirvi l'ulteriore conclusione del c.t.u. che, al momento dello scontro, “la
Mercedes fosse più avanti dell'EL, avendo già impegnato e ultimato il sorpasso, perché diversamente l'esito non si sarebbe concretizzato sul cordolo”, e che dunque
“il convenuto si spostava al centro, allorquando la Mercedes lo aveva già affiancato e di cui ne avrebbe dovuto percepire la luce dei fari già da tergo”: decisivo, piuttosto, deve dirsi che – mentre l appare essersi reso in realtà osservante, CP_5 nella specie, del disposto dell'art. 154 cod.strad. (che pure prevede che “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, [……] … devono altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, [….]”: e, una volta che si siano accostati all'asse della carreggiata, per gli stessi conducenti è destinato a valere il principio di diritto secondo cui “Il conducente di un veicolo che intenda eseguire una manovra di svolta a sinistra ha l'obbligo, quale norma di comune prudenza, di ispezionare la strada a tergo, ma tale ispezione deve riferirsi al momento che precede la manovra poiché nella successiva fase, e cioè quella in cui la manovra deve essere eseguita, il conducente non può distrarre la propria attenzione dal normale campo visivo. Ne consegue che, allorquando l'agente abbia effettuato la svolta a sinistra, ponendosi perpendicolarmente all'asse stradale e abbia accertato che nessun veicolo si stia approssimando da tergo, nessuna violazione all'obbligo di dare precedenza a lui è attribuibile”, così Cass. Pen. IV 9526/84), dovendosi infatti escludere che al momento dello scontro avesse già impegnato la semicarreggiata opposta e che lo scontro medesimo possa dunque essere stato frutto di un suo colpevole indugiarvi senza, invece, imboccare prontamente (così per come impone l'art. 145, settimo comma, cod.strad. secondo cui “È vietato impegnare una intersezione …. quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni”) l'arteria stradale sulla quale intendeva immettersi – ad incorrere in grave violazione delle norme di comportamento dettate dal codice della strada sia stato invece il , nell'occorso dimostratosi totalmente incurante Pt_1 del disposto del dodicesimo comma dell'art. 148 cod.strad. secondo cui “È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni”. Aggiunge la norma che “Esso è, però, consentito: a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
[…]”: ma, in caso del genere, viene a trovare rilievo il settimo comma della stessa disposizione codicistica secondo cui “Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra […]” (ed è appena il caso di soggiungere – onde sgomberare il campo da pur improbabili fraintendimenti – che, anche quando fosse vero che l non abbia nell'occorso attivato l'indicatore di direzione a luci CP_5
intermittenti, adeguata segnalazione dell'intendimento di svoltare a sinistra deve, ciò nondimeno, riconoscersi che rimanga integrata anche dal rispetto della regola, nell'occorso registratosi, che impone – come s'è visto – di “accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione”).
§§§
Per debito di completezza non deve omettersi di annotare ulteriormente che, nel replicare ai rilievi mossigli dai cc.tt. di parte, il c.t.u., pur continuando a privilegiare la ricostruzione cinematica di cui s'è detto, qualifica tuttavia come “potenzialmente plausibile” la ricostruzione del sinistro privilegiata dal c.t. di fiducia del (p.a. Pt_1
secondo cui questo sarebbe stato conseguenza della assai Persona_4
imprudente condotta di guida dell che avrebbe tentato di guadagnare CP_5
l'imbocco della SS 117bis provenendo dallo slargo di accesso a proprietà privata pressocchè frontistante (ovvero leggermente sopravanzato rispetto a detto imbocco) con il chiaro intento – si è sostenuto - di percorrere trasversalmente (e neppure perpendicolarmente) l'intera carreggiata: se non fosse, tuttavia, che tanto si rivela soltanto parzialmente coincidente con quanto l'odierno appellante aveva allegato nei suoi atti. Nella sua originaria citazione, in particolare, esso aveva bensì riferito Pt_1 che l'autovettura Mercedes di cui era alla guida “veniva urtata sulla fiancata destra dall'autovettura EL OM …. la quale dalla posizione di fermata oltre il margine destro della carreggiata, improvvisamente e senza alcuna preventiva segnalazione, si metteva in movimento tentando di immettersi sulla strada pubblica”: strada pubblica da individuarsi tuttavia, fuor di dubbio, nella SS 124 (e non nella SS 117bis) a tenore di quanto si allegava subito dopo, vale a dire che “Come può evincersi dalla planimetria dei luoghi, redatta dai Carabinieri intervenuti subito dopo l'incidente,
l' usciva da uno slargo che dà accesso ad una proprietà privata e CP_6
nell'immettersi sulla SS 124 ometteva di rispettare l'obbligo di dare la precedenza
…”.
§§§
Posto quanto si è così avuto modo di ritenere ogni altra considerazione (neppure essendo il caso, a questo punto, di chiedersi se l'autovettura dell'appellante sarebbe infine giunta a ribaltarsi ove fosse stata ancora munita di copertoni provvisti di battistrada ed ove non avesse accusato il difetto di progettazione – tale da renderla incline al ribaltamento – di cui fornisce contezza proprio la suddetta documentazione per la prima volta versata in atti dall'appellante in allegato al proprio atto di impugnazione) sarebbe oziosa. L'appello interposto in atti da deve Parte_1
essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza di parte appellante, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve - in ragione del valore indeterminabile, cfr. Cass. III 2641/2006, Cass. II 6350/2010, Cass. I
10984/2021, e della bassa complessità della causa - farsi applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nell'importo complessivo (cui - tenuto anche in conto che in appello non si è dato luogo ad alcuna istruttoria e che la causa è, pertanto, transitata alla fase decisionale sul fondamento delle emergenze già compendiate in atti al momento dell'introduzione del giudizio - si perviene sommando € 2.058,00 x fase di studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Caltagirone n. 465/2022 del 14.10.2022 proposto, con citazione del
23.2.2023, da nei confronti dell' e di Parte_1 Controparte_1 CP_3
- così provvede:
[...]
- dichiara la contumacia di , CP_3
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento di Parte_1
cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio dell'8.V.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)